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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 17/04/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 366 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VASTO
In composizione collegiale nelle persone dei Giudici:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice rel.
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 366/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto ricorso congiunto per la separazione consensuale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
tra
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. DI Parte_1 C.F._1
GIACOMO ROSARIO, come da procura in atti;
e
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. ARGENTIERI Parte_2 C.F._2
MARIA ANGELICA, come da procura in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero, ex art. 70 n. 2 c.p.c..
CONCLUSIONI
per entrambi: come da note scritte depositate per l'udienza del 27.3.2025.
Pag. 1 a 4 Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso ex art.473-bis.49 c.p.c. depositato in data 17/04/2024, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la separazione personale e la cessazione degli effetti civili matrimonio contratto in Furci (CH) in data 15/09/2011, alle condizioni omologate con la sentenza di separazione, come di seguito riportate e trascritte: “ 1) I coniugi vivranno separati e liberi di fissare la propria residenza ove riterranno opportuno;
2) La casa coniugale viene assegnata al IG. mentre la IG.ra si trasferirà altrove entro sei Pt_3 Pt_1 mesi dalla sottoscrizione della presente;
le parti dichiarano che provvederanno a ripartire tra loro i beni entro la data di trasferimento della sig.ra ; 3) 1l figlio minore Pt_1 Persona_1 viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso
l'abitazione della madre. Il padre potrà vedere e tenere con sé il piccolo, compatibilmente con i propri impegni di lavoro nonché con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, secondo il seguente programma: nella settimana in cui svolgerà il turno lavorativo di mattina, il diritto di visita sarà espletato nei giorni di lunedi e mercoledì pomeriggio sino alle ore 21.00 nonché la domenica, dalla mattina sino alle ore 16.30; nella settimana in cui svolgerà il turno lavorativo pomeridiano, il diritto di visita sarà esercitato il sabato con pernotto sino alle ore 21.00 di domenica. Sempre compatibilmente con le attività lavorative di entrambi i genitori: quanto alle festività il bimbo trascorrerà il giorno di Natale, il primo dell'anno e l'Epifania con i genitori in modo alternato, di anno in anno;
per le vacanze pasquali, il medesimo si alternerà con il padre o con la madre relativamente al giorno della Santa Pasqua e del Lunedi dell'Angelo; il compleanno del minore verrà festeggiato con entrambi i genitori lo stesso giorno;
relativamente alle vacanze estive, il padre potrà tenere con sé il figlio per due settimane, anche non consecutive, nel mese di luglio o di agosto, a seconda del periodo di ferie, previo accordo con la madre da definirsi entro il
15 giugno di ogni anno;
nel corso dei periodi di permanenza del minore presso il padre la madre avrà il diritto di vedere e incontrare il figlio. E fatta salva ogni diversa volontà sul diritto di visita concordato tra le parti. 4) I| IG. corrisponderà anticipatamente alla IG.ra , Pt_2 Pt_1 entro il giorno 02 di ogni mese, un contributo al mantenimento del figlio nella Persona_1 misura di ¬ 350,00 mensili, mediante bonifico su conto corrente postale intestato ad essa
[...]
ed avente il seguente IBAN: [...]; detta somma sarà Pt_1 rivalutata annualmente al 100% secondo gli indici ISTAT. provvederà altresì a rimborsare Pt_2
a il 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per il minore;
a tal Pt_1 proposito, ai fini della determinazione delle spese ordinarie e straordinarie e del loro riparto tra
Pag. 2 a 4 i genitori, le parti dichiarano di fare riferimento al protocollo di intesa sottoscritto presso il
Tribunale di Vasto in data 07.11.2019. 5) L'assegno unico per il figlio sarà richiesto e Persona_1 percepito interamente ed esclusivamente dalla IG.ra ; 6) Per ogni ulteriore aspetto Pt_1 relativo al figlio minorenne si farà riferimento al piano genitoriale in atti. 7) l IG. Pt_2 corrisponde alla IG.ra la somma di ¬ 10.000,00, quale contributo per gli apporti Pt_4 economici e lavorativi offerti dalla donna (anche per il tramite di terze persone) per la ristrutturazione della casa coniugale. Detta somma viene integralmente corrisposta entro giorni venti dalla sottoscrizione del presente ricorso, mediante bonifico bancario sul conto corrente postale intestato alla e meglio indicato sub punto 4; ad avvenuto incasso di detto Pt_1 importo, dichiara sin da ora di non avere nulla più a pretendere da in relazione Pt_1 Pt_2 ai soli citati apporti economici e lavorativi offerti per la casa coniugale;
8) I coniugi, sin d'ora, si danno reciproco permesso per l'espatrio; 9) Le spese di lite saranno interamente compensate tra le parti.”.
Con sentenza parziale n.65/2024 pubblicata in data 25.9.2024, passata in giudicato il
26.3.2025, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e omologato l'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni della separazione. La causa è stata, quindi, rimessa sul ruolo del Giudice relatore ai fini dell'avveramento della condizione di procedibilità della domanda di divorzio, rappresentata dal decorso del termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970 e dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale (art. 473-bis.49, comma I, c.p.c.).
Il procedimento è stato trattato con il deposito di note scritte, come da richiesta avanzata dalle parti, mediante le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso.
Il procedimento è stato trattenuto in decisione, essendo già in atti il parere favorevole del PM.
*******
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio – divenuta procedibile per effetto del decorso del termine dall'art. 3, n. 2, lett. b) L. n. 898/1970 e del passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale - risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987
e succ. mod. e, da ultimo, dall'art.27 del d.lgs. n.149/2022.
Innanzitutto, risulta trascorso il termine di sei mesi decorrente dalla scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di comparizione dei coniugi
Pag. 3 a 4 per la separazione consensuale;
inoltre, le parti hanno dichiarato che la separazione perdura ininterrottamente da tale epoca, di non volersi riconciliare e hanno insistito nella domanda di divorzio.
Il lasso di tempo per cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente dalle parti.
Va, pertanto, dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti alle condizioni concordemente stabilite in quanto conformi alla legge, all'ordine pubblico e alle condizioni economiche delle parti.
Le condizioni sono, altresì, conformi all'interesse morale e materiale del figlio minore della coppia, non ravvisandosi la necessità di procedere d'ufficio al suo ascolto, anche considerata la tenera età dello stesso.
Le spese di lite sono integralmente compensate vista la natura congiunta del procedimento.
P.Q.M.
Il Collegio, sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in Furci (CH) il 15.9.2011 iscritto nel registro dei matrimoni del medesimo comune (atto numero 3 parte II serie A anno 2011) alle condizioni riportate in motivazione;
2) DISPONE all'Ufficiale di Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato;
3) NULLA per le spese.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 16/04/2025.
La Giudice rel. La Presidente dott.ssa Elisa Ciabattoni dott.ssa Stefania Izzi
Pag. 4 a 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VASTO
In composizione collegiale nelle persone dei Giudici:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice rel.
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 366/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto ricorso congiunto per la separazione consensuale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
tra
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. DI Parte_1 C.F._1
GIACOMO ROSARIO, come da procura in atti;
e
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. ARGENTIERI Parte_2 C.F._2
MARIA ANGELICA, come da procura in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero, ex art. 70 n. 2 c.p.c..
CONCLUSIONI
per entrambi: come da note scritte depositate per l'udienza del 27.3.2025.
Pag. 1 a 4 Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso ex art.473-bis.49 c.p.c. depositato in data 17/04/2024, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la separazione personale e la cessazione degli effetti civili matrimonio contratto in Furci (CH) in data 15/09/2011, alle condizioni omologate con la sentenza di separazione, come di seguito riportate e trascritte: “ 1) I coniugi vivranno separati e liberi di fissare la propria residenza ove riterranno opportuno;
2) La casa coniugale viene assegnata al IG. mentre la IG.ra si trasferirà altrove entro sei Pt_3 Pt_1 mesi dalla sottoscrizione della presente;
le parti dichiarano che provvederanno a ripartire tra loro i beni entro la data di trasferimento della sig.ra ; 3) 1l figlio minore Pt_1 Persona_1 viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso
l'abitazione della madre. Il padre potrà vedere e tenere con sé il piccolo, compatibilmente con i propri impegni di lavoro nonché con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, secondo il seguente programma: nella settimana in cui svolgerà il turno lavorativo di mattina, il diritto di visita sarà espletato nei giorni di lunedi e mercoledì pomeriggio sino alle ore 21.00 nonché la domenica, dalla mattina sino alle ore 16.30; nella settimana in cui svolgerà il turno lavorativo pomeridiano, il diritto di visita sarà esercitato il sabato con pernotto sino alle ore 21.00 di domenica. Sempre compatibilmente con le attività lavorative di entrambi i genitori: quanto alle festività il bimbo trascorrerà il giorno di Natale, il primo dell'anno e l'Epifania con i genitori in modo alternato, di anno in anno;
per le vacanze pasquali, il medesimo si alternerà con il padre o con la madre relativamente al giorno della Santa Pasqua e del Lunedi dell'Angelo; il compleanno del minore verrà festeggiato con entrambi i genitori lo stesso giorno;
relativamente alle vacanze estive, il padre potrà tenere con sé il figlio per due settimane, anche non consecutive, nel mese di luglio o di agosto, a seconda del periodo di ferie, previo accordo con la madre da definirsi entro il
15 giugno di ogni anno;
nel corso dei periodi di permanenza del minore presso il padre la madre avrà il diritto di vedere e incontrare il figlio. E fatta salva ogni diversa volontà sul diritto di visita concordato tra le parti. 4) I| IG. corrisponderà anticipatamente alla IG.ra , Pt_2 Pt_1 entro il giorno 02 di ogni mese, un contributo al mantenimento del figlio nella Persona_1 misura di ¬ 350,00 mensili, mediante bonifico su conto corrente postale intestato ad essa
[...]
ed avente il seguente IBAN: [...]; detta somma sarà Pt_1 rivalutata annualmente al 100% secondo gli indici ISTAT. provvederà altresì a rimborsare Pt_2
a il 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per il minore;
a tal Pt_1 proposito, ai fini della determinazione delle spese ordinarie e straordinarie e del loro riparto tra
Pag. 2 a 4 i genitori, le parti dichiarano di fare riferimento al protocollo di intesa sottoscritto presso il
Tribunale di Vasto in data 07.11.2019. 5) L'assegno unico per il figlio sarà richiesto e Persona_1 percepito interamente ed esclusivamente dalla IG.ra ; 6) Per ogni ulteriore aspetto Pt_1 relativo al figlio minorenne si farà riferimento al piano genitoriale in atti. 7) l IG. Pt_2 corrisponde alla IG.ra la somma di ¬ 10.000,00, quale contributo per gli apporti Pt_4 economici e lavorativi offerti dalla donna (anche per il tramite di terze persone) per la ristrutturazione della casa coniugale. Detta somma viene integralmente corrisposta entro giorni venti dalla sottoscrizione del presente ricorso, mediante bonifico bancario sul conto corrente postale intestato alla e meglio indicato sub punto 4; ad avvenuto incasso di detto Pt_1 importo, dichiara sin da ora di non avere nulla più a pretendere da in relazione Pt_1 Pt_2 ai soli citati apporti economici e lavorativi offerti per la casa coniugale;
8) I coniugi, sin d'ora, si danno reciproco permesso per l'espatrio; 9) Le spese di lite saranno interamente compensate tra le parti.”.
Con sentenza parziale n.65/2024 pubblicata in data 25.9.2024, passata in giudicato il
26.3.2025, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e omologato l'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni della separazione. La causa è stata, quindi, rimessa sul ruolo del Giudice relatore ai fini dell'avveramento della condizione di procedibilità della domanda di divorzio, rappresentata dal decorso del termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970 e dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale (art. 473-bis.49, comma I, c.p.c.).
Il procedimento è stato trattato con il deposito di note scritte, come da richiesta avanzata dalle parti, mediante le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso.
Il procedimento è stato trattenuto in decisione, essendo già in atti il parere favorevole del PM.
*******
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio – divenuta procedibile per effetto del decorso del termine dall'art. 3, n. 2, lett. b) L. n. 898/1970 e del passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale - risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987
e succ. mod. e, da ultimo, dall'art.27 del d.lgs. n.149/2022.
Innanzitutto, risulta trascorso il termine di sei mesi decorrente dalla scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di comparizione dei coniugi
Pag. 3 a 4 per la separazione consensuale;
inoltre, le parti hanno dichiarato che la separazione perdura ininterrottamente da tale epoca, di non volersi riconciliare e hanno insistito nella domanda di divorzio.
Il lasso di tempo per cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente dalle parti.
Va, pertanto, dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti alle condizioni concordemente stabilite in quanto conformi alla legge, all'ordine pubblico e alle condizioni economiche delle parti.
Le condizioni sono, altresì, conformi all'interesse morale e materiale del figlio minore della coppia, non ravvisandosi la necessità di procedere d'ufficio al suo ascolto, anche considerata la tenera età dello stesso.
Le spese di lite sono integralmente compensate vista la natura congiunta del procedimento.
P.Q.M.
Il Collegio, sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in Furci (CH) il 15.9.2011 iscritto nel registro dei matrimoni del medesimo comune (atto numero 3 parte II serie A anno 2011) alle condizioni riportate in motivazione;
2) DISPONE all'Ufficiale di Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato;
3) NULLA per le spese.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 16/04/2025.
La Giudice rel. La Presidente dott.ssa Elisa Ciabattoni dott.ssa Stefania Izzi
Pag. 4 a 4