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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 07/11/2025, n. 1892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1892 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5114/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore dott. Roberto Bianco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5114/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Borreca Roberto Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sabaudia, Via Del Parco Nazionale n. 10, giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
(c.f. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Oggetto: ricorso cumulativo per separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 4.11.2025, parte ricorrente concludeva come da note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso formulato ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. adiva l'intestato Tribunale, Parte_1 contestualmente richiedendo la pronuncia di separazione personale dal marito Controparte_1
pagina 1 di 3 e, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Non venivano formulate richieste economiche.
Gli atti sono stati comunicati al PM che non ha formulato osservazioni.
Con sentenza non definitiva depositata in data 27.01.2025, veniva pronunciata la separazione personale tra i coniugi, e con ordinanza resa in pari data la causa veniva rimessa sul ruolo e rinviata per discussione sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio all'udienza del 4 novembre 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita di trovare accoglimento.
Il matrimonio è comprovato dall'estratto per riassunto del Reg. degli Atti di Matrimonio del
Comune di San Felice Circeo (LT), agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso in San Felice Circeo (LT) il 27 giugno 1992, atto trascritto nel Reg.
Atti di Matrimonio del Comune di San Felice Circeo (LT) al n. 8, parte II, Serie A, Ufficio 2, anno 1992, e da cui si evince che i coniugi si sono sposati in regime di comunione dei beni.
In data 29.09.2025, parte ricorrente ha depositato copia conforme della sentenza parziale di separazione, n. 172/2025, pubblicata il 29.01.2025, con attestazione di passaggio in giudicato.
Sussistono, quindi, i presupposti di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge 898/1970; la sentenza di separazione è, infatti, passata in giudicato ed è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Va quindi, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Stante la natura del giudizio e la contumacia di parte resistente si ritiene congruo disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in
San Felice Circeo (LT) il 27 giugno 1992, atto trascritto nel Reg. Atti di Matrimonio del
Comune di San Felice Circo (LT) al n. 8, parte II, Serie A, Ufficio 2, anno 1992;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Felice Circeo (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Compensa le spese di lite.
pagina 2 di 3 Latina, 7 novembre 2025
Il Giudice Relatore dott.ssa Giuseppina Vendemiale
Il Presidente dott.ssa Concetta Serino
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore dott. Roberto Bianco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5114/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Borreca Roberto Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sabaudia, Via Del Parco Nazionale n. 10, giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
(c.f. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Oggetto: ricorso cumulativo per separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 4.11.2025, parte ricorrente concludeva come da note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso formulato ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. adiva l'intestato Tribunale, Parte_1 contestualmente richiedendo la pronuncia di separazione personale dal marito Controparte_1
pagina 1 di 3 e, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Non venivano formulate richieste economiche.
Gli atti sono stati comunicati al PM che non ha formulato osservazioni.
Con sentenza non definitiva depositata in data 27.01.2025, veniva pronunciata la separazione personale tra i coniugi, e con ordinanza resa in pari data la causa veniva rimessa sul ruolo e rinviata per discussione sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio all'udienza del 4 novembre 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita di trovare accoglimento.
Il matrimonio è comprovato dall'estratto per riassunto del Reg. degli Atti di Matrimonio del
Comune di San Felice Circeo (LT), agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso in San Felice Circeo (LT) il 27 giugno 1992, atto trascritto nel Reg.
Atti di Matrimonio del Comune di San Felice Circeo (LT) al n. 8, parte II, Serie A, Ufficio 2, anno 1992, e da cui si evince che i coniugi si sono sposati in regime di comunione dei beni.
In data 29.09.2025, parte ricorrente ha depositato copia conforme della sentenza parziale di separazione, n. 172/2025, pubblicata il 29.01.2025, con attestazione di passaggio in giudicato.
Sussistono, quindi, i presupposti di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge 898/1970; la sentenza di separazione è, infatti, passata in giudicato ed è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Va quindi, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Stante la natura del giudizio e la contumacia di parte resistente si ritiene congruo disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in
San Felice Circeo (LT) il 27 giugno 1992, atto trascritto nel Reg. Atti di Matrimonio del
Comune di San Felice Circo (LT) al n. 8, parte II, Serie A, Ufficio 2, anno 1992;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Felice Circeo (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Compensa le spese di lite.
pagina 2 di 3 Latina, 7 novembre 2025
Il Giudice Relatore dott.ssa Giuseppina Vendemiale
Il Presidente dott.ssa Concetta Serino
pagina 3 di 3