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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3768/2024 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore ed estensore
Dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3768/2024 vg promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. PASTORE LOREDANA
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che:
- “1. I coniugi vivranno separati, la SI.ra in Bologna, Via Sandro Botticelli n. 4, Pt_1
nell'abitazione acquistata in data 24.06.2024 anche coi risparmi di entrambi i coniugi, mentre il
SI rimarrà nella casa familiare, in Castelfranco Emilia (MO), Via Santa Maria n. 19, Pt_2
nella quale rimarranno gli arredi ivi contenuti, volturando a proprio nome le relative utenze.
2. I figli minori e saranno affidati ad entrambi i genitori con esercizio Per_1 Per_2
congiunto della responsabilità genitoriale, mantenendo la residenza presso il padre nella casa familiare. Sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno separatamente e autonomamente la responsabilità genitoriale, durante il tempo di permanenza dei figli minori presso ciascuno di loro. I genitori assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore importanza per i figli minori, relative all'istruzione, alla salute e all'educazione,
tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi.
I figli staranno con i genitori in tempi paritari e, salvo diversi accordi dei genitori e comunque nel rispetto degli eventuali impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, secondo le seguenti modalità alternate:
SETTIMANA A
La madre starà con i figli dal lunedì all'uscita da scuola (o dalle ore 16,30 nei periodi di vacanza scolastica) fino al mercoledì all'orario di uscita da scuola. Il padre andrà a prenderli all'orario di uscita da scuola il mercoledì e li terrà con sé fino al venerdì quando li accompagnerà a scuola.
La madre li andrà a prendere a scuola il venerdì e trascorrerà con loro il fine settimana.
SETTIMANA B
Il padre starà con i figli dal lunedì all'uscita da scuola (o dalle ore 16,30 nei periodi di vacanza scolastica) fino al mercoledì all'orario di uscita da scuola. La madre andrà a prenderli all'orario di uscita da scuola il mercoledì e li terrà con sé fino al venerdì quando li accompagnerà a scuola.
Il padre li andrà a prendere a scuola il venerdì e trascorrerà con loro il fine settimana.
Vacanze natalizie: ad anni alterni il 24/12 con ciascun genitore;
1 settimana dal 25/12 al 31/12
compresi con un genitore e dal 1° gennaio al 6 gennaio compresi con l'altro genitore, sempre ad anni alterni. In caso di disaccordo negli anni pari deciderà la madre ed in quelli dispari il padre.
Vacanze di Pasqua: tre giorni consecutivi alternando di anno in anno la Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. In caso di disaccordo negli anni pari deciderà la madre ed in quelli dispari il padre.
Vacanze estive (da giugno ad agosto compresi): 3 settimane anche non consecutive durante l'estate, con onere dei genitori di comunicare reciprocamente il periodo entro il 30 aprile di ogni anno. In mancanza di comunicazione preventiva e/o di accordo, prevarrà la regola dell'alternanza: anni pari la scelta spetta alla madre, anni dispari la scelta spetta al padre. Per
quanto riguarda gli altri giorni festivi e il giorno del compleanno dei figli, i genitori si accorderanno anno per anno e comunque dovrà essere rispettata l'alternanza tra i genitori.
3. In relazione al mantenimento dei minori, i coniugi si accordano per il mantenimento diretto dei figli in conseguenza dell'affidamento condiviso con tempi paritetici, facendosi carico essi genitori di provvedere al sostentamento dei figli in egual misura per il tempo in cui sono insieme;
i genitori, relativamente alle spese prevedibili (vestiti, mensa scolastica, trasporto ecc.)
da sostenersi nell'interesse dei figli, per comodità di gestione, si obbligano a versare l'importo di € 300,00, in ragione di € 150,00 ciascuno per entrambi i figli, il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico su c/c dedicato e cointestato ad entrambi, su cui operare i pagamenti relativi;
la decorrenza dei versamenti è fissata dal mese in cui cade la data di rilascio dell'abitazione familiare da parte della SI.ra . L'assegno unico relativo ai 2 figli verrà riconosciuto in Pt_1
favore di entrambi i genitori al 50%.
4. Ciascun genitore provvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli, così come individuate nel Protocollo del 25.9.2019 in uso presso il Tribunale di Modena,
noto alle parti, che dichiarano di aderirvi, e che di seguito si riporta:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby-sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
5. Al fine di conseguire l'equilibrio nei rapporti patrimoniali fra i coniugi funzionale ed indispensabile sia alla risoluzione della crisi coniugale sia alla definizione delle condizioni per la separazione, nonché per lo scioglimento delle comunioni, i coniugi, d'accordo tra loro, danno luogo alle seguenti disposizioni patrimoniali:
a) cede e trasferisce in piena proprietà esclusiva al signor Parte_1 Parte_2
l'autovettura targata FS892FG modello Wolkswagen Golf n. telaio A007241LU21. Essendo
l'autovettura in uso a sin dall'acquisto della stessa avvenuto il 10.02.2021, Parte_2
eventuali costi e/o oneri per omessi pagamenti, manutenzioni e/o sanzioni amministrative e/o qualsiasi altro costo o spesa che saranno da pagare rimarranno a carico esclusivo di Pt_2
[...]
b) La SI.ra , nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i Parte_1
coniugi, si impegna a trasferire al SI senza corrispettivo, la propria quota di Parte_2
comproprietà, pari al 50%, sia dell'abitazione coniugale, sita nel comune di Comune di
Castelfranco Emilia (MO) Via Santa Maria n. 19, che del relativo garage sito nel medesimo
Comune di Castelfranco Emilia (MO) Via Santa Maria n. 25, attualmente di proprietà di entrambi i coniugi;
il tutto, censito al Catasto Fabbricati del suddetto Comune come segue:
- Foglio 104, particella 61, subalterno 4, Via Santa Maria n. 19;
-Foglio 104, particella 63, subalterno 8, Via Santa Maria n. 25;
Il trasferimento di proprietà sarà redatto da un notaio, a seguito dell'omologazione della separazione con gli oneri a carico di entrambi i coniugi.
Le predette assegnazioni di cui ai punti a) e b) vengono effettuate in adempimento dei patti intercorsi tra i coniugi a definizione dei rapporti personali e patrimoniali in essere fra di loro.
Le parti dichiarano espressamente che i predetti accordi patrimoniali di cui al punto a) trasferimento dell'autovettura ed al punto b) trasferimento immobiliare, sono funzionali ed indispensabili alla risoluzione del rapporto coniugale ed al raggiungimento della separazione consensuale qui oggetto di accordo tra le parti, pertanto beneficeranno dell'esenzione totale da ogni imposta e tassa, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74
così come chiarito dalle sentenze della Corte Costituzionale nn.154/1999 e 202/2003 nonché
dalle circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21.06.2012, n.18/E del 29.05.2013, n.2/E
del 21 febbraio 2014 oltre alla risoluzione n.65/E del 16.07.2015.
6. Le parti danno atto che il finanziamento n. 0704- 000000455404 contratto in data 29.07.2024
con Bper Banca ed intestato a , per € 50.000,00, continuerà ad essere onorato, Parte_1
come già avviene, dal SI il quale si obbliga al relativo pagamento alla scadenza Parte_2
di ciascuna rata, come da piano di ammortamento a lui noto;
7. Le parti si danno atto di aver così regolato, con il presente atto e con diversi accordi intervenuti tra loro, ogni e qualsiasi rapporto patrimoniale, di aver diviso i beni comuni e di null'altro avere a pretendere reciprocamente, ad eccezione degli impegni economici di cui sopra finché pendenti e di essere, allo stato, economicamente autosufficienti.
8. I genitori prestano sin d'ora il loro assenso reciproco al rilascio e al rinnovo del passaporto e/o di altro documento valido per l'espatrio sia per loro stessi sia per i figli minori.
9. Le spese legali relative alla separazione sono compensate tra le parti.”.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. -Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 Parte_2
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
07/09/1984 e ato a GN (BO) il 23/03/1980 Parte_2
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di EL MI (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2010, atto n.5 , Parte II serie B)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 08/01/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale