Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/03/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Elena Sollazzo Giudice
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA
nella causa iscritta al n. 2286 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa da
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
15/07/1967, residente in [...]2 36051 CREAZZO IT, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCETICH LUCA SORRENTINO VALERIO ( ; C.F._2
contro
, C.F. , nata a [...] il CP_1 C.F._3
12/03/1987, residente in [...]2 36051 CREAZZO IT, contumace e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori
1
Conclusioni delle parti:
IN VIA PRINCIPALE 1) Disporsi l'affidamento esclusivo, anche in via rafforzata, del minore nato a [...] il [...] al padre con assegnazione Persona_1 Parte_1
al padre della casa familiare sita in Creazzo via Val Posina 2 di sua esclusiva proprietà.
2) Disporsi il mantenimento del minore interamente carico del padre, anche per le spese straordinarie.
3) Determinarsi il diritto di visita della madre secondo il prudente apprezzamento del
Tribunale, secondo il piano genitoriale depositato in atti
Conclusioni del Pubblico Ministero: dichiara di intervenire, riservandosi le conclusioni.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/05/2024 ha chiesto la Parte_1
regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento del figlio minore
[...]
, nato dall'unione con in data 6.3.2018 a Vicenza;
Per_1 CP_1
a sostegno della domanda ha allegato di avere intrattenuto una relazione con la resistente,
cittadina russa, conosciuta in Russia nel 2016 e di avere con lei convissuto, precisando che, alla nascita del figlio, la madre era caduta in una profonda depressione, che si era risolta in plurimi episodi di aggressività verso il ricorrente,
da ultimo, posto che il ricorrente aveva denunziato la resistente per il reato di maltrattamenti, quest'ultima aveva a propria e volta denunziato il ricorrente e aveva lasciato l'Italia, portando con sé il minore, per recarsi in Russia, in assenza del consenso del padre;
ha chiesto pertanto l'affido esclusivo del minore, anche in forma rafforzata, con collocazione presso di sé, dichiarandosi disponibile a farsi carico integralmente del mantenimento del figlio e lasciando al Tribunale la disciplina del diritto di visita materno;
in data 21.6.2024, mentre la resistente era ancora all'estero, il giudice relatore ha pronunciato i provvedimenti provvisori e indifferibili, richiesti ex art. 473 bis n. 15 c.p.c.,
2 rinviando la causa all'udienza dell'8.10.2024 per la conferma, la modifica o la revoca dei medesimi;
la resistente, citata ex art. 143 c.p.c., non si è costituita e tuttavia è comparsa personalmente all'udienza dell'8.10.2024;
il ricorrente ha chiesto la rimessione della causa al collegio, con ciò implicitamente rinunciando alle istanze istruttorie formulate ai sensi dell'art. 473 bis n. 17 c.p.c.;
il Pubblico Ministero è intervenuto riservandosi le conclusioni.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Va confermato l'affido esclusivo al padre, con collocazione abitativa presso il medesimo,
che vive in casa di sua proprietà. Invero, la madre nella tarda primavera del 2024, ha lasciato il paese, prima della fine dell'anno scolastico, per recarsi in Russia, all'insaputa del padre ed è stata pertanto indagata per il reato di sottrazione di minore. E' ben vero che la medesima ha fatto rientro in Italia e tuttavia la condotta serbata costituisce un indicatore inequivoco della mancanza di consapevolezza dell'importanza della bigenitorialità, condizione che induce a ritenere che l'affido al padre costituisca, in concreto, il regime di esercizio della responsabilità genitoriale più consono all'interesse del minore, seppure non vi siano i presupposti per disporre l'affido cosiddetto super esclusivo, da un lato perché la resistente è rientrata, d'altro canto perché le stesse allegazioni attoree non depongono nel senso di una totale inadeguatezza della madre, quanto piuttosto nelle difficoltà di inserirsi nel tessuto sociale in cui vive e nelle difficoltà connesse alla assai scarsa conoscenza della lingua italiana.
Il padre ha lasciato al Tribunale l'onere di disciplinare gli incontri tra madre e figlio,
secondo il piano genitoriale.
Le indicazioni in esso contenute, articolare su due pomeriggi alla settima a i fine settimana alternati, oltre ai periodi di vacanza, appaiono condivisibili, perché assicurano al minore un apporto equilibrato di entrambe le figure genitoriali. Va poi considerato che gli incontri potranno sempre svolgersi anche con maggiore intensità, ove le parti si accordino.
3 Non può invece essere accolta la domanda del ricorrente volta a farsi carico integralmente del mantenimento del minore. Mentre padre, imprenditore, si chiara benestante, non sono noti né i redditi della madre, né la sua attuale attività e neppure se la medesima sostenga oneri abitativi;
tuttavia, attesa la natura prioritaria dell'obbligo di mantenimento della prole, reputa il Collegio che la resistente non possa esimersi dal contribuire, sia pure con la modestissima somma mensile di euro 150,00, al mantenimento del proprio figlio.
Nulla va disposto in punto spese, attesa la mancata opposizione della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti;
affida il minore , al padre, con abitazione presso il medesimo;
Persona_1
la madre potrà vedere e tenere con sé il minore quando vorrà, previo accordo con il padre e comunque due pomeriggi alla settimana, dalle ore 15,00 alle ore 20,00 e nei fine settimana alternati, da sabato alle ore 10,00 fino alla domenica alle ore 20,00.
Il minore trascorrerà con ciascun genitore le vacanze natalizie, alternando la settimana di
Natale con quella di Capodanno, tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo e due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive in periodi da concordare entro il mese di maggio.
Pone a carico della madre l'obbligo di versare, a decorrere dalla presente decisione, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma di euro
150,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Vicenza, 11.12.2024
Il Presidente estensore
Giovanna Sanfratello
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