TRIB
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
n. rg7356 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7356 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. PORCARO FABRIZIO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Epomeo n.85,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_2
atti, dall'avv. COLELLA MARIO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Epomeo n.85,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/04/2025 e Parte_1
, premettendo di aver contratto Parte_2
matrimonio in Napoli il 07/07/2014 e che dalla loro unione nascevano due figli: il 24.07.2014 e il 20.06.2021, Per_1 Per_2
1 entrambi minori, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separatamente;
2. La casa coniugale, in Napoli, alla Via Orazio Coclite n.85, casa popolare ex
I.A.C.P., resterà abitata dalla SI.ra , unitamente ai figli minori;
Parte_1
3. I figli minori sono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre;
4. Il padre potrà visitare i figli e tenerli con sé con il seguente con il seguente calendario minimo di visite: per due pomeriggi a settimana, dalle ore 16,00 alle ore
20,00, nonché due fine settimana al mese alternati con la madre dalle ore 14,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica;
in estate, per quindici giorni continuativi tra luglio e agosto, anche in base alle sue ferie (entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi entro la fine del mese di giugno le date previste e l'organizzazione dell'affidamento nel suddetto periodo estivo); durante le festività natalizie, i figli trascorreranno con uno dei genitori o i giorni 24/12 – 26/12 – 01/01 o i giorni
25/12 – 31/12 e 06/01, alternando i suddetti gruppi di festività di anno in anno;
inoltre e sempre ad anni alterni, i figli trascorreranno con uno dei genitori o la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo dalle ore 10,00 alle ore 21,00 ed altresì o il 25 aprile o il 1 maggio o il 2 giugno con lo stesso orario.
5. Il SI. corrisponderà, a titolo di mantenimento per la Parte_2
coniuge, un mantenimento che viene fissato ora in euro 200,00 al mese;
6. Il SI. corrisponderà, a titolo di mantenimento per i figli, Parte_2
2 un contributo di mantenimento ora concordemente fissato in euro 300,00 cadauno;
7. Le spese straordinarie, dunque per le attività ludiche-mediche-scolastiche- specialistiche, sì come stabilite nel Protocollo di intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione e divorzio, verranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
8. I coniugi prestano sin da ora il reciproco consenso al rilascio del passaporto.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
(atto n.64, parte Parte_3
II, s., A Sez. Z, reg. Atti Matrimonio anno 2014);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
3 e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conSIlio il 27/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7356 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. PORCARO FABRIZIO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Epomeo n.85,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_2
atti, dall'avv. COLELLA MARIO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Epomeo n.85,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/04/2025 e Parte_1
, premettendo di aver contratto Parte_2
matrimonio in Napoli il 07/07/2014 e che dalla loro unione nascevano due figli: il 24.07.2014 e il 20.06.2021, Per_1 Per_2
1 entrambi minori, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separatamente;
2. La casa coniugale, in Napoli, alla Via Orazio Coclite n.85, casa popolare ex
I.A.C.P., resterà abitata dalla SI.ra , unitamente ai figli minori;
Parte_1
3. I figli minori sono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre;
4. Il padre potrà visitare i figli e tenerli con sé con il seguente con il seguente calendario minimo di visite: per due pomeriggi a settimana, dalle ore 16,00 alle ore
20,00, nonché due fine settimana al mese alternati con la madre dalle ore 14,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica;
in estate, per quindici giorni continuativi tra luglio e agosto, anche in base alle sue ferie (entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi entro la fine del mese di giugno le date previste e l'organizzazione dell'affidamento nel suddetto periodo estivo); durante le festività natalizie, i figli trascorreranno con uno dei genitori o i giorni 24/12 – 26/12 – 01/01 o i giorni
25/12 – 31/12 e 06/01, alternando i suddetti gruppi di festività di anno in anno;
inoltre e sempre ad anni alterni, i figli trascorreranno con uno dei genitori o la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo dalle ore 10,00 alle ore 21,00 ed altresì o il 25 aprile o il 1 maggio o il 2 giugno con lo stesso orario.
5. Il SI. corrisponderà, a titolo di mantenimento per la Parte_2
coniuge, un mantenimento che viene fissato ora in euro 200,00 al mese;
6. Il SI. corrisponderà, a titolo di mantenimento per i figli, Parte_2
2 un contributo di mantenimento ora concordemente fissato in euro 300,00 cadauno;
7. Le spese straordinarie, dunque per le attività ludiche-mediche-scolastiche- specialistiche, sì come stabilite nel Protocollo di intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione e divorzio, verranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
8. I coniugi prestano sin da ora il reciproco consenso al rilascio del passaporto.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
(atto n.64, parte Parte_3
II, s., A Sez. Z, reg. Atti Matrimonio anno 2014);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
3 e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conSIlio il 27/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
4