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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/11/2025, n. 1238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1238 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1101/2024 Reg. Gen.
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione Lavoro della Corte d'appello di Catanzaro, composta dai magistrati
AR TA presidente
RO GI componente
AR AS relatore ha pronunciato la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 1101 del Reg. Gen. dell'anno 2024, e vertente tra
in persona del rappresentante legale pro tempore (C.F.: Parte_1
– rappresentata e difesa – anche disgiuntamente – dagli avvocati P.IVA_1
AL GO e Francesco Tesoriere), e , Controparte_1
, , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, , , , CP_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 [...]
, , , CP_10 CP_11 Controparte_12 CP_13 CP_14
, , ,
[...] Controparte_15 Controparte_16 Controparte_17 [...]
, , , , CP_18 CP_19 Controparte_20 Controparte_21 CP_22
, (non costituiti).
[...] CP_23
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò detto, l'appello è improcedibile.
3. – dante causa (in quanto cedente) dell'appellante odierna Controparte_24
( – veniva sottoposta ad accertamenti, a seguito dei quali Parte_1
l a) riconosceva crediti da lavoro straordinario (consistito nella pulizia CP_25 dei mezzi durante l'ora d'intervallo fra il loro arrivo a Roma e la ripartenza per
Crotone, nonché nell'effettuazione del rifornimento del mezzo presso distributori situati a Crotone, e nell'assistenza ai passeggeri in fase di loro imbarco, sbarco e sistemazione dei relativi bagagli) in favore di alcuni dipendenti (autisti impegnati – appunto – nel trasporto gommato di passeggeri, su servizi di linea interregionali),
e b) emetteva delle diffide accertative.
4. Tali diffide erano impugnate dalla società destinataria ( ), e nel CP_24 relativo procedimento (n. 717/2019, conclusosi con la sentenza qui impugnata, n.
863/2023) le stesse diffide rimanevano sconfessate parzialmente (nella misura in cui – a fronte delle tre ore di straordinario per turno, riconosciute dall a CP_25 ciascun lavoratore interessato – il Tribunale esperiva istruttoria orale e riteneva spettanti novanta minuti di lavoro straordinario per turno).
5. Sennonché, in forza di tale sentenza, i lavoratori beneficiari (dell'avvenuto riconoscimento dello straordinario) ottenevano l'emissione d'un decreto ingiuntivo nei confronti dell'appellante odierna ( ): quest'ultima, infatti, era frattanto Pt_1 subentrata (il 26 febbraio 2018) nella titolarità dei sottostanti rapporti lavorativi, per cessione di ramo aziendale (sebbene non fosse mai stata parte del giudizio di primo grado, proposto da avverso le diffide); il decreto monitorio è CP_24 stato comunque impugnato da , nel procedimento n. 1229/2024 Pt_1
(pendente a Crotone).
2 6. impugna la sentenza nella sola parte (espressamente individuata) in Pt_1 cui la stessa ha negato rilievo – ai fini della constatazione circa la piena fondatezza (o meno) dell'opposizione alle diffide accertative (proposta originariamente dalla dante causa ) – alla circostanza per la quale gli CP_24 accertamenti esperiti dall' nei confronti dell'Azienda cedente siano stati CP_25 dichiarati nulli.
7. deduce a) la violazione del diritto di difesa, la società non essendo Pt_1 stata parte del giudizio di primo grado né destinataria delle diffide accertative, ma solo del (posteriore) decreto ingiuntivo fondato su una sentenza emessa nei confronti di altro soggetto, b) l'erronea sottovalutazione sia della sentenza del 6 maggio 2022 (resa nel procedimento n. 1935/2022), d'annullamento del verbale ispettivo (sotteso alle diffide accertative) sia della sentenza del 13 luglio 2023
(emessa nel separato procedimento n. 29/2022), d'annullamento della pedissequa ordinanza-ingiunzione dell' , n. 131/2017), c) l'inapplicabilità CP_25 del d. lgs. 66/2003 agli autisti, poiché qualificabili – semmai – come “lavoratori mobili” ai sensi della direttiva 2002/15/CE e del d. lgs. 234/2007, d) l'erronea individuazione del legittimato passivo, non essendo amministratore CP_26 nel periodo oggetto di accertamento (siccome sostituito da un procuratore institorio), e) la prescrizione dei crediti retributivi, giacché maturata durante il rapporto di lavoro, in presenza di tutela reale, f) l'assenza di prova rigorosa del lavoro straordinario, stante la ritenuta contraddittorietà delle testimonianze, non supportate da documentazione oggettiva, e g) l'errata applicazione dei limiti di lavoro straordinario, prevedendo il pertinente CCNL un tetto di 260 (e non 250) ore annue, e consentendo lo stesso delle deroghe (in presenza d'esigenze tecniche).
8. All'esito della trattazione scritta del 6 novembre 2025, e della camera di consiglio del 10 novembre 2025, la vertenza è stata definita sulla base delle osservazioni esposte appresso.
9. L'appello va dichiarato improcedibile.
10. A fronte – infatti – della mancata comparizione (scritta) dell'appellante all'udienza (come sostituita dalla forma cartolare di trattazione, ex art. 127 ter
c.p.c.), e nell'incertezza circa l'avvenuta evocazione in giudizio – tempestiva e rituale – delle varie controparti (la notificazione del gravame alle quali non consta a questa Corte, siccome non documentata dalla compagine appellante,
3 nemmeno in occasione della trattazione scritta del 6 novembre 2025, appunto disertata dalla società), occorre dare continuità all'approdo giurisprudenziale rammentato (fra le altre) da Cass., Sez. Lav., sent. n. 17368/2018, secondo cui
«nelle controversie soggette al rito del lavoro nel giudizio di appello, in caso di mancata comparizione di entrambe le parti all'udienza di discussione, mancando la dimostrazione, da fornirsi dall'appellante, che il ricorso in appello ed il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza siano stati notificati all'appellato, il giudice deve senz'altro dichiarare la improcedibilità dell'appello senza poter rinviare la causa ad altra udienza».
11. Per tutto quanto appena evidenziato – allora – l'appello va dichiarato improcedibile, senza adozione di statuizioni sulle spese (data la mancata costituzione di alcun avversario).
12. Alla luce dell'esito dell'appello, occorre dare atto – infine – della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, e demandare alla Cancelleria le valutazioni di pertinenza, in vista dell'eventuale raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
p.q.m.
la Sezione Lavoro della Corte d'appello di Catanzaro, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da in persona del Parte_1 rappresentante legale pro tempore, nei confronti di Controparte_1
, , ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, , , ,
[...] CP_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
, , , CP_10 CP_11 Controparte_12 CP_13 CP_14
, , , ,
[...] Controparte_15 Controparte_16 Controparte_17 Controparte_18
, , , , CP_19 Controparte_20 Controparte_21 CP_22 CP_23
, così provvede:
[...]
- dichiara l'appello improcedibile;
- dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater, D.P.R. 115/2002, come inserito dall'art. 1, XVII c., l. 228/2012, dei presupposti per il versamento – da parte dell'appellante – dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari
4 a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1- bis del medesimo art. 13.
Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della
Corte di appello, tenuta il 10 novembre 2025.
Il relatore
AR AS
La presidente
AR TA
5
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione Lavoro della Corte d'appello di Catanzaro, composta dai magistrati
AR TA presidente
RO GI componente
AR AS relatore ha pronunciato la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 1101 del Reg. Gen. dell'anno 2024, e vertente tra
in persona del rappresentante legale pro tempore (C.F.: Parte_1
– rappresentata e difesa – anche disgiuntamente – dagli avvocati P.IVA_1
AL GO e Francesco Tesoriere), e , Controparte_1
, , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, , , , CP_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 [...]
, , , CP_10 CP_11 Controparte_12 CP_13 CP_14
, , ,
[...] Controparte_15 Controparte_16 Controparte_17 [...]
, , , , CP_18 CP_19 Controparte_20 Controparte_21 CP_22
, (non costituiti).
[...] CP_23
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò detto, l'appello è improcedibile.
3. – dante causa (in quanto cedente) dell'appellante odierna Controparte_24
( – veniva sottoposta ad accertamenti, a seguito dei quali Parte_1
l a) riconosceva crediti da lavoro straordinario (consistito nella pulizia CP_25 dei mezzi durante l'ora d'intervallo fra il loro arrivo a Roma e la ripartenza per
Crotone, nonché nell'effettuazione del rifornimento del mezzo presso distributori situati a Crotone, e nell'assistenza ai passeggeri in fase di loro imbarco, sbarco e sistemazione dei relativi bagagli) in favore di alcuni dipendenti (autisti impegnati – appunto – nel trasporto gommato di passeggeri, su servizi di linea interregionali),
e b) emetteva delle diffide accertative.
4. Tali diffide erano impugnate dalla società destinataria ( ), e nel CP_24 relativo procedimento (n. 717/2019, conclusosi con la sentenza qui impugnata, n.
863/2023) le stesse diffide rimanevano sconfessate parzialmente (nella misura in cui – a fronte delle tre ore di straordinario per turno, riconosciute dall a CP_25 ciascun lavoratore interessato – il Tribunale esperiva istruttoria orale e riteneva spettanti novanta minuti di lavoro straordinario per turno).
5. Sennonché, in forza di tale sentenza, i lavoratori beneficiari (dell'avvenuto riconoscimento dello straordinario) ottenevano l'emissione d'un decreto ingiuntivo nei confronti dell'appellante odierna ( ): quest'ultima, infatti, era frattanto Pt_1 subentrata (il 26 febbraio 2018) nella titolarità dei sottostanti rapporti lavorativi, per cessione di ramo aziendale (sebbene non fosse mai stata parte del giudizio di primo grado, proposto da avverso le diffide); il decreto monitorio è CP_24 stato comunque impugnato da , nel procedimento n. 1229/2024 Pt_1
(pendente a Crotone).
2 6. impugna la sentenza nella sola parte (espressamente individuata) in Pt_1 cui la stessa ha negato rilievo – ai fini della constatazione circa la piena fondatezza (o meno) dell'opposizione alle diffide accertative (proposta originariamente dalla dante causa ) – alla circostanza per la quale gli CP_24 accertamenti esperiti dall' nei confronti dell'Azienda cedente siano stati CP_25 dichiarati nulli.
7. deduce a) la violazione del diritto di difesa, la società non essendo Pt_1 stata parte del giudizio di primo grado né destinataria delle diffide accertative, ma solo del (posteriore) decreto ingiuntivo fondato su una sentenza emessa nei confronti di altro soggetto, b) l'erronea sottovalutazione sia della sentenza del 6 maggio 2022 (resa nel procedimento n. 1935/2022), d'annullamento del verbale ispettivo (sotteso alle diffide accertative) sia della sentenza del 13 luglio 2023
(emessa nel separato procedimento n. 29/2022), d'annullamento della pedissequa ordinanza-ingiunzione dell' , n. 131/2017), c) l'inapplicabilità CP_25 del d. lgs. 66/2003 agli autisti, poiché qualificabili – semmai – come “lavoratori mobili” ai sensi della direttiva 2002/15/CE e del d. lgs. 234/2007, d) l'erronea individuazione del legittimato passivo, non essendo amministratore CP_26 nel periodo oggetto di accertamento (siccome sostituito da un procuratore institorio), e) la prescrizione dei crediti retributivi, giacché maturata durante il rapporto di lavoro, in presenza di tutela reale, f) l'assenza di prova rigorosa del lavoro straordinario, stante la ritenuta contraddittorietà delle testimonianze, non supportate da documentazione oggettiva, e g) l'errata applicazione dei limiti di lavoro straordinario, prevedendo il pertinente CCNL un tetto di 260 (e non 250) ore annue, e consentendo lo stesso delle deroghe (in presenza d'esigenze tecniche).
8. All'esito della trattazione scritta del 6 novembre 2025, e della camera di consiglio del 10 novembre 2025, la vertenza è stata definita sulla base delle osservazioni esposte appresso.
9. L'appello va dichiarato improcedibile.
10. A fronte – infatti – della mancata comparizione (scritta) dell'appellante all'udienza (come sostituita dalla forma cartolare di trattazione, ex art. 127 ter
c.p.c.), e nell'incertezza circa l'avvenuta evocazione in giudizio – tempestiva e rituale – delle varie controparti (la notificazione del gravame alle quali non consta a questa Corte, siccome non documentata dalla compagine appellante,
3 nemmeno in occasione della trattazione scritta del 6 novembre 2025, appunto disertata dalla società), occorre dare continuità all'approdo giurisprudenziale rammentato (fra le altre) da Cass., Sez. Lav., sent. n. 17368/2018, secondo cui
«nelle controversie soggette al rito del lavoro nel giudizio di appello, in caso di mancata comparizione di entrambe le parti all'udienza di discussione, mancando la dimostrazione, da fornirsi dall'appellante, che il ricorso in appello ed il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza siano stati notificati all'appellato, il giudice deve senz'altro dichiarare la improcedibilità dell'appello senza poter rinviare la causa ad altra udienza».
11. Per tutto quanto appena evidenziato – allora – l'appello va dichiarato improcedibile, senza adozione di statuizioni sulle spese (data la mancata costituzione di alcun avversario).
12. Alla luce dell'esito dell'appello, occorre dare atto – infine – della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, e demandare alla Cancelleria le valutazioni di pertinenza, in vista dell'eventuale raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
p.q.m.
la Sezione Lavoro della Corte d'appello di Catanzaro, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da in persona del Parte_1 rappresentante legale pro tempore, nei confronti di Controparte_1
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[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, , , ,
[...] CP_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
, , , CP_10 CP_11 Controparte_12 CP_13 CP_14
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, , , , CP_19 Controparte_20 Controparte_21 CP_22 CP_23
, così provvede:
[...]
- dichiara l'appello improcedibile;
- dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater, D.P.R. 115/2002, come inserito dall'art. 1, XVII c., l. 228/2012, dei presupposti per il versamento – da parte dell'appellante – dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari
4 a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1- bis del medesimo art. 13.
Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della
Corte di appello, tenuta il 10 novembre 2025.
Il relatore
AR AS
La presidente
AR TA
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