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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/05/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1954 /2021 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in VIA LUIGI PIRANDELLO C.F._1
N 33 98069 SINAGRA ITALIA presso lo studio dell'Avv. FOGLIANI
ANTONELLA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA ROMAGNOSI 9 Controparte_2
presso lo studio dell'Avv. MONORITI ANTONELLO che lo
[...]
rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., parte ricorrente ha adito questo Tribunale per sentir dichiarare l'illegittimità del provvedimento adottato dall' , con cui CP_2
è stata disposta la cancellazione della ricorrente dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2019, e per l'effetto ottenere la reiscrizione per n.
102 giornate lavorative, nonché il riconoscimento del diritto all'indennità di malattia n. 540541.
L' si è costituito in giudizio, rappresentato dal proprio difensore, CP_2 eccependo in via preliminare la maturata decadenza dell'azione proposta dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 7 del 1970, convertito in L. n. 83/1970,
e contestando nel merito l'asserita fondatezza delle domande formulate.
La questione oggetto del presente giudizio risulta pertanto incentrata, in via pregiudiziale e assorbente, sulla verifica del rispetto del termine decadenziale per la proposizione del ricorso giudiziario da parte dell'odierna ricorrente, rispetto al provvedimento amministrativo dell' . CP_2
È opportuno rammentare che, a partire dal 2011, il legislatore ha stabilito all'art. 38, commi 6 e 7 della L. n. 111/2011, che la pubblicazione sul sito istituzionale dell' degli elenchi di variazione trimestrali equivale, ad ogni CP_2
effetto di legge, alla notifica ai soggetti interessati. Tale previsione normativa ha trovato conferma nella giurisprudenza costituzionale, in particolare con la sentenza n. 45 del 2021 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito alla presunta violazione del diritto di difesa, valorizzando il bilanciamento con l'interesse pubblico alla celerità e semplificazione dell'azione amministrativa in materia previdenziale.
Nel caso di specie, emerge documentalmente che la cancellazione della
Sig.ra dagli elenchi dei lavoratori agricoli è stata oggetto di Parte_1
pubblicazione nel periodo compreso tra il 15 e il 30 settembre 2020. Ai sensi della normativa sopra richiamata, la ricorrente aveva a disposizione un termine di 120 giorni per proporre ricorso avanti l'autorità giudiziaria ordinaria. Il termine ultimo scadeva, pertanto, il 27 febbraio 2021.
Tuttavia, il ricorso introduttivo è stato depositato soltanto in data 7 giugno
2021, vale a dire ben oltre la scadenza del termine decadenziale previsto dalla legge. In mancanza di valide cause di sospensione, interruzione o rimessione in termini, deve ritenersi maturata la decadenza dall'azione giudiziaria.
In proposito, i principi giurisprudenziali consolidati chiariscono che la decadenza di cui si discute ha natura sostanziale. Essa è quindi sottratta alla disponibilità delle parti e, come tale, è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Inoltre, l'effetto decadenziale si produce indipendentemente dalla consapevolezza soggettiva del destinatario, una volta che la pubblicazione sia avvenuta secondo le modalità di legge. Alla luce di quanto esposto, e considerato che l'accertamento della maturata decadenza risulta dirimente ai fini del presente giudizio, la trattazione del merito della controversia diviene superflua e assorbita. Non appare pertanto necessario procedere ad ulteriori valutazioni sull'effettiva esistenza del rapporto di lavoro subordinato agricolo dedotto in ricorso, né sull'eventuale diritto alla prestazione previdenziale richiesta.
Considerata la particolare complessità della questione, sia sotto il profilo normativo che giurisprudenziale, e tenuto conto della natura tecnica delle modalità di pubblicazione degli elenchi di variazione, appare equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite. La decisione trova giustificazione anche nell'oggettiva difficoltà interpretativa delle disposizioni che regolano la decadenza, potendo esse ragionevolmente indurre in errore anche soggetti diligenti, soprattutto in assenza di assistenza tecnica nella fase amministrativa.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro l' , Parte_1 CP_2
DICHIARA
L'inammissibilità della domanda giudiziale proposta, per intervenuta decadenza;
DISPONE
La compensazione integrale delle spese processuali tra le parti, per le ragioni esposte in motivazione.
Così deciso in Patti 23/05/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo