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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 10/12/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Presidente, dott. Giovanni Garofalo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 690 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 09.12.2025 (svoltasi mediante lo scambio di note di trattazione scritta autorizzate) con termini a ritroso di cui agli artt. 189 c.p.c., promossa da
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme, Via Cristoforo Colombo n. 67, presso lo studio dell'avv. Antonio PERRI che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
-PARTE APPELLANTE-
CONTRO
HDI ITALIA ASS.NI S.P.A. (P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 elettivamente domiciliata in elettivamente domiciliata in Catanzaro – Via V. Ciaccio n.12 presso lo
Studio dell'Avv. Simona DE SEPTIS che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-PARTE APPELLATA-
E
residente in [...] Controparte_1
-PARTE APPELLATA CONTUMACE-
OGGETTO: Appello - sinistro stradale.
CONCLUSIONI: come da note sostitutive di udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio la HDI Parte_1
ITALIA Ass.ni s.p.a. (già , in persona del suo legale rappresentante Controparte_2
p.t., per sentirla condannare al risarcimento dei danni al veicolo subiti in Lamezia Terme, Strada
Provinciale 113, Viale Stazione, per responsabilità esclusiva del veicolo Ford ST tg. BJ 753 XS, di proprietà e condotta dal sig. . Controparte_1
A fondamento della domanda l'attore deduceva: che, in data 5.9.2021, alle ore 20:30 circa, 2
l'autoveicolo Mazda MX-5 tg. FB 070 LD di sua proprietà e da lui condotto, subiva il tamponamento dell'autovettura tg. BJ 753 XS che invadeva la corsia di marcia opposta, percorsa dall'autovettura dell'attore il quale perdeva il controllo ed impattava contro il margine destro della strada;
che a causa della collisione con il veicolo del convenuto, l'autovettura Mazda riportava danni alla parte anteriore ed alla parte laterale destra quantificati in € 21.865,95 oltre IVA;
la compagnia assicurativa liquidava il minor danno pari ad € 5.650,00 che veniva trattenuto in acconto;
chiedeva, pertanto, l'accoglimento della domanda con condanna in solido dei convenuti dei danni e delle spese di lite.
Si costituiva il 9.9.2022, con apposita comparsa di risposta, la HDI ITALIA Ass.ni, in persona del legale rappresentante p.t., la quale rilevava l'infondatezza della domanda con riguardo al quantum, reputato superiore al valore reale del veicolo;
chiedeva - pertanto - il rigetto della domanda, con compensazione delle spese di lite.
Il giudice di prime cure, espletata l'istruttoria con l'escussione dei testimoni e la CTU tecnico modale, con sentenza n. 1598/2022 del 29.11.2022, depositata l'1.12.2022, accoglieva parzialmente la domanda attorea e condannava i convenuti - in solido tra loro - al pagamento in favore di Pt_1 della somma di € 4.850,00 ed a due terzi delle spese di lite e di CTU.
[...]
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. proponeva gravame Parte_1 avverso la detta sentenza n. 1598/2022 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme, adducendo che dalla valutazione delle risultanze istruttorie e della CTU, il giudice di prime cure aveva erroneamente ridotto del 30% la quantificazione del danno, riconoscendo un contribuito nella causazione del sinistro da parte dell'attore, che chiedeva la riforma della sentenza e la condanna della parte convenuta.
Si costituiva la HDI ITALIA Ass.ni S.p.a. la quale, nel contestare il contenuto dell'atto di appello, ne chiedeva il rigetto, insistendo nella conferma della sentenza impugnata, il tutto con vittoria di spese di lite.
Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado, la causa - senza espletamento di attività istruttoria, sulle conclusioni richiamate in epigrafe - veniva trattenuta in decisione all'udienza del
9.12.2025, svoltasi mediante scambio di note scritte, con la concessione alle parti dei termini a ritroso di cui all'art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia di ritualmente Controparte_1 convenuto in giudizio e non costituitosi nella lite.
2. Nel merito l'appello è fondato e, pertanto, può trovare accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
2.1 Giova premettere, anzitutto, che l'appello rappresenta un mezzo di gravame che attribuisce al 3
giudice il potere di sostanzialmente ridecidere, con gli stessi poteri dell'organo che ha emesso l'atto impugnato ed attraverso una nuova verifica di tutte le questioni che questo aveva già esaminato, con una pronuncia che ha natura ed effetto sostitutivi di quella gravata. Il suo effetto devolutivo pieno, pur nei limiti del "devolutum", conferisce al giudice del riesame il medesimo potere di interpretazione delle domande e delle eccezioni, sancito nell'art. 112 cod. proc. civ., che è già stato compiuto dal precedente giudice (cfr. ex plurimis Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8929 del 29/ 04/2005).
Più in particolare, in riferimento all'appello, si parla di effetto devolutivo, nel senso che la causa devoluta alla cognizione del secondo giudice ha lo stesso oggetto del giudizio di primo grado, nei limiti dei capi e dei punti della sentenza impugnata.
L'effetto devolutivo non è automatico: per il principio della domanda, tutte le domande ed eccezioni proposte in primo grado devono essere espressamente riproposte in appello, intendendosi, in mancanza, rinunciate.
2.2 Tanto detto, va rilevato che la parte appellante ha contestato l'erroneità della sentenza n.
1598/2022 del Giudice di Pace di Lamezia Terme sotto il profilo dell'erronea valutazione delle prove acquisite nell'ambito del giudizio di prime cure, con riconoscimento di un contributo causale di nella causazione del sinistro de quo e del conseguente parziale accoglimento Parte_1 della domanda risarcitoria spiegata in primo grado.
La censura è fondata e va - dunque - accolta.
Nella fattispecie in disamina il fatto illecito dedotto in giudizio è costituito da un incidente stradale tra due veicoli in circolazione (due autovetture).
La disciplina normativa della responsabilità civile inerente ad una tale forma di illecito si rinviene – com'è noto - nell'art. 2054, comma 2, c.c., il quale codifica una presunzione di pari responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro, fino a prova contraria (Cass. n. 19053/2003; Cass. n. 10987/2003).
Al riguardo, è tuttavia opportuno precisare che la presunzione legale di colpa ha funzione meramente sussidiaria ed opera solamente se non sia possibile accertare in concreto le rispettive responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro, ossia se non sia possibile accertare in quale misura la condotta dei due conducenti abbia determinato l'evento dannoso (Cass. n. 477/2003; Cass. nn.
7453/01, 14412/01).
Il giudice di merito è tenuto a procedere alla graduazione della colpa dei soggetti coinvolti nel sinistro, tenendo conto, peraltro, che opera pur sempre la presunzione di colpa di cui ai primi due commi dell'art. 2054 c.c.; per cui l'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti coinvolti nel sinistro non esclude la presunzione di colpa concorrente dell'altro, ove non sia stata da questo fornita in concreto la prova liberatoria dell'assenza di ogni possibile addebito a suo carico, ossia la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza 4
(Cass. n. 477/2003; Cass. n. 18941/2003; Cass. n. 12692/98; Cass. n. 11235/97; Cass. n. 1198/97).
Da ciò consegue che solo l'accertamento compiuto dal giudice di merito in ordine alla circostanza che l'incidente si sia verificato per colpa esclusiva di uno dei conducenti e che, per converso ed in pari tempo, nessuna colpa sia ravvisabile nel comportamento dell'altro, comporta che quest'ultimo resti esonerato dalla presunzione de qua, e non sia, conseguentemente, tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. n. 477/2003 anche in motivazione;
Cass. n. 4639/2002; Cass.
n. 7453/01; Cass. n. 14412/01; Cass. n. 5671/2000).
Ciascuno dei due conducenti deve dimostrare di aver osservato tutte le norme di comportamento imposte dal codice della strada e di avere – comunque - tenuto in concreto una condotta di guida prudente.
La parte attrice ha dato sufficiente ed adeguata dimostrazione della dinamica del sinistro per come descritta in citazione.
Incombeva, difatti, su l'onere di dimostrare in modo inequivoco l'esatta Parte_1 dinamica dell'incidente, il che costituisce elemento imprescindibile della domanda risarcitoria: si ribadisce - infatti - che il danneggiato deve provare che il sinistro si è verificato per la condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo antagonista (Cass. 10/06/2005, n. 12304 e 01/08/2001, n.
10484), dimostrando altresì le modalità dell'evento dannoso (Cass. 19/09/1992, n. 10762).
Nel caso all'odierno esame è stata ricostruita, in maniera certa ed esatta, la dinamica del sinistro che risulta provata;
è quindi emerso un elemento indispensabile per valutare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni riportati al mezzo ed il sinistro medesimo.
La documentazione offerta dalla parte attrice è il verbale di contestazione amichevole sottoscritto da entrambe le parti e rileva che il sinistro si è verificato il 05.09.2021 alle ore 20:30 in Lamezia Terme,
Viale Stazione, S.P. 113 e che il veicolo B (di proprietà di subiva danni alla Parte_1 parte anteriore e laterale destra.
Bisogna considerare che una delle più intricate questioni processuali, sorte nell'ambito del contenzioso in tema di responsabilità civile automobilista, è rappresentato senza dubbio, proprio, dalla valenza probatoria da attribuire alle dichiarazioni contenute nel modulo C.A.I., recante la sottoscrizione di entrambi i conducenti coinvolti in un sinistro stradale.
Sul piano normativo, la questione è disciplinata dall'art. 143, II comma, Codice Assicurazioni Private, il quale prevede che: "Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso".
Posto che, senza ombra di dubbio, le dichiarazioni contenute nel modello de quo rappresentano una 5
vera e propria confessione stragiudiziale resa dal conducente responsabile, i problemi interpretativi sorgono in considerazione del fatto che l'assicuratore è soggetto diverso dal conducente che le ha rese.
A dirimere i diversi conflitti, in ragione dei diversi orientamenti propugnati in sede di pronunce della diverse sezioni della Corte di legittimità sono intervenute le Sezioni Unite che, con la sentenza n.
10311/06, hanno chiarito i termini della questione, precisando che il modulo CAI "a doppia firma", genera una presunzione iuris tantum, valevole non solo nei riguardi dell'altro conducente ma, anche, nei confronti dell'assicuratore, il quale potrà superarla fornendo la prova contraria, in concreto ovvero attraverso il ricorso ad altra presunzione.
Con la sentenza 13 luglio 2010, 16376 la Suprema Corte ha ribadito che "l'accertamento dei due rapporti in cui il danneggiante è coinvolto, quello col danneggiato, sorto dal fatto illecito, e quello, di origine contrattuale, con l'assicuratore, non può che essere "unico e uniforme per tutti e tre i soggetti coinvolti nel processo".
La presunzione è finalizzata ad un intento deflattivo del contenzioso, avendo lo scopo di garantire entrambi i conducenti del fatto che il riconoscimento concorde delle colpe non venga messo in discussione dagli assicuratori, ribaltando l'onere della prova a carico del danneggiato.
Ed è evidente che la presunzione fino a prova contraria non esclude che la società di assicurazione possa superarla fornendo, appunto, tale prova;
ma significa anche l'onere della stessa ricade a carico dell'assicuratore e non del danneggiato (Cass. 29146/2017).
In pratica ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di contestazione amichevole di incidente deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio (Cass.
8451/2019, 15881/2013 e 243/2024).
La HDI ITALIA s.p.a. non ha fornito alcuna prova discordante dal modello CAI, né nel corso del giudizio è emersa la violazione da parte dell'attore delle norme del Codice della Strada.
La dinamica del sinistro è stata confermata dal testimone , nonché, in sede di indagini Tes_1 peritali: il consulente tecnico rilevava che “dalle verifiche eseguite sul veicolo Mazda MX 5 targato
FB 070 LD e dallo studio dei danni evidenziati nei rilievi fotografici richiesti e forniti da parte attrice, individuando opportunamente le altimetrie delle deformazioni riportate dal veicolo le Ford ST targato BJ 753 XS, per quanto accertato, è possibile stabilire che i danni lamentati sono coerenti e compatibili con la narrata dinamica del sinistro essendo perfettamente riconducibili per ubicazione altimetrica e tipologia di deformazione e sono in nesso causale con la dinamica del sinistro”.
E in tale prospettiva, l'attore ha compiutamente fornito la prova di aver rispettato le norme del Codice della Strada e di aver tenuto una condotta di guida prudente, dimostrando in modo pieno che la condotta dell'altro automobilista non è stata regolare, in quanto posta in violazione delle norme sulla 6
circolazione, non procedendo secondo una condotta di guida improntata alla prudenza e della sussistenza del nesso causale tra il tamponamento, che lo ha condotto fuori strada.
Si ritiene così inapplicabile ai fatti in esame la presunzione di corresponsabilità, dal momento che il conducente del veicolo Ford ST invadeva la carreggiata opposta eseguendo una pericolosa quanto negligente ed imprudente manovra conclusa con il contestato tamponamento ai danni dell'autovettura
Mazda, il cui conducente altro non poteva fare che assistere passivamente agli effetti di detta incauta manovra.
Il giudice di prime cure ha erroneamente accertato la colpa anche dell'altro conducente senza, tuttavia, riscontrare che l'attore non aveva osservato le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza.
Infatti, per superare la presunzione di colpa che l'art. 2054, comma 2, c.c., pone a carico di ambedue i conducenti coinvolti, occorre dimostrare che: a) il sinistro è dovuto al comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti;
b) l'altro conducente si sia, per converso, esattamente uniformato alle norme della circolazione ed a quelle di comune prudenza (Cass. sez. III, 22-09-2000,
n. 12524).
Difatti, il testimone oculare escusso presente sul luogo al momento del sinistro, in quanto viaggiava a tergo rispetto all'autovettura condotta dall'attore, in sede di primo grado, ha descritto l'esatta dinamica dell'incidente rilevando che “la Mazda stava affrontando una curva allorché la Ford ST che proveniva dal senso di marcia opposto ha invaso la nostra corsia ed ha investito la Mazda”… “a seguito dell'urto la il cui conducente ne perdeva il controllo è andata a battere contro un Pt_2 muretto basso posso alla destra della carreggiata”.
Il CTU “ha operato acquisendo materiale utile durante le operazioni peritali e analizzando la documentazione in atti” “non avendo dati essenziali per poter determinare l'esatto P.P.U. né elementi necessari per il calcolo della velocità dei veicoli coinvolti nel sinistro” quali eventuali tracce di frenata o elementi acquisiti o messi a disposizione dalle Autorità che intervengono a rilevare il sinistro.
Ha così stabilito che “La correlazione fra urto diretto e urto indiretto, oltre all'urto, sono da riportare alla manovra di emergenza messa in atto dal conducente della vettura Mazda MX-5 targata FB070LD che, nel tentativo di evitare la collisione con la vettura Ford ST Targata BJ 753 XS, fuoriuscente dalla corsia di marcia opposta suddivisa da una linea di mezzeria continua, deviava repentinamente verso la propria testa fino a fuoriuscire dalla sua sede viaria e finiva contro un muretto in calcestruzzo
a protezione di cunetta e contro un terreno agricolo da vegetazione incolta..”
In sostanza, la ricostruzione effettuata dal testimone di parte attrice può considerarsi credibile ed attendibile, in quanto corroborata anche da un riscontro esterno: infatti, la CTU tecnico-modale svolta nel giudizio di prime cure ha accertato – con argomentazioni congrue sotto il profilo tecnico e del 7
tutto condivisibili, in ragione della scrupolosità e meticolosità dell'indagine espletata e la compiutezza dell'iter logico-tecnico seguito dall'ausiliario nella valutazione degli elementi acquisiti - la sussistenza del nesso di causalità tra i danni riportati dalla vettura dell'attore e la dinamica del sinistro effettuata in citazione concludendo - sulla base della documentazione versata in atti - per la responsabilità esclusiva del ella causazione del sinistro de quo. CP_1
Dunque, dall'istruttoria svolta ed applicando al caso di specie gli artt. 145, 148, 347 (regolamento di attuazione) e 149 del C.d.S., ne deriva una incontrovertibile declaratoria di esclusiva responsabilità nella causazione dell'evento de quo in capo al veicolo tamponante Ford ST, mentre non risulta alcun concorso di colpa del conducente l'autovettura, che avrebbe tenuto una condotta di guida conforme all'art. 141 C.d.S., secondo cui il conducente deve essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza e di arrestare tempestivamente il mezzo dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
D'altronde il giudice a quo, nel motivare il concorso pari al 30% di colpa, ha affermato che il teste, nella sua deposizione testimoniale, non avrebbe detto nulla sulla velocità del mezzo di proprietà dell'attore al momento dell'impatto; tale assunto ê fallace considerato che il Decidente non può attribuire alcun valore probatorio a tutto quanto non dichiarato dal testimone e non fatto oggetto di apposita domanda, soprattutto, nel caso, come quello in esame, in cui il Giudice avrebbe potuto senza particolari difficoltà richiedere al teste tutti i chiarimenti ritenuti necessari sulla dinamica della collisione.
3. Al fine della determinazione del “quantum”, occorre precisare che la domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, avente ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica (Cass. Civ. 30 marzo 2022, n. 10196).
Il risarcimento in forma specifica consiste nella riparazione o nel ripristino materiale della cosa.
Tuttavia, non mancano le ipotesi, in cui si ha eccessiva onerosità del risarcimento in forma specifica quando il sacrificio economico necessario supera in misura eccessiva il valore da corrispondere in base al risarcimento per equivalente.
La verifica di eccessiva onerosità non può basarsi soltanto sull'entità dei costi, ma deve anche valutare se la reintegrazione in forma specifica comporta o meno una locupletazione per il danneggiato, tale da superare la finalità risarcitoria che le è propria e da rendere ingiustificata la condanna del debitore a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato (Cass. Civ. 20 aprile 2023, n. 10653 e Cass. Civ. 20 aprile 2023, n. 10686).
Nei casi di domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di un incidente stradale, costituita dalla somma di danaro necessaria per effettuare la riparazione dei danni se, pertanto, la 8
somma supera notevolmente il valore commerciale dell'auto, il giudice pronuncia condanna al risarcimento del danno per equivalente, rappresentato dal valore di mercato del veicolo (Cass. Civ. 4 novembre 2013, n. 24718).
In pratica, il giudice, ai sensi dell'art. 2058, comma 2, c.c., può non accogliere la domanda di risarcimento in forma specifica e condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di una somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo (Cass. Civ.
12 ottobre 2010, n. 21012).
L'attribuzione di un risarcimento per equivalente, in luogo di quello in forma specifica, si risolve in definitiva nell'allocazione di una parte del danno sul danneggiato, essenzialmente sulla base della differenza di costo tra l'una e l'altra forma di reintegrazione.
Il CTU ha determinato il danno complessivo in € 16.366,51 ed ha individuato il valore commerciale attualizzato alla data dell'evento in € 17.000,00 ritenendo, così, la riparazione antieconomica.
Né nel giudizio di risarcimento del danno da sinistro stradale ha valore di prova o è idoneo ai fini della determinazione del "quantum debeatur" il preventivo di riparazione redatto da un soggetto estraneo alla controversia e non corroborato da altri elementi o confermato dal suo autore.
Alla luce di quanto detto, nel riconoscere il risarcimento per equivalente corrispondente al valore di mercato (ante-sinistro) maggiorato delle spese di immatricolazione di un nuovo veicolo o del passaggio di proprietà in caso di acquisto di mezzo usato, del fermo per il reperimento della nuova veicolo e del bollo e dell'assicurazione che non sono stati goduti, oltre che delle spese di demolizione del relitto e del trasporto al demolitore, si tiene conto del danno determinato dal Consulente
[...]
. Per_1
Correttamente il CTU ha quantificato il danno in € 16.020,00 tenuto conto che il valore del bene ante sinistro era di € 17.000,00, il valore del relitto di € 2.000,00 e che le spese per la nuova immatricolazione ammontavano ad € 540,00 e quelle da fermo tecnico ad € 480,00.
Considerato, poi, che in sede stragiudiziale, in favore dell'attore era stato liquidato l'importo di
5.650,00, deve ora deve essere riconosciuto in favore dell'appellante un risarcimento a saldo, pari ad euro 5.520,00 (10.370,00 – 4.850,00), oltre interessi come per legge dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado a quella di effettivo pagamento.
L'appello deve essere pertanto accolto, la sentenza di primo grado riformata nella parte in cui ha riconosciuto la responsabilità concorrente del 30% dell'attore e, per l'effetto, gli appellati devono essere condannati, in solido tra loro, al risarcimento in favore di del danno Parte_1 come su quantificato. 9
4. La sentenza deve essere riformata anche nella parte in cui poneva a carico dell'attore il 30% delle spese di CTU, che devono essere poste invece integralmente a carico dei convenuti, in solido tra loro.
5. Da ultimo occorre esaminare il profilo inerente la regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado e di quello presente.
In proposito va, anzitutto, premesso che, per costante giurisprudenza, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata ê tenuto a provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento di dette spese, quale conseguenza della decisione di merito adottata, ed alla stregua dell'esito finale della lite, atteso che, in base al principio fissato dall'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 23 agosto 2003, n. 12413; Cassazione civile , sez. I, 2 luglio 2003, n. 10405).
Le spese del doppio grado di giudizio seguono, pertanto, la soccombenza degli odierni appellati e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 (come modificati dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n.
147/2022 l'uno e l'altro applicabili ratione temporis), tenuto conto del valore per lo scaglione corrispondente, con applicazione dei valori medi di tariffa liquidati per ogni fase processuale e ridotti del 30% in ragione della assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (ex art. 4, comma
4).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale Giudice dell'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) ACCOGLIE l'appello e - per l'effetto – ANNULLA parzialmente la sentenza n. 1598/2022 emessa in data e depositata l'1.12.2022, dal Giudice di Pace di Lamezia Terme, a definizione della causa civile iscritta al n.690/2023 R.G., nella parte in cui non ha accertato la responsabilità per il sinistro occorso al 100% a carico di quale conducente il veicolo Ford ST tg. Controparte_1
BJ753XS ed ha parzialmente riconosciuto in capo a attore in primo grado, il Parte_1 diritto al risarcimento del maggior danno e, conseguentemente, accerta e dichiara che il sinistro per cui è causa si è verificato per responsabilità esclusiva di Controparte_1
2) per l'effetto, NN e la in solido, al Controparte_1 Controparte_3 pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 5.520,00 (pari alla differenza tra quanto già percepito in esecuzione della sentenza di primo grado e la somma residua spettante), oltre interessi come per legge dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado a quella di effettivo pagamento;
10
3) PONE integralmente le spese di CTU come liquidate nel giudizio di primo grado, a carico degli appellati in solido, condannando questi ultimi alla restituzione in favore di di Parte_1 quanto abbia dovuto corrispondere al CTU in esecuzione della sentenza di primo grado;
4) NN e la in solido tra loro, al pagamento Controparte_1 Controparte_3 in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano in euro 264,00 per esborsi ed in euro 1463,00 per compensi professionali, oltre compenso forfetario del 15%, IVA e
CPA come per legge, per il primo grado, da distrarsi a favore dell'avv. Antonio PERRI, dichiaratosi difensore anticipatario, ed in euro 382,00 per esborsi ed euro 1.786,40 per compensi professionali, oltre compenso forfetario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, per il presente grado di giudizio, da corrispondersi direttamente in favore dello stesso avv. Antonio PERRI.
Lamezia Terme, 10 dicembre 2025.
Il Presidente del Tribunale
Dott. Giovanni GAROFALO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Presidente, dott. Giovanni Garofalo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 690 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 09.12.2025 (svoltasi mediante lo scambio di note di trattazione scritta autorizzate) con termini a ritroso di cui agli artt. 189 c.p.c., promossa da
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme, Via Cristoforo Colombo n. 67, presso lo studio dell'avv. Antonio PERRI che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
-PARTE APPELLANTE-
CONTRO
HDI ITALIA ASS.NI S.P.A. (P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 elettivamente domiciliata in elettivamente domiciliata in Catanzaro – Via V. Ciaccio n.12 presso lo
Studio dell'Avv. Simona DE SEPTIS che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-PARTE APPELLATA-
E
residente in [...] Controparte_1
-PARTE APPELLATA CONTUMACE-
OGGETTO: Appello - sinistro stradale.
CONCLUSIONI: come da note sostitutive di udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio la HDI Parte_1
ITALIA Ass.ni s.p.a. (già , in persona del suo legale rappresentante Controparte_2
p.t., per sentirla condannare al risarcimento dei danni al veicolo subiti in Lamezia Terme, Strada
Provinciale 113, Viale Stazione, per responsabilità esclusiva del veicolo Ford ST tg. BJ 753 XS, di proprietà e condotta dal sig. . Controparte_1
A fondamento della domanda l'attore deduceva: che, in data 5.9.2021, alle ore 20:30 circa, 2
l'autoveicolo Mazda MX-5 tg. FB 070 LD di sua proprietà e da lui condotto, subiva il tamponamento dell'autovettura tg. BJ 753 XS che invadeva la corsia di marcia opposta, percorsa dall'autovettura dell'attore il quale perdeva il controllo ed impattava contro il margine destro della strada;
che a causa della collisione con il veicolo del convenuto, l'autovettura Mazda riportava danni alla parte anteriore ed alla parte laterale destra quantificati in € 21.865,95 oltre IVA;
la compagnia assicurativa liquidava il minor danno pari ad € 5.650,00 che veniva trattenuto in acconto;
chiedeva, pertanto, l'accoglimento della domanda con condanna in solido dei convenuti dei danni e delle spese di lite.
Si costituiva il 9.9.2022, con apposita comparsa di risposta, la HDI ITALIA Ass.ni, in persona del legale rappresentante p.t., la quale rilevava l'infondatezza della domanda con riguardo al quantum, reputato superiore al valore reale del veicolo;
chiedeva - pertanto - il rigetto della domanda, con compensazione delle spese di lite.
Il giudice di prime cure, espletata l'istruttoria con l'escussione dei testimoni e la CTU tecnico modale, con sentenza n. 1598/2022 del 29.11.2022, depositata l'1.12.2022, accoglieva parzialmente la domanda attorea e condannava i convenuti - in solido tra loro - al pagamento in favore di Pt_1 della somma di € 4.850,00 ed a due terzi delle spese di lite e di CTU.
[...]
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. proponeva gravame Parte_1 avverso la detta sentenza n. 1598/2022 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme, adducendo che dalla valutazione delle risultanze istruttorie e della CTU, il giudice di prime cure aveva erroneamente ridotto del 30% la quantificazione del danno, riconoscendo un contribuito nella causazione del sinistro da parte dell'attore, che chiedeva la riforma della sentenza e la condanna della parte convenuta.
Si costituiva la HDI ITALIA Ass.ni S.p.a. la quale, nel contestare il contenuto dell'atto di appello, ne chiedeva il rigetto, insistendo nella conferma della sentenza impugnata, il tutto con vittoria di spese di lite.
Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado, la causa - senza espletamento di attività istruttoria, sulle conclusioni richiamate in epigrafe - veniva trattenuta in decisione all'udienza del
9.12.2025, svoltasi mediante scambio di note scritte, con la concessione alle parti dei termini a ritroso di cui all'art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia di ritualmente Controparte_1 convenuto in giudizio e non costituitosi nella lite.
2. Nel merito l'appello è fondato e, pertanto, può trovare accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
2.1 Giova premettere, anzitutto, che l'appello rappresenta un mezzo di gravame che attribuisce al 3
giudice il potere di sostanzialmente ridecidere, con gli stessi poteri dell'organo che ha emesso l'atto impugnato ed attraverso una nuova verifica di tutte le questioni che questo aveva già esaminato, con una pronuncia che ha natura ed effetto sostitutivi di quella gravata. Il suo effetto devolutivo pieno, pur nei limiti del "devolutum", conferisce al giudice del riesame il medesimo potere di interpretazione delle domande e delle eccezioni, sancito nell'art. 112 cod. proc. civ., che è già stato compiuto dal precedente giudice (cfr. ex plurimis Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8929 del 29/ 04/2005).
Più in particolare, in riferimento all'appello, si parla di effetto devolutivo, nel senso che la causa devoluta alla cognizione del secondo giudice ha lo stesso oggetto del giudizio di primo grado, nei limiti dei capi e dei punti della sentenza impugnata.
L'effetto devolutivo non è automatico: per il principio della domanda, tutte le domande ed eccezioni proposte in primo grado devono essere espressamente riproposte in appello, intendendosi, in mancanza, rinunciate.
2.2 Tanto detto, va rilevato che la parte appellante ha contestato l'erroneità della sentenza n.
1598/2022 del Giudice di Pace di Lamezia Terme sotto il profilo dell'erronea valutazione delle prove acquisite nell'ambito del giudizio di prime cure, con riconoscimento di un contributo causale di nella causazione del sinistro de quo e del conseguente parziale accoglimento Parte_1 della domanda risarcitoria spiegata in primo grado.
La censura è fondata e va - dunque - accolta.
Nella fattispecie in disamina il fatto illecito dedotto in giudizio è costituito da un incidente stradale tra due veicoli in circolazione (due autovetture).
La disciplina normativa della responsabilità civile inerente ad una tale forma di illecito si rinviene – com'è noto - nell'art. 2054, comma 2, c.c., il quale codifica una presunzione di pari responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro, fino a prova contraria (Cass. n. 19053/2003; Cass. n. 10987/2003).
Al riguardo, è tuttavia opportuno precisare che la presunzione legale di colpa ha funzione meramente sussidiaria ed opera solamente se non sia possibile accertare in concreto le rispettive responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro, ossia se non sia possibile accertare in quale misura la condotta dei due conducenti abbia determinato l'evento dannoso (Cass. n. 477/2003; Cass. nn.
7453/01, 14412/01).
Il giudice di merito è tenuto a procedere alla graduazione della colpa dei soggetti coinvolti nel sinistro, tenendo conto, peraltro, che opera pur sempre la presunzione di colpa di cui ai primi due commi dell'art. 2054 c.c.; per cui l'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti coinvolti nel sinistro non esclude la presunzione di colpa concorrente dell'altro, ove non sia stata da questo fornita in concreto la prova liberatoria dell'assenza di ogni possibile addebito a suo carico, ossia la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza 4
(Cass. n. 477/2003; Cass. n. 18941/2003; Cass. n. 12692/98; Cass. n. 11235/97; Cass. n. 1198/97).
Da ciò consegue che solo l'accertamento compiuto dal giudice di merito in ordine alla circostanza che l'incidente si sia verificato per colpa esclusiva di uno dei conducenti e che, per converso ed in pari tempo, nessuna colpa sia ravvisabile nel comportamento dell'altro, comporta che quest'ultimo resti esonerato dalla presunzione de qua, e non sia, conseguentemente, tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. n. 477/2003 anche in motivazione;
Cass. n. 4639/2002; Cass.
n. 7453/01; Cass. n. 14412/01; Cass. n. 5671/2000).
Ciascuno dei due conducenti deve dimostrare di aver osservato tutte le norme di comportamento imposte dal codice della strada e di avere – comunque - tenuto in concreto una condotta di guida prudente.
La parte attrice ha dato sufficiente ed adeguata dimostrazione della dinamica del sinistro per come descritta in citazione.
Incombeva, difatti, su l'onere di dimostrare in modo inequivoco l'esatta Parte_1 dinamica dell'incidente, il che costituisce elemento imprescindibile della domanda risarcitoria: si ribadisce - infatti - che il danneggiato deve provare che il sinistro si è verificato per la condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo antagonista (Cass. 10/06/2005, n. 12304 e 01/08/2001, n.
10484), dimostrando altresì le modalità dell'evento dannoso (Cass. 19/09/1992, n. 10762).
Nel caso all'odierno esame è stata ricostruita, in maniera certa ed esatta, la dinamica del sinistro che risulta provata;
è quindi emerso un elemento indispensabile per valutare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni riportati al mezzo ed il sinistro medesimo.
La documentazione offerta dalla parte attrice è il verbale di contestazione amichevole sottoscritto da entrambe le parti e rileva che il sinistro si è verificato il 05.09.2021 alle ore 20:30 in Lamezia Terme,
Viale Stazione, S.P. 113 e che il veicolo B (di proprietà di subiva danni alla Parte_1 parte anteriore e laterale destra.
Bisogna considerare che una delle più intricate questioni processuali, sorte nell'ambito del contenzioso in tema di responsabilità civile automobilista, è rappresentato senza dubbio, proprio, dalla valenza probatoria da attribuire alle dichiarazioni contenute nel modulo C.A.I., recante la sottoscrizione di entrambi i conducenti coinvolti in un sinistro stradale.
Sul piano normativo, la questione è disciplinata dall'art. 143, II comma, Codice Assicurazioni Private, il quale prevede che: "Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso".
Posto che, senza ombra di dubbio, le dichiarazioni contenute nel modello de quo rappresentano una 5
vera e propria confessione stragiudiziale resa dal conducente responsabile, i problemi interpretativi sorgono in considerazione del fatto che l'assicuratore è soggetto diverso dal conducente che le ha rese.
A dirimere i diversi conflitti, in ragione dei diversi orientamenti propugnati in sede di pronunce della diverse sezioni della Corte di legittimità sono intervenute le Sezioni Unite che, con la sentenza n.
10311/06, hanno chiarito i termini della questione, precisando che il modulo CAI "a doppia firma", genera una presunzione iuris tantum, valevole non solo nei riguardi dell'altro conducente ma, anche, nei confronti dell'assicuratore, il quale potrà superarla fornendo la prova contraria, in concreto ovvero attraverso il ricorso ad altra presunzione.
Con la sentenza 13 luglio 2010, 16376 la Suprema Corte ha ribadito che "l'accertamento dei due rapporti in cui il danneggiante è coinvolto, quello col danneggiato, sorto dal fatto illecito, e quello, di origine contrattuale, con l'assicuratore, non può che essere "unico e uniforme per tutti e tre i soggetti coinvolti nel processo".
La presunzione è finalizzata ad un intento deflattivo del contenzioso, avendo lo scopo di garantire entrambi i conducenti del fatto che il riconoscimento concorde delle colpe non venga messo in discussione dagli assicuratori, ribaltando l'onere della prova a carico del danneggiato.
Ed è evidente che la presunzione fino a prova contraria non esclude che la società di assicurazione possa superarla fornendo, appunto, tale prova;
ma significa anche l'onere della stessa ricade a carico dell'assicuratore e non del danneggiato (Cass. 29146/2017).
In pratica ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di contestazione amichevole di incidente deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio (Cass.
8451/2019, 15881/2013 e 243/2024).
La HDI ITALIA s.p.a. non ha fornito alcuna prova discordante dal modello CAI, né nel corso del giudizio è emersa la violazione da parte dell'attore delle norme del Codice della Strada.
La dinamica del sinistro è stata confermata dal testimone , nonché, in sede di indagini Tes_1 peritali: il consulente tecnico rilevava che “dalle verifiche eseguite sul veicolo Mazda MX 5 targato
FB 070 LD e dallo studio dei danni evidenziati nei rilievi fotografici richiesti e forniti da parte attrice, individuando opportunamente le altimetrie delle deformazioni riportate dal veicolo le Ford ST targato BJ 753 XS, per quanto accertato, è possibile stabilire che i danni lamentati sono coerenti e compatibili con la narrata dinamica del sinistro essendo perfettamente riconducibili per ubicazione altimetrica e tipologia di deformazione e sono in nesso causale con la dinamica del sinistro”.
E in tale prospettiva, l'attore ha compiutamente fornito la prova di aver rispettato le norme del Codice della Strada e di aver tenuto una condotta di guida prudente, dimostrando in modo pieno che la condotta dell'altro automobilista non è stata regolare, in quanto posta in violazione delle norme sulla 6
circolazione, non procedendo secondo una condotta di guida improntata alla prudenza e della sussistenza del nesso causale tra il tamponamento, che lo ha condotto fuori strada.
Si ritiene così inapplicabile ai fatti in esame la presunzione di corresponsabilità, dal momento che il conducente del veicolo Ford ST invadeva la carreggiata opposta eseguendo una pericolosa quanto negligente ed imprudente manovra conclusa con il contestato tamponamento ai danni dell'autovettura
Mazda, il cui conducente altro non poteva fare che assistere passivamente agli effetti di detta incauta manovra.
Il giudice di prime cure ha erroneamente accertato la colpa anche dell'altro conducente senza, tuttavia, riscontrare che l'attore non aveva osservato le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza.
Infatti, per superare la presunzione di colpa che l'art. 2054, comma 2, c.c., pone a carico di ambedue i conducenti coinvolti, occorre dimostrare che: a) il sinistro è dovuto al comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti;
b) l'altro conducente si sia, per converso, esattamente uniformato alle norme della circolazione ed a quelle di comune prudenza (Cass. sez. III, 22-09-2000,
n. 12524).
Difatti, il testimone oculare escusso presente sul luogo al momento del sinistro, in quanto viaggiava a tergo rispetto all'autovettura condotta dall'attore, in sede di primo grado, ha descritto l'esatta dinamica dell'incidente rilevando che “la Mazda stava affrontando una curva allorché la Ford ST che proveniva dal senso di marcia opposto ha invaso la nostra corsia ed ha investito la Mazda”… “a seguito dell'urto la il cui conducente ne perdeva il controllo è andata a battere contro un Pt_2 muretto basso posso alla destra della carreggiata”.
Il CTU “ha operato acquisendo materiale utile durante le operazioni peritali e analizzando la documentazione in atti” “non avendo dati essenziali per poter determinare l'esatto P.P.U. né elementi necessari per il calcolo della velocità dei veicoli coinvolti nel sinistro” quali eventuali tracce di frenata o elementi acquisiti o messi a disposizione dalle Autorità che intervengono a rilevare il sinistro.
Ha così stabilito che “La correlazione fra urto diretto e urto indiretto, oltre all'urto, sono da riportare alla manovra di emergenza messa in atto dal conducente della vettura Mazda MX-5 targata FB070LD che, nel tentativo di evitare la collisione con la vettura Ford ST Targata BJ 753 XS, fuoriuscente dalla corsia di marcia opposta suddivisa da una linea di mezzeria continua, deviava repentinamente verso la propria testa fino a fuoriuscire dalla sua sede viaria e finiva contro un muretto in calcestruzzo
a protezione di cunetta e contro un terreno agricolo da vegetazione incolta..”
In sostanza, la ricostruzione effettuata dal testimone di parte attrice può considerarsi credibile ed attendibile, in quanto corroborata anche da un riscontro esterno: infatti, la CTU tecnico-modale svolta nel giudizio di prime cure ha accertato – con argomentazioni congrue sotto il profilo tecnico e del 7
tutto condivisibili, in ragione della scrupolosità e meticolosità dell'indagine espletata e la compiutezza dell'iter logico-tecnico seguito dall'ausiliario nella valutazione degli elementi acquisiti - la sussistenza del nesso di causalità tra i danni riportati dalla vettura dell'attore e la dinamica del sinistro effettuata in citazione concludendo - sulla base della documentazione versata in atti - per la responsabilità esclusiva del ella causazione del sinistro de quo. CP_1
Dunque, dall'istruttoria svolta ed applicando al caso di specie gli artt. 145, 148, 347 (regolamento di attuazione) e 149 del C.d.S., ne deriva una incontrovertibile declaratoria di esclusiva responsabilità nella causazione dell'evento de quo in capo al veicolo tamponante Ford ST, mentre non risulta alcun concorso di colpa del conducente l'autovettura, che avrebbe tenuto una condotta di guida conforme all'art. 141 C.d.S., secondo cui il conducente deve essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza e di arrestare tempestivamente il mezzo dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
D'altronde il giudice a quo, nel motivare il concorso pari al 30% di colpa, ha affermato che il teste, nella sua deposizione testimoniale, non avrebbe detto nulla sulla velocità del mezzo di proprietà dell'attore al momento dell'impatto; tale assunto ê fallace considerato che il Decidente non può attribuire alcun valore probatorio a tutto quanto non dichiarato dal testimone e non fatto oggetto di apposita domanda, soprattutto, nel caso, come quello in esame, in cui il Giudice avrebbe potuto senza particolari difficoltà richiedere al teste tutti i chiarimenti ritenuti necessari sulla dinamica della collisione.
3. Al fine della determinazione del “quantum”, occorre precisare che la domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, avente ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica (Cass. Civ. 30 marzo 2022, n. 10196).
Il risarcimento in forma specifica consiste nella riparazione o nel ripristino materiale della cosa.
Tuttavia, non mancano le ipotesi, in cui si ha eccessiva onerosità del risarcimento in forma specifica quando il sacrificio economico necessario supera in misura eccessiva il valore da corrispondere in base al risarcimento per equivalente.
La verifica di eccessiva onerosità non può basarsi soltanto sull'entità dei costi, ma deve anche valutare se la reintegrazione in forma specifica comporta o meno una locupletazione per il danneggiato, tale da superare la finalità risarcitoria che le è propria e da rendere ingiustificata la condanna del debitore a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato (Cass. Civ. 20 aprile 2023, n. 10653 e Cass. Civ. 20 aprile 2023, n. 10686).
Nei casi di domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di un incidente stradale, costituita dalla somma di danaro necessaria per effettuare la riparazione dei danni se, pertanto, la 8
somma supera notevolmente il valore commerciale dell'auto, il giudice pronuncia condanna al risarcimento del danno per equivalente, rappresentato dal valore di mercato del veicolo (Cass. Civ. 4 novembre 2013, n. 24718).
In pratica, il giudice, ai sensi dell'art. 2058, comma 2, c.c., può non accogliere la domanda di risarcimento in forma specifica e condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di una somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo (Cass. Civ.
12 ottobre 2010, n. 21012).
L'attribuzione di un risarcimento per equivalente, in luogo di quello in forma specifica, si risolve in definitiva nell'allocazione di una parte del danno sul danneggiato, essenzialmente sulla base della differenza di costo tra l'una e l'altra forma di reintegrazione.
Il CTU ha determinato il danno complessivo in € 16.366,51 ed ha individuato il valore commerciale attualizzato alla data dell'evento in € 17.000,00 ritenendo, così, la riparazione antieconomica.
Né nel giudizio di risarcimento del danno da sinistro stradale ha valore di prova o è idoneo ai fini della determinazione del "quantum debeatur" il preventivo di riparazione redatto da un soggetto estraneo alla controversia e non corroborato da altri elementi o confermato dal suo autore.
Alla luce di quanto detto, nel riconoscere il risarcimento per equivalente corrispondente al valore di mercato (ante-sinistro) maggiorato delle spese di immatricolazione di un nuovo veicolo o del passaggio di proprietà in caso di acquisto di mezzo usato, del fermo per il reperimento della nuova veicolo e del bollo e dell'assicurazione che non sono stati goduti, oltre che delle spese di demolizione del relitto e del trasporto al demolitore, si tiene conto del danno determinato dal Consulente
[...]
. Per_1
Correttamente il CTU ha quantificato il danno in € 16.020,00 tenuto conto che il valore del bene ante sinistro era di € 17.000,00, il valore del relitto di € 2.000,00 e che le spese per la nuova immatricolazione ammontavano ad € 540,00 e quelle da fermo tecnico ad € 480,00.
Considerato, poi, che in sede stragiudiziale, in favore dell'attore era stato liquidato l'importo di
5.650,00, deve ora deve essere riconosciuto in favore dell'appellante un risarcimento a saldo, pari ad euro 5.520,00 (10.370,00 – 4.850,00), oltre interessi come per legge dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado a quella di effettivo pagamento.
L'appello deve essere pertanto accolto, la sentenza di primo grado riformata nella parte in cui ha riconosciuto la responsabilità concorrente del 30% dell'attore e, per l'effetto, gli appellati devono essere condannati, in solido tra loro, al risarcimento in favore di del danno Parte_1 come su quantificato. 9
4. La sentenza deve essere riformata anche nella parte in cui poneva a carico dell'attore il 30% delle spese di CTU, che devono essere poste invece integralmente a carico dei convenuti, in solido tra loro.
5. Da ultimo occorre esaminare il profilo inerente la regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado e di quello presente.
In proposito va, anzitutto, premesso che, per costante giurisprudenza, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata ê tenuto a provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento di dette spese, quale conseguenza della decisione di merito adottata, ed alla stregua dell'esito finale della lite, atteso che, in base al principio fissato dall'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 23 agosto 2003, n. 12413; Cassazione civile , sez. I, 2 luglio 2003, n. 10405).
Le spese del doppio grado di giudizio seguono, pertanto, la soccombenza degli odierni appellati e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 (come modificati dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n.
147/2022 l'uno e l'altro applicabili ratione temporis), tenuto conto del valore per lo scaglione corrispondente, con applicazione dei valori medi di tariffa liquidati per ogni fase processuale e ridotti del 30% in ragione della assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (ex art. 4, comma
4).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale Giudice dell'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) ACCOGLIE l'appello e - per l'effetto – ANNULLA parzialmente la sentenza n. 1598/2022 emessa in data e depositata l'1.12.2022, dal Giudice di Pace di Lamezia Terme, a definizione della causa civile iscritta al n.690/2023 R.G., nella parte in cui non ha accertato la responsabilità per il sinistro occorso al 100% a carico di quale conducente il veicolo Ford ST tg. Controparte_1
BJ753XS ed ha parzialmente riconosciuto in capo a attore in primo grado, il Parte_1 diritto al risarcimento del maggior danno e, conseguentemente, accerta e dichiara che il sinistro per cui è causa si è verificato per responsabilità esclusiva di Controparte_1
2) per l'effetto, NN e la in solido, al Controparte_1 Controparte_3 pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 5.520,00 (pari alla differenza tra quanto già percepito in esecuzione della sentenza di primo grado e la somma residua spettante), oltre interessi come per legge dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado a quella di effettivo pagamento;
10
3) PONE integralmente le spese di CTU come liquidate nel giudizio di primo grado, a carico degli appellati in solido, condannando questi ultimi alla restituzione in favore di di Parte_1 quanto abbia dovuto corrispondere al CTU in esecuzione della sentenza di primo grado;
4) NN e la in solido tra loro, al pagamento Controparte_1 Controparte_3 in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano in euro 264,00 per esborsi ed in euro 1463,00 per compensi professionali, oltre compenso forfetario del 15%, IVA e
CPA come per legge, per il primo grado, da distrarsi a favore dell'avv. Antonio PERRI, dichiaratosi difensore anticipatario, ed in euro 382,00 per esborsi ed euro 1.786,40 per compensi professionali, oltre compenso forfetario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, per il presente grado di giudizio, da corrispondersi direttamente in favore dello stesso avv. Antonio PERRI.
Lamezia Terme, 10 dicembre 2025.
Il Presidente del Tribunale
Dott. Giovanni GAROFALO