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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 03/04/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA Il Giudice Monocratico di Genova - 5^ Sezione Civile del Lavoro in persona del dott. Margherita Bossi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n.r.g. 4171/2023 promossa da difesa dall'Avv. Campesan Aldo per mandato depositato Parte_1 nel fascicolo telematico. RICORRENTE CONTRO
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Genova piazza della Vittoria, 6/R presso l'Avv. Lilia Bonicioli come da procura generale notarile alle liti in atti. CONVENUTO
Conclusioni: come da verbale dell'udienza odierna
Motivi della decisione
Sulla concorde richiesta delle parti, essendo venute meno le ragioni della controversia,
a seguito dell'integrale pagamento -nelle more del giudizio- da parte del ricorrente dei contributi e delle sanzioni oggetto di causa, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite, in considerazione della novità della questione e del buon comportamento processuale del ricorrente, vengono integralmente compensate tra le parti.
PQM
dichiara cessata tra le parti la materia del contendere
Compensa tra le parti le spese di lite.
Genova, 3/4/2025
Il Giudice
Margherita Bossi
SENTENZA nella causa n.r.g. 4171/2023 promossa da difesa dall'Avv. Campesan Aldo per mandato depositato Parte_1 nel fascicolo telematico. RICORRENTE CONTRO
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Genova piazza della Vittoria, 6/R presso l'Avv. Lilia Bonicioli come da procura generale notarile alle liti in atti. CONVENUTO
Conclusioni: come da verbale dell'udienza odierna
Motivi della decisione
Sulla concorde richiesta delle parti, essendo venute meno le ragioni della controversia,
a seguito dell'integrale pagamento -nelle more del giudizio- da parte del ricorrente dei contributi e delle sanzioni oggetto di causa, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite, in considerazione della novità della questione e del buon comportamento processuale del ricorrente, vengono integralmente compensate tra le parti.
PQM
dichiara cessata tra le parti la materia del contendere
Compensa tra le parti le spese di lite.
Genova, 3/4/2025
Il Giudice
Margherita Bossi