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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/04/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Sezione prima civile
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessia Zucconi Giudice onorario, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 12275 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Carla Garbarino del Foro di C.F._1
Milano - ricorrente contro nata a [...] il [...] (c.f. CP_1
) e nata a [...] il [...] C.F._2 Controparte_2
(c.f. ), rappresentate e difese dall'avv. Maria Rosaria Laviano C.F._3
del Foro di Bologna - resistenti e con l'intervento del
Pubblico Ministero avente ad oggetto: “modifica delle condizioni di divorzio”.
1 Conclusioni congiunte del ricorrente e delle resistenti: precisano “le conclusioni così come congiuntamente formulate dalle parti in causa con foglio depositato telematicamente”.
Il Pubblico Ministero non ha rassegnato le proprie conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 31 agosto 2024, premesso che il Parte_1
ricorrente aveva contratto matrimonio ad Argenta (Ferrara) in data 25 settembre 1993 Per_ con che dall'unione erano nate due figlie, il 6 ottobre 1994 Controparte_2
ed il 15 luglio 2002 e che il 1° luglio 2019 era stata pronunciata sentenza di CP_1
divorzio, che prevedeva come condizioni, fra le altre, che la figlia minore osse CP_1
affidata congiuntamente ai genitori, con collocamento presso la madre e che il padre, a far data dal 16 giugno 2019, versasse il mantenimento mensile per la figlia minore per un importo pari ad euro 300,00 sino al raggiungimento dell'indipendenza CP_1
economica, oltre il 50% delle spese straordinarie e scolastiche in virtù di quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Bologna, affermava che le figlie rifiutavano rapporti e visite con il padre e la figlia si limitava a qualche telefonata ed CP_1
aggiungeva che quest'ultima era divenuta maggiorenne, aveva interrotto gli studi nel
2022, conseguendo un diploma di liceo artistico e da oltre un anno, stando a quanto riferito occasionalmente nelle sporadiche telefonate col padre, svolgeva attività lavorativa.
Ciò premesso, sosteneva che era venuto meno l'onere di Parte_1
mantenimento, o quantomeno l'onere di mantenimento nei termini di cui alla pronuncia del divorzio, fermo restando che avrebbe dovuto “provare CP_1
di aver fatto tutto il possibile per trovare un'occupazione consona alle proprie capacità
e titolo di studio” e chiedeva quindi che il Tribunale, modificando parzialmente il verbale di cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 1° luglio 2019, disponesse che il padre non era più tenuto a versare l'assegno di mantenimento in
2 favore della figlia che fosse “valutata una misura ridotta rispetto a ciò che era CP_1
stato stabilito in sede di divorzio” e che fosse altresì valutata “la vittoria di spese a favore del ricorrente, stante la mancata adesione di controparte alla proposta di negoziazione”, con conferma, per il resto, di tutte le altre disposizioni stabilite in sede di divorzio.
Si costituivano in giudizio entrambe le convenute, le quali sostenevano in primo Per_ luogo che non erano le figlie e a rifiutare i rapporti con il padre, ma era CP_1
quest'ultimo che, pretendendo di vedere le figlie nel proprio ambiente domestico, che condivideva con la nuova famiglia, aveva determinato il rifiuto di tale imposizione da parte di la quale, essendo a disagio nella nuova famiglia del ricorrente, aveva CP_1
sempre ribadito a suo padre che preferiva vederlo da solo in qualunque altro luogo. Le resistenti affermavano inoltre che non corrispondeva al vero che e la madre si CP_1
erano rifiutate di discutere sulla questione del mantenimento, che in realtà mai il ne aveva parlato né con la figlia, né con la sua ex moglie e che prima di Parte_1
ogni inziativa giudiziaria o di inoltrare qualunque atto formale, ben avrebbe potuto il ricorrente manifestare la sua volontà di voler interrompere il versamento dell'assegno, magari nella stessa occasione in cui ha saputo dalla stessa figlia che lavorava.
Le convenute asserivano altresì che il lavoro svolto dalla figlia era per CP_1
sua natura precario, perchè aveva una durata di 3 mesi, con scadenza 31 gennaio 2025 ed era pure poco remunerato, posto che la retribuzione mensile ammontava a poco più di euro 900,00, importo che certamente non le poteva garantire attualmente un livello di vita dignitoso, con la conseguenza che la permanenza dell'obbligo di mantenimento appariva assolutamente fondato. Le resistenti assumevano infine che fra le condizioni del divorzio sussisteva anche l'obbligo da parte del di corrispondere il 50% Parte_1
delle spese straordinarie sostenute dalla madre per la figlia mai versate dal CP_1
ricorrente, nonostante la richiesta ed affermavano pertanto di riservarsi di richiedere gli importi dovuti in separata sede giudiziaria.
3 Le resistenti chiedevano dunque il rigetto della domanda avversaria ed in via subordinata, considerata la giovane età di (22 anni), entrata da poco CP_1
nel mondo del lavoro, che fosse disposto che l'obbligo di versare l'assegno di mantenimento a carico del padre permanesse almeno per ulteriori 2 anni, e comunque fino alla stabilizzazione lavorativa della figlia, con il favore delle spese processuali.
Del procedimento era regolarmente messo al corrente il Pubblico Ministero, mediante trasmissione telematica degli atti in data 12 settembre 2024.
All'udienza del 29 gennaio 2025, venivano sentite le parti di persona e veniva esperito un tentativo di conciliazione, che dava esito positivo. I difensori chiedevano pertanto un differimento dell'udienza, da sostituire con il deposito di note scritte, al fine di consentire alle parti di formulare conclusioni congiunte.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 18 febbraio 2025 con note scritte e preso atto che le parti avevano depositato le note scritte autorizzate, precisando conclusioni congiunte e chiedendo che la causa fosse posta in decisione, il Presidente di sezione relatore ha rimesso infine la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti elementi di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. Le statuizioni concordate dal ricorrente e dalle resistenti possono, quindi, essere fatte proprie dal Collegio, nei termini di cui in dispositivo.
Le spese processuali si compensano integralmente, così come richiesto concordemente dal ricorrente e dalle convenute.
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
a) recepisce le modifiche e pattuizioni concordate dal ricorrente e dalle resistenti e, per l'effetto, dà atto che, in parziale modifica delle condizioni contenute nella sentenza di questo Tribunale 4 giugno-1° luglio 2019, n. 1507, verserà a titolo di Parte_1
4 contributo per il mantenimento ordinario della figlia maggiorenne ma non CP_1
economicamente autosufficiente, la somma mensile di € 150,00 per il periodo compreso fra giugno 2024 e febbraio 2025 compreso;
dal mese di Parte_1
marzo 2025 e per i successivi due anni, verserà, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, la somma di € 300,00 mensili, salvo che in tale lasso temporale la figlia reperisca una nuova occupazione, con una retribuzione mensile netta non inferiore a € 1.200,00; decorsi i predetti 2 anni, il ricorrente nulla più sarà tenuto a titolo di contributo al mantenimento della figlia sarà CP_1 Parte_1
tenuto a versare il 50% delle spese straordinarie relative alla figlia fino alla CP_1
sussistenza dell'obbligo di corresponsione del contributo al mantenimento ordinario, ferma restando la debenza di quanto dovuto per le spese straordinarie pregresse;
b) compensa integralmente fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 25 marzo 2025.
Il Presidente est.
dott. Stefano Giusberti
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