Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 13/03/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N° 851/22 r.g.l.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Fabio Conti Consigliere estensore in esito alla scadenza del termine dell'11 marzo 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 851/22 R.G.L. e vertente
TRA in persona del legale rappresentante, p. iva Parte_1
, con sede in Floresta, via Umberto I 33, ed elettivamente domiciliata P.IVA_1 in Messina, via Lodi 283/B, presso lo studio dell'avv. Maurizio Tavilla (c.f.
, pec fax 090-2287616), che C.F._1 Email_1 la rappresenta e difende -Appellante
CONTRO
(c.f. ), in per- Controparte_1 P.IVA_2 sona del Presidente, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cammaroto (c.f.
– t) dell'avvoca- CodiceFiscale_2 Email_2 tura dell'istituto, e con lei elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Messina Via Armeria 1– appellato
OGGETTO: opposizione avverso avviso di addebito 595 2017 00035887 72 - ap- pello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Messina n° 127 depositata in data 14 giugno 2022
CONCLUSIONI
1) In parziale riforma dell'impugnata sentenza e preso atto dell'in- Parte_1 tervenuto annullamento dell'avviso di addebito opposto, dichiarare l'inesistenza CP_ dell'intero credito fatto valere dall' in via subordinata rideterminare le residue somme eventualmente dovute. 2) Disporre c.t.u. (già inutilmente richiesta in primo grado) al fine di accertare, tenuto conto dei singoli motivi di opposizione riproposti con il presente ricorso in appello e della documentazione prodotta, se esistano omis- sioni contributive imputabili alla società appellante con riferimento a tutti i propri dipendenti nel periodo dall'11.04.2012 all'ottobre 2014, tenuto conto della prescri-
zione quinquennale e, in caso di risposta affermativa, determinare a quanto ammon- tino. 3) Vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, da distrarre in favore del difensore che si dichiara antistatario.
- rigettare l'appello; - in subordine, confermare la legittimità ed efficacia CP_1 dell'avviso di addebito impugnato riguardo alle partite creditorie che risulteranno dovute e condannare l'opponente al pagamento della somma accertata in corso di causa, oltre accessori di legge, calcolati secondo il regime dell'evasione, dalla sca- denza fino al saldo, con vittoria di spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Messina, (di se- Parte_1 guito ") proponeva opposizione all'avviso di addebito in oggetto, emesso il Pt_1
24 novembre 2017 e notificato con pec del 2 dicembre 2017, con il quale veniva richiesto di pagare 51.877,65 a titolo di contributi IVG per lavoratori dipendenti, sanzioni e accessori, assuntamente maturati fra gennaio 2011 e ottobre 2014. CP_ Resistendo l ammessa ma non espletata, causa decadenza, prova per testi, con sentenza n° 127 depositata il 14 giugno 2022 il giudice di primo grado ha ac- colto parzialmente l'opposizione, dichiarando la prescrizione delle somme maturate prima dell'11 aprile 2012, di quelle relative al dipendente per il 2012 e il Pt_2
2013 e al dipendente per i mesi di novembre e dicembre 2011 e confermando Pt_3 CP_ nel resto il debito, con spese poste a carico dell in ragione di metà e compensate nel resto.
ha proposto appello con ricorso depositato in data 12 dicembre 2022. Nella Pt_1 CP_ resistenza dell con ordinanza del 5 dicembre 2023 è stata disposta consulenza contabile. Il consulente, che aveva in un primo tempo accettato l'incarico, ha ri- messo il mandato con nota depositata il 6 settembre 2024. Con ordinanza del 23 settembre 2024 è stata nominata nuova consulente, che ha depositato la relazione il
13 febbraio 2025. Depositate note di trattazione scritta entro il l'11 marzo 2025 la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con le note art. 127ter c.p.c. depositate il 10 marzo 2025 chiede che venga Pt_1 assegnato nuovo termine per deposito di note conclusive "preso atto del contenuto della c.t.u. (in parte già contestato) e ritenuta la necessità di… esporre ulteriori ar- gomentazioni difensive in ordine ai singoli motivi di appello". Così genericamente formulata, la richiesta è oggettivamente mirata, senza alcun giudizio sull'intenzione della parte, a una inammissibile dilazione della decisione, a fronte del superamento del termine biennale previsto normalmente per la stessa. La richiesta non va dunque accolta.
con il ricorso introduttivo del primo grado aveva formulato i seguenti Parte_4 N° 851/22 r.g.l.
motivi di opposizione:
a) falsa applicazione dell'art. 1 comma 1 D.L. 338/1989 in tema di base di calcolo dei contributi;
b) mancata valutazione di alcune agevolazioni contributive spettanti per certi di- pendenti;
c) richiesta di contributi per alcuni lavoratori inerenti a periodi in cui non erano più dipendenti della società;
d) estinzione per ingiustificato protrarsi dell'accertamento ispettivo per un ter- mine irragionevole (novembre 2014 - aprile 2017);
e) prescrizione ex art. 3 comma 9 lett. b legge 335/1995 dei contributi maturati oltre cinque anni prima della notifica dell'atto di avviso di addebito.
I motivi sub c), ed e) sono stati sostanzialmente accolti e sul punto non vi sono specifici motivi di appello.
2- Riguardo al motivo sub a) il tribunale, premesso che l'art. 1 D.L. 338/1989 impone un minimale contributivo rapportato all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti indivi- duali, se migliorativi, ha rilevato che non ha dimostrato, come suo onere, Pt_1 che ricorresse una qualunque condizione che consentisse di applicare una contribu- zione più bassa rispetto a quella prevista dal CCNL.
sostiene in questa sede di non avere propriamente ipotizzato che i contri- Pt_1 buti dovuti fossero di importo inferiore a quelli risultanti da CCNL, ma piuttosto di avere pagato contributi in misura pari o superiore al minimale contributivo.
Fa presente di avere prodotto (all. 5 fasc. 1° grado), conteggi che si basavano sui CP_ minimi fissati dall con apposite circolari1, sulla base delle risultanze del LUL
(all. 6-9) e delle denunce contributive (all. 10), segnalando che, se il tribunale non a affidabili tali conteggi, avrebbe dovuto disporre consulenza contabile, come pe- raltro aveva chiesto con il ricorso introduttivo del primo grado. Pt_1
Il verbale ispettivo partiva dal presupposto che ai lavoratori non fossero state re- gistrate e dunque pagate alcune giornate lavorative addebitate ad assenze ingiusti- CP_ ficate (cfr. pag. 4 verbale ispettivo 11 aprile 2017). L ha argomentato che le riduzioni di fatto della retribuzione non rientrano fra gli eventi che consentono di ridurre la base di calcolo, perché quel che conta è la retribuzione virtualmente do- vuta secondo CCNL. CP_ L'appellante segnala che l non ha nemmeno indicato quale fosse il minimale N° 851/22 r.g.l.
retributivo che sarebbe stato sforato, evidenziando che, anche tolta la contribuzione per le giornate di assenza non retribuita, i versamenti contributivi sulla posizione di CP_ ciascun lavoratore erano conformi, anzi superiori, a quelli considerati dall
Resta tuttavia da vedere se abbia effettivamente impiegato i propri dipen- Pt_1 CP_ denti per orari superiori a quelli ordinari, come sostiene l Tale verifica può essere effettuata solo attraverso l'esame dei LUL e deve essere effettuata da esperto contabile.
3- Il motivo sub B riguarda le posizioni dei dipendenti , Parte_5 [...]
, e , che erano stati assunti Persona_1 Persona_2 Controparte_2
i primi due con contratto di inserimento e lavoro D. Lgs. 276/2003 per ultracin- quantenni cod. C4, il terzo con contratto di inserimento cod. B40 e il quarto in forza CP_ della legge 407/1990. ha lamentato che l ha calcolato l'obbligo contri- Pt_1 butivo senza tenere conto dei relativi sgravi.
Il tribunale ha ritenuto la genericità della doglianza, e ma l'appellante ha ragione a segnalare che i titoli degli sgravi erano stati indicati specificamente (pag. 5 del ricorso introduttivo).
Il Giudice a quo ha anche ritenuto la mancanza di prova della doglianza, e anche sotto questo aspetto la motivazione non è condivisibile, dato che, come bene rap- presenta , l'esistenza di tali agevolazioni emerge già dal verbale ispettivo. Pt_1 CP_ Il problema è semmai un altro, ben segnalato dall Se vi sono state omissioni contributive, sarebbe decaduto dai benefici. Pt_1
Diventa pertanto a fortiori necessaria la verifica contabile.
4- Il motivo sub D riguarda le somme aggiuntive. Non si riscontra apposita moti- vazione nella sentenza impugnata. Il ricorrente in primo grado aveva sostenuto che
"l'accertamento ispettivo si è ingiustificatamente protratto per un termine… irragio- nevole (circa tre anni, dal novembre 2014 all'aprile 2017) e ciò non può che deter- minare l'estinzione delle sanzioni civili per il ritardato pagamento (ex artt. 14 e 35 della L. n. 689/1981 e, anche parzialmente, per intervenuta prescrizione estintiva quinquennale) o, in subordine, una loro notevole riduzione perché determinate da fatto certamente non imputabile all'odierna opponente". CP_ L'appellante evidenzia che l aveva formulato prova per testi anche sulla cir- costanza che gli accertamenti si erano conclusi solo ad aprile 2017, ma ne è deca- duta, sicchè rimarrebbe provato che la durata fosse irragionevole.
L'art. 14 legge 689/1981 prevede in effetti che la violazione, quando è possibile, sia contestata immediatamente, e comunque entro il termine di novanta giorni. Tali limiti temporali, previsti a pena di estinzione della sanzione, sono però collegati alla complessità delle indagini e vanno valutati in relazione al caso concreto (Cass. sez. lav. 7346/2004).
4- La consulente è stata dunque incaricata di: N° 851/22 r.g.l.
- identificare sulla base dei LUL in atti l'orario effettivamente svolto da ciascuno dei dipendenti menzionati nel verbale ispettivo 11 aprile 2017, escludendo le posi- zioni e i periodi già dichiarati prescritti o non dovuti con la sentenza di primo grado;
- verificare sulla base di quanto calcolato sub 1) la congruità della contribuzione versata dalla appellante per ciascun dipendente secondo i criteri dell'art. 1 D.l.
338/1989, considerando che le assenze non giustificate e non retribuite vanno con- siderate nella base di calcolo;
- verificare se, in relazione ai dipendenti , , Parte_5 Controparte_3
e , sia intervenuta evasione contributiva Persona_2 Controparte_2 che giustifichi la decadenza, e per quali periodi, dagli sgravi invocati dalla appel- lante (pag. 5 ricorso introduttivo del primo grado di giudizio);
- accertare quali operazioni siano state effettuate dagli ispettori per giungere al calcolo delle contribuzioni assuntamente evase e valutarne la concreta complessità rispetto al lungo periodo trascorso fra l'accesso ispettivo e la contestazione.
- quantificare, alla luce delle indagini di cui ai punti precedenti e per ciascuna delle posizioni residue, l'importo degli eventuali contributi ancora dovuti nonché delle relative sanzioni.
6- La consulente, in esito alle operazioni demandatele, ha concluso sussistere delle differenze contributive riconducibili a versamenti non effettuati su assenze non giustificate e non retribuite che, ai sensi dell'art. 1 d.l. 338/1999, vanno com- prese nella base di calcolo dei contributi, che ha quantificato.
Riguardo agli sgravi per , , Parte_5 Controparte_3 CP_4
e , ha eseguito la relativa verifica nella corretta premessa
[...] Controparte_2 che l'art. 1 comma 1175 stabilità 2007 pone quale condizione di accesso al beneficio il rispetto degli obblighi di legge e contrattuali, che influisce tuttavia soltanto in relazione ai singoli rapporti e per i soli periodi in cui si sia verificata la violazione.
La consulente ha poi esaminato l'attività ispettiva rilevando che si è trattato di una verifica meramente cartolare su documenti immediatamente disponibili (LUL, de- nunce mensili, prospetti dei versamenti mensili e modelli di versamento F24), non riuscendo dunque a spiegare come la verifica si possa essere protratta per oltre tre anni. CP_
7- Sulla bozza di relazione l non ha sollevato alcun rilievo.
La appellante, tramite la consulente di parte, ha invece formulato due contesta- zioni. La prima riguarda il recupero degli sgravi in relazione alla posizione di
[...]
, il cui nominativo non compare nel verbale ispettivo concluso l'11 Persona_3 aprile 2017 e neanche nella sentenza impugnata, in cui si fa riferimento semmai alla posizione di . Parte_6
La consulente spiega facilmente essersi trattato di un errore materiale dei verba- lizzanti, che hanno indicato il nome di (peraltro in relazione ad anni Parte_6 N° 851/22 r.g.l.
in cui questi non era neanche più dipendente di ) intendendosi però riferire a Pt_1
, precisamente indicata nei LUL come impiegata d'ordine di sesso Persona_4 femminile, e di ciò è dimostrazione la piena coincidenza degli importi calcolati CP_ dalla consulente con quelli calcolati dall sebbene attribuiti erroneamente. Non si può ritenere vi sia una preclusione da giudicato riguardo alla posizione Per_4
dato che il tribunale ha annullato le pretese relative a .
[...] Parte_6
La seconda osservazione del ctp dell'appellante riguardava alcuni errori di cal- colo, ed è stato parzialmente accolto dalla CTU che ha conclusivamente individuato CP_ un credito contributivo di soli 21.741,64 euro, individuando un potenziale im- porto di 4.116,13 euro per sanzioni.
8- Riguardo alle sanzioni, gli accertamenti della consulente, come visto non og- getto di specifiche contestazioni, impongono di ritenere ingiustificato il tempo ab- norme impiegato per la conclusione degli accertamenti. I termini di cui all'art. 14 commi 2 e 6 legge 689/1981 vanno rapportati alla complessità delle indagini e pos- sono dunque non decorrere automaticamente dalla data della violazione, ma nel caso di specie la tardività è manifesta anche solo facendo riferimento alla data di inizio delle operazioni (comunque quasi due anni e mezzo) e giustifica la pretesa di annullamento (oltre alla citata Cass. sez. lav. 7346/2004, che si riferiva un ritardo di appena un anno, si veda anche sez. lav. 23608/2009 o anche, a contrario,
7681/2014, in cui la dilazione veniva giustificata dalla necessità, qui assente, di attendere gli esiti dell'audizione di informatori).
9- Alla luce di quanto sopra, l'appello è parzialmente fondato, dovendosi ricono- scere una congrua riduzione dell'importo dei contributi evasi e dovendosi escludere quello delle sanzioni. Permane tuttavia la parziale reciproca soccombenza che ha giustificato la compensazione delle spese in ragione di metà, che vanno liquidate secondo il valore del decisum e pertanto in base al terzo scaglione.
Considerato che
la causa non era di immediata spedizione, ma comunque interamente cartolare, è corretto mantenere la liquidazione fra il minimo e il medio tariffario.
In presenza delle dichiarazioni di rito, va disposta la chiesta distrazione.
Le spese di consulenza, attesa la reciproca soccombenza, vanno poste a carico di ambo le parti in solido, come da separato provvedimento, con riparto in ragione di metà ciascuno nei rapporti fra esse.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato il 12 dicembre 2022 da Parte_1
contro l avverso la
[...] Controparte_1 sentenza del Giudice del lavoro di Messina n° 127 depositata il 14 giugno 2022, in parziali accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata, che nel resto N° 851/22 r.g.l.
conferma, annulla l'avviso di addebito impugnato in relazione alle somme aggiun- tive e ridetermina il credito residuo in 21.741,64 euro, condannando la appellante a CP_ pagare il relativo importo. Condanna l a rimborsare alla appellante metà delle spese di questo grado di giudizio, liquidate nell'intero in 3.800,00 euro oltre i.v.a.,
c.p.a., generali e contributi unificati versati, compensando la restante metà e dispo- nendo la distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Maurizio Tavilla.
Pone le spese di consulenza, separatamente liquidate, a carico solidale delle parti, con distribuzione fra di loro in ragione di metà ciascuna.
Messina 12 marzo 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Importi giornalieri e mensili:
- anno 2011: € 44,49 x 26 gg. = € 1.156,74 (circolare 24 del 01.02.2011)
- anno 2012: € 45,70 x 26 gg. = € 1.188,20 (21 del 09.02.2012)
- anno 2013: € 47,07 x 26 gg. = € 1.223,82 (22 del 08.02.2013)
- anno 2014: € 47,58 x 26 gg. = € 1.237,08 (20 del 06.02.2014)