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Sentenza 3 agosto 2025
Sentenza 3 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 03/08/2025, n. 1747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1747 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio D'Amore, ha pronunciato la seguente
SENT ENZA nella causa iscritta al n. 6229 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023, promossa da
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: e (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
tutti rappresentati e difesi dall'avv. dall'avv. Natale Callipari in forza di procura allegata all'atto di citazione;
attori contro
Controparte_1
(C.F. / P.IVA: ), in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lamberto Lambertini,
e Alessandro Piconi in forza di procura allegata alla comparsa di CP_2
costituzione e risposta;
convenuta
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._4
(C.F.: , CP_3 C.F._5
(C.F.: ), CP_4 C.F._6
convenuti contumaci In punto: Impugnazione di delibera di assemblea di società di persone;
Conclusioni delle parti: come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la presente sentenza viene redatta senza “la concisa esposizione dello svolgimento del processo” e con motivazione consistente nella
“succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”, così come previsto dagli artt.
132, comma 4, c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c. nel testo introdotto dagli artt.
45, comma 17, e 52, comma 5, della legge 18 giugno 2009 n. 69;
considerato che
per consolidata giurisprudenza, nel motivare concisamente la sentenza ai sensi delle norme citate, il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006); richiamata la pronuncia della Suprema Corte (S.U. 642/2015), secondo la quale nel processo civile non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata;
richiamato il contenuto dell'atto di citazione e della comparsa di costituzione e risposta e quello delle ulteriori memorie depositate dalle parti, il Giudice osserva quanto segue.
, e hanno convenuto Parte_1 Parte_2 Parte_3 in giudizio l , e Controparte_5 Controparte_1 CP_3
al fine di impugnare la delibera assunta in data 25.7.2023, con la quale CP_4
, e , rappresentanti il 50% del capitale Controparte_1 CP_3 CP_4 sociale dell : i) hanno approvato il rendiconto di gestione Controparte_5 al 31.12.2021; ii) hanno approvato la distribuzione degli utili inerenti agli esercizi precedenti, con accantonamento di quelli riferibili a in Parte_1 apposito conto vincolato;
iii) hanno nominato un consulente esterno affinché verifichi la contabilità sociale.
In estrema sintesi, gli attori lamentano l'irregolare convocazione dell'assem- blea per il mancato invio dell'avviso di convocazione a , l'esistenza Parte_3 di numerose irregolarità nel rendiconto di gestione al 31/12/2021 e l'illegittimo accantonamento della quota di utili di spettanza di in un Parte_1 conto vincolato. Gli stessi contestano inoltre la necessità di nominare una società di revisione al fine di verificare la situazione contabile della società.
Costituendosi in giudizio, l ha eccepito in Controparte_5 via preliminare: il difetto di legittimazione attiva di , in quanto Parte_1 escluso dalla società con delibera assunta in data 9.3.2023; il difetto di legittimazione attiva e la carenza di interesse in capo a e in ragione Parte_2 Parte_3 dell'asserita approvazione del rendiconto da parte dei medesimi per fatti concludenti mediante incameramento degli utili distribuiti dalla società; l'inesistenza della procura alle liti e la conseguente carenza di ius postulandi in capo al procuratore degli attori.
Nel merito, la società convenuta ha contestato invece la fondatezza delle domande attoree, chiedendone il rigetto.
Sono rimasti invece contumaci , e Controparte_1 CP_3 CP_4
.
[...]
Tanto premesso, va preliminarmente affermato il difetto di legittimazione attiva in capo a poiché al momento dell'assemblea del 25.7.2023 Parte_1
e dell'instaurazione del presente giudizio lo stesso non rivestiva più la qualità di socio, in quanto escluso dalla compagine sociale con delibera del 9.3.2023, la cui efficacia non risulta tuttora sospesa, nonostante la proposizione di impugnazione, attualmente pendente in grado di appello. Né rileva, sotto il profilo della legittimazione attiva ad impugnare la delibera di cui è causa, la circostanza che con essa sia stato disposto anche l'accantonamento della quota di utili spettanti a in Parte_1 apposito conto vincolato, a garanzia di asseriti controcrediti della società, poiché
l'odierno attore, allo stato estraneo alla compagine sociale, ben può agire nei confronti dell senza impugnare la delibera di cui è causa Controparte_5
(non vincolante nei sui confronti, al pari di qualsiasi soggetto estraneo alla società) per far valere il proprio diritto di credito al pagamento di utili pregressi in apposito giudizio, nel quale la società potrà eccepire in compensazione eventuali ragioni di credito nei confronti dell'ex socio e amministratore.
Vanno invece esclusi il difetto di legittimazione attiva e la carenza di interesse in capo a e poiché, se pure nelle società di persone Parte_2 Parte_3 la distribuzione degli utili tra i soci ha come necessario presupposto la previa approvazione del rendiconto, l'accredito degli utili sui conti correnti dei medesimi a mezzo bonifico bancario disposto dalla società non costituisce condotta imputabile agli odierni attori univocamente espressiva della volontà dei medesimi di approvare il rendiconto della società.
Va parimenti esclusa l'eccepita inesistenza della procura alle liti ed il conseguente difetto di ius postulandi in capo al procuratore degli attori poiché dalle procure allegate all'atto di citazione, benché intestate “Delega mediazione ex d.lgs. n. 28/2010 s.m.i.”, risulta che gli attori hanno delegato l'avv. Callipari a rappresentarli e difenderli “nella presente procedura di mediazione, ed in ogni sua fase successiva”, laddove il riferimento ad “ogni sua fase successiva” non può che essere relativo al giudizio di merito eventualmente instaurato in caso di esito negativo del tentativo obbligatorio di mediazione, previsto nella materia di cui è causa quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Va altresì rilevato il difetto di legittimazione passiva dei convenuti contumaci
, e poiché, anche nelle società di Controparte_1 CP_3 CP_4 persone, la legittimazione passiva nel giudizio di impugnazione di delibere della assemblea dei soci spetta esclusivamente la società, quale centro autonomo di imputazione di situazioni giuridiche soggettive, e non anche ai singoli soci.
Nel merito, l'impugnazione è fondata per i seguenti, assorbenti motivi.
È noto, infatti, che, in assenza di una specifica disciplina legale relativa alla forma delle decisioni dei soci di società di persone, è controverso se queste debbano essere adottate nel rispetto del metodo assembleare, e dunque previa convocazione di tutti i soci, discussione e votazione, o possano essere adottate in piena libertà di forme, dal momento che nella disciplina legale delle società di persone manca la previsione dell'organo e del metodo collegiale.
In ogni caso deve ritenersi che qualora i soci abbiano optato – per espressa previsione del contratto sociale o, come nel caso di specie, per fatti concludenti – per l'adozione del metodo assembleare, l'adozione delle decisioni dei soci, che in tal caso assumono la forma di deliberazioni assembleari, non possa prescindere dal rispetto dei principi fondamentali che caratterizzano il metodo assembleare, tra i quali vengono in rilievo la tempestiva convocazione di tutti i soci e la previa comunicazione agli stessi degli argomenti all'ordine del giorno, affinché i soci possano partecipare in modo informato all'adozione della decisione.
In particolare, in mancanza della previsione legale di un preavviso minimo e salva una diversa previsione contenuta nel contratto sociale, l'assemblea dei soci deve ritenersi validamente costituita ogni qual volta i relativi avvisi di convocazione siano stati ricevuti dagli aventi diritto (o comunque giunti all'indirizzo dei medesimi) in tempo utile da consentire di partecipare all'assemblea e di prendere parte alla decisione essendo sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno,
Ove poi alcuno dei soci contesti di aver ricevuto l'avviso di convocazione per l'assemblea o di averlo ricevuto troppo tardi, grava sulla società l'onere di dimostrare l'invio e la tempestiva ricezione di tale avviso da parte del destinatario e, in assenza di un termine minimo legale, la valutazione in ordine alla tempestività dell'avviso va necessariamente effettuata in base alle circostanze del caso concreto. In particolare, occorre verificare se il preavviso sia stato sufficiente a consentire al destinatario non solo di partecipare all'assemblea ma anche di giungere alla stessa sufficientemente informato sugli argomenti all'o.d.g.
Nella specie, dagli atti di causa risulta che l'avviso di convocazione per l'assemblea del 25.7.2023 è stato anticipato a a mezzo e-mail Parte_3 inviata in data 18.7.2023 dall'indirizzo “ all'indirizzo Email_1
“ (doc. 13 di parte convenuta) e successivamente Email_2 spedito a mezzo lettera raccomandata a.r. inviata in data 21.7.2023 e ricevuta all'indirizzo del destinatario in data 25.7.2023 (come attestato dall'avviso di ricevimento prodotto sub doc. 14 di parte convenuta).
Al riguardo va osservato che, a fronte della specifica allegazione da parte di di non aver ricevuto l'avviso di convocazione per l'assemblea, Parte_3 la e-mail semplice del 18.7.2023 (prodotta peraltro da parte convenuta in file .pdf) non è mezzo idoneo ad attestare l'avvenuta ricezione del messaggio e la relativa data. Di contro, l'avviso di ricevimento prodotto attesta che la lettera raccomandata a.r. è stata ricevuta all'indirizzo del destinatario solo in data 25.7.2023 e dunque il giorno stesso dell'assemblea
Pur dovendosi ritenere che non necessitasse di un ampio Parte_3 preavviso, poiché l'argomento più complesso all'o.d.g. (l'approvazione del rendiconto al 31.12.2021) era già stato discusso nella precedente assemblea del 24.2.2023, alla quale l'odierno attore aveva partecipato (doc. 15 di parte convenuta), la ricezione dell'avviso di convocazione il giorno stesso dell'assemblea non è senz'altro idonea a mettere il destinatario nella condizione di partecipare all'assemblea stessa, sicché non è possibile stabilire con certezza se la mancata partecipazione di Parte_3 all'assemblea del 25.7.2023 sia stata frutto di una libera decisone del medesimo
(al pari di ) o determinata dalla tardiva ricezione dell'avviso di Parte_2 convocazione.
In conseguenza di quanto precede, la delibera assunta dai soci dell
[...]
in data 25.7.2023 va annullata per mancanza di tempestivo Controparte_5 avviso di convocazione del socio , con assorbimento degli altri motivi Parte_3 di impugnazione.
In virtù della sua prevalente soccombenza l va Controparte_5 condannata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rifondere agli attori le spese processuali, come liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014.
Nulla invece va disposto in ordine alle spese processuali nei rapporti tra attori e convenuti contumaci.
P. Q. M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza disattese o assorbite, così provvede: a) dichiara il difetto di legittimazione attiva di;
Parte_1
b) dichiara il difetto di legittimazione passiva di , e Controparte_1 CP_3
; CP_4
c) annulla la delibera di cui è causa, assunta dai soci dell Controparte_5
in data 25.7.2023;
[...]
d) condanna l a rifondere agli attori le spese Controparte_5 processuali, che liquida in euro 545,00 per esborsi ed euro 10.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, C.p.a. ed IVA (se dovuta) come per legge;
e) nulla in ordine alle spese processuali nei rapporti tra attori e convenuti contumaci.
Così deciso in Verona, il 1.8.2025
Il Giudice
(dott. Fabio D'Amore)