Decreto cautelare 14 maggio 2025
Sentenza breve 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 27/06/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/06/2025
N. 01119/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00490/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 490 del 2025, proposto da
Vismaf S.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo Pugliese, Cosimo Recchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni Montedoro, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
Comune di Ginosa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
VI NT, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione n. 733 del 28 marzo 2025 (Reg. Sett. n. 35 del 27 marzo 2025) adottata dal Responsabile del VIII Settore – Area Attività Produttive e Patrimonio del Comune di Ginosa, pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente in data 28 marzo 2025, con la quale è stata disposta l’esclusione della società ricorrente dalla procedura di affidamento della concessione dei lotti “ 11 SB ” e “ 12 SB ” di cui all’Avviso pubblico del 18 novembre 2024 e contestualmente assegnata la concessione del lotto “ 11 SB ” alla ditta individuale NT VI;
- del presupposto verbale di verifica dei requisiti generali ex artt. 94-95 d.lgs. 36/2023 del 27 marzo 2025 a firma del Responsabile Unico del Procedimento, arch. Rosa Giacomobello, pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente in data 28 marzo 2025 quale “ Allegato 1 ” della predetta determinazione n. 733/2025;
- dell’ulteriormente presupposto “ Avviso inerente la procedura di assegnazione delle concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto N. 20 concessioni di beni demaniali marittimi siti nel Comune di Ginosa per finalità turistico ricreative ex artt. 36 e 37 cod. nav. e l.r. n. 17/2015 e ss.mm.ii. di cui N.12 per STABILI-MENTO BALNEARE (SB), N. 2 per STABILIMENTO BALNEARE CON AREA ATTREZZATA PER CANI (AAA), N. 4 per SPIAGGIA LIBERA CON SERVIZI (SLS), N.2 per PUNTI DI ORMEGGIO (CPO) ” del 18 novembre 2024;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo;
nonché per la declaratoria di inefficacia della convenzione di affidamento in concessione del lotto “ 11 SB ” di cui all’avviso pubblico del 18 novembre 2024, medio tempore eventualmente stipulata con l’operatore economico risultato aggiudicatario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ginosa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 49, co. 2, e 60 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 il dott. Elio Cucchiara e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente partecipava alla procedura ad evidenza pubblica indetta dal Comune di Ginosa con determina n. 2441 del 15 novembre 2024 ai fini dell’assegnazione di “ N. 20 concessioni di beni demaniali marittimi siti nel Comune di Ginosa per finalità turistico ricreative ex artt. 36 e 37 cod. nav. e l.r. n. 17/2015 e ss.mm.ii. di cui N.12 per STABILIMENTO BALNEARE (SB), N. 2 per STABILIMENTO BALNEARE CON AREA ATTREZZATA PER CANI (AAA), N. 4 per SPIAG GIA LIBERA CON SERVIZI (SLS), N.2 per PUNTI DI ORMEGGIO (CPO) ”, manifestando l’interesse all’assegnazione dei lotti “ 11SB ” e “ 12SB ”.
1.2. L’offerta della ricorrente otteneva il miglior punteggio con riferimento al lotto “ 11SB ” e, conseguentemente, la commissione di gara formulava proposta di aggiudicazione in suo favore.
1.3. Tuttavia, il responsabile del procedimento, ad esito della verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 d.lgs. 36/2023, proponeva l’esclusione della ricorrente, in quanto non in regola con il pagamento dei contributi previdenziali, come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) acquisito.
1.4. La proposta del responsabile del procedimento veniva poi formalmente recepita dall’Amministrazione comunale con determinazione n. 733 del 28 marzo 2025, pubblicata in pari data sull’albo pretorio dell’Ente, con la quale veniva disposta l’esclusione della Vismaf S.r.l.s. dalla procedura.
2. La ricorrente ha, pertanto, proposto ricorso innanzi a questo TAR, chiedendo l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, del provvedimento di esclusione e degli atti connessi e, altresì, la dichiarazione di inefficacia dell’eventuale concessione rilasciata nei confronti dell’aggiudicatario del lotto “ 11SB ”, formulando, a sostegno delle domande, le seguenti ragioni di censura:
- “ Illegittimità per erronea applicazione dell’art. 4.5. dell'avviso pubblico del 18 novembre 2024 e degli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023 – Illegittimità per violazione dell’art. 10, co. 7, d.l. n. 78/2009 – Eccesso di potere per travisamento dei fatti ”.
Con il primo motivo di ricorso è dedotta l’insussistenza dell’irregolarità contributiva rilevata da parte del Comune (e, pertanto, l’illegittimità della determinazione di esclusione), in quanto, sebbene il DURC oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione riportasse un debito previdenziale relativo al 2024, la ricorrente, con riferimento alla medesima annualità, aveva maturato un credito IVA di importo superiore e utilizzabile in compensazione, in base all’art. 10, co. 7, d.l. 78/2009, già dall’1 gennaio 2025, ragione per cui da tale data il debito contributivo avrebbe dovuto considerarsi estinto ex lege . La ricorrente ha precisato, altresì, di aver formalizzato la richiesta di compensazione in data 12 marzo 2025.
- “ Illegittimità derivata per erronea applicazione degli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023 sotto diverso profilo – Eccesso di potere per manifesta arbitrarietà, irragionevolezza e carenza di proporzionalità con il fine perseguito ”.
Con il secondo motivo di censura è dedotta l’illegittimità del provvedimento di esclusione, in quanto fondato sulla ritenuta carenza dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 94 del d.lgs. 36/2023, il quale, tuttavia, non potrebbe trovare applicazione al caso di specie, risultando le procedure di assegnazione delle concessioni demaniali escluse dall’ambito applicato del codice dei contratti pubblici. La ricorrente ha evidenziato, quindi, che le disposizioni del codice della navigazione non richiederebbero la regolarità contributiva quale requisito per il rilascio della concessione e ha evidenziato, altresì, l’irragionevolezza di tale imposizione, in quanto priva di correlazione con l’oggetto della procedura.
2.1. Con decreto monocratico n. 193 del 14 maggio 2025 è stata disposta la sospensione, per quanto di interesse della ricorrente, dei provvedimenti impugnati.
2.2. Il Comune di Ginosa si è costituito in giudizio in data 20 maggio 2025 e, in data 6 maggio 2025, ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha replicato al ricorso. Il Comune, con riferimento al primo motivo di censura, ha evidenziato, in sintesi, che il debito previdenziale della ricorrente dovrebbe considerarsi estinto solo a far data dal 12 marzo 2025 e, quindi, in un momento successivo alla presentazione della domanda di partecipazione alla gara, da ciò discendendo la legittimità della disposta esclusione. Quanto al secondo motivo, l’Amministrazione ha eccepito, in primo luogo, l’inammissibilità della censura, in quanto, avendo la clausola natura immediatamente escludente, parte ricorrente avrebbe dovuto proporla mediante immediato ricorso avverso gli atti di indizione della gara e, nel merito, ha sostenuto l’infondatezza del motivo, trattandosi dell’applicazione di un requisito espressamente dettato nel bando di gara e coerente con la procedura selettiva in questione, in quanto funzionale alla verifica dell’affidabilità del concorrente.
2.3. L’Unione dei Comuni Montedoro e il controinteressato non si sono costituiti in giudizio.
2.4. Ad esito della camera di consiglio del 10 giugno 2025, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
3. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
4. Con il primo motivo di censura parte ricorrente deduce, in sintesi, l’insussistenza dell’irregolarità contributiva posta dal Comune di Ginosa a fondamento dell’esclusione, in quanto il debito previdenziale risultante dal DURC avrebbe dovuto considerarsi estinto ex lege per compensazione a decorrere dall’1 gennaio 2025 e, quindi, in data anteriore a quella di partecipazione alla gara.
4.1. Il motivo è infondato.
4.2. Nel caso di specie il riscontro di irregolarità del DURC afferisce all’omesso versamento di contributi previdenziali relativamente ai mesi di ottobre e novembre 2024. La domanda di partecipazione alla gara, invece, è stata presentata nel gennaio 2025, mentre il credito di cui parte ricorrente invoca l’operatività in compensazione è sorto a partire dal primo gennaio 2025 ed è stato poi effettivamente impiegato in compensazione con dichiarazione presentata in data 12 marzo 2025. La fattispecie, pertanto, deve ricondursi ad un’ipotesi di iniziale situazione di irregolarità contributiva, sanata da parte della ricorrente solo successivamente alla partecipazione alla gara, ossia con la dichiarazione del 12 marzo 2025.
4.3. Il Collegio, pertanto, ritiene di dover dare continuità al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi), secondo cui l’intervenuto superamento di una situazione di irregolarità contributiva in un momento successivo rispetto a quello di presentazione della domanda di partecipazione non può ritenersi circostanza idonea a impedire l’esclusione del concorrente (cfr. ex multis TAR Lecce, Sez. I, sent. n. 1375 del 23 dicembre 2024: “ 8.6. Quanto evidenziato, peraltro, non è smentito nemmeno dal fatto che, attualmente, i DURC rilasciati riportino esito di regolarità (il ricorrente, infatti, è ora correttamente iscritto ad INARCASSA e ha aderito ad un piano di rateizzazione), in quanto, come condivisibilmente evidenziato nel già richiamato precedente di questo TAR n. 795/2024: “è sufficiente osservare che la regolarizzazione postuma della situazione di irregolarità contributiva vale ad eliminare l’instaurazione di un contenzioso tra l’operatore economico e l’ente previdenziale, ma non a ripristinare retroattivamente le condizioni soggettive di partecipazione alla procedura già esperita (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 8 maggio 2012, n. 8 ed ivi il richiamo a Cons. St., Sez. IV, 12 aprile 2011, n. 2284; Id., Sez. V, 23 ottobre 2007, n.5575) ”).
4.4. Deve, peraltro, precisarsi che la tesi di parte ricorrente, secondo cui, trattandosi di un’ipotesi di compensazione legale, la regolarizzazione della posizione contributiva si sarebbe in realtà determinata precedentemente alla partecipazione alla gara e, per la precisione in data 1 gennaio 2025 (ossia il giorno in cui è sorto il controcredito), non può ritenersi fondata.
4.5. Sebbene la normativa richiamata da parte della ricorrente consenta di utilizzare il credito IVA in compensazione anche di voci di debito di natura non tributaria, ciò non implica, tuttavia, che l’effetto compensativo si determini ex lege al momento in cui venga ad esistenza il controcredito, richiedendosi comunque una manifestazione di volontà in tal senso da parte del titolare di detto controcredito. Ciò trova conferma nella stessa disciplina richiamata da parte della ricorrente, in quanto l’art. 10, co. 7, d.l. 78/2009 si applica nei confronti dei “ contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito annuale o infrannuale dell’imposta sul valore aggiunto ”. La norma, quindi, prevede che sia il creditore a dichiarare di volersi avvalere della compensazione, sicché, in caso contrario, il credito fiscale verrà riportato al periodo d’imposta successivo e non si determinerà alcun effetto estintivo delle altre posizioni debitorie. Tale impostazione, peraltro, è stata già confermata anche dalla giurisprudenza amministrativa, la quale ha escluso la possibilità di superare le risultanze di un DURC irregolare nel caso in cui detta irregolarità sia stata sanata dal concorrente successivamente alla partecipazione alla gara mediante l’utilizzo in compensazione di un controcredito fiscale, potendo operare l’effetto estintivo solo al momento in cui la parte dichiari di volersi avvalere della compensazione, come si deduce sia dalla normativa fiscale sopra richiamata, sia dalla disciplina generale contenuta nel codice civile (e, in particolare, gli artt. 1243, co. 1, e 1242, co. 1, cod. civ.), in base alla quale la mera coesistenza del credito e del controcredito non determina “ di per sé effetti estintivi (tanto che il creditore, in mancanza dell'eccezione, può chiedere ed ottenere l'adempimento), ma l'effetto modificativo-costitutivo del sorgere del diritto di opporre la compensazione (al cui esercizio soltanto segue l'effetto estintivo ex tunc) ”. (cfr. Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 7877 del 10 dicembre 2020).
4.6. Per quanto evidenziato, pertanto, il primo motivo di ricorso è infondato, dovendosi ritenere che la regolarizzazione della posizione contribuita della ricorrente sia intervenuta solo a partire dal giorno 12 marzo 2025 e, quindi, in un momento successivo a quello di presentazione della domanda di partecipazione alla gara (intervenuta nel gennaio 2025), con conseguente legittimità dell’esclusione disposta da parte del Comune di Ginosa.
5. Con il secondo motivo di censura la ricorrente contesta la legittimità della scelta dell’Amministrazione di disporre l’esclusione alla luce dell’insussistenza di un requisito di partecipazione previsto dal d.lgs. 36/2023, pur trattandosi nel caso di specie di una procedura per l’assegnazione di concessioni demaniali marittime, in relazione alle quali la disciplina del codice dei contratti pubblici non dovrebbe trovare applicazione. Al contempo, la ricorrente ha evidenziato che il codice della navigazione non imporrebbe un siffatto requisito ai fini del rilascio della concessione, né la sua applicazione potrebbe ritenersi ragionevole, in quanto afferente a profili non attinenti con l’oggetto della procedura.
5.1. Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’eccezione di inammissibilità del motivo di ricorso formulata da parte della difesa del Comune di Ginosa nella memoria del 6 giugno 2025, risultando le censure proposte infondate nel merito.
5.2. Deve, infatti, rilevarsi che, pur non rientrando le procedure di assegnazione delle concessioni demaniali marittime nell’ambito di applicazione del d.lgs. 36/2023, ciò implica unicamente che tale normativa non trovi automatica e necessaria applicazione per siffatte procedure, senza, tuttavia, che risulti escluso il potere dell’Amministrazione, nell’esercizio della propria discrezionalità e in ottica di auto-vincolo, di disporne l’operatività con riferimento alla singola gara, nel rispetto, in ogni caso, dei limiti della ragionevolezza e della compatibilità con la normativa di settore (cfr. TAR Napoli, Sez. VII, sent. n. 4263 del 22 giugno 2022).
5.3. Ciò posto, nel caso di specie il Comune di Ginosa non ha provveduto alla diretta applicazione del d.lgs. 36/2023, ma, negli atti con i quali è stata stabilita la regolamentazione della procedura, ha richiamato alcune disposizioni del suddetto decreto, tra cui anche gli artt. 94 e 95, in base ai quali veniva poi disposta l’esclusione.
5.4. Alla luce di quanto sopra evidenziato, pertanto, la scelta di regolamentazione della procedura operata dal Comune di Ginosa non può ritenersi illegittima, né emergono profili di irragionevolezza, dovendosi rilevare, da una parte, che nelle procedure di assegnazione delle concessioni demaniali marittime “ si applicano i principi (discendenti dall'art. 81 del Trattato UE e dalle Direttive comunitarie in materia di appalti) quali quelli della loro necessaria attribuzione mediante procedure concorsuali, trasparenti, non discriminatorie, nonché tali da assicurare la parità di trattamento ai partecipanti ” (Cons. Stato, Sez, VII, sent. n. 6446 del 22 luglio 2022) e, dall’altra, che i requisiti di cui agli artt. 94 e 95 d.lgs. 32/2023 hanno carattere generale e sono volti a valutare l’affidabilità del concorrente, evitando, peraltro, l’ammissione alla gara di soggetti che, a cause delle irregolarità commesse, possano porsi in una posizione di indebito vantaggio competitivo rispetto agli altri partecipanti, sicché la loro applicazione non può considerarsi incoerente rispetto alla tipologia di procedura svolta.
6. Per quanto detto, conclusivamente, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
7. Sussistono giuste ragioni per la compensazione delle spese di lite, in considerazione della peculiarità delle questioni interpretative sottese alla decisione, in particolare per quanto concerne il profilo dell’individuazione dell’esatto momento della produzione degli effetti della compensazione del credito fiscale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Giancaspro, Presidente FF
Daniela Rossi, Referendario
Elio Cucchiara, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elio Cucchiara | Silvio Giancaspro |
IL SEGRETARIO