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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca_______ Presidente
2) dott. Eliana Romeo ____________ Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente _______ Consigliere
All'udienza pubblica del 4 febbraio 2025 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.1260/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n.4544/2024 pubblicata in data 16 aprile 2024 dal Tribunale- GL di Roma e vertente
TRA
, rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, dall'Avv. Parte_1
Saverio Cosi PEC: ; Email_1
-APPELLANTE-
E
L' (C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Legale Rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
Loredana Leto, PEC: t , in virtù di procura Email_2 generale alle liti, a rogito Notaio in Fiumicino (RM), del 22/03/2024, Persona_1
Rep. n. 37875, Racc. n.7313;
l' Controparte_2
- c.f. , in persona del Direttore Regionale pro
[...] P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 01. 08.2024,
a rogito Notaio di Roma, Rep. n. 93118 – Racc. n. 28300, dall'Avv. Renata Per_2
Cantatore dell' Controparte_3 CP_2 [...]
Controparte_4
CP_5 Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 13 maggio 2024 Parte_1 ha impugnato la sentenza del Tribunale GL di Roma n.4544/2024 pubblicata il 16 aprile 2024
Il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità per difetto di interesse ad agire della domanda concernente l'accertamento della prescrizione dei crediti previdenziali oggetto di una serie di cartelle esattoriali/ avvisi di addebito di cui la parte assumeva di avere ottenuto un elenco dall' . Controparte_6
Avverso tale decisione, propone appello per i motivi di seguito illustrati. Pt_1
L' e l' si sono costituti con le rispettive memorie ed hanno chiesto la CP_1 CP_2 conferma della sentenza gravata.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del 4 febbraio 2025, all'esito della discussione orale e della successiva Camera di Consiglio, è stata definita dal Collegio con sentenza (motivazione contestuale al dispositivo).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originaria domanda, proposta con ricorso depositato il 13 maggio 2023, si rivolgeva al Giudice del lavoro di Roma nella premessa di avere Parte_1 ottenuto dall'Agente per la Riscossione, su richiesta, il 09 maggio 2023, una lista dei carichi pendenti corrispondenti all'elenco riportato nel ricorso di 28 titoli, fra cartelle di pagamento ed avvisi di addebito, che sarebbero stati notificati fra il 2004 ed il 2013 per complessivi euro 213.697.
Egli deduceva a fondamento della domanda la prescrizione dei crediti maturata anche posteriormente alla notifica dei titoli, e sosteneva la sussistenza dell'interesse ad agire al fine di impedire provvedimenti cautelari o espropriativi, a causa del mancato
Pag. 2 di 9 sgravio nonostante l'apposita richiesta e che i titoli sottesi fossero <inevitabilmente decaduti, prescritti e le notificazioni, inesistenti>>.
Nel contraddittorio con l' e l' , che eccepivano la carenza di interesse ad CP_1 CP_2 agire alla stregua dell'art. 12 comma 4 bis D.P.R. n.602/1973, introdotto dall'art. 3 bis del D.L. n.146/2021, convertito con modifiche in L n.215/2021, il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda.
Riproduceva il dettato dell'art. 3 bis d.l. 146 del 21 ottobre 2021, introdotto dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n.215 (Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo) entrato in vigore in data 21 dicembre 2021 testualmente prevede: - “1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. L'estratto di ruolo non e' impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto
o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione" ed affermava che l'impugnazione dell'estratto di ruolo fosse possibile unicamente qualora chi agiste in giudizio deduca e provi l'esistenza di un pregiudizio derivante da una delle tre ipotesi previste dalla legge: a) partecipazione a procedura di appalto;
b) blocco di pagamenti da parte della pubblica amministrazione;
c) perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Richiamando le Sezioni Unite espressesi con la sentenza n. 26283/2022, evidenziava che il ricorrente, agendo in giudizio il 15 maggio 2023, non aveva compiuto alcuna allegazione che valesse a sostenere che una delle ipotesi previste dalla legge si fosse verificata. Evidenziava che la stessa sentenza delle Sezioni Unite citata, aveva
Pag. 3 di 9 ancorato l'interesse ad agire nelle opposizioni all'esecuzione instaurate per far valere l'intervenuta prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella e/dell'avviso di addebito, all'esistenza di un atto esecutivo o prodromico all'esecuzione o comunque all'esistenza di una iniziativa esecutiva.
Inoltre, citando la sentenza della Cassazione n. 7353/2022 evidenziava, in relazione alla richiesta di sgravio, che il silenzio del concessionario, in assenza di diversa previsione di legge, non poteva assumere alcun significato giuridicamente rilevante,
e che neppure l'espresso rigetto non seguito da alcun comportamento concludente della volontà di procedere all'esecuzione poteva determinare di per sè alcuna situazione di pregiudiziale incertezza necessitante l'intervento giudiziario. Solo laddove il concessionario, a seguito del diniego di sgravio, avesse preannunciato e/o avviato l'azione esecutiva, il debitore avrebbe potuto avvalersi per tutelare la propria posizione dell'azione giudiziaria.
Con l'impugnazione si sostiene che la legge n. 215/2021, che ha introdotto il divieto dell'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, sarebbe stata applicabile esclusivamente in riferimento all'impugnazione dell'estratto di ruolo e non in relazione ad atti diversi (quale il “diniego dello sgravio”). Essa avrebbe operato esclusivamente nel processo tributario, e non nel rito lavoro, ove sarebbe proponibile un'azione di accertamento negativo.
La L. 215/2022 sarebbe stata superabile nel caso dell'esperimento della richiesta amministrativa di sgravio. L'esperimento stragiudiziale dell'istanza di sgravio e,
l'impugnazione dell'eventuale diniego, avrebbero determinato l'interesse ad agire.
Ha ribadito richiesta di accertamento della prescrizione dei crediti oggetto di riscossine mediante ruolo.
L'appello è manifestamente infondato.
L'impugnazione è stata formulata senza tenere conto delle acquisizioni oramai consolidate della giurisprudenza di legittimità espressasi anche a Sezioni Unite, del cui contenuto, per altro, il Tribunale ha dato ampia contezza, facendo corretta applicazione dei relativi principi.
L'ambito di operatività dell'art.3 bis d.l. 146 del 21 ottobre 2021, introdotto dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n.215 è stato con chiarezza definito dalle Sezioni
Pag. 4 di 9 Unite <13.1. La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17
e 18 del D.lgs. n. 46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali
(vedi, a proposito dell'art. 49 del DPR n. 602/73, Cass., sez. un., n.
33408/21), e giusta gli artt. 27 della L. n. 689/81 e 206 del D.lgs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17).>>.
Tale intendimento è poi stato ribadito costantemente dalla Suprema Corte ( v. ex multis Cass. nn. 10859, 10848, 10595, 7348 del 2023, n. 15077 del 2024).
La Suprema Corte ha ritenuto le ipotesi previste dall'art.3 bis succitato tassative e, pertanto, al di fuori delle stesse non è ipotizzabile l'interesse ad agire laddove si promuova in giudizio l'azione nella premessa dell'invalida o mancata notifica del titolo.
In relazione alla differenziazione fra estratto di ruolo e ruolo ai fini dell'impugnativa, questione che appare prima facie inconferente ai fini di causa, basta richiamare la stessa sentenza a Sezioni Unite laddove ha ritenuto che sul piano formale vada distinta la << ... natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/92 tra quelli impugnabili», e sul piano sostanziale che «Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile
è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie,
Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19)».
Con riferimento all'ipotesi all'opposizione all'esecuzione, che deve ritenersi esercitata dalla parte -che, del resto, fa riferimento nell'originario ricorso all'art.615 cpc- dal momento che nell'atto introduttivo non mette in discussione l'avvenuta notifica delle
Pag. 5 di 9 cartelle/ avvisi di addebito ed eccepisce il fatto estintivo successivo alla notifica degli stessi, la sentenza delle Sezioni Unite al punto 24.1 ha affermato che <24.1. -
Analogamente, nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare
l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19;
n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale
(Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21;
n. 40763/21, cit.).>>.
Tale intendimento è stato ribadito in numerosissime decisioni, fra cui sui richiamano le recenti n. 31714 del 2024, 31557 del 2024, 15077 del 2024, 31557 del 2024,
16409 del 2024.
In ogni caso, qualora la premessa del domandare fosse l'omessa o invalida notifica dei titoli, si ricadrebbe pienamente nell'operatività del disposto dell'art.3 bis d.l. 146 del 21 ottobre 2021, introdotto dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n.215.
Per altro, l'assunto che l'impugnazione promossa attenga al diniego di sgravio e che ciò valga ad individuare un oggetto diverso dall'impugnazione all'estratto di ruolo ovvero da una opposizione all'esecuzione in difetto di interesse è erroneo, in quanto il processo dinnanzi al giudice ordinario non è impugnatorio, ma funzionale all'accertamento di diritti.
Diverso è il caso di un processo tipicamente impugnatorio quale quello tributario in cui è possibile devolvere al giudice il sindacato sulla legittimità del
Pag. 6 di 9 provvedimento di diniego ( ossia del rifiuto di autotutela) dell'atto tributario divenuto definitivo limitato all'accertamento della ricorrenza di ragioni di rilevante interesse generale dell'Amministrazione finanziaria alla rimozione dell'atto, originarie o sopravvenute, e non per contestare unicamente contesti vizi dell'atto impositivo per tutelare un interesse proprio ed esclusivo ( v. Cass. Sez. Tributaria 8211 del 2023 che cita fra i numerosi precedenti conformi Cass. n. 7318/2022, Cass. n. n. 31063/2021, ,
Cass. n. 7616/2018,).
Viceversa, nel processo ordinario della legittimità del debito iscritto a ruolo che l'ente creditore comunica al debitore ne rende inammissibile l'impugnazione, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, non trattandosi di atto incidente sull'esistenza di diritti soggettivi (Cass.
Sez. L, Ord. n. 4161/2022)
Le possibili azioni esperibili dinnanzi al giudice ordinario sono, pertanto, in caso di iniziativa tempestiva (nel termine di cui all'art. 24 dlgs 46/1999) rispetto alla cartella/ avviso notificata, l'azione di accertamento negativo del credito che devolve la valutazione del merito della pretesa creditoria, ovvero, laddove si intendano far valere fatti estintivi posteriori alla notifica del titolo, l'opposizione all'esecuzione ex art.615 cpc ( anche essa species dell'azione di accertamento negativo) o, infine, nell'ipotesi in cui, si facciano valere di vizi della procedura (quali vizi della notifica) che di per sé si sostanziano in una opposizione agli atti esecutivi, ma in funzione recuperatoria, del merito della pretesa intendendo porre in discussione la sussistenza ab origine del credito.
Laddove la parte agisca in giudizio nel presupposto di avere avuto notizia dei carichi iscritti a ruolo autonomamente, in difetto della notifica dei titoli, ovvero comunque agisca a considerevole distanza dalla notifica dei titoli sostenendo l'assenza di alcuna iniziativa successiva del concessionario della riscossione per realizzare il credito, si pone il reale problema dell'interesse ad agire risolto dal legislatore con l'art.3 bis d.l.
146 del 21 ottobre 2021 e dalla Cassazione nella sentenza a Sezioni Unite sopra citata.
Ciò importa che, in applicazione dei principi definiti dalla Suprema Corte ed in ossequio anche al dettato normativo di cui si è detto, deve concludersi che sia il diniego come pure il mero silenzio serbato dall'amministrazione a seguito alla
Pag. 7 di 9 richiesta di sgravio presentata nelle circostanze illustrate dall'originario ricorrente, non vale ad attualizzare l'interesse ad agire laddove non sussista una delle ipotesi tipiche previste dalla legge ovvero, nel caso in cui si agisca per far valere fatti estintivi posteriori alla notifica e dunque in opposizione all'esecuzione, in difetto di una condotta che rappresenti almeno la minaccia di intraprendere l'esecuzione forzata.
L'appello va, pertanto, disatteso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione del quinto scaglione (valore della causa pari ad euro 213.697) della tabella 12 del dm
147/2022 nel rispetto dei minimi tariffari per fase introduttiva di studio e decisionale.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato in data 13 maggio 2024 nei confronti dell' e dell' in persona dei CP_1 CP_2 rispettivi legali rappresentanti pro tempore, con riferimento alla sentenza n.4544/2024 emessa il giorno 16 aprile 2024 dal Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello e condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in euro 3000,00 in favore di ciascuno degli appellati costituiti.
3) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Roma, 4 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
Pag. 8 di 9 Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca_______ Presidente
2) dott. Eliana Romeo ____________ Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente _______ Consigliere
All'udienza pubblica del 4 febbraio 2025 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.1260/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n.4544/2024 pubblicata in data 16 aprile 2024 dal Tribunale- GL di Roma e vertente
TRA
, rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, dall'Avv. Parte_1
Saverio Cosi PEC: ; Email_1
-APPELLANTE-
E
L' (C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Legale Rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
Loredana Leto, PEC: t , in virtù di procura Email_2 generale alle liti, a rogito Notaio in Fiumicino (RM), del 22/03/2024, Persona_1
Rep. n. 37875, Racc. n.7313;
l' Controparte_2
- c.f. , in persona del Direttore Regionale pro
[...] P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 01. 08.2024,
a rogito Notaio di Roma, Rep. n. 93118 – Racc. n. 28300, dall'Avv. Renata Per_2
Cantatore dell' Controparte_3 CP_2 [...]
Controparte_4
CP_5 Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 13 maggio 2024 Parte_1 ha impugnato la sentenza del Tribunale GL di Roma n.4544/2024 pubblicata il 16 aprile 2024
Il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità per difetto di interesse ad agire della domanda concernente l'accertamento della prescrizione dei crediti previdenziali oggetto di una serie di cartelle esattoriali/ avvisi di addebito di cui la parte assumeva di avere ottenuto un elenco dall' . Controparte_6
Avverso tale decisione, propone appello per i motivi di seguito illustrati. Pt_1
L' e l' si sono costituti con le rispettive memorie ed hanno chiesto la CP_1 CP_2 conferma della sentenza gravata.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del 4 febbraio 2025, all'esito della discussione orale e della successiva Camera di Consiglio, è stata definita dal Collegio con sentenza (motivazione contestuale al dispositivo).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originaria domanda, proposta con ricorso depositato il 13 maggio 2023, si rivolgeva al Giudice del lavoro di Roma nella premessa di avere Parte_1 ottenuto dall'Agente per la Riscossione, su richiesta, il 09 maggio 2023, una lista dei carichi pendenti corrispondenti all'elenco riportato nel ricorso di 28 titoli, fra cartelle di pagamento ed avvisi di addebito, che sarebbero stati notificati fra il 2004 ed il 2013 per complessivi euro 213.697.
Egli deduceva a fondamento della domanda la prescrizione dei crediti maturata anche posteriormente alla notifica dei titoli, e sosteneva la sussistenza dell'interesse ad agire al fine di impedire provvedimenti cautelari o espropriativi, a causa del mancato
Pag. 2 di 9 sgravio nonostante l'apposita richiesta e che i titoli sottesi fossero <inevitabilmente decaduti, prescritti e le notificazioni, inesistenti>>.
Nel contraddittorio con l' e l' , che eccepivano la carenza di interesse ad CP_1 CP_2 agire alla stregua dell'art. 12 comma 4 bis D.P.R. n.602/1973, introdotto dall'art. 3 bis del D.L. n.146/2021, convertito con modifiche in L n.215/2021, il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda.
Riproduceva il dettato dell'art. 3 bis d.l. 146 del 21 ottobre 2021, introdotto dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n.215 (Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo) entrato in vigore in data 21 dicembre 2021 testualmente prevede: - “1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. L'estratto di ruolo non e' impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto
o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione" ed affermava che l'impugnazione dell'estratto di ruolo fosse possibile unicamente qualora chi agiste in giudizio deduca e provi l'esistenza di un pregiudizio derivante da una delle tre ipotesi previste dalla legge: a) partecipazione a procedura di appalto;
b) blocco di pagamenti da parte della pubblica amministrazione;
c) perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Richiamando le Sezioni Unite espressesi con la sentenza n. 26283/2022, evidenziava che il ricorrente, agendo in giudizio il 15 maggio 2023, non aveva compiuto alcuna allegazione che valesse a sostenere che una delle ipotesi previste dalla legge si fosse verificata. Evidenziava che la stessa sentenza delle Sezioni Unite citata, aveva
Pag. 3 di 9 ancorato l'interesse ad agire nelle opposizioni all'esecuzione instaurate per far valere l'intervenuta prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella e/dell'avviso di addebito, all'esistenza di un atto esecutivo o prodromico all'esecuzione o comunque all'esistenza di una iniziativa esecutiva.
Inoltre, citando la sentenza della Cassazione n. 7353/2022 evidenziava, in relazione alla richiesta di sgravio, che il silenzio del concessionario, in assenza di diversa previsione di legge, non poteva assumere alcun significato giuridicamente rilevante,
e che neppure l'espresso rigetto non seguito da alcun comportamento concludente della volontà di procedere all'esecuzione poteva determinare di per sè alcuna situazione di pregiudiziale incertezza necessitante l'intervento giudiziario. Solo laddove il concessionario, a seguito del diniego di sgravio, avesse preannunciato e/o avviato l'azione esecutiva, il debitore avrebbe potuto avvalersi per tutelare la propria posizione dell'azione giudiziaria.
Con l'impugnazione si sostiene che la legge n. 215/2021, che ha introdotto il divieto dell'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, sarebbe stata applicabile esclusivamente in riferimento all'impugnazione dell'estratto di ruolo e non in relazione ad atti diversi (quale il “diniego dello sgravio”). Essa avrebbe operato esclusivamente nel processo tributario, e non nel rito lavoro, ove sarebbe proponibile un'azione di accertamento negativo.
La L. 215/2022 sarebbe stata superabile nel caso dell'esperimento della richiesta amministrativa di sgravio. L'esperimento stragiudiziale dell'istanza di sgravio e,
l'impugnazione dell'eventuale diniego, avrebbero determinato l'interesse ad agire.
Ha ribadito richiesta di accertamento della prescrizione dei crediti oggetto di riscossine mediante ruolo.
L'appello è manifestamente infondato.
L'impugnazione è stata formulata senza tenere conto delle acquisizioni oramai consolidate della giurisprudenza di legittimità espressasi anche a Sezioni Unite, del cui contenuto, per altro, il Tribunale ha dato ampia contezza, facendo corretta applicazione dei relativi principi.
L'ambito di operatività dell'art.3 bis d.l. 146 del 21 ottobre 2021, introdotto dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n.215 è stato con chiarezza definito dalle Sezioni
Pag. 4 di 9 Unite <13.1. La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17
e 18 del D.lgs. n. 46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali
(vedi, a proposito dell'art. 49 del DPR n. 602/73, Cass., sez. un., n.
33408/21), e giusta gli artt. 27 della L. n. 689/81 e 206 del D.lgs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17).>>.
Tale intendimento è poi stato ribadito costantemente dalla Suprema Corte ( v. ex multis Cass. nn. 10859, 10848, 10595, 7348 del 2023, n. 15077 del 2024).
La Suprema Corte ha ritenuto le ipotesi previste dall'art.3 bis succitato tassative e, pertanto, al di fuori delle stesse non è ipotizzabile l'interesse ad agire laddove si promuova in giudizio l'azione nella premessa dell'invalida o mancata notifica del titolo.
In relazione alla differenziazione fra estratto di ruolo e ruolo ai fini dell'impugnativa, questione che appare prima facie inconferente ai fini di causa, basta richiamare la stessa sentenza a Sezioni Unite laddove ha ritenuto che sul piano formale vada distinta la << ... natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/92 tra quelli impugnabili», e sul piano sostanziale che «Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile
è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie,
Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19)».
Con riferimento all'ipotesi all'opposizione all'esecuzione, che deve ritenersi esercitata dalla parte -che, del resto, fa riferimento nell'originario ricorso all'art.615 cpc- dal momento che nell'atto introduttivo non mette in discussione l'avvenuta notifica delle
Pag. 5 di 9 cartelle/ avvisi di addebito ed eccepisce il fatto estintivo successivo alla notifica degli stessi, la sentenza delle Sezioni Unite al punto 24.1 ha affermato che <24.1. -
Analogamente, nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare
l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19;
n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale
(Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21;
n. 40763/21, cit.).>>.
Tale intendimento è stato ribadito in numerosissime decisioni, fra cui sui richiamano le recenti n. 31714 del 2024, 31557 del 2024, 15077 del 2024, 31557 del 2024,
16409 del 2024.
In ogni caso, qualora la premessa del domandare fosse l'omessa o invalida notifica dei titoli, si ricadrebbe pienamente nell'operatività del disposto dell'art.3 bis d.l. 146 del 21 ottobre 2021, introdotto dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n.215.
Per altro, l'assunto che l'impugnazione promossa attenga al diniego di sgravio e che ciò valga ad individuare un oggetto diverso dall'impugnazione all'estratto di ruolo ovvero da una opposizione all'esecuzione in difetto di interesse è erroneo, in quanto il processo dinnanzi al giudice ordinario non è impugnatorio, ma funzionale all'accertamento di diritti.
Diverso è il caso di un processo tipicamente impugnatorio quale quello tributario in cui è possibile devolvere al giudice il sindacato sulla legittimità del
Pag. 6 di 9 provvedimento di diniego ( ossia del rifiuto di autotutela) dell'atto tributario divenuto definitivo limitato all'accertamento della ricorrenza di ragioni di rilevante interesse generale dell'Amministrazione finanziaria alla rimozione dell'atto, originarie o sopravvenute, e non per contestare unicamente contesti vizi dell'atto impositivo per tutelare un interesse proprio ed esclusivo ( v. Cass. Sez. Tributaria 8211 del 2023 che cita fra i numerosi precedenti conformi Cass. n. 7318/2022, Cass. n. n. 31063/2021, ,
Cass. n. 7616/2018,).
Viceversa, nel processo ordinario della legittimità del debito iscritto a ruolo che l'ente creditore comunica al debitore ne rende inammissibile l'impugnazione, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, non trattandosi di atto incidente sull'esistenza di diritti soggettivi (Cass.
Sez. L, Ord. n. 4161/2022)
Le possibili azioni esperibili dinnanzi al giudice ordinario sono, pertanto, in caso di iniziativa tempestiva (nel termine di cui all'art. 24 dlgs 46/1999) rispetto alla cartella/ avviso notificata, l'azione di accertamento negativo del credito che devolve la valutazione del merito della pretesa creditoria, ovvero, laddove si intendano far valere fatti estintivi posteriori alla notifica del titolo, l'opposizione all'esecuzione ex art.615 cpc ( anche essa species dell'azione di accertamento negativo) o, infine, nell'ipotesi in cui, si facciano valere di vizi della procedura (quali vizi della notifica) che di per sé si sostanziano in una opposizione agli atti esecutivi, ma in funzione recuperatoria, del merito della pretesa intendendo porre in discussione la sussistenza ab origine del credito.
Laddove la parte agisca in giudizio nel presupposto di avere avuto notizia dei carichi iscritti a ruolo autonomamente, in difetto della notifica dei titoli, ovvero comunque agisca a considerevole distanza dalla notifica dei titoli sostenendo l'assenza di alcuna iniziativa successiva del concessionario della riscossione per realizzare il credito, si pone il reale problema dell'interesse ad agire risolto dal legislatore con l'art.3 bis d.l.
146 del 21 ottobre 2021 e dalla Cassazione nella sentenza a Sezioni Unite sopra citata.
Ciò importa che, in applicazione dei principi definiti dalla Suprema Corte ed in ossequio anche al dettato normativo di cui si è detto, deve concludersi che sia il diniego come pure il mero silenzio serbato dall'amministrazione a seguito alla
Pag. 7 di 9 richiesta di sgravio presentata nelle circostanze illustrate dall'originario ricorrente, non vale ad attualizzare l'interesse ad agire laddove non sussista una delle ipotesi tipiche previste dalla legge ovvero, nel caso in cui si agisca per far valere fatti estintivi posteriori alla notifica e dunque in opposizione all'esecuzione, in difetto di una condotta che rappresenti almeno la minaccia di intraprendere l'esecuzione forzata.
L'appello va, pertanto, disatteso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione del quinto scaglione (valore della causa pari ad euro 213.697) della tabella 12 del dm
147/2022 nel rispetto dei minimi tariffari per fase introduttiva di studio e decisionale.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato in data 13 maggio 2024 nei confronti dell' e dell' in persona dei CP_1 CP_2 rispettivi legali rappresentanti pro tempore, con riferimento alla sentenza n.4544/2024 emessa il giorno 16 aprile 2024 dal Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello e condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in euro 3000,00 in favore di ciascuno degli appellati costituiti.
3) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Roma, 4 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
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