Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/02/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 13886/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Presidente Dott.ssa Maria Laura Amato
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 05.12.2024 da
1) Parte 1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: Codice Fiscale 1 residente in [...] con l'Avv. Rita Scerra presso la quale ha eletto domicilio telematico
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: Codice Fiscale 2 residente in [...] con l'Avv. Carlo Giuseppe Saronni presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano, il 14.02.2004
(atto iscritto al n. 22, anno 2004, reg. 01, parte II, serie A)
Divorziati con sentenza n. 2138/2018 pubblicata il 26.02.2018 del Tribunale di Milano
con i seguenti figli: PE 1 nato il [...]
PE 2 nato il [...]
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i coniugi sopra indicati hanno congiuntamente chiesto la modifica della sentenza n. 2138/2018 pubblicata il 26.02.2018 del Tribunale di Milano, così come modificata dal decreto n. 215/2021 del 07.01.2021.
Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto l'accoglimento dell'accordo alle seguenti condizioni: Persona 3"a) Il figlio minore Sig. è congiuntamente affidato ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la casa della madre, sita in Milano, via Decemviri n. 6, datosi atto fra le parti che il figlio Persona 4 è maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
b) Gli incontri fra R_ e il padre sono stati concordati dai genitori nel seguente modo: il padre vedrà il figlio dal venerdì pomeriggio, al termine delle attività scolastiche o extrascolastiche, alla domenica sera, dopo cena allorché sarà riconsegnato dal padre presso la casa della madre, salvo diverso accordo tra le parti e avuto riguardo agli impegni agonistici del minore. c) Con riguardo alle vacanze estive, il minore trascorrerà con il padre venti giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno avendo riguardo delle ferie lavorative di entrambi i genitori e avendo cura dei reciproci impegni personali e professionali, salvo diverso accordo tra le parti. Il minore trascorrerà il periodo delle festività pasquali e di quelle legate al
Carnevale con un genitore, ad anni alterni, salvo diversi accordi tra le parti. Con riferimento alle vacanze natalizie, i genitori concordano che a ciascuno di essi verrà garantito di poter trascorrere con PE 2 almeno il 50% di suddette festività, avendo cura di rispettare le abitudini familiari, salvo diverso accordo tra le parti. Ciascun genitore festeggerà con il minore il compleanno di quest'ultimo ad anni alterni, salvo diversi accordi tra le parti. In ogni caso, i genitori potranno, di comune accordo, concordare e formulare condizioni ulteriori e/o diverse nel rispetto reciproco e delle prevalenti esigenze del minore, comunicando la variazione con congruo anticipo.
d) Dato atto che il Sig. Persona 4 è maggiorenne ed economicamente autosufficiente e non vi è un diritto al mantenimento, nulla sarà dovuto per questo figlio dal 1° gennaio 2025.
e) Con riguardo, invece, al mantenimento del figlio minorenne, il Sig. Parte 2 accetta
l'aumento del contributo al mantenimento nell'importo di € 650,00 (seicentocinquanta/00), da versarsi anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese a decorrere dal mese di gennaio 2025 e sarà annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT, costo vita, per dodici mensilità annue, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo Tribunale di Milano. Tale versamento avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente della Sig.ra Parte_1 .
f) Le parti stabiliscono che, a seguito dell'acquisto dell'ex abitazione familiare da parte della Sig.ra e dalla data dell'atto notarile di vendita, le spese Parte 1 condominiali ordinarie e straordinarie come per legge della casa sita in Milano, Via Decemviri n.
6 saranno ad esclusivo carico della Sig.ra Parte 1
g) I ricorrenti si prestano reciproco assenso/consenso al rilascio e/o rinnovo di tutti i documenti validi per l'espatrio personali e per il figlio minore, nonché all'iscrizione del figlio minore stesso sul passaporto di ciascun genitore.
h) I ricorrenti danno atto di avere stipulato in data 12 marzo 2024 un contratto preliminare di compravendita immobiliare avente ad oggetto la casa familiare, di proprietà esclusiva del Sig. sita in Milano, via Decemviri n.
6. Detto contratto prevede che il Sig.Parte 2 Parte 2 si impegni a far sì che la Sig.ra Parte 1 acquisti la proprietà della casa familiare entro e non oltre il
31 dicembre 2024 verso il corrispettivo di € 125.000,00 (centoventicinquemila/00). Le parti danno atto e dichiarano che il prezzo di vendita è stato determinato in misura notevolmente inferiore al valore di mercato, tenendo in considerazione le esigenze della Sig.ra Parte 1 e del figlio minore, i reciproci rapporti di dare e avere e nell'ottica di garantire a R_ la permanenza nella casa familiare.
II) ORDINARE, in conseguenza della vendita della casa familiare sita in Milano, Via Decemviri n. 6, in favore dell'assegnataria, di cui al punto 2, lett. d), la cancellazione della trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare alla Sig.ra Parte 1 eseguito in data 1° febbraio 2022, Registro Generale n. 6071, Registro Particolare n. 4263, con esonero del conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità al riguardo.
III) COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite."
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti il tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 2138/2018 pubblicata il 26.02.2018 del Tribunale di Milano, così come modificata dal decreto n. 215/2021 del 07.01.2021, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 29.01.2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato