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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/11/2025, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 152/2016 RG
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliera rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 152/2016 R..G., posta in decisione con provvedimento del
25.11.2025 emesso in esito alla udienza del 24.11.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa da
, c.fisc. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio degli avv.ti LICASTRO DOMENICO e SOFFRE'
DOMENICO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, c.fisc. , CP_1 C.F._2
, c.fisc. Controparte_2 C.F._3
, c.fisc. Controparte_3 C.F._4
, c.fisc. Controparte_4 C.F._5
APPELLATI
GGETTO: Promessa di pagamento - Ricognizione di debito - appello avverso la
Sentenza n. 837/2015 del Tribunale di Palmi pubblicata in data 11-14/12/2015, emessa nell'ambito del procedimento recante N. 1044/2011 R.G.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 18/03/2016 Parte_1
impugnava la sentenza n. 837/2015 pubblicata dal Tribunale di Palmi in data
[...]
11-14/12/2015, chiedendo che, in riforma della stessa, fossero rigettate le domande proposte dagli originari attori.
Nessuno degli appellati si è costituito. Alla udienza del 24.11.2016 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata, con provvedimento ritualmente comunicato, alla udienza del 23.2.2017. Anche a detta udienza nessuna delle parti è comparsa e la causa è stata cancellata dal ruolo.
1 Con decreto del 30/10-3/11.20025, per procedere alla dichiarazione di estinzione, è stata fissata l'udienza del 24.11.2025 sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter cpc.
A tale udienza non sono state depositate note scritte e la causa è stata riservata per la decisione.
Tutto ciò premesso il giudizio deve essere dichiarato estinto.
Invero, poiché il giudizio di primo grado - iscritto al n. 1044/2011 R.G - è stato instaurato in data successiva al 22.8.2008, data di entrata in vigore del DL n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, che ha modificato l'art. 181 cpc, richiamato dal l'art. 309 cpc, alla cancellazione della causa deve seguire la dichiarazione di estinzione che, trattandosi di giudizio di secondo grado, deve essere pronunziata con sentenza.
Le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c..
La presente declaratoria d'estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del
T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. (là dove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione
(secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn.
25485 del 2018 e, già prima, n. 19560 del 2015).
P.Q.M
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1
contro , ,
[...] Controparte_4 CP_1 [...]
e così decide: CP_2 Controparte_3
1) dichiara estinto il giudizio di appello;
2) spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
25/11/2025.
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito)
2
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliera rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 152/2016 R..G., posta in decisione con provvedimento del
25.11.2025 emesso in esito alla udienza del 24.11.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa da
, c.fisc. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio degli avv.ti LICASTRO DOMENICO e SOFFRE'
DOMENICO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, c.fisc. , CP_1 C.F._2
, c.fisc. Controparte_2 C.F._3
, c.fisc. Controparte_3 C.F._4
, c.fisc. Controparte_4 C.F._5
APPELLATI
GGETTO: Promessa di pagamento - Ricognizione di debito - appello avverso la
Sentenza n. 837/2015 del Tribunale di Palmi pubblicata in data 11-14/12/2015, emessa nell'ambito del procedimento recante N. 1044/2011 R.G.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 18/03/2016 Parte_1
impugnava la sentenza n. 837/2015 pubblicata dal Tribunale di Palmi in data
[...]
11-14/12/2015, chiedendo che, in riforma della stessa, fossero rigettate le domande proposte dagli originari attori.
Nessuno degli appellati si è costituito. Alla udienza del 24.11.2016 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata, con provvedimento ritualmente comunicato, alla udienza del 23.2.2017. Anche a detta udienza nessuna delle parti è comparsa e la causa è stata cancellata dal ruolo.
1 Con decreto del 30/10-3/11.20025, per procedere alla dichiarazione di estinzione, è stata fissata l'udienza del 24.11.2025 sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter cpc.
A tale udienza non sono state depositate note scritte e la causa è stata riservata per la decisione.
Tutto ciò premesso il giudizio deve essere dichiarato estinto.
Invero, poiché il giudizio di primo grado - iscritto al n. 1044/2011 R.G - è stato instaurato in data successiva al 22.8.2008, data di entrata in vigore del DL n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, che ha modificato l'art. 181 cpc, richiamato dal l'art. 309 cpc, alla cancellazione della causa deve seguire la dichiarazione di estinzione che, trattandosi di giudizio di secondo grado, deve essere pronunziata con sentenza.
Le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c..
La presente declaratoria d'estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del
T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. (là dove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione
(secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn.
25485 del 2018 e, già prima, n. 19560 del 2015).
P.Q.M
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1
contro , ,
[...] Controparte_4 CP_1 [...]
e così decide: CP_2 Controparte_3
1) dichiara estinto il giudizio di appello;
2) spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
25/11/2025.
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito)
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