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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 02/07/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Cagliari Sezione Distaccata di SaSAri composta dai magistrati OT. Maria Grixoni Presidente OT. Cinzia Caleffi ConSIliere rel. OT. Cristina Fois ConSIliere ha pronunziato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 196/2022 RG promoSA da in persona del legale Parte_1 entata e difesa dall'avv. SALARIS P.IVA_1
SALVATORE MARIO come da procura in atti appellante – appellato incidentale contro
( ) e CP C.F._1 Controparte_2 esi dall' C.F._2
GABRIELLA come da procura in atti appellati-appellanti incidentali e
( anche quale erede di Controparte_3 C.F._3
( ) unitamente a Persona_1 C.F._4 CP_2 si dall'avv. CASSARA
[...] CP_4
GABRIELLA come da procura in atti appellati e
( ) rappresentata e difesa dall'avv. CP_4 C.F._5
COSSU GIOVANNA come da procura in atti appellata e
( ) e Controparte_5 C.F._6 Controparte_6
( rappresentati e difesi dall'avv. GIUSTINI C.F._7
ALESSANDRO come da procura in atti appellati e
( ) e Controparte_7 C.F._8 Controparte_8
( quali eredi di
[...] C.F._9 Per_1
e LI come da pro
[...] appellati
1 ) CP_9 C.F._10 appellata contumace OGGETTO: risarcimento danni. All'udienza del 21.3.2025 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante assicurazione: voglia la Corte Nel merito A parziale riforma della sentenza impugnata: Per la posizione delle sorelle
e dichiarare la CP_4 Controparte_3 Parte_1 tenuta al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale nella misura di Euro 30/40.000 ciascuna o nella misura che la Corte, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto come enunciate nell'espositiva al punto 3b, riterrà dovuta;
Per la posizione di , respingere la domanda Controparte_6 dallo stesso avanzata poiché il risarcimento non è dovuto e ciò per i motivi di cui al punto 3c dell'espositiva; Per la posizione di , Controparte_5 respingere la domanda dalla steSA avanzata poiché il risarcimento non è dovuto ovvero, in via subordinata, riconoscere l'importo massimo di Euro 30/40.000 e ciò per i motivi di cui al punto 3c dell'espositiva. C) In ogni caso con vittoria di spese e competenze dei due gradi del giudizio. Nell'interesse degli appellati-appellanti incidentali e CP
: voglia la Corte, 1) Condannare la in solido con CP_2 Controparte_10
a al pagamento, ià percepito, CP_9 dell'ulteriore somma di € 45.757,38, di cui € 31.656,38 da pagarsi in favore del SI. ed € 14.101,00 da pagarsi in favore di CP Controparte_2 ovvero di quell'altra somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa a titolo di danno patrimoniale da lucro ceSAnte, oltre interessi ed accessori di legge da calcolarsi con i criteri indicati dal Giudice di prime cure, da aversi qui per trascritti. 2) Nell'ipotesi in cui il Collegio adito ritenesse di dover ricondurre, in tutto o in parte, i motivi dell'odierno appello a meri errori di calcolo del Tribunale, i SIg.ri e chiedono che si CP Controparte_2 faccia comunque luogo alla riforma della sentenza mediante correzione degli errori materiali da cui la steSA risulta affetta, condannando in ogni caso la in solido con l'appellata al pagamento oltre a CP1 CP_9 quanto già percepito, dell'ulteriore somma di € 45.757,38, di cui € 31.656,38 da pagarsi in favore del SI. ed € 14.101,00 da pagarsi in favore CP di ovvero di quell'altra somma maggiore o minore che risulterà Controparte_2 in a titolo di danno patrimoniale per lucro ceSAnte, oltre interessi ed accessori di legge da calcolarsi con i criteri indicati dal Giudice di prime cure, da aversi qui per trascritti;
in subordine, che venga assegnato il termine per proporre la relativa istanza di correzione di errore materiale al Tribunale di Nuoro affinché provveda di conseguenza. 3) Confermata per il resto ogni altra statuizione di cui alla Sentenza del Tribunale civile di Nuoro n. 580/2021 del 31/12/2021. 4) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa, in caso di resistenza. Nell'interesse dell'appellata : voglia la Corte 1) Controparte_3
Rigettare l'appello proposto da nella parte Parte_1
2 riguardante la SI.ra ed ogni altra avversa domanda in Controparte_3 contrasto con le difese e conclusioni dispiegate dall'odierna appellata;
2) Confermare, per l'effetto, la sentenza impugnata relativamente alle parti riguardanti la SI.ra , anche in ordine alla statuizione sulle Controparte_3 spese legali già liquidate, ed in ogni altra parte coperta da giudicato. 3) Sempre con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado del giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente difensore, come da autorizzazione rilasciata all'interno dell'allegata procura alle liti. Nell'interesse degli appellati eredi di : voglia la Corte, 1) Persona_1
Accertare la nullità della vocatio in iu e per l'effetto Persona_2 dichiarare che la liquidazione disposta dal Tribunale di Nuoro in favore della medesima con la sentenza impugnata risulta coperta da giudicato. 2) In ogni caso, rigettare l'appello proposto da nella parte Parte_1 riguardante la SI.ra omanda in Persona_2 contrasto con le difese e conclusioni dispiegate dagli odierni appellati;
3) Confermare, per l'effetto, la sentenza impugnata relativamente alle parti riguardanti la SI.ra , anche in ordine alla statuizione sulle Persona_2 spese legali - non an r effetto della disposta sospensiva -, ed ogni altra parte coperta da giudicato. 4) Sempre con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado del giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente difensore come da autorizzazione rilasciata all'interno dell'allegata procura alle liti. Nell'interesse dell'appellata : voglia la Corte rigettare CP_4
l'appello e confermare la sentenza appellata, con vittoria di spese. Nell'interesse degli appellati voglia l'adita Corte di Appello, _5 contrariis reiectis, ed occorrendo previa ammissione delle prove testimoniali tutte deOTe a sostegno della peculiare posizione e dei diritti di questi comparenti, preliminarmente dichiarare ex art. 348 bis c.p.c. l'inammissibilità dell'appello principale nei confronti di e di per Controparte_5 Controparte_6
i motivi sopra enunciati;
in tutti i casi, e quindi sia a fronte della inammissibilità dichiarata dell'appello che a fronte del rigetto nel merito dell'appello principale, confermare in toto l'impugnata sentenza n. 580/21 del Tribunale di Nuoro e condannare l'appellante in Parte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore e in persona CP_9 del suo amministratore di sostegno al risarcimento dei danni tutti non patrimoniali ivi liquidati e subiti nonchè subendi da e Controparte_5
, ciascuno in via autonoma, ed entrambi in qualità di stretti Controparte_6 vittima . Con la condanna al pagamento, Persona_3 sempre in favore degli stessi e per ciascuno in via autonoma, delle spese processuali tutte del presente grado di giudizio. Nell'interesse dell'appellata e Controparte_7 Controparte_8
: voglia la Corte rige zione
[...]
e confermare la sentenza appellata, con vittoria di spese. Persona_1
Svolgimento del processo
3 e , quali rispettivamente coniuge e figlio di CP Controparte_2 [...]
, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Nuoro la PE [...]
e chiedendo che venisse accer Parte_1 CP_9 responsabilità esclusiva di nella determinazione del sinistro CP_9 occorso in data 15.6.2016, nel quale era deceduta la loro congiunta
[...]
, e, per l'effetto, i convenuti condannati al risarcimento di PE danni subiti, allegando che il sinistro era intervenuto mentre la , CP_3 percorrendo a bordo della propria vettura FIAT 600 la S.S. 389 in d direzione Nuoro-AM all'interno della galleria “Teulargiu”, si era scontrata frontalmente con il veicolo Alfa Romeo 147, assicurato con la
[...]
conOTo e di proprietà della , la quale, imboccata la Parte_1 CP_9 galleria alla velocità di 135/140 Km/h, aveva invaso la corsia opposta, urtando altre due auto prima di finire sul veicolo conOTo dalla che CP_3 sopraggiungeva alla velocità di 55 Km/h. L'assicurazione aveva corrisposto a ciascuno degli attori l'assegno di euro 165.000,00, accettato a titolo di acconto. I congiunti domandavano, pertanto, l'ulteriore risarcimento del danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale e di quello patrimoniale, per retribuzioni lorde che la de cuius avrebbe percepito come infermiera professionale fino al raggiungimento dell'età pensionabile, TFR sui redditi, reddito da pensione, spese funerarie, spese legali anticipate, danno all'auto, spese varie. Si costituivano entrambi i convenuti. La contestava solo il quantum preteso mentre la Parte_1
anche la dinamica del sinistro, sostenendo che era stata costretta ad CP_9 novra di emergenza a causa del sopraggiungere contro mano di un'altra auto. Intervenivano volontariamente in giudizio le sorelle di , Persona_3
e , nonché la madre, , per il Controparte_3 CP_4 Persona_2 nn oniale subito, dan re del versamento da parte della assicurazione di una somma pari ad euro 120.000,00 trattenuta a titolo di acconto. Intervenivano, altresì, volontariamente e , Controparte_5 Controparte_6 rispettivamente suocera della e fratello della suocera, per il CP_3 risarcimento del danno non patrimoniale subito. Istruita la causa con produzioni documentali, prova per testi e c.t.u. sulla dinamica del sinistro, il tribunale, con sentenza n. 580/2021, emeSA in data 31.12.2021, dichiarata la responsabilità esclusiva di , la CP_9 condannava, in solido con la , dei Parte_1 danni subiti dai congiunti, oltre alle spese processuali. In particolare, il giudice di primo grado riteneva innanzi tutto provato che la responsabilità dell'incidente in cui aveva perso la vita fosse Persona_3 ascrivibile in via esclusiva a , la qual alleria CP_9
“Teulargiu” ad una velocità di 140 Km/h con un carico di taniche piene di vino ed acquavite di circa 150 Kg, non era riuscita a mantenere l'auto nella propria corsia e, dopo avere urtato diverse vetture provenienti dalla corsia opposta,
4 era andata a scontrarsi frontalmente con l'auto conOTa dalla , CP_9 cagionandone la morte. Quanto ai danni, il giudice di primo grado riconosceva a tutti i congiunti il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, azionato iure proprio, differenziandone l'entità a seconda della natura dello stesso e della convivenza, ritenendo comunque dimostrato anche quello della suocera e dello zio del marito, e liquidando i danni secondo il sistema a punti delle tabelle del Tribunale di OM. Inoltre, il giudice di merito riconosceva in favore del coniuge il danno patrimoniale da lucro ceSAnte per il reddito perduto, rapportato all'entità dello stipendio netto da infermiera della , nonché le spese funerarie, i costi CP_3 per la rottamazione dell'auto e per l'attività stragiudiziale del difensore. In particolare, il tribunale liquidava, a titolo di danno non patrimoniale, a favore di la somma di euro 294.201,00, a favore di CP CP_2
la somma di euro 284.394,3, a favore di la somma di
[...] Persona_2
4.587,6, a favore di ciascuna delle du ma di euro 127.487,1, a favore di la somma di euro 68.646,90 e a Controparte_5 favore di o 39.226,80 tutte al valore attuale, Controparte_6 oltre interessi compensativi, e, a titolo di danno patrimoniale, a favore di la somma complessiva di euro 113.880,50 e a favore di CP CP_2 mma di euro 33.615,00.
[...]
La , senza contestare l'affermata responsabilità Parte_1 escl quidazione dei danni effettuata in favore del CP_9 coniuge e del figlio, ha proposto appello censurando la sentenza: i) nella parte in cui riconosceva alle sorelle della , in difetto di prova di un legame di CP_3 particolare intensità, un importo ritenuto eccessivo nel valore massimo e senza alcuna decurtazione, pur in difetto di convivenza, tenuto anche conto della loro età e della presenza di un nucleo familiare autonomo;
ii) nella parte in cui riconosceva alla suocera e al fratello di quest'ultima il risarcimento del danno non patrimoniale, in difetto di uno stretto rapporto familiare, trattandosi di persone non legate da alcun legame parentale e comunque calcolando il danno secondo criteri errati;
iii) nella parte in cui riconosceva alla madre della , CP_3
, un importo esorbitante senza considerare la sua età avanzata, Persona_2 tanto che la steSA era deceduta pochi anni dopo nelle more del giudizio;
iv) nella parte in cui utilizzava le tabelle di OM, le quali non consentirebbero adeguati correttivi in ribasso, anziché quelle di MI. Si sono costituiti e , quest'ultimo anche quale CP Controparte_2 erede di nd cipale di cui hanno chiesto il Persona_2 rigetto e domandando, in via incidentale, la riforma della sentenza impugnata con specifico riguardo alla liquidazione dell'ulteriore danno patrimoniale da lucro ceSAnte, assumendo che non erano state considerate tutte le voci contenute nella busta paga della , la tredicesima mensilità e il TFR dal CP_3
15.6.2016 alla data del presumibile collocamento a riposo (dicembre 2026). Si sono costituiti , , anche quali eredi CP_4 Controparte_3 unitamente al nipote , di , deceduta nelle more Controparte_2 Persona_1
5 del giudizio, nonché e resistendo all'appello Controparte_5 Controparte_6 di cui hanno chiesto il rigetto perché infondato. Gli eredi della hanno, inoltre, eccepito la nullità dell'atto di appello R_ perché non notificato agli eredi della , deceduta nelle more del R_ giudizio di primo grado, e, peraltro, non tutti presenti nel presente giudizio. La Corte, con ordinanza in data 3.10.2022, ha disposto l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 cpc nei confronti degli altri due eredi di R_
, e , dando
[...] Controparte_7 Controparte_8
“ , costituita in primo grado con l'avv. Maria Gabriella CaSArà, Persona_2
8.8.2019 e, quindi, durante il giudizio di primo grado, e che il procuratore costituito, avv. Maria Gabriella CaSArà, non dichiarava né notificava l'evento ai sensi dell'art. 300 comma 2° cpc, con conseguente ultrattività del suo mandato e ritualità della notificazione dell'appello al procuratore costituito (Cass. Sez. Un. n. 15295/14; Cass. n. 8037/21)” e che, essendosi “costituiti nel presente giudizio alcuni degli eredi di Persona_2 ed in particolare, , e Controparte_2 Controparte_3 CP_4 costituiti anche in proprio, rilevando la presenza di altri due eredi,
[...]
e figli della deceduta…..data la s CP_7 Controparte_8 costituzione volontaria, non vi sono(erano) i presupposti per la declaratoria di interruzione del processo, in conformità a quanto previsto nel secondo comma dell'art. 300 cpc”. Integrato il contraddittorio, si sono costituiti anche e Controparte_7 [...]
chiedendo il rigetto dell'a Controparte_8
è rimasta contumace e le veniva notificato ritualmente l'appello CP_9
Sospesa parzialmente l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la causa, istruita documentalmente, è stata, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte. Motivi della decisione Premesso il richiamo ai principi di diritto sopra evidenziati in tema di ritualità del contraddittorio, si discute nel presente giudizio esclusivamente del quantum della domanda, posto che la sentenza impugnata non è stata censurata in ordine all'an della responsabilità, riconosciuta in toto in capo a
. CP_9
A) Dell'appello principale: liquidazione dei danni in favore della madre, delle sorelle, della suocera e dello zio. Con l'ultima censura del suo appello principale, da analizzare in via preliminare per ragioni di ordine logico, la ha contestato la sentenza Parte_1 nella parte in cui erano utilizzate le tabelle di OM anziché quelle di MI, dal momento che le prime non prevederebbero, ad avviso della compagnia di assicurazione, degli idonei correttivi al ribasso. Orbene, sul punto è sufficiente evidenziare che è ormai orientamento costante quello secondo cui “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi
6 analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (cfr per tutte Cass. n. 26300/21). Nel caso di specie, il tribunale nuorese liquidava il danno utilizzando il sistema a punti proprio delle tabelle di OM, unico in vigore al momento della decisione nel dicembre 2021, posto che quelle di MI sono state aggiornate con tale sistema anche in relazione alla perdita del rapporto parentale solo nel giugno 2022. Peraltro, la si è doluta della decisione in parte qua Parte_1 semplicemente lamentando che quelle di OM non prevederebbero dei correttivi al ribasso. Orbene, la generica censura, come formulata, è inidonea a contestare i criteri di liquidazione utilizzati dal tribunale di primo grado, posto che, correttamente richiamato un "sistema a punti" – l'unico, come detto, in uso al momento della decisione – il fatto che le tabelle di OM non contengano dei correttivi, di per sé, è insufficiente a contrastare la correttezza della scelta operativa del tribunale, tenuto anche conto che in realtà tale circostanza non è conforme al vero, ben potendo il giudice disporre aumenti o diminuzioni in ragione delle specifiche connotazioni del caso concreto, come peraltro avvenuto anche nella fattispecie in esame. In difetto di ulteriori precise contestazioni sui criteri usati nella liquidazione del danno, la doglianza va, pertanto, disattesa. La , con i primi tre motivi di appello, ha, inoltre, censurato la Parte_1 dec nella parte in cui il tribunale riteneva dimostrato il danno da perdita del rapporto parentale in relazione alla madre, alle sorelle, e ai due parenti del marito, nonostante la mancanza di specifiche allegazioni e _5 adeguata prova. Orbene, giova evidenziare preliminarmente che la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire (cfr Cass. n. 22397/22) che “L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” e (cfr Cass. n. 5764/24) che “In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del
7 pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova)”. Ciò posto, nel caso di specie, agivano per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, oltre al coniuge ed al figlio, la madre, le due sorelle, la suocera ed il fratello di quest'ultima. Premessi tali principi di diritto, l'analisi della doglianza va conOTa, quindi, per ciascun membro della famiglia. Quanto alla madre, , poi deceduta nelle more del giudizio, il Persona_2 tribunale liquidava u patrimoniale da perdita del rapporto parentale pari ad euro 274.587,60, sostenendo che “sulla base delle dichiarazioni testimoniali, deve ritenersi dimostrato che la SInora R_ abitasse all'epoca del decesso con la famiglia In par CP2 SInora , in qualità di amministratrice di sostegno, si è occupata CP_3 dell'assis ella madre in tutti i suoi aspetti. Successivamente al decesso di
, la SInora si è trasferita ad Olbia presso l'altra figlia PE R_ Tes_ dichiarazioni iali e ). Alla luce di tali CP_4 Tes_1 circostanze e dei criteri sopra indicati (età della parte intervenuta all'epoca dell'illecito - 84 anni -; natura dell'evento lesivo;
condizioni soggettive della SInora e delle ripercussioni sulla sua vita di relazione;
rapporto di R_ convive la figlia;
consistenza del nucleo familiare) appare equo, considerati i valori monetari attuali e i criteri tabellari indicati dal Tribunale di OM”, liquidare l'importo di euro 274.587,60. In particolare, il tribunale considerava, secondo le tabelle romane, complessivamente 28 punti, tenuto conto dell'età della vittima, 57, e della madre, 85, della convivenza e della presenza di altri familiari, per un valore del punto base di euro 9.806,70. La ha eccepito che non vi era prova dell'intensità del rapporto tra la Pt_1 madre e la deceduta figlia, soprattutto con riguardo al periodo successivo all'incidente e, quindi, non era dato sapere quale sia stato lo stravolgimento familiare negli anni (“esaminando l'istruttoria della causa, non troviamo alcuna prova circa i rapporti tra la IG.ra e la propria figlia se non quanto R_ enunciato nell'atto introduttivo del giudizio circa la circostanza che la IG.ra
fosse l'amministratore di sostegno della madre e che con Persona_3 eSA conviveva. Non abbiamo alcuna prova circa il periodo successivo al verificarsi dell'evento luttuoso (se non che la IG.ra si è traferita ad R_
Olbia dall'altra figlia) ed in particolare quale sia stato lo stravolgimento
8 familiare negli anni a seguire. La prova non poteva essere data per il semplice motivo che la IG.ra nell'agosto del 2019, quindi a circa Persona_2 tre anni dalla mort venuta a mancare. Detta circostanza non è stata dichiarata nel processo benchè l'ultima udienza si sia tenuta nel giugno del 2021. Si ritiene che se il Giudice fosse venuto a conoscenza della circostanza non avrebbe certamente liquidato in favore della steSA l'importo di Euro 275.000 circa”: atto di appello pagg. 22 e ss, grassetto del testo). Orbene, considerato che non è minimamente contestata la convivenza della madre con la figlia e neppure il fatto che, a causa dell'evento infausto, la
, di cui la povera era anche amministratrice di sostegno, R_ PE era stata costretta a trasferirsi presso un'altra figlia ed in altra città, Olbia, con tutti gli inevitabili disagi conseguenti – peraltro tutte circostanze confermate dalle risultanze documentali e testimoniali - ritiene la Corte che, stante lo stretto rapporto di parentela tra le parti, vi siano tutti i presupposti per sostenere la sussistenza della prova “dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva”, inevitabilmente stravolta dalla perdita della figlia, sia in relazione al danno morale sia in relazione a quello dinamico relazionale, e non solo in via presuntiva ma tanto più considerata la necessità per l'anziana madre di traslocare in un'altra città, a nulla rilevando che il decesso della madre sia intervenuto pochi anni dopo, dal momento che la madre era divenuta titolare del diritto al risarcimento del danno nell'immediatezza del fatto e l'età avanzata era debitamente considerata, a monte, nella liquidazione dello stesso, secondo i valori attribuiti sul punto nelle tabelle utilizzate. La censura va, pertanto, disattesa. Quanto alle sorelle, e , il tribunale CP_4 Controparte_3 riconosceva il danno da ppo upposto che, dato lo stretto rapporto di parentela e l'intensità della relazione affettiva, poteva ritenersi provata la sussistenza di un grave trauma nonchè di uno sconvolgimento della vita quotidiana e liquidava il danno considerando in tale caso, oltre all'età delle superstiti e alla presenza di un autonomo nucleo familiare, la mancanza di convivenza tra le parti (“Non v'è dubbio che anche il rapporto di parentela esistente tra fratelli sia di tale natura da comportare un grave trauma affettivo, sia per la privazione di un sostegno materiale e morale, sia per l'interruzione e lo sconvolgimento del pregresso equilibrio di vita conseguente alla perdita di una persona con la quale si era realizzata una quotidiana comunione di vita materiale e spirituale. Pertanto, alla luce dei criteri già menzionati, tenuto conto dell'età della sorella deceduta e delle intervenute e dell'assenza di un rapporto di convivenza, si ritiene che il danno non patrimoniale debba essere quantificato sulla base dei criteri indicati dalla tabella del Tribunale di OM per ciascuna nella misura di euro 127.487,1 al valore attuale della moneta”). In particolare, il tribunale considerava, secondo le tabelle romane, 13 punti, tenuto conto dell'età della vittima, 57, e delle sorelle, rispettivamente 59 e 52, della mancanza di convivenza e della presenza di altri familiari conviventi, per
9 un valore del punto base di euro 9.806,70. Non applicava alcuna ulteriore riduzione per la mancanza di convivenza, pur in concreto possibile. La ha eccepito che non vi era prova del rapporto tra le sorelle e la Pt_1 deceduta, soprattutto con riguardo all'intensità dello stesso e al conseguente sconvolgimento delle loro vite, considerata in particolare la mancanza di convivenza e la presenza di un autonomo nucleo familiare per entrambe. Orbene, in difetto di prova contraria su situazioni di odio o indifferenza tra le parti, come sostenuto dalla Suprema Corte nella giurisprudenza richiamata, può presumersi, anche in difetto di convivenza, il danno da perdita del rapporto parentale nel suo aspetto interiore. Ed in ogni caso, nella fattispecie in esame, lo stesso, anche nel suo profilo dinamico relazionale, può facilmente inferirsi dall'esito delle prove testimoniali espletate, da cui risulta che le due sorelle avevano sempre mantenuto, pur non abitando nello stesso luogo, stretti rapporti familiari con , vedendosi spesso nei fine settimana - PE soprattutto con la sorella residente ad Olbia, con cui peraltro aveva PE vissuto nei primi anni del suo lavoro ad Olbia e da cui si er rita la madre dopo il sinistro - e trascorrendo insieme, con le loro famiglie, tutte le Testi estati nella casa al mare di IS (vedi dichiarazioni in tale senso testi , Tes_ Testi e . Tanto è vero che gli altri due fratelli, e con cui CP_7 CP_8 PE non aveva un buon rapporto, non a il nto del patrimoniale e sono intervenuti in giudizio solo quali eredi della madre. Infine, non può non sottolinearsi anche il fatto che la perdita della congiunta, la quale si occupava praticamente in via esclusiva dell'anziana madre, era avvenuta tragicamente, all'improvviso ed in modo inaspettato, in seguito al gravissimo sinistro di cui è causa, rendendo la perdita ancora più sconvolgente. Pertanto, anche in tale ipotesi, il tribunale liquidava correttamente il danno senza alcuna ulteriore decurtazione per la mancanza di una effettiva convivenza, già comunque considerata nella liquidazione. Quanto alla suocera ed al fratello di quest'ultima, e Controparte_5
, il tribunale liquidava euro 68.646,9 per la suocer 80 CP_6 per lo zio del marito, ritenendo che, a fronte di un rapporto di affinità, concorrevano “ulteriori circostanze atte a dimostrare che la lesione della vita del familiare abbia(aveva) comportato la perdita di un effettivo e valido sostegno morale ovvero una grave alterazione della normale esistenza”, posto che era risultato dimostrato che la vittima del sinistro non solo frequentava assiduamente la casa degli affini, di cui aveva le chiavi, ma li assisteva
“accompagnandoli alle visite mediche e provvedendo alla spesa quotidiana” ed aveva vissuto con loro “nei primi anni del matrimonio”, dovendosi, quindi, ritenere che si era realizzato “per i SInori una grave trauma emotivo, _5 sia per la perdita di un valido sostegno morale e materiale nella vita quotidiana, sia per lo sconvolgimento del pregresso equilibrio di vita conseguente alla perdita di una persona con la quale era presente una quotidiana comunione di vita materiale e spirituale”. Per la liquidazione dei danni, erano utilizzati “i parametri indicati nelle tabelle del Tribunale di OM
10 relativi al rapporto di parentela per il coniuge e lo zio, decurtati nella misura del 50%”. La ha contestato la sentenza, in parte qua, sostenendo che: Pt_1
- non era possibile evincere quale sia “il rapporto parentale che legava il IG. con la IG.ra ”, posto che Controparte_6 Persona_3 tratta della suocera n alcun “vincolo parentale o di affinità con la defunta”, tale da giustificare il riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale;
- non vi era prova dell'intensità del rapporto affettivo, risultando solo che la defunta si recava presso la casa degli zii per aiutarli in qualche commissione;
- i criteri utilizzati per la liquidazione erano errati. Orbene, la Suprema Corte, da ultimo, ha avuto modo di chiarire (cfr Cass. n. 5984/25) che “il vincolo di sangue non è un elemento imprescindibile ai fini del riconoscimento del danno da lesione del rapporto parentale, dovendo esso essere riconosciuto in relazione a qualsiasi tipo di rapporto che abbia le caratteristiche di una stabile relazione affettiva, indipendentemente dalla circostanza che il rapporto sia intrattenuto con un parente di sangue o con un soggetto che non sia legato da un vincolo di consanguineità naturale, ma che ha con il danneggiato analoga relazione di affetto, di consuetudine di vita e di abitudini, …(CaSAzione civile sez. III, 15.11.2023, n. 31867)”. Pertanto, il fatto in sé che i non fossero legati alla deceduta da un _5 rapporto di sangue ma solo è di per sé insufficiente ad escludere il diritto al risarcimento del danno. Come sostenuto in sentenza, infatti, la suocera e suo fratello dimostravano che con sussisteva una forte ed intensa relazione di affetto e di Persona_3 con posto che non solo era incontestato – e comunque dimostrato mediante le prove testimoniali - che il nucleo familiare della CP_3 aveva vissuto con loro nei primi anni del matrimonio ma altresì che PE aveva continuato a frequentare assiduamente più volte la settimana la casa della suocera, di cui aveva le chiavi, per assistere entrambi, anche perché bisognosi di attenzione e cura per l'età e per le condizioni di salute, e per aiutarli sia nelle loro visite mediche sia nelle loro incombenze quotidiane, tanto più che la era una infermiera professionale (I ZZ deducevano in CP_3 particolare nella loro comparsa di intervento: “ non era soltanto una PE nuora e/o una semplice affine per della età di 83 anni _5 all'epoca del fatto, e per , persona portatrice di handicap, non CP_6 scolarizzata …. Fra loro tre, esidenti e viventi all'epoca nella città di Nuoro, anche in virtù di una particolare vicinanza di luoghi di abitazione (circa 250 metri di distanza fra la casa della prima, posta in Via OM n. 114, e quella dei due sita in via Fratelli Bandiera n. 20), esistevano non solo _5 quotidiane f zioni ma anche un quotidiano sostegno fornito inceSAntemente per i due da , infermiera specializzata in _5 PE servizio presso il locale osp adi le problematiche di natura sanitaria collegate alla loro non verde età, e così dalle visite mediche
11 specialistiche ai rapporti con il medico curante, all'acquisto deì farmaci medicinali, ed a tutte le terapie praticate loro a domicilio (v. ad esempio iniezioni, ecc.). Una assistenza anche in senso più lato, quella di , PE che poi comprendeva anche i normali acquisti di casa, quelli ad esempio della spesa al supermercato più volte alla settimana. In una visione del rapporto a 360 gradi, del resto, il nipote , figlio di , è praticamente CP_2 PE cresciuto in casa della nonna e dello zio paterno. Questo maggiormente giustifica perché fosse solita paSAre da casa più volte al PE _5 giorno, e non solo per esercitare un vigile controllo su tutti. Era infatti esercizio continuo per la steSA aiutare suocera e “zio” nella spesa, per trasportarli e condurli con la propria auto nei vari posti, ed anche per organizzare visite ed andare con loro a trovare persone amiche e parenti lontani fuori città, come a AM (ove ha una casa “di campagna”, e le varie amicizie _5 CP_6 nel posto dove o) ed a Cagliari, ove vivono le lie più giovani di
, e . Trasferte altrimenti sempre più difficili da _5 Per_4 Per_5
a due, sia per l'età avanzata e sia perché i due fratelli sono sprovvisti di patente di guida e della disponibilità di propri _5 mezzi rto. Si può affermare senza tema di smentite che la casa di
e di fosse un altro domicilio per , suo luogo CP_6 _5 PE di riferimento quotidiano. In una situazione per la quale altre persone vicine a e non potevano prestare per ruoli, età e caratteristiche _5 CP_6 intrinseche gli stessi conforti e la steSA forma fattiva e concreta di assistenza”: grassetto del testo). Tali circostanze – oltre che non specificatamente contestate dalla
[...] nella sua memoria ex art. 183 cpc - erano confermate Parte_1 sentiti sul punto (vedi dichiarazioni testi , e con specifico Tes_6 CP_2 Tes_7 riguardo alla frequenza, intensità e na rt istente tra la
, la suocera e lo zio malato, tanto che la teste , amica della CP_3 Tes_6
, dichiarava di avere conosciuto la proprio frequentava CP_3 assiduamente la casa della _5
Per tali ragioni, deve rite retto il riconoscimento di un danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale anche in favore della suocera e dello zio, sia in considerazione del “grave trauma emotivo, sia per la perdita di un valido sostegno morale e materiale nella vita quotidiana, sia per lo sconvolgimento del pregresso equilibrio di vita conseguente alla perdita di una persona con la quale era presente una quotidiana comunione di vita materiale e spirituale” (vedi sent. impugnata). E' evidente, infatti, che, in una situazione di tale fatta, per i due anziani affini, la perdita della congiunta, oltre ad avere ovviamente determinato una inevitabile sofferenza morale data la intensità della relazione affettiva, ha di fatto ed inevitabilmente reso neceSArio riorganizzare la propria consuetudine di vita quotidiana, trovando nuovi aiuti e nuove forme di assistenza per le loro necessità anche di natura medica. Per tali motivi, correttamente, il tribunale riconosceva anche in loro favore un danno da perdita del rapporto parentale.
12 In ordine invece ai criteri di liquidazione, il giudice di primo grado perveniva ad un importo complessivo di euro 68.646,90 in favore della suocera, _5
, e di euro 39.226,80 per lo zio del marito, , util
[...] CP_6 secondo quanto si legge in sentenza, i parametri delle tabelle romane relativi al rapporto di parentela del “coniuge e dello zio”, decurtati del 50% (“Per quanto concerne la quantificazione del danno non patrimoniale, considerata la sussistenza di un rapporto di affinità, si ritiene che debbano essere utilizzati i parametri indicati nelle tabelle del Tribunale di OM relativi al rapporto di parentela per il coniuge e lo zio, decurtati nella misura del 50%. Pertanto, alla luce di tali criteri già menzionati, tenuto conto dell'età della vittima e dei soggetti intervenuti e dell'assenza di un rapporto di convivenza, si ritiene che il danno non patrimoniale debba essere quantificato per nella Controparte_5 misura di € 68.646,9 al valore attuale della moneta e per nella Controparte_6 misura di euro 39.226,8 al valore attuale della moneta”). La società ha contestato tale criterio di liquidazione perché eccessivo Pt_1 ed ingiusti assumendo che “per la posizione di non Controparte_6 sussistono i presupposti per il riconoscimento del risarcimento del danno non sussistendo alcun rapporto, nè di parentela nè di affinità. Per quanto attiene la IG.ra , nella sentenza il Giudice, sulla falsariga degli altri Controparte_5 danneggiati, liquida il risarcimento del danno utilizzando le Tabelle di OM ed in particolare applica quale parametro del calcolo il rapporto “coniuge – zio” (?), decurtati del 50% perché non conviventi. Orbene, applicando i parametri noti (età della vittima 57 anni, il congiunto, zia, anni 83) le Tabelle romane individuano un punteggio totale di 10 punti che porta ad un risarcimento massimo di Euro 98.067 che, appunto, decurtato del 50% come peraltro indicato dal Giudice, si riduce ad Euro 49.033,50. Il Giudice liquida, viceversa, Euro 68.646,9. L'errore è pertanto palese”. In effetti non è chiaro con quali criteri sia stato liquidato il danno in favore dei fratelli avendo il tribunale richiamato genericamente i parametri _5 relativi “al rapporto di parentela per il coniuge e lo zio, decurtati nella misura del 50%”, senza alcuna ulteriore specificazione. Utilizzando però tali parametri non si perviene ai risultati indicati in sentenza. Ciò posto, applicando per entrambi gli affini l'ipotesi relativa al rapporto con lo zio, considerando quella relativa al coniuge eccessiva ed inappropriata stante la natura della relazione parentale, risulta un importo complessivo di euro 98.067,00 per la suocera - dieci punti riferibili al grado di parentela, all'età della affine e a quella della vittima nonché all'assenza di convivenza, ed un valore del punto base di euro 9.806,70 – e di euro 107.873,70 per lo zio paterno – undici punti riferibili al grado di parentela, all'età della affine e a quella della vittima nonché all'assenza di convivenza, ed un valore del punto base di euro 9.806,70 –, da decurtare del 50%, stante la natura del rapporto stesso di affinità. Pertanto, confermato il danno liquidato a , euro 39.226,80, perché CP_6 inferiore a quello risarcibile sulla base dei tti criteri – 50% di euro
13 107.873,70, alla suocera può essere riconosciuto il 50% di tale importo, pari ad euro 49.033,50, come in subordine deOTo dalla Parte_1
Interessi e rivalutazione come da sentenza impu i non oggetto di alcuna censura sul punto.
B) Dell'appello incidentale: liquidazione del danno patrimoniale. Quanto al danno patrimoniale subito da e , il CP Controparte_2 tribunale lo riteneva sussistente, posto che:
- “con riferimento a considerato il rapporto di coniugio e la CP convivenza con , …, anche a prescindere dalla Persona_3 circostanza che il SI. svolga un'attività lavorativa da cui CP_2 percepisce il relativo reddito, .. la perdita della moglie” ha “comportato un pregiudizio patrimoniale corrispondente alla perdita del contributo economico che la steSA avrebbe dato per soddisfare tutte le eSIenze materiali che si presentano nell'ambito del rapporto familiare”;
- “con riferimento alla posizione del figlio , considerato che Controparte_2 lo stesso al momento del decesso della madre conviveva con i genitori e frequentava l'università di Trieste, ed era, quindi, in una “situazione di dipendenza economica del figlio, per lo meno per il periodo neceSArio ad ultimare l'università e a reperire un'attività lavorativa”, la perdita della madre ha cagionato “un pregiudizio corrispondente all'utilità economica di cui il figlio non ha più potuto usufruire”. Il riconoscimento di tale forma di danno non è stato oggetto di alcuna censura da parte dell'assicurazione. I hanno contestato, invece, incidentalmente, la decisione in ordine al CP_2 quantum, lamentando che, nel calcolo, non erano state considerate tutte le voci contenute nella busta paga della , la tredicesima mensilità e il TFR CP_3 dal 15.6.2016 alla data del presumibile collocamento a riposo (dicembre 2026), per una differenza di euro 31.656,38 a favore di e di euro CP
14.101,00 a favore di . Controparte_2
Orbene, il tribunale – la liquidazione del danno patrimoniale da lucro ceSAnte, patito dal coniuge e dal figlio di persona deceduta per colpa altrui, e consistente nella perdita delle elargizioni erogate loro dal defunto, se avviene in forma di capitale, va compiuta per il coniuge moltiplicando il reddito perduto dalla vittima per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie corrispondente all'età del più giovane tra i due;
per il figlio in base a un coefficiente di capitalizzazione di una rendita temporanea corrispondente al numero presumibile di anni per i quali si sarebbe protratto il sussidio paterno”, verosimilmente altri nove anni, e che “nell'uno e nell'altro caso il reddito da porre a base del calcolo deve comunque essere equitativamente aumentato per tenere conto dei presumibili incrementi reddituali che il lavoratore avrebbe ottenuto se fosse rimasto in vita e contemporaneamente riOTo dell'importo pari alla quota di reddito che la vittima avrebbe presumibilmente destinato a sé, al carico fiscale e alle spese per la produzione del reddito (Cass., n. 6619/2018; Cass., n. 10853/2012)” – poneva a fondamento del calcolo
14 “l'entità dello stipendio netto mensile percepito da come Persona_3 infermiera professionale pari a € 1.131,73 (v. busta paga allegata), il presumibile incremento dello stesso per effetto dell'anzianità (da determinarsi in via equitativa, in mancanza dell'allegazione di ulteriori criteri, nella misura media del 10%), l'entità della pensione (presumibilmente non superiore) percepibile dalla SInora al momento del pensionamento, i coefficienti CP_3 per la costituzione delle rendite vitalizie per il coniuge superstite indicato dal D.M. 22 novembre 2016 pubblicato nella G.U. n. 295 del 19.12.2016”, considerando quale “parte di reddito destinata alle eSIenze familiari … un quarto dello stipendio”, e liquidava a favore del coniuge la somma complessiva di euro 89.072,65 (corrispondente ad un reddito annuale di euro 3.735,00 per il coefficiente di 23,8481), al valore attuale della moneta, e a favore del figlio la somma complessiva di euro 33.615,00 (corrispondente ad un reddito annuale di euro 3.735,00 per 9 anni), al valore attuale della moneta. Tanto premesso, - fermo quanto già riconosciuto in favore dei due eredi a titolo di danno patrimoniale per danno emergente pari a complessivi euro 24.807,00 non oggetto di appello - quanto al primo profilo della doglianza dei CP_2 secondo cui nella liquidazione del danno patrimoniale da lucro ceSA erano state considerate tutte le voci contenute nella busta paga della , è CP_3 sufficiente osservare che correttamente il giudice di primo grado considerava solo il netto in busta paga, pari ad euro 1.131,73, non potendo valutare nel calcolo della retribuzione anche l'importo di euro 314,18, detratto a monte per una cessione del quinto, dal momento che tale importo non poteva farsi rientrare nelle elargizioni perdute dai congiunti in seguito al sinistro. Con il secondo profilo della censura, gli appellanti incidentali hanno contestato i criteri di liquidazione del danno patrimoniale, sul presupposto che il tribunale valutava il reddito perduto non considerando la tredicesima mensilità. Effettivamente, il tribunale perveniva a liquidare il reddito annuale perduto in euro 3.735,00, considerando euro 1.131,73 quale netto in busta paga, moltiplicato per dodici mensilità, euro 13.580,76, cui aggiungeva un 10% di incremento stipendiale contrattuale determinato forfetariamente, ed il risultato di euro 14.938,83 lo divideva per quattro. In tale calcolo non veniva pertanto valutata la tredicesima mensilità, la quale invece fa parte integrante del reddito annuale perduto. Pertanto, considerato sempre euro 1.131,73 quale netto in busta paga, moltiplicato per tredici mensilità, euro 14.712,49, cui si aggiunge un 10% di incremento stipendiale contrattuale determinato forfetariamente, il risultato ammonta ad euro 16.183,73 e, quindi, diviso per quattro ad euro 4.045,93. Complessivamente, va, quindi, riconosciuto in favore del coniuge l'importo di euro 96.487,74 (corrispondente ad un reddito annuale di euro 4.045,93 per il coefficiente di 23,8481), anziché euro 89.072,65 come riconosciuto a tale titolo in sentenza, ed in favore del figlio l'importo di euro 36.413,37 (corrispondente ad un reddito annuale di euro 4.045,93 per 9 anni), anziché euro 33.615,00 come riconosciuto a tale titolo in sentenza.
15 Infine, va accolto anche il terzo profilo della doglianza relativo al mancato riconoscimento del danno da perdita del trattamento di fine rapporto per gli anni successivi al decesso fino alla presumibile età pensionabile. In particolare, i hanno lamentato che “Parimenti, ha errato il Tribunale di Nuoro nel CP_2 non aver considerato che nella fattispecie in esame il lucro ceSAnte si componeva non solo degli stipendi e dei ratei di pensione che la SI.ra
[...]
avrebbe maturato e percepito se non fosse deceduta nell'incidente PE lla OT.SA , bensì anche dal TFR che sarebbe stato dalla CP_9 medesima maturato e percepito nell'intervallo di tempo intercorrente tra il predetto sinistro e il suo collocamento a riposo (che deve calcolarsi in almeno 10 anni, visto che la vittima quando è morta aveva 56 anni). È noto difatti che il TFR è una retribuzione differita che va ad aggiungersi a quella ordinaria percepita dal dipendente nel corso della sua vita lavorativa e che, essendo erogata al termine del rapporto di lavoro, costituisce una fonte di reddito aggiuntiva”. Orbene, in effetti, pur allegato fin dall'atto introduttivo del giudizio (vedi pag. 5 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio), nulla era riconosciuto dal tribunale a tale titolo, pur trattandosi di una voce della retribuzione, seppur differita, di certo perduta per gli anni successivi al decesso e fino alla presumibile età pensionabile. Pertanto, tenuto conto di un reddito netto annuale di euro 16.183,73 (reddito netto annuale incrementato del 10% come sopra) diviso per 13,5 (coefficiente di cui all'art. 2120 comma 1 c.c.), per un risultato di euro 1.198,79 (corrispondente al rateo annuale di TFR) da moltiplicare per 9,5 (vita lavorativa residua della vittima), si perviene ad un importo di euro 11.388,55 corrispondente al totale del TFR perduto, da dividere sempre per quattro, con un risultato finale di euro 2.847,13, corrispondente alla quota di TFR perduta spettante agli appellanti incidentali. Interessi e rivalutazione come da sentenza impugnata secondo criteri non oggetto di alcuna censura sul punto. Stante l'esito del giudizio e la reciproca soccombenza, compensa in ragione di 1/3 le spese processuali nei rapporti tra la e Parte_1 CP_2
e nonché e e pone la restante
[...] CP Controparte_5 CP_6 parte a carico della , che liquida come da dispositivo ex dm 147/22 in Pt_1 base al valore del decisum relativo ad ogni posizione. Stante l'integrale soccombenza, pone a carico della le spese di lite Pt_1 relative ai rapporti con , e gli eredi di CP_4 Controparte_3
, che liqu /22 in base al Persona_2 valore del decisum relativo ad ogni posizione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: 1) in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da
[...]
e parziale riforma della sentenza n. 58 Parte_1 condanna , in solido con la società CP_9 Parte_1
16 SPA, a pagare, a titolo di danno non patrimoniale, in favore di _5
la somma di euro 49.033,50;
[...]
2) e accoglimento dell'appello incidentale proposto da CP
e e parziale riforma della sentenza n. 580/2021, Controparte_2 condanna , in solido con la società CP_9 Parte_1
, a pa danno patrimoniale da luc
[...] di l'importo di euro 96.487,74 ed in favore di CP CP_2
di euro 36.413,37, oltre ad euro 2.847,13 in fa
[...] entrambi in solido;
3) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
4) compensa in ragione di 1/3 le spese processuali nei rapporti tra la e e e pone a carico Parte_1 Controparte_2 CP della la restante parte, che liquida in euro 9.544,00, Parte_1 oltre accessori di legge;
5) compensa in ragione di 1/3 le spese processuali nei rapporti tra la e e e pone a carico della Parte_1 Controparte_5 CP_6 la restante parte, che liquida in euro 9.544,00, oltre Parte_1
accessori di legge;
6) pone a carico della le spese di lite di , che liquida in Pt_1 CP_4 euro 14.317,00, oltre 15% spese generali e accessori di legge;
7) pone a carico della le spese di lite di , che Pt_1 Controparte_3 liquida in euro 14.317,00, oltre 15% spese generali e accessori di legge;
8) pone a carico della le spese di lite degli eredi di , Pt_1 Persona_2
e che liquida in euro Controparte_7 Controparte_8
15% spese generali e accessori di legge. Così deciso in SaSAri, 25/06/2025
Il ConSIliere est. Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente Dott. Maria Grixoni
17
nella causa iscritta al n. 196/2022 RG promoSA da in persona del legale Parte_1 entata e difesa dall'avv. SALARIS P.IVA_1
SALVATORE MARIO come da procura in atti appellante – appellato incidentale contro
( ) e CP C.F._1 Controparte_2 esi dall' C.F._2
GABRIELLA come da procura in atti appellati-appellanti incidentali e
( anche quale erede di Controparte_3 C.F._3
( ) unitamente a Persona_1 C.F._4 CP_2 si dall'avv. CASSARA
[...] CP_4
GABRIELLA come da procura in atti appellati e
( ) rappresentata e difesa dall'avv. CP_4 C.F._5
COSSU GIOVANNA come da procura in atti appellata e
( ) e Controparte_5 C.F._6 Controparte_6
( rappresentati e difesi dall'avv. GIUSTINI C.F._7
ALESSANDRO come da procura in atti appellati e
( ) e Controparte_7 C.F._8 Controparte_8
( quali eredi di
[...] C.F._9 Per_1
e LI come da pro
[...] appellati
1 ) CP_9 C.F._10 appellata contumace OGGETTO: risarcimento danni. All'udienza del 21.3.2025 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante assicurazione: voglia la Corte Nel merito A parziale riforma della sentenza impugnata: Per la posizione delle sorelle
e dichiarare la CP_4 Controparte_3 Parte_1 tenuta al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale nella misura di Euro 30/40.000 ciascuna o nella misura che la Corte, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto come enunciate nell'espositiva al punto 3b, riterrà dovuta;
Per la posizione di , respingere la domanda Controparte_6 dallo stesso avanzata poiché il risarcimento non è dovuto e ciò per i motivi di cui al punto 3c dell'espositiva; Per la posizione di , Controparte_5 respingere la domanda dalla steSA avanzata poiché il risarcimento non è dovuto ovvero, in via subordinata, riconoscere l'importo massimo di Euro 30/40.000 e ciò per i motivi di cui al punto 3c dell'espositiva. C) In ogni caso con vittoria di spese e competenze dei due gradi del giudizio. Nell'interesse degli appellati-appellanti incidentali e CP
: voglia la Corte, 1) Condannare la in solido con CP_2 Controparte_10
a al pagamento, ià percepito, CP_9 dell'ulteriore somma di € 45.757,38, di cui € 31.656,38 da pagarsi in favore del SI. ed € 14.101,00 da pagarsi in favore di CP Controparte_2 ovvero di quell'altra somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa a titolo di danno patrimoniale da lucro ceSAnte, oltre interessi ed accessori di legge da calcolarsi con i criteri indicati dal Giudice di prime cure, da aversi qui per trascritti. 2) Nell'ipotesi in cui il Collegio adito ritenesse di dover ricondurre, in tutto o in parte, i motivi dell'odierno appello a meri errori di calcolo del Tribunale, i SIg.ri e chiedono che si CP Controparte_2 faccia comunque luogo alla riforma della sentenza mediante correzione degli errori materiali da cui la steSA risulta affetta, condannando in ogni caso la in solido con l'appellata al pagamento oltre a CP1 CP_9 quanto già percepito, dell'ulteriore somma di € 45.757,38, di cui € 31.656,38 da pagarsi in favore del SI. ed € 14.101,00 da pagarsi in favore CP di ovvero di quell'altra somma maggiore o minore che risulterà Controparte_2 in a titolo di danno patrimoniale per lucro ceSAnte, oltre interessi ed accessori di legge da calcolarsi con i criteri indicati dal Giudice di prime cure, da aversi qui per trascritti;
in subordine, che venga assegnato il termine per proporre la relativa istanza di correzione di errore materiale al Tribunale di Nuoro affinché provveda di conseguenza. 3) Confermata per il resto ogni altra statuizione di cui alla Sentenza del Tribunale civile di Nuoro n. 580/2021 del 31/12/2021. 4) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa, in caso di resistenza. Nell'interesse dell'appellata : voglia la Corte 1) Controparte_3
Rigettare l'appello proposto da nella parte Parte_1
2 riguardante la SI.ra ed ogni altra avversa domanda in Controparte_3 contrasto con le difese e conclusioni dispiegate dall'odierna appellata;
2) Confermare, per l'effetto, la sentenza impugnata relativamente alle parti riguardanti la SI.ra , anche in ordine alla statuizione sulle Controparte_3 spese legali già liquidate, ed in ogni altra parte coperta da giudicato. 3) Sempre con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado del giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente difensore, come da autorizzazione rilasciata all'interno dell'allegata procura alle liti. Nell'interesse degli appellati eredi di : voglia la Corte, 1) Persona_1
Accertare la nullità della vocatio in iu e per l'effetto Persona_2 dichiarare che la liquidazione disposta dal Tribunale di Nuoro in favore della medesima con la sentenza impugnata risulta coperta da giudicato. 2) In ogni caso, rigettare l'appello proposto da nella parte Parte_1 riguardante la SI.ra omanda in Persona_2 contrasto con le difese e conclusioni dispiegate dagli odierni appellati;
3) Confermare, per l'effetto, la sentenza impugnata relativamente alle parti riguardanti la SI.ra , anche in ordine alla statuizione sulle Persona_2 spese legali - non an r effetto della disposta sospensiva -, ed ogni altra parte coperta da giudicato. 4) Sempre con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado del giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente difensore come da autorizzazione rilasciata all'interno dell'allegata procura alle liti. Nell'interesse dell'appellata : voglia la Corte rigettare CP_4
l'appello e confermare la sentenza appellata, con vittoria di spese. Nell'interesse degli appellati voglia l'adita Corte di Appello, _5 contrariis reiectis, ed occorrendo previa ammissione delle prove testimoniali tutte deOTe a sostegno della peculiare posizione e dei diritti di questi comparenti, preliminarmente dichiarare ex art. 348 bis c.p.c. l'inammissibilità dell'appello principale nei confronti di e di per Controparte_5 Controparte_6
i motivi sopra enunciati;
in tutti i casi, e quindi sia a fronte della inammissibilità dichiarata dell'appello che a fronte del rigetto nel merito dell'appello principale, confermare in toto l'impugnata sentenza n. 580/21 del Tribunale di Nuoro e condannare l'appellante in Parte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore e in persona CP_9 del suo amministratore di sostegno al risarcimento dei danni tutti non patrimoniali ivi liquidati e subiti nonchè subendi da e Controparte_5
, ciascuno in via autonoma, ed entrambi in qualità di stretti Controparte_6 vittima . Con la condanna al pagamento, Persona_3 sempre in favore degli stessi e per ciascuno in via autonoma, delle spese processuali tutte del presente grado di giudizio. Nell'interesse dell'appellata e Controparte_7 Controparte_8
: voglia la Corte rige zione
[...]
e confermare la sentenza appellata, con vittoria di spese. Persona_1
Svolgimento del processo
3 e , quali rispettivamente coniuge e figlio di CP Controparte_2 [...]
, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Nuoro la PE [...]
e chiedendo che venisse accer Parte_1 CP_9 responsabilità esclusiva di nella determinazione del sinistro CP_9 occorso in data 15.6.2016, nel quale era deceduta la loro congiunta
[...]
, e, per l'effetto, i convenuti condannati al risarcimento di PE danni subiti, allegando che il sinistro era intervenuto mentre la , CP_3 percorrendo a bordo della propria vettura FIAT 600 la S.S. 389 in d direzione Nuoro-AM all'interno della galleria “Teulargiu”, si era scontrata frontalmente con il veicolo Alfa Romeo 147, assicurato con la
[...]
conOTo e di proprietà della , la quale, imboccata la Parte_1 CP_9 galleria alla velocità di 135/140 Km/h, aveva invaso la corsia opposta, urtando altre due auto prima di finire sul veicolo conOTo dalla che CP_3 sopraggiungeva alla velocità di 55 Km/h. L'assicurazione aveva corrisposto a ciascuno degli attori l'assegno di euro 165.000,00, accettato a titolo di acconto. I congiunti domandavano, pertanto, l'ulteriore risarcimento del danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale e di quello patrimoniale, per retribuzioni lorde che la de cuius avrebbe percepito come infermiera professionale fino al raggiungimento dell'età pensionabile, TFR sui redditi, reddito da pensione, spese funerarie, spese legali anticipate, danno all'auto, spese varie. Si costituivano entrambi i convenuti. La contestava solo il quantum preteso mentre la Parte_1
anche la dinamica del sinistro, sostenendo che era stata costretta ad CP_9 novra di emergenza a causa del sopraggiungere contro mano di un'altra auto. Intervenivano volontariamente in giudizio le sorelle di , Persona_3
e , nonché la madre, , per il Controparte_3 CP_4 Persona_2 nn oniale subito, dan re del versamento da parte della assicurazione di una somma pari ad euro 120.000,00 trattenuta a titolo di acconto. Intervenivano, altresì, volontariamente e , Controparte_5 Controparte_6 rispettivamente suocera della e fratello della suocera, per il CP_3 risarcimento del danno non patrimoniale subito. Istruita la causa con produzioni documentali, prova per testi e c.t.u. sulla dinamica del sinistro, il tribunale, con sentenza n. 580/2021, emeSA in data 31.12.2021, dichiarata la responsabilità esclusiva di , la CP_9 condannava, in solido con la , dei Parte_1 danni subiti dai congiunti, oltre alle spese processuali. In particolare, il giudice di primo grado riteneva innanzi tutto provato che la responsabilità dell'incidente in cui aveva perso la vita fosse Persona_3 ascrivibile in via esclusiva a , la qual alleria CP_9
“Teulargiu” ad una velocità di 140 Km/h con un carico di taniche piene di vino ed acquavite di circa 150 Kg, non era riuscita a mantenere l'auto nella propria corsia e, dopo avere urtato diverse vetture provenienti dalla corsia opposta,
4 era andata a scontrarsi frontalmente con l'auto conOTa dalla , CP_9 cagionandone la morte. Quanto ai danni, il giudice di primo grado riconosceva a tutti i congiunti il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, azionato iure proprio, differenziandone l'entità a seconda della natura dello stesso e della convivenza, ritenendo comunque dimostrato anche quello della suocera e dello zio del marito, e liquidando i danni secondo il sistema a punti delle tabelle del Tribunale di OM. Inoltre, il giudice di merito riconosceva in favore del coniuge il danno patrimoniale da lucro ceSAnte per il reddito perduto, rapportato all'entità dello stipendio netto da infermiera della , nonché le spese funerarie, i costi CP_3 per la rottamazione dell'auto e per l'attività stragiudiziale del difensore. In particolare, il tribunale liquidava, a titolo di danno non patrimoniale, a favore di la somma di euro 294.201,00, a favore di CP CP_2
la somma di euro 284.394,3, a favore di la somma di
[...] Persona_2
4.587,6, a favore di ciascuna delle du ma di euro 127.487,1, a favore di la somma di euro 68.646,90 e a Controparte_5 favore di o 39.226,80 tutte al valore attuale, Controparte_6 oltre interessi compensativi, e, a titolo di danno patrimoniale, a favore di la somma complessiva di euro 113.880,50 e a favore di CP CP_2 mma di euro 33.615,00.
[...]
La , senza contestare l'affermata responsabilità Parte_1 escl quidazione dei danni effettuata in favore del CP_9 coniuge e del figlio, ha proposto appello censurando la sentenza: i) nella parte in cui riconosceva alle sorelle della , in difetto di prova di un legame di CP_3 particolare intensità, un importo ritenuto eccessivo nel valore massimo e senza alcuna decurtazione, pur in difetto di convivenza, tenuto anche conto della loro età e della presenza di un nucleo familiare autonomo;
ii) nella parte in cui riconosceva alla suocera e al fratello di quest'ultima il risarcimento del danno non patrimoniale, in difetto di uno stretto rapporto familiare, trattandosi di persone non legate da alcun legame parentale e comunque calcolando il danno secondo criteri errati;
iii) nella parte in cui riconosceva alla madre della , CP_3
, un importo esorbitante senza considerare la sua età avanzata, Persona_2 tanto che la steSA era deceduta pochi anni dopo nelle more del giudizio;
iv) nella parte in cui utilizzava le tabelle di OM, le quali non consentirebbero adeguati correttivi in ribasso, anziché quelle di MI. Si sono costituiti e , quest'ultimo anche quale CP Controparte_2 erede di nd cipale di cui hanno chiesto il Persona_2 rigetto e domandando, in via incidentale, la riforma della sentenza impugnata con specifico riguardo alla liquidazione dell'ulteriore danno patrimoniale da lucro ceSAnte, assumendo che non erano state considerate tutte le voci contenute nella busta paga della , la tredicesima mensilità e il TFR dal CP_3
15.6.2016 alla data del presumibile collocamento a riposo (dicembre 2026). Si sono costituiti , , anche quali eredi CP_4 Controparte_3 unitamente al nipote , di , deceduta nelle more Controparte_2 Persona_1
5 del giudizio, nonché e resistendo all'appello Controparte_5 Controparte_6 di cui hanno chiesto il rigetto perché infondato. Gli eredi della hanno, inoltre, eccepito la nullità dell'atto di appello R_ perché non notificato agli eredi della , deceduta nelle more del R_ giudizio di primo grado, e, peraltro, non tutti presenti nel presente giudizio. La Corte, con ordinanza in data 3.10.2022, ha disposto l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 cpc nei confronti degli altri due eredi di R_
, e , dando
[...] Controparte_7 Controparte_8
“ , costituita in primo grado con l'avv. Maria Gabriella CaSArà, Persona_2
8.8.2019 e, quindi, durante il giudizio di primo grado, e che il procuratore costituito, avv. Maria Gabriella CaSArà, non dichiarava né notificava l'evento ai sensi dell'art. 300 comma 2° cpc, con conseguente ultrattività del suo mandato e ritualità della notificazione dell'appello al procuratore costituito (Cass. Sez. Un. n. 15295/14; Cass. n. 8037/21)” e che, essendosi “costituiti nel presente giudizio alcuni degli eredi di Persona_2 ed in particolare, , e Controparte_2 Controparte_3 CP_4 costituiti anche in proprio, rilevando la presenza di altri due eredi,
[...]
e figli della deceduta…..data la s CP_7 Controparte_8 costituzione volontaria, non vi sono(erano) i presupposti per la declaratoria di interruzione del processo, in conformità a quanto previsto nel secondo comma dell'art. 300 cpc”. Integrato il contraddittorio, si sono costituiti anche e Controparte_7 [...]
chiedendo il rigetto dell'a Controparte_8
è rimasta contumace e le veniva notificato ritualmente l'appello CP_9
Sospesa parzialmente l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la causa, istruita documentalmente, è stata, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte. Motivi della decisione Premesso il richiamo ai principi di diritto sopra evidenziati in tema di ritualità del contraddittorio, si discute nel presente giudizio esclusivamente del quantum della domanda, posto che la sentenza impugnata non è stata censurata in ordine all'an della responsabilità, riconosciuta in toto in capo a
. CP_9
A) Dell'appello principale: liquidazione dei danni in favore della madre, delle sorelle, della suocera e dello zio. Con l'ultima censura del suo appello principale, da analizzare in via preliminare per ragioni di ordine logico, la ha contestato la sentenza Parte_1 nella parte in cui erano utilizzate le tabelle di OM anziché quelle di MI, dal momento che le prime non prevederebbero, ad avviso della compagnia di assicurazione, degli idonei correttivi al ribasso. Orbene, sul punto è sufficiente evidenziare che è ormai orientamento costante quello secondo cui “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi
6 analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (cfr per tutte Cass. n. 26300/21). Nel caso di specie, il tribunale nuorese liquidava il danno utilizzando il sistema a punti proprio delle tabelle di OM, unico in vigore al momento della decisione nel dicembre 2021, posto che quelle di MI sono state aggiornate con tale sistema anche in relazione alla perdita del rapporto parentale solo nel giugno 2022. Peraltro, la si è doluta della decisione in parte qua Parte_1 semplicemente lamentando che quelle di OM non prevederebbero dei correttivi al ribasso. Orbene, la generica censura, come formulata, è inidonea a contestare i criteri di liquidazione utilizzati dal tribunale di primo grado, posto che, correttamente richiamato un "sistema a punti" – l'unico, come detto, in uso al momento della decisione – il fatto che le tabelle di OM non contengano dei correttivi, di per sé, è insufficiente a contrastare la correttezza della scelta operativa del tribunale, tenuto anche conto che in realtà tale circostanza non è conforme al vero, ben potendo il giudice disporre aumenti o diminuzioni in ragione delle specifiche connotazioni del caso concreto, come peraltro avvenuto anche nella fattispecie in esame. In difetto di ulteriori precise contestazioni sui criteri usati nella liquidazione del danno, la doglianza va, pertanto, disattesa. La , con i primi tre motivi di appello, ha, inoltre, censurato la Parte_1 dec nella parte in cui il tribunale riteneva dimostrato il danno da perdita del rapporto parentale in relazione alla madre, alle sorelle, e ai due parenti del marito, nonostante la mancanza di specifiche allegazioni e _5 adeguata prova. Orbene, giova evidenziare preliminarmente che la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire (cfr Cass. n. 22397/22) che “L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” e (cfr Cass. n. 5764/24) che “In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del
7 pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova)”. Ciò posto, nel caso di specie, agivano per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, oltre al coniuge ed al figlio, la madre, le due sorelle, la suocera ed il fratello di quest'ultima. Premessi tali principi di diritto, l'analisi della doglianza va conOTa, quindi, per ciascun membro della famiglia. Quanto alla madre, , poi deceduta nelle more del giudizio, il Persona_2 tribunale liquidava u patrimoniale da perdita del rapporto parentale pari ad euro 274.587,60, sostenendo che “sulla base delle dichiarazioni testimoniali, deve ritenersi dimostrato che la SInora R_ abitasse all'epoca del decesso con la famiglia In par CP2 SInora , in qualità di amministratrice di sostegno, si è occupata CP_3 dell'assis ella madre in tutti i suoi aspetti. Successivamente al decesso di
, la SInora si è trasferita ad Olbia presso l'altra figlia PE R_ Tes_ dichiarazioni iali e ). Alla luce di tali CP_4 Tes_1 circostanze e dei criteri sopra indicati (età della parte intervenuta all'epoca dell'illecito - 84 anni -; natura dell'evento lesivo;
condizioni soggettive della SInora e delle ripercussioni sulla sua vita di relazione;
rapporto di R_ convive la figlia;
consistenza del nucleo familiare) appare equo, considerati i valori monetari attuali e i criteri tabellari indicati dal Tribunale di OM”, liquidare l'importo di euro 274.587,60. In particolare, il tribunale considerava, secondo le tabelle romane, complessivamente 28 punti, tenuto conto dell'età della vittima, 57, e della madre, 85, della convivenza e della presenza di altri familiari, per un valore del punto base di euro 9.806,70. La ha eccepito che non vi era prova dell'intensità del rapporto tra la Pt_1 madre e la deceduta figlia, soprattutto con riguardo al periodo successivo all'incidente e, quindi, non era dato sapere quale sia stato lo stravolgimento familiare negli anni (“esaminando l'istruttoria della causa, non troviamo alcuna prova circa i rapporti tra la IG.ra e la propria figlia se non quanto R_ enunciato nell'atto introduttivo del giudizio circa la circostanza che la IG.ra
fosse l'amministratore di sostegno della madre e che con Persona_3 eSA conviveva. Non abbiamo alcuna prova circa il periodo successivo al verificarsi dell'evento luttuoso (se non che la IG.ra si è traferita ad R_
Olbia dall'altra figlia) ed in particolare quale sia stato lo stravolgimento
8 familiare negli anni a seguire. La prova non poteva essere data per il semplice motivo che la IG.ra nell'agosto del 2019, quindi a circa Persona_2 tre anni dalla mort venuta a mancare. Detta circostanza non è stata dichiarata nel processo benchè l'ultima udienza si sia tenuta nel giugno del 2021. Si ritiene che se il Giudice fosse venuto a conoscenza della circostanza non avrebbe certamente liquidato in favore della steSA l'importo di Euro 275.000 circa”: atto di appello pagg. 22 e ss, grassetto del testo). Orbene, considerato che non è minimamente contestata la convivenza della madre con la figlia e neppure il fatto che, a causa dell'evento infausto, la
, di cui la povera era anche amministratrice di sostegno, R_ PE era stata costretta a trasferirsi presso un'altra figlia ed in altra città, Olbia, con tutti gli inevitabili disagi conseguenti – peraltro tutte circostanze confermate dalle risultanze documentali e testimoniali - ritiene la Corte che, stante lo stretto rapporto di parentela tra le parti, vi siano tutti i presupposti per sostenere la sussistenza della prova “dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva”, inevitabilmente stravolta dalla perdita della figlia, sia in relazione al danno morale sia in relazione a quello dinamico relazionale, e non solo in via presuntiva ma tanto più considerata la necessità per l'anziana madre di traslocare in un'altra città, a nulla rilevando che il decesso della madre sia intervenuto pochi anni dopo, dal momento che la madre era divenuta titolare del diritto al risarcimento del danno nell'immediatezza del fatto e l'età avanzata era debitamente considerata, a monte, nella liquidazione dello stesso, secondo i valori attribuiti sul punto nelle tabelle utilizzate. La censura va, pertanto, disattesa. Quanto alle sorelle, e , il tribunale CP_4 Controparte_3 riconosceva il danno da ppo upposto che, dato lo stretto rapporto di parentela e l'intensità della relazione affettiva, poteva ritenersi provata la sussistenza di un grave trauma nonchè di uno sconvolgimento della vita quotidiana e liquidava il danno considerando in tale caso, oltre all'età delle superstiti e alla presenza di un autonomo nucleo familiare, la mancanza di convivenza tra le parti (“Non v'è dubbio che anche il rapporto di parentela esistente tra fratelli sia di tale natura da comportare un grave trauma affettivo, sia per la privazione di un sostegno materiale e morale, sia per l'interruzione e lo sconvolgimento del pregresso equilibrio di vita conseguente alla perdita di una persona con la quale si era realizzata una quotidiana comunione di vita materiale e spirituale. Pertanto, alla luce dei criteri già menzionati, tenuto conto dell'età della sorella deceduta e delle intervenute e dell'assenza di un rapporto di convivenza, si ritiene che il danno non patrimoniale debba essere quantificato sulla base dei criteri indicati dalla tabella del Tribunale di OM per ciascuna nella misura di euro 127.487,1 al valore attuale della moneta”). In particolare, il tribunale considerava, secondo le tabelle romane, 13 punti, tenuto conto dell'età della vittima, 57, e delle sorelle, rispettivamente 59 e 52, della mancanza di convivenza e della presenza di altri familiari conviventi, per
9 un valore del punto base di euro 9.806,70. Non applicava alcuna ulteriore riduzione per la mancanza di convivenza, pur in concreto possibile. La ha eccepito che non vi era prova del rapporto tra le sorelle e la Pt_1 deceduta, soprattutto con riguardo all'intensità dello stesso e al conseguente sconvolgimento delle loro vite, considerata in particolare la mancanza di convivenza e la presenza di un autonomo nucleo familiare per entrambe. Orbene, in difetto di prova contraria su situazioni di odio o indifferenza tra le parti, come sostenuto dalla Suprema Corte nella giurisprudenza richiamata, può presumersi, anche in difetto di convivenza, il danno da perdita del rapporto parentale nel suo aspetto interiore. Ed in ogni caso, nella fattispecie in esame, lo stesso, anche nel suo profilo dinamico relazionale, può facilmente inferirsi dall'esito delle prove testimoniali espletate, da cui risulta che le due sorelle avevano sempre mantenuto, pur non abitando nello stesso luogo, stretti rapporti familiari con , vedendosi spesso nei fine settimana - PE soprattutto con la sorella residente ad Olbia, con cui peraltro aveva PE vissuto nei primi anni del suo lavoro ad Olbia e da cui si er rita la madre dopo il sinistro - e trascorrendo insieme, con le loro famiglie, tutte le Testi estati nella casa al mare di IS (vedi dichiarazioni in tale senso testi , Tes_ Testi e . Tanto è vero che gli altri due fratelli, e con cui CP_7 CP_8 PE non aveva un buon rapporto, non a il nto del patrimoniale e sono intervenuti in giudizio solo quali eredi della madre. Infine, non può non sottolinearsi anche il fatto che la perdita della congiunta, la quale si occupava praticamente in via esclusiva dell'anziana madre, era avvenuta tragicamente, all'improvviso ed in modo inaspettato, in seguito al gravissimo sinistro di cui è causa, rendendo la perdita ancora più sconvolgente. Pertanto, anche in tale ipotesi, il tribunale liquidava correttamente il danno senza alcuna ulteriore decurtazione per la mancanza di una effettiva convivenza, già comunque considerata nella liquidazione. Quanto alla suocera ed al fratello di quest'ultima, e Controparte_5
, il tribunale liquidava euro 68.646,9 per la suocer 80 CP_6 per lo zio del marito, ritenendo che, a fronte di un rapporto di affinità, concorrevano “ulteriori circostanze atte a dimostrare che la lesione della vita del familiare abbia(aveva) comportato la perdita di un effettivo e valido sostegno morale ovvero una grave alterazione della normale esistenza”, posto che era risultato dimostrato che la vittima del sinistro non solo frequentava assiduamente la casa degli affini, di cui aveva le chiavi, ma li assisteva
“accompagnandoli alle visite mediche e provvedendo alla spesa quotidiana” ed aveva vissuto con loro “nei primi anni del matrimonio”, dovendosi, quindi, ritenere che si era realizzato “per i SInori una grave trauma emotivo, _5 sia per la perdita di un valido sostegno morale e materiale nella vita quotidiana, sia per lo sconvolgimento del pregresso equilibrio di vita conseguente alla perdita di una persona con la quale era presente una quotidiana comunione di vita materiale e spirituale”. Per la liquidazione dei danni, erano utilizzati “i parametri indicati nelle tabelle del Tribunale di OM
10 relativi al rapporto di parentela per il coniuge e lo zio, decurtati nella misura del 50%”. La ha contestato la sentenza, in parte qua, sostenendo che: Pt_1
- non era possibile evincere quale sia “il rapporto parentale che legava il IG. con la IG.ra ”, posto che Controparte_6 Persona_3 tratta della suocera n alcun “vincolo parentale o di affinità con la defunta”, tale da giustificare il riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale;
- non vi era prova dell'intensità del rapporto affettivo, risultando solo che la defunta si recava presso la casa degli zii per aiutarli in qualche commissione;
- i criteri utilizzati per la liquidazione erano errati. Orbene, la Suprema Corte, da ultimo, ha avuto modo di chiarire (cfr Cass. n. 5984/25) che “il vincolo di sangue non è un elemento imprescindibile ai fini del riconoscimento del danno da lesione del rapporto parentale, dovendo esso essere riconosciuto in relazione a qualsiasi tipo di rapporto che abbia le caratteristiche di una stabile relazione affettiva, indipendentemente dalla circostanza che il rapporto sia intrattenuto con un parente di sangue o con un soggetto che non sia legato da un vincolo di consanguineità naturale, ma che ha con il danneggiato analoga relazione di affetto, di consuetudine di vita e di abitudini, …(CaSAzione civile sez. III, 15.11.2023, n. 31867)”. Pertanto, il fatto in sé che i non fossero legati alla deceduta da un _5 rapporto di sangue ma solo è di per sé insufficiente ad escludere il diritto al risarcimento del danno. Come sostenuto in sentenza, infatti, la suocera e suo fratello dimostravano che con sussisteva una forte ed intensa relazione di affetto e di Persona_3 con posto che non solo era incontestato – e comunque dimostrato mediante le prove testimoniali - che il nucleo familiare della CP_3 aveva vissuto con loro nei primi anni del matrimonio ma altresì che PE aveva continuato a frequentare assiduamente più volte la settimana la casa della suocera, di cui aveva le chiavi, per assistere entrambi, anche perché bisognosi di attenzione e cura per l'età e per le condizioni di salute, e per aiutarli sia nelle loro visite mediche sia nelle loro incombenze quotidiane, tanto più che la era una infermiera professionale (I ZZ deducevano in CP_3 particolare nella loro comparsa di intervento: “ non era soltanto una PE nuora e/o una semplice affine per della età di 83 anni _5 all'epoca del fatto, e per , persona portatrice di handicap, non CP_6 scolarizzata …. Fra loro tre, esidenti e viventi all'epoca nella città di Nuoro, anche in virtù di una particolare vicinanza di luoghi di abitazione (circa 250 metri di distanza fra la casa della prima, posta in Via OM n. 114, e quella dei due sita in via Fratelli Bandiera n. 20), esistevano non solo _5 quotidiane f zioni ma anche un quotidiano sostegno fornito inceSAntemente per i due da , infermiera specializzata in _5 PE servizio presso il locale osp adi le problematiche di natura sanitaria collegate alla loro non verde età, e così dalle visite mediche
11 specialistiche ai rapporti con il medico curante, all'acquisto deì farmaci medicinali, ed a tutte le terapie praticate loro a domicilio (v. ad esempio iniezioni, ecc.). Una assistenza anche in senso più lato, quella di , PE che poi comprendeva anche i normali acquisti di casa, quelli ad esempio della spesa al supermercato più volte alla settimana. In una visione del rapporto a 360 gradi, del resto, il nipote , figlio di , è praticamente CP_2 PE cresciuto in casa della nonna e dello zio paterno. Questo maggiormente giustifica perché fosse solita paSAre da casa più volte al PE _5 giorno, e non solo per esercitare un vigile controllo su tutti. Era infatti esercizio continuo per la steSA aiutare suocera e “zio” nella spesa, per trasportarli e condurli con la propria auto nei vari posti, ed anche per organizzare visite ed andare con loro a trovare persone amiche e parenti lontani fuori città, come a AM (ove ha una casa “di campagna”, e le varie amicizie _5 CP_6 nel posto dove o) ed a Cagliari, ove vivono le lie più giovani di
, e . Trasferte altrimenti sempre più difficili da _5 Per_4 Per_5
a due, sia per l'età avanzata e sia perché i due fratelli sono sprovvisti di patente di guida e della disponibilità di propri _5 mezzi rto. Si può affermare senza tema di smentite che la casa di
e di fosse un altro domicilio per , suo luogo CP_6 _5 PE di riferimento quotidiano. In una situazione per la quale altre persone vicine a e non potevano prestare per ruoli, età e caratteristiche _5 CP_6 intrinseche gli stessi conforti e la steSA forma fattiva e concreta di assistenza”: grassetto del testo). Tali circostanze – oltre che non specificatamente contestate dalla
[...] nella sua memoria ex art. 183 cpc - erano confermate Parte_1 sentiti sul punto (vedi dichiarazioni testi , e con specifico Tes_6 CP_2 Tes_7 riguardo alla frequenza, intensità e na rt istente tra la
, la suocera e lo zio malato, tanto che la teste , amica della CP_3 Tes_6
, dichiarava di avere conosciuto la proprio frequentava CP_3 assiduamente la casa della _5
Per tali ragioni, deve rite retto il riconoscimento di un danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale anche in favore della suocera e dello zio, sia in considerazione del “grave trauma emotivo, sia per la perdita di un valido sostegno morale e materiale nella vita quotidiana, sia per lo sconvolgimento del pregresso equilibrio di vita conseguente alla perdita di una persona con la quale era presente una quotidiana comunione di vita materiale e spirituale” (vedi sent. impugnata). E' evidente, infatti, che, in una situazione di tale fatta, per i due anziani affini, la perdita della congiunta, oltre ad avere ovviamente determinato una inevitabile sofferenza morale data la intensità della relazione affettiva, ha di fatto ed inevitabilmente reso neceSArio riorganizzare la propria consuetudine di vita quotidiana, trovando nuovi aiuti e nuove forme di assistenza per le loro necessità anche di natura medica. Per tali motivi, correttamente, il tribunale riconosceva anche in loro favore un danno da perdita del rapporto parentale.
12 In ordine invece ai criteri di liquidazione, il giudice di primo grado perveniva ad un importo complessivo di euro 68.646,90 in favore della suocera, _5
, e di euro 39.226,80 per lo zio del marito, , util
[...] CP_6 secondo quanto si legge in sentenza, i parametri delle tabelle romane relativi al rapporto di parentela del “coniuge e dello zio”, decurtati del 50% (“Per quanto concerne la quantificazione del danno non patrimoniale, considerata la sussistenza di un rapporto di affinità, si ritiene che debbano essere utilizzati i parametri indicati nelle tabelle del Tribunale di OM relativi al rapporto di parentela per il coniuge e lo zio, decurtati nella misura del 50%. Pertanto, alla luce di tali criteri già menzionati, tenuto conto dell'età della vittima e dei soggetti intervenuti e dell'assenza di un rapporto di convivenza, si ritiene che il danno non patrimoniale debba essere quantificato per nella Controparte_5 misura di € 68.646,9 al valore attuale della moneta e per nella Controparte_6 misura di euro 39.226,8 al valore attuale della moneta”). La società ha contestato tale criterio di liquidazione perché eccessivo Pt_1 ed ingiusti assumendo che “per la posizione di non Controparte_6 sussistono i presupposti per il riconoscimento del risarcimento del danno non sussistendo alcun rapporto, nè di parentela nè di affinità. Per quanto attiene la IG.ra , nella sentenza il Giudice, sulla falsariga degli altri Controparte_5 danneggiati, liquida il risarcimento del danno utilizzando le Tabelle di OM ed in particolare applica quale parametro del calcolo il rapporto “coniuge – zio” (?), decurtati del 50% perché non conviventi. Orbene, applicando i parametri noti (età della vittima 57 anni, il congiunto, zia, anni 83) le Tabelle romane individuano un punteggio totale di 10 punti che porta ad un risarcimento massimo di Euro 98.067 che, appunto, decurtato del 50% come peraltro indicato dal Giudice, si riduce ad Euro 49.033,50. Il Giudice liquida, viceversa, Euro 68.646,9. L'errore è pertanto palese”. In effetti non è chiaro con quali criteri sia stato liquidato il danno in favore dei fratelli avendo il tribunale richiamato genericamente i parametri _5 relativi “al rapporto di parentela per il coniuge e lo zio, decurtati nella misura del 50%”, senza alcuna ulteriore specificazione. Utilizzando però tali parametri non si perviene ai risultati indicati in sentenza. Ciò posto, applicando per entrambi gli affini l'ipotesi relativa al rapporto con lo zio, considerando quella relativa al coniuge eccessiva ed inappropriata stante la natura della relazione parentale, risulta un importo complessivo di euro 98.067,00 per la suocera - dieci punti riferibili al grado di parentela, all'età della affine e a quella della vittima nonché all'assenza di convivenza, ed un valore del punto base di euro 9.806,70 – e di euro 107.873,70 per lo zio paterno – undici punti riferibili al grado di parentela, all'età della affine e a quella della vittima nonché all'assenza di convivenza, ed un valore del punto base di euro 9.806,70 –, da decurtare del 50%, stante la natura del rapporto stesso di affinità. Pertanto, confermato il danno liquidato a , euro 39.226,80, perché CP_6 inferiore a quello risarcibile sulla base dei tti criteri – 50% di euro
13 107.873,70, alla suocera può essere riconosciuto il 50% di tale importo, pari ad euro 49.033,50, come in subordine deOTo dalla Parte_1
Interessi e rivalutazione come da sentenza impu i non oggetto di alcuna censura sul punto.
B) Dell'appello incidentale: liquidazione del danno patrimoniale. Quanto al danno patrimoniale subito da e , il CP Controparte_2 tribunale lo riteneva sussistente, posto che:
- “con riferimento a considerato il rapporto di coniugio e la CP convivenza con , …, anche a prescindere dalla Persona_3 circostanza che il SI. svolga un'attività lavorativa da cui CP_2 percepisce il relativo reddito, .. la perdita della moglie” ha “comportato un pregiudizio patrimoniale corrispondente alla perdita del contributo economico che la steSA avrebbe dato per soddisfare tutte le eSIenze materiali che si presentano nell'ambito del rapporto familiare”;
- “con riferimento alla posizione del figlio , considerato che Controparte_2 lo stesso al momento del decesso della madre conviveva con i genitori e frequentava l'università di Trieste, ed era, quindi, in una “situazione di dipendenza economica del figlio, per lo meno per il periodo neceSArio ad ultimare l'università e a reperire un'attività lavorativa”, la perdita della madre ha cagionato “un pregiudizio corrispondente all'utilità economica di cui il figlio non ha più potuto usufruire”. Il riconoscimento di tale forma di danno non è stato oggetto di alcuna censura da parte dell'assicurazione. I hanno contestato, invece, incidentalmente, la decisione in ordine al CP_2 quantum, lamentando che, nel calcolo, non erano state considerate tutte le voci contenute nella busta paga della , la tredicesima mensilità e il TFR CP_3 dal 15.6.2016 alla data del presumibile collocamento a riposo (dicembre 2026), per una differenza di euro 31.656,38 a favore di e di euro CP
14.101,00 a favore di . Controparte_2
Orbene, il tribunale – la liquidazione del danno patrimoniale da lucro ceSAnte, patito dal coniuge e dal figlio di persona deceduta per colpa altrui, e consistente nella perdita delle elargizioni erogate loro dal defunto, se avviene in forma di capitale, va compiuta per il coniuge moltiplicando il reddito perduto dalla vittima per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie corrispondente all'età del più giovane tra i due;
per il figlio in base a un coefficiente di capitalizzazione di una rendita temporanea corrispondente al numero presumibile di anni per i quali si sarebbe protratto il sussidio paterno”, verosimilmente altri nove anni, e che “nell'uno e nell'altro caso il reddito da porre a base del calcolo deve comunque essere equitativamente aumentato per tenere conto dei presumibili incrementi reddituali che il lavoratore avrebbe ottenuto se fosse rimasto in vita e contemporaneamente riOTo dell'importo pari alla quota di reddito che la vittima avrebbe presumibilmente destinato a sé, al carico fiscale e alle spese per la produzione del reddito (Cass., n. 6619/2018; Cass., n. 10853/2012)” – poneva a fondamento del calcolo
14 “l'entità dello stipendio netto mensile percepito da come Persona_3 infermiera professionale pari a € 1.131,73 (v. busta paga allegata), il presumibile incremento dello stesso per effetto dell'anzianità (da determinarsi in via equitativa, in mancanza dell'allegazione di ulteriori criteri, nella misura media del 10%), l'entità della pensione (presumibilmente non superiore) percepibile dalla SInora al momento del pensionamento, i coefficienti CP_3 per la costituzione delle rendite vitalizie per il coniuge superstite indicato dal D.M. 22 novembre 2016 pubblicato nella G.U. n. 295 del 19.12.2016”, considerando quale “parte di reddito destinata alle eSIenze familiari … un quarto dello stipendio”, e liquidava a favore del coniuge la somma complessiva di euro 89.072,65 (corrispondente ad un reddito annuale di euro 3.735,00 per il coefficiente di 23,8481), al valore attuale della moneta, e a favore del figlio la somma complessiva di euro 33.615,00 (corrispondente ad un reddito annuale di euro 3.735,00 per 9 anni), al valore attuale della moneta. Tanto premesso, - fermo quanto già riconosciuto in favore dei due eredi a titolo di danno patrimoniale per danno emergente pari a complessivi euro 24.807,00 non oggetto di appello - quanto al primo profilo della doglianza dei CP_2 secondo cui nella liquidazione del danno patrimoniale da lucro ceSA erano state considerate tutte le voci contenute nella busta paga della , è CP_3 sufficiente osservare che correttamente il giudice di primo grado considerava solo il netto in busta paga, pari ad euro 1.131,73, non potendo valutare nel calcolo della retribuzione anche l'importo di euro 314,18, detratto a monte per una cessione del quinto, dal momento che tale importo non poteva farsi rientrare nelle elargizioni perdute dai congiunti in seguito al sinistro. Con il secondo profilo della censura, gli appellanti incidentali hanno contestato i criteri di liquidazione del danno patrimoniale, sul presupposto che il tribunale valutava il reddito perduto non considerando la tredicesima mensilità. Effettivamente, il tribunale perveniva a liquidare il reddito annuale perduto in euro 3.735,00, considerando euro 1.131,73 quale netto in busta paga, moltiplicato per dodici mensilità, euro 13.580,76, cui aggiungeva un 10% di incremento stipendiale contrattuale determinato forfetariamente, ed il risultato di euro 14.938,83 lo divideva per quattro. In tale calcolo non veniva pertanto valutata la tredicesima mensilità, la quale invece fa parte integrante del reddito annuale perduto. Pertanto, considerato sempre euro 1.131,73 quale netto in busta paga, moltiplicato per tredici mensilità, euro 14.712,49, cui si aggiunge un 10% di incremento stipendiale contrattuale determinato forfetariamente, il risultato ammonta ad euro 16.183,73 e, quindi, diviso per quattro ad euro 4.045,93. Complessivamente, va, quindi, riconosciuto in favore del coniuge l'importo di euro 96.487,74 (corrispondente ad un reddito annuale di euro 4.045,93 per il coefficiente di 23,8481), anziché euro 89.072,65 come riconosciuto a tale titolo in sentenza, ed in favore del figlio l'importo di euro 36.413,37 (corrispondente ad un reddito annuale di euro 4.045,93 per 9 anni), anziché euro 33.615,00 come riconosciuto a tale titolo in sentenza.
15 Infine, va accolto anche il terzo profilo della doglianza relativo al mancato riconoscimento del danno da perdita del trattamento di fine rapporto per gli anni successivi al decesso fino alla presumibile età pensionabile. In particolare, i hanno lamentato che “Parimenti, ha errato il Tribunale di Nuoro nel CP_2 non aver considerato che nella fattispecie in esame il lucro ceSAnte si componeva non solo degli stipendi e dei ratei di pensione che la SI.ra
[...]
avrebbe maturato e percepito se non fosse deceduta nell'incidente PE lla OT.SA , bensì anche dal TFR che sarebbe stato dalla CP_9 medesima maturato e percepito nell'intervallo di tempo intercorrente tra il predetto sinistro e il suo collocamento a riposo (che deve calcolarsi in almeno 10 anni, visto che la vittima quando è morta aveva 56 anni). È noto difatti che il TFR è una retribuzione differita che va ad aggiungersi a quella ordinaria percepita dal dipendente nel corso della sua vita lavorativa e che, essendo erogata al termine del rapporto di lavoro, costituisce una fonte di reddito aggiuntiva”. Orbene, in effetti, pur allegato fin dall'atto introduttivo del giudizio (vedi pag. 5 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio), nulla era riconosciuto dal tribunale a tale titolo, pur trattandosi di una voce della retribuzione, seppur differita, di certo perduta per gli anni successivi al decesso e fino alla presumibile età pensionabile. Pertanto, tenuto conto di un reddito netto annuale di euro 16.183,73 (reddito netto annuale incrementato del 10% come sopra) diviso per 13,5 (coefficiente di cui all'art. 2120 comma 1 c.c.), per un risultato di euro 1.198,79 (corrispondente al rateo annuale di TFR) da moltiplicare per 9,5 (vita lavorativa residua della vittima), si perviene ad un importo di euro 11.388,55 corrispondente al totale del TFR perduto, da dividere sempre per quattro, con un risultato finale di euro 2.847,13, corrispondente alla quota di TFR perduta spettante agli appellanti incidentali. Interessi e rivalutazione come da sentenza impugnata secondo criteri non oggetto di alcuna censura sul punto. Stante l'esito del giudizio e la reciproca soccombenza, compensa in ragione di 1/3 le spese processuali nei rapporti tra la e Parte_1 CP_2
e nonché e e pone la restante
[...] CP Controparte_5 CP_6 parte a carico della , che liquida come da dispositivo ex dm 147/22 in Pt_1 base al valore del decisum relativo ad ogni posizione. Stante l'integrale soccombenza, pone a carico della le spese di lite Pt_1 relative ai rapporti con , e gli eredi di CP_4 Controparte_3
, che liqu /22 in base al Persona_2 valore del decisum relativo ad ogni posizione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: 1) in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da
[...]
e parziale riforma della sentenza n. 58 Parte_1 condanna , in solido con la società CP_9 Parte_1
16 SPA, a pagare, a titolo di danno non patrimoniale, in favore di _5
la somma di euro 49.033,50;
[...]
2) e accoglimento dell'appello incidentale proposto da CP
e e parziale riforma della sentenza n. 580/2021, Controparte_2 condanna , in solido con la società CP_9 Parte_1
, a pa danno patrimoniale da luc
[...] di l'importo di euro 96.487,74 ed in favore di CP CP_2
di euro 36.413,37, oltre ad euro 2.847,13 in fa
[...] entrambi in solido;
3) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
4) compensa in ragione di 1/3 le spese processuali nei rapporti tra la e e e pone a carico Parte_1 Controparte_2 CP della la restante parte, che liquida in euro 9.544,00, Parte_1 oltre accessori di legge;
5) compensa in ragione di 1/3 le spese processuali nei rapporti tra la e e e pone a carico della Parte_1 Controparte_5 CP_6 la restante parte, che liquida in euro 9.544,00, oltre Parte_1
accessori di legge;
6) pone a carico della le spese di lite di , che liquida in Pt_1 CP_4 euro 14.317,00, oltre 15% spese generali e accessori di legge;
7) pone a carico della le spese di lite di , che Pt_1 Controparte_3 liquida in euro 14.317,00, oltre 15% spese generali e accessori di legge;
8) pone a carico della le spese di lite degli eredi di , Pt_1 Persona_2
e che liquida in euro Controparte_7 Controparte_8
15% spese generali e accessori di legge. Così deciso in SaSAri, 25/06/2025
Il ConSIliere est. Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente Dott. Maria Grixoni
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