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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/01/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 16924 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dr. Alberto Tetamo Presidente dr.ssa Isabella Messina Giudice dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 22568/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Cristina Volta in forza di procura speciale in atti;
Parte_1
parte adottante nei confronti di:
Controparte_1
parte adottanda non costituita
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
avente ad oggetto: adozione di persona maggiore età.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da ricorso
Per il PM: nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.07.2024, adiva il Tribunale di Torino al Parte_1 fine di ottenere, esperiti i necessari adempimenti, la sentenza di adozione di CP_1
.
[...]
Parte ricorrente esponeva che, ricorrendo tutte le condizioni previste dalla legge, era sua intenzione adottare;
riferiva, in particolare, che a seguito della relazione Controparte_1 instaurata con la sig.ra divenuta sua moglie per effetto del matrimonio celebrato il Persona_1
3.06.2000 (doc. 1), aveva instaurato con , figlia della moglie, un rapporto di natura Controparte_1 filiale che si era consolidato nel tempo e che egli desiderava ora formalizzare attraverso l'istituto dell'adozione.
Il Giudice Relatore fissava udienza per la comparizione avanti a sé dell'adottante e della adottanda nonché delle persone tenute a prestare l'assenso all'adozione ai sensi dell'art. 297 c.c.
All'udienza del 25.10.2024, celebrata avanti al GOP delegato dal Giudice Relatore, parte adottante e parte adottanda manifestavano il consenso all'adozione. Parimenti, la madre dell'adottanda, sig.ra presente all'udienza, prestava il proprio assenso all'adozione. Il Persona_1 padre naturale dell'adottanda, sig. , risulta essere deceduto in data 12.03.2013 (doc. 2). Persona_2
Prestava altresì il proprio assenso il sig. coniuge dell'adottanda. Persona_3
Il Giudice Relatore, preso atto di quanto sopra, riservava di riferire al Collegio per la decisione.
***
La domanda di adozione merita accoglimento risultando verificate tutte le condizioni di legge.
Invero l'adottante è persona che ha ampiamente superato l'età di 35 Parte_1 anni stabilita come età minima per procedere all'adozione; inoltre, essendo egli nato il [...] (cfr. doc. 0) e l'adottanda nata il [...] (cfr. docc. 3 e 3-bis) è rispettata anche la differenza di almeno anni 18 di età richiesta dalla legge tra adottante e adottando.
Sono stati posti in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla legge per l'adozione: l'adottante e la adottanda hanno manifestato personalmente il proprio consenso all'adozione; parimenti hanno prestato il loro assenso la madre dell'adottanda, sig.ra (il padre naturale è deceduto), Persona_1 nonché il marito, sig. e cioè tutte le persone tenute nella specie a farlo a norma Persona_3 dell'art. 297 c.c., avendo l'adottante dichiarato di non avere figli (cfr. doc. 8).
Il P.M. nulla ha opposto al ricorso.
L'adozione è sicuramente nell'interesse della adottanda nascendo dall'esigenza di consolidare legami affettivi e filiali già esistenti e rispondendo anche a requisiti di convenienza economica per la stessa adottanda.
In punto cognome dell'adottanda, ritiene il Collegio che possa essere accolta la richiesta, formulata congiuntamente in udienza dalla adottanda e dall'adottante, di aggiungere, posponendolo, il cognome dell'adottante a quello originario della adottanda.
Con la recente sentenza n. 135/2023, la Corte Costituzionale ha difatti chiarito che
“l'attribuzione all'adottato del cognome dell'adottante costituisce uno degli effetti tipici dell'adozione: si tratta del solo effetto di natura personale previsto dalla legge, insieme a quelli patrimoniali, concernenti sia l'obbligo alimentare reciproco fra adottante e adottato, sia l'acquisizione da parte dell'adottato dei diritti successori quale figlio nei confronti dell'adottante” evidenziando che “la ragione giustificatrice di quello che è un doppio cognome in senso tecnico […] risiede, dunque, nell'esigenza di dare visibilità al legame giuridico che si viene a instaurare con
l'adottante, preservando, al contempo, il cognome originario dell'adottato, che reca oramai un tratto non obliterabile della sua identità personale”.
Con la medesima pronuncia, il Giudice delle Legge ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottando maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto.
Orbene, nel caso di specie, sia l'adottante sia l'adottanda si sono espressi a favore dell'aggiunta del cognome dell'adottante a quello originario della adottanda, sicché nulla osta all'accoglimento di tale soluzione, consentita alla luce della citata pronuncia della Corte Costituzione. Nulla si dispone in punto spese di lite, attesa la natura e l'esito della causa.
PQM
DISPONE farsi luogo all'adozione di , nata a [...] il [...], da parte Controparte_1 di;
Parte_1
DISPONE che l'adottanda, , assuma il cognome dell'adottante e lo Controparte_1 aggiunga al proprio, così da leggersi non altrimenti;
Parte_2
Demanda alla Cancelleria le annotazioni e le comunicazioni di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 10.01.2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dr. Alberto Tetamo Presidente dr.ssa Isabella Messina Giudice dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 22568/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Cristina Volta in forza di procura speciale in atti;
Parte_1
parte adottante nei confronti di:
Controparte_1
parte adottanda non costituita
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
avente ad oggetto: adozione di persona maggiore età.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da ricorso
Per il PM: nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.07.2024, adiva il Tribunale di Torino al Parte_1 fine di ottenere, esperiti i necessari adempimenti, la sentenza di adozione di CP_1
.
[...]
Parte ricorrente esponeva che, ricorrendo tutte le condizioni previste dalla legge, era sua intenzione adottare;
riferiva, in particolare, che a seguito della relazione Controparte_1 instaurata con la sig.ra divenuta sua moglie per effetto del matrimonio celebrato il Persona_1
3.06.2000 (doc. 1), aveva instaurato con , figlia della moglie, un rapporto di natura Controparte_1 filiale che si era consolidato nel tempo e che egli desiderava ora formalizzare attraverso l'istituto dell'adozione.
Il Giudice Relatore fissava udienza per la comparizione avanti a sé dell'adottante e della adottanda nonché delle persone tenute a prestare l'assenso all'adozione ai sensi dell'art. 297 c.c.
All'udienza del 25.10.2024, celebrata avanti al GOP delegato dal Giudice Relatore, parte adottante e parte adottanda manifestavano il consenso all'adozione. Parimenti, la madre dell'adottanda, sig.ra presente all'udienza, prestava il proprio assenso all'adozione. Il Persona_1 padre naturale dell'adottanda, sig. , risulta essere deceduto in data 12.03.2013 (doc. 2). Persona_2
Prestava altresì il proprio assenso il sig. coniuge dell'adottanda. Persona_3
Il Giudice Relatore, preso atto di quanto sopra, riservava di riferire al Collegio per la decisione.
***
La domanda di adozione merita accoglimento risultando verificate tutte le condizioni di legge.
Invero l'adottante è persona che ha ampiamente superato l'età di 35 Parte_1 anni stabilita come età minima per procedere all'adozione; inoltre, essendo egli nato il [...] (cfr. doc. 0) e l'adottanda nata il [...] (cfr. docc. 3 e 3-bis) è rispettata anche la differenza di almeno anni 18 di età richiesta dalla legge tra adottante e adottando.
Sono stati posti in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla legge per l'adozione: l'adottante e la adottanda hanno manifestato personalmente il proprio consenso all'adozione; parimenti hanno prestato il loro assenso la madre dell'adottanda, sig.ra (il padre naturale è deceduto), Persona_1 nonché il marito, sig. e cioè tutte le persone tenute nella specie a farlo a norma Persona_3 dell'art. 297 c.c., avendo l'adottante dichiarato di non avere figli (cfr. doc. 8).
Il P.M. nulla ha opposto al ricorso.
L'adozione è sicuramente nell'interesse della adottanda nascendo dall'esigenza di consolidare legami affettivi e filiali già esistenti e rispondendo anche a requisiti di convenienza economica per la stessa adottanda.
In punto cognome dell'adottanda, ritiene il Collegio che possa essere accolta la richiesta, formulata congiuntamente in udienza dalla adottanda e dall'adottante, di aggiungere, posponendolo, il cognome dell'adottante a quello originario della adottanda.
Con la recente sentenza n. 135/2023, la Corte Costituzionale ha difatti chiarito che
“l'attribuzione all'adottato del cognome dell'adottante costituisce uno degli effetti tipici dell'adozione: si tratta del solo effetto di natura personale previsto dalla legge, insieme a quelli patrimoniali, concernenti sia l'obbligo alimentare reciproco fra adottante e adottato, sia l'acquisizione da parte dell'adottato dei diritti successori quale figlio nei confronti dell'adottante” evidenziando che “la ragione giustificatrice di quello che è un doppio cognome in senso tecnico […] risiede, dunque, nell'esigenza di dare visibilità al legame giuridico che si viene a instaurare con
l'adottante, preservando, al contempo, il cognome originario dell'adottato, che reca oramai un tratto non obliterabile della sua identità personale”.
Con la medesima pronuncia, il Giudice delle Legge ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottando maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto.
Orbene, nel caso di specie, sia l'adottante sia l'adottanda si sono espressi a favore dell'aggiunta del cognome dell'adottante a quello originario della adottanda, sicché nulla osta all'accoglimento di tale soluzione, consentita alla luce della citata pronuncia della Corte Costituzione. Nulla si dispone in punto spese di lite, attesa la natura e l'esito della causa.
PQM
DISPONE farsi luogo all'adozione di , nata a [...] il [...], da parte Controparte_1 di;
Parte_1
DISPONE che l'adottanda, , assuma il cognome dell'adottante e lo Controparte_1 aggiunga al proprio, così da leggersi non altrimenti;
Parte_2
Demanda alla Cancelleria le annotazioni e le comunicazioni di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 10.01.2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo