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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIII, sentenza 09/02/2026, n. 1907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1907 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1907/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PA TA PI IT, Presidente
OC OL, OR
LETTIERI OL, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4377/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48-50 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TK3CO5300773 IRPEF-REDDITI LAVORO
AUTONOMO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1260/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In data 13/11/2024 l'Agenzia delle Entrate D.P. I di Roma ha notificato al ricorrente l'atto di contestazione n. TK3CO5300773-2024, con il quale ha richiesto il pagamento complessivo di € 10.496,00, emesso in esito al controllo sui crediti d'imposta 2019.
2. Con ricorso notificato il 13.01.2025 il ricorrente ha proposto opposizione avverso il suddetto atto e ha eccepito la violazione e falsa applicazione dell'art. 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010 e ha rappresentato che le compensazioni effettuate hanno rispettato i requisiti di legge essendo state effettuate senza superare il limite dei 1.500,00 euro di ruoli a carico.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria delle spese di lite.
3. In data 06.08.2025, si è costituita l'Agenzia delle Entrate D.P. I di Roma che ha rappresentato che, a seguito dei controlli effettuati, in data 31 luglio 2025, ha provveduto ad emettere il provvedimento di annullamento in autotutela dell'atto di contestazione n. TK3CO5300773/2024.
Ai fini della compensazione delle spese del presente giudizio, ha evidenziato di aver tempestivamente provveduto allo sgravio una volta che il contribuente ha rappresentato le proprie ragioni e il corretto comportamento tenuto.
Ha concluso, quindi, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere ed estinzione del giudizio, con compensazione delle spese.
4. In data 02.02.2026 il ricorrente ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con condanna dell'Ufficio alla refusione delle spese di lite, stante il mancato tempestivo riscontro all'istanza di autotutela presentata prima dell'instaurazione del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto dell'avvenuto annullamento dell'atto impugnato da parte dell'Ente impositore, si ritengono sussistere le condizioni per definire la vertenza ex art. 46 D.Lgs. 546/92.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere Spese compensate Così deciso in Roma il
4.2.2026 Il Presidente D.ssa Roberta Pia Rita Papa Il relatore Dr Nicola Boccalone
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PA TA PI IT, Presidente
OC OL, OR
LETTIERI OL, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4377/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48-50 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TK3CO5300773 IRPEF-REDDITI LAVORO
AUTONOMO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1260/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In data 13/11/2024 l'Agenzia delle Entrate D.P. I di Roma ha notificato al ricorrente l'atto di contestazione n. TK3CO5300773-2024, con il quale ha richiesto il pagamento complessivo di € 10.496,00, emesso in esito al controllo sui crediti d'imposta 2019.
2. Con ricorso notificato il 13.01.2025 il ricorrente ha proposto opposizione avverso il suddetto atto e ha eccepito la violazione e falsa applicazione dell'art. 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010 e ha rappresentato che le compensazioni effettuate hanno rispettato i requisiti di legge essendo state effettuate senza superare il limite dei 1.500,00 euro di ruoli a carico.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria delle spese di lite.
3. In data 06.08.2025, si è costituita l'Agenzia delle Entrate D.P. I di Roma che ha rappresentato che, a seguito dei controlli effettuati, in data 31 luglio 2025, ha provveduto ad emettere il provvedimento di annullamento in autotutela dell'atto di contestazione n. TK3CO5300773/2024.
Ai fini della compensazione delle spese del presente giudizio, ha evidenziato di aver tempestivamente provveduto allo sgravio una volta che il contribuente ha rappresentato le proprie ragioni e il corretto comportamento tenuto.
Ha concluso, quindi, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere ed estinzione del giudizio, con compensazione delle spese.
4. In data 02.02.2026 il ricorrente ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con condanna dell'Ufficio alla refusione delle spese di lite, stante il mancato tempestivo riscontro all'istanza di autotutela presentata prima dell'instaurazione del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto dell'avvenuto annullamento dell'atto impugnato da parte dell'Ente impositore, si ritengono sussistere le condizioni per definire la vertenza ex art. 46 D.Lgs. 546/92.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere Spese compensate Così deciso in Roma il
4.2.2026 Il Presidente D.ssa Roberta Pia Rita Papa Il relatore Dr Nicola Boccalone