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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/11/2025, n. 2374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2374 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 599/2024 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica in persona del giudice
LB UN , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A E X A R T 2 8 1 T E R D E C I E S
nella causa civile iscritta L'08 febbraio 2024 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 599 dell'anno 2024
T R A
(c.f.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe SERIO Parte_1 CodiceFiscale_1
(c.f.: ) entrambi elettivamente domiciliati in Taranto al Corso Umberto I n.114 CodiceFiscale_2
(studio avv. Paolo Miraglia) come da documentazione in atti;
Attore
C O N T R O
in persona del , corrente in Via Arenula n. 70 a Roma Controparte_1 Controparte_2
e domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato;
Convenuto contumace
Ove all'udienza del 17 ottobre 2025 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale e la causa era riservata ex lege per la decisione.
Motivi della decisione
Col ricorso introduttivo l'Avv. , rappresentato e difeso come in epigrafe, adiva il Parte_1
1 Tribunale ivi evocandovi il nei cui confronti chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1
seguenti conclusioni:
[1) Vorrà l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Taranto in riforma dell'impugnato decreto, liquidare l'importo di Euro 2.580,00 (Euro duemilacinquecentoottanta/00) a titolo di compensi per l'assistenza prestata nel processo penale indicato in epigrafe, o quello maggiore o minore che sarà ritenuto di
Giustizia e per l'effetto
2) condannare il resistente alla rifusione delle spese liquidate a titolo di compensi per CP_1
l'assistenza della sig.ra nel procedimento penale di cui al presente ricorso;
Pt_2
3) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.]
Così argomentava le proprie richieste processuali:
[L'Avv. ha assistito la sig.ra in un procedimento penale in cui la predetta Pt_1 Parte_3
risultava parte civile, essendo stata vittima di reato di cui all'art.612 bis comma 2 c.p.perpetrato dal “perchè con condotte reiterate minacciava e molestava la sua ex fidanzata Controparte_3
in modo da cagionare alla stessa un perdurante e grave stato d'ansia e di paura Parte_3
e da ingenerare un fondato timore per la propria incolumitàe per quella della propria famiglia e in modo da costringere la donna ad alterare le proprie abitudini di vita” nonché del delitto di cui all'art. 609 bis e 609 ter c.p. “perchè mediante violenza e minaccia consistita nell'aggredirla verbalmente e nel colpire il cruscotto dell'auto con pugni e schiaffi, costringeva la a subire atti sessuali, in Pt_2
particolare un rapporto anale e un rapporto orale”.
Il predetto , già sottoposto a misura cautelare della custodia in carcere, veniva Controparte_3
pertanto attinto da decreto di giudizio immediato a firma del GIP Dott.ssa Romano con fissazione di udienza al 16.09.2022 (cfr. all.ti nn.2-3). In data 22.06.2022 la sig.ra si costituiva parte civile Pt_2
(cfr. all.to n.4). In data 02.09.2022 la sig.ra faceva istanza di ammissione al gratuito patrocinio Pt_2
(cfr. all.to n.5). In data 21.09.2022 il Tribunale di Taranto ammetteva la sig.ra al patrocinio a Pt_2
Spese dello Stato (cfr. all.to n.6). Venivano celebrate le seguenti udienze come da all.to n.7: 1)
16.09.2022 (costituzione parte civile); 2) 26.04.2022 (interrogatorio 3) Controparte_3
2 18.11.2022 (escussione ); 4) 20.01.2023 (esame imputati - teste 5) Parte_3 Tes_1
10.03.2023 (escussione - - ); 6) 07.04.2023; 7) 12.05.2023 (costituzione CP_3 Per_1 Per_2
parti giuridiche - dichiarazioni spontanee imputato) ; 8) 07.07.2023; 9) 15.12.2023 (sentenza).
In data 15.12.2022 l'Avv. depositava istanza di liquidazione dei compensi ex art.82 d.p.r. Pt_1
n.115/2002 (cfr. All.to n.8) chiedendo la liquidazione della somma di € 2.580,00 oltre RSG e CAP
calcolata in base al Protocollo di intesa in materia di Patrocinio a Spese dello Stato, Allegato n.2
pag.
4 -procedimenti mediamente complessi (cfr. all.to n.9), come da prospetto di seguito indicato:
Fase di studio € 300,00 Fase introduttiva € 480,00 Fase istruttoria € 900,00 Fase decisionale €
900,00 TOTALE € 2.580,00. Con sentenza in data 15.12.2023 il Tribunale riteneva il sig. CP_3
colpevole del reato di cui al capo A della rubrica e lo condannava alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione (cfr. all.to n.10). Con l'impugnato decreto di liquidazione il Tribunale riteneva che l'onorario richiesto dal procuratore dovesse essere riconosciuto secondo un prospetto in cui venivano indicate solo trevoci (studio -istruttoria e decisionale) con riduzione del 50% e pertanto con l'indicazione di tre importi (€ 236,5; 709,00; 709,00). Alla complessiva somma di € 1.654,50 veniva poi applicata la ulteriore riduzione di un terzo ex art.106 bis DPR 115/02, giungendo così alla somma di € 1.103,00. Il decreto prevede una determinazione dei compensi ingiusta ed inidonea a compensare il lavoro svolto in attuazione del disposto costituzionale ed inferiore agli standard tabellari per i seguenti MOTIVI a) SULLA ERRONEA APPLICAZIONE DELLE DUE RIDUZIONI DEL 50%
E DI 1/3 EX ART.106 BIS D.P.R. 115/02 L'Avvocato nella redazione della notula si è attenuto Pt_1
al Protocollo di Intesa in uso al Tribunale di Taranto. All'All.to 2 al predetto protocollo si stabilisce che i processi “mediamente complessi” sono quelli che - a titolo meramente esemplificativo - si sono celebrati in numero superiore di tre udienze con attività istruttorie. Nel caso di specie son state effettuate ben nove udienze. Si comici col dire che il Collegio, immotivatamente, ha ritenuto di non dover computare la fase introduttiva. Inoltre la prima riduzione del 50% è incomprensibile. Gli artt.4
e.12 del DM 55/14 invocati dal Tribunale sono del tutto inafferenti rispetto al caso di specie. L'art.12
(che ricalca l'art.4) recita “Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza,
della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del
3 numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente,
nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento”.
Nel caso di specie non può esserci dubbio sul pregio dell'attività prestata visto che l'attività
professionale è sfociata in una sentenza di condanna e in un risarcimento del danno riconosciuto in favore della parte civile.
Neanche può esseci alcun duubbio sull'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni. Stiamo parlando infatti di due reati gravissimi, quali quelli di cui agli artt.612 bis comma 2 c.p. , 609 bis e 609 ter c.p. -
Il processo ha avuto quale esito il riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato e la condanna al risarcimento del danno a seguto di 9 udienze COLLEGIALI dall'elevato livello di stress emotivo per la delicatezza dei temi trattati (vedasi la questione dei rapporti sessuali effettuati senza il consenso della parte civile o delle continue molestie cui la stessa era costretta) e per la rilevanza del bene giuridico tutelato dalla norma penale.
Nel caso di specie l'Avv. ha dovuto esaminare copiosa documentazione, costituita in Pt_1
particolar modo dalle decine di messaggi inviati alla ragazza che, nel loro insieme, costituivano la fattispecie incriminatrice. Anche la seconda ulteriore riduzione è incomprensibile.
L'Avv. si è attenuto scrupolosamente a quanto previsto dal Protocollo, all'All.to n.2 (relativo Pt_1
ai procedimenti penali) e precisamente allo schema indicato a pag.4 per i procedimenti mediamente
4 complessi dinanzi al Tribunale Collegiale. La riduzione operata è pertanto ingiusta in quanto lo stesso Protocollo indica espressamente come gli importi previsti per le varie fasi sono già considerati al netto delle riduzioni previste dalla normativa. In pratica tali importi sono già calcolati come se fossero stati decurtati ab origine (ndr. “i valori individuati per ciascuna fase TENGONO GIA' CONTO
della riduzione di un terzo prevista dall'art.106 bis DPR 115/2002”). ]
Il non si costituiva. Controparte_1
II.- L'art. 82 del dpr 115/2002 così dispone: “L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'Autorità Giudiziaria con decreto di pagamento osservando la tariffa professionale in modo che,
in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”;
L'art. 12 del DM 55/2014 dettante criteri per la determinazione dell'onorario in materia penale,
come modificato dal DM 37/2018 e dal successivo DM 147/2022 così dispone:
“1. Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attivita' penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attivita' prestata, dell'importanza, della natura, della complessita' del procedimento, della gravita' e del numero delle imputazioni, del numero e della complessita' delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorita'
giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, della continuita' dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonche' dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresi'
conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attivita' medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle
5 tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti non oltre il 50 per cento.”
Occorre così considerare il valore medio degli onorati spettanti per il giudizio innanzi al Tribunale
penale in composizione collegiale, così come individuati nella tabella allegata al DM 147/2022 che li quantifica: A) in euro 450 per la fase di studio;
B) in euro 720 per la fase introduttiva;
C) in euro
1350 per la fase istruttoria e/o dibattimentale;
D) in euro 1350 per la fase decisionale;
per complessivi euro 3870 in totale ( E ).
15. GIUDIZI CP_4
-====================================================================
|Cau |GIP |Tri |Cor |Tri |Cor |Cor |Cor Email_1 CP_5 del |dice|gini|gini|te |te |e |buna|buna|te |te |te CP_6Con
|di |di |lari|lari|GUP |le |le |di |di |di CP_8 CP_9 CP_1 CP_1 di |per | |Appe|Assi|Cass CP_10 Controparte_13 CP_1 zio | | |legi|se |Sor |llo |se |. e Controparte_14
| |ri | |nali| | |tico|ale | |vegl| |di |Giur
| | | | | | | | | |ian | |Appe|.
| | | | | | | | | |za | |llo |Sup.
--------------------------------------------------------------------- 1. |360,|810,|810,|360,|360,|810,|450,|450,|720,|450,|450,|720,|900, stu-|00 |00 |00 |00 |00 |00 |00 |00 |00 |00 |00 |00 |00 dio | | | | | | | | | | | | | del-| | | | | | | | | | | | | la | | | | | | | | | | | | | con-| | | | | | | | | | | | | tro-| | | | | | | | | | | | | ver-| | | | | | | | | | | | | sia | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------- 2. |450,|630,| |1.17|1.17|720,|540,|720,|1.35|900,|900,|1.89|2.52 fase|00 |00 | |0,00|0,00|00 |00 |00 |0,00|00 |00 |0,00|0,00 in- | | | | | | | | | | | | | tro-| | | | | | | | | | | | | dut-| | | | | | | | | | | | | tiva| | | | | | | | | | | | | del | | | | | | | | | | | | | giu-| | | | | | | | | | | | | di- | | | | | | | | | | | | | zio | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------- 3. |720,|990,|1.35| | |990,|1.08|1.35|2.25|1.35|1.35|2.16| is- |00 |00 |0,00| | |00 |0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00| tru-| | | | | | | | | | | | | tto-| | | | | | | | | | | | | ria | | | | | | | | | | | | | e/o | | | | | | | | | | | | |
6 di- | | | | | | | | | | | | | bat-| | | | | | | | | | | | | ti- | | | | | | | | | | | | | men-| | | | | | | | | | | | | tale| | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------- 4. |630,|1.17| |1.35|1.35|1.35|1.35|1.35|2.70|1.35|1.35|2.22|2.61 deci|00 |0,00| |0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|5,00|0,00 sio-| | | | | | | | | | | | | nale| | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
Tuttavia nell'ambito del Titolo II del dpr 115/2002 dedicato alle “Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale”, l'art. 106bis, sotto la rubrica “compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato”, così dispone: “Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo.”
Occorre prima così liquidare il compenso secondo le regole generali e, successivamente, applicare la riduzione obbligatoria di 1/3 prevista dall'art. 106bis dpr 115/2002 per le prestazioni rese dal difensore di persona ammessa al beneficio del gratuito patrocinino.
Il Tribunale ritiene che non vi siano i presupposti per applicare la riduzione di cui all'art. 12 del D.M.
55/2014, non apparendo tale riduzione come “obbligatoria” a differenza di quella di 1/3 imposta dall'art. 106bis.
Alla somma di euro 3870,00 andrebbe così applicata la riduzione di 1/3 ( pari ad euro 1290,00 ) ex art. 106bis del dpr 115/02, con un importo liquidabile in concreto pari ad euro 2580,00.
Tuttavia nella sentenza penale emessa dal Tribunale di Taranto – Prima Sezione Penale in composizione collegiale in data 15 dicembre 2023 nei confronti dell'imputato ed Controparte_3
all'esito del procedimento n. 6978/22 la beneficiaria risultava costituita parte Parte_3
civile ai sensi dell'art. 75 cpp avendo esercitato i relativi diritti, ed il medesimo Tribunale di Taranto
Prima Sezione Penale in composizione collegiale nel decreto di liquidazione impugnato emesso il 17
7 gennaio 2024 così rilevava e disponeva:
Risultando emessa in sentenza la condanna al pagamento delle spese di costituzione ed esercizio dell'azione civile nel processo penale ex artt. 74 e 75 cpp, ed essendo correttamente disposta in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 dpr 115/02 per l'importo di euro 1103,60, la liquidazione in concreto emanabile a favore dell'Avvocato officiato non avrebbe potuto eccedere tale misura, non potendo il decreto di liquidazione modificare, anche indirettamente, lo iussum contenuto nella sentenza penale destinata a formare cosa giudicata ai sensi degli artt. 648 e ss del cpp.
A tale criterio si è attenuto correttamente il Tribunale di Taranto nel decreto impugnato.
III.- Il ricorso deve così essere rigettato.
IV.- La contumacia del preclude ogni provvedimento sulle spese. Controparte_1
P.Q.M.
8 a) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
b) rigetta la domanda dell'Avv. ; Parte_1
c) nulla per le spese.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 04 novembre 2025;
Il giudice dott. LB UN
9
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica in persona del giudice
LB UN , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A E X A R T 2 8 1 T E R D E C I E S
nella causa civile iscritta L'08 febbraio 2024 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 599 dell'anno 2024
T R A
(c.f.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe SERIO Parte_1 CodiceFiscale_1
(c.f.: ) entrambi elettivamente domiciliati in Taranto al Corso Umberto I n.114 CodiceFiscale_2
(studio avv. Paolo Miraglia) come da documentazione in atti;
Attore
C O N T R O
in persona del , corrente in Via Arenula n. 70 a Roma Controparte_1 Controparte_2
e domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato;
Convenuto contumace
Ove all'udienza del 17 ottobre 2025 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale e la causa era riservata ex lege per la decisione.
Motivi della decisione
Col ricorso introduttivo l'Avv. , rappresentato e difeso come in epigrafe, adiva il Parte_1
1 Tribunale ivi evocandovi il nei cui confronti chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1
seguenti conclusioni:
[1) Vorrà l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Taranto in riforma dell'impugnato decreto, liquidare l'importo di Euro 2.580,00 (Euro duemilacinquecentoottanta/00) a titolo di compensi per l'assistenza prestata nel processo penale indicato in epigrafe, o quello maggiore o minore che sarà ritenuto di
Giustizia e per l'effetto
2) condannare il resistente alla rifusione delle spese liquidate a titolo di compensi per CP_1
l'assistenza della sig.ra nel procedimento penale di cui al presente ricorso;
Pt_2
3) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.]
Così argomentava le proprie richieste processuali:
[L'Avv. ha assistito la sig.ra in un procedimento penale in cui la predetta Pt_1 Parte_3
risultava parte civile, essendo stata vittima di reato di cui all'art.612 bis comma 2 c.p.perpetrato dal “perchè con condotte reiterate minacciava e molestava la sua ex fidanzata Controparte_3
in modo da cagionare alla stessa un perdurante e grave stato d'ansia e di paura Parte_3
e da ingenerare un fondato timore per la propria incolumitàe per quella della propria famiglia e in modo da costringere la donna ad alterare le proprie abitudini di vita” nonché del delitto di cui all'art. 609 bis e 609 ter c.p. “perchè mediante violenza e minaccia consistita nell'aggredirla verbalmente e nel colpire il cruscotto dell'auto con pugni e schiaffi, costringeva la a subire atti sessuali, in Pt_2
particolare un rapporto anale e un rapporto orale”.
Il predetto , già sottoposto a misura cautelare della custodia in carcere, veniva Controparte_3
pertanto attinto da decreto di giudizio immediato a firma del GIP Dott.ssa Romano con fissazione di udienza al 16.09.2022 (cfr. all.ti nn.2-3). In data 22.06.2022 la sig.ra si costituiva parte civile Pt_2
(cfr. all.to n.4). In data 02.09.2022 la sig.ra faceva istanza di ammissione al gratuito patrocinio Pt_2
(cfr. all.to n.5). In data 21.09.2022 il Tribunale di Taranto ammetteva la sig.ra al patrocinio a Pt_2
Spese dello Stato (cfr. all.to n.6). Venivano celebrate le seguenti udienze come da all.to n.7: 1)
16.09.2022 (costituzione parte civile); 2) 26.04.2022 (interrogatorio 3) Controparte_3
2 18.11.2022 (escussione ); 4) 20.01.2023 (esame imputati - teste 5) Parte_3 Tes_1
10.03.2023 (escussione - - ); 6) 07.04.2023; 7) 12.05.2023 (costituzione CP_3 Per_1 Per_2
parti giuridiche - dichiarazioni spontanee imputato) ; 8) 07.07.2023; 9) 15.12.2023 (sentenza).
In data 15.12.2022 l'Avv. depositava istanza di liquidazione dei compensi ex art.82 d.p.r. Pt_1
n.115/2002 (cfr. All.to n.8) chiedendo la liquidazione della somma di € 2.580,00 oltre RSG e CAP
calcolata in base al Protocollo di intesa in materia di Patrocinio a Spese dello Stato, Allegato n.2
pag.
4 -procedimenti mediamente complessi (cfr. all.to n.9), come da prospetto di seguito indicato:
Fase di studio € 300,00 Fase introduttiva € 480,00 Fase istruttoria € 900,00 Fase decisionale €
900,00 TOTALE € 2.580,00. Con sentenza in data 15.12.2023 il Tribunale riteneva il sig. CP_3
colpevole del reato di cui al capo A della rubrica e lo condannava alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione (cfr. all.to n.10). Con l'impugnato decreto di liquidazione il Tribunale riteneva che l'onorario richiesto dal procuratore dovesse essere riconosciuto secondo un prospetto in cui venivano indicate solo trevoci (studio -istruttoria e decisionale) con riduzione del 50% e pertanto con l'indicazione di tre importi (€ 236,5; 709,00; 709,00). Alla complessiva somma di € 1.654,50 veniva poi applicata la ulteriore riduzione di un terzo ex art.106 bis DPR 115/02, giungendo così alla somma di € 1.103,00. Il decreto prevede una determinazione dei compensi ingiusta ed inidonea a compensare il lavoro svolto in attuazione del disposto costituzionale ed inferiore agli standard tabellari per i seguenti MOTIVI a) SULLA ERRONEA APPLICAZIONE DELLE DUE RIDUZIONI DEL 50%
E DI 1/3 EX ART.106 BIS D.P.R. 115/02 L'Avvocato nella redazione della notula si è attenuto Pt_1
al Protocollo di Intesa in uso al Tribunale di Taranto. All'All.to 2 al predetto protocollo si stabilisce che i processi “mediamente complessi” sono quelli che - a titolo meramente esemplificativo - si sono celebrati in numero superiore di tre udienze con attività istruttorie. Nel caso di specie son state effettuate ben nove udienze. Si comici col dire che il Collegio, immotivatamente, ha ritenuto di non dover computare la fase introduttiva. Inoltre la prima riduzione del 50% è incomprensibile. Gli artt.4
e.12 del DM 55/14 invocati dal Tribunale sono del tutto inafferenti rispetto al caso di specie. L'art.12
(che ricalca l'art.4) recita “Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza,
della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del
3 numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente,
nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento”.
Nel caso di specie non può esserci dubbio sul pregio dell'attività prestata visto che l'attività
professionale è sfociata in una sentenza di condanna e in un risarcimento del danno riconosciuto in favore della parte civile.
Neanche può esseci alcun duubbio sull'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni. Stiamo parlando infatti di due reati gravissimi, quali quelli di cui agli artt.612 bis comma 2 c.p. , 609 bis e 609 ter c.p. -
Il processo ha avuto quale esito il riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato e la condanna al risarcimento del danno a seguto di 9 udienze COLLEGIALI dall'elevato livello di stress emotivo per la delicatezza dei temi trattati (vedasi la questione dei rapporti sessuali effettuati senza il consenso della parte civile o delle continue molestie cui la stessa era costretta) e per la rilevanza del bene giuridico tutelato dalla norma penale.
Nel caso di specie l'Avv. ha dovuto esaminare copiosa documentazione, costituita in Pt_1
particolar modo dalle decine di messaggi inviati alla ragazza che, nel loro insieme, costituivano la fattispecie incriminatrice. Anche la seconda ulteriore riduzione è incomprensibile.
L'Avv. si è attenuto scrupolosamente a quanto previsto dal Protocollo, all'All.to n.2 (relativo Pt_1
ai procedimenti penali) e precisamente allo schema indicato a pag.4 per i procedimenti mediamente
4 complessi dinanzi al Tribunale Collegiale. La riduzione operata è pertanto ingiusta in quanto lo stesso Protocollo indica espressamente come gli importi previsti per le varie fasi sono già considerati al netto delle riduzioni previste dalla normativa. In pratica tali importi sono già calcolati come se fossero stati decurtati ab origine (ndr. “i valori individuati per ciascuna fase TENGONO GIA' CONTO
della riduzione di un terzo prevista dall'art.106 bis DPR 115/2002”). ]
Il non si costituiva. Controparte_1
II.- L'art. 82 del dpr 115/2002 così dispone: “L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'Autorità Giudiziaria con decreto di pagamento osservando la tariffa professionale in modo che,
in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”;
L'art. 12 del DM 55/2014 dettante criteri per la determinazione dell'onorario in materia penale,
come modificato dal DM 37/2018 e dal successivo DM 147/2022 così dispone:
“1. Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attivita' penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attivita' prestata, dell'importanza, della natura, della complessita' del procedimento, della gravita' e del numero delle imputazioni, del numero e della complessita' delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorita'
giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, della continuita' dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonche' dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresi'
conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attivita' medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle
5 tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti non oltre il 50 per cento.”
Occorre così considerare il valore medio degli onorati spettanti per il giudizio innanzi al Tribunale
penale in composizione collegiale, così come individuati nella tabella allegata al DM 147/2022 che li quantifica: A) in euro 450 per la fase di studio;
B) in euro 720 per la fase introduttiva;
C) in euro
1350 per la fase istruttoria e/o dibattimentale;
D) in euro 1350 per la fase decisionale;
per complessivi euro 3870 in totale ( E ).
15. GIUDIZI CP_4
-====================================================================
|Cau |GIP |Tri |Cor |Tri |Cor |Cor |Cor Email_1 CP_5 del |dice|gini|gini|te |te |e |buna|buna|te |te |te CP_6Con
|di |di |lari|lari|GUP |le |le |di |di |di CP_8 CP_9 CP_1 CP_1 di |per | |Appe|Assi|Cass CP_10 Controparte_13 CP_1 zio | | |legi|se |Sor |llo |se |. e Controparte_14
| |ri | |nali| | |tico|ale | |vegl| |di |Giur
| | | | | | | | | |ian | |Appe|.
| | | | | | | | | |za | |llo |Sup.
--------------------------------------------------------------------- 1. |360,|810,|810,|360,|360,|810,|450,|450,|720,|450,|450,|720,|900, stu-|00 |00 |00 |00 |00 |00 |00 |00 |00 |00 |00 |00 |00 dio | | | | | | | | | | | | | del-| | | | | | | | | | | | | la | | | | | | | | | | | | | con-| | | | | | | | | | | | | tro-| | | | | | | | | | | | | ver-| | | | | | | | | | | | | sia | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------- 2. |450,|630,| |1.17|1.17|720,|540,|720,|1.35|900,|900,|1.89|2.52 fase|00 |00 | |0,00|0,00|00 |00 |00 |0,00|00 |00 |0,00|0,00 in- | | | | | | | | | | | | | tro-| | | | | | | | | | | | | dut-| | | | | | | | | | | | | tiva| | | | | | | | | | | | | del | | | | | | | | | | | | | giu-| | | | | | | | | | | | | di- | | | | | | | | | | | | | zio | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------- 3. |720,|990,|1.35| | |990,|1.08|1.35|2.25|1.35|1.35|2.16| is- |00 |00 |0,00| | |00 |0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00| tru-| | | | | | | | | | | | | tto-| | | | | | | | | | | | | ria | | | | | | | | | | | | | e/o | | | | | | | | | | | | |
6 di- | | | | | | | | | | | | | bat-| | | | | | | | | | | | | ti- | | | | | | | | | | | | | men-| | | | | | | | | | | | | tale| | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------- 4. |630,|1.17| |1.35|1.35|1.35|1.35|1.35|2.70|1.35|1.35|2.22|2.61 deci|00 |0,00| |0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|5,00|0,00 sio-| | | | | | | | | | | | | nale| | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
Tuttavia nell'ambito del Titolo II del dpr 115/2002 dedicato alle “Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale”, l'art. 106bis, sotto la rubrica “compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato”, così dispone: “Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo.”
Occorre prima così liquidare il compenso secondo le regole generali e, successivamente, applicare la riduzione obbligatoria di 1/3 prevista dall'art. 106bis dpr 115/2002 per le prestazioni rese dal difensore di persona ammessa al beneficio del gratuito patrocinino.
Il Tribunale ritiene che non vi siano i presupposti per applicare la riduzione di cui all'art. 12 del D.M.
55/2014, non apparendo tale riduzione come “obbligatoria” a differenza di quella di 1/3 imposta dall'art. 106bis.
Alla somma di euro 3870,00 andrebbe così applicata la riduzione di 1/3 ( pari ad euro 1290,00 ) ex art. 106bis del dpr 115/02, con un importo liquidabile in concreto pari ad euro 2580,00.
Tuttavia nella sentenza penale emessa dal Tribunale di Taranto – Prima Sezione Penale in composizione collegiale in data 15 dicembre 2023 nei confronti dell'imputato ed Controparte_3
all'esito del procedimento n. 6978/22 la beneficiaria risultava costituita parte Parte_3
civile ai sensi dell'art. 75 cpp avendo esercitato i relativi diritti, ed il medesimo Tribunale di Taranto
Prima Sezione Penale in composizione collegiale nel decreto di liquidazione impugnato emesso il 17
7 gennaio 2024 così rilevava e disponeva:
Risultando emessa in sentenza la condanna al pagamento delle spese di costituzione ed esercizio dell'azione civile nel processo penale ex artt. 74 e 75 cpp, ed essendo correttamente disposta in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 dpr 115/02 per l'importo di euro 1103,60, la liquidazione in concreto emanabile a favore dell'Avvocato officiato non avrebbe potuto eccedere tale misura, non potendo il decreto di liquidazione modificare, anche indirettamente, lo iussum contenuto nella sentenza penale destinata a formare cosa giudicata ai sensi degli artt. 648 e ss del cpp.
A tale criterio si è attenuto correttamente il Tribunale di Taranto nel decreto impugnato.
III.- Il ricorso deve così essere rigettato.
IV.- La contumacia del preclude ogni provvedimento sulle spese. Controparte_1
P.Q.M.
8 a) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
b) rigetta la domanda dell'Avv. ; Parte_1
c) nulla per le spese.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 04 novembre 2025;
Il giudice dott. LB UN
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