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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 28/03/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1851/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1851/2020 promossa da:
(IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DEI FIGLI E Parte_1 CP_1
, CP_2 rappresentato e difeso dall'Avv. VIGNALI LINO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
ATTORE; contro
, Controparte_3
, Controparte_4 rappresentati e difesi dall'Avv. ISI GIOVANNI BATTISTA e dall'Avv. ISI GIOVANNI LUDOVICO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Via al Collegio dei Nobili, 4 Parma, giusta procura in atti,
CONVENUTI;
e contro
, Controparte_5 rappresentata e difesa dall'Avv. AMBANELLI MATTIA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti, pagina 1 di 19 CONVENUTO;
e con l'intervento di
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. VIGNALI FRANCESCA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in B.GO XX MARZO N. 1 PARMA, giusta procura in atti,
e di
, Controparte_6 rappresentata e difesa dall'Avv. VIGNALI FRANCESCA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in B.GO XX MARZO N. 1 PARMA, giusta procura in atti,
INTERVENUTI.
CONCLUSIONI
All'udienza del 27/11/2024, le parti hanno concluso come da note autorizzate depositate per via telematica.
pagina 2 di 19 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Note introduttive.
L'odierna pronuncia definisce un lungo e faticoso contenzioso, che ha trasferito, e poi rimeditato, in sede civile gli esiti di un'indagine penale nata a [...] verificatosi nel primo pomeriggio del 22.04.2018, in località Riopriolo di HI, quando una vettura – modello LA LT – era uscita dalla sede stradale, finendo in un crepaccio.
A bordo dell'auto, si trovavano e sbalzato fuori dall'auto, Persona_1 Controparte_4 PE perdeva la vita;
sopravvissuto, veniva inizialmente indagato, per poi veder
[...] Controparte_4 archiviata la sua posizione. CP_ In questa sede, gli eredi di – i figli , la compagna la madre PE CP_2 Pt_1 CP_6
– agiscono in giudizio, direzionando le proprie pretese risarcitorie nei confronti di
[...]
a. che essi affermano si trovasse alla guida della LA LT, uscita di Controparte_4 strada;
b. (proprietario del mezzo); Controparte_3
c. della compagnia assicurativa ( ). CP_5
Dall'altra parte, e negano ogni addebito, sostenendo che, quel giorno, CP_4 CP_3 CP_5 alla guida dell'auto si trovava il defunto tanto basta per recidere ogni tentativo di ascrivere PE loro una qualche responsabilità, e anzi giustificare una pretesa risarcitoria azionata in proprio da quale terzo trasportato e danneggiato. CP_4
Il procedimento civile parte solo dopo che sono state concluse le indagini del P.M. Questi, sulla scorta degli esiti di una Consulenza Tecnica ricostruttiva, ha chiesto la archiviazione ai sensi dell'art. 408
c.p.p. (il fascicolo è stato prodotto dalle parti interessate).
L'elaborato del CTPM (la cd perizia afferma che alla guida c'era sulla scia di quella Per_2 PE ricostruzione, anche il CT medico-legale (seppure con formule oltremodo dubitative e incerte, comunque molto meno sicure di quelle adoperate dall'Ing. ha confermato questa (ipo)tesi. Per_2
Partendo da questo dato circostanziale – che dava ai convenuti una posizione di (ideale) vantaggio
(processuale) – il processo ha si è quindi sviluppato in una lunga istruttoria, riproposta in maniera tale da evitare il rischio che la verifica dei fatti fosse solo finalizzata a confutare le tesi del CTPM, ma fosse piuttosto condotta in linea con le regole del diritto processuale civile, sì che sono stati assunti i testi che potevano fornire un contributo dichiarativo sulla vicenda e, poi, è stato riproposto un approfondimento peritale, per verificare la tenuta logica della ricostruzione proposta dal CTPM – che rappresenta l'architrave delle tesi difensive dei convenuti, tutti.
pagina 3 di 19 Su questa scia si procede, quindi, anche in motivazione.
La analisi riacquista, quindi, in semplicità e chiarezza, ove si mantenga fede a tale modello organizzativo (coerente al modello del codice di procedura civile).
Le prove per testi.
La scena su cui sono intervenuti gli agenti della Polizia della Strada (v. doc. n. 5 fasc. parte attrice) può, in estrema sintesi, essere descritta in questi termini: un'auto cade e infine si arresta in una scarpata;
una lunga traiettoria viene definita da una di linea di frenata, lunga 31 metri;
un primo punto d'urto viene rilevato, su una folta pianta;
un secondo lungo punto d'urto viene rilevato, presso un albero
'spezzato e dannggiato'; la salma di iene rinvenuta nella scarpata. PE
Tali dati – utili per la ricostruzione cinematica – non sono decisivi per la narrazione, dal momento che a. è certo che il sinistro sia stato autoindotto;
b. similmente, è sicuro che l'auto procedesse a una velocità sostenuta ma non folle, seppure in una strada dal percorso sinuoso e pieno di curve, in cui un segnale di poco precedente
(ma ormai superato per distanza) segnalava addirittura un limite di 30km/h.
Il teste (ud. 12.05.22) riferisce di aver incrociato l'auto, di averla vista uscire di Testimone_1 strada, di essere andato incontro ai sinistrati, di aver incrociato un uomo dolorante alla spalla che pronunciava preoccupato il nome ' di aver infine visto un uomo lottare tra la vita e CP_4 Per_3 la morte, che aveva difficoltà a respirare, di aver incrociato i soccorritori.
La teste (ud. 12.05.22) – infermiera di turno intervenuta direttamente sul luogo del sinistro – Tes_2 ha riferito di aver visto l'infortunato (si tratta di di cui non ha ricordato il volto in udienza) CP_4
che era appoggiato al baule aperto di un'auto. Io e il medico siamo andati incontro, gli abbiamo chiesto come stava;
ci ha detto 'andate dal mio amico che è più grave'. Noi non sapevamo dove fosse. Dopo ci siamo fatti indicare dove potesse essere, ci ha indicato il dirupo. Abbiamo portato soccorso all'altra vittima nella scarpata: era già deceduto, stavano provvedendo al massaggio cardiaco dei soccorritori intervenuti. Successivamente, siamo risaliti, dopo aver riscontrato il decesso e come sanitari presenti abbiamo visitato l'infortunato: aveva dolore al braccio. Gli abbiamo chiesto i parametri vitali;
io gli ho chiesto chi era alla guida. Mi ha detto che era lui alla guida. Era molto turbato.
Il primo dato circostanziale è, dunque, questo: a espressa domanda (si noti: di un soccorritore), nell'imminenza dell'evento dannoso, risponde che era lui, non che guidava l'auto. CP_4 PE
Lo stesso dato viene riferito – con dinamica similare – dalla teste (ud. 17.05.22) – semplice Tes_3 passante, intervenuta volontariamente in quanto 'milite' e dunque munita di esperienza specifica in tema di soccorso – che ha praticato il massaggio cardiaco a dopo averlo disincastrato dalla PE
pianta, nella quale si era impigliato il corpo: io stavo praticando il massaggio, è arrivato anche un altro pagina 4 di 19 soccorritore; io ho chiamato qualcuno di quelli che erano presenti;
ho detto di chiamare il 118; ho chiesto 'chi guidava?'. A quel punto, una signora ha detto 'guidava mio marito', rivolgendo lo sguardo alla sua sinistra, dove c'era un uomo in piedi vicino a lei – che poi è stato poi caricato dalla Ambulanza di HI – che aveva le mani tra i capelli. Quella signora mi ha chiesto cosa stavo facendo;
io non le ho risposto, perché non c'era proprio nulla da dire, non si rendeva conto della gravità di quello che era successo. La signora proprio non immaginava o non voleva immaginare che potesse essere così grave.
La deposizione della aggiunge, dunque, due dettagli importanti: conferma il disagio interiore Tes_3 di inserisce un'ulteriore interlocutrice, la moglie di cui questi aveva (già) riferito di CP_4 CP_4 essere stato alla guida. E' la moglie che riporta quanto le è stato detto dal marito (in un momento in cui ra ancora in vita e si poteva anche supporre fosse in grado di sopravvivere). Il marito – si noti PE
– non la contraddice in alcun modo, in quel momento e in quel contesto.
Al momento sono, quindi, già tre le persone cui ha riferito di essere stato alla guida: la CP_4 Tes_2 la moglie, (indirettamente) la Tes_3
La circostanza è confermata anche da (le cui dichiarazioni con verbale SI del 21.03.2019, Parte_2 in sede di indagini sono state acquisite con l'assenso delle parti, che le hanno liberamente prodotte, v. doc. n.5 fasc. parte attrice) che ha raccontato che non ha fatto che ripetere: 'La colpa è mia, CP_4
guidavo io!'.
L'informatrice conferma lo stato di agitazione;
aggiunge, tuttavia, un nuovo e diverso elemento: le riferì che, lui sì, indossava la cintura di sicurezza. CP_4
Questo quadro è, in realtà, confermato anche dalla teste (la moglie di e ammesso Tes_4 CP_4 dallo stesso (in sede di i.f.). Le loro deposizioni mirano, tuttavia, a svalutare il significato CP_4 sotteso a quella indicazione fornita alle persone intervenute e presenti (che la difesa attorea assume di natura confessoria stragiudiziale).
La teste (avvisata della facoltà di astenersi, ma che pure ha voluto testimoniare) ha riferito Tes_4
(ud. 17.03.2022) che è senz'altro vero che il marito avesse lì per lì dichiarato di trovarsi alla guida. La teste ha riportato che, dopo pranzo (erano dai , il marito e si erano allontanati per PE PE andare a prendere il gelato;
guidava suo marito;
quando è stata chiamata dal marito, e si è recata sulla scarpata, io ho guardato mio marito, ho visto il braccio visibilmente leso;
mi ha detto 'io sto bene, vai a vedere come sta
io ho visto che c'erano due persone che tentavano di rianimarlo. I soccorsi non sono stati immediati: io mi muovevo Per_3
tra mio marito e , non sapevo dove stare. Io ho chiesto chi era alla guida appena sono arrivata, e mio marito PE
mi ha detto che guidava lui (mio marito).
pagina 5 di 19 La versione sostenuta dinnanzi ai terzi cambia, tuttavia, alla sera: i poliziotti hanno detto che dovevano parlare con lui, io ero intimorita che gli dicessero di;
sono entrata e glielo ho detto;
lui mi ha detto che PE
guidav ; io allora mi sono sciolta in lacrime, perché sino a quel momento avevo portato il PE
peso di ritenere mio marito responsabile della morte d , per la quale ancora oggi sono PE
distrutta.
Nella versione della moglie, ha dunque ammesso, nell'imminenza dei fatti, turbato, un fatto CP_4 che, pure dopo un pomeriggio in P.S. con 'codice rosso', ha rielaborato e rivissuto con 'nuova' consapevolezza: appreso della morte dell'amico, ha quindi affermato che alla guida ci sarebbe stato
PE
Questo quadro è in linea con le dichiarazioni che, in occasione dell'i.f., ha reso in questo CP_4 processo: io ho detto che guidavo a tutti quelli che erano fermi a soccorrermi: in questo modo volevo evitare un sacco di problemi a . aveva già avuto degli altri incidenti e PE PE volevo evitargli problemi di altro tipo.
A detta di dunque, i due amici si sarebbero scambiati posizione alla guida appena 'dopo l'uscita CP_4
del paese', perché voleva provare l'auto, che si prestava a una 'guida sportiva': i sarebbe PE PE messo alla guida;
al posto passeggero;
senza cinture, con le cinture. Una CP_4 PE CP_4 macchia d'olio (forse l'impronta di Diesel che ha dichiarato di aver visto cambia il percorso CP_7 dell'auto e, inesorabilmente, l'esistenza di entrambi: l'auto cade nella scarpata;
viene sbalzato PE fuori. teme per la vita dell'amico e, preoccupato, avrebbe deciso di assumersi la responsabilità CP_4 di aver guidato1.
Vi è dunque certezza su un dato: nel momento in cui i soccorritori sono in azione, vigile e CP_4 dolorante, turbato e sofferente, afferma di aver guidato: solo alla sera (in ipotesi: prima alla moglie, poi alla Pol Strada), cambia versione dichiarando che alla guida era PE
Gli esiti della CTU ricostruttiva in questo processo.
Esaurita l'istruttoria orale, è stata disposta CTU ricostruttiva, al fine di verificare – al di là del dato riscontrabile dalle dichiarazioni dei testi assunti – quale fosse lo scenario più plausibile.
In questa dinamica dialettica, le parti hanno avuto modo di interloquire abbondantemente (e costruttivamente).
In questa sede, è del tutto inutile riportare tutte le (lunghe e motivatissime) riflessioni del Collegio peritale (composto da un Ingegnere specialista del settore e un medico legale, chiamato per verificare i 1 Si consideri che, in quel momento, agli occhi (nella mente) di l'amico è ancora in lotta per sopravvivere: CP_4 ragionevolmente, egli confida che rimanga in vita. E' dunque improbabile ma non impossibile che potrebbe confermare la versione che sta fornendo alle persone che gli stanno intorno. CP_4 pagina 6 di 19 problemi di compatibilità con le tracce ematiche, su cui già i Consulenti della Procura della Repubblica si erano espressi).
Il Collegio ha – con ragionamento puntuale ed analitico, approfondendo e rimeditando tutte le osservazioni cui le conclusioni sono state sottoposte – affermato che le simulazioni, le analisi, i riscontri dettagliati acquisibili dagli atti di causa ed in particolare dalla documentazione fotografica porta lo scrivente ad asserire che, con elevato grado di probabilità, il fosse alla guida della vettura al momento dell'accadimento del CP_4
sinistro e il fosse il passeggero trasportato, e che entrambi non indossassero dispositivi di sicurezza PE
(le cinture) … gli scenari ipotizzati dallo scrivente sono stati tutti valutati, sia in termini di possibilità che in termini di plausibilità, ed HANNO PERMESSO DI INDIVIDUARE CON UNA VEROSIMIGLIANZA PROSSIMA ALLA
CERTEZZA, quale fosse la configurazione degli occupanti al momento del sinistro: IL CO ALLA GUIDA E IL
MIODINI PASSEGGERO". "Una valutazione qualitativa di tantissimi elementi a favore dell'ipotesi che il osse CP_4
alla guida del veicolo… Permettono di assegnare allo SCENARIO CHE VEDE IL CO ALLA GUIDA DEL
VEICOLO UNA PROBABILITÀ NON INFERIORE AL 95%". "… Lo scenario alternativo (Corradi passeggero, probabilità al più del 5%) è sostenuto principalmente da tre elementi probanti la cui fondatezza pesantemente minata dai riscontri oggettivi effettuati.… Pertanto, non si sbaglia se si considera lo scenario in cui i è passeggero CP_4 della vettura come uno scenario decisamente improbabile, al limite della impossibilità.
Per la disamina degli elementi che giustificano tale conclusione si rimanda all'elaborato depositato.
In questa sede, ha piuttosto senso sottolineare le ragioni che giustificano la dissonanza dalle conclusioni cui è giunto, in quel momento storico, il PM, che chiese l'archiviazione, sospinto dagli esiti della . Pt_3
Come già posto in premessa, la perizia del CTPM ha costituito l'epigono da cui tutta la vicenda giudiziaria civile ha preso le mosse: il giudizio del Consulente ha infatti aperto le vie non solo Per_2 ad un'archiviazione in sede penale ma, ad esempio, anche alle pretese risarcitorie, che ha CP_4 avanzato (ed ottenuto), qualificandosi come terzo trasportato.
Il Collegio peritale ha, tuttavia, riscontrato alcune debolezze nel ragionamento proposto, all'epoca dal
CTPM2.
I dati più significativi al fine del decidere sono – al di là di tutte le contestazioni scritte, proposte e riproposte – pochi.
Innanzitutto, è eclatante il dato della collocazione del sedile dal lato guidatore. Se si assume come premessa che (quella fondata sulla massima di esperienza per cui) i sedili risultano fissi
e stabili… e, presumibilmente, nelle posizioni in cui si trovano al momento del sinistro" (CTU pag. 58), ciò in quanto le guide su cui scorrono i sedili vengono omologate per non sganciarsi in urti che comportino un'accelerazione di 20 g in due test di accelerazione…" (CTU pag. 66) allora si deve concludere che la posizione dei sedili … è tale da non permettere al di accomodarsi alla guida in una posizione “normale” ed in ogni caso “il … non PE PE
avrebbe potuto guidare perché non avrebbe avuto lo spazio a sufficienza per azionare i pedali…”
(CTU pag. 82,83). Il CTU afferma che (in ipotesi) “il invece, appare accomodato perfettamente nella CP_4
posizione di guida ideale, …” (CTU pag. 83).
Questo elemento si coniuga perfettamente con un altro dato, che viene dal notorio: la LA LT è un'auto che si presta a una guida 'sportiva'. Allora, non era esattamente un quisque de populo CP_4
rispetto al mondo delle auto: era (è) un amatore, era (è) un pilota. La guida sportiva parte dalla essenziale correlazione esistente tra la comodità del posto auto e il pilota. La posizione del sedile comunica quindi che l'auto era accomodata per che non avrebbe nemmeno potuto CP_4 PE guidarla. Una circostanza tanto più decisiva se si pensa che l'auto l'aveva portata che CP_4 PE era 'ospite'. Ancor più decisiva se si pensa che – nella tesi difensiva di – sarebbe CP_4 PE subentrato alla guida: non è pensabile che si accinge alla guida non regoli, a suo uso e consumo, almeno, il sedile per distendere le gambe.
La posizione è tanto più decisiva se si pensa che è stato sbalzato a metri di distanza: avrebbe, PE semmai, dovuto rimanere incastrato in quella posizione, tanto 'incomoda' per lui.
Si dice che l'abbassamento del montante (tetto) avrebbe impedito l'espulsione, ma è, di contro, compatibile con il trauma cranico riportato da CP_4
Il secondo dato che merita di essere espressamente menzionato concerne le calzature di che PE
(trascurate quale elemento valutativo dal CTPM), furono rinvenute dal lato passeggero.
L'ultimo profilo che occorre approfondire, riguarda la ferita al braccio di che la difesa del CP_4 convenuto assume come indice del suo attaccamento alle cinture di sicurezza.
Sul punto, i CTU hanno annotato che nello scenario che vede conducente senza cintura di sicurezza, la CP_4
simulazione pone il suo corpo in una situazione in cui la spalla destra avrebbe certamente urtato il volante dell'automobile, e, con molta probabilità, anche il secondo albero…e/o il tetto deformato dall'urto…causando danni compatibili con quelli subiti dal ”. E, ancora, “Lo scenario descritto nella simulazione correla i danni alla CP_8
parte destra del corpo del con l'urto contro il volante della vettura e con il potenziale urto contro l'albero e, CP_4
pagina 8 di 19 parzialmente, contro l'imbottitura del tetto su cui sono state rinvenute tracce di probabile deformazione da impatto” (p.
120).
Il CTU, rilevato il trauma cranico riportato da ha recepito quanto sostenuto dai CTP egli CP_4
attori ossia che “le lesioni alla spalla siano causate da un corpo contundente dall'alto verso il basso e non da una interazione con cinture di sicurezza” (pag. 37 della CTU); ancor più, la totale incongruità delle fratture costali con l'interazione con una cintura lato passeggero (p. 38).
Ancor più importante, le simulazioni hanno dimostrato ampiamente che vi è una oggettiva possibilità di riscontrare puntualmente le tracce ematiche del on le zone in cui le stesse sono state trovate, nello scenario in cui il è CP_4 CP_4
considerato conducente della vettura senza cinture di sicurezza (pag. 105).
Come si evince dalla CTU, la compatibilità va riferita
× alle tracce ematiche rinvenute sul finestrino posteriore ESTERNO lato conducente tutte attribuite dall'esame della Polizia Scientifica al che CP_4 non possono trovare altro scenario se non che il convenuto fosse alla guida dell'auto;
× alla assenza di tracce ematiche di sulla cintura di sicurezza lato CP_4 passeggero (che, viste le escoriazioni teoricamente a questa ricondotte, si sarebbe dovuta inevitabilmente “macchiare” del sangue del;
CP_4
× al fatto che le tracce ematiche e il materiale biologico nell'area del guidatore, tutte attribuite a siano state repertate in zone non direttamente CP_4
“esposte alla vista” quali la base del canotto di sterzo o la parte inferiore dell'elemento metallico posto alla destra del volante: ciò rende alquanto improbabile
l'ipotesi che vede gli schizzi di sangue fuoriusciti dal corpo del colpire ed imbrattare CP_4 queste parti recondite dell'abitacolo3;
× al fatto che le tracce ematiche rinvenute lato passeggero appartengono al e sono state addirittura repertate sul lato destro del vano portaoggetti: PE esse corrispondono ad un urto con l'arto inferiore destro…tali tracce sono inspiegabili in uno scenario che vede il lla guida del veicolo (pag. 33); PE
× al fatto che le tracce ematiche del sig. sullo specchietto retrovisore non PE vengono repertate alla sinistra dello stesso (come sostenuto dall'Ing. Per_2 nella ricostruzione ritenuta erronea dal CTU) ma all'altezza del retrovisore 3 E' quindi improbabile che il passeggero possa aver lasciato tracce emetiche sotto il volante. CP_4 pagina 9 di 19 interno (mancante) in prossimità del gancio in metallo a forma di T che si trova sulla destra, verso il sedile lato passeggero;
× al fatto che le simulazioni ed i riscontri medici non possono che correlare la ferita al ginocchio destro del con l'urto contro l'elemento metallico posto sul CP_4 lato destro del volante (CTU p. 106)
× alla tipologia ed andamento delle escoriazioni rinvenute sull'emitorace sinistro del del tutto compatibili con la fuoriuscita del corpo dalla vettura con PE moto relativo obliquo da destra verso sinistra con primo impatto sul cruscotto
(ove, infatti, sono state rinvenute le tracce ematiche del e successivo PE strisciamento fino dal distacco del corpo dall'auto;
× alle abrasioni al braccio destro del in alcun modo associabili ad una CP_4 iterazione con le schegge di vetro del finestrino laterale destro andato in frantumi;
× al reperto biologico n. 9 sul cruscotto ricondotto a che non è stata PE adeguatamente valorizzata (né esattamente collocata in vero dal CTPM).
In questo, ricchissimo, panorama la tesi difensiva delle parti convenute rimane ancorata alle tracce ematiche di eppure: CP_4
• quanto alla traccia ematica spalmata sulla slitta esterna a destra del sedile passeggero, occorre annotare che non vi è alcuna foto che la riproduce;
• la macchia a forma di goccia presente sulla slitta esterna è comunque compatibile con un gocciolamento dall'alto riconducibile al signor da posizione statica (ciò CP_4 che troverebbe spiegazione con quanto riferito dal teste – CTU pag. 22); Tes_5
• la traccia ematica del è stata posizionata al centro del cruscotto lato PE passeggero, mentre tale reperto ematico è stato rilevato sull'estremità destra dello sportellino del vano porta oggetti verso il montante-portiera dell'auto (CTU pag. 23);
• le tracce sul parabrezza che il CTPM ha diversamente utilizzato per ricavarne la posizione di (quale passeggero) non possono ritenersi definitivamente CP_4 concludenti, in quanto il parabrezza è stato raccolto dal sinistro ed "accartocciato" all'interno di un sacco di plastica nero tenuto insieme dallo strato plastico intermedio… Tale dettaglio pone, parere dello scrivente, un dubbio sull'attendibilità del posizionamento preciso delle tracce rilevate sul 4 Questi ha riferito che nel momento in cui si è avvicinato all'auto incidentata, era 'intento a guardare dentro' (v. CP_4 verbale SI del 22.04.2018, doc. n. 5). pagina 10 di 19 parabrezza stesso poiché i vari settori del parabrezza, originariamente distanti tra loro, sono Parte certamente venuti a contatto gli on gli altri, contaminando tutto il parabrezza (Pag. 32); questa modalità ha senza dubbio minato l'attendibilità dei rilievi successivi in quanto vi è stata, con elevatissima probabilità, una contaminazione del reperto “non controllata e “non controllabile” (p.
55).
Valutazioni conclusive in ordine alla ricostruzione del fatto. Profili valutativi in diritto.
Sulla scorta di tutti gli elementi raccolti in aula e versati in atti, si deve quindi concludere che il
22.04.2018, la , che percorreva via Guatelli, in presenza di una “curva chiusa, volgente a destra ... di CP_9
cunetta e dosso”, pure in presenza del locale e segnalato limite di velocità, “a causa della velocità non commisurata alle condizioni della strada” (così il verbale della Pol Strada) fuoriusciva dalla carreggiata5, dopo una frenata misurata in 31 metri di lunghezza.
A bordo dell'auto vi erano e Alla guida deve ritenersi che vi fosse CP_4 PE CP_4
Tutti i dati censiti convergono in questo senso.
Lo dicono, principalmente, le dichiarazioni dei testi raccolti, che hanno descritto lo stato di ansia e di apprensione di immaginare che egli – quando ancora sperava che l'amico fosse in vita – avesse CP_4 voluto assumersi una responsabilità non propria per evitare non chiariti problemi all'amico è una tesi inverosimile. Ha senso, piuttosto, pensare che egli abbia corretto il tiro in un secondo momento, quando ormai era morto, per lenire il senso di colpa, per evitare implicazioni penali, per PE insabbiare il senso di rimorso e vergogna.
Lo suggerisce, in secondo luogo, il fatto che l'auto – che si prestava a una guida 'sportiva' (una Lanci
LT vecchio modello a trazione anteriore – era formalmente intestata a un dipendente, ma comunque nella sua disponibilità: non si capisce perché avrebbe dovuto insistere per guidare PE spericolatamente un'auto altrui. invece, era un pilota amatoriale, pluripremiato: l'andatura è CP_4 coerente con la sicurezza che si deve riconoscere a chi è 'del mestiere'.
Lo conferma, in terzo luogo, l'alloggiamento del sedile: misurato sulla statura non elevata di CP_4 coerente con la regola delle 'ore 12' che non deve lasciare spazio tra spalle e sedile.
Lo conferma, ancora, il senso di colpa profondo vissuto nell'imminenza dei fatti – palesato agli intervenuti – che suggerì al momento del ricovero una consulenza psichiatrica.
Lo conferma, infine, la mole di elementi raccolti in sede di Consulenza Tecnica, ove gli esperti hanno
(dopo aver proposto ben quattro ipotesi ricostruttive diverse, collegate alle posizioni e all'utilizzo delle 5 Così il teste l'ho vista in volo che si stava per schiantare al suolo. Tes_1 pagina 11 di 19 cinture di sicurezza) concluso che alla guida si trovava senza margine, apprezzabile, per un CP_4 ragionevole dubbio.
Se così è, si deve affermare che (conducente) e (proprietario Controparte_4 Controparte_3 del mezzo, assicurato) debbono rispondere dell'incidente.
In quanto sinistro auto-provocato (con il trasportato quale vittima), nell'ottica del trasportato, questi agisce in forza del Codice delle Assicurazioni e sulla base degli artt. 1681 c.c. nei confronti del conducente.
Raccolte le considerazioni della dottrina più accorta in tema di ricostruzione del trasporto di cortesia, si dirà che il conducente risponde ed è responsabile ex art. 1681 c.c., anche quando il trasporto è di mera cortesia6.
Nel caso di specie, dal punto di vista normativo, l'incidente patito da funzione della condotta PE di guida, avvenuta a una velocità non lontana da un limite (di 90km/h – subito dopo un tratto con limite addirittura a 30km/h) spropositato rispetto allo stato dei luoghi, tale per cui egli, alla guida di una macchina 'particolare' (ma con pneumatici usurati), forse sovrastimando la propria capacità non è stato in grado di dominarne la potenza, tanto più in concomitanza del fattore 'di inciampo' (la macchia di Diesel rinvenuta alcune centinaia di metri prima dell'impatto).
Tanto basta ad affermare che il conducente risponde e, con lui, il proprietario del mezzo quale assicurato, giacché non è prova in atti che il conducente ha fatto tutto il possibile per evitare il danno.
E' questa la considerazione decisiva: il danno patito va imputato causalmente alla condotta di guida del conducente che non ha dimostrato (perché procedeva distante dal modello di agente che le regole prudenziali imporrebbero di incarnare) che l'evento non era evitabile adottando tutte le precauzioni che le circostanze di luogo e spazio imponevano a un guidatore attento e scrupoloso.
Introdotto tale profilo, occorre adesso discorrere della corresponsabilità di che, sulla scorta PE dello scenario ricostruttivo ritenuto veritiero, non indossava le cinture. 6 La considerazione non è puramente oziosa: la Cassazione per anni ha affermato che il trasportato andava tutelato ex art. 2054 c.c. La presa di posizione si reggeva su una seria esigenza, quella che fosse garantita una adeguata copertura assicurativa anche a favore dei trasportati. A quella esigenza si poteva rispondere tuttavia non già attraverso un'arbitraria riscrittura dell'art. 2054, bensì per mezzo di un'appropriata ricostruzione della portata delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria della r.c.a. sì che sarebbe stato meglio ricostruire il rapporto tra l'assicuratore e il trasportato come se il trasportato fosse un terzo. In quel modo, l'assicurazione poteva coprire anche quei danni che sarebbero stati irrisarcibili ex art. 1681, come, ad es., il danno derivato da vizi di costruzione del veicolo. Non è quindi un caso che l'art. 122, comma 2, Cod. ass. prevede oggi che “l'assicurazione deve comprendere anche la responsabilità per i danni ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto" e che l'art. 129, comma 1, Cod. ass. prevede che "Non è considerato terzo... il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro...". Ovviamente, per il danno non coperto dall'assicurazione (ad es., il danno alla persona eccedente il massimale della polizza) il trasportato (a titolo oneroso o gratuito) potrà agire nei confronti del vettore soltanto in base all'art. 1681. Proprio le difese dell'Assicurazione, svolte in questa sede in punto di massimale, giustificano la digressione esposta. pagina 12 di 19 La difesa egli attori ha citato le sentenze della S.C. che pongono in capo al conducente anche il rischio connesso alla negligenza del passeggero – sentenze note anche al difensore dei convenuti, che le ha invocate sovente quando si è trovato a difendere passeggeri gravemente lesi in altri procedimenti.
La questione è, normalmente, affidata all'art. 1227 c.c.
Tuttavia, escluso che la cooperazione del trasportato incida in punto di genesi dell'evento di danno – che fa nascere l'obbligazione risarcitoria – è senz'altro appropriato e corretto distinguere tra condotte, autonomamente valutabili, che alterano il decorso causale dell'evento e condotte che avrebbero potuto contenere le conseguenze dannose prodotte. Solo queste ultime possono essere valutate ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Nel caso di specie, è indubbio che il fattore lesivo sia imputabile integralmente a tuttavia, CP_4 valgono senz'altro le considerazioni del CTU che, sul punto, ha concluso che è possibile affermare, con ragionevole certezza, che l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza avrebbe certamente evitato al corpo del di essere catapultato fuori dalla vettura e allo stesso di subire le ferite che ne hanno PE comportato il decesso, nel caso in cui lo stesso si fosse trovato al posto del passeggero. È tuttavia da evidenziare che, viste le caratteristiche di progetto della vettura e la vetustà della stessa, e analizzato il potenziale comportamento del corpo del a seguito di urto con cintura di sicurezza (cfr. allegato digitale n. 6) non è da escludersi che, anche in PE
caso di utilizzo della cintura di sicurezza, gli urti del corpo del (in particolare degli arti inferiori) con parti PE
dell'abitacolo avrebbero potuto causare eventi lesivi tali da comprometterne le funzioni vitali.
Nella prospettiva che pare appropriata, l'uso delle cinture non avrebbe mai evitato l'urto, né avrebbe contenuto l'entità dell'urto, perché l'esperto guidatore avrebbe comunque proceduto alla CP_4 stessa velocità, in ogni caso, con quell'auto, accattivante per gli amatori, ma insicura, viste le condizioni di trazione e lo stato degli pneumatici.
Avrebbe, al più, potuto ridimensionare le conseguenze di un impatto, comunque tremendo:
l'allusione alla compromissione di funzioni vitali, non pare dare certezza (assoluta) circa la possibilità di salvezza.
La totale insincerità di non consente oggi di comprendere l'antefatto, se i due amici abbiano CP_4 discusso o meno sull'indossare le cinture: il fatto che neanche (ragionevolmente) indossasse le CP_4 cinture (v. CTU p. 137) lascia intendere che nessuno dei due amici si sia posto il problema.
In questa prospettiva (per la valorizzazione del ruolo del soggetto che volontariamente accondiscende al rischio creato da altri alla guida, v. C. n. 24920/24, C. n. 23804/24), il disprezzo per la regola cautelare va significativamente posto a carico di entrambi, nel senso che non si può imputare a CP_4 di non aver contraddetto l'altrui imprudenza.
pagina 13 di 19 Tuttavia, le caratteristiche personali del conducente (esperto guidatore di mezzi da corsa), se da un lato spiegano la superficialità del gesto (l'eccesso di sicurezza – per così dire – del passeggero, che si sentiva rassicurato da quella personale abilità), dall'altro lato non la giustificano perché proprio l'audacia e la spavalderia del guidatore avrebbero dovuto suggerire a i cautelarsi. PE
Quanto detto – utile al solo fine di chiarire la dimensione di un giudizio normativo di corresponsabilità
– vale quindi a delineare un concorso di colpa del danneggiato, in misura pari a 1/67, in quanto:
• il conducente è responsabile del sinistro essendo il responsabile delle CP_4 traiettorie e delle scelte di guida (quota ideale 50%);
• il conducente, in quanto pilota esperto, ha (involontariamente) suggerito un comportamento incauto, contro il quale (nella sicurezza del momento) non ha reagito, atteso che avrebbe potuto suggerire all'amico almeno di indossare le cinture (quota preponderante8 sulla ulteriore componente in gioco: la discussione in ordine alla necessità di indossare le cinture).
Delle conseguenze dannose
Riconosciuta la responsabilità del conducente e del proprietario, cui compartecipa, in base al Cod. Ass. anche la Compagni evocata in giudizio, occorre adesso affrontare il peso delle conseguenze derivate dal sinistro, di cui si tracciano immediatamente le traiettorie.
Nella prospettiva che pare preferibile, la morte di un congiunto impone al responsabile di risarcire il danno che deriva dalla cd lesione del rapporto parentale, ciò in quanto l'evento di danno determina l'estinzione di un rapporto giuridico (complesso e polimorfo) che trova il punto di riferimento
(immediato e diretto) nella persona del danneggiato: ne consegue che le norme che tutelano il bene- vita nell'ambito del settore della circolazione stradale possono dirsi poste a presidio del bene giuridico fondamentale e delle relazioni che su questa normalmente si innestano.
Tale tipologia di 'estensione' della legittimazione a pretendere il risarcimento del danno che deriva dalla cancellazione della ricchezza idealmente incorporata nella sfera giuridica di un soggetto va riconosciuta non solo a chi ha un diritto che deriva da una posizione giuridica 'qualificata' da un rapporto familiare tipico o tipizzato (coniuge, parente, convivente registrato), ma anche al soggetto che fonda la propria pretesa su un (comprovato) rapporto di fatto, sovrapponibile, per scelta socialmente apprezzabile, a una delle altre situazioni giuridiche 'nominate': così pure per convivente madre dei figli della vittima principale. Parte_1
La stessa descrizione dell'evento dannoso da parte del convenuto – che si trovava a casa CP_4 dell'amico, ivi ospite anche dell'attrice, che conviveva con – conferma l'esistenza di un PE
rapporto di convivenza more uxorio, stabile e significativo oltre la mera condivisione di un rapporto di genitorialità, che facoltizza l'attrice a richiedere in proprio il risarcimento.
Fatta applicazione dei criteri suggeriti dalle note Tabelle del Tribunale di Milano (ben riproposte dalle difese), il danno per la lesione del rapporto parentale può così essere quantificato: CP_
• , entrambi minori con meno di dieci anni al momento del sinistro, CP_2 un padre giovane, un rapporto solido: € 391.103,00, per ciascuno dei due, vale a dire l'importo massimo (per convenzione) risarcibile;
• in proprio: € 391.103,00, vale a dire l'importo massimo (per Parte_1 convenzione) risarcibile;
• madre della vittima: € 308.969,00. CP_6
Al fianco di questa componente di danno (non patrimoniale, che deriva dal sacrificio del contributo umano che un congiunto ricava dalla cooperazione esistenziale dei propri affetti), va aggiunto il cd danno patrimoniale, vissuto in proprio, che discende dalla mancata percezione (di una parte) delle risorse economiche che il familiare sacrificato avrebbe destinato ai propri congiunti.
E' ingiusto immaginare che esistano tante componenti di tale danno, quanti siano i congiunti: è più corretto immaginare che ci sia un 'patrimonio' prodotto dalla vittima principale che – al netto di quanto avrebbe impiegato per se stesso – va poi redistribuito tra gli altri (arg. ex art. 1257 c.c.).
Non vi è prova che contribuisse ai bisogni materiali della madre (di cui non è nota la PE mancanza di autonomia): nulla sul punto.
Invocati i criteri richiamati dalla difesa attorea, si può tenere per fermo che (di professione PE magazziniere) percepisse un reddito di (non inferiore a) € 25.000,00 annui.
Tale reddito può essere moltiplicato per 15, così sino all'alba dell'autonomia economica dei figli
(immaginando una totale autonomia degli stessi, grosso modo sino al 23 anni di ognuno di loro): €
375.000,00.
Immaginando che il padre avrebbe destinato a entrambi i figli la metà (€ 187.500,00) di quanto avrebbe guadagnato (arg. ex art. 542.2 c.c.), spetta a ciascuno dei figli la somma di € 93.750,00.
pagina 15 di 19 Non vi sono elementi per chiarire quali fossero gli accordi tra i conviventi sulla condivisione delle risorse economiche9. In difetto di elementi certi, si può quindi riconoscere alla convivente una quota pari a circa la metà della quota disponibile (arg. ex art. 542, co.2 c.c.), pensando che si sia Parte_1 vista sacrificata di quanto, liberamente, il compagno le avrebbe potuto elargire, senza vincolo formale di coniugio: € 46.875,00.
Tale somma va tuttavia riconosciuta per un periodo (idealmente) più lungo – sovrapponibile a una convivenza, che si sarebbe potuta protrarre, sino all'età pensionabile – e quindi € 46.875 x 2 = €
93.750,00.
Definita la sfera degli interessi (non patrimoniali e patrimoniali) sacrificati dalla morte della vittima principale, per via della recisione della molteplicità delle relazioni normalmente intrattenute con figure della sua sfera familiare, occorre adesso verificare il danno realizzatosi nella sfera giuridica soggettiva dei singoli attori.
Diversamente che nel caso di morte, la lesione del diritto alla salute, invece, che si assume derivata in conseguenza del sinistro capitato al proprio caro, discende dalla compromissione di un interesse meritevole di tutela nella vita di relazione che non si appunta sul (non è funzione diretta dell'esistenza in vita del) danneggiato principale.
Ne consegue che, messo di canto l'art. 1223 c.c., invocata la peculiare figura della fattispecie di danno plurioffensivo, si affiderà all'art. 1221 c.c. (e al canone versari in re illicita) o al sistema normativo che presiede alle coperture assicurative, il giudizio di attribuzione di responsabilità a carico del danneggiante di un evento lesivo (la salute del congiunto) che – di per sé fondato su una posizione autonoma del titolare – risulta corretto ricollocare in capo al danneggiante, la cui condotta ha causato
(recte: alla cui condotta può imputarsi in forza del criterio di responsabilità) la verificazione dell'evento di danno principale, che ha modificato le condizioni di rischio che tipicamente connotavano il godimento di un diritto essenziale (il bene-salute) da parte del titolare, così innescando una catena di danno (successiva ma correlata) che travolge il diritto alla salute del congiunto, suo malgrado coinvolto nella triste vicenda.
Parte attrice aveva invocato l'esistenza di un danno alla salute.
Esperita CTU medico-legale, il collegio ha concluso, con analitica lucidità, che non sono stati rilevati elementi di natura psicopatologica nei due minori, né elementi sintomatici di disturbi causalmente correlabili all'evento 9 Si parte dall'assunto che non esiste un unico modello di convivenza, in quanto due soggetti – che volontariamente decidono di non sposarsi – possono organizzare i propri interessi come meglio credono: non è quindi corretto – in difetto di elementi certi – ricostruire la posizione del convivente, automaticamente, come fosse un coniuge. Tale tesi valorizza peraltro la graduazione della significatività sociale degli impegni assunti dalle persone in tema familiare, tanto più alla luce delle nuove previsioni normative sulla formalizzazione delle(varie) forme di convivenza. pagina 16 di 19 CP_ luttuoso subito. Nel caso di di , pertanto, pur comprendendo e manifestando vicinanza per la grave perdita CP_2
subita, sotto il profilo psicopatologico e medico legale non sono apparsi elementi tali da individuare disturbi psichici o evoluzioni patologiche del lutto fisiologico, causalmente riconducibili alla perdita del padre.
Ciò non vuol dire che le vicende risultino insignificanti sul piano non patrimoniale: va riconosciuto un danno morale da sofferenza (di dimensione ipoteticamente transeunte non cristallizzatasi in una dimensione patologica clinica), sovrapponibile alla sofferenza morale e all'impegno occorrente per riorganizzare la propria dimensione di vita individuale.
La prima componente (sofferenza morale) può dirsi uguale per tutti i danneggiati.
La seconda componente (impiego di risorse destinate a sé stessi per riorganizzare la propria esistenza) va riconosciuta preponderante nella compagna (e così: € 50.000,00 + € 20.000,00 x 5); di minor intensità nei figli (e così: € 50.000,00 + 20.000,00 x 3 per ciascuno dei figli); irrilevante nella madre (e così: € 50.000,00 per la madre).
Tali considerazioni assorbono le valutazioni che avevano suggerito alla difesa di di Parte_1 insistere per un'altra consulenza medico-legale.
A vanno poi risarciti gli oneri economici per le esequie, per € 6.620,00. Le ulteriori Controparte_6 spese non sono conseguenza immediata e diretta dell'illecito.
Tutte le altre componenti elencate convergono nelle spese di lite;
le spese della procedura penale esulano da questo procedimento.
Il dovuto ammonta, quindi, detratta la quota di responsabilità riconosciuta in capo alla vittima principale, conclusivamente, a:
• € (594.853 – 1/6 =) € 496.107,4 per Parte_5
• € (594.853 – 1/6 =) € 496.107,4 per CP_1
• € (634.853 – 1/6 =) € 529.467,4 per Parte_1
• € (365.589 – 1/6 =) € 304.901,3 per Controparte_6
Tutte le somme esprimono i valori delle componenti di danno in termini attuali: andrebbero devalutate, per poi applicarsi l'interesse legale, secondo un modello noto al foro. L'indice di svalutazione superiore al saggio dell'interesse legale suggerisce di liquidare le somme all'attualità (arg. ex art. 1224, co. 2 c.c.).
Le spese seguono la soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c. Fanno eccezione gli importi riconosciuti per la CTU sul danno biologico, che non ha confermato la tesi attorea della sussistenza di un danno biologico.
pagina 17 di 19 Si liquidano per ciascuna delle parti valori che rasentano i massimi tabellari, dovendosi riconoscere tanto l'apprezzabile sforzo difensivo profuso per ribaltare l'esito di una procedura inizialmente loro sfavorevole, quanto lo sforzo di sintesi negli atti conclusivi.
I valori massimi vengono riconosciuti alla difesa dei minori, mentre agli altri difensori si liquidano valori (di poco) inferiori essendo evidente che le difese (che pure si sono opportunamente raccordate) hanno maneggiato gli stessi argomenti difensivi – seppure dislocati su atti conclusivi distinti: in questo modo, la liquidazione non supera la soglia riferibile all'aumento riconoscibile quando un unico procuratore difende più parti.
Tutte le considerazioni svolte vanno considerate assorbenti di ogni altra difesa, contestazione, eccezione, sì che vengono accolte solo le domande, raccolte nelle determinazioni, poi veicolate nei capi nel dispositivo.
Quanto emerso impone che siano restituiti gli atti alla Procura della Repubblica, per valutare la responsabilità penale di il suo contegno nei confronti dell'assicurazione, il contegno CP_4 dichiarativo della moglie (non avvalsasi della facoltà di non testimoniare).
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1851/20 RG, così decide: accoglie le domande degli attori, per quanto di ragione, e, per l'effetto,
condanna
i convenuti al pagamento delle seguenti somme:
− € 496.107,4, oltre interessi al saggio legale, dalla sentenza al saldo, a favore di Pt_5
[...]
− € 496.107,4 oltre interessi al saggio legale, dalla sentenza al saldo, a favore di
[...]
CP_1
− € 529.467,4 oltre interessi al saggio legale, dalla sentenza al saldo, a favore di Pt_1
[...]
pagina 18 di 19 − € 304.901,3 oltre interessi al saggio legale, dalla sentenza al saldo, a favore di CP_6
[...]
rigetta ogni altra domanda;
condanna
i convenuti alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori che si liquidano in:
− € 52.000,00 a favore di e oltre € 5.000,00 per la fase di Parte_5 CP_1 negoziazione, € 1.339,2 per spese € 4.000,00 per spese di CTP, Ing. rimborsi al Per_4
15%, IVA e c.p., come per legge;
− € 12.000,00 a favore di oltre € 3.000,00 per la fase di negoziazione, € Controparte_6
1256,05 per spese, € 1.502,00 per spese di CTP, rimborsi al 15%, IVA e c.p., come per legge;
− € 15.000,00 a favore di oltre € 3.500,00 per la fase di negoziazione, € Parte_1
1.279,00 per spese, rimborsi al 15%, Iva e c.p., come per legge.
Parma, 28/03/2025
Il Giudice
Dott. Marco Vittoria
pagina 19 di 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Per un'elencazione efficace delle incongruenze rilevate all'elaborato del CTPM, v. comparsa conclusionale parte Pt_1
pp. 6-8; conclusionale parte pp. 3 ss.
[...] CP_6 pagina 7 di 19 7 Se la guida è rappresentata dal valore Y, si avrà che [(2X+ X)] = Y, sì che X = 1/3 di Y. Se l'intero (il danno risarcibile) è Z, si avrà che Z = 2Y, sì che, in conclusione a a attribuita una quota parte di responsabilità pari a 1/6 (16,6% circa). PE 8 Il comportamento di è prepo n quanto: (a) ha suggerito con il suo contegno omissivo (in prima persona) CP_4 di non indossare le cinture anche al passeggero;
(b) pur sapendo che tale contegno poteva suggerire meccanismi imitativi fondati sull'assunto che egli era 'bravo a guidare' non ha comunque reagito all'incauta omissione dell'amico. pagina 14 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1851/2020 promossa da:
(IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DEI FIGLI E Parte_1 CP_1
, CP_2 rappresentato e difeso dall'Avv. VIGNALI LINO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
ATTORE; contro
, Controparte_3
, Controparte_4 rappresentati e difesi dall'Avv. ISI GIOVANNI BATTISTA e dall'Avv. ISI GIOVANNI LUDOVICO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Via al Collegio dei Nobili, 4 Parma, giusta procura in atti,
CONVENUTI;
e contro
, Controparte_5 rappresentata e difesa dall'Avv. AMBANELLI MATTIA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti, pagina 1 di 19 CONVENUTO;
e con l'intervento di
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. VIGNALI FRANCESCA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in B.GO XX MARZO N. 1 PARMA, giusta procura in atti,
e di
, Controparte_6 rappresentata e difesa dall'Avv. VIGNALI FRANCESCA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in B.GO XX MARZO N. 1 PARMA, giusta procura in atti,
INTERVENUTI.
CONCLUSIONI
All'udienza del 27/11/2024, le parti hanno concluso come da note autorizzate depositate per via telematica.
pagina 2 di 19 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Note introduttive.
L'odierna pronuncia definisce un lungo e faticoso contenzioso, che ha trasferito, e poi rimeditato, in sede civile gli esiti di un'indagine penale nata a [...] verificatosi nel primo pomeriggio del 22.04.2018, in località Riopriolo di HI, quando una vettura – modello LA LT – era uscita dalla sede stradale, finendo in un crepaccio.
A bordo dell'auto, si trovavano e sbalzato fuori dall'auto, Persona_1 Controparte_4 PE perdeva la vita;
sopravvissuto, veniva inizialmente indagato, per poi veder
[...] Controparte_4 archiviata la sua posizione. CP_ In questa sede, gli eredi di – i figli , la compagna la madre PE CP_2 Pt_1 CP_6
– agiscono in giudizio, direzionando le proprie pretese risarcitorie nei confronti di
[...]
a. che essi affermano si trovasse alla guida della LA LT, uscita di Controparte_4 strada;
b. (proprietario del mezzo); Controparte_3
c. della compagnia assicurativa ( ). CP_5
Dall'altra parte, e negano ogni addebito, sostenendo che, quel giorno, CP_4 CP_3 CP_5 alla guida dell'auto si trovava il defunto tanto basta per recidere ogni tentativo di ascrivere PE loro una qualche responsabilità, e anzi giustificare una pretesa risarcitoria azionata in proprio da quale terzo trasportato e danneggiato. CP_4
Il procedimento civile parte solo dopo che sono state concluse le indagini del P.M. Questi, sulla scorta degli esiti di una Consulenza Tecnica ricostruttiva, ha chiesto la archiviazione ai sensi dell'art. 408
c.p.p. (il fascicolo è stato prodotto dalle parti interessate).
L'elaborato del CTPM (la cd perizia afferma che alla guida c'era sulla scia di quella Per_2 PE ricostruzione, anche il CT medico-legale (seppure con formule oltremodo dubitative e incerte, comunque molto meno sicure di quelle adoperate dall'Ing. ha confermato questa (ipo)tesi. Per_2
Partendo da questo dato circostanziale – che dava ai convenuti una posizione di (ideale) vantaggio
(processuale) – il processo ha si è quindi sviluppato in una lunga istruttoria, riproposta in maniera tale da evitare il rischio che la verifica dei fatti fosse solo finalizzata a confutare le tesi del CTPM, ma fosse piuttosto condotta in linea con le regole del diritto processuale civile, sì che sono stati assunti i testi che potevano fornire un contributo dichiarativo sulla vicenda e, poi, è stato riproposto un approfondimento peritale, per verificare la tenuta logica della ricostruzione proposta dal CTPM – che rappresenta l'architrave delle tesi difensive dei convenuti, tutti.
pagina 3 di 19 Su questa scia si procede, quindi, anche in motivazione.
La analisi riacquista, quindi, in semplicità e chiarezza, ove si mantenga fede a tale modello organizzativo (coerente al modello del codice di procedura civile).
Le prove per testi.
La scena su cui sono intervenuti gli agenti della Polizia della Strada (v. doc. n. 5 fasc. parte attrice) può, in estrema sintesi, essere descritta in questi termini: un'auto cade e infine si arresta in una scarpata;
una lunga traiettoria viene definita da una di linea di frenata, lunga 31 metri;
un primo punto d'urto viene rilevato, su una folta pianta;
un secondo lungo punto d'urto viene rilevato, presso un albero
'spezzato e dannggiato'; la salma di iene rinvenuta nella scarpata. PE
Tali dati – utili per la ricostruzione cinematica – non sono decisivi per la narrazione, dal momento che a. è certo che il sinistro sia stato autoindotto;
b. similmente, è sicuro che l'auto procedesse a una velocità sostenuta ma non folle, seppure in una strada dal percorso sinuoso e pieno di curve, in cui un segnale di poco precedente
(ma ormai superato per distanza) segnalava addirittura un limite di 30km/h.
Il teste (ud. 12.05.22) riferisce di aver incrociato l'auto, di averla vista uscire di Testimone_1 strada, di essere andato incontro ai sinistrati, di aver incrociato un uomo dolorante alla spalla che pronunciava preoccupato il nome ' di aver infine visto un uomo lottare tra la vita e CP_4 Per_3 la morte, che aveva difficoltà a respirare, di aver incrociato i soccorritori.
La teste (ud. 12.05.22) – infermiera di turno intervenuta direttamente sul luogo del sinistro – Tes_2 ha riferito di aver visto l'infortunato (si tratta di di cui non ha ricordato il volto in udienza) CP_4
che era appoggiato al baule aperto di un'auto. Io e il medico siamo andati incontro, gli abbiamo chiesto come stava;
ci ha detto 'andate dal mio amico che è più grave'. Noi non sapevamo dove fosse. Dopo ci siamo fatti indicare dove potesse essere, ci ha indicato il dirupo. Abbiamo portato soccorso all'altra vittima nella scarpata: era già deceduto, stavano provvedendo al massaggio cardiaco dei soccorritori intervenuti. Successivamente, siamo risaliti, dopo aver riscontrato il decesso e come sanitari presenti abbiamo visitato l'infortunato: aveva dolore al braccio. Gli abbiamo chiesto i parametri vitali;
io gli ho chiesto chi era alla guida. Mi ha detto che era lui alla guida. Era molto turbato.
Il primo dato circostanziale è, dunque, questo: a espressa domanda (si noti: di un soccorritore), nell'imminenza dell'evento dannoso, risponde che era lui, non che guidava l'auto. CP_4 PE
Lo stesso dato viene riferito – con dinamica similare – dalla teste (ud. 17.05.22) – semplice Tes_3 passante, intervenuta volontariamente in quanto 'milite' e dunque munita di esperienza specifica in tema di soccorso – che ha praticato il massaggio cardiaco a dopo averlo disincastrato dalla PE
pianta, nella quale si era impigliato il corpo: io stavo praticando il massaggio, è arrivato anche un altro pagina 4 di 19 soccorritore; io ho chiamato qualcuno di quelli che erano presenti;
ho detto di chiamare il 118; ho chiesto 'chi guidava?'. A quel punto, una signora ha detto 'guidava mio marito', rivolgendo lo sguardo alla sua sinistra, dove c'era un uomo in piedi vicino a lei – che poi è stato poi caricato dalla Ambulanza di HI – che aveva le mani tra i capelli. Quella signora mi ha chiesto cosa stavo facendo;
io non le ho risposto, perché non c'era proprio nulla da dire, non si rendeva conto della gravità di quello che era successo. La signora proprio non immaginava o non voleva immaginare che potesse essere così grave.
La deposizione della aggiunge, dunque, due dettagli importanti: conferma il disagio interiore Tes_3 di inserisce un'ulteriore interlocutrice, la moglie di cui questi aveva (già) riferito di CP_4 CP_4 essere stato alla guida. E' la moglie che riporta quanto le è stato detto dal marito (in un momento in cui ra ancora in vita e si poteva anche supporre fosse in grado di sopravvivere). Il marito – si noti PE
– non la contraddice in alcun modo, in quel momento e in quel contesto.
Al momento sono, quindi, già tre le persone cui ha riferito di essere stato alla guida: la CP_4 Tes_2 la moglie, (indirettamente) la Tes_3
La circostanza è confermata anche da (le cui dichiarazioni con verbale SI del 21.03.2019, Parte_2 in sede di indagini sono state acquisite con l'assenso delle parti, che le hanno liberamente prodotte, v. doc. n.5 fasc. parte attrice) che ha raccontato che non ha fatto che ripetere: 'La colpa è mia, CP_4
guidavo io!'.
L'informatrice conferma lo stato di agitazione;
aggiunge, tuttavia, un nuovo e diverso elemento: le riferì che, lui sì, indossava la cintura di sicurezza. CP_4
Questo quadro è, in realtà, confermato anche dalla teste (la moglie di e ammesso Tes_4 CP_4 dallo stesso (in sede di i.f.). Le loro deposizioni mirano, tuttavia, a svalutare il significato CP_4 sotteso a quella indicazione fornita alle persone intervenute e presenti (che la difesa attorea assume di natura confessoria stragiudiziale).
La teste (avvisata della facoltà di astenersi, ma che pure ha voluto testimoniare) ha riferito Tes_4
(ud. 17.03.2022) che è senz'altro vero che il marito avesse lì per lì dichiarato di trovarsi alla guida. La teste ha riportato che, dopo pranzo (erano dai , il marito e si erano allontanati per PE PE andare a prendere il gelato;
guidava suo marito;
quando è stata chiamata dal marito, e si è recata sulla scarpata, io ho guardato mio marito, ho visto il braccio visibilmente leso;
mi ha detto 'io sto bene, vai a vedere come sta
io ho visto che c'erano due persone che tentavano di rianimarlo. I soccorsi non sono stati immediati: io mi muovevo Per_3
tra mio marito e , non sapevo dove stare. Io ho chiesto chi era alla guida appena sono arrivata, e mio marito PE
mi ha detto che guidava lui (mio marito).
pagina 5 di 19 La versione sostenuta dinnanzi ai terzi cambia, tuttavia, alla sera: i poliziotti hanno detto che dovevano parlare con lui, io ero intimorita che gli dicessero di;
sono entrata e glielo ho detto;
lui mi ha detto che PE
guidav ; io allora mi sono sciolta in lacrime, perché sino a quel momento avevo portato il PE
peso di ritenere mio marito responsabile della morte d , per la quale ancora oggi sono PE
distrutta.
Nella versione della moglie, ha dunque ammesso, nell'imminenza dei fatti, turbato, un fatto CP_4 che, pure dopo un pomeriggio in P.S. con 'codice rosso', ha rielaborato e rivissuto con 'nuova' consapevolezza: appreso della morte dell'amico, ha quindi affermato che alla guida ci sarebbe stato
PE
Questo quadro è in linea con le dichiarazioni che, in occasione dell'i.f., ha reso in questo CP_4 processo: io ho detto che guidavo a tutti quelli che erano fermi a soccorrermi: in questo modo volevo evitare un sacco di problemi a . aveva già avuto degli altri incidenti e PE PE volevo evitargli problemi di altro tipo.
A detta di dunque, i due amici si sarebbero scambiati posizione alla guida appena 'dopo l'uscita CP_4
del paese', perché voleva provare l'auto, che si prestava a una 'guida sportiva': i sarebbe PE PE messo alla guida;
al posto passeggero;
senza cinture, con le cinture. Una CP_4 PE CP_4 macchia d'olio (forse l'impronta di Diesel che ha dichiarato di aver visto cambia il percorso CP_7 dell'auto e, inesorabilmente, l'esistenza di entrambi: l'auto cade nella scarpata;
viene sbalzato PE fuori. teme per la vita dell'amico e, preoccupato, avrebbe deciso di assumersi la responsabilità CP_4 di aver guidato1.
Vi è dunque certezza su un dato: nel momento in cui i soccorritori sono in azione, vigile e CP_4 dolorante, turbato e sofferente, afferma di aver guidato: solo alla sera (in ipotesi: prima alla moglie, poi alla Pol Strada), cambia versione dichiarando che alla guida era PE
Gli esiti della CTU ricostruttiva in questo processo.
Esaurita l'istruttoria orale, è stata disposta CTU ricostruttiva, al fine di verificare – al di là del dato riscontrabile dalle dichiarazioni dei testi assunti – quale fosse lo scenario più plausibile.
In questa dinamica dialettica, le parti hanno avuto modo di interloquire abbondantemente (e costruttivamente).
In questa sede, è del tutto inutile riportare tutte le (lunghe e motivatissime) riflessioni del Collegio peritale (composto da un Ingegnere specialista del settore e un medico legale, chiamato per verificare i 1 Si consideri che, in quel momento, agli occhi (nella mente) di l'amico è ancora in lotta per sopravvivere: CP_4 ragionevolmente, egli confida che rimanga in vita. E' dunque improbabile ma non impossibile che potrebbe confermare la versione che sta fornendo alle persone che gli stanno intorno. CP_4 pagina 6 di 19 problemi di compatibilità con le tracce ematiche, su cui già i Consulenti della Procura della Repubblica si erano espressi).
Il Collegio ha – con ragionamento puntuale ed analitico, approfondendo e rimeditando tutte le osservazioni cui le conclusioni sono state sottoposte – affermato che le simulazioni, le analisi, i riscontri dettagliati acquisibili dagli atti di causa ed in particolare dalla documentazione fotografica porta lo scrivente ad asserire che, con elevato grado di probabilità, il fosse alla guida della vettura al momento dell'accadimento del CP_4
sinistro e il fosse il passeggero trasportato, e che entrambi non indossassero dispositivi di sicurezza PE
(le cinture) … gli scenari ipotizzati dallo scrivente sono stati tutti valutati, sia in termini di possibilità che in termini di plausibilità, ed HANNO PERMESSO DI INDIVIDUARE CON UNA VEROSIMIGLIANZA PROSSIMA ALLA
CERTEZZA, quale fosse la configurazione degli occupanti al momento del sinistro: IL CO ALLA GUIDA E IL
MIODINI PASSEGGERO". "Una valutazione qualitativa di tantissimi elementi a favore dell'ipotesi che il osse CP_4
alla guida del veicolo… Permettono di assegnare allo SCENARIO CHE VEDE IL CO ALLA GUIDA DEL
VEICOLO UNA PROBABILITÀ NON INFERIORE AL 95%". "… Lo scenario alternativo (Corradi passeggero, probabilità al più del 5%) è sostenuto principalmente da tre elementi probanti la cui fondatezza pesantemente minata dai riscontri oggettivi effettuati.… Pertanto, non si sbaglia se si considera lo scenario in cui i è passeggero CP_4 della vettura come uno scenario decisamente improbabile, al limite della impossibilità.
Per la disamina degli elementi che giustificano tale conclusione si rimanda all'elaborato depositato.
In questa sede, ha piuttosto senso sottolineare le ragioni che giustificano la dissonanza dalle conclusioni cui è giunto, in quel momento storico, il PM, che chiese l'archiviazione, sospinto dagli esiti della . Pt_3
Come già posto in premessa, la perizia del CTPM ha costituito l'epigono da cui tutta la vicenda giudiziaria civile ha preso le mosse: il giudizio del Consulente ha infatti aperto le vie non solo Per_2 ad un'archiviazione in sede penale ma, ad esempio, anche alle pretese risarcitorie, che ha CP_4 avanzato (ed ottenuto), qualificandosi come terzo trasportato.
Il Collegio peritale ha, tuttavia, riscontrato alcune debolezze nel ragionamento proposto, all'epoca dal
CTPM2.
I dati più significativi al fine del decidere sono – al di là di tutte le contestazioni scritte, proposte e riproposte – pochi.
Innanzitutto, è eclatante il dato della collocazione del sedile dal lato guidatore. Se si assume come premessa che (quella fondata sulla massima di esperienza per cui) i sedili risultano fissi
e stabili… e, presumibilmente, nelle posizioni in cui si trovano al momento del sinistro" (CTU pag. 58), ciò in quanto le guide su cui scorrono i sedili vengono omologate per non sganciarsi in urti che comportino un'accelerazione di 20 g in due test di accelerazione…" (CTU pag. 66) allora si deve concludere che la posizione dei sedili … è tale da non permettere al di accomodarsi alla guida in una posizione “normale” ed in ogni caso “il … non PE PE
avrebbe potuto guidare perché non avrebbe avuto lo spazio a sufficienza per azionare i pedali…”
(CTU pag. 82,83). Il CTU afferma che (in ipotesi) “il invece, appare accomodato perfettamente nella CP_4
posizione di guida ideale, …” (CTU pag. 83).
Questo elemento si coniuga perfettamente con un altro dato, che viene dal notorio: la LA LT è un'auto che si presta a una guida 'sportiva'. Allora, non era esattamente un quisque de populo CP_4
rispetto al mondo delle auto: era (è) un amatore, era (è) un pilota. La guida sportiva parte dalla essenziale correlazione esistente tra la comodità del posto auto e il pilota. La posizione del sedile comunica quindi che l'auto era accomodata per che non avrebbe nemmeno potuto CP_4 PE guidarla. Una circostanza tanto più decisiva se si pensa che l'auto l'aveva portata che CP_4 PE era 'ospite'. Ancor più decisiva se si pensa che – nella tesi difensiva di – sarebbe CP_4 PE subentrato alla guida: non è pensabile che si accinge alla guida non regoli, a suo uso e consumo, almeno, il sedile per distendere le gambe.
La posizione è tanto più decisiva se si pensa che è stato sbalzato a metri di distanza: avrebbe, PE semmai, dovuto rimanere incastrato in quella posizione, tanto 'incomoda' per lui.
Si dice che l'abbassamento del montante (tetto) avrebbe impedito l'espulsione, ma è, di contro, compatibile con il trauma cranico riportato da CP_4
Il secondo dato che merita di essere espressamente menzionato concerne le calzature di che PE
(trascurate quale elemento valutativo dal CTPM), furono rinvenute dal lato passeggero.
L'ultimo profilo che occorre approfondire, riguarda la ferita al braccio di che la difesa del CP_4 convenuto assume come indice del suo attaccamento alle cinture di sicurezza.
Sul punto, i CTU hanno annotato che nello scenario che vede conducente senza cintura di sicurezza, la CP_4
simulazione pone il suo corpo in una situazione in cui la spalla destra avrebbe certamente urtato il volante dell'automobile, e, con molta probabilità, anche il secondo albero…e/o il tetto deformato dall'urto…causando danni compatibili con quelli subiti dal ”. E, ancora, “Lo scenario descritto nella simulazione correla i danni alla CP_8
parte destra del corpo del con l'urto contro il volante della vettura e con il potenziale urto contro l'albero e, CP_4
pagina 8 di 19 parzialmente, contro l'imbottitura del tetto su cui sono state rinvenute tracce di probabile deformazione da impatto” (p.
120).
Il CTU, rilevato il trauma cranico riportato da ha recepito quanto sostenuto dai CTP egli CP_4
attori ossia che “le lesioni alla spalla siano causate da un corpo contundente dall'alto verso il basso e non da una interazione con cinture di sicurezza” (pag. 37 della CTU); ancor più, la totale incongruità delle fratture costali con l'interazione con una cintura lato passeggero (p. 38).
Ancor più importante, le simulazioni hanno dimostrato ampiamente che vi è una oggettiva possibilità di riscontrare puntualmente le tracce ematiche del on le zone in cui le stesse sono state trovate, nello scenario in cui il è CP_4 CP_4
considerato conducente della vettura senza cinture di sicurezza (pag. 105).
Come si evince dalla CTU, la compatibilità va riferita
× alle tracce ematiche rinvenute sul finestrino posteriore ESTERNO lato conducente tutte attribuite dall'esame della Polizia Scientifica al che CP_4 non possono trovare altro scenario se non che il convenuto fosse alla guida dell'auto;
× alla assenza di tracce ematiche di sulla cintura di sicurezza lato CP_4 passeggero (che, viste le escoriazioni teoricamente a questa ricondotte, si sarebbe dovuta inevitabilmente “macchiare” del sangue del;
CP_4
× al fatto che le tracce ematiche e il materiale biologico nell'area del guidatore, tutte attribuite a siano state repertate in zone non direttamente CP_4
“esposte alla vista” quali la base del canotto di sterzo o la parte inferiore dell'elemento metallico posto alla destra del volante: ciò rende alquanto improbabile
l'ipotesi che vede gli schizzi di sangue fuoriusciti dal corpo del colpire ed imbrattare CP_4 queste parti recondite dell'abitacolo3;
× al fatto che le tracce ematiche rinvenute lato passeggero appartengono al e sono state addirittura repertate sul lato destro del vano portaoggetti: PE esse corrispondono ad un urto con l'arto inferiore destro…tali tracce sono inspiegabili in uno scenario che vede il lla guida del veicolo (pag. 33); PE
× al fatto che le tracce ematiche del sig. sullo specchietto retrovisore non PE vengono repertate alla sinistra dello stesso (come sostenuto dall'Ing. Per_2 nella ricostruzione ritenuta erronea dal CTU) ma all'altezza del retrovisore 3 E' quindi improbabile che il passeggero possa aver lasciato tracce emetiche sotto il volante. CP_4 pagina 9 di 19 interno (mancante) in prossimità del gancio in metallo a forma di T che si trova sulla destra, verso il sedile lato passeggero;
× al fatto che le simulazioni ed i riscontri medici non possono che correlare la ferita al ginocchio destro del con l'urto contro l'elemento metallico posto sul CP_4 lato destro del volante (CTU p. 106)
× alla tipologia ed andamento delle escoriazioni rinvenute sull'emitorace sinistro del del tutto compatibili con la fuoriuscita del corpo dalla vettura con PE moto relativo obliquo da destra verso sinistra con primo impatto sul cruscotto
(ove, infatti, sono state rinvenute le tracce ematiche del e successivo PE strisciamento fino dal distacco del corpo dall'auto;
× alle abrasioni al braccio destro del in alcun modo associabili ad una CP_4 iterazione con le schegge di vetro del finestrino laterale destro andato in frantumi;
× al reperto biologico n. 9 sul cruscotto ricondotto a che non è stata PE adeguatamente valorizzata (né esattamente collocata in vero dal CTPM).
In questo, ricchissimo, panorama la tesi difensiva delle parti convenute rimane ancorata alle tracce ematiche di eppure: CP_4
• quanto alla traccia ematica spalmata sulla slitta esterna a destra del sedile passeggero, occorre annotare che non vi è alcuna foto che la riproduce;
• la macchia a forma di goccia presente sulla slitta esterna è comunque compatibile con un gocciolamento dall'alto riconducibile al signor da posizione statica (ciò CP_4 che troverebbe spiegazione con quanto riferito dal teste – CTU pag. 22); Tes_5
• la traccia ematica del è stata posizionata al centro del cruscotto lato PE passeggero, mentre tale reperto ematico è stato rilevato sull'estremità destra dello sportellino del vano porta oggetti verso il montante-portiera dell'auto (CTU pag. 23);
• le tracce sul parabrezza che il CTPM ha diversamente utilizzato per ricavarne la posizione di (quale passeggero) non possono ritenersi definitivamente CP_4 concludenti, in quanto il parabrezza è stato raccolto dal sinistro ed "accartocciato" all'interno di un sacco di plastica nero tenuto insieme dallo strato plastico intermedio… Tale dettaglio pone, parere dello scrivente, un dubbio sull'attendibilità del posizionamento preciso delle tracce rilevate sul 4 Questi ha riferito che nel momento in cui si è avvicinato all'auto incidentata, era 'intento a guardare dentro' (v. CP_4 verbale SI del 22.04.2018, doc. n. 5). pagina 10 di 19 parabrezza stesso poiché i vari settori del parabrezza, originariamente distanti tra loro, sono Parte certamente venuti a contatto gli on gli altri, contaminando tutto il parabrezza (Pag. 32); questa modalità ha senza dubbio minato l'attendibilità dei rilievi successivi in quanto vi è stata, con elevatissima probabilità, una contaminazione del reperto “non controllata e “non controllabile” (p.
55).
Valutazioni conclusive in ordine alla ricostruzione del fatto. Profili valutativi in diritto.
Sulla scorta di tutti gli elementi raccolti in aula e versati in atti, si deve quindi concludere che il
22.04.2018, la , che percorreva via Guatelli, in presenza di una “curva chiusa, volgente a destra ... di CP_9
cunetta e dosso”, pure in presenza del locale e segnalato limite di velocità, “a causa della velocità non commisurata alle condizioni della strada” (così il verbale della Pol Strada) fuoriusciva dalla carreggiata5, dopo una frenata misurata in 31 metri di lunghezza.
A bordo dell'auto vi erano e Alla guida deve ritenersi che vi fosse CP_4 PE CP_4
Tutti i dati censiti convergono in questo senso.
Lo dicono, principalmente, le dichiarazioni dei testi raccolti, che hanno descritto lo stato di ansia e di apprensione di immaginare che egli – quando ancora sperava che l'amico fosse in vita – avesse CP_4 voluto assumersi una responsabilità non propria per evitare non chiariti problemi all'amico è una tesi inverosimile. Ha senso, piuttosto, pensare che egli abbia corretto il tiro in un secondo momento, quando ormai era morto, per lenire il senso di colpa, per evitare implicazioni penali, per PE insabbiare il senso di rimorso e vergogna.
Lo suggerisce, in secondo luogo, il fatto che l'auto – che si prestava a una guida 'sportiva' (una Lanci
LT vecchio modello a trazione anteriore – era formalmente intestata a un dipendente, ma comunque nella sua disponibilità: non si capisce perché avrebbe dovuto insistere per guidare PE spericolatamente un'auto altrui. invece, era un pilota amatoriale, pluripremiato: l'andatura è CP_4 coerente con la sicurezza che si deve riconoscere a chi è 'del mestiere'.
Lo conferma, in terzo luogo, l'alloggiamento del sedile: misurato sulla statura non elevata di CP_4 coerente con la regola delle 'ore 12' che non deve lasciare spazio tra spalle e sedile.
Lo conferma, ancora, il senso di colpa profondo vissuto nell'imminenza dei fatti – palesato agli intervenuti – che suggerì al momento del ricovero una consulenza psichiatrica.
Lo conferma, infine, la mole di elementi raccolti in sede di Consulenza Tecnica, ove gli esperti hanno
(dopo aver proposto ben quattro ipotesi ricostruttive diverse, collegate alle posizioni e all'utilizzo delle 5 Così il teste l'ho vista in volo che si stava per schiantare al suolo. Tes_1 pagina 11 di 19 cinture di sicurezza) concluso che alla guida si trovava senza margine, apprezzabile, per un CP_4 ragionevole dubbio.
Se così è, si deve affermare che (conducente) e (proprietario Controparte_4 Controparte_3 del mezzo, assicurato) debbono rispondere dell'incidente.
In quanto sinistro auto-provocato (con il trasportato quale vittima), nell'ottica del trasportato, questi agisce in forza del Codice delle Assicurazioni e sulla base degli artt. 1681 c.c. nei confronti del conducente.
Raccolte le considerazioni della dottrina più accorta in tema di ricostruzione del trasporto di cortesia, si dirà che il conducente risponde ed è responsabile ex art. 1681 c.c., anche quando il trasporto è di mera cortesia6.
Nel caso di specie, dal punto di vista normativo, l'incidente patito da funzione della condotta PE di guida, avvenuta a una velocità non lontana da un limite (di 90km/h – subito dopo un tratto con limite addirittura a 30km/h) spropositato rispetto allo stato dei luoghi, tale per cui egli, alla guida di una macchina 'particolare' (ma con pneumatici usurati), forse sovrastimando la propria capacità non è stato in grado di dominarne la potenza, tanto più in concomitanza del fattore 'di inciampo' (la macchia di Diesel rinvenuta alcune centinaia di metri prima dell'impatto).
Tanto basta ad affermare che il conducente risponde e, con lui, il proprietario del mezzo quale assicurato, giacché non è prova in atti che il conducente ha fatto tutto il possibile per evitare il danno.
E' questa la considerazione decisiva: il danno patito va imputato causalmente alla condotta di guida del conducente che non ha dimostrato (perché procedeva distante dal modello di agente che le regole prudenziali imporrebbero di incarnare) che l'evento non era evitabile adottando tutte le precauzioni che le circostanze di luogo e spazio imponevano a un guidatore attento e scrupoloso.
Introdotto tale profilo, occorre adesso discorrere della corresponsabilità di che, sulla scorta PE dello scenario ricostruttivo ritenuto veritiero, non indossava le cinture. 6 La considerazione non è puramente oziosa: la Cassazione per anni ha affermato che il trasportato andava tutelato ex art. 2054 c.c. La presa di posizione si reggeva su una seria esigenza, quella che fosse garantita una adeguata copertura assicurativa anche a favore dei trasportati. A quella esigenza si poteva rispondere tuttavia non già attraverso un'arbitraria riscrittura dell'art. 2054, bensì per mezzo di un'appropriata ricostruzione della portata delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria della r.c.a. sì che sarebbe stato meglio ricostruire il rapporto tra l'assicuratore e il trasportato come se il trasportato fosse un terzo. In quel modo, l'assicurazione poteva coprire anche quei danni che sarebbero stati irrisarcibili ex art. 1681, come, ad es., il danno derivato da vizi di costruzione del veicolo. Non è quindi un caso che l'art. 122, comma 2, Cod. ass. prevede oggi che “l'assicurazione deve comprendere anche la responsabilità per i danni ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto" e che l'art. 129, comma 1, Cod. ass. prevede che "Non è considerato terzo... il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro...". Ovviamente, per il danno non coperto dall'assicurazione (ad es., il danno alla persona eccedente il massimale della polizza) il trasportato (a titolo oneroso o gratuito) potrà agire nei confronti del vettore soltanto in base all'art. 1681. Proprio le difese dell'Assicurazione, svolte in questa sede in punto di massimale, giustificano la digressione esposta. pagina 12 di 19 La difesa egli attori ha citato le sentenze della S.C. che pongono in capo al conducente anche il rischio connesso alla negligenza del passeggero – sentenze note anche al difensore dei convenuti, che le ha invocate sovente quando si è trovato a difendere passeggeri gravemente lesi in altri procedimenti.
La questione è, normalmente, affidata all'art. 1227 c.c.
Tuttavia, escluso che la cooperazione del trasportato incida in punto di genesi dell'evento di danno – che fa nascere l'obbligazione risarcitoria – è senz'altro appropriato e corretto distinguere tra condotte, autonomamente valutabili, che alterano il decorso causale dell'evento e condotte che avrebbero potuto contenere le conseguenze dannose prodotte. Solo queste ultime possono essere valutate ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Nel caso di specie, è indubbio che il fattore lesivo sia imputabile integralmente a tuttavia, CP_4 valgono senz'altro le considerazioni del CTU che, sul punto, ha concluso che è possibile affermare, con ragionevole certezza, che l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza avrebbe certamente evitato al corpo del di essere catapultato fuori dalla vettura e allo stesso di subire le ferite che ne hanno PE comportato il decesso, nel caso in cui lo stesso si fosse trovato al posto del passeggero. È tuttavia da evidenziare che, viste le caratteristiche di progetto della vettura e la vetustà della stessa, e analizzato il potenziale comportamento del corpo del a seguito di urto con cintura di sicurezza (cfr. allegato digitale n. 6) non è da escludersi che, anche in PE
caso di utilizzo della cintura di sicurezza, gli urti del corpo del (in particolare degli arti inferiori) con parti PE
dell'abitacolo avrebbero potuto causare eventi lesivi tali da comprometterne le funzioni vitali.
Nella prospettiva che pare appropriata, l'uso delle cinture non avrebbe mai evitato l'urto, né avrebbe contenuto l'entità dell'urto, perché l'esperto guidatore avrebbe comunque proceduto alla CP_4 stessa velocità, in ogni caso, con quell'auto, accattivante per gli amatori, ma insicura, viste le condizioni di trazione e lo stato degli pneumatici.
Avrebbe, al più, potuto ridimensionare le conseguenze di un impatto, comunque tremendo:
l'allusione alla compromissione di funzioni vitali, non pare dare certezza (assoluta) circa la possibilità di salvezza.
La totale insincerità di non consente oggi di comprendere l'antefatto, se i due amici abbiano CP_4 discusso o meno sull'indossare le cinture: il fatto che neanche (ragionevolmente) indossasse le CP_4 cinture (v. CTU p. 137) lascia intendere che nessuno dei due amici si sia posto il problema.
In questa prospettiva (per la valorizzazione del ruolo del soggetto che volontariamente accondiscende al rischio creato da altri alla guida, v. C. n. 24920/24, C. n. 23804/24), il disprezzo per la regola cautelare va significativamente posto a carico di entrambi, nel senso che non si può imputare a CP_4 di non aver contraddetto l'altrui imprudenza.
pagina 13 di 19 Tuttavia, le caratteristiche personali del conducente (esperto guidatore di mezzi da corsa), se da un lato spiegano la superficialità del gesto (l'eccesso di sicurezza – per così dire – del passeggero, che si sentiva rassicurato da quella personale abilità), dall'altro lato non la giustificano perché proprio l'audacia e la spavalderia del guidatore avrebbero dovuto suggerire a i cautelarsi. PE
Quanto detto – utile al solo fine di chiarire la dimensione di un giudizio normativo di corresponsabilità
– vale quindi a delineare un concorso di colpa del danneggiato, in misura pari a 1/67, in quanto:
• il conducente è responsabile del sinistro essendo il responsabile delle CP_4 traiettorie e delle scelte di guida (quota ideale 50%);
• il conducente, in quanto pilota esperto, ha (involontariamente) suggerito un comportamento incauto, contro il quale (nella sicurezza del momento) non ha reagito, atteso che avrebbe potuto suggerire all'amico almeno di indossare le cinture (quota preponderante8 sulla ulteriore componente in gioco: la discussione in ordine alla necessità di indossare le cinture).
Delle conseguenze dannose
Riconosciuta la responsabilità del conducente e del proprietario, cui compartecipa, in base al Cod. Ass. anche la Compagni evocata in giudizio, occorre adesso affrontare il peso delle conseguenze derivate dal sinistro, di cui si tracciano immediatamente le traiettorie.
Nella prospettiva che pare preferibile, la morte di un congiunto impone al responsabile di risarcire il danno che deriva dalla cd lesione del rapporto parentale, ciò in quanto l'evento di danno determina l'estinzione di un rapporto giuridico (complesso e polimorfo) che trova il punto di riferimento
(immediato e diretto) nella persona del danneggiato: ne consegue che le norme che tutelano il bene- vita nell'ambito del settore della circolazione stradale possono dirsi poste a presidio del bene giuridico fondamentale e delle relazioni che su questa normalmente si innestano.
Tale tipologia di 'estensione' della legittimazione a pretendere il risarcimento del danno che deriva dalla cancellazione della ricchezza idealmente incorporata nella sfera giuridica di un soggetto va riconosciuta non solo a chi ha un diritto che deriva da una posizione giuridica 'qualificata' da un rapporto familiare tipico o tipizzato (coniuge, parente, convivente registrato), ma anche al soggetto che fonda la propria pretesa su un (comprovato) rapporto di fatto, sovrapponibile, per scelta socialmente apprezzabile, a una delle altre situazioni giuridiche 'nominate': così pure per convivente madre dei figli della vittima principale. Parte_1
La stessa descrizione dell'evento dannoso da parte del convenuto – che si trovava a casa CP_4 dell'amico, ivi ospite anche dell'attrice, che conviveva con – conferma l'esistenza di un PE
rapporto di convivenza more uxorio, stabile e significativo oltre la mera condivisione di un rapporto di genitorialità, che facoltizza l'attrice a richiedere in proprio il risarcimento.
Fatta applicazione dei criteri suggeriti dalle note Tabelle del Tribunale di Milano (ben riproposte dalle difese), il danno per la lesione del rapporto parentale può così essere quantificato: CP_
• , entrambi minori con meno di dieci anni al momento del sinistro, CP_2 un padre giovane, un rapporto solido: € 391.103,00, per ciascuno dei due, vale a dire l'importo massimo (per convenzione) risarcibile;
• in proprio: € 391.103,00, vale a dire l'importo massimo (per Parte_1 convenzione) risarcibile;
• madre della vittima: € 308.969,00. CP_6
Al fianco di questa componente di danno (non patrimoniale, che deriva dal sacrificio del contributo umano che un congiunto ricava dalla cooperazione esistenziale dei propri affetti), va aggiunto il cd danno patrimoniale, vissuto in proprio, che discende dalla mancata percezione (di una parte) delle risorse economiche che il familiare sacrificato avrebbe destinato ai propri congiunti.
E' ingiusto immaginare che esistano tante componenti di tale danno, quanti siano i congiunti: è più corretto immaginare che ci sia un 'patrimonio' prodotto dalla vittima principale che – al netto di quanto avrebbe impiegato per se stesso – va poi redistribuito tra gli altri (arg. ex art. 1257 c.c.).
Non vi è prova che contribuisse ai bisogni materiali della madre (di cui non è nota la PE mancanza di autonomia): nulla sul punto.
Invocati i criteri richiamati dalla difesa attorea, si può tenere per fermo che (di professione PE magazziniere) percepisse un reddito di (non inferiore a) € 25.000,00 annui.
Tale reddito può essere moltiplicato per 15, così sino all'alba dell'autonomia economica dei figli
(immaginando una totale autonomia degli stessi, grosso modo sino al 23 anni di ognuno di loro): €
375.000,00.
Immaginando che il padre avrebbe destinato a entrambi i figli la metà (€ 187.500,00) di quanto avrebbe guadagnato (arg. ex art. 542.2 c.c.), spetta a ciascuno dei figli la somma di € 93.750,00.
pagina 15 di 19 Non vi sono elementi per chiarire quali fossero gli accordi tra i conviventi sulla condivisione delle risorse economiche9. In difetto di elementi certi, si può quindi riconoscere alla convivente una quota pari a circa la metà della quota disponibile (arg. ex art. 542, co.2 c.c.), pensando che si sia Parte_1 vista sacrificata di quanto, liberamente, il compagno le avrebbe potuto elargire, senza vincolo formale di coniugio: € 46.875,00.
Tale somma va tuttavia riconosciuta per un periodo (idealmente) più lungo – sovrapponibile a una convivenza, che si sarebbe potuta protrarre, sino all'età pensionabile – e quindi € 46.875 x 2 = €
93.750,00.
Definita la sfera degli interessi (non patrimoniali e patrimoniali) sacrificati dalla morte della vittima principale, per via della recisione della molteplicità delle relazioni normalmente intrattenute con figure della sua sfera familiare, occorre adesso verificare il danno realizzatosi nella sfera giuridica soggettiva dei singoli attori.
Diversamente che nel caso di morte, la lesione del diritto alla salute, invece, che si assume derivata in conseguenza del sinistro capitato al proprio caro, discende dalla compromissione di un interesse meritevole di tutela nella vita di relazione che non si appunta sul (non è funzione diretta dell'esistenza in vita del) danneggiato principale.
Ne consegue che, messo di canto l'art. 1223 c.c., invocata la peculiare figura della fattispecie di danno plurioffensivo, si affiderà all'art. 1221 c.c. (e al canone versari in re illicita) o al sistema normativo che presiede alle coperture assicurative, il giudizio di attribuzione di responsabilità a carico del danneggiante di un evento lesivo (la salute del congiunto) che – di per sé fondato su una posizione autonoma del titolare – risulta corretto ricollocare in capo al danneggiante, la cui condotta ha causato
(recte: alla cui condotta può imputarsi in forza del criterio di responsabilità) la verificazione dell'evento di danno principale, che ha modificato le condizioni di rischio che tipicamente connotavano il godimento di un diritto essenziale (il bene-salute) da parte del titolare, così innescando una catena di danno (successiva ma correlata) che travolge il diritto alla salute del congiunto, suo malgrado coinvolto nella triste vicenda.
Parte attrice aveva invocato l'esistenza di un danno alla salute.
Esperita CTU medico-legale, il collegio ha concluso, con analitica lucidità, che non sono stati rilevati elementi di natura psicopatologica nei due minori, né elementi sintomatici di disturbi causalmente correlabili all'evento 9 Si parte dall'assunto che non esiste un unico modello di convivenza, in quanto due soggetti – che volontariamente decidono di non sposarsi – possono organizzare i propri interessi come meglio credono: non è quindi corretto – in difetto di elementi certi – ricostruire la posizione del convivente, automaticamente, come fosse un coniuge. Tale tesi valorizza peraltro la graduazione della significatività sociale degli impegni assunti dalle persone in tema familiare, tanto più alla luce delle nuove previsioni normative sulla formalizzazione delle(varie) forme di convivenza. pagina 16 di 19 CP_ luttuoso subito. Nel caso di di , pertanto, pur comprendendo e manifestando vicinanza per la grave perdita CP_2
subita, sotto il profilo psicopatologico e medico legale non sono apparsi elementi tali da individuare disturbi psichici o evoluzioni patologiche del lutto fisiologico, causalmente riconducibili alla perdita del padre.
Ciò non vuol dire che le vicende risultino insignificanti sul piano non patrimoniale: va riconosciuto un danno morale da sofferenza (di dimensione ipoteticamente transeunte non cristallizzatasi in una dimensione patologica clinica), sovrapponibile alla sofferenza morale e all'impegno occorrente per riorganizzare la propria dimensione di vita individuale.
La prima componente (sofferenza morale) può dirsi uguale per tutti i danneggiati.
La seconda componente (impiego di risorse destinate a sé stessi per riorganizzare la propria esistenza) va riconosciuta preponderante nella compagna (e così: € 50.000,00 + € 20.000,00 x 5); di minor intensità nei figli (e così: € 50.000,00 + 20.000,00 x 3 per ciascuno dei figli); irrilevante nella madre (e così: € 50.000,00 per la madre).
Tali considerazioni assorbono le valutazioni che avevano suggerito alla difesa di di Parte_1 insistere per un'altra consulenza medico-legale.
A vanno poi risarciti gli oneri economici per le esequie, per € 6.620,00. Le ulteriori Controparte_6 spese non sono conseguenza immediata e diretta dell'illecito.
Tutte le altre componenti elencate convergono nelle spese di lite;
le spese della procedura penale esulano da questo procedimento.
Il dovuto ammonta, quindi, detratta la quota di responsabilità riconosciuta in capo alla vittima principale, conclusivamente, a:
• € (594.853 – 1/6 =) € 496.107,4 per Parte_5
• € (594.853 – 1/6 =) € 496.107,4 per CP_1
• € (634.853 – 1/6 =) € 529.467,4 per Parte_1
• € (365.589 – 1/6 =) € 304.901,3 per Controparte_6
Tutte le somme esprimono i valori delle componenti di danno in termini attuali: andrebbero devalutate, per poi applicarsi l'interesse legale, secondo un modello noto al foro. L'indice di svalutazione superiore al saggio dell'interesse legale suggerisce di liquidare le somme all'attualità (arg. ex art. 1224, co. 2 c.c.).
Le spese seguono la soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c. Fanno eccezione gli importi riconosciuti per la CTU sul danno biologico, che non ha confermato la tesi attorea della sussistenza di un danno biologico.
pagina 17 di 19 Si liquidano per ciascuna delle parti valori che rasentano i massimi tabellari, dovendosi riconoscere tanto l'apprezzabile sforzo difensivo profuso per ribaltare l'esito di una procedura inizialmente loro sfavorevole, quanto lo sforzo di sintesi negli atti conclusivi.
I valori massimi vengono riconosciuti alla difesa dei minori, mentre agli altri difensori si liquidano valori (di poco) inferiori essendo evidente che le difese (che pure si sono opportunamente raccordate) hanno maneggiato gli stessi argomenti difensivi – seppure dislocati su atti conclusivi distinti: in questo modo, la liquidazione non supera la soglia riferibile all'aumento riconoscibile quando un unico procuratore difende più parti.
Tutte le considerazioni svolte vanno considerate assorbenti di ogni altra difesa, contestazione, eccezione, sì che vengono accolte solo le domande, raccolte nelle determinazioni, poi veicolate nei capi nel dispositivo.
Quanto emerso impone che siano restituiti gli atti alla Procura della Repubblica, per valutare la responsabilità penale di il suo contegno nei confronti dell'assicurazione, il contegno CP_4 dichiarativo della moglie (non avvalsasi della facoltà di non testimoniare).
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1851/20 RG, così decide: accoglie le domande degli attori, per quanto di ragione, e, per l'effetto,
condanna
i convenuti al pagamento delle seguenti somme:
− € 496.107,4, oltre interessi al saggio legale, dalla sentenza al saldo, a favore di Pt_5
[...]
− € 496.107,4 oltre interessi al saggio legale, dalla sentenza al saldo, a favore di
[...]
CP_1
− € 529.467,4 oltre interessi al saggio legale, dalla sentenza al saldo, a favore di Pt_1
[...]
pagina 18 di 19 − € 304.901,3 oltre interessi al saggio legale, dalla sentenza al saldo, a favore di CP_6
[...]
rigetta ogni altra domanda;
condanna
i convenuti alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori che si liquidano in:
− € 52.000,00 a favore di e oltre € 5.000,00 per la fase di Parte_5 CP_1 negoziazione, € 1.339,2 per spese € 4.000,00 per spese di CTP, Ing. rimborsi al Per_4
15%, IVA e c.p., come per legge;
− € 12.000,00 a favore di oltre € 3.000,00 per la fase di negoziazione, € Controparte_6
1256,05 per spese, € 1.502,00 per spese di CTP, rimborsi al 15%, IVA e c.p., come per legge;
− € 15.000,00 a favore di oltre € 3.500,00 per la fase di negoziazione, € Parte_1
1.279,00 per spese, rimborsi al 15%, Iva e c.p., come per legge.
Parma, 28/03/2025
Il Giudice
Dott. Marco Vittoria
pagina 19 di 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Per un'elencazione efficace delle incongruenze rilevate all'elaborato del CTPM, v. comparsa conclusionale parte Pt_1
pp. 6-8; conclusionale parte pp. 3 ss.
[...] CP_6 pagina 7 di 19 7 Se la guida è rappresentata dal valore Y, si avrà che [(2X+ X)] = Y, sì che X = 1/3 di Y. Se l'intero (il danno risarcibile) è Z, si avrà che Z = 2Y, sì che, in conclusione a a attribuita una quota parte di responsabilità pari a 1/6 (16,6% circa). PE 8 Il comportamento di è prepo n quanto: (a) ha suggerito con il suo contegno omissivo (in prima persona) CP_4 di non indossare le cinture anche al passeggero;
(b) pur sapendo che tale contegno poteva suggerire meccanismi imitativi fondati sull'assunto che egli era 'bravo a guidare' non ha comunque reagito all'incauta omissione dell'amico. pagina 14 di 19