TAR Roma, sez. 4T, sentenza 04/05/2026, n. 7955
TAR
Sentenza 4 maggio 2026

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  • Rigettato
    Nullità per violazione e/o elusione di statuizioni giudiziarie

    La Corte ha ritenuto errata la prospettazione della ricorrente, escludendo l'efficacia erga omnes della sentenza del TAR Trieste.

  • Accolto
    Violazione e/o falsa applicazione di norme primarie e principi comunitari e nazionali

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo, affermando che l'amministrazione deve compiere una valutazione discrezionale che consideri i criteri di distanza e densità in modo elastico e non rigido, bilanciandoli con la necessità di pubblico servizio e le caratteristiche concrete della rivendita speciale. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.

  • Accolto
    Erroneità nei presupposti, motivazione incongrua, difetto di istruttoria, illogicità, arbitrarietà, ingiustizia manifesta

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo, affermando che l'apprezzamento del pubblico interesse non è stato effettuato e che il provvedimento presenta una motivazione apparente e stereotipata.

  • Accolto
    Contrarietà a norma primaria e principi di concorrenza

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo, affermando che l'applicazione dei criteri di distanza e densità deve essere flessibile e che l'amministrazione deve effettuare una valutazione discrezionale basata sulla necessità di pubblico servizio e sulle caratteristiche concrete della rivendita speciale.

  • Accolto
    Disciplina delle rivendite speciali

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo, in quanto la circolare, nel disciplinare le rivendite speciali, deve conformarsi ai principi affermati riguardo ai decreti ministeriali e alla normativa primaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4T, sentenza 04/05/2026, n. 7955
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7955
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo