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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 27/11/2025, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. 965/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Cessione di azienda ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 965/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del
26.11.2025, promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e RT_1 C.F._1
difeso dall'avv. Paolo Del Giudice Sestito del foro di Vibo Valentia ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Vibo Valentia Viale Affaccio civico n. 86, giusta procura speciale rogata dal notaio Persona_1
APPELLANTE
CONTRO pagina 1 di 13 (C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
dall'avv. Paolo Casetta del foro di BE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in BE giusta delega in atti;
APPELLATO
In punto: Appello alla sentenza N. 538/2023 emessa dal Tribunale di
BE (quarta sezione civile) pubblicata in data 14.03.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n° 538/2023 del 10
marzo 2023, pronunciata dal Tribunale di BE, in persona del sig. giudice unico dott.ssa Laura Brambilla, non notificata, pubblicata in data 14 marzo 2023,
Repertorio n. 1131/2023 del 14/03/2023, resa all'esito del procedimento iscritto al numero RGAC 6014/2020, con la quale il Tribunale di BE ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2073/2020 del 09/07/2020 promossa da e, per l'effetto, confermato e dichiarato esecutivo il decreto RT_1
ingiuntivo opposto, con condanna del al rimborso delle spese RT_1
di lite a favore di e per l'effetto accogliere tutte le conclusioni CP_1
avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
a. In via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del competente Giudice dello Stato del New Jersey degli Stati Uniti
d'AM, e segnatamente nella “Court of Jersey City”, sita in Jersey City, NJ, pagina 2 di 13 Stato del New Jersey (USA).
b. Nel merito, accogliere l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2073/2020 del
09/07/2020, emesso dal giudice del Tribunale di BE dott.ssa Daniela
Quartarone in data 09.07.2020, reso nel proc. RG n. 2066/2020 del Tribunale di
BE, recante condanna al pagamento della somma capitale di euro
90.220,84, oltre interessi e spese ed accessori di legge, nei confronti di
[...]
per tutti i motivi esposti nel primo grado di giudizio e che si hanno RT_1
qui per richiamati e trascritti, e per l'effetto annullare, revocare e dichiarare privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto;
c. Rigettarsi, in ogni caso, la domanda di pagamento della somma capitale di euro 90.224,84, oltre interessi legali, formalizzata da controparte nei confronti di
, nonché ogni altra pretesa, domanda ed eccezione, in ragione RT_1
dei motivi tutti di opposizione;
e salva in ogni caso l'eventuale maturata prescrizione dei crediti vantati e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto di appello.
II. In via istruttoria, richiamando e riportando le richieste di cui all'atto di appello, insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto di appello e nello specifico nell'ordine di esibizione dell'intera documentazione afferente la richiesta di concessione di visto E2 del sig. CP_1
III. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese pagina 3 di 13 generali oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata:
In via principale e di merito: voglia la Corte adita respingere l'appello avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta del presente grado, nonché per tutte le deduzioni, eccezioni ed argomentazioni formulate nel corso dell'intero giudizio,
e voglia per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di
BE impugnata;
spese di lite del presente grado rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 28.09.2020, proponeva RT_1
tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in data 9.07.2020
n. 2073 ing. con cui il Tribunale di BE gli aveva intimato di pagare a la somma di € 90.220,84 oltre interessi e spese in dipendenza di CP_1
una scrittura privata inter partes del 19.11.2016.
Esponeva l'opponente, da tempo residente negli Stati Uniti nello Stato del New
Jersey, che in data 19.11.2016 aveva perfezionato, con scrittura del 19.11.2016,
un contratto avente ad oggetto la cessione della propria azienda denominata Top
AL Gourmet LCC concordando il prezzo di cessione e le tempistiche con la regolamentazione di quanto sarebbe accaduto in ipotesi di mancata concessione del visto in favore dell'acquirente e che, a seguito di diniego del visto, CP_1
aveva chiesto ed ottenuto l'ingiunzione di pagamento per l'importo di € CP_1
pagina 4 di 13 90.224,84 oltre interessi e spese.
Alla luce di queste premesse, l'opponente eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito: come da scrittura l'impegno a restituire la somma versata di
110.000 dollari statunitensi avrebbe dovuto avvenire sul conto corrente americano n. 381048287915 dell'ingiungente e dunque obbligazione era da eseguire in territorio americano;
che invero l'art. 7 del regolamento n. 1215/2012
Bruxelles I bis non era applicabile in quanto la stipula era avvenuta sul territorio statunitense ove all'epoca domiciliava e ivi avrebbero dovuto svolgersi tutte le vicende contrattuali;
in secondo luogo contestava la competenza per territorio del giudice adito in quanto l'obbligazione era illiquida e, nel merito, allegava che era necessario indagare sulle ragioni per cui era stato negato il visto riservato agli investitori E2.
resisteva. Allegava in punto giurisdizione che la residenza del CP_1
convenuto ingiunto, per sua stessa ammissione, era in Como;
deduceva che la somma oggetto dell'ingiunzione era liquida e determinata per come evidenziata nella scrittura privata e, nel merito, ribadiva che nella scrittura Private
Agreement stipulata dalle parti era stato espressamente concordato che: “In caso
di mancato ottenimento del visto sopraccitato dalla RT RE (sig.
), la parte venditrice (sig. ) in qualità di CP_1 RT_1
titolare dell'Azienda Top AL Gourmet LLC alla data di sottoscrizione del
presente accordo, si impegna a restituire l'intera somma di $ 110.000,00
presente sul conto corrente n. 786683792 intestato a Top AL Gourmet LLC,
pagina 5 di 13 aperto presso la Chase Bank sita in Jersey City (NJ), alla RT RE
meglio identificata nel sig. ”; che il credito era liquido e che il Controparte_2
diniego del visto non era imputabile a sua condotta o negligenza in quanto il visto riservato agli investitori era stato tempestivamente chiesto, ma rifiutato, e il rigetto non era dipeso da carenze nella documentazione allegata all'istanza. Da
ultimo, negava che dalla somma da restituire dovessero essere detratte spese inerenti alla gestione dell'impresa e delle spese sostenute per i professionisti in quanto detta previsione non era contenuta nella scrittura privata e comunque si trattava di esborsi non provati.
Concessa la provvisoria esecuzione al decreto opposto, il giudice adito, ritenuti inutili i capitoli di prova, con la gravata sentenza, rigettava l'opposizione.
In punto giurisdizione, il Tribunale sosteneva che, a mente dell'art. 4 del
Regolamento n. 1215/2012, le persone domiciliate nel territorio di uno Stato
membro potevano essere convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza,
davanti alle autorità giurisdizionali di tale stato membro, in analogia con quanto previsto dall'art. 3 della legge 31.05.1995 n. 218; con riguardo all'eccezione di incompetenza per territorio, il giudice rilevava che l'eccezione non era stata formulata con riguardo a tutti i fori alternativi in materia di obbligazioni e che, in ogni caso, doveva trovare applicazione il disposto dell'art. 1182 comma 3 c.c. in quanto la somma da restituire era determinata nel suo ammontare;
nel merito,
assodato che non aveva ottenuto il visto, il contratto di cessione CP_1
di azienda si era risolto.
pagina 6 di 13 proponeva appello a cui resisteva . RT_1 CP_1
Disattesa l'istanza ex art. 283 c.p.c., la causa era rinviata all'udienza del
26.11.2025 ex art. 352 c.p.c., previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui non ha accolto la denunciata carenza di giurisdizione lamentando violazione e falsa applicazione della L. 218/95, del Regolamento UE 1215/2012, della
Convenzione di Bruxelles del 27.09.1968 e del Regolamento CE 44/2001.
Ribadisce che, a prescindere dalla qualificazione della clausola contenuta nella scrittura inter partes, l'obbligazione assunta dal deducente di restituire 110.000
dollari statunitensi depositata sul conto corrente di Top AL Gourmet LLC
avrebbe dovuto avvenire sul conto corrente americano n. 381048287915
intestato a ed aperto presso Bank of AM sita in Hoboken (NJ) e CP_1
dunque il complessivo sviluppo della vicenda processuale doveva svilupparsi in territorio statunitense realizzando in tal modo quel grado di prevedibilità
nell'individuazione del giudice competente.
Con il secondo motivo parte appellante censura la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto risolto il contratto per il mancato ottenimento del visto E2 da parte di in quanto il primo giudice aveva mal interpretato le CP_1
prove documentali omettendo di valutare in modo corretto il contenuto della mail invitata in data 27.04.2017 da IN M. EZ GA a CP_1
pagina 7 di 13 CP_1
Con il terzo motivo parte appellante censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. nelle parte in cui il primo giudice non aveva considerato di valutare la ripartizione delle spese dei professionisti incaricati come regolamentata dalla scrittura privata del 19.11.2019.
Con il quarto motivo parte appellante censura la sentenza in punto quantificazione delle spese “non essendo stati adeguatamente valutati i
complessi e controversi profili esaminati nel corso del giudizio, invocando così,
in denegata ipotesi, la riduzione/riquantificazione delle spese di lite”.
Prima di esaminare i singoli motivi, occorre dare sommaria contezza dei fatti di causa.
Con scrittura privata redatta in data 19.11.2016 nello Stato del New Jersey
manifestava la volontà di rilevare l'azienda di proprietà di CP_1
denominata Top AL Gourmet LLC al prezzo di $ 150.000 RT_1
al netto delle passività esistenti. L'acquirente si impegnava a versare la somma $
110.000 e la restante parte in versamenti dilazionati in 5/6 rate mensili “con
condizione imprescindibile l'ottenimento da parte di del visto CP_1
investitore (E2)”. In caso di mancato ottenimento del visto indicato da parte dell'acquirente, il venditore si impegnava a restituire l'intera RT_1
somma di $ 110.00, presente sul conto corrente n. 786683792 intestato a Top
AL Gourmet all'acquirente su conto aperto presso Bank of AM ed CP_1
infine “Sempre nel caso di mancato ottenimento del visto E2, la parte venditrice
pagina 8 di 13 e la parte acquirente concordano che le spese sostenute per i professionisti
(commercialista e avvocato) saranno ripartite in parti uguali”.
il bonifico di complessivi $ 106.000 in date 22.11.2016 e 1.04.2017 e CP_3
che non otteneva il visto E2, a suo dire per via delle restrizioni imposte CP_1
dalla nuova amministrazione Trump - la prima, da cui le plurime richieste di restituzione dell'equivalente in € 90.224,84, essendosi quindi verificata la condizione risolutiva espressa in data 24.09.2018.
Il primo motivo in ordine alla presunta carenza di giurisdizione è infondato.
L'art. 3 della L. 218/95 prevede espressamente al primo comma che la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in
AL o vi ha un rappresentante autorizzato a stare in giudizio ex art. 77 c.p.c.
Nel caso concreto, dallo stesso atto di citazione in appello emerge che
è residente in [...]e dunque si tratta di controversia tra due RT_1
cittadini italiani residenti in [...], per come si può anche arguire dalla procura notarile allegata alla citazione in appello, motivo per cui esiste la giurisdizione del giudice italiano a nulla rilevando che l'azienda da alienare fosse ubicata in uno Stato degli U.S.A.
Né può determinare lo spostamento di giurisdizione la semplice previsione per debitore di effettuare il pagamento presso una banca designata dal creditore,
quale modalità eventuale e contingente di effettuare il pagamento volta a semplificare i rapporti tra i contraenti per mezzo dei servizi bancari, in quanto detta modalità non è suscettibile di determinare neppure lo spostamento del pagina 9 di 13 forum destinatae solutionis ex art. 20 c.p.c. dal domicilio del creditore a quello del debitore. In altri termini, il fatto che l'azienda oggetto di cessione fosse situata negli Stati Uniti e che dovesse restituire l'importo di RT_1
110.000 dollari statunitensi su un conto americano, al verificarsi di certe condizioni, non determina alcun difetto di giurisdizione trattandosi di controversia tra cittadini italiani residenti in [...].
Il secondo motivo è parimenti infondato.
È pacifico che abbia chiesto il particolare visto riservato agli CP_1
investitori denominato E2 e che lo stesso non sia stato rilasciato, come si legge dalla e-mail inoltrata da IN EZ GA a in data 17.10.2019. CP_1
Allega l'appellante che in una mail inviata dallo stesso IN EZ GA
al suo assistito in data 27.04.2017 rammentava che l'investimento era CP_1
stato di $ 106.000 e che nel momento in cui si inoltra la domanda di visto avrebbe dovuto possedere almeno il 50% della società e che dunque dovevano essere investiti anche gli altri 44.000 dollari previsti nell'accordo in quanto non si potevano raccontare “bugie” al . Dal tenore di questa RT_2
missiva, tuttavia non si desume che il mancato versamento dei restanti 44.000
dollari sia stata la causa della mancata concessione del particolare visto e comunque l'accordo prevedeva che il saldo di $ 44.000 sarebbe stato versato in alcune rate mensili, ma previo ottenimento del visto descritto come condizione imprescindibile. Non è emerso che la condizione necessaria per ottenere il visto
E2 fosse un investimento pari ad almeno 150.000 dollari e comunque il saldo del pagina 10 di 13 prezzo doveva avvenire dopo la concessione del visto.
Non può dunque operare il meccanismo dell'art. 1359 c.c. secondo cui la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa.
A parte che l'interesse di era quello di ottenere il visto per far corso CP_1
all'attività d'impresa, nel caso concreto, non consta alcuna condotta dolosa o colposa dell'originario ingiungente preordinata al rifiuto del visto. Pertanto, si è
avverata la condizione risolutiva espressa e la mancata possibilità di di CP_1
esercitare l'attività imprenditoriale per via del mancato rilascio del visto ha determinato non solo l'inoperatività dell'obbligazione di pagare il saldo prezzo pari a 40.000 dollari, ma anche l'obbligazione da parte del venditore RT_1
di restituire quanto percepito, come correttamente stabilito dal giudice di prime cure.
Il terzo motivo è infondato.
È vero che nella scrittura era previsto che, in caso di mancata concessione del visto E2, le parti avrebbero sopportato le spese sostenute per i professionisti in pari misura, ma, come già evidenziato nella sentenza, agli atti non esiste alcuna prova che l'appellante abbia sostenuto spese in relazione all'affare, peraltro del tutto indimostrate anche nel loro ammontare, che di contro competevano a
. Controparte_1
Il quarto motivo è inammissibile e gradatamente infondato. RT appellante si è
limitata a sostenere quanto sopra riportato senza nulla dire in ordine ai motivi pagina 11 di 13 per cui la liquidazione del compenso pari a € 14.103 fosse eccessiva. Il primo giudice ha applicato i parametri medi dello scaglione di riferimento (cause di valore compreso tra € 52.001 ed € 260.000) ed entro i limiti tabellari il giudice opera liberamente e non è tenuto ad una specifica motivazione;
semmai era onere della parte appellante spiegare i motivi per cui una liquidazione del compenso operata nel valore medio dello scaglione di riferimento era incongrua o irragionevole, dandosi atto che nel caso concreto non si ravvedono neppure particolari profili di complessità.
La sentenza gravata va pertanto confermata e l'appellante va condannato alla rifusione delle spese del grado che si liquidano come in dispositivo nei valori medi della cause di valore compreso tra € 52.001 ed € 260.000.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. RT_1
538/2023 emessa dal Tribunale di BE in data 14.03.2023, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite del presente grado che liquida in complessivi € 9.991 per compenso (di cui € 2.977
per la fase di studio della controversia, € 1.911 per la fase introduttiva del giudizio ed € 5.103 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%,
pagina 12 di 13 I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1
quater del DPR 115/2002.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 26.11.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 13 di 13
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Cessione di azienda ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 965/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del
26.11.2025, promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e RT_1 C.F._1
difeso dall'avv. Paolo Del Giudice Sestito del foro di Vibo Valentia ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Vibo Valentia Viale Affaccio civico n. 86, giusta procura speciale rogata dal notaio Persona_1
APPELLANTE
CONTRO pagina 1 di 13 (C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
dall'avv. Paolo Casetta del foro di BE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in BE giusta delega in atti;
APPELLATO
In punto: Appello alla sentenza N. 538/2023 emessa dal Tribunale di
BE (quarta sezione civile) pubblicata in data 14.03.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n° 538/2023 del 10
marzo 2023, pronunciata dal Tribunale di BE, in persona del sig. giudice unico dott.ssa Laura Brambilla, non notificata, pubblicata in data 14 marzo 2023,
Repertorio n. 1131/2023 del 14/03/2023, resa all'esito del procedimento iscritto al numero RGAC 6014/2020, con la quale il Tribunale di BE ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2073/2020 del 09/07/2020 promossa da e, per l'effetto, confermato e dichiarato esecutivo il decreto RT_1
ingiuntivo opposto, con condanna del al rimborso delle spese RT_1
di lite a favore di e per l'effetto accogliere tutte le conclusioni CP_1
avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
a. In via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del competente Giudice dello Stato del New Jersey degli Stati Uniti
d'AM, e segnatamente nella “Court of Jersey City”, sita in Jersey City, NJ, pagina 2 di 13 Stato del New Jersey (USA).
b. Nel merito, accogliere l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2073/2020 del
09/07/2020, emesso dal giudice del Tribunale di BE dott.ssa Daniela
Quartarone in data 09.07.2020, reso nel proc. RG n. 2066/2020 del Tribunale di
BE, recante condanna al pagamento della somma capitale di euro
90.220,84, oltre interessi e spese ed accessori di legge, nei confronti di
[...]
per tutti i motivi esposti nel primo grado di giudizio e che si hanno RT_1
qui per richiamati e trascritti, e per l'effetto annullare, revocare e dichiarare privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto;
c. Rigettarsi, in ogni caso, la domanda di pagamento della somma capitale di euro 90.224,84, oltre interessi legali, formalizzata da controparte nei confronti di
, nonché ogni altra pretesa, domanda ed eccezione, in ragione RT_1
dei motivi tutti di opposizione;
e salva in ogni caso l'eventuale maturata prescrizione dei crediti vantati e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto di appello.
II. In via istruttoria, richiamando e riportando le richieste di cui all'atto di appello, insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto di appello e nello specifico nell'ordine di esibizione dell'intera documentazione afferente la richiesta di concessione di visto E2 del sig. CP_1
III. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese pagina 3 di 13 generali oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata:
In via principale e di merito: voglia la Corte adita respingere l'appello avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta del presente grado, nonché per tutte le deduzioni, eccezioni ed argomentazioni formulate nel corso dell'intero giudizio,
e voglia per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di
BE impugnata;
spese di lite del presente grado rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 28.09.2020, proponeva RT_1
tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in data 9.07.2020
n. 2073 ing. con cui il Tribunale di BE gli aveva intimato di pagare a la somma di € 90.220,84 oltre interessi e spese in dipendenza di CP_1
una scrittura privata inter partes del 19.11.2016.
Esponeva l'opponente, da tempo residente negli Stati Uniti nello Stato del New
Jersey, che in data 19.11.2016 aveva perfezionato, con scrittura del 19.11.2016,
un contratto avente ad oggetto la cessione della propria azienda denominata Top
AL Gourmet LCC concordando il prezzo di cessione e le tempistiche con la regolamentazione di quanto sarebbe accaduto in ipotesi di mancata concessione del visto in favore dell'acquirente e che, a seguito di diniego del visto, CP_1
aveva chiesto ed ottenuto l'ingiunzione di pagamento per l'importo di € CP_1
pagina 4 di 13 90.224,84 oltre interessi e spese.
Alla luce di queste premesse, l'opponente eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito: come da scrittura l'impegno a restituire la somma versata di
110.000 dollari statunitensi avrebbe dovuto avvenire sul conto corrente americano n. 381048287915 dell'ingiungente e dunque obbligazione era da eseguire in territorio americano;
che invero l'art. 7 del regolamento n. 1215/2012
Bruxelles I bis non era applicabile in quanto la stipula era avvenuta sul territorio statunitense ove all'epoca domiciliava e ivi avrebbero dovuto svolgersi tutte le vicende contrattuali;
in secondo luogo contestava la competenza per territorio del giudice adito in quanto l'obbligazione era illiquida e, nel merito, allegava che era necessario indagare sulle ragioni per cui era stato negato il visto riservato agli investitori E2.
resisteva. Allegava in punto giurisdizione che la residenza del CP_1
convenuto ingiunto, per sua stessa ammissione, era in Como;
deduceva che la somma oggetto dell'ingiunzione era liquida e determinata per come evidenziata nella scrittura privata e, nel merito, ribadiva che nella scrittura Private
Agreement stipulata dalle parti era stato espressamente concordato che: “In caso
di mancato ottenimento del visto sopraccitato dalla RT RE (sig.
), la parte venditrice (sig. ) in qualità di CP_1 RT_1
titolare dell'Azienda Top AL Gourmet LLC alla data di sottoscrizione del
presente accordo, si impegna a restituire l'intera somma di $ 110.000,00
presente sul conto corrente n. 786683792 intestato a Top AL Gourmet LLC,
pagina 5 di 13 aperto presso la Chase Bank sita in Jersey City (NJ), alla RT RE
meglio identificata nel sig. ”; che il credito era liquido e che il Controparte_2
diniego del visto non era imputabile a sua condotta o negligenza in quanto il visto riservato agli investitori era stato tempestivamente chiesto, ma rifiutato, e il rigetto non era dipeso da carenze nella documentazione allegata all'istanza. Da
ultimo, negava che dalla somma da restituire dovessero essere detratte spese inerenti alla gestione dell'impresa e delle spese sostenute per i professionisti in quanto detta previsione non era contenuta nella scrittura privata e comunque si trattava di esborsi non provati.
Concessa la provvisoria esecuzione al decreto opposto, il giudice adito, ritenuti inutili i capitoli di prova, con la gravata sentenza, rigettava l'opposizione.
In punto giurisdizione, il Tribunale sosteneva che, a mente dell'art. 4 del
Regolamento n. 1215/2012, le persone domiciliate nel territorio di uno Stato
membro potevano essere convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza,
davanti alle autorità giurisdizionali di tale stato membro, in analogia con quanto previsto dall'art. 3 della legge 31.05.1995 n. 218; con riguardo all'eccezione di incompetenza per territorio, il giudice rilevava che l'eccezione non era stata formulata con riguardo a tutti i fori alternativi in materia di obbligazioni e che, in ogni caso, doveva trovare applicazione il disposto dell'art. 1182 comma 3 c.c. in quanto la somma da restituire era determinata nel suo ammontare;
nel merito,
assodato che non aveva ottenuto il visto, il contratto di cessione CP_1
di azienda si era risolto.
pagina 6 di 13 proponeva appello a cui resisteva . RT_1 CP_1
Disattesa l'istanza ex art. 283 c.p.c., la causa era rinviata all'udienza del
26.11.2025 ex art. 352 c.p.c., previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui non ha accolto la denunciata carenza di giurisdizione lamentando violazione e falsa applicazione della L. 218/95, del Regolamento UE 1215/2012, della
Convenzione di Bruxelles del 27.09.1968 e del Regolamento CE 44/2001.
Ribadisce che, a prescindere dalla qualificazione della clausola contenuta nella scrittura inter partes, l'obbligazione assunta dal deducente di restituire 110.000
dollari statunitensi depositata sul conto corrente di Top AL Gourmet LLC
avrebbe dovuto avvenire sul conto corrente americano n. 381048287915
intestato a ed aperto presso Bank of AM sita in Hoboken (NJ) e CP_1
dunque il complessivo sviluppo della vicenda processuale doveva svilupparsi in territorio statunitense realizzando in tal modo quel grado di prevedibilità
nell'individuazione del giudice competente.
Con il secondo motivo parte appellante censura la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto risolto il contratto per il mancato ottenimento del visto E2 da parte di in quanto il primo giudice aveva mal interpretato le CP_1
prove documentali omettendo di valutare in modo corretto il contenuto della mail invitata in data 27.04.2017 da IN M. EZ GA a CP_1
pagina 7 di 13 CP_1
Con il terzo motivo parte appellante censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. nelle parte in cui il primo giudice non aveva considerato di valutare la ripartizione delle spese dei professionisti incaricati come regolamentata dalla scrittura privata del 19.11.2019.
Con il quarto motivo parte appellante censura la sentenza in punto quantificazione delle spese “non essendo stati adeguatamente valutati i
complessi e controversi profili esaminati nel corso del giudizio, invocando così,
in denegata ipotesi, la riduzione/riquantificazione delle spese di lite”.
Prima di esaminare i singoli motivi, occorre dare sommaria contezza dei fatti di causa.
Con scrittura privata redatta in data 19.11.2016 nello Stato del New Jersey
manifestava la volontà di rilevare l'azienda di proprietà di CP_1
denominata Top AL Gourmet LLC al prezzo di $ 150.000 RT_1
al netto delle passività esistenti. L'acquirente si impegnava a versare la somma $
110.000 e la restante parte in versamenti dilazionati in 5/6 rate mensili “con
condizione imprescindibile l'ottenimento da parte di del visto CP_1
investitore (E2)”. In caso di mancato ottenimento del visto indicato da parte dell'acquirente, il venditore si impegnava a restituire l'intera RT_1
somma di $ 110.00, presente sul conto corrente n. 786683792 intestato a Top
AL Gourmet all'acquirente su conto aperto presso Bank of AM ed CP_1
infine “Sempre nel caso di mancato ottenimento del visto E2, la parte venditrice
pagina 8 di 13 e la parte acquirente concordano che le spese sostenute per i professionisti
(commercialista e avvocato) saranno ripartite in parti uguali”.
il bonifico di complessivi $ 106.000 in date 22.11.2016 e 1.04.2017 e CP_3
che non otteneva il visto E2, a suo dire per via delle restrizioni imposte CP_1
dalla nuova amministrazione Trump - la prima, da cui le plurime richieste di restituzione dell'equivalente in € 90.224,84, essendosi quindi verificata la condizione risolutiva espressa in data 24.09.2018.
Il primo motivo in ordine alla presunta carenza di giurisdizione è infondato.
L'art. 3 della L. 218/95 prevede espressamente al primo comma che la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in
AL o vi ha un rappresentante autorizzato a stare in giudizio ex art. 77 c.p.c.
Nel caso concreto, dallo stesso atto di citazione in appello emerge che
è residente in [...]e dunque si tratta di controversia tra due RT_1
cittadini italiani residenti in [...], per come si può anche arguire dalla procura notarile allegata alla citazione in appello, motivo per cui esiste la giurisdizione del giudice italiano a nulla rilevando che l'azienda da alienare fosse ubicata in uno Stato degli U.S.A.
Né può determinare lo spostamento di giurisdizione la semplice previsione per debitore di effettuare il pagamento presso una banca designata dal creditore,
quale modalità eventuale e contingente di effettuare il pagamento volta a semplificare i rapporti tra i contraenti per mezzo dei servizi bancari, in quanto detta modalità non è suscettibile di determinare neppure lo spostamento del pagina 9 di 13 forum destinatae solutionis ex art. 20 c.p.c. dal domicilio del creditore a quello del debitore. In altri termini, il fatto che l'azienda oggetto di cessione fosse situata negli Stati Uniti e che dovesse restituire l'importo di RT_1
110.000 dollari statunitensi su un conto americano, al verificarsi di certe condizioni, non determina alcun difetto di giurisdizione trattandosi di controversia tra cittadini italiani residenti in [...].
Il secondo motivo è parimenti infondato.
È pacifico che abbia chiesto il particolare visto riservato agli CP_1
investitori denominato E2 e che lo stesso non sia stato rilasciato, come si legge dalla e-mail inoltrata da IN EZ GA a in data 17.10.2019. CP_1
Allega l'appellante che in una mail inviata dallo stesso IN EZ GA
al suo assistito in data 27.04.2017 rammentava che l'investimento era CP_1
stato di $ 106.000 e che nel momento in cui si inoltra la domanda di visto avrebbe dovuto possedere almeno il 50% della società e che dunque dovevano essere investiti anche gli altri 44.000 dollari previsti nell'accordo in quanto non si potevano raccontare “bugie” al . Dal tenore di questa RT_2
missiva, tuttavia non si desume che il mancato versamento dei restanti 44.000
dollari sia stata la causa della mancata concessione del particolare visto e comunque l'accordo prevedeva che il saldo di $ 44.000 sarebbe stato versato in alcune rate mensili, ma previo ottenimento del visto descritto come condizione imprescindibile. Non è emerso che la condizione necessaria per ottenere il visto
E2 fosse un investimento pari ad almeno 150.000 dollari e comunque il saldo del pagina 10 di 13 prezzo doveva avvenire dopo la concessione del visto.
Non può dunque operare il meccanismo dell'art. 1359 c.c. secondo cui la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa.
A parte che l'interesse di era quello di ottenere il visto per far corso CP_1
all'attività d'impresa, nel caso concreto, non consta alcuna condotta dolosa o colposa dell'originario ingiungente preordinata al rifiuto del visto. Pertanto, si è
avverata la condizione risolutiva espressa e la mancata possibilità di di CP_1
esercitare l'attività imprenditoriale per via del mancato rilascio del visto ha determinato non solo l'inoperatività dell'obbligazione di pagare il saldo prezzo pari a 40.000 dollari, ma anche l'obbligazione da parte del venditore RT_1
di restituire quanto percepito, come correttamente stabilito dal giudice di prime cure.
Il terzo motivo è infondato.
È vero che nella scrittura era previsto che, in caso di mancata concessione del visto E2, le parti avrebbero sopportato le spese sostenute per i professionisti in pari misura, ma, come già evidenziato nella sentenza, agli atti non esiste alcuna prova che l'appellante abbia sostenuto spese in relazione all'affare, peraltro del tutto indimostrate anche nel loro ammontare, che di contro competevano a
. Controparte_1
Il quarto motivo è inammissibile e gradatamente infondato. RT appellante si è
limitata a sostenere quanto sopra riportato senza nulla dire in ordine ai motivi pagina 11 di 13 per cui la liquidazione del compenso pari a € 14.103 fosse eccessiva. Il primo giudice ha applicato i parametri medi dello scaglione di riferimento (cause di valore compreso tra € 52.001 ed € 260.000) ed entro i limiti tabellari il giudice opera liberamente e non è tenuto ad una specifica motivazione;
semmai era onere della parte appellante spiegare i motivi per cui una liquidazione del compenso operata nel valore medio dello scaglione di riferimento era incongrua o irragionevole, dandosi atto che nel caso concreto non si ravvedono neppure particolari profili di complessità.
La sentenza gravata va pertanto confermata e l'appellante va condannato alla rifusione delle spese del grado che si liquidano come in dispositivo nei valori medi della cause di valore compreso tra € 52.001 ed € 260.000.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. RT_1
538/2023 emessa dal Tribunale di BE in data 14.03.2023, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite del presente grado che liquida in complessivi € 9.991 per compenso (di cui € 2.977
per la fase di studio della controversia, € 1.911 per la fase introduttiva del giudizio ed € 5.103 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%,
pagina 12 di 13 I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1
quater del DPR 115/2002.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 26.11.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
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