Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 11/06/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1062/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in Camera di Consiglio, in composizione collegiale, nelle persone delle sig.re magistrate: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Giulia I. Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1062/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) rappresentata, difesa ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv.ta Costantina Mignogna (c.f. ) in Milano C.F._2
(MI), al viale Regina Margherita n. 35;
- Ricorrente
e da
(c.f. ) rappresentato, difeso ed elettivamente Parte_2 C.F._3 domiciliato presso lo studio dell'abogado avv.ta stab. (c.f. Parte_3
) e dell'avv. Mattia Tosi (c.f. ) in Milano (MI), alla via C.F._4 C.F._5
Monte Rosa n. 67;
- Ricorrente
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al Pubblico Ministero in sede ex artt. 70 e 71
c.p.c.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16.04.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 289/2020, del
08.04.2020, pubblicata il 30.06.2020, e passata in giudicato il 02.01.2024, alle seguenti condizioni: pagina 1 di 5
genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione mentre ogni altra decisione riguardante l'educazione, la crescita e la salute andrà concordata tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore, salvo l'urgenza per le questioni medico- sanitarie;
2. collocare la figlia minore in via prevalente presso la madre, nella casa familiare sita in Per_1
Paullo, Via Juri Gagarin 15;
3. assegnare alla signora la casa familiare, sita in Paullo, Via Juri Gagarin, 15, Parte_1 con tutto quanto l'arreda e correda la quale, in virtù degli accordi economici di cui al presente ricorso, a definizione di ogni pendenza economica sorta tra le parti in ragione del vincolo matrimoniale, acquisterà la quota di proprietà del signor divenendo l'unica proprietaria Pt_2 dell'immobile;
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé ogni martedì, prelevandola direttamente da scuola e ivi Per_1
riaccompagnadola il mercoledi mattina e a fine settimana alternati, dal venerdì e sino alla domenica sera, salvo migliori accordi e/o le diverse esigenze che la minore dovesse manifestare ai genitori;
5. Il padre trascorrerà con la figlia minore le vacanze natalizie dal 24 dicembre al 30 dicembre, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni con l'altro genitore;
allo stesso modo un periodo di almeno due giorni durante le festività pasquali e, sempre nel rispetto del criterio dell'alternanza, gli ulteriori periodi di festività e sospensione scolastica (ponti);
6. Il padre trascorrerà con la figlia minore le vacanze estive per un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, intercorrenti tra la fine e la ripresa delle attività scolastiche, da concordarsi con l'altro genitore entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
7. porre a carico del sig. il contributo ordinario al mantenimento di nella misura di Pt_2 Per_1
euro 292,00 mensili, da corrispondere alla signora entro il giorno 10 di ogni mese;
importo Pt_1
soggetto a rivalutazione annualmente secondo gli Indici Istat;
8. porre a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie relative alla prole, secondo le Linee Guida approvate dalla Corte D'Appello di Milano e Tribunale di Milano del 14.11.2017 che le parti dichiarano, con la sottoscrizione del presente ricorso, di conoscere;
9. Le parti concordano che, con decorrenza dal corrente mese di aprile 2025, l'assegno unico verrà percepito in via esclusiva dalla signora in qualità di genitore prevalentemente collocatario Pt_1 della prole oltre che genitore sul quale gravano in misura prevalente la cura, l'accudimento ed il mantenimento della stessa;
pagina 2 di 5 10. Le parti concordano che, con decorrenza dall'anno 2024, la signora usufruirà delle Pt_1
detrazioni fiscali per i figli a carico nella misura del 100%; il sig. dichiara e conferma di non Pt_2
aver richiesto negli anni dal 2021 (dichiarazione redditi 2022) al 2023 ( dichiarazione redditi 2024) alcuna detrazione per i figli a carico;
11. Le parti prestano sin d'ora il consenso al rinnovo reciproco dei passaporti validi per l'espatrio, ivi compresi quello della figlia . Per_1
Regolamentazione rapporti patrimoniali
12. Al fine della definitiva regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali tra le parti, rivestendo tale previsione, per le parti stesse, carattere di elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i sigg. e convengono che il Parte_1 Parte_2
sig. ( ) cede, a mezzo di atto notarile, alla signora Parte_2 C.F._3 Parte_1
( ) che accetta, la sua quota pari al 50% di proprietà dei beni
[...] C.F._1
immobili, facenti parte del complesso condominiale sito in Paullo, Via Juri Gagarin, 15 meglio identificate al Catasto dei Fabbricati del Comune di Paullo al foglio 10, particella 61, sub. 5, sub. 705
e 706;
13. Le parti dichiarano reciprocamente che il prezzo di cessione viene così determinato e corrisposto: per euro 26.288,71 mediante compensazione di quanto dovuto dal sig. alla signora Pt_2
a titolo di rimborso delle rate di mutuo ipotecario anticipate da quest'ultima a far tempo dal Pt_1
mese di agosto 2018 e sino al mese di marzo 2025 per euro 1091,21 mediante compensazione di quanto dovuto dal sig. alla signora Pt_2
a titolo di adeguamento istat sul contributo al mantenimento della minore con decorrenza Pt_1
dal mese di giugno 2022 al mese di novembre 2024; per euro 4180,00 mediante compensazione per quanto dovuto dal sig. alla signora Pt_2
a titolo di rimborso delle spese condominiali straordinarie;
e per l'effetto, operate le Pt_1
suddette compensazioni, le parti danno reciprocamente atto e conferma che la signora avrà Pt_1
integralmente pagato il prezzo di cessione delle quote di cui al punto 12) che precede;
14. Il Sig. dichiara di cedere le suddette quote libere da ogni peso, iscrizione, ipoteca, Pt_2
trscriscrizione, pignoramento, con la sola eccezione del mutuo ipotecario in essere con la Banca
Barclays e si obbliga sin d'ora ad ogni operazione utile alla surroga/rinegoziazione del mutuo ipotecario in essere sulla casa coniugale;
15. Le spese notarili e gli oneri tutti relativi ai suindicati trasferimenti saranno a carico esclusivo della signora la quale chiede sin d'ora che la cessione venga dichiarata esente da ogni tassa o Pt_1
imposta ex art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 e della sentenza n. 154 del 10.05.1999 Corte Cost;
pagina 3 di 5 16. A fronte di suddetta cessione, la signora dichiara di accollarsi senza effetto liberatorio Pt_1 per il sig. – che accetta – il residuo del mutuo ipotecario in essere sull'immobile di Paullo, Via Pt_2
Juri Gagarin 15, manlevando il sig. da qualsiasi richiesta economica da parte della banca Pt_2
mutuataria; la signora si obbliga in ogni caso a ricercare un nuovo istituto bancario con il Pt_1 quale da un lato possa rinegoziare condizioni migliori e dell'altro eventualmente liberare il signor da ogni vincolo di garanzia relativo al mutuo;
Pt_2
17. Le detrazioni fiscali sull'immobile relativamente agli interessi sul mutuo e ai lavori di ristrutturazione edilizia restano ad esclusivo beneficio della signora per averne Parte_1
sostenuto in via esclusiva ogni spesa, costo ed onere e ciò dal 2018 ad oggi;
18. Spese di lite compensate fra le parti.”.
Con decreto in data 2.05.2025 la giudice delegata ha disposto la tramissione degli atti al PM per il parere e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma quinto,
c.p.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Si compensano le spese di procedura.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti:
1) modifica la sentenza di divorzio del Tribunale di Lodi n. 289/2020 del 08.04.2020, pubblicata il
30.06.2020, e passata in giudicato il 02.01.2024, e per l'effetto,
2) omologa le condizioni di divorzio relative alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Lodi, il 9.06.2025
La Giudice rel./est. La Presidente
pagina 4 di 5 dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Ada Cappello
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