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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 09/06/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. 1041/2025
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 17/04/2025, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: brasiliana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]7 22100 COMO ITALIA con l'Avv. DI BLASI FRANCESCO
e
2) Controparte_1 nato a [...] il [...] cittadino: brasiliano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]7 22100 COMO ITALIA con l'Avv. DI BLASI FRANCESCO
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in COMO, in data 02/04/2007,
(anno 2007, atto n. 18, parte I);
□ SENZA FIGLI FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 17/04/2025, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
- dare atto che i rapporti economici tra i coniugi sono compiutamente definiti;
- ordinare al Comune di Como di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di Matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
La coppia non ha prole minore o maggiorenne economicamente non autonoma.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_2
[...
[...] che hanno contratto matrimonio in data 02/04/2007, in COMO con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di COMO
(anno 2007, atto n. 18, parte I); 2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di COMO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 06/06/2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Barbara Cao
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 17/04/2025, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: brasiliana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]7 22100 COMO ITALIA con l'Avv. DI BLASI FRANCESCO
e
2) Controparte_1 nato a [...] il [...] cittadino: brasiliano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]7 22100 COMO ITALIA con l'Avv. DI BLASI FRANCESCO
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in COMO, in data 02/04/2007,
(anno 2007, atto n. 18, parte I);
□ SENZA FIGLI FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 17/04/2025, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
- dare atto che i rapporti economici tra i coniugi sono compiutamente definiti;
- ordinare al Comune di Como di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di Matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
La coppia non ha prole minore o maggiorenne economicamente non autonoma.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_2
[...
[...] che hanno contratto matrimonio in data 02/04/2007, in COMO con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di COMO
(anno 2007, atto n. 18, parte I); 2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di COMO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 06/06/2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Barbara Cao