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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/05/2025, n. 2303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2303 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott.ssa Maria Casaregola Presidente Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3984/2021 del R.G.A.C. pendente TRA (c.f.: ), in persona del legale rapp.te p.t., RT P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Petruccioli Maria Paola (c.f. ) come da C.F._1 procura su foglio separato;
APPELLANTE E
(c.f.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rapp.te p.t, rappresentata e difesa dall'Avv. Sandulli Emilio Paolo (c.f. ) C.F._2 in virtù di procura su foglio separato;
APPELLANTE INCIDENTALE
nata a [...] il [...] (c.f. ), ON C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Martucci Andrea Mario (c.f. ), in virtù C.F._4 di procura su foglio separato;
APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1373/2021 pubblicata in data 2.8.2021 dal Tribunale di Avellino CONCLUSIONI All'udienza del 13/11/2024 le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni come formulate nei propri precedenti scritti difensivi. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. conveniva in giudizio in qualità di CP_1 RT ON titolare dell'impresa individuale UL, e davanti al Tribunale Controparte_3 di Avellino prospettando:
- di aver concluso un contratto di locazione finanziaria (n. LI 1278407 del 14/4/2010) con la (di seguito ) avente ad oggetto una cabina di Controparte_3 Controparte_3
1 verniciatura e altre attrezzature accessorie (zone di preparazione, un ponte di sollevamento e un sistema di essicazione), prodotte e fornite dalla società (di seguito RT [...]
, anche se nel predetto contratto la fornitrice del bene era indicata nella ditta RT
UL di LA ON, in realtà incaricata esclusivamente del montaggio;
- che la fattura di vendita dell'impianto (emessa da in favore di RT
UL per l'importo di € 68.925,00 oltre iva) era datata 26/5/2010, ovvero oltre un mese dopo la stipula del contratto di locazione finanziaria, ed era stata emessa allorquando UL aveva già ceduto tali beni a con la fattura n. 16 del Controparte_3
20/5/2010 per l'importo di € 209.100,00 oltre iva;
- che il corrispettivo complessivo della locazione finanziaria era risultato essere pari a complessivi € 239.852,00, oltre iva (così ripartiti: acconto o canone iniziale di € 31.365,00; n. 71 canoni mensili di € 2.847,00 ciascuno e corrispettivo finale per il riscatto di € 6.350,18, il tutto oltre iva);
- che al contratto di locazione finanziaria era stata allegata l'offerta prezzi n. 010/CA/27 del 3/2/2010, consegnata da all'attrice, in cui il prezzo di vendita della cabina di RT verniciatura (e delle relative attrezzature accessorie) era stato indicato nel maggiore importo di € 130.000,00, oltre iva, ed il costo del trasporto in € 450,00;
- che, in esecuzione del suddetto contratto di locazione finanziaria, in data 26/5/2010, UL e avevano congiuntamente consegnato, presso la sede RT dell'attrice, l'impianto di verniciatura (e le relative attrezzature accessorie) di produzione e progettazione, così come riportati e descritti nella fattura n. 16 del 20/5/2010, ma non li avevano né montati, né collaudati, come indicato in calce al verbale di consegna e collaudo del 26/5/2010;
- che qualche giorno dopo la consegna, nell'officina della , era stato eseguito da CP_1
UL, in via propedeutica al montaggio dell'impianto, l'intervento preparatorio progettato da descritto nella fattura n. 238 del 7/6/2010 (emessa in proprio RT favore da UL): “modifica struttura con progetto e adattamento e montaggio con tre zone Pt_1 di preparazione complete di apparecchi di aspirazione ponte e sistema a raggi infrarossi con telaio grigliato zincato e pannelli fono assorbenti”, che aveva comportato per l'attrice il costo aggiuntivo di € 56.958,00, comprensivo di iva (imp. € 47.465,00);
- che, successivamente, l'impianto di verniciatura era stato montato, ma non era mai stato in grado di funzionare, nonostante i diversi interventi dei tecnici della in quanto RT la potenza e la temperatura raggiunte dal forno erano sempre rimaste troppo basse ed insufficienti per l'essicazione della vernice.
- che instaurava procedimento di accertamento tecnico preventivo (con RG n. CP_1
5665/2014), nel quale si costituivano e mentre rimaneva RT ON contumace la;
Controparte_3
- che il ctu nominato nel predetto procedimento accertava che: a) l'impianto di verniciatura prodotto da era, al momento dell'accertamento, RT sostanzialmente nuovo ed in ottime condizioni, in quanto utilizzato per poche ore solo allorquando si era proceduto alla sua verifica e si era tentato di metterlo in funzione e di collaudarlo;
2 b.) in tutte le prove di avviamento e controllo eseguite nel corso dei sopralluoghi, l'impianto di verniciatura non era stato in grado di funzionare perché il forno (ovvero la cabina di verniciatura) non aveva mai raggiunto i valori di pressione nominali indicati dal magnaelico e si erano verificati anomali aumenti di tensione;
c.) l'impossibilità di funzionamento dell'impianto era da ascriversi alla manifesta difformità tra le caratteristiche tecniche del forno - così come riportate nell'offerta di acquisto del 3/2/2010 espressamente richiamata nel contratto di locazione finanziaria - e quelle effettivamente constatate in sede di sopralluogo, a causa dell'evidente sottodimensionamento della potenza termica ed elettrica dell'impianto. Inoltre, il predetto CTU indicava i danni subiti dalla per le esposte causali nel costo CP_1 di € 250.920,00 (€ 209.100,00, oltre iva), riportato nella fattura n. 16 del 20/5/2015 emessa da UL in favore di , oltre le spese da sostenere per la dismissione Controparte_3 dell'impianto de quo, per il costo di acquisto di un nuovo forno di verniciatura e per l'acquisizione di un nuovo impianto, pari ad € 63.000,00 oltre iva ed oltre interessi. Tanto premesso la formulava le seguenti conclusioni: CP_1
I.Previa declaratoria, per le ragioni innanzi esposte, della responsabilità contrattuale di ON titolare di UL, e di ed, in ogni caso, della responsabilità risarcitoria di RT [...]
per il difetto strutturale dell'impianto di verniciatura, serie “Gamma”, oggetto del contratto di RT locazione finanziaria n. LI 1278407 del 14/4/2010, stipulato tra la società attrice e , Controparte_3 condannarle, in solido tra loro, all'integrale ristoro dei danni subiti e subendi dalla società attrice in conseguenza del mancato e/o inefficiente funzionamento dell'impianto di verniciatura per cui è causa, così come analiticamente indicati nella parte in narrativa del presente atto, nella misura, che, in costanza di giudizio, risulterà dovuta, oltre rivalutazione ed interessi a far data quantomeno dal 1/7/2010. II. Gradatamente, dare atto dell'esercizio del diritto di surroga esercitato dalla società attrice in sostituzione di
titolare di UL e condannare a rivalere e manlevare la ON RT società attrice da ogni esborso, pagamento e effetto pregiudizievole conseguente all'accoglimento della domanda. III. Con vittoria di spese e competenze del procedimento ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. ante causam e del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, iva e cpa, come per legge” costituiva in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione RT passiva rispetto alle pretese formulate dalla controparte prospettando che tra essa deducente e
, nel 2010 (anno di consegna dell'impianto), non esisteva alcun rapporto diretto e CP_1 che, invece, esistevano due distinti rapporti: uno di vendita tra essa convenuta e TecnoConsulting, avente ad oggetto esclusivamente la cabina di verniciatura, e uno di fornitura/appalto tra e TecnoConsulting, avente ad oggetto, non solo i CP_1 componenti da quest'ultima acquistati da essa, ma anche tutti gli altri servizi e forniture necessari per montare l'impianto. Inoltre, la convenuta disconosceva “formalmente ed espressamente” l'offerta n. 010/CA/27 del 03.02.2010, in quanto non redatta, non sottoscritta e non proveniente da essa comparente, ma redatta dalle parti interessate al contratto di leasing. In relazione, infine, all'azione proposta in via subordinata dall'attrice di surroga e sostituzione di TecnoConsulting per il caso in cui, quest'ultima, avesse omesso di esercitare l'azione di garanzia ex art. 1495 c.c., né eccepiva l'inammissibilità per carenza dei presupposti RT
3 previsti dall'art. 2900 c.c. e comunque, la decadenza e prescrizione ex art. 1495 c.c., poiché dalla data consegna dei componenti di cui alla fattura 26.05.2010, la TecnoConsulting non aveva mai né denunciato né promosso la relativa azione. L'Istituto di Credito si costituiva in giudizio eccependo l'incompetenza per territorio del Giudice adito e la propria estraneità rispetto alle domande proposte dall'attrice.
invece, rimaneva contumace. ON
Ritenuta infondata l'eccezione di incompetenza formulata dalla , nonchè “la Controparte_3 genericità del disconoscimento dell'offerta n. 010/CA/27 del 03.02.2010, quanto alla scrittura (senza specificazioni) e quanto alla sottoscrizione”, con ordinanza del 7/8/2017, il Tribunale nominava un nuovo CTU per verificare il funzionamento dell'impianto concesso in leasing alla e CP_1 accertare i danni eventualmente subiti dalla società attrice ma l'ausiliario designato, dopo aver dato conto dell'avvenuta sostituzione della cabina di verniciatura de qua agitur con altra nuova di fabbrica, di dimensioni e caratteristiche ordinarie e di prezzo inferiore, evidenziava di non aver potuto eseguire alcuna indagine tecnica;
quanto invece, ai danni subiti dall'attrice, il CTU dava atto che questa aveva pagato tutte le rate del leasing, assolvendo a tutti i relativi obblighi contrattuali ed evidenziava che “vero è che la aveva dei contratti in essere come officina e CP_1 carrozzeria di fiducia, ma altrettanto vero è che questi contratti non prevedevano un volume minimo di lavorazioni da fare e, quindi, risulta impossibile calcolare un danno economico da mancato lavoro”. Inoltre, l'ausiliario, partendo dal presupposto che la cabina di verniciatura de qua avrebbe avuto un costo di € 28.000,00 oltre iva, determinava il danno economico subito dalla CP_1 comprensivo della quota di interessi riferibile alla cabina di verniciatura e della relativa rivalutazione, nella misura di € 30.900,00 riferiti al capitale, e di € 11.726,71, riferiti agli interessi bancari, ovvero nella misura complessiva di € 42.626,71, precisando di aver operato tale determinazione attribuendo al forno, oggetto della controversia, un'incidenza percentuale pari al 40,6% del costo - indicato in € 68.925,00 - dell'intera fornitura di impianto ed attrezzature finanziata con il contratto di leasing. Dopo il deposito della consulenza tecnica d'ufficio, con atto di citazione notificato il 15/10/2019, proponeva un separato giudizio di querela di falso in relazione RT all'offerta prezzi 210/CA/27 del 3/272010, in cui il prezzo di vendita della cabina di verniciatura (e delle relative attrezzature accessorie) risultava indicato in ragione di € 130.000,00 oltre iva;
tale giudizio si concludeva con la sentenza del Tribunale di Avellino n. 54/2021 del 18/1/2021 che riteneva infondata la domanda proposta dalla dando atto, per RT quel che rileva ai fini del presente giudizio, che “a fugare ogni dubbio in ordine alla necessità di rigettare la proposta querela vi è, infine, la considerazione per cui l'offerta prezzi in questione appare espressamente richiamata nella dichiarazione fideiussoria allegata al contratto di locazione finanziaria sottoscritto in data 23/4/2010 proprio dalla querelante e dalla stessa non disconosciuta, con la quale, per RT
l'appunto la stessa ha prestato fideiussione in favore della società concedente ); in più Controparte_3 punti della garanzia, vi è, infatti, l'espresso richiamo all'offerta prezzi oggetto della presente querela, fideiussione chiaramente prestata da sottoscritta e non disconosciuta”. Pt_1
Il Tribunale di Avellino, quindi, con sentenza n. 1373/2021, pubblicata in data 2.8.2021, così decideva:
4
1. condanna la e la UL di LA ON, in solido, al pagamento in RT favore della della somma di € 110.006,37, oltre interessi dalla sentenza al saldo;
CP_1
2. condanna la e la UL di LA ON, in solido, al pagamento in RT favore della delle spese di lite, liquidate in complessivi € 18.000,00, di cui € 850,00 per CP_1 esborsi, oltre spese generali al 15%, cap e iva come per legge, con attribuzione al difensore;
3. pone le spese di c.t.u. a definitivo carico di produttore e fornitore in quota uguale ed in solido;
4.compensa le spese della ” CP_3
In sintesi, il Tribunale, riteneva che “Il dato documentale, mai disconosciuto, impedisce di ritenere che vero fornitore sia soggetto terzo ovverosia la , pure convenuta, come sostiene l'attore”; che “la RT non è fornitore ma al più produttore della cabina di verniciatura (evenienza accertata anche in sede di Pt_1
ATP: bene prodotto dalla modello “serie gamma” con matricola C/1494); la descrizione dei beni è RT contenuta nella offerta di acquisto del 3.2.2010 da considerarsi documento autentico”; che, nonostante la cabina Gamma e l'intera fornitura fosse offerta, nel documento del 3.2.2010, per il prezzo di € 130.000,00 + IVA, doveva farsi riferimento alle condizioni e al costo del leasing pari ad € 209.100,00 + Iva;
che l'unico documento “ dal quale evincere il valore dato ai singoli componenti della fornitura in rapporto al leasing concluso era costituito dalla fattura n. 16 del 20.5.2010, inviata dal fornitore UL alla , ove si legge “che la cabina di preparazione delle vernici/forno (matricola CP_3
1494) ha un valore di fornitura in base al leasing di € 58.000,00 oltre iva al 20% = € 69.600,00 (non € 28.000,00 come indicato nella diversa fattura tra il produttore ed il fornitore pure in atti prodotta); Pt_1 seguono poi i valori del box vernice (€ 14.800,00), delle zone operative con turbine di aspirazione (€ 89.000,00), del ponte sollevatore (€ 15.900,00) del (€ 12.400), del sistema di essiccazione sospeso (€ CP_4
19.000,00), per un tot. di € 209.100,00 + iva al 20% pari ad € 41.820,00”. Il Tribunale, inoltre, accertava che dai “documenti attestanti riparazioni e sostituzioni esaminati anche in sede di a.t.p. emerge che la cabina di verniciatura, sia pur montata, non era funzionante” e, quindi, affermava, in primo luogo, la responsabilità contrattuale di che aveva fornito ON ed installato un bene non idoneo all'uso e che non era stato possibile rendere idoneo nonostante i ripetuti interventi. Tuttavia, secondo il Giudice di prime cure, nella specie era configurabile anche la concorrente responsabilità extracontrattuale del fornitore della cabina atteso che “dalla RT evoluzione degli eventi, dalle dinamiche tra le parti nel corso sia della fase della istallazione che dei plurimi successivi interventi di sostituzione e riparazione, emerge all'evidenza che la specifica e particolare fornitura necessitava di una condotta sinergica di fornitore - installatore e produttore i quali, congiuntamente, non sono stati in grado di installare una cabina funzionante in base alle caratteristiche produttive richieste dal cliente”. Sotto altro aspetto il Tribunale affermava che la responsabilità della poteva Controparte_5 essere ricondotta finanche nell'ambito contrattuale, “perché presuppone un rapporto diretto con l'utilizzatore; evenienza questa che pare sostenuta dai documenti che certificano come gli interventi sulla cabina che la ha eseguito, sono stati effettuati tutti su incarico diretto e richiesta della . Pt_1 CP_1
Inoltre, il Primo Giudice riteneva infondate le eccezioni di decadenza e prescrizione della garanzia per vizi – proposte dalla -, “in ragione dell'assorbente rilievo che tutti i Pt_1 RT documentati interventi eseguiti dalla fornitrice/installatrice, con l'ausilio peraltro del produttore, dimostrano piena conoscenza delle problematiche e l'impegno ad eliminare i vizi;
dimostrano al contempo la messa a conoscenza anche del produttore di tutte le problematiche stanti i documentati e continui interventi di tecnici
5 inviati direttamente dalla produttore … depongono per un implicito ma inequivoco riconoscimento dei Pt_1 vizi da parte del fornitore” Quanto al danno risarcibile, infine, nella sentenza impugnata si legge che “è dovuta la restituzione dei canoni di leasing pagati nella totalità, a causa del non utilizzo del bene, ma con una necessaria precisazione. La non utilizzabilità non ha coinvolto l'intero impianto oggetto di offerta ed acquisto nel contratto di leasing sopra descritto, ma ha coinvolto in particolare la cabina di verniciatura/forno, che rappresenta solo una parte dell'offerta fornita. Il valore della cabina di verniciatura, come già detto, può desumersi dalla fattura inviata dal fornitore alla banca con analitica indicazione del valore dei beni/accessori che compongono la locazione. Ivi si legge che la cabina ha un costo di € 58.000,00, oltre iva al 20% = 69.600,00. L'incidenza della cabina sul valore complessivo del contratto e sul valore della intera fornitura può essere percentualizzata al 40%, stante il valore totale della offerta medesima. Il danno non può che essere rapportato al costo sostenuto dall'attore per i canoni pagati: versati € 209.000,00 + iva = 250.800,00. Va, conseguentemente, restituito l'importo di € 100.320,00, già comprensivo di iva, pari al 40% della somma complessiva suindicata”. Secondo il Giudice di prime cure, tuttavia, non vi era nessuna allegazione e prova di danno alla produzione e, anche se la cabina di verniciatura risultava stata sostituita con altra nuova di fabbrica, non era documentato nessun costo e nessun esborso.
2. Avverso l'indicata sentenza (con atto notificato, in data 27.9.2021, tramite pec al difensore costituito per nel giudizio di primo grado) ha proposto appello principale la CP_1 [...] affidandolo a quattro motivi: RT
2.1 Col primo motivo l'appellante censura la sentenza emessa dal Tribunale di Avellino nella parte in cui ha affermato la propria legittimazione passiva per responsabilità concorrente ex art. 2043 c.c. “e/o addirittura per una responsabilità contrattuale non meglio specificata”; ha dedotto che, essendosi limitata a fornire la cabina forno a soltanto quest'ultima convenuta ON avrebbe potuto chiamare in causa essa l'appellante, non avendo la nessuna azione CP_1 diretta nei suoi confronti non potendosi applicare, al caso di specie, le norme del codice del consumo.
2.2 Col secondo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di decadenza ex art. 1495 c.c., senza tenere conto che il primo intervento effettuato sull'impianto oggetto di lite da parte dei propri tecnici risaliva alla data del 20.1.2014, quando già erano decorsi i termini previsti dalla norma sopra richiamata, sicchè l'eventuale riconoscimento del vizio non poteva impedire la prescrizione dell'azione di garanzia che si era già verificata.
2.3 Col terzo motivo la prospetta che il primo Giudice ha erroneamente RT ritenuto assolto l'onere della prova da parte della società attrice, omettendo di considerare che, nella relazione depositata nel giudizio di ATP, il CTU dichiarava espressamente di non poter portare a termine il mandato poiché non gli era stato possibile effettuare i test volti ad individuare la causa prima del mal funzionamento dell'impianto nel suo complesso e affermava, altresì, che gli unici difetti accertati erano imputabili all'errato montaggio da parte di UL e alla ditta , produttore dell'impianto elettrico. CP_6
2.4 Con il quarto motivo l'appellante censura la pronuncia nella parte relativa alla liquidazione dei danni subiti dalla giacchè, secondo l'appellante, nel determinare l'incidenza della CP_1 cabina sul valore complessivo del contratto e sul valore della intera fornitura, la percentuale del 40% non
6 poteva essere calcolata sull'importo di € 250.800,00, includente l'iva, che è una partita di giro e non costituisce un costo per la , ma semmai sul capitale, come precisato anche dal CP_1
CTU nominato in corso di causa. Sulla base di tali premesse l'appellante così concludeva: in tesi: in accoglimento del primo motivo di appello, rigettare le domande risarcitorie contrattuali e/o dirette formulate nei confronti di per carenza di legittimazione passiva della medesima;
RT in ipotesi: in accoglimento del terzo motivo di appello, rigettare la domanda di perché infondata in CP_1 fatto e diritto e comunque non provata;
in via subordinata: nel denegato caso di conferma della sentenza di primo grado, in accoglimento del quarto motivo di appello, ridurre gli importi liquidati, rideterminando il danno. In ogni caso, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
2.5. si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità del primo motivo di CP_1 appello formulato da controparte giacchè non risultava contestata nessuna delle affermazioni contenute nella sentenza impugnata in relazione alla responsabilità extracontrattuale della
[...]
quale produttore del bene poi fornito alla , e a quella contrattuale, RT CP_1 derivante dal rapporto diretto assunto con l'utilizzatore dimostrato dai documenti dai quali risultava che gli interventi sulla cabina che la aveva eseguito, erano stati effettuati tutti su Pt_1 incarico diretto e richiesta della . CP_1
In ogni caso l'appellata riteneva sussistente, nel caso di specie, la titolarità passiva dell'azione esercitata in giudizio, prospettando, la responsabilità contrattuale di per RT effetto dell'autonomo rapporto di garanzia, che quest'ultima – riconoscendo il grave vizio di produzione e di conformità della cabina di verniciatura progettata e prodotta – aveva instaurato direttamente con la , allorquando, eseguendo gli interventi di completamento ed CP_1 integrazione dell'impianto fornito e con la sostituzione di componenti non idonei, aveva assunto l'autonomo e diretto obbligo – rimasto inadempiuto - di rendere funzionante, idonea, sicura ed utilizzabile la cabina di verniciatura. Inoltre, per la sussisteva anche la responsabilità extracontrattuale di CP_1 [...] quale produttrice della cabina di verniciatura, trattandosi di una cd. vendita a catena, RT atteso che il mancato funzionamento e la totale inefficienza ed insicurezza dell'impianto di verniciatura erano riconducibili a suoi difetti di produzione e di conformità gravi, patologici e strutturali. In ogni caso, la , in via gradata, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., riproponeva la domanda CP_1 di surroga formulata con l'atto introduttivo del giudizio, in sostituzione di UL di LA ON, rimasta contumace, sulla quale il Tribunale non si era pronunciato in applicazione del principio dell'assorbimento. In relazione al secondo motivo di appello, invece, prospettava che l'eccezione di CP_1 prescrizione e decadenza dell'azione ex art. 1495 c.c. non era mai stata formulata dalla
[...] nei propri confronti ma, unicamente, da e che, in ogni caso, RT ON tali eccezioni risultavano prive della sufficiente allegazione degli elementi di fatto e di diritto potenzialmente in grado di suffragarle. In ogni caso l'appellata evidenziava, da un lato, che la società appellante aveva espressamente riconosciuto il grave difetto di produzione e di conformità della cabina di verniciatura ed aveva,
7 quindi, assunto l'autonoma obbligazione di garanzia e, dall'altro che essa aveva avuto modo di acquisire contezza oggettiva delle cause e delle ragioni del mancato funzionamento della cabina di verniciatura e del suo grave difetto di produzione e di conformità solo dopo la conclusione del procedimento ex artt. 696 e 696 bis c.p.c, sicchè ogni termine di decadenza e di prescrizione non poteva che coincidere con la data di conclusione di quel procedimento. Quanto, invece, al terzo motivo di appello, la evidenziava che, diversamente da CP_1 quanto affermato dalla controparte, il Tribunale aveva accertato la fondatezza della domanda sulla scorta degli accertamenti e delle contestazioni del CTU nominato nel corso del giudizio di ATP. Al contrario, l'appellata riteneva fondato l'ultimo motivo di gravame formulato dalla
[...] evidenziando che nei propri scritti difensivi aveva sempre omesso di computare l'iva RT nella liquidazione dei danni subiti.
2.6 Oltre a chiedere il rigetto dell'appello principale, proponeva appello incidentale CP_1 per ottenere la riforma in parte qua della sentenza impugnata nel capo relativo alla liquidazione dell'importo riconosciuto in suo favore a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del vizio e del difetto della cabina di verniciatura. Assumeva al riguardo che, il primo Giudice non aveva tenuto conto del pregiudizio patrimoniale di carattere imprenditoriale, sia sotto il profilo del lucro cessante, ovvero dei minori guadagni, che del danno emergente, ovvero dei maggiori costi di produzione, che la società aveva subito per l'impossibilità di avvalersi, ai fini dello svolgimento della sua attività imprenditoriale, della cabina di verniciatura ordinata a ed oggetto del RT contratto di locazione finanziaria;
secondo la tali danni potevano essere CP_1 equitativamente stimabili quantomeno in misura corrispondente al costo sostenuto per l'investimento tradottosi nell'acquisto della cabina di verniciatura mediante il contratto di locazione finanziaria, posto che la stessa, altrimenti, non avrebbe avuto motivo o ragione per acquistare l'impianto di verniciatura. Inoltre, il Tribunale, ai fini della liquidazione di tale danno, non aveva computato, nell'indicata misura percentuale del 40,6%, il maggiore costo sostenuto da essa per le modifiche CP_1 di carattere strutturale e funzionale eseguite, sulla scorta di indicazioni impartite dal tecnico di in via preparatoria e propedeutica al montaggio dell'impianto di RT verniciatura di maggiori dimensioni de qua agitur in ragione di € 47.465,00 oltre iva e, poi, risultate del tutto inutili, sicchè ad essa , per l'indicata causale risarcitoria, sarebbe CP_1 spettata quantomeno il riconoscimento dell'importo aggiuntivo di € 19.270,79 (€ 47.465,00 x 40,6%). Sulla base di tali premesse così concludeva: CP_1
I. Dichiari inammissibile o, in ogni caso, rigetti, per le esposte ragioni, l'appello in quanto privo di ogni fondamento. II. In accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla comparente, riformi in parte qua la sentenza impugnata nel capo relativo alla liquidazione del ristoro risarcitorio riconosciuto in suo favore, incrementandolo nella misura di cui in narrativa (ovvero della somma complessiva di € 360.589,79, di cui:
- € 256.465, a titolo di ristoro del danno di carattere imprenditoriale;
8 - € 19.270,79 + € 84.854 per complessivi € 104.124,79, a titolo di ristoro del danno di carattere economico;
oltre interessi di legge ex art. 10 del D. Lgs. n. 231/2002 - in ogni caso, oltre rivalutazione ed interessi legali - con decorrenza dal 17/7/2010.
2.7 Si costituiva, poi, la quale dichiarava di essere venuta a conoscenza del ON presente giudizio soltanto perché la raccomandata contenente il ricorso ex art. 283 cpc proposto dalla veniva erroneamente ritirata da alcuni parenti RT
(evidentemente residenti all'indirizzo presso il quale risultava spedita, in Santa Maria Capua Vetere alla via Jan Palach n. 22), i quali, verificata la propria estraneità all'atto ritirato, solo successivamente lo consegnavano ad essa appellata che precisava, sul punto, di non essere più residente presso il detto indirizzo già dall'anno 2012 e che, nell'atto, la stessa risultava indicata quale titolare della ditta UL che, però, era stata cancellata dal registro delle imprese sempre nel 2012. Tanto premesso, la evidenziava che la raccomandata con la notifica dell'originario atto P_ di citazione risultava indirizzata ad un soggetto diverso tale ” (in luogo di P_
) quale titolare della TECNOCONSULTING domiciliata in via Jan Palach s.n.c, P_ P_
Central Park, Santa Maria Capua Vetere”, e che era stata “lasciata presumibilmente nella cassetta postale di omonimi ivi residenti, e successivamente ritirata da altro destinatario presumibilmente convinto che la stessa fosse a sé rivolta, senza però che ne desse mai contezza alla effettiva destinataria, signora ”; ON secondo l'appellante incidentale, quindi, tale notifica doveva ritenersi addirittura inesistente con i conseguenti effetti relativamente al giudizio di I grado. Nel merito, prospettava che, a seguito della denuncia e delle lamentele della ON
, si era sempre rivolta alla quale società produttrice ed, in effetti, CP_1 RT vera fornitrice del bene, al fine di provvedere all'eventuale riparazione o modifica di alcuni componenti dello stesso. In conclusione, quindi, chiedeva di “accertare e dichiarare l'inesistenza/nullità della ON notificazione dell'atto di citazione di I grado e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., rimettere la causa al primo Giudice. Con vittoria di spese da attribuirsi allo scrivente procuratore antistatario. All'udienza del 13.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. Per motivi di ordine logico appare opportuno trattare prioritariamente i motivi dell'appello incidentale proposto da che, per le ragioni indicate di seguito, risultano in ON parte infondati e in parte inammissibili. Risulta infondato il primo motivo di appello avente per oggetto l'asserita inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado. In primo luogo appare utile ricordare che, secondo la migliore giurisprudenza, ai fini del perfezionamento della notificazione di un atto giudiziario a mezzo del servizio postale - ai sensi dell'art. 149 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982, artt. 7 e 8 - occorre la produzione dell'avviso di ricevimento nonché, nel caso di temporanea assenza del destinatario e di mancanza, inidoneità
o rifiuto delle persone altrimenti abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario, della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) del plico presso l'ufficio postale. Tuttavia, qualora il destinatario o persona da lui delegata ritirino il piego presso l'ufficio postale, tale attività implica la sanatoria degli eventuali vizi o dell'incompletezza del procedimento di notificazione
9 per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 3. Pertanto, la notificazione si ha per perfezionata a tale data (purché anteriore al decimo giorno dalla spedizione della CAD) e ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio è sufficiente l'attestazione di avvenuta consegna del plico da parte dell'agente postale, con l'indicazione della data e degli elementi identificativi del soggetto che ha provveduto al ritiro. (cfr. Cassazione civile sez. III, 17/10/2019, n.26287) Inoltre, è stato precisato che l'articolo 160 c.p.c. prevede che la notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l'applicazione degli articoli 156 e 157. La incertezza sul destinatario dell'atto deve dunque essere assoluta. Non è sufficiente l'esistenza di qualche incongruenza o imprecisione, rilevate dal destinatario. Ai fini della validità della notifica ex articolo 160 c.p.c., per stabilire se vi sia, o meno, incertezza assoluta sulla persona del destinatario, non è sufficiente limitarsi all'esame della relata, occorrendo, invece, verificare l'intero contesto dell'atto, a partire dalla sua intestazione, in quanto in qualsiasi parte dello stesso può trovarsi l'indicazione idonea a colmare le lacune riscontrate e, in particolare, l'omessa indicazione, nella suddetta relazione, del nominativo e del luogo di effettuata notifica. Analogamente, con riguardo al caso in cui si vi siano errori sulle generalità del convenuto, contenuto nella citazione nel giudizio di primo grado e nella relata di notificazione della medesima. In questo caso, ciò non comporta la nullità di nessuno dei due atti, qualora sia possibile identificare con certezza il reale destinatario sulla scorta degli elementi contenuti nella citazione o nella relata, in particolare, quando, risultando dal contesto dell'atto che la notificazione è avvenuta appunto all'effettivo destinatario, può escludersi l'esistenza di un'incertezza assoluta in ordine a un elemento essenziale della notificazione, essendo riservato il relativo accertamento all'apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici. (cfr. Cassazione civile sez. I, 29/08/2024, n.23370). Ebbene, alla luce di tali coordinate ermeneutiche, va rilevato, in primo luogo, che nessuna incertezza potesse essere ravvisata in ordine al destinatario dell'atto giacchè, sebbene lo stesso fosse indirizzato a – in luogo di – risultava evidente il mero errore P_ P_ P_ materiale compiuto dal mittente, anche perché risultava anche specificato che l'atto risultava indirizzato alla titolare della ditta UL, ovvero la stessa ON
Sotto altro aspetto, invece, va evidenziato che dall'avviso di ricevimento del predetto atto di citazione prodotto in atti, risulta che il plico venne ritirato dalla parte personalmente presso l'ufficio postale in data 16.6.2016 ed è stato più volte affermato dalla Corte di Cassazione (cfr. Cassazione civile, sez. VI , 23/08/2022 , n. 25165) che, in caso di notifica a mezzo del servizio postale, nell'ipotesi in cui l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia firmato l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio riservato alla firma del destinatario o di persona delegata, e non risulti che il plico sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario ( art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982 ), la consegna deve intendersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso. A nulla rileva che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia
10 altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 c.p.c. In definitiva, quindi, non avendo proposto querela di falso avverso ON
l'attestazione di avvenuta consegna del plico al destinatario contenuta nell'avviso di ricevimento relativo alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, tale notifica risulta certamente valida ed idonea ad integrare il contraddittorio. Quanto, invece, al secondo motivo di appello appare sufficiente evidenziare che l'appellante non ha formulato nessuna critica all'operato del primo Giudice e, dunque, sul punto l'appello è certamente inammissibile.
3.2 Passando ad esaminare l'appello principale proposto da va rilevato che RT certamente la sentenza risulta errata nella parte in cui ha ritenuto sussistente, nel caso di specie, una concorrente responsabilità extracontrattuale della società appellante, quale produttore della cabina di verniciatura, con quella contrattuale della E' pacifico, infatti, in P_ giurisprudenza che, al di fuori delle ipotesi di c.d. vendita a catena, prese in considerazione dal c.d. codice del consumo, in materia di compravendita, in caso di inadempimento o inesatto adempimento del venditore, oltre alla corrispondente responsabilità contrattuale, è configurabile anche la responsabilità extracontrattuale del venditore stesso solo quando il pregiudizio arrecato al compratore abbia leso interessi di quest'ultimo che siano sorti al di fuori del contratto ed abbiano la consistenza di diritti assoluti (cfr. Cassazione civile, sez. III, 07/12/2020 , n. 27951). Circostanza che, evidentemente, non ricorre nel caso di specie. Tuttavia, l'appellante, nell'atto di appello, non ha formulato nessuna specifica censura rispetto alla parte della sentenza impugnata nella quale si afferma la responsabilità contrattuale della avendo accertato un rapporto diretto con l'utilizzatore dimostrato dai documenti che RT certificano come gli interventi sulla cabina che la ha eseguito, sono stati effettuati tutti su incarico diretto e Pt_1 richiesta della CP_1
Sul punto va precisato che l'appellante principale, soltanto nella propria comparsa conclusionale, – e quindi tardivamente – ha dedotto l'inidoneità dei documenti aventi ad oggetto gli interventi effettuati dai propri tecnici sulla cabina forno a dimostrare l'esistenza di un rapporto contrattuale diretto e concorrente tra e . Pt_1 CP_1 Controparte_7
Risulta pacifico in giurisprudenza, infatti, che in tema di processo di appello, in ossequio al principio del tantum devolutum quantum appellatum di cui all'art. 342 c.p.c., il quale importa non solo la delimitazione del campo del riesame della sentenza impugnata ma anche la identificazione, attraverso il contenuto e la portata delle censure, dei punti investiti dall'impugnazione e delle ragioni per le quali si invoca la riforma delle decisioni, i motivi debbono essere tutti specificati nell'atto di appello (con cui si consuma il diritto di impugnazione), sicché restano precluse nel corso dell'ulteriore attività processuale sia la precisazione di censure esposte nell'atto di appello in modo generico, che la possibilità di ampliamenti successivi delle censure originariamente dedotte. Deriva da quanto precede, pertanto, che non è consentito che l'esposizione delle argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento delle propria decisione venga rinviata al momento in cui si deposita la comparsa conclusionale (cfr. Cassazione civile, sez. II, 08/04/2016 , n. 6932)
11 D'altra parte si è anche affermato, più volte, in giurisprudenza che (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7301 del 26/03/2010) il riconoscimento, da parte del venditore, dei vizi della cosa alienata, che può avvenire anche "per facta concludentia" quali l'esecuzione di riparazioni o la sostituzione di parti della cosa medesima ovvero la predisposizione di un'attività diretta al conseguimento od al ripristino della piena funzionalità dell'oggetto della vendita, determina la costituzione di un'obbligazione che, essendo oggettivamente nuova ed autonoma rispetto a quella originaria di garanzia, è sempre svincolata, indipendentemente dalla volontà delle parti, dai termini di decadenza e di prescrizione fissati dall'art. 1495 cod. civ. ed è, invece, soggetta soltanto alla prescrizione ordinaria decennale. Quanto sopra appena indicato consente di affermare che, avendo il primo Giudice ritenuto la responsabilità contrattuale della proprio in relazione alle attività di riparazione RT svolte sulla cabina di verniciatura, risulta infondato anche il secondo motivo dell'appello principale giacchè è evidente che, in relazione a tale forma di responsabilità, non potevano operare i suddetti termini di prescrizione e decadenza. Risulta, inoltre, infondato anche il terzo motivo di appello proposto dalla RT giacchè, nella relazione depositata dal CTU in sede di ATP, l'ausiliario, effettivamente, affermava che dalle verifiche effettuate presso l'impianto, non era stato “possibile accertare durante i test la precisa causa del guasto atteso che dopo aver provveduto alla corretta installazione del motore elettrico che regola il flusso di aria in ingresso del generatore, si verificava la rottura di alcuni fusibili del quadro elettrico, pertanto sarebbe stato necessario eseguire una verifica puntuale di tutto l'impianto elettrico”; tuttavia, immediatamente dopo, il CTU precisava che, “solo dopo aver acquisito il documento contenente l'Offerta di acquisto avente n. 010/CA/27 del 03/02/2010, specificata nel contratto di Leasing, constatava che la cabina installata presso la risultava sottodimensionata in merito alla potenza CP_1 termica ed elettrica rispetto a quanto pubblicato nella suddetta offerta di acquisto” concludendo che “di conseguenza tale difformità non consentiva il corretto funzionamento dell'impianto”. Consegue a quanto premesso che la sentenza risulta immune dalla censura prospettata dall'appellante avendo la parte attrice provato l'esistenza del vizio dell'impianto fornito in leasing e la sua riconducibilità ad un difetto di produzione e alla mancata riparazione o sostituzione della stessa con un impianto conforme a quello oggetto del contratto. Infine, come ammesso anche dalla parte appellata, risulta, invece, fondato l'ultimo motivo di appello proposto dalla posto che, nel determinare l'incidenza della cabina sul RT valore complessivo del contratto e sul valore della intera fornitura, la percentuale del 40% non poteva essere calcolata sull'importo di € 250.800,00, che include l'IVA, ma su quello di euro 209.000,00 con la conseguenza che il danno subito dalla , in relazione a tale voce, CP_1 va ridotto ad euro 84.854,00 (= 209.000,00 X 40.06%).
3.3. Passando alla trattazione dell'appello incidentale proposto da , va rilevato che CP_1 risulta infondata la prima censura relativa alla liquidazione dei danni subiti per effetto dei vizi della cabina di verniciatura. Come già indicato nella sentenza impugnata, la domanda proposta dalla risulta CP_1 insufficiente già in termini di allegazione, essendosi limitata l'attrice a prospettare l'esistenza di
“effetti dannosi e pregiudizievoli che la mancata disponibilità dell'impianto di verniciatura ha determinato sulla
12 sua attività imprenditoriale in termini di maggiori costi di produzione, di mancati, o ridotti, utili o ricavi e di conseguenze risarcitorie ascrivibili all'impossibilità di tener fede agli impegni contrattualmente assunti in particolare con Center s.r.l. e con Renault Business Lease per la riparazione di tutti i furgoni e i veicoli commerciali della . Pt_2
Tuttavia, come precisato anche nella CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado, la mera produzione di alcuni contratti per la verniciatura di veicoli non consente di ritenere sussistenti i danni lamentati già sotto il profilo dell'an. Al contrario, può essere accolto il secondo motivo dell'appello incidentale giacchè, effettivamente, risulta documentalmente provato (ed indicato anche nella sentenza impugnata) che, oltre il costo del leasing, in relazione all'impianto de quo, la ebbe anche a CP_1 sostenere un ulteriore costo per le modifiche di carattere strutturale e funzionale eseguite, sulla scorta di indicazioni impartite dal tecnico di in via preparatoria e RT propedeutica al montaggio dell'impianto di verniciatura di maggiori dimensioni, in ragione di € 47.465,00 (oltre iva), sicchè all'appellante incidentale, oltre ai danni già liquidati dal primo Giudice, spetta il riconoscimento dell'importo aggiuntivo di € 19.270,79 (=€ 47.465,00 x 40,6%); In conclusione, quindi, premesso che risulta infondato l'appello incidentale proposto da (non potendosi ravvisare alcuna violazione del contraddittorio nel giudizio di ON primo grado), l'appello principale proposto dalla risulta fondato unicamente RT in relazione all'ultimo motivo di appello, relativo alla liquidazione dei danni subiti dalla
, non dovendosi tenere conto dell'IVA nella individuazione dell'importo sul quale CP_1 calcolare l'incidenza del valore della cabina di verniciatura (pari al 40,6%): Tuttavia, risulta parimenti fondato anche l'ultimo motivo dell'appello incidentale proposto dalla CP_1 giacchè, nella determinazione del costo complessivo dell'impianto, deve tenersi conto anche della somma di euro 47.465,00, spesa dalla utilizzatrice per il montaggio della suddetta cabina di verniciatura. Il danno subito dalla a causa dei difetti – non eliminati – dalla cabina di CP_1 verniciatura realizzata dalla e installata dalla quindi, deve essere RT P_ liquidato nel 40,6% della somma di euro 256.465,00 (=209.000,00+47.465,00) ovvero in euro 104.124,79, il cui importo deve essere posto a carico della e di RT P_
in solido tra loro, oltre interessi sulla somma indicata, devalutata al momento della
[...] consegna (25.5.2010) e di anno in anno rivalutata, fino al saldo, come indicato nella sentenza impugnata.
4. Nonostante l'accoglimento, in parte, sia dell'appello principale, proposto da RT che di quello incidentale, proposto da , non appare necessario procedere una nuova CP_1 regolamentazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, non risultando una modifica sostanziale delle statuizioni contenute nella sentenza impugnata. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo con attribuzione in favore dell'Avv. Emilio Paolo Sandulli, dichiaratosene anticipatario, ex art. 93 cpc, facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal D.M. 147/2022 per le controversie civili davanti alla Corte di Appello per lo scaglione relativo al valore della controversia (determinato in virtù del decisum e non già del disputatum — cfr. Cass.
13 3903/2016; Cass. SS.UU. 19014/2007 — e, quindi, rientrante nello scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00) (e il riconoscimento del compenso in misura minima per la c.d. fase istruttoria o di trattazione, essendosi definita la controversia senza il compimento di alcuna ulteriore attività istruttoria).
Si dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo ON unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione III civile, come sopra composta, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei confronti di e RT CP_1
avverso la sentenza n. 1373/2021, pubblicata in data 2.8.2021 dal Tribunale ON di Avellino, così provvede:
1. accoglie, in parte, l'appello principale proposto da RT
2. accoglie, in parte, l'appello incidentale proposto da CP_1
3. rigetta l'appello incidentale proposto da ON
e, per l'effetto:
4. in riforma dell'impugnata sentenza, condanna e in RT ON solido tra loro, al pagamento, in favore della della somma di euro 104.124,79, CP_1 oltre interessi sulla somma indicata, devalutata al momento della consegna (25.5.2010) e di anno in anno rivalutata, fino al saldo;
5. conferma la liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado contenuta nella sentenza impugnata;
6. condanna e al pagamento, in solido tra loro ed in RT ON favore di delle spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in: € CP_1
1138,50 (millecentotrentotto/50) per spese ed € 12.154,00 (dodicimilacentocinquantaquattro/00) per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Emilio Paolo Sandulli dichiaratosene anticipatario, ex art. 93 c.p.c.
7. dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo ON unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Napoli, il 16/4/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente Dott. Pasquale Ucci dott.ssa Maria Casaregola
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