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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/04/2025, n. 1451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1451 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4872/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, avv. Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4872/2019
Promossa da
e , rapp.te e difese, in virtù di procura in Parte_1 Parte_2 calce all'atto di citazione, dall'avv. Carlo Annunziata e presso il cui studio elett.te domiciliano sito in Salerno, alla via Francesco Manzo, 38,
-attrici-
Contro
, in persona del legale rapp.te p.t., avv. Gianni Controparte_1
Masullo, rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Gianni Masullo e presso il cui studio elett.te domicilia sito in Salerno, alla via B. Corenzio, 35,
-convenuto-
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: come da verbale di udienza
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato le attrici premesso di essere, rispettivamente, usufruttuaria e proprietaria dell'immobile sito in Salerno, alla via
Luigi Guercio, Pal. che, dall'anno 2016, all'interno dell'appartamento si CP_1 verificano copiose percolazioni ed infiltrazioni d'acqua, provenienti dal sovrastante lastrico solare, tali da danneggiare e compromettere, non solo la salubrità degli ambienti interessati ma anche la sicurezza degli stessi infatti, nel mese di ottobre pagina 1 di 7 2016, la sig.ra subiva lesioni personali a causa del crollo di calcinacci dai Pt_2
succieli non aderenti al soffitto in quanto deteriorati dalle infiltrazioni, fenomeni che venivano ripetutamente denunciati verbalmente all'amministratore del , CP_1
doglianze che, in conseguenza della inerzia del per oltre un anno, CP_1
venivano reiterate con comunicazione a mezzo pec del 22 novembre 2017, tramite avvocato, ove si intimava di provvedere alla rimozione delle cause infiltrative e alla eliminazione di tutti i danni arrecati all'appartamento e, a seguito di ciò, alcuni operai si recavano nell'abitazione provvedendo a spicconare le parti pericolanti del solaio e ad assicurare la provvisoria sicurezza dell'immobile.
Che, sempre in conseguenza dell'inerzia del Condominio, veniva proposto un ricorso di ATP;
che in data 20 aprile 2018, in conseguenza del distacco d'intonaco dall'introdosso del solaio del balcone della camera da letto, furono costrette a richiedere l'intervento dei VV. FF;
Che il perito nominato nell'ambito del giudizio dell'ATP accertava che le cause delle infiltrazioni erano dovute da una carente impermeabilizzazione della soprastante terrazza di copertura ...; che nonostante quanto accertato, il neanche CP_1
provvedeva ad eseguire gli interventi necessari alla eliminazione delle cause di cui alle infiltrazioni;
che, stante l'ingiustificata inerzia del proponevano CP_1
ricorso ex art. 700 c.p.c. affinchè venisse ordinato al Controparte_1
la realizzazione di tutte le opere necessarie alla eliminazione delle cause di infiltrazioni d'acqua così come indicate dal CTU nell'ATP; che, con ordinanza del 15 aprile 2019, il Tribunale di Salerno accoglieva la domanda ordinando l'immediata esecuzione dei lavori necessari ad eliminare le cause di infiltrazioni, tanto premesso convenivano in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il Controparte_1
in persona dell'amministratore p.t. per ivi sentir confermare nella sua
[...] interezza l'ordinanza del 15 aprile 2019 e, per l'effetto, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2051 e/o 2043 cc e segg. e degli artt. 1126-1130 e 1135 c.c. la responsabilità del convenuto per i danni verificatesi nell'appartamento e, per l'effetto, CP_1
condannarlo alla esecuzione di tutte le opere necessarie alla eliminazione delle cause delle infiltrazioni d'acqua provenienti dalle parti condominiali e dalla terrazza a livello soprastante la proprietà, così come indicate dal CTU e, in caso di inottemperanza del alla esecuzione dei lavori, condannarlo al CP_1 risarcimento dei danni relativi al ripristino dell'abitazione che, allo stato, si pagina 2 di 7 quantificano in € 11.809,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
in ogni caso condannare il al risarcimento, nei confronti di esse attrici, del CP_1 danno non patrimoniale quantificato in € 5.000,00 ciascuna, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al risarcimento di ulteriori danni non patrimoniali che subiranno sino alla esecuzione delle opere necessarie al ripristino dell'appartamento e alla eliminazione delle cause di infiltrazioni, oltre le spese di
ATP e del presente giudizio
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa del 30/09/2019, si costituiva il convenuto deducendo che, come emerso dalla CTU, solo una parte degli interventi CP_1
causativi delle infiltrazioni possono essere attribuiti al , ma altri sono da CP_1
ritenersi ad esclusiva cura e a carico del proprietario o usuario del lastrico di copertura, precisamente sono da attribuire ad esclusiva cura e a carico di parte attrice i danni derivanti da “fughe e giunti di dilatazione della pavimentazione in cattive condizioni con innesti dei montanti dalla ringhiera perimetrale così come anche la parziale otturazione dei bocchettoni di smaltimento delle acque incidente sulla terrazza, contestava il quantum richiesto per il risarcimento del danno non patrimoniale, in quanto non provato, concludeva per il rigetto della domanda, in quanto inammissibile ed infondata in fatto e diritto.
La causa è stata istruita con l'acquisizione del fascicolo dell'ATP e prova testimoniale quindi, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per le conclusioni e, successivamente, da questo giudicante, per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per deposito di note conclusionali.
Alla odierna udienza, sulle conclusioni di parte attrice, la causa è stata decisa con contestuale deposito delle motivazioni.
Motivi della decisione
La domanda avanzata dalle attrici nei confronti del convenuto , per CP_1
quanto di ragione va accolta.
Sul punto occorre precisare che il , in quanto custode del fabbricato, è CP_1
direttamente responsabile nei confronti dei condomini per tutti i danni da questi patiti derivanti dalle parti comuni.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, hanno sancito il principio per il quale la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo pagina 3 di 7 sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (Cass. S. U. 20934/2022).
Ebbene, nel caso di specie, la presenza di infiltrazioni d'acqua è stata direttamente constatata nell'ambito dell'ATP.
Il CTU nominato nell'ambito dell'ATP, dopo una attenta ispezione dei luoghi di causa ha riscontrato che in quasi tutti i vani, ad eccezione di un salone ed una cucina, sono stati riscontrati distacchi di intonaco, parziale distacco dei sovrastanti elementi di alleggerimento (pignatte in laterizio) parziale distacco del copriletto in calcestruzzo lasciando scoperta parte dell'armatura in acciaio dei travetti in stato di ossidazione con fenomeni di espansione volumetrica ... oltre che danni all'esterno.
Quanto alle cause dei fenomeni infiltrativi, premettendo che tutti i danni riscontrati alle pareti, soffitti e al pavimento, sono tracce evidenti di manifestazioni – pregresse- di umidità dannosa, legate a fenomeni fisici in cui vi è stata la presenza di acqua, concretatesi, nelle zone meno danneggiate – in una mutazione sia del preesistente pigmento, con formazione di colonie di muffe e funghi – nelle zone più danneggiate- con fenomeni di degrado dello strato superiore dell'intonaco, - nelle zone gravemente danneggiate- con sfondellamento del solaio, cioè si è verificato il distacco e la successiva caduta della parte inferiore delle pignatte, tali danni, per ubicazione, colore, tipo di diffusione e consistenza, possono attribuirsi ad un'azione combinata o meno, di “umidità da infiltrazione diretta e da condensazione”.
Tanto verificato ed accertato è giunto, quindi, alla conclusione che “ la “causa dei danni” riscontrati sia nell'appartamento che nei locali a livello di terrazza di copertura
è da imputare ad imbibizioni dannose di acqua ... le suddette imbibizioni di acqua, a loro volta, sono state causate – in via strettamente prioritaria- da una carente impermeabilizzazione della soprastante terrazza di copertura... “
Dunque, il CTU, con valutazione scevra da vizi e censure e, pertanto, pienamente condivisibile, individua la causa delle infiltrazioni - da una carente impermeabilizzazione della soprastante terrazza di copertura... “
pagina 4 di 7 Le risultanze della CTU non risultano, del resto, smentite o confutate dal CP_1
il quale non ha dimostrato che il difetto di impermeabilizzazione è dovuto ad altri fattori che hanno causato effettivamente il danno.
Pertanto, alla stregua dei rilievi che precedono, può certamente affermarsi la responsabilità del condominio, ex art. 2051 c.c. per i danni patiti dalle attrici.
Tale stato dei luoghi nonché il disagio patito dalle attrici, risulta confermato, anche dai testi escussi nonché provato dall'intervento dei VV FF che, a seguito di chiamata, riscontravano che dall'intradosso del solaio del balcone, in corrispondenza della camera da letto vi era un distacco di intonaco in imminente pericolo di caduta, per cui provvedevano agli interventi del caso.
I danni riscontrati sono stati quantificati dal CTU in € 11.809,00
A tale importo corrisponde, quindi, il danno patrimoniale che il convenuto deve risarcire alle parti attrici, oltre che alla eliminazione dei danni alle CP_1
parti comuni dell'edificio ai fini della eliminazione delle cause infiltrative.
Sotto il profilo del lamentato danno biologico, la domanda di risarcimento danni per l'esposizione a condizioni di insalubrità e, quindi, di pregiudizio alla salute, va accolta nei limiti di seguito esposto.
Sul punto va ricordato che il diritto alla tutela della vita privata e familiare deve essere inteso non solo, in negativo, come diritto alla salvaguardia da “intrusioni” esterne, ma anche, in positivo, come diritto ad un ambiente familiare sereno, salubre e che goda di quei confort che ormai attengono ai bisogni incomprimibili della persona.
In altri termini, non deve più semplicemente riconoscersi il mero diritto ad avere un tetto sotto cui vivere, ma il diritto ad avere anche un tetto che consenta una reale e concreta vivibilità, senza rischi continui e pregiudizi alla salute, umidità, insalubrità e quant'altro possa aggredire il bene della salute e dell'igiene.
Inoltre, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che, in tal caso, non rileva l'assenza di un danno biologico documentato e che la prova del pregiudizio subito possa essere fornita anche mediante presunzioni, sulla base delle nozioni di comune esperienza (Cass. Civ. 26899/14)
Nel caso specifico le attrici hanno anche documentato, come da certificati medici in atti, le conseguenze derivate da tali ambienti sicuramente insalubri, in quanto ricoperti di muffa, come descritto dal CTU.
pagina 5 di 7 Alla luce di quanto detto, il va condannato anche al risarcimento del CP_1 danno non patrimoniale, che viene liquidato, in considerazione dell'arco temporale e del fatto che le infiltrazioni hanno riguardato quasi tutto l'immobile in € 5.000,00, per ciascuna delle parti attrici, in valori monetari attuali.
Le spese di ATP vanno poste a definitivo carico di parte convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4782/2019 r.g. tra e Parte_1 Parte_3
e in persona del legale rapp.te p.t. avv.
[...] Controparte_1
Gianni Masullo –convenuto- ogni altra istanza, eccezione, deduzione reietta o assorbita così provvede:
1) Accerta e dichiara la responsabilità del convenuto, ex art. 2051 c.c., CP_1
nella causazione dei danni di cui in citazione;
2) Conferma, nella sua interezza l'ordinanza resa dal Tribunale di Salerno in data 15 aprile 2019, con conseguente condanna del convenuto Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., ad effettuare, immediatamente, tutti
[...]
gli interventi descritti nelle pagg. 37-38-39 della ctu redatta nel procedimento dell'ATP, quindi alla esecuzione di tutte le opere necessarie alla eliminazione delle cause di infiltrazioni d'acqua provenienti dalle parti condominiali e alla impermeabilizzazione del terrazzo;
3) condanna il convenuto al pagamento in favore delle attrici, della CP_1
somma di € 11.809,00 per i danni patrimoniali, relativi al ripristino dell'abitazione, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
4) accoglie la domanda formulata dalle attrici di risarcimento di danni non patrimoniali, come in parte motiva, e condanna il al pagamento della somma di € CP_1
5.000,00 per ciascuna parte, oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;
5) pone a definitivo carico del il compenso di CTU nell'ambito dell'ATP, CP_1
per come liquidate;
pagina 6 di 7 6) condanna il convenuto condominio al pagamento delle spese di lite del giudizio di
ATP e del presente giudizio che si liquidano in € 510,00 per esborsi ed € 4.700,00 per compenso professionale oltre accessori come per legge
Salerno, 01/04/2025
Il GOP
Avv. Cosimina D'Ambrosio
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, avv. Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4872/2019
Promossa da
e , rapp.te e difese, in virtù di procura in Parte_1 Parte_2 calce all'atto di citazione, dall'avv. Carlo Annunziata e presso il cui studio elett.te domiciliano sito in Salerno, alla via Francesco Manzo, 38,
-attrici-
Contro
, in persona del legale rapp.te p.t., avv. Gianni Controparte_1
Masullo, rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Gianni Masullo e presso il cui studio elett.te domicilia sito in Salerno, alla via B. Corenzio, 35,
-convenuto-
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: come da verbale di udienza
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato le attrici premesso di essere, rispettivamente, usufruttuaria e proprietaria dell'immobile sito in Salerno, alla via
Luigi Guercio, Pal. che, dall'anno 2016, all'interno dell'appartamento si CP_1 verificano copiose percolazioni ed infiltrazioni d'acqua, provenienti dal sovrastante lastrico solare, tali da danneggiare e compromettere, non solo la salubrità degli ambienti interessati ma anche la sicurezza degli stessi infatti, nel mese di ottobre pagina 1 di 7 2016, la sig.ra subiva lesioni personali a causa del crollo di calcinacci dai Pt_2
succieli non aderenti al soffitto in quanto deteriorati dalle infiltrazioni, fenomeni che venivano ripetutamente denunciati verbalmente all'amministratore del , CP_1
doglianze che, in conseguenza della inerzia del per oltre un anno, CP_1
venivano reiterate con comunicazione a mezzo pec del 22 novembre 2017, tramite avvocato, ove si intimava di provvedere alla rimozione delle cause infiltrative e alla eliminazione di tutti i danni arrecati all'appartamento e, a seguito di ciò, alcuni operai si recavano nell'abitazione provvedendo a spicconare le parti pericolanti del solaio e ad assicurare la provvisoria sicurezza dell'immobile.
Che, sempre in conseguenza dell'inerzia del Condominio, veniva proposto un ricorso di ATP;
che in data 20 aprile 2018, in conseguenza del distacco d'intonaco dall'introdosso del solaio del balcone della camera da letto, furono costrette a richiedere l'intervento dei VV. FF;
Che il perito nominato nell'ambito del giudizio dell'ATP accertava che le cause delle infiltrazioni erano dovute da una carente impermeabilizzazione della soprastante terrazza di copertura ...; che nonostante quanto accertato, il neanche CP_1
provvedeva ad eseguire gli interventi necessari alla eliminazione delle cause di cui alle infiltrazioni;
che, stante l'ingiustificata inerzia del proponevano CP_1
ricorso ex art. 700 c.p.c. affinchè venisse ordinato al Controparte_1
la realizzazione di tutte le opere necessarie alla eliminazione delle cause di infiltrazioni d'acqua così come indicate dal CTU nell'ATP; che, con ordinanza del 15 aprile 2019, il Tribunale di Salerno accoglieva la domanda ordinando l'immediata esecuzione dei lavori necessari ad eliminare le cause di infiltrazioni, tanto premesso convenivano in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il Controparte_1
in persona dell'amministratore p.t. per ivi sentir confermare nella sua
[...] interezza l'ordinanza del 15 aprile 2019 e, per l'effetto, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2051 e/o 2043 cc e segg. e degli artt. 1126-1130 e 1135 c.c. la responsabilità del convenuto per i danni verificatesi nell'appartamento e, per l'effetto, CP_1
condannarlo alla esecuzione di tutte le opere necessarie alla eliminazione delle cause delle infiltrazioni d'acqua provenienti dalle parti condominiali e dalla terrazza a livello soprastante la proprietà, così come indicate dal CTU e, in caso di inottemperanza del alla esecuzione dei lavori, condannarlo al CP_1 risarcimento dei danni relativi al ripristino dell'abitazione che, allo stato, si pagina 2 di 7 quantificano in € 11.809,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
in ogni caso condannare il al risarcimento, nei confronti di esse attrici, del CP_1 danno non patrimoniale quantificato in € 5.000,00 ciascuna, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al risarcimento di ulteriori danni non patrimoniali che subiranno sino alla esecuzione delle opere necessarie al ripristino dell'appartamento e alla eliminazione delle cause di infiltrazioni, oltre le spese di
ATP e del presente giudizio
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa del 30/09/2019, si costituiva il convenuto deducendo che, come emerso dalla CTU, solo una parte degli interventi CP_1
causativi delle infiltrazioni possono essere attribuiti al , ma altri sono da CP_1
ritenersi ad esclusiva cura e a carico del proprietario o usuario del lastrico di copertura, precisamente sono da attribuire ad esclusiva cura e a carico di parte attrice i danni derivanti da “fughe e giunti di dilatazione della pavimentazione in cattive condizioni con innesti dei montanti dalla ringhiera perimetrale così come anche la parziale otturazione dei bocchettoni di smaltimento delle acque incidente sulla terrazza, contestava il quantum richiesto per il risarcimento del danno non patrimoniale, in quanto non provato, concludeva per il rigetto della domanda, in quanto inammissibile ed infondata in fatto e diritto.
La causa è stata istruita con l'acquisizione del fascicolo dell'ATP e prova testimoniale quindi, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per le conclusioni e, successivamente, da questo giudicante, per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per deposito di note conclusionali.
Alla odierna udienza, sulle conclusioni di parte attrice, la causa è stata decisa con contestuale deposito delle motivazioni.
Motivi della decisione
La domanda avanzata dalle attrici nei confronti del convenuto , per CP_1
quanto di ragione va accolta.
Sul punto occorre precisare che il , in quanto custode del fabbricato, è CP_1
direttamente responsabile nei confronti dei condomini per tutti i danni da questi patiti derivanti dalle parti comuni.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, hanno sancito il principio per il quale la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo pagina 3 di 7 sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (Cass. S. U. 20934/2022).
Ebbene, nel caso di specie, la presenza di infiltrazioni d'acqua è stata direttamente constatata nell'ambito dell'ATP.
Il CTU nominato nell'ambito dell'ATP, dopo una attenta ispezione dei luoghi di causa ha riscontrato che in quasi tutti i vani, ad eccezione di un salone ed una cucina, sono stati riscontrati distacchi di intonaco, parziale distacco dei sovrastanti elementi di alleggerimento (pignatte in laterizio) parziale distacco del copriletto in calcestruzzo lasciando scoperta parte dell'armatura in acciaio dei travetti in stato di ossidazione con fenomeni di espansione volumetrica ... oltre che danni all'esterno.
Quanto alle cause dei fenomeni infiltrativi, premettendo che tutti i danni riscontrati alle pareti, soffitti e al pavimento, sono tracce evidenti di manifestazioni – pregresse- di umidità dannosa, legate a fenomeni fisici in cui vi è stata la presenza di acqua, concretatesi, nelle zone meno danneggiate – in una mutazione sia del preesistente pigmento, con formazione di colonie di muffe e funghi – nelle zone più danneggiate- con fenomeni di degrado dello strato superiore dell'intonaco, - nelle zone gravemente danneggiate- con sfondellamento del solaio, cioè si è verificato il distacco e la successiva caduta della parte inferiore delle pignatte, tali danni, per ubicazione, colore, tipo di diffusione e consistenza, possono attribuirsi ad un'azione combinata o meno, di “umidità da infiltrazione diretta e da condensazione”.
Tanto verificato ed accertato è giunto, quindi, alla conclusione che “ la “causa dei danni” riscontrati sia nell'appartamento che nei locali a livello di terrazza di copertura
è da imputare ad imbibizioni dannose di acqua ... le suddette imbibizioni di acqua, a loro volta, sono state causate – in via strettamente prioritaria- da una carente impermeabilizzazione della soprastante terrazza di copertura... “
Dunque, il CTU, con valutazione scevra da vizi e censure e, pertanto, pienamente condivisibile, individua la causa delle infiltrazioni - da una carente impermeabilizzazione della soprastante terrazza di copertura... “
pagina 4 di 7 Le risultanze della CTU non risultano, del resto, smentite o confutate dal CP_1
il quale non ha dimostrato che il difetto di impermeabilizzazione è dovuto ad altri fattori che hanno causato effettivamente il danno.
Pertanto, alla stregua dei rilievi che precedono, può certamente affermarsi la responsabilità del condominio, ex art. 2051 c.c. per i danni patiti dalle attrici.
Tale stato dei luoghi nonché il disagio patito dalle attrici, risulta confermato, anche dai testi escussi nonché provato dall'intervento dei VV FF che, a seguito di chiamata, riscontravano che dall'intradosso del solaio del balcone, in corrispondenza della camera da letto vi era un distacco di intonaco in imminente pericolo di caduta, per cui provvedevano agli interventi del caso.
I danni riscontrati sono stati quantificati dal CTU in € 11.809,00
A tale importo corrisponde, quindi, il danno patrimoniale che il convenuto deve risarcire alle parti attrici, oltre che alla eliminazione dei danni alle CP_1
parti comuni dell'edificio ai fini della eliminazione delle cause infiltrative.
Sotto il profilo del lamentato danno biologico, la domanda di risarcimento danni per l'esposizione a condizioni di insalubrità e, quindi, di pregiudizio alla salute, va accolta nei limiti di seguito esposto.
Sul punto va ricordato che il diritto alla tutela della vita privata e familiare deve essere inteso non solo, in negativo, come diritto alla salvaguardia da “intrusioni” esterne, ma anche, in positivo, come diritto ad un ambiente familiare sereno, salubre e che goda di quei confort che ormai attengono ai bisogni incomprimibili della persona.
In altri termini, non deve più semplicemente riconoscersi il mero diritto ad avere un tetto sotto cui vivere, ma il diritto ad avere anche un tetto che consenta una reale e concreta vivibilità, senza rischi continui e pregiudizi alla salute, umidità, insalubrità e quant'altro possa aggredire il bene della salute e dell'igiene.
Inoltre, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che, in tal caso, non rileva l'assenza di un danno biologico documentato e che la prova del pregiudizio subito possa essere fornita anche mediante presunzioni, sulla base delle nozioni di comune esperienza (Cass. Civ. 26899/14)
Nel caso specifico le attrici hanno anche documentato, come da certificati medici in atti, le conseguenze derivate da tali ambienti sicuramente insalubri, in quanto ricoperti di muffa, come descritto dal CTU.
pagina 5 di 7 Alla luce di quanto detto, il va condannato anche al risarcimento del CP_1 danno non patrimoniale, che viene liquidato, in considerazione dell'arco temporale e del fatto che le infiltrazioni hanno riguardato quasi tutto l'immobile in € 5.000,00, per ciascuna delle parti attrici, in valori monetari attuali.
Le spese di ATP vanno poste a definitivo carico di parte convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4782/2019 r.g. tra e Parte_1 Parte_3
e in persona del legale rapp.te p.t. avv.
[...] Controparte_1
Gianni Masullo –convenuto- ogni altra istanza, eccezione, deduzione reietta o assorbita così provvede:
1) Accerta e dichiara la responsabilità del convenuto, ex art. 2051 c.c., CP_1
nella causazione dei danni di cui in citazione;
2) Conferma, nella sua interezza l'ordinanza resa dal Tribunale di Salerno in data 15 aprile 2019, con conseguente condanna del convenuto Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., ad effettuare, immediatamente, tutti
[...]
gli interventi descritti nelle pagg. 37-38-39 della ctu redatta nel procedimento dell'ATP, quindi alla esecuzione di tutte le opere necessarie alla eliminazione delle cause di infiltrazioni d'acqua provenienti dalle parti condominiali e alla impermeabilizzazione del terrazzo;
3) condanna il convenuto al pagamento in favore delle attrici, della CP_1
somma di € 11.809,00 per i danni patrimoniali, relativi al ripristino dell'abitazione, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
4) accoglie la domanda formulata dalle attrici di risarcimento di danni non patrimoniali, come in parte motiva, e condanna il al pagamento della somma di € CP_1
5.000,00 per ciascuna parte, oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;
5) pone a definitivo carico del il compenso di CTU nell'ambito dell'ATP, CP_1
per come liquidate;
pagina 6 di 7 6) condanna il convenuto condominio al pagamento delle spese di lite del giudizio di
ATP e del presente giudizio che si liquidano in € 510,00 per esborsi ed € 4.700,00 per compenso professionale oltre accessori come per legge
Salerno, 01/04/2025
Il GOP
Avv. Cosimina D'Ambrosio
pagina 7 di 7