Sentenza breve 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza breve 25/03/2026, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00921/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00552/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 552 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Tramontana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento, previa sospensione cautelare
del provvedimento della Questura di Ragusa – Ufficio Immigrazione, Div. P.A.S./Cat.A.11/Imm./Prot. nr. 965/2025, del 24.11.2025, notificato il 15.12.2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Ragusa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 la dott.ssa ES NA BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorso ha ad oggetto il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa conversione da lavoro stagionale, adottato dalla Questura di Ragusa in ragione del mancato riscontro all’integrazione documentale concernete il Nulla Osta alla conversione rilasciato dallo Sportello Unico dell’Immigrazione, la sottoscrizione del contratto di soggiorno e il modello 209.
Da quanto esposto e versato in atti risulta che:
- il 31 gennaio 2025, il ricorrente chiedeva il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa conversione da lavoro stagionale;
- il 5 maggio 2025, la Questura comunicava i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza per carenza documentale (nulla osta alla conversione, contratto di soggiorno e modello 209), ma il destinatario non integrava la documentazione richiesta, né tantomeno presentava osservazioni e/o documenti difensivi;
- il 14 ottobre 2025 lo Sportello Unico Immigrazione di Ragusa rilasciava il Nulla Osta;
- il 5 novembre 2025 le parti provvedevano alla sottoscrizione del Contratto di Soggiorno per lavoro subordinato e del Modello 209;
- tuttavia, il 24 novembre 2025, la Questura di Ragusa, sulla base della precedente istruttoria e dell’omesso riscontro del ricorrente alla comunicazione dei motivi ostativi adottata un provvedimento di diniego per mancanza dei documenti richiesti (provvedimento che veniva successivamente notificato il 15 dicembre 2025).
Con il ricorso in esame, notificato il 12 febbraio 2026 e depositato il 12 marzo 2023 parte ricorrente – affermando di aver consegnato tutta la documentazione “ non appena in suo possesso ” e comunque di non essere tenuto a conoscere le modalità di trasmissione della documentazione tra gli uffici coinvolti – ha chiesto l’annullamento del provvedimento deducendo, in unico motivo di ricorso, censure di violazione di legge, eccesso di potere, difetto di istruttoria, omessa attivazione del soccorso istruttorio e violazione del legittimo affidamento.
Con decreto n. 90 del 12 marzo 2026, attesa la mancata dimostrazione della “estrema gravità ed urgenza”, è stata rigettata l’istanza di adozione di misure cautelari monocratiche, proposta dal ricorrente ai sensi dell’art. 56 c.p.a.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio con atto di mera forma.
All’udienza camerale del 24 marzo 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., previo avviso alle parti.
Il ricorso è fondato nei sensi e nei limiti di seguito precisati.
È indubbio che il ricorrente non abbia riscontrato la richiesta di integrazione documentale del 5 maggio 205 - non essendo, peraltro, all’epoca in possesso del nulla osta (rilasciato solo il 5 ottobre 2025), del contratto di soggiorno e del modello 209 (entrambi del 5 novembre 2025) - né risulta documentato quanto affermato a pag. del 2 del ricorso circa l’avvenuta successiva consegna dei documenti sopra citati. Ne consegue l’infondatezza delle censure concernenti l’omesso soccorso istruttorio e la violazione del principio di proporzionalità, trattandosi di sopravvenienze non formalmente rappresentate alla Questura e di circostanze che comunque parte ricorrente - nel rispetto degli stessi principi di collaborazione e di buona che invoca a supporto delle proprie difese - avrebbe potuto comunicare all’amministrazione, formulando ad esempio istanza di riesame del provvedimento di diniego.
Tuttavia, è altrettanto indubbio che, nelle more del procedimento, e comunque già in data antecedente alla formale adozione provvedimento finale era già stato rilasciato il nulla osta e sottoscritto il relativo contratto di soggiorno e, pertanto, la specificità della questione al vaglio giurisdizionale, impone una valutazione più ampia sulla rilevanza dei citati documenti che - sebbene non formalmente “consegnati” all’Amministrazione - erano comunque esistenti al momento dell’adozione del provvedimento finale incidendo significativamente sul processo decisionale e sull’istruttoria compiuta che risulta, pertanto, deficitaria poiché non attualizzata all’effettiva situazione esistente al momento dell’adozione dell’atto ( cfr. in termini. Cons. Stato, sez. III, 11 maggio 2023, n. 4772; 18 agosto 2022, n. 7242; T.A.R. Sicilia – Catania, sez. IV, 29 novembre 2024, n. 3948; ord. cautelare n. 14 del 16 gennaio 2026 resa su controversia analoga).
Quindi, nei termini sopra precisati il ricorso è fondato e va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, con conseguente obbligo per l'Amministrazione di riesaminare la posizione del ricorrente alla luce dei principi sopra enunciati.
Le peculiari connotazioni della vicenda, il complessivo svolgimento del procedimento e la definizione della controversia in sede cautelare giustificano l’integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES NA BA, Presidente, Estensore
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Consigliere
Salvatore Ermete Massimo Accolla, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ES NA BA |
IL SEGRETARIO