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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 06/10/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA
composta dai magistrati:
Dr. RT ON Presidente
Dr.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere
Dr.ssa IA ZZ Consigliere rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 162/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi a seguito di rinvio della Corte di Cassazione giusta ordinanza n. 7088/2024 pubblicata il 15 marzo 2024,
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, per procura in atti, dall'avv. Ivano Costa,
Attrice in riassunzione-appellante
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore (cod. fisc. ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di LT, presso i cui
Uffici, siti in LT, Via Libertà n. 174, domicilia ex lege,
Convenuto in riassunzione-appellato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 24 aprile 2025 come da note ex art. 127 ter c.p.c. in atti.
In particolare formulava le seguenti conclusioni: “Condannare il Parte_1 [...]
, in persona del Ministro pro-tempore, in accoglimento della domanda di parte CP_1 attrice, al pagamento, in favore di , a titolo di risarcimento del danno per le Parte_1 trasfusioni di sangue infette subite nel 1974, della somma di € 504.587,00, così come liquidata da codesta Corte d'appello, nella sentenza n. 164/2011, ossia detraendo dal superiore importo quanto già corrisposto a titolo di indennizzo ai sensi della legge n. 210/92 alla data di deposito
1 della sentenza (21/12/2011) ed aggiungendo gli interessi legali sulla somma così determinata, devalutata al maggio del 2001 e poi anno per anno rivalutata fino al soddisfo. Quanto sopra, in ossequio ai principi enunciati nella sentenza di rinvio n. 26916/2014 e, da ultimo, nella
Ordinanza n. 7088/2024, entrambe della Suprema Corte di Cassazione. Con vittoria di spese e compensi dei precedenti gradi di giudizio, compreso il giudizio di legittimità e codesto rinvio, da distrarsi, questi ultimi (ultimo giudizio di legittimità e presente giudizio di rinvio) in favore del sottoscritto difensore che dichiara di avere anticipate le prime e non riscosso i secondi”.
Parte appellata concludeva riportandosi alla comparsa di risposta ove si chiedeva “accogliere le superiori difese, per quanto di ragione. Con compensazione delle spese del presente grado di giudizio e del giudizio di Cassazione, essendo la disposta compensazione per i precedenti gradi di giudizio già coperta da giudicato”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 23/2006 pubblicata il 19 gennaio 2006, il Tribunale di LT rigettava la domanda proposta da , nei confronti del , di risarcimento del Parte_1 Controparte_1 danno conseguente ad emotrasfusione dalla quale era derivata epatite cronica HCV poi degenerata in cirrosi.
Secondo il Tribunale, infatti, accertato che l'attrice aveva contratto l'infezione da HCV per effetto di una trasfusione praticatale tra il 1974 e il 1978 presso l'ospedale di LT, non risultava provata la condotta omissiva colposa generatrice del danno ascritta al . Richiamava in CP_1 proposito la sentenza n. 11609/2005 delle Sezioni Unite secondo cui, finché non era conosciuto dalla scienza medica il virus HCV, e quindi fino al 1988, essendo l'effetto infettivo causato da tale virus, per effetto di emotrasfusione, doveva escludersi il nesso causale tra la condotta omissiva del
, tenuto a compiti di organizzazione e vigilanza nel settore degli emoderivati, Controparte_2
e l'infezione; e ciò in quanto all'interno delle serie causali può darsi rilievo agli eventi che, nel momento in cui si è verificata l'omissione, e non successivamente, non appaiano del tutto inverosimili, tenuto conto della norma comportamentale che impone l'attività omessa.
Il Tribunale escludeva altresì la colpa del , che non poteva conoscere, prima ancora della CP_1 comunità scientifica, la capacità infettiva del virus. Le spese di lite erano compensate.
Con sentenza n. 164/2011, pubblicata il 29 dicembre 2011, la Corte d'Appello di LT accoglieva il gravame proposto da avverso la suddetta sentenza. Parte_1
La Corte statuiva che fosse stata correttamente disattesa l'eccezione di prescrizione proposta dal
. CP_1
In ordine alla responsabilità del , ritenuto accertato che avesse contratto CP_1 Parte_1
l'epatite C in conseguenza delle trasfusioni di sangue praticatele nell'aprile 1974, richiamava i
2 principi della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 581/2008, secondo cui il
[...]
ha un obbligo di vigilanza tecnica, di controllo specifico e di direttive tecniche tale da CP_1 renderlo responsabile dei singoli casi di contagio per assunzione di sangue o di emoderivati non sottoposti ad adeguato, preventivo controllo, sicché il giudice, accertata l'omissione di tali attività istituzionali e accertata, con riferimento all'epoca di produzione dei preparati, la conoscenza oggettiva ed indubbia, ai più alti livelli scientifici, della possibile veicolazione di virus attraverso il sangue od emoderivati infetti, ed accertata, infine, l'esistenza di patologie da virus HIV, HBV,
HCV a carico dei soggetti emotrasfusi od assuntori di emoderivati, deve dichiarare e ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che la condotta omissiva del sia stata causa CP_1 determinante dell'insorgenza delle malattie ricollegabili a sangue od emoderivati infetti.
Quanto al criterio per la delimitazione temporale della responsabilità del , la Corte CP_1 richiamava ancora la suddetta sentenza di legittimità secondo cui le tre forme virali veicolate da emotrasfusione, HBV, HIV, HCV, rappresentano un unico evento lesivo e unico è il nesso causale: trasfusione con sangue infetto, contagio infettivo, lesione all'integrità; con la conseguenza che, già
a partire dalla conoscenza dell'epatite B, sussiste la responsabilità del per il contagio CP_1 degli altri due virus, che sono manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo dell'integrità fisica da virus veicolato da sangue infetto.
La Corte ne faceva discendere che la responsabilità del per il danno da infezioni HBV, CP_1
HIV, HCV dovesse retroagire al momento della conoscenza oggettiva, ai più alti livelli scientifici, della possibile veicolazione, attraverso sangue infetto, del virus HBV, conseguita nei primi anni settanta, come rilevato dal consulente tecnico nominato.
La Corte infatti osservava che il consulente nominato d'ufficio aveva rilevato che nel 1973 si cominciò ad usare la dizione di epatite non A non B, precisando che la comunità scientifica era a conoscenza, già all'inizio degli anni 70, di una epatite cosiddetta post-trasfusionale che in seguito sarebbe stata identificata con l'epatite non A non B e, poi, con l'epatite C;
il consulente rilevava anche che si poteva in quel tempo dimostrare l'esistenza, nel plasma, di tale infezione con un criterio di esclusione ed in maniera indiretta, ovvero escludendo l'HBV che già nel 1965 poteva essere identificato con certezza.
In ordine alla quantificazione del danno la Corte d'Appello, accogliendo le conclusioni del consulente che aveva stimato nel 65% l'invalidità permanente di in relazione alla Parte_1 diagnosi di cirrosi epatica HCV correlata attiva, utilizzando il criterio fondato sul punto rivalutato, quantificava in €. 540.587,00 il danno non patrimoniale connesso alla lesione permanente del diritto alla salute;
si rilevava che dalla predetta somma doveva essere detratto l'indennizzo previsto dalla l. 210/1992 e già riconosciuto a . Parte_1
3 Quindi, conclusivamente, la Corte condannava il a risarcire della somma CP_1 Parte_1 sopra indicata, detratto l'indennizzo già corrisposto, con gli interessi sulla suddetta differenza, devalutata al mese di maggio 2001 - data della diagnosi di epatite cronica HCV correlata - e via via annualmente rivalutati sino al saldo.
La Corte compensava le spese di lite e poneva a carico del le spese di consulenza. CP_1
Con sentenza n. 26916/2014, pubblicata il 19 dicembre 2014, la Corte di Cassazione, adita su ricorso del , ne accoglieva il primo motivo, rigettava gli altri e quindi, Controparte_1 cassava la sentenza suddetta e rinviava, anche per le spese di lite, alla Corte d'appello di
LT in diversa composizione.
Con il primo motivo di ricorso il aveva fatto valere violazione e falsa applicazione CP_1 dell'art. 2043 c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. e difetto di motivazione, dolendosi che la Corte avesse affermato la sussistenza del nesso di causa e di un comportamento colposo imputabile al in relazione ad una trasfusione effettuata in epoca CP_1 in cui non era stato ancora scoperto il virus HBV (e dunque era sconosciuto anche l'HCV), rilevando come, anche alla luce del più recente orientamento di legittimità la responsabilità non potesse essere affermata per trasfusioni anteriori al 1978.
Il Giudice di legittimità, richiamato l'orientamento secondo cui, trattandosi di un accertamento di fatto, è rimessa al giudice di merito la concreta individuazione della data di conoscenza del virus dell'epatite B, che assurge a criterio di delimitazione temporale della responsabilità del CP_1
e portata decisiva anche per accertare il nesso di causa e l'elemento soggettivo dell'illecito, rilevava che “la conoscenza della possibile veicolazione di virus attraverso il sangue infetto deve essere apprezzata con riferimento "all'epoca di preparazione del preparato" e avendo riguardo alla
"conoscenza oggettiva ai più alti livelli scientifici" (Cass. n. 581/2008), con ciò intendendo - evidentemente - rimarcare l'esigenza di ancorare l'accertamento fattuale demandato al giudice di merito a riscontri scientifici oggettivi e universalmente condivisi (anche al fine di assicurare uniformità di trattamento a quanti abbiano riportato contagio in uno stesso periodo). A tale esigenza non risponde la sentenza impugnata, che si limita a richiamarsi ai risultati della consulenza medico-legale […], ma non fornisce elementi che valgano a riscontrare le affermazioni del C.T.U. nei risultati acquisiti nelle sedi scientifiche ufficiali internazionali (e cioè in quei siti a cui poi si conformano gli organismi sia statali che sovranazionali per regolare l'attività specifica), in modo da poter ritenere sufficientemente stabilizzato ciò che era iniziato come ipotesi di ricerca di singoli. Ciò tanto più in considerazione della notevole discrepanza esistente fra i riferimenti temporali presenti nella consulenza e il dato -riferibile all'Organizzazione Mondiale della Sanità, massimo organo internazionale in materia - che fa risalire la conoscenza dell'HBV e del test di
4 identificazione all'anno 1978. Ciò comporta che non risultino chiaramente individuati i dati rilevanti ai fini dell'accertamento dell'elemento soggettivo e prima ancora - del nesso causale dell'illecito ascritto al e giustifica la cassazione della sentenza e il rinvio alla Corte di CP_1
Appello, che provvederà a rivalutare la vicenda alla luce delle rilevate carenze motivazionali e dell'evidenziata necessità che l'accertamento del giudice di merito non prescinda dalla puntuale individuazione di dati ufficialmente riconosciuti al più alto livello delle conoscenze scientifiche”.
Con sentenza n. 188/2020, pubblicata il 12.3.2020, la Corte d'appello di LT adita da in riassunzione, ha confermato la sentenza di primo grado n. 23/2006, pubblicata Parte_1 il 19 gennaio 2006, del Tribunale di LT che rigettava la domanda risarcitoria proposta dalla stessa, compensando le spese del giudizio di primo grado, di appello, di legittimità e di rinvio e ponendo le spese della consulenza espletata a carico delle parti in egual misura.
La Corte d'Appello rilevava che la relazione integrativa depositata dal consulente tecnico - già nominato nel precedente processo d'appello e richiamato al fine di indicare gli elementi idonei a riscontrare le affermazioni contenute nella relazione peritale nei risultati acquisiti nelle sedi scientifiche ufficiali internazionali – precisava che le precedenti conclusioni erano state fondate su due articoli scientifici pubblicati da un docente universitario e specialista di gastroenterologia ed epatologia, che non consentivano di fornire risposta positiva, in punto di fatto, all'accertamento demandato dal giudice di legittimità.
L'oggetto di tale accertamento veniva ricostruito, dalla Corte, come volto a verificare se fin dall'aprile 1974 - cioè l'epoca di preparazione del preparato trasfuso a - nelle sedi Parte_1 scientifiche ufficiali internazionali e sulla scorta di dati ufficialmente riconosciuti al più alto livello delle conoscenze scientifiche, fosse sufficientemente stabilizzato ciò che all'epoca era ancora una ipotesi di ricerca di singoli, circa l'esistenza di un virus riconducibile al virus dell'epatite C
(HCV=Hepatitis C Virus).
La Corte assumeva anche che doveva tenersi in conto che a quella data non era stato neppure scoperto il virus dell'epatite B (HBV = Hepatitis B Virus), dovendosi fare riferimento in proposito, all'indicazione contenuta nella sentenza rescindente di legittimità, ove si era riportato il dato proveniente dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo cui la conoscenza di quest'ultimo virus e del test di identificazione si sarebbe avuta nel 1978.
La Corte inoltre rilevava che , biochimico statunitense, vincitore del Persona_1
Premio Nobel per la medicina nel 1976 per le sue scoperte sul virus dell'epatite B e gli studi per lo sviluppo del primo vaccino antiepatite, alla data della emotrasfusione, nell'aprile 1974, aveva sviluppato fin dagli anni '60 le sue ricerche ma non aveva ancora ricevuto il prestigioso premio.
5 Concludeva quindi che “non è stata raggiunta la prova fattuale che nell'aprile 1974 o immediatamente prima l'esistenza del virus dell'epatite C e dell'epatite B costituisse un dato sufficientemente stabilizzato ed ufficialmente riconosciuto dall'Organizzazione Mondiale della
Sanità, massimo organo internazionale in materia”.
Perciò rigettava la domanda con la conferma della sentenza del tribunale di primo grado.
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Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione accolto con ordinanza Parte_1
n. 7088/2024 pubblicata il 15 marzo 2024 che ha cassato la pronuncia impugnata rinviando per la decisione anche per le spese del giudizio di legittimità, a questa Corte in diversa composizione.
Con il suddetto ricorso per cassazione si doleva della “Violazione e/o falsa Parte_1 applicazione dei principi regolatori della cognizione del Giudice del rinvio ex artt. 384 cpc per disapplicazione del principio di diritto sotteso alla pronuncia rescindente, nonché per non corretto esame delle risultanze di causa secondo le specifiche direttive impartite dalla Suprema Corte contenute nella sentenza di rinvio in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.: ovvero omesso esame
(sempre secondo le direttive impartite dalla Suprema Corte) di fatto decisivo per il giudizio (data certa di scoperta dell'Antiqene Australia, quale antigene di superficie/ceppo del virus HBV secondo le acquisizioni della comunità scientifica internazionale) oggetto di discussione tra le parti, in relazione airart. 360 n. 5 c.p.c.”.
Accogliendo tale motivo di ricorso la corte ha osservato che “occorreva cioè accertare – anche mediante il riscontro delle «affermazioni del CTU nei risultati acquisiti nelle sedi scientifiche ufficiali internazionali (e cioè in quei siti a cui poi si conformano gli organismi sia statali che sovranazionali per regolare l'attività specifica), in modo da poter ritenere sufficientemente stabilizzato ciò che era iniziato come ipotesi di ricerca di singoli» – se, alla data della trasfusione praticata alla sig.ra la possibilità della veicolazione di virus attraverso il sangue infetto Pt_1 fosse oggetto di «conoscenza oggettiva ai più alti livelli scientifici»; tale conoscenza, tuttavia, non doveva necessariamente riguardare il virus dell'epatite C, giacché, sia ai fini del nesso causale che dell'elemento soggettivo dell'illecito, era sufficiente la stabilizzazione della conoscenza della possibilità di contagio anche mediante altro virus, segnatamente quello dell'epatite B;
a tali fini, inoltre, non era necessario accertare se alla data della predisposizione del preparato si avesse già una stabilizzata conoscenza scientifica del virus, essendo sufficiente che fosse nota, al più alto livello delle conoscenze scientifiche, la sussistenza del ceppo dell'epatite B, la quale presupponeva necessariamente soltanto la conoscenza del capside, ovverosia l'involucro proteico del virus, potendo già da tale conoscenza essere desunta l'informazione scientifica circa il rischio di trasmissione di epatite virale, nonché la possibilità di rilevazione indiretta del virus (Cass.
6 10/05/2022, n. 14748); in tal senso avrebbe dunque dovuto essere interpretato il dictum della sentenza rescindente di legittimità, come, del resto, è stato chiarito già da altro arresto di questa
Corte che ha pronunciato su una fattispecie largamente sovrapponibile a quella in esame (cfr.
Cass. 01/02/2023, n.3106)”.
ha quindi provveduto alla riassunzione della causa, ex art. 392 c.p.c. chiedendo la Parte_1 condanna del , a titolo di risarcimento del danno per le trasfusioni di sangue infette subite CP_1 nel 1974, della somma di € 504.587,00, così come liquidata da codesta Corte d'appello, nella sentenza n. 164/2011, ossia detraendo dal superiore importo quanto già corrisposto a titolo di indennizzo oltre alla refusione delle spese dei precedenti gradi di giudizio, compreso il giudizio di legittimità e di rinvio.
Il si è costituito deducendo che solo dal 1987, anno in cui l'Organizzazione Mondiale CP_1 della Sanità riconobbe ufficialmente il virus dell'epatite B, può predicarsi una responsabilità omissiva del;
prima di tale data, al fine di giungere alla dichiarazione di responsabilità CP_1 del , come nel caso in esame, il Giudice deve accertare sulla base della migliore scienza CP_1 al momento esistente, non solo che l'evento dannoso era prevedibile, ma che era possibile adottare delle misure idonee ad impedire l'evento, accertamento questo mancante nella sentenza annullata con rinvio dalla Cassazione.
Il ha poi proposto eccezione di compensazione;
in relazione ad essa ha Controparte_1 allegato che “le somme, che dovranno essere detratte dall'ammontare del risarcimento che verrà eventualmente liquidato, ammontano ad euro 229.336,78, a titolo di indennizzo già percepito ai sensi della L. n. 210/92 e ad euro 120.169,87 a titolo di indennizzo che parte appellante andrà a percepire per i prossimi 10 anni”.
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Avendo la Cassazione, ravvisato nella sentenza impugnata, il vizio di violazione di legge e, in particolare, dell'art. 384 c.p.c. per infedele esecuzione dei compiti affidati con la precedente pronuncia di annullamento, e di omesso esame di un fatto decisivo, la Corte, quale giudice del rinvio, è tenuta ad applicare il principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente e, nell'ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento, deve valutare ex novo i fatti acquisiti ma anche altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla corte di cassazione, purché nel rispetto delle decadenze e preclusioni pregresse;
il giudice del rinvio, inoltre, in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità, deve sviluppare il proprio convincimento secondo lo schema enunciato nella sentenza di annullamento escludendo gli elementi di giudizio del provvedimento annullato ritenuti illogici e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati (Cassazione civile sez. VI, 02/02/2018, n.2652).
7 Nel caso di specie, perciò, in relazione al dictum del giudice di legittimità, al fine di accertare la responsabilità del per il contagio e per la conseguente malattia contratta da CP_1 [...]
bisogna verificare se all'epoca di produzione dei preparati trasfusi a questa, fosse stata Pt_1 raggiunta la conoscenza oggettiva ed indubbia, ai più alti livelli scientifici, della possibile veicolazione di virus attraverso il sangue o emoderivati infetti;
l'acquisizione di tale conoscenza può ben farsi risalire alla conoscenza del virus dell'epatite B, in quanto virus suscettibile di essere trasmesso mediante sangue infetto;
l'esistenza del ceppo dell'epatite B, e la possibilità di rilevarlo, anche in maniera indiretta, è informazione scientifica sufficiente a conclamare il rischio di trasmissione di epatite virale mediante emotrasfusione.
Ora la consulenza tecnica espletata nel giudizio di appello definito con la sentenza n. 164/2011, già annullata, dava atto che l'HBV “già nel 1965 poteva essere identificato con certezza grazie alla scoperta del cosiddetto “antigene Australia” ad opera di l'aumento degli enzimi Per_2 transaminasi e della bilirubina costantemente associati alla malattia epatica” (cfr. ctu nell'allegato 4 “fascicolo primo giudizio di Cassazione” dell'atto di riassunzione).
Il consulente ribadiva, con la consulenza integrativa disposta nel giudizio d'appello definito con la sentenza n. 188/2020, annullata da ultimo, la data della scoperta dell'antigene dell'HBV, cioè del cosiddetto antigene Australia, intorno alla metà degli anni sessanta, da parte di;
Per_1 nell'articolo scientifico allegato a tale relazione si legge “la chiave di accesso ai misteri dell'epatite virale è stata la scoperta, a metà degni anni 60 del secolo scorso, dell'Antigene
Australia, riconosciuta in breve come il capside del virus dell'epatite B (HBV) e rinomato antigene di superficie dell'HBV (HBsAG)”.
Il contagio di a cagione dell'emotrasfusione praticatale nell'aprile 1974 è Parte_1 accertamento mai impugnato nei precedenti gradi di giudizio sicché tale dato è assunto a base della verifica demandata a questa Corte in relazione all'epoca di preparazione del preparato e del suo utilizzo;
consegue che, essendo antecedente a tale data la conoscenza scientifica dell'HBV, ovvero del ceppo dell'epatite B- Antigene Australia, e dunque la consapevolezza del rischio di contagio tramite sangue infetto, deve concludersi che tra l'evento lesivo dell'integrità fisica subito da
[...]
e l'omessa vigilanza del , sussiste il nesso di causa ed anche l'elemento Pt_1 CP_1 soggettivo dell'illecito.
Del resto, è ormai acquisita, senza incoerenze o antinomie, l'informazione scientifica circa la scoperta nel 1965 del capside del virus dell'epatite B, e la giurisprudenza vi ha fatto conseguire, ormai dalla nota sentenza del giorno 11 gennaio 2008, n. 581 delle Sezioni Unite, senza soluzione di continuità, l'affermazione della responsabilità del per le patologie Controparte_1 conseguenti virus HBV, HIV e HCV contratte a seguito di emotrasfusioni “anche per le trasfusioni
8 eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi (risalenti, rispettivamente, agli anni 1978, 1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni '60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione
(indiretta) dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica, gravando pertanto sul , in adempimento degli Controparte_1 obblighi specifici di vigilanza e controllo posti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti già all'anno 1958, l'obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione della transaminasi” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 22/07/2021, n.21145).
E tanto basta per affermare anche che alla data della trasfusione praticata a gravava Parte_1 sul l'obbligo di adottare misure precauzionali volte a impedire il contagio da CP_1 emotrasfusione;
diversamente da quanto sostenuto dal , non rileva la data di CP_1 identificazione del virus dell'epatite B, ma l'epoca in cui vene acquisita, perché oggetto di validazione scientifica, la consapevolezza della possibilità di trasmettere infezioni virali tramite emotrasfusione, che può farsi risalire alla scoperta dell'antigene dell'HBV, cioè del cosiddetto antigene Australia, e della possibilità della sua rilevazione indiretta, sì da ritenere che già a tale data fosse dovuto il controllo sulla assenza di virus nel sangue e negli emoderivati, controllo eseguibile attraverso la verifica degli indici di funzionalità epatica nei donatori.
La domanda proposta da va pertanto accolta e nella misura già determinata dalla Parte_2 sentenza n. 164/2011 che, in assenza di impugnazione sul punto, costituisce statuizione passata in giudicato che esorbita dall'oggetto del presente giudizio di rinvio.
Quanto all'eccezione di compensazione del , bisogna distinguere la compensazione, con CP_1 il risarcimento da liquidare per la lesione dell'integrità fisica, dell'indennizzo già corrisposto alla danneggiata, ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210 - quantificate dal in €. CP_1
229.336,78 alla data del 30 settembre 2024 - e la compensazione dell'indennizzo futuro che la stessa percepirà nei prossimi 10 anni e che parimenti il Ministero chiede di defalcare dal risarcimento da riconoscere alla stessa.
E difatti la sentenza 164/2011 già stabiliva che “il debba essere condannato al CP_1 pagamento della differenza tra la somma come sopra determinata, di euro 504.587,00, e quella già corrisposta alla a titolo di equo indennizzo, oltre agli interessi legali, sulla suddetta Pt_1 differenza, devalutata al mese di maggio del 2001 e via via annualmente rivalutata, fino al soddisfo.”
Consegue che allo stato, i ratei maturati successivamente a tale decisione, del 21 dicembre 2011,
e sino ad oggi, non costituiscono reddito futuro ma, in quanto già effettivamente riscossi, reddito
9 già percepito da scomputarsi, secondo la statuizione della sentenza, già resa tra le parti e non oggetto di impugnazione, che applica l'istituto della compensatio lucri cum damno - alla stregua del quale se il fatto illecito produce effetti economici negativi ma anche un incremento del patrimonio del danneggiato, dal risarcimento deve detrarsi il lucro percepito - al caso dell'indennizzo corrisposto al danneggiato, ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210, a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, da scomputare dalle somme spettanti a titolo di risarcimento del danno, secondo, peraltro, un orientamento ormai consolidato (cfr. ex pluris Cassazione civile , sez. III , 12/07/2023 , n. 19991).
Deve quindi reputarsi che già sulla scorta di tale precedente decisione vanno decurtati dal risarcimento le somme percepite, a titolo di indennizzo da nelle more della Parte_1 presente vicenda giudiziale e quantificate dal - senza contestazioni dell'appellante in CP_1 ordine alla misura - in €. 229.336,78 alla data del 30 settembre 2024 (e cfr. Cassazione civile sez.
III, 12/06/2025, n.15756, in parte motiva che, nell'affrontare proprio la disciplina del calcolo del risarcimento del danno da emotrasfusione con lo scomputo dell'indennizzo ex l. n. 210/1992, secondo il principio della compensatio lucri cum damno, assume quale errore del giudice di merito, in grado d'appello, quello di comprendere nel reddito futuro anche i ratei maturati e riscossi sino alla decisione).
Diverso è da dirsi con riferimento alla compensazione, con il risarcimento, del reddito futuro percepibile dalla stessa danneggiata.
Il , nel proporre l'eccezione di compensazione, con il danno, anche delle somme future CP_1 che la danneggiata potrà percepire nei prossimi dieci anni, ha allegato che essa “è già stata oggetto del presente giudizio”.
V'è da rilevare però che la sentenza impugnata dal , n. 164/2011 della Corte d'Appello CP_1 di LT, non statuisce sull'eccezione di compensazione anche delle somme future indennizzabili in favore di;
d'altro canto la sentenza n. 26916/2014 della Corte di Parte_1
Cassazione, che ha annullato la suddetta pronuncia, riporta i motivi di ricorso proposti dal tra i quali non figurano doglianze inerenti l'omessa o errata pronuncia sul tema della CP_1 compensatio lucri cum damno.
La questione agitata dal configura allora, per tale profilo, eccezione il cui rigetto, CP_1 implicito, è già passato in giudicato per assenza di impugnazione su tale specifica statuizione, con conseguente inammissibilità della stessa.
Se è pur vero che la compensatio lucri cum damno è, per giurisprudenza pacifica, una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, e, come tale, rilevabile d'ufficio dal giudice per determinare l'esatta misura del danno risarcibile, va d'altro
10 canto rappresentato che il suo rilievo è precluso dal giudicato interno o anche implicito (cfr.
Cassazione civile sez. III, 14/01/2014, parte motiva).
Va poi posto nel dovuto rilievo che “la riassunzione della causa - a seguito di cassazione della sentenza - dinanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l'altro, ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di cassazione. Conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione differenti da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno” (cfr. Cassazione civile , sez. II ,
21/02/2019 , n. 5137; cfr. anche Cassazione civile sez. II, 03/05/2024, n.12065 “In tema di giudizio di rinvio prosecutorio, la riassunzione, anche ad opera di una sola delle parti, ponendo le stesse nella medesima posizione originaria, impone al giudice del rinvio di decidere la controversia sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito, sicché, fatta salva l'ipotesi di un eventuale giudicato interno, egli è chiamato, anche nella contumacia di una delle parti, a pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte, a prescindere dalla loro formale ed espressa riproposizione”).
L'eccezione del , nella parte in cui tende alla detrazione, dal risarcimento, del reddito CP_1 futuro della danneggiata, costituito dall'indennità non ancora corrisposta, è pertanto inammissibile.
Quanto alle spese di lite, si ritiene, pur alla luce dell'esito complessivo del giudizio, che i mutamenti di giurisprudenza intervenuti e la complessità della materia, ne giustifichino l'integrale compensazione in relazione a tutti i gradi di giudizio.
Le spese di consulenza sono poste a carico delle parti in pari misura.
P.Q.M.
La Corte d'appello di LT, sezione unica civile, definitivamente pronunciando in sede di rinvio della Corte di Cassazione, condanna il a risarcire la somma di € 504.587,00, detratta la Controparte_1 Parte_1 somma di €. 229.336,78, già corrisposta a titolo di indennizzo ai sensi della legge n. 210/92, con gli interessi legali su tale somma, devalutata al maggio del 2001 e poi anno per anno rivalutata fino al saldo, compensa interamente tra le parti le spese processuali del primo e del secondo grado, dei giudizi di legittimità e del giudizio di rinvio, e del presente giudizio,
11 pone le spese di consulenza definitivamente a carico delle parti in pari misura.
Così deciso a LT il 30 settembre 2025, nella Camera di Consiglio della sezione civile della Corte di Appello.
Il Consigliere est. Il Presidente
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