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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 23/02/2026, n. 3080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3080 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3080/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PELUSO ROBERTO, Presidente e Relatore GUGLIELMO GERARDINA, Giudice ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4262/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n. 20240002157770117489848 IMU 2017-2018-2019-2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2458/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti: come da memorie in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso ritualmente proposto l'istante propone alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli impugnazione avverso il provvedimento in oggetto emesso da Municipia S.p.A.-Società_1 S.r.l. e notificato il 9 dicembre 2024 per il mancato pagamento dell'IMU relativamente alle annualità 2017-2018-2019-2020 in favore del Comune di Napoli;
rileva, tra l'altro, la mancata notifica di atti prodromici e la conseguente nullità; tanto premesso chiede dichiararsi la illegittimità dell'atto impugnato e la non debenza di alcuna somma. Si costituisce Municipia S.p.A. che impugna la domanda con varie argomentazioni chiedendone il rigetto. All'odierna udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non è risultata fondata e va pertanto rigettata. Dalla documentazione prodotta agli atti da parte resistente risulta la rituale notifica degli avvisi di accertamento prodromici all'atto impugnato in data 28 dicembre 2022 con consegna a mani proprie della ricorrente.
Ne segue che gli atti prodromici sono stati ritualmente notificati e non sono stati impugnati da parte ricorrente con conseguente definitività della pretesa.
Si osserva, tra l'altro, che il contribuente può far valere eventuali vizi di merito del rapporto tributario nei confronti del provvedimento oggetto di impugnativa esclusivamente per vizi propri dello stesso (Cass. 20751/06), dal momento che gli atti prodromici sono stati ritualmente notificati e mai impugnati.
Parte ricorrente ha dedotto un generico disconoscimento della firma riservando la proposizione di querela di falso in ordine alle notifiche effettuate ma al momento della presente decisione, non risulta proposto alcun giudizio per querela di falso.
In effetti, il comma 3 dell'art. 19 del D.L.vo n.546/92 afferma il principio della autonoma impugnabilità per cui “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”: l'impugnazione per motivi diversi da quelli relativi a vizi propri è ammessa soltanto se tali atti non sono stati preceduti dalla notificazione dell'avviso di accertamento o dell'ingiunzione di pagamento e comunque unitamente a questi ultimi.
Ciò significa, volendo esemplificare, che le cartelle, le intimazioni, gli avvisi, le ingiunzioni, i preavvisi e le iscrizioni di fermo possono essere impugnati solo per vizi relativi all'intestazione o alla notifica, non potendosi rilevare nel ricorso vizi che riguardano la preliminare attività accertativa.
Tale regola subisce un'eccezione nel caso in cui l'atto notificato non è stato preceduto da un atto presupposto autonomamente impugnabile. In tal caso l'atto non notificato potrà essere impugnato unitamente a quello notificato.
Alla luce di tali considerazioni, il provvedimento impugnato è regolare, essendo stato ritualmente e tempestivamente notificato ed altrettanto dicasi per gli altri atti prodromici e, pertanto, il presente ricorso deve essere rigettato, in quanto la riscossione ha operato correttamente chiedendo il pagamento del tributo dovuto.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di Municipia Spa che si liquidano in euro 1.500,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Napoli in data 9 febbraio 2026
IL PRESIDENTE RELATORE
dott. Roberto Peluso
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PELUSO ROBERTO, Presidente e Relatore GUGLIELMO GERARDINA, Giudice ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4262/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n. 20240002157770117489848 IMU 2017-2018-2019-2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2458/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti: come da memorie in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso ritualmente proposto l'istante propone alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli impugnazione avverso il provvedimento in oggetto emesso da Municipia S.p.A.-Società_1 S.r.l. e notificato il 9 dicembre 2024 per il mancato pagamento dell'IMU relativamente alle annualità 2017-2018-2019-2020 in favore del Comune di Napoli;
rileva, tra l'altro, la mancata notifica di atti prodromici e la conseguente nullità; tanto premesso chiede dichiararsi la illegittimità dell'atto impugnato e la non debenza di alcuna somma. Si costituisce Municipia S.p.A. che impugna la domanda con varie argomentazioni chiedendone il rigetto. All'odierna udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non è risultata fondata e va pertanto rigettata. Dalla documentazione prodotta agli atti da parte resistente risulta la rituale notifica degli avvisi di accertamento prodromici all'atto impugnato in data 28 dicembre 2022 con consegna a mani proprie della ricorrente.
Ne segue che gli atti prodromici sono stati ritualmente notificati e non sono stati impugnati da parte ricorrente con conseguente definitività della pretesa.
Si osserva, tra l'altro, che il contribuente può far valere eventuali vizi di merito del rapporto tributario nei confronti del provvedimento oggetto di impugnativa esclusivamente per vizi propri dello stesso (Cass. 20751/06), dal momento che gli atti prodromici sono stati ritualmente notificati e mai impugnati.
Parte ricorrente ha dedotto un generico disconoscimento della firma riservando la proposizione di querela di falso in ordine alle notifiche effettuate ma al momento della presente decisione, non risulta proposto alcun giudizio per querela di falso.
In effetti, il comma 3 dell'art. 19 del D.L.vo n.546/92 afferma il principio della autonoma impugnabilità per cui “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”: l'impugnazione per motivi diversi da quelli relativi a vizi propri è ammessa soltanto se tali atti non sono stati preceduti dalla notificazione dell'avviso di accertamento o dell'ingiunzione di pagamento e comunque unitamente a questi ultimi.
Ciò significa, volendo esemplificare, che le cartelle, le intimazioni, gli avvisi, le ingiunzioni, i preavvisi e le iscrizioni di fermo possono essere impugnati solo per vizi relativi all'intestazione o alla notifica, non potendosi rilevare nel ricorso vizi che riguardano la preliminare attività accertativa.
Tale regola subisce un'eccezione nel caso in cui l'atto notificato non è stato preceduto da un atto presupposto autonomamente impugnabile. In tal caso l'atto non notificato potrà essere impugnato unitamente a quello notificato.
Alla luce di tali considerazioni, il provvedimento impugnato è regolare, essendo stato ritualmente e tempestivamente notificato ed altrettanto dicasi per gli altri atti prodromici e, pertanto, il presente ricorso deve essere rigettato, in quanto la riscossione ha operato correttamente chiedendo il pagamento del tributo dovuto.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di Municipia Spa che si liquidano in euro 1.500,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Napoli in data 9 febbraio 2026
IL PRESIDENTE RELATORE
dott. Roberto Peluso