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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 24/10/2025, n. 2077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2077 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
r.g. 291/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco HI Presidente dott. Prisca Picalarga Giudice dott. GE FA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 291/2024 promossa da:
C.F. ) con il patrocinio dell'avv. COLELLA MARINA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. CECCHI Controparte_1 C.F._2 IC
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede.
INTERVENIENTE NECESSARIO oggetto: divorzio giudiziale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.10.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Integralmente richiamato il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato da la comparsa di costituzione di e ogni altro atto di causa, le parti nel Parte_1 Controparte_1 corso del procedimento hanno inteso comporre consensualmente la lite pattuendo le seguenti condizioni: “1) i coniugi nulla pretendono reciprocamente in ordine al mantenimento, potendo provvedere con le proprie entrate al soddisfacimento delle rispettive esigenze personali;
2) i minori e saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2 prevalente presso la madre. 3) Al fine di consentire ai minori di mantenere un rapporto equilibrato continuativo con entrambe i genitori in attuazione del principio della bigenitorialità, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli quando vorrà previo accordo con la madre, avendo rispetto delle loro volontà e delle esigenze scolastiche, sportive, mediche e relazionali degli stessi. I figli comunque potranno trascorrere con il padre il mercoledì di ogni settimana dalle ore 16,30 ivi compreso il pernottamento, il giovedì mattina salvo diverso accordo tra le parti il padre riaccompagnerà i figli presso il domicilio materno alle ore 7.00. Qualora la madre comunichi la propria indisponibilità con un preavviso minimo di 24 ore, il padre provvederà ad accompagnare i figli presso il plesso scolastico o, durante il periodo estivo presso il centro estivo, etc… I figli potranno trascorrere con il padre weekend alternati dal venerdì, dalle ore 16,30 fino alle ore 21.00 della domenica sera con pernottamento presso la dimora paterna. Per le Festività natalizie, i minori trascorreranno secondo il principio dell'alternanza con uno o l'altro dei genitori, la settimana dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 al 6 gennaio. Analogamente la Santa Pasqua ed il Lunedi in Albis verranno trascorsi dai minori alternativamente con uno o l'altro dei genitori, sempre secondo il principio dell'alternanza. Entrambi i genitori potranno durante il periodo estivo trascorrere con i minori un periodo di 15 gg. anche non consecutivi da definire con comunicazione all'altro genitore entro il mese di aprile di ogni anno. I figli potranno trascorrere con la madre compatibilmente con i loro impegni e le loro esigenze, anche un ultroneo periodo dell'anno, in considerazione del fatto che la stessa nel periodo estivo non può disporre di ferie per motivi lavorativi. e potranno trascorrere con il padre il Per_1 Per_2 giorno 19 marzo (festa del papà) e il giorno 14 luglio (compleanno , con la madre la prima CP_1 domenica di maggio (festa della mamma) e il 20 luglio (compleanno . I figli trascorreranno il Pt_1 giorno del proprio compleanno con un altro o l'altro dei genitori secondo il loro desiderio e/o le loro volontà. Nel periodo estivo e in tutti i casi in cui i minori non frequentino la scuola o durante levacanze invernali, natalizie e pasquali, fermo restando i giorni di spettanza paterna di cui al punto 3) i genitori si impegnano a collaborare nella gestione quotidiana dei propri figli. Le festività nazionali e patronali (1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto), verranno trascorsi dalla mattina alla sera con l'uno o con l'altro dei genitori sempre secondo il principio dell'alternanza. 4) Il sig, si fa obbligo di versare alla Sig. ra a titolo di contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento dei figli e entro e non oltre i primi dieci giorni di ogni mese, l'importo Per_1 Per_2 mensile di 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00) a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig ra La predetta somma sarà automaticamente aggiornata di anno in Parte_1 anno con riferimento alla perdita di valore della moneta come calcolata dall'Istat e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale;
5) Il sig. provvederà inoltre a corrispondere la somma forfettaria di € CP_1 230,00 mensili per le spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse dei minori: scolastiche, mediche, ludico ricreative, scolastiche extracurricolari, sportive e terapie previste etc. Sono escluse dal forfettario e ripartite al 50% tra i genitori le spese odontoiatriche e universitarie. Il sig. si impegna ad effettuare tale versamento entro il giorno 20 di ogni mese. Il contributo CP_1 in marniera forfettaria nella misura indicata cesserà al compimento del 21mo anno di età di ciascun figlio. A tal proposito, si applicherà per il figlio più grande la ripartizione delle spese straordinarie al 50% secondo l'ordinario protocollo del Tribunale di Velletri, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. Mentre per il figlio , il contributo sarà quindi pari ad € 115,00, fino a Per_2 compimento del suo 21° anno, dopodiché si applicherà anche per lo stesso la ripartizione delle spese straordinarie nella misura pari al 50% tra le parti. 6) Qualora il sig. sia impegnato per motivi CP_1 lavorativi in trasferte OFCN e quindi oggettivamente impossibilitato ad esercitare il diritto – dovere di visita, corrisponderà alla sig.ra un ulteriore contributo di € 350,00 mensili e/o frazione di Pt_1 mese. 7) L'assegno unico universale verrà percepito nella misura del 50% dai genitori. 8) La sig.ra rilascerà la casa coniugale sita in Ardea (RM), Via Coghinas, 68, di proprietà del sig. Pt_1 CP_1 distinto in Catasto Fabbricati del Comune di Ardea al foglio 54, particella 3505, sub 502, cat. A7, classe 3, vani 5,5 superficie catastale mq. 113, aree esterne mq. 7, r.c. € 738,53, che ritornerà nelle disponibilità esclusiva del entro 4 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, e purché CP_1 sia contestualmente versato l'importo di cui al successivo punto 9); in difetto, il rilascio avverrà nel termine di 4 mesi dal versamento dell'importo concordato. La si impegna a rilasciare Pt_1 l'immobile in buono stato e sanato dal pagamento di ogni fattura inerente le utenze ad esso afferenti sino alla data dell'effettivo rilascio. 9) A fronte di tale rilascio, il sig. si obbliga a CP_1 corrispondere alla sig.ra la somma di € 17.000,00 di cui € 10.000 (diecimila/00) Pt_1 contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo e/o entro la data del 30 luglio 2025, ed € 7.000 al momento dell'effettivo rilascio dell'immobile. 10) Con la sottoscrizione del presente accordo le parti ritengono integralmente compensata ogni loro pendenza di dare e avere, nessuna esclusa dichiarando di non aver quindi nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro e di aver definitivamente regolato tra loro ogni aspetto di natura economico patrimoniale relativo anche alla prole. 11) il sig. si adopererà ad effettuare ogni incombente e/o formalità che dovesse CP_1 rendersi necessaria, recandosi presso i competenti uffici e/o delegando la sig.ra ove possibile, Pt_1 affinché la stessa possa usufruire, dell'indennità di frequenza, bonus psicologico, in favore di qualora verrà lui riconosciuto, per consentire al minore di continuale il percorso Per_1 psicoterapeutico in atto. 12) le detrazioni fiscali afferenti i due figli, verranno ripartite tra i due coniugi al 50%. 13) Nel rispetto degli impegni e della routine dei figli verrà garantita nel periodo di permanenza presso ciascun genitore la partecipazione degli stessi alle attività scolastiche extracurricolari, ludiche sportive e terapie previste etc. 14) le Parti convengono che tutte le condizioni contenute nel presente accordo, ad eccezione di quanto previsto in merito al versamento dell'importo concordato per il rilascio dell'immobile già adibito ad abitazione coniugale di cui ai punti 8 e 9, avranno efficacia e decorrenza dalla sottoscrizione del presente accordo. 15) le parti si autorizzano sin da ora al rilascio e al rinnovo del passaporto dei figli minori e Per_1 Per_2 impegnandosi a sottoscrivere tempestivamente ogni documento necessario presso le competenti autorità al fine di agevolare le pratiche relative ai documenti di espatrio”. Sussistono i presupposti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Rocca di Papa il 18.09.2010. I coniugi, a far data dalla separazione, non si sono riconciliati ed è ferma la volontà di sciogliere il vincolo coniugale, sussistendo le condizioni di cui all'art. 3 co. 1 n. 2) lett. b) l. 898/1970. Le condizioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori Persona_3 (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...])
[...] Persona_4 possono essere recepite in quanto conformi all'interesse della prole e non contrarie a norme imperative. Spese di lite compensate.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Rocca di Papa il 18.09.2010 alle condizioni espressamente riportate in parte motiva.
- Ordina l'annotazione come per legge sul registro degli atti di matrimonio (atto n. 112, parte II, serie A, anno 2010).
- Spese di lite compensate.
Si comunichi.
Velletri, lì 22/10/2025 Il giudice rel.
GE FA
Il Presidente
Marco HI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco HI Presidente dott. Prisca Picalarga Giudice dott. GE FA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 291/2024 promossa da:
C.F. ) con il patrocinio dell'avv. COLELLA MARINA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. CECCHI Controparte_1 C.F._2 IC
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede.
INTERVENIENTE NECESSARIO oggetto: divorzio giudiziale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.10.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Integralmente richiamato il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato da la comparsa di costituzione di e ogni altro atto di causa, le parti nel Parte_1 Controparte_1 corso del procedimento hanno inteso comporre consensualmente la lite pattuendo le seguenti condizioni: “1) i coniugi nulla pretendono reciprocamente in ordine al mantenimento, potendo provvedere con le proprie entrate al soddisfacimento delle rispettive esigenze personali;
2) i minori e saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2 prevalente presso la madre. 3) Al fine di consentire ai minori di mantenere un rapporto equilibrato continuativo con entrambe i genitori in attuazione del principio della bigenitorialità, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli quando vorrà previo accordo con la madre, avendo rispetto delle loro volontà e delle esigenze scolastiche, sportive, mediche e relazionali degli stessi. I figli comunque potranno trascorrere con il padre il mercoledì di ogni settimana dalle ore 16,30 ivi compreso il pernottamento, il giovedì mattina salvo diverso accordo tra le parti il padre riaccompagnerà i figli presso il domicilio materno alle ore 7.00. Qualora la madre comunichi la propria indisponibilità con un preavviso minimo di 24 ore, il padre provvederà ad accompagnare i figli presso il plesso scolastico o, durante il periodo estivo presso il centro estivo, etc… I figli potranno trascorrere con il padre weekend alternati dal venerdì, dalle ore 16,30 fino alle ore 21.00 della domenica sera con pernottamento presso la dimora paterna. Per le Festività natalizie, i minori trascorreranno secondo il principio dell'alternanza con uno o l'altro dei genitori, la settimana dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 al 6 gennaio. Analogamente la Santa Pasqua ed il Lunedi in Albis verranno trascorsi dai minori alternativamente con uno o l'altro dei genitori, sempre secondo il principio dell'alternanza. Entrambi i genitori potranno durante il periodo estivo trascorrere con i minori un periodo di 15 gg. anche non consecutivi da definire con comunicazione all'altro genitore entro il mese di aprile di ogni anno. I figli potranno trascorrere con la madre compatibilmente con i loro impegni e le loro esigenze, anche un ultroneo periodo dell'anno, in considerazione del fatto che la stessa nel periodo estivo non può disporre di ferie per motivi lavorativi. e potranno trascorrere con il padre il Per_1 Per_2 giorno 19 marzo (festa del papà) e il giorno 14 luglio (compleanno , con la madre la prima CP_1 domenica di maggio (festa della mamma) e il 20 luglio (compleanno . I figli trascorreranno il Pt_1 giorno del proprio compleanno con un altro o l'altro dei genitori secondo il loro desiderio e/o le loro volontà. Nel periodo estivo e in tutti i casi in cui i minori non frequentino la scuola o durante levacanze invernali, natalizie e pasquali, fermo restando i giorni di spettanza paterna di cui al punto 3) i genitori si impegnano a collaborare nella gestione quotidiana dei propri figli. Le festività nazionali e patronali (1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto), verranno trascorsi dalla mattina alla sera con l'uno o con l'altro dei genitori sempre secondo il principio dell'alternanza. 4) Il sig, si fa obbligo di versare alla Sig. ra a titolo di contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento dei figli e entro e non oltre i primi dieci giorni di ogni mese, l'importo Per_1 Per_2 mensile di 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00) a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig ra La predetta somma sarà automaticamente aggiornata di anno in Parte_1 anno con riferimento alla perdita di valore della moneta come calcolata dall'Istat e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale;
5) Il sig. provvederà inoltre a corrispondere la somma forfettaria di € CP_1 230,00 mensili per le spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse dei minori: scolastiche, mediche, ludico ricreative, scolastiche extracurricolari, sportive e terapie previste etc. Sono escluse dal forfettario e ripartite al 50% tra i genitori le spese odontoiatriche e universitarie. Il sig. si impegna ad effettuare tale versamento entro il giorno 20 di ogni mese. Il contributo CP_1 in marniera forfettaria nella misura indicata cesserà al compimento del 21mo anno di età di ciascun figlio. A tal proposito, si applicherà per il figlio più grande la ripartizione delle spese straordinarie al 50% secondo l'ordinario protocollo del Tribunale di Velletri, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. Mentre per il figlio , il contributo sarà quindi pari ad € 115,00, fino a Per_2 compimento del suo 21° anno, dopodiché si applicherà anche per lo stesso la ripartizione delle spese straordinarie nella misura pari al 50% tra le parti. 6) Qualora il sig. sia impegnato per motivi CP_1 lavorativi in trasferte OFCN e quindi oggettivamente impossibilitato ad esercitare il diritto – dovere di visita, corrisponderà alla sig.ra un ulteriore contributo di € 350,00 mensili e/o frazione di Pt_1 mese. 7) L'assegno unico universale verrà percepito nella misura del 50% dai genitori. 8) La sig.ra rilascerà la casa coniugale sita in Ardea (RM), Via Coghinas, 68, di proprietà del sig. Pt_1 CP_1 distinto in Catasto Fabbricati del Comune di Ardea al foglio 54, particella 3505, sub 502, cat. A7, classe 3, vani 5,5 superficie catastale mq. 113, aree esterne mq. 7, r.c. € 738,53, che ritornerà nelle disponibilità esclusiva del entro 4 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, e purché CP_1 sia contestualmente versato l'importo di cui al successivo punto 9); in difetto, il rilascio avverrà nel termine di 4 mesi dal versamento dell'importo concordato. La si impegna a rilasciare Pt_1 l'immobile in buono stato e sanato dal pagamento di ogni fattura inerente le utenze ad esso afferenti sino alla data dell'effettivo rilascio. 9) A fronte di tale rilascio, il sig. si obbliga a CP_1 corrispondere alla sig.ra la somma di € 17.000,00 di cui € 10.000 (diecimila/00) Pt_1 contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo e/o entro la data del 30 luglio 2025, ed € 7.000 al momento dell'effettivo rilascio dell'immobile. 10) Con la sottoscrizione del presente accordo le parti ritengono integralmente compensata ogni loro pendenza di dare e avere, nessuna esclusa dichiarando di non aver quindi nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro e di aver definitivamente regolato tra loro ogni aspetto di natura economico patrimoniale relativo anche alla prole. 11) il sig. si adopererà ad effettuare ogni incombente e/o formalità che dovesse CP_1 rendersi necessaria, recandosi presso i competenti uffici e/o delegando la sig.ra ove possibile, Pt_1 affinché la stessa possa usufruire, dell'indennità di frequenza, bonus psicologico, in favore di qualora verrà lui riconosciuto, per consentire al minore di continuale il percorso Per_1 psicoterapeutico in atto. 12) le detrazioni fiscali afferenti i due figli, verranno ripartite tra i due coniugi al 50%. 13) Nel rispetto degli impegni e della routine dei figli verrà garantita nel periodo di permanenza presso ciascun genitore la partecipazione degli stessi alle attività scolastiche extracurricolari, ludiche sportive e terapie previste etc. 14) le Parti convengono che tutte le condizioni contenute nel presente accordo, ad eccezione di quanto previsto in merito al versamento dell'importo concordato per il rilascio dell'immobile già adibito ad abitazione coniugale di cui ai punti 8 e 9, avranno efficacia e decorrenza dalla sottoscrizione del presente accordo. 15) le parti si autorizzano sin da ora al rilascio e al rinnovo del passaporto dei figli minori e Per_1 Per_2 impegnandosi a sottoscrivere tempestivamente ogni documento necessario presso le competenti autorità al fine di agevolare le pratiche relative ai documenti di espatrio”. Sussistono i presupposti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Rocca di Papa il 18.09.2010. I coniugi, a far data dalla separazione, non si sono riconciliati ed è ferma la volontà di sciogliere il vincolo coniugale, sussistendo le condizioni di cui all'art. 3 co. 1 n. 2) lett. b) l. 898/1970. Le condizioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori Persona_3 (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...])
[...] Persona_4 possono essere recepite in quanto conformi all'interesse della prole e non contrarie a norme imperative. Spese di lite compensate.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Rocca di Papa il 18.09.2010 alle condizioni espressamente riportate in parte motiva.
- Ordina l'annotazione come per legge sul registro degli atti di matrimonio (atto n. 112, parte II, serie A, anno 2010).
- Spese di lite compensate.
Si comunichi.
Velletri, lì 22/10/2025 Il giudice rel.
GE FA
Il Presidente
Marco HI