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Sentenza 18 aprile 2024
Sentenza 18 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 18/04/2024, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2024 |
Testo completo
Numero 1156 - 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri
Magistrati
Presidente Dott. Gianmichele Marcelli
Giudice Dott. Pier Giorgio Palestini
Giudice Dott. Cesare Marziali Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1156/2018
R.G. e promossa
DA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Magnanimi ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Andrea
Speciale sito in Ancona, Via Calatafimi n. 1;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ) CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Raimondo Testa ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio sito in
Folignano (AP), Via Alessandria n. 17;
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza definitiva del
Tribunale di Ascoli Piceno n. 49/2018 pubblicata il 11/01/2018 in materia di opposizione a decreto ingiuntivo – titoli di credito.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note telematiche.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
E motivi della decisione
§ 1 - In data 11.06.2018 la sig.ra spiegava CP_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 332/2014 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 3.4.2014 su istanza ed in favore del sig. con cui le veniva intimato il Parte_1 pagamento della somma di € 10.337,32 oltre interessi e spese.
Il menzionato provvedimento monitorio si fondava su n. 3 assegni bancari recanti la sottoscrizione dell'opponente CP_1
e nello specifico: assegno di euro 4.600,00 del Org_1
28.04.2010, assegno di euro 2.600,00 del 27.07.2010 e Org_1
assegno di euro 3.100,00 del 25.07.2013. Org_1
Riteneva a tal riguardo il creditore ingiungente che sarebbe stato impossibile l'incasso dei titoli in questione, in quanto irregolari i primi due ed insoluto il terzo per mancanza di liquidità.
Assumeva nello specifico la che era oramai prassi CP_1 consolidata tra le parti quella per cui l'agenzia assicurativa nella titolarità del sig. rilasciasse delle polizze in favore Parte_1 dell'impresa quest'ultima non ne pagava CP_1
immediatamente il valore, ma ad impegno del futuro saldo emetteva assegni garantiti dalla ditta medesima;
che i titoli di credito per cui è causa erano stati rilasciati da lei nell'anno 2010
a garanzia di un debito contratto dalla suo Organizzazione_2
padre nonché suo datore di lavoro nei confronti dell'agenzia di assicurazioni del Parte_1 Aggiungeva poi l'opponente che con atto notarile del 25.05.2011
(cfr. doc. 4 all. citazione in primo grado) il signor Org_2
- quale titolare dell'omonima ditta artigiana - cedeva in favore del signor un credito di euro 30.384,00 in tal modo Parte_1
saldando ogni propria pendenza con lo stesso, o meglio con la ditta individuale dallo stesso rappresentata.
Al momento della suddetta cessione, considerando che il credito vantato dal ammontava ad euro 16.000,00 (il valore Parte_1
degli assegni dati a garanzia ammontava a complessivi €
15.400,00) lo stesso restituiva al signor la somma Org_2
eccedente pari ad euro 13.000,00 tramite l'emissione di n. 3 assegni bancari a quest'ultimo intestati.
Si costituiva dunque nel giudizio così incardinato il convenuto – opposto chiedendo in via preliminare la provvisoria esecuzione al decreto-ingiuntivo opposto ed opponendosi all'avversa pretesa in quanto infondata in fatto ed in diritto con integrale rigetto della spiegata opposizione.
Eccepiva altresì l'intervenuto ne bis in idem per avere l'opponente proposto ricorso ex artt. 700, 669 sexies, 669 octies e 670 c.p.c. (r.g. 2415/2013) chiedendo, tra l'altro, il sequestro degli stessi titoli posti alla base del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita a mezzo interrogatorio delle parti e audizione dei testimoni.
Conclusasi l'istruttoria orale, il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies cpc.
Ad esito del giudizio il Tribunale di Ascoli Piceno emetteva la sentenza gravata, con cui:
- accoglieva l'opposizione revocando per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto;
- condannava il sig. al pagamento delle spese della Parte_1
procedura di opposizione a favore della sig.ra che CP_1
liquidava in € 3.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, Iva e cpa come per legge ed € 160,00 per spese non imponibili. impugnava la predetta decisione innanzi la Parte_1
Corte di Appello di Ancona e prospettava le doglianze di seguito riportate.
Si costituiva l'appellata contestando il gravame e CP_1
chiedendone il rigetto.
§ 2 - Le questioni preliminari.
1. L'appellato eccepisce preliminarmente Parte_1
l'inammissibilità del contrapposto gravame ai sensi dell'art. 342 cpc per non essere l'avverso atto introduttivo rispettoso dei requisiti ivi previsti con riferimento ai motivi d'appello.
La censura è manifestatamente infondata.
Ritiene il presente Collegio che dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile evincere con sufficiente chiarezza quali siano le contestazioni mosse alla pronuncia impugnata;
il gravame risulta altresì compiutamente formulato, in quanto risultano specificate, o comunque individuabili, le parti di sentenza oggetto di contestazione, delimitando così l'oggetto dell'impugnazione, unitamente alle censure all'iter logico – giuridico seguito dal Tribunale e che si assume errato.
2. L'appellato eccepisce altresì l'inammissibilità dell'avverso atto di citazione ai sensi dell'art. 348 – bis cpc, per non avere lo stesso ragionevole probabilità di essere accolto.
Anche tale censura si palesa destituita di fondamento.
È parere di questo Collegio che l'atto di appello risulti congruamente motivato in ogni sua parte e sia tale da consentire un'agevole comprensione delle censure mosse all'iter logico – giuridico percorso dal Giudice di primo grado.
Non è dato pertanto ravvisare quella pretesa infondatezza rilevata dalla controparte, circostanza per cui la Corte decidente ritiene di dover procedere all'analisi delle ragioni spiegate dall'appellante nell'atto introduttivo in quanto meritevoli di essere prese in considerazione.
§ 3 - Con il primo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di primo nella parte in cui il Giudice ha ritenuto non assolto l'onere probatorio , determinandosi nel senso che l'intervenuta cessione di credito di cui in premessa avrebbe integralmente azzerato i rapporti di dare avere tra le parti, con conseguente inesigibilità della somma portata dal decreto ingiuntivo.
Lamentava altresì che il Giudice sarebbe incorso in errore statuendo che l'appellante non avrebbe neanche specificato se tali documenti venivano emessi a favore della stessa nel CP_1
suo ruolo di mera impiegata della società di famiglia o se fossero al contrario destinate a garanzia assicurativa per conto della società medesima, così valorizzando l'aspetto soggettivo legato al rilascio delle polizze per cui è sorta contestazione.
Partendo da tale premessa il Giudice riteneva pacifico che la predetta nella sua qualità di dipendente, avesse sempre CP_1
agito in nome e per conto della ditta familiare e mai in proprio per ripianare personalmente eventuali esposizioni riferibili invece alla compagine aziendale.
Il motivo è infondato.
A sostegno della propria ricostruzione l'appellante si riporta a tutta una serie di comunicazioni via mail intercorse tra gli odierni litiganti dopo la cessione del credito del 25.5.2011 (cfr. docc. da
A a I all. seconda memoria ex art. 183, c. 6, cpc di parte opposta), dalla cui lettura discendeva a sua detta un duplice ordine di conseguenze:
- l'appellata doveva considerarsi non già una CP_1
semplice impiegata della ditta intestata al padre bensì la Org_2
vera e propria amministratrice di fatto della stessa, per cui le polizze assicurative per cui è causa erano in ogni caso alla medesima riconducibili;
- il tenore di tale corrispondenza era idoneo ad attribuire loro la natura di promesse di pagamento e ricognizioni di debiti scaturiti in capo alla convenuta successivamente all'anzidetta cessione.
Sosteneva dunque il come dalle suddette evidenze Parte_1
doveva ricavarsi l'attualità della pretesa esercitata ed incorporata nei tre assegni alla base dei quali fu emesso il decreto poi opposto.
Ritiene il Collegio che la richiamata documentazione nulla provi circa l'eventuale sussistenza di pendenze ulteriori e non saldate che il avesse a vantare nei confronti dell'odierna Parte_1
appellata.
Leggendo infatti sia le missive in commento – risalenti al periodo marzo 2012/maggio 2013 - sia quelle invece prodotte dalla parte opposta e relative al periodo marzo/settembre 2013
(cfr. docc. da 6 a 10 all. citazione in primo grado) è dato evincere come la domanda dell'allora creditore opposto risulti generica e non provata nei suoi elementi costitutivi.
Particolare attenzione in tal senso meritano in tal senso la mail del 20.05.2013 spedita dal (cfr. doc. 6 all. citazione in Parte_1
primo grado) e la diffida ad adempiere del 29.07.2013 a firma dell'Avv. Magnanimi (cfr. doc. 8 all. citazione in primo grado), per cui:
a) la prima fa riferimento ad un pregresso e non meglio precisato debito che sarebbe garantito da altrettanti non precisati assegni sottoscritti dalla sig.ra e dal padre CP_1 Org_2
b) nella seconda il legale del richiede la sollecita Parte_1 restituzione della somma di € 15.400,00 sottolineando che tale importo sarebbe stato ceduto dal suo assistito nella disponibilità dei padre e figlia, omettendo tuttavia di specificare CP_1
come e sulla base di quali elementi fattuali sarebbe avvenuta questo trasferimento di denaro.
Invero, da nessuna delle risultanze documentali acquisite in giudizio è dato riscontrare la compiuta e puntuale dimostrazione di concreti rapporti di debito/credito in essere tra le parti a giustificazione di quanto richiesto dal sig. né tanto Parte_1 meno quale sia la concreta fonte della somma indicata nella diffida di cui al precedente punto b).
Soccorre in tal senso la raccomandata a/r recante data
02.09.2013 in cui il (in qualità di titolare Org_2 dell'omonima impresa individuale), dopo aver ricevuto la suddetta intimazione di pagamento, invitata il a Parte_1
corrispondergli elenco delle polizze ancora da saldare al fine di poter effettivamente comprendere da dove derivassero i richiesti
€ 15.400,00 (cfr. doc. 9 all. citazione in primo grado), sollecitano poi nuovamente la controparte in tal senso con successiva comunicazione del 10.09.2013 (cfr. doc. 11 all. citazione in primo grado).
A conferma della debolezza delle sue argomentazioni, l'asserito creditore non forniva mai alcuna evidenza documentale che potesse suffragare le relative pretese, ma sosteneva addirittura di non dover rendere conto di nulla ai sigg.ri (cfr. doc. all. CP_1
12 citazione in primo grado).
Appare invece del tutto plausibile ritenere che il debito che il menziona nella mail del maggio 2013 di cui al suddetto Parte_1
punto a) sia proprio quello relativo ai tre assegni del 2010 per complessivi € 10.300,00 (cfr. doc. 1, 2 e 3 all. ricorso per d.i.), successivamente al quale è intervenuta la cessione notarile del maggio 2011 il cui valore - € 30.384,00 – ricomprende ampiamente l'importo ingiunto e portato dai predetti titoli di credito.
In sostanziale condivisione delle argomentazioni rese dal primo
Giudice nella sentenza impugnata, anche questa Corte è dell'avviso di ritenere che quanto dal ottenuto tramite Parte_1
la suddetta cessione esaurisce completamente qualsivoglia richiesta restitutoria che questi possa avanzare nei confronti dell'odierna appellata.
Il tutto a maggior ragione se si considera che il sig. non Parte_1
è stato in grado di dimostrare compiutamente l'esistenza di somme di propria spettanza, successive alla cessione anzidetta ed ancora da saldare, né tanto meno su quali polizze troverebbero eventualmente fondamento;
parimenti, alcuna prova è stata fornita avuto riguardo alla presunta sussistenza di debiti personali in capo alla sig.ra nei confronti del CP_1 Parte_1
La doglianza così esaminata non appare meritevole di condivisione.
§ 4 - Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di primo grado eccependo che il Giudice avrebbe male interpretato le risultanze della prova per interpello e della prova per testi rese nel corso del precedente giudizio.
Riteneva cioè l'appellante che da un corretto esame delle stesse era dato ricavare il ruolo direttivo svolto dalla CP_1 nell'ambito dell'azienda di famiglia.
Il motivo è infondato.
L'istruttoria svolta in primo grado nulla dimostra circa l'esistenza di debiti personali direttamente assunti dalla sig.ra nei confronti del CP_1 Parte_1
Dalle dichiarazioni fornite da quest'ultima all'udienza del
25.01.2016 (cfr. relativo verbale di interrogatorio formale) può infatti evincersi unicamente la circostanza per cui quand'anche la stessa abbia avuto a rilasciare degli assegni a propria CP_1
firma per coprire (eventualmente) debiti relativi all'azienda paterna (nell'ambito della quale non si nega ella era impiegata), lo ha fatto solo occasionalmente e dietro una specifica ed isolata richiesta del proprio genitore (cfr. verbale di udienza del
25.01.2016, risposta al cap. 4 della seconda memoria ex art. 183,
c.6, cpc di parte opposta in primo grado).
Ne consegue che quanto sottolineato dal (cfr. pag. 6 Parte_1
atto di citazione in appello), l'accadimento che ha visto l'appellata consegnare spontaneamente degli assegni recanti la propria sottoscrizione - lungi dal rappresentare una prassi per cui era la a garantire sistematicamente ed abitualmente gli CP_1
scoperti aziendali in prima persona – non va oltre, per le risultanze processuali, l'episodicità dell'evento, rispondente a necessità transitorie della ditta facente capo al padre della donna, che nulla ha a che vedere con una presunta volontà della convenuta di impegnarsi personalmente per i debiti maturati dalla società familiare. Circostanza ulteriormente confermata ed avvalorata da quanto ammesso dalla teste che, escussa nella Testimone_1 medesima occasione all'udienza del 25.01.2016, ha confermato che la era solita recarsi preso gli uffici della compagnia CP_1
assicurativa per ritirare le polizze che risultavano tutte comunque intestate alla ditta del di lei padre sig. Org_2
Trattasi dunque di un compito che rappresenta una mansione esecutiva abitualmente svolta da un dipendente aziendale, del tutto distante dal ruolo di spicco che il attribuisce alla Parte_1
convenuta nell'ambito della compagine societaria.
Se poi, a tutto voler concedere, si volesse assecondare le tesi di parte appellante per cui la avrebbe effettivamente inteso CP_1
assumere su di sè i debiti maturati dalla ditta di famiglia, ne consegue che tale assunto deve ritenersi valido limitatamente alle pendenze esistenti alla data riportata negli assegni azionati in monitorio (risalenti alla primavera del 2010), che, come detto, sono state tutte ampiamente saldate con la cessione intercorsa nel maggio del 2011.
Non essendo provata l'esistenza di eventuali posizioni di debito scaturite successivamente all'operazione predetta, deve ritenersi confutata ogni eventuale contestazione formulabile sul punto.
§ 5 - Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice si determinava nel senso che la cessione di credito intercorsa tra le parti nel maggio del 2011 avrebbe prodotto la conseguenza di estinguere ogni rapporto di debito potenzialmente in essere tra gli odierni litiganti.
Conseguentemente, il Giudice negava ogni valenza alla scrittura privata intervenuta nel giorno immediatamente successivo alla predetta cessione (cfr. doc. all. 18 citazione in primo grado), che a parere dell'appellante integrava, invece, una ricognizione di debito in proprio favore. Il motivo è infondato, in quanto alla scrittura privata in discorso non possa essere attributo valore dimostrativo della pretesa azionata nella presente sede.
Partendo dal dato meramente formale/contenutistico, oltre all'incontrovertibile riferimento alla cessione del giorno precedente, essa si sostanzia in un semplice riepilogo di somme accompagnate da date e riferimenti vari;
tali diciture appaiono tuttavia prive di qualsivoglia elemento di ulteriore specificazione che possa ricollegarle e ricondurle al contesto di causa.
Anche a voler sorvolare sul discutibile (e tutto da chiarire) ruolo negoziale o di dichiarazione unilaterale che tale documento possa eventualmente rivestire – essendo lo stesso privo di qualsivoglia sottoscrizione, apparendo piuttosto come un semplice brogliaccio scritto a mano – manca in esso ogni riferimento all'importo di € 10.300,00 il cui pagamento veniva esatto dal in via monitoria. Parte_1
Appare dunque particolarmente difficile considerare lo scritto in questione alla stregua di atto ricognitivo di un (presunto) debito che invece l'appellante gli riconosce al fine di ottenere una pronuncia a sé favorevole.
§ 6 - L'appellante eccepisce che l'unica ricostruzione dei fatti storici meritevole di condivisione sia quella tracciata dal Giudice monocratico nell'ordinanza emessa a conclusione della fase cautelare con cui veniva richiesto il sequestro degli assegni portati a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo.
Con tale provvedimento, infatti, il Tribunale di Ascoli Piceno rigettava il ricorso proposto dalla sig.ra ritenendo Parte_1 sfornita di prova la circostanza relativa all'avvenuta estinzione di qualsiasi pendenza in essere tra le parti mediante la cessione di credito del maggio 2011 (cfr. doc. 2 all. comparsa di costituzione in primo grado).
E' fuori luogo parlare di valenza vincolante, in quanto il provvedimento cautelare in questione, come è noto, è insuscettibile di passare in giudicato ed ha semmai le possibili forme della provvisorietà, soprattutto in ordine a fatti sopravvenuti.
L'oggetto del presente gravame è rappresentato dalla sentenza impugnata, la quale supera le ragioni e le argomentazioni rese in sede cautelare.
Alla luce dei concetti sopra espressi, dunque, il riferimento al richiamato passaggio non può ritenersi di per sé sufficiente ad affermare la fondatezza delle tesi di parte appellante circa la prova della sussistenza di polizze posteriori alla cessione del credito, da cui scaturirebbero ulteriori situazioni debitorie in capo alla ditta ad oggi non onorate. CP_1
In ogni caso, l'oggetto del processo cautelare è diverso, all'attrice in cautelare incombeva l'onere della prova, al contrario nel caso dei rapporti giuridici sottostanti l'onere non assolto incombe invece all'appellante.
L'odierno appellante infatti per giustificare l'attualità del proprio debito continua a menzionare il contenuto di quelle corrispondenze scambiate tra le parti nel settembre del 2013 (cfr. in particolare i già richiamati docc. 9 e 11 all. citazione in primo grado), senza tuttavia mai fornire alcun elemento concreto dal quale possa trarsi il fondamento e la giustificazione della propria domanda di pagamento.
Non merita a tal proposito pregio quanto da egli sostenuto nel proprio scritto introduttivo (cfr. pag. 12 atto di citazione in appello) in cui egli sostiene che le polizze a garanzia del quale furono rilasciati gli assegni venivano di volta in volta rinnovate ed avevano medesimo oggetto, medesima causa e medesime parti dei titoli sottesi alla cessione del credito ripetutamente menzionata. Su tale scia asseriva poi che il pagamento dei relativi premi assicurativi configurasse una rinnovazione del debito originario, anzitempo garantito dagli assegni per cui è sorta contestazione.
La suddetta ricostruzione non può essere condivisa nella misura in cui, come già esplicitato, il predetto debito originario di cui l'attore persevera affermare la propria spettanza non risulta essere stato compiutamente individuato nella sua fonte costitutiva.
Ma la circostanza che merita di essere posta in luce a tacitazione di qualsiasi ed eventuale dubbio sul punto è rappresentato dal contenuto dell'interrogatorio formale del sig. reso nel Parte_1
corso del giudizio di primo grado. Ci si riferisce in particolare alla risposta da questi fornita al cap. 12 del capitolo di cui alla seconda memoria istruttoria di parte opponente in primo grado che si riporta testualmente: “Vero che non esistono polizze assicurative intestate alla signora stipulate con CP_1
l' ”; a tale domanda, il Organizzazione_3 rispondeva “si è vero” (cfr. verbale di udienza del Parte_1
25.01.2016).
È stato quindi l'asserito debitore ad ammettere e confessare
l'inesistenza di polizze personalmente intestate alla sig.ra
[...]
CP_1
§ 7 - Con il quinto motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice motivava il rigetto della spiegata opposizione sul presupposto che l'asserito creditore non aveva provveduto ad identificare le polizze assicurative ancora da onorare e di rimando quali fossero le polizze sottese al rilascio degli assegni da parte dell'ingiunta sig.ra CP_1
Censurava altresì il capo di sentenza in cui il Giudice riteneva che lo stesso appellante non specificava se le suddette polizze fossero intestate a quale dipendente dell'azienda CP_1
di famiglia ovvero a copertura di debiti di stampo societario.
Il motivo è assorbito da quanto già sopra argomentato;
inoltre, appare tutt'altro che irrilevante (come invece sostenuto dallo stesso appellante) l'aspetto relativo all'esatta individuazione delle singole polizze da pagare (cfr. pag. 13 citazione in appello); proprio tali documenti rappresentano la fonte dell'invocata obbligazione di pagamento, per cui è innegabile come la visione e l'esame diretto degli stessi risulterebbero determinanti per valutare la fondatezza della domanda attorea. § 8 - Con il sesto motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ha ritenuto che il debitore è riuscito a provare compiutamente l'abusivo riempimento dell'assegno recante data 27.05.2013 con conseguente infondatezza della pretesa vantata in giudizio.
Il Giudice motivava il proprio assunto rilevando che tutti e tre gli assegni azionati nella fase monitoria facevano parte dello stesso blocchetto, rilasciato dalla in data 01.02.2010; il Org_1
conto corrente su cui si appoggiavano i titoli in discorso sarebbe stato chiuso dalla il 18.05.2012, dunque in epoca CP_1 anteriore alla data del maggio 2013 figurante sull'assegno in oggetto.
Inoltre quest'ultimo presentava una numerazione progressiva antecedente rispetto a quella che identificava i restanti assegni con data rispettivamente 28.04.2010 e 27.07.2010.
Va anzitutto premesso come ad una prima ed immediata visione dei titoli di credito per cui è causa (cfr. docc. 1, 2 e 3 all. ricorso per d.i.) emerge dichiaratamente la diversità dei primi due – risalenti all'anno 2010 – e l'ultimo, datato invece al 2013.
I primi risultano infatti del tutto similari e sovrapponibili nel loro aspetto formale, quanto a modalità e grafia di compilazione con particolare riferimento alla data che veniva apposta a penna;
il terzo se ne discosta invece parzialmente, atteso che la data è stata evidentemente inserita con un timbro.
Tuttavia i richiamati elementi fattuali non bastano da soli a ritenere provato l'abusivo riempimento del terzo assegno, invece affermato dal primo giudice nella sentenza impugnata.
Trattasi invero di un indizio del tutto solitario se inserito nel complessivo contesto di causa, atteso che viene messa in discussione la genuinità di un solo titolo a fronte dei complessivi tre oggetto del presente contenzioso.
Nè appare indizio decisivo e tale – ove configurabile il valore probatorio in tal senso, il che, come noto, è vexata quaestio – da poter di se solo, per la sua importanza, assumere valore probatorio decisivo, in assenza di altri indizi concorrenti.
Pertanto e anche a voler ammettere la sussistenza della fattispecie in esame la stessa non costituirebbe circostanza di per sé rilevante e determinante ai fini dell'emananda decisione.
§ 9 - Per ragioni di completezza espositiva occorre brevemente soffermarsi sulla tematica relativa alla mancata restituzione degli assegni in disamina, dall'appellante richiamata a più riprese nella propria citazione introduttiva.
Sul punto spiegava l'appellante che proprio il fatto che la sig.ra non abbia mai richiesto al di renderle i titoli CP_1 Parte_1
per cui è causa fosse un valido indice della consapevolezza di quest'ultima in merito all'esistenza in capo alla ditta di famiglia di ulteriori posizioni debitorie da sistemare, lasciando quindi gli assegni nella disponibilità del in funzione di garanzia. Parte_1
Secondo il Collegio al suddetto rilievo non può essere attribuito il senso e la valenza ricostruita dall'appellante nei termini suddetti. Invero l'omessa richiesta di restituzione degli assegni non risulta elemento determinante per poter affermare l'attualità della pretesa creditoria, apparendo di per sé come il frutto di una semplice consuetudine invalsa tra le parti.
Come si legge infatti dal verbale di interrogatorio formale svoltosi all'udienza del 25.01.2016 già menzionato al precedente par. 2), la sig.ra riferisce che per quanto riguarda la CP_1
gestione e la detenzione degli assegni a garanzia non vi era una procedura univoca, visti i rapporti di amicizia e reciproco affidamento in essere tra le parti. Non appare dunque sospetto se nell'ambito di una relazione professionale consolidatasi nel tempo il garante non abbia sentito l'urgenza di chiedere la restituzione dei titoli una volta estinto il debito a garanzia del quale erano stati emessi e consegnati, attesa la fiducia riposta nella controparte.
§ 10 - Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e si liquidano come in dispositivo. Va pronunciata condanna al pagamento del raddoppio del contributo unificato.
PQM
La Corte d'Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 49/2018 del Tribunale di Ascoli Piceno così provvede:
- rigetta l'appello e conferma integralmente l'impugnata sentenza;
- condanna parte appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate per la Fase di studio della controversia, in € 1.960,00; per la Fase introduttiva del giudizio, in € 1.350,00; per la Fase decisionale, in € 3.305,00, il tutto oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante di una somma pari al raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I quater, dpr 115/2002.
Ancona c.c. 26.3.2024
Il Cons. Est. Dr . C. Marziali Il Presidente dr. G.Marcelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri
Magistrati
Presidente Dott. Gianmichele Marcelli
Giudice Dott. Pier Giorgio Palestini
Giudice Dott. Cesare Marziali Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1156/2018
R.G. e promossa
DA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Magnanimi ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Andrea
Speciale sito in Ancona, Via Calatafimi n. 1;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ) CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Raimondo Testa ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio sito in
Folignano (AP), Via Alessandria n. 17;
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza definitiva del
Tribunale di Ascoli Piceno n. 49/2018 pubblicata il 11/01/2018 in materia di opposizione a decreto ingiuntivo – titoli di credito.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note telematiche.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
E motivi della decisione
§ 1 - In data 11.06.2018 la sig.ra spiegava CP_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 332/2014 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 3.4.2014 su istanza ed in favore del sig. con cui le veniva intimato il Parte_1 pagamento della somma di € 10.337,32 oltre interessi e spese.
Il menzionato provvedimento monitorio si fondava su n. 3 assegni bancari recanti la sottoscrizione dell'opponente CP_1
e nello specifico: assegno di euro 4.600,00 del Org_1
28.04.2010, assegno di euro 2.600,00 del 27.07.2010 e Org_1
assegno di euro 3.100,00 del 25.07.2013. Org_1
Riteneva a tal riguardo il creditore ingiungente che sarebbe stato impossibile l'incasso dei titoli in questione, in quanto irregolari i primi due ed insoluto il terzo per mancanza di liquidità.
Assumeva nello specifico la che era oramai prassi CP_1 consolidata tra le parti quella per cui l'agenzia assicurativa nella titolarità del sig. rilasciasse delle polizze in favore Parte_1 dell'impresa quest'ultima non ne pagava CP_1
immediatamente il valore, ma ad impegno del futuro saldo emetteva assegni garantiti dalla ditta medesima;
che i titoli di credito per cui è causa erano stati rilasciati da lei nell'anno 2010
a garanzia di un debito contratto dalla suo Organizzazione_2
padre nonché suo datore di lavoro nei confronti dell'agenzia di assicurazioni del Parte_1 Aggiungeva poi l'opponente che con atto notarile del 25.05.2011
(cfr. doc. 4 all. citazione in primo grado) il signor Org_2
- quale titolare dell'omonima ditta artigiana - cedeva in favore del signor un credito di euro 30.384,00 in tal modo Parte_1
saldando ogni propria pendenza con lo stesso, o meglio con la ditta individuale dallo stesso rappresentata.
Al momento della suddetta cessione, considerando che il credito vantato dal ammontava ad euro 16.000,00 (il valore Parte_1
degli assegni dati a garanzia ammontava a complessivi €
15.400,00) lo stesso restituiva al signor la somma Org_2
eccedente pari ad euro 13.000,00 tramite l'emissione di n. 3 assegni bancari a quest'ultimo intestati.
Si costituiva dunque nel giudizio così incardinato il convenuto – opposto chiedendo in via preliminare la provvisoria esecuzione al decreto-ingiuntivo opposto ed opponendosi all'avversa pretesa in quanto infondata in fatto ed in diritto con integrale rigetto della spiegata opposizione.
Eccepiva altresì l'intervenuto ne bis in idem per avere l'opponente proposto ricorso ex artt. 700, 669 sexies, 669 octies e 670 c.p.c. (r.g. 2415/2013) chiedendo, tra l'altro, il sequestro degli stessi titoli posti alla base del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita a mezzo interrogatorio delle parti e audizione dei testimoni.
Conclusasi l'istruttoria orale, il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies cpc.
Ad esito del giudizio il Tribunale di Ascoli Piceno emetteva la sentenza gravata, con cui:
- accoglieva l'opposizione revocando per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto;
- condannava il sig. al pagamento delle spese della Parte_1
procedura di opposizione a favore della sig.ra che CP_1
liquidava in € 3.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, Iva e cpa come per legge ed € 160,00 per spese non imponibili. impugnava la predetta decisione innanzi la Parte_1
Corte di Appello di Ancona e prospettava le doglianze di seguito riportate.
Si costituiva l'appellata contestando il gravame e CP_1
chiedendone il rigetto.
§ 2 - Le questioni preliminari.
1. L'appellato eccepisce preliminarmente Parte_1
l'inammissibilità del contrapposto gravame ai sensi dell'art. 342 cpc per non essere l'avverso atto introduttivo rispettoso dei requisiti ivi previsti con riferimento ai motivi d'appello.
La censura è manifestatamente infondata.
Ritiene il presente Collegio che dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile evincere con sufficiente chiarezza quali siano le contestazioni mosse alla pronuncia impugnata;
il gravame risulta altresì compiutamente formulato, in quanto risultano specificate, o comunque individuabili, le parti di sentenza oggetto di contestazione, delimitando così l'oggetto dell'impugnazione, unitamente alle censure all'iter logico – giuridico seguito dal Tribunale e che si assume errato.
2. L'appellato eccepisce altresì l'inammissibilità dell'avverso atto di citazione ai sensi dell'art. 348 – bis cpc, per non avere lo stesso ragionevole probabilità di essere accolto.
Anche tale censura si palesa destituita di fondamento.
È parere di questo Collegio che l'atto di appello risulti congruamente motivato in ogni sua parte e sia tale da consentire un'agevole comprensione delle censure mosse all'iter logico – giuridico percorso dal Giudice di primo grado.
Non è dato pertanto ravvisare quella pretesa infondatezza rilevata dalla controparte, circostanza per cui la Corte decidente ritiene di dover procedere all'analisi delle ragioni spiegate dall'appellante nell'atto introduttivo in quanto meritevoli di essere prese in considerazione.
§ 3 - Con il primo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di primo nella parte in cui il Giudice ha ritenuto non assolto l'onere probatorio , determinandosi nel senso che l'intervenuta cessione di credito di cui in premessa avrebbe integralmente azzerato i rapporti di dare avere tra le parti, con conseguente inesigibilità della somma portata dal decreto ingiuntivo.
Lamentava altresì che il Giudice sarebbe incorso in errore statuendo che l'appellante non avrebbe neanche specificato se tali documenti venivano emessi a favore della stessa nel CP_1
suo ruolo di mera impiegata della società di famiglia o se fossero al contrario destinate a garanzia assicurativa per conto della società medesima, così valorizzando l'aspetto soggettivo legato al rilascio delle polizze per cui è sorta contestazione.
Partendo da tale premessa il Giudice riteneva pacifico che la predetta nella sua qualità di dipendente, avesse sempre CP_1
agito in nome e per conto della ditta familiare e mai in proprio per ripianare personalmente eventuali esposizioni riferibili invece alla compagine aziendale.
Il motivo è infondato.
A sostegno della propria ricostruzione l'appellante si riporta a tutta una serie di comunicazioni via mail intercorse tra gli odierni litiganti dopo la cessione del credito del 25.5.2011 (cfr. docc. da
A a I all. seconda memoria ex art. 183, c. 6, cpc di parte opposta), dalla cui lettura discendeva a sua detta un duplice ordine di conseguenze:
- l'appellata doveva considerarsi non già una CP_1
semplice impiegata della ditta intestata al padre bensì la Org_2
vera e propria amministratrice di fatto della stessa, per cui le polizze assicurative per cui è causa erano in ogni caso alla medesima riconducibili;
- il tenore di tale corrispondenza era idoneo ad attribuire loro la natura di promesse di pagamento e ricognizioni di debiti scaturiti in capo alla convenuta successivamente all'anzidetta cessione.
Sosteneva dunque il come dalle suddette evidenze Parte_1
doveva ricavarsi l'attualità della pretesa esercitata ed incorporata nei tre assegni alla base dei quali fu emesso il decreto poi opposto.
Ritiene il Collegio che la richiamata documentazione nulla provi circa l'eventuale sussistenza di pendenze ulteriori e non saldate che il avesse a vantare nei confronti dell'odierna Parte_1
appellata.
Leggendo infatti sia le missive in commento – risalenti al periodo marzo 2012/maggio 2013 - sia quelle invece prodotte dalla parte opposta e relative al periodo marzo/settembre 2013
(cfr. docc. da 6 a 10 all. citazione in primo grado) è dato evincere come la domanda dell'allora creditore opposto risulti generica e non provata nei suoi elementi costitutivi.
Particolare attenzione in tal senso meritano in tal senso la mail del 20.05.2013 spedita dal (cfr. doc. 6 all. citazione in Parte_1
primo grado) e la diffida ad adempiere del 29.07.2013 a firma dell'Avv. Magnanimi (cfr. doc. 8 all. citazione in primo grado), per cui:
a) la prima fa riferimento ad un pregresso e non meglio precisato debito che sarebbe garantito da altrettanti non precisati assegni sottoscritti dalla sig.ra e dal padre CP_1 Org_2
b) nella seconda il legale del richiede la sollecita Parte_1 restituzione della somma di € 15.400,00 sottolineando che tale importo sarebbe stato ceduto dal suo assistito nella disponibilità dei padre e figlia, omettendo tuttavia di specificare CP_1
come e sulla base di quali elementi fattuali sarebbe avvenuta questo trasferimento di denaro.
Invero, da nessuna delle risultanze documentali acquisite in giudizio è dato riscontrare la compiuta e puntuale dimostrazione di concreti rapporti di debito/credito in essere tra le parti a giustificazione di quanto richiesto dal sig. né tanto Parte_1 meno quale sia la concreta fonte della somma indicata nella diffida di cui al precedente punto b).
Soccorre in tal senso la raccomandata a/r recante data
02.09.2013 in cui il (in qualità di titolare Org_2 dell'omonima impresa individuale), dopo aver ricevuto la suddetta intimazione di pagamento, invitata il a Parte_1
corrispondergli elenco delle polizze ancora da saldare al fine di poter effettivamente comprendere da dove derivassero i richiesti
€ 15.400,00 (cfr. doc. 9 all. citazione in primo grado), sollecitano poi nuovamente la controparte in tal senso con successiva comunicazione del 10.09.2013 (cfr. doc. 11 all. citazione in primo grado).
A conferma della debolezza delle sue argomentazioni, l'asserito creditore non forniva mai alcuna evidenza documentale che potesse suffragare le relative pretese, ma sosteneva addirittura di non dover rendere conto di nulla ai sigg.ri (cfr. doc. all. CP_1
12 citazione in primo grado).
Appare invece del tutto plausibile ritenere che il debito che il menziona nella mail del maggio 2013 di cui al suddetto Parte_1
punto a) sia proprio quello relativo ai tre assegni del 2010 per complessivi € 10.300,00 (cfr. doc. 1, 2 e 3 all. ricorso per d.i.), successivamente al quale è intervenuta la cessione notarile del maggio 2011 il cui valore - € 30.384,00 – ricomprende ampiamente l'importo ingiunto e portato dai predetti titoli di credito.
In sostanziale condivisione delle argomentazioni rese dal primo
Giudice nella sentenza impugnata, anche questa Corte è dell'avviso di ritenere che quanto dal ottenuto tramite Parte_1
la suddetta cessione esaurisce completamente qualsivoglia richiesta restitutoria che questi possa avanzare nei confronti dell'odierna appellata.
Il tutto a maggior ragione se si considera che il sig. non Parte_1
è stato in grado di dimostrare compiutamente l'esistenza di somme di propria spettanza, successive alla cessione anzidetta ed ancora da saldare, né tanto meno su quali polizze troverebbero eventualmente fondamento;
parimenti, alcuna prova è stata fornita avuto riguardo alla presunta sussistenza di debiti personali in capo alla sig.ra nei confronti del CP_1 Parte_1
La doglianza così esaminata non appare meritevole di condivisione.
§ 4 - Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di primo grado eccependo che il Giudice avrebbe male interpretato le risultanze della prova per interpello e della prova per testi rese nel corso del precedente giudizio.
Riteneva cioè l'appellante che da un corretto esame delle stesse era dato ricavare il ruolo direttivo svolto dalla CP_1 nell'ambito dell'azienda di famiglia.
Il motivo è infondato.
L'istruttoria svolta in primo grado nulla dimostra circa l'esistenza di debiti personali direttamente assunti dalla sig.ra nei confronti del CP_1 Parte_1
Dalle dichiarazioni fornite da quest'ultima all'udienza del
25.01.2016 (cfr. relativo verbale di interrogatorio formale) può infatti evincersi unicamente la circostanza per cui quand'anche la stessa abbia avuto a rilasciare degli assegni a propria CP_1
firma per coprire (eventualmente) debiti relativi all'azienda paterna (nell'ambito della quale non si nega ella era impiegata), lo ha fatto solo occasionalmente e dietro una specifica ed isolata richiesta del proprio genitore (cfr. verbale di udienza del
25.01.2016, risposta al cap. 4 della seconda memoria ex art. 183,
c.6, cpc di parte opposta in primo grado).
Ne consegue che quanto sottolineato dal (cfr. pag. 6 Parte_1
atto di citazione in appello), l'accadimento che ha visto l'appellata consegnare spontaneamente degli assegni recanti la propria sottoscrizione - lungi dal rappresentare una prassi per cui era la a garantire sistematicamente ed abitualmente gli CP_1
scoperti aziendali in prima persona – non va oltre, per le risultanze processuali, l'episodicità dell'evento, rispondente a necessità transitorie della ditta facente capo al padre della donna, che nulla ha a che vedere con una presunta volontà della convenuta di impegnarsi personalmente per i debiti maturati dalla società familiare. Circostanza ulteriormente confermata ed avvalorata da quanto ammesso dalla teste che, escussa nella Testimone_1 medesima occasione all'udienza del 25.01.2016, ha confermato che la era solita recarsi preso gli uffici della compagnia CP_1
assicurativa per ritirare le polizze che risultavano tutte comunque intestate alla ditta del di lei padre sig. Org_2
Trattasi dunque di un compito che rappresenta una mansione esecutiva abitualmente svolta da un dipendente aziendale, del tutto distante dal ruolo di spicco che il attribuisce alla Parte_1
convenuta nell'ambito della compagine societaria.
Se poi, a tutto voler concedere, si volesse assecondare le tesi di parte appellante per cui la avrebbe effettivamente inteso CP_1
assumere su di sè i debiti maturati dalla ditta di famiglia, ne consegue che tale assunto deve ritenersi valido limitatamente alle pendenze esistenti alla data riportata negli assegni azionati in monitorio (risalenti alla primavera del 2010), che, come detto, sono state tutte ampiamente saldate con la cessione intercorsa nel maggio del 2011.
Non essendo provata l'esistenza di eventuali posizioni di debito scaturite successivamente all'operazione predetta, deve ritenersi confutata ogni eventuale contestazione formulabile sul punto.
§ 5 - Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice si determinava nel senso che la cessione di credito intercorsa tra le parti nel maggio del 2011 avrebbe prodotto la conseguenza di estinguere ogni rapporto di debito potenzialmente in essere tra gli odierni litiganti.
Conseguentemente, il Giudice negava ogni valenza alla scrittura privata intervenuta nel giorno immediatamente successivo alla predetta cessione (cfr. doc. all. 18 citazione in primo grado), che a parere dell'appellante integrava, invece, una ricognizione di debito in proprio favore. Il motivo è infondato, in quanto alla scrittura privata in discorso non possa essere attributo valore dimostrativo della pretesa azionata nella presente sede.
Partendo dal dato meramente formale/contenutistico, oltre all'incontrovertibile riferimento alla cessione del giorno precedente, essa si sostanzia in un semplice riepilogo di somme accompagnate da date e riferimenti vari;
tali diciture appaiono tuttavia prive di qualsivoglia elemento di ulteriore specificazione che possa ricollegarle e ricondurle al contesto di causa.
Anche a voler sorvolare sul discutibile (e tutto da chiarire) ruolo negoziale o di dichiarazione unilaterale che tale documento possa eventualmente rivestire – essendo lo stesso privo di qualsivoglia sottoscrizione, apparendo piuttosto come un semplice brogliaccio scritto a mano – manca in esso ogni riferimento all'importo di € 10.300,00 il cui pagamento veniva esatto dal in via monitoria. Parte_1
Appare dunque particolarmente difficile considerare lo scritto in questione alla stregua di atto ricognitivo di un (presunto) debito che invece l'appellante gli riconosce al fine di ottenere una pronuncia a sé favorevole.
§ 6 - L'appellante eccepisce che l'unica ricostruzione dei fatti storici meritevole di condivisione sia quella tracciata dal Giudice monocratico nell'ordinanza emessa a conclusione della fase cautelare con cui veniva richiesto il sequestro degli assegni portati a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo.
Con tale provvedimento, infatti, il Tribunale di Ascoli Piceno rigettava il ricorso proposto dalla sig.ra ritenendo Parte_1 sfornita di prova la circostanza relativa all'avvenuta estinzione di qualsiasi pendenza in essere tra le parti mediante la cessione di credito del maggio 2011 (cfr. doc. 2 all. comparsa di costituzione in primo grado).
E' fuori luogo parlare di valenza vincolante, in quanto il provvedimento cautelare in questione, come è noto, è insuscettibile di passare in giudicato ed ha semmai le possibili forme della provvisorietà, soprattutto in ordine a fatti sopravvenuti.
L'oggetto del presente gravame è rappresentato dalla sentenza impugnata, la quale supera le ragioni e le argomentazioni rese in sede cautelare.
Alla luce dei concetti sopra espressi, dunque, il riferimento al richiamato passaggio non può ritenersi di per sé sufficiente ad affermare la fondatezza delle tesi di parte appellante circa la prova della sussistenza di polizze posteriori alla cessione del credito, da cui scaturirebbero ulteriori situazioni debitorie in capo alla ditta ad oggi non onorate. CP_1
In ogni caso, l'oggetto del processo cautelare è diverso, all'attrice in cautelare incombeva l'onere della prova, al contrario nel caso dei rapporti giuridici sottostanti l'onere non assolto incombe invece all'appellante.
L'odierno appellante infatti per giustificare l'attualità del proprio debito continua a menzionare il contenuto di quelle corrispondenze scambiate tra le parti nel settembre del 2013 (cfr. in particolare i già richiamati docc. 9 e 11 all. citazione in primo grado), senza tuttavia mai fornire alcun elemento concreto dal quale possa trarsi il fondamento e la giustificazione della propria domanda di pagamento.
Non merita a tal proposito pregio quanto da egli sostenuto nel proprio scritto introduttivo (cfr. pag. 12 atto di citazione in appello) in cui egli sostiene che le polizze a garanzia del quale furono rilasciati gli assegni venivano di volta in volta rinnovate ed avevano medesimo oggetto, medesima causa e medesime parti dei titoli sottesi alla cessione del credito ripetutamente menzionata. Su tale scia asseriva poi che il pagamento dei relativi premi assicurativi configurasse una rinnovazione del debito originario, anzitempo garantito dagli assegni per cui è sorta contestazione.
La suddetta ricostruzione non può essere condivisa nella misura in cui, come già esplicitato, il predetto debito originario di cui l'attore persevera affermare la propria spettanza non risulta essere stato compiutamente individuato nella sua fonte costitutiva.
Ma la circostanza che merita di essere posta in luce a tacitazione di qualsiasi ed eventuale dubbio sul punto è rappresentato dal contenuto dell'interrogatorio formale del sig. reso nel Parte_1
corso del giudizio di primo grado. Ci si riferisce in particolare alla risposta da questi fornita al cap. 12 del capitolo di cui alla seconda memoria istruttoria di parte opponente in primo grado che si riporta testualmente: “Vero che non esistono polizze assicurative intestate alla signora stipulate con CP_1
l' ”; a tale domanda, il Organizzazione_3 rispondeva “si è vero” (cfr. verbale di udienza del Parte_1
25.01.2016).
È stato quindi l'asserito debitore ad ammettere e confessare
l'inesistenza di polizze personalmente intestate alla sig.ra
[...]
CP_1
§ 7 - Con il quinto motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice motivava il rigetto della spiegata opposizione sul presupposto che l'asserito creditore non aveva provveduto ad identificare le polizze assicurative ancora da onorare e di rimando quali fossero le polizze sottese al rilascio degli assegni da parte dell'ingiunta sig.ra CP_1
Censurava altresì il capo di sentenza in cui il Giudice riteneva che lo stesso appellante non specificava se le suddette polizze fossero intestate a quale dipendente dell'azienda CP_1
di famiglia ovvero a copertura di debiti di stampo societario.
Il motivo è assorbito da quanto già sopra argomentato;
inoltre, appare tutt'altro che irrilevante (come invece sostenuto dallo stesso appellante) l'aspetto relativo all'esatta individuazione delle singole polizze da pagare (cfr. pag. 13 citazione in appello); proprio tali documenti rappresentano la fonte dell'invocata obbligazione di pagamento, per cui è innegabile come la visione e l'esame diretto degli stessi risulterebbero determinanti per valutare la fondatezza della domanda attorea. § 8 - Con il sesto motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ha ritenuto che il debitore è riuscito a provare compiutamente l'abusivo riempimento dell'assegno recante data 27.05.2013 con conseguente infondatezza della pretesa vantata in giudizio.
Il Giudice motivava il proprio assunto rilevando che tutti e tre gli assegni azionati nella fase monitoria facevano parte dello stesso blocchetto, rilasciato dalla in data 01.02.2010; il Org_1
conto corrente su cui si appoggiavano i titoli in discorso sarebbe stato chiuso dalla il 18.05.2012, dunque in epoca CP_1 anteriore alla data del maggio 2013 figurante sull'assegno in oggetto.
Inoltre quest'ultimo presentava una numerazione progressiva antecedente rispetto a quella che identificava i restanti assegni con data rispettivamente 28.04.2010 e 27.07.2010.
Va anzitutto premesso come ad una prima ed immediata visione dei titoli di credito per cui è causa (cfr. docc. 1, 2 e 3 all. ricorso per d.i.) emerge dichiaratamente la diversità dei primi due – risalenti all'anno 2010 – e l'ultimo, datato invece al 2013.
I primi risultano infatti del tutto similari e sovrapponibili nel loro aspetto formale, quanto a modalità e grafia di compilazione con particolare riferimento alla data che veniva apposta a penna;
il terzo se ne discosta invece parzialmente, atteso che la data è stata evidentemente inserita con un timbro.
Tuttavia i richiamati elementi fattuali non bastano da soli a ritenere provato l'abusivo riempimento del terzo assegno, invece affermato dal primo giudice nella sentenza impugnata.
Trattasi invero di un indizio del tutto solitario se inserito nel complessivo contesto di causa, atteso che viene messa in discussione la genuinità di un solo titolo a fronte dei complessivi tre oggetto del presente contenzioso.
Nè appare indizio decisivo e tale – ove configurabile il valore probatorio in tal senso, il che, come noto, è vexata quaestio – da poter di se solo, per la sua importanza, assumere valore probatorio decisivo, in assenza di altri indizi concorrenti.
Pertanto e anche a voler ammettere la sussistenza della fattispecie in esame la stessa non costituirebbe circostanza di per sé rilevante e determinante ai fini dell'emananda decisione.
§ 9 - Per ragioni di completezza espositiva occorre brevemente soffermarsi sulla tematica relativa alla mancata restituzione degli assegni in disamina, dall'appellante richiamata a più riprese nella propria citazione introduttiva.
Sul punto spiegava l'appellante che proprio il fatto che la sig.ra non abbia mai richiesto al di renderle i titoli CP_1 Parte_1
per cui è causa fosse un valido indice della consapevolezza di quest'ultima in merito all'esistenza in capo alla ditta di famiglia di ulteriori posizioni debitorie da sistemare, lasciando quindi gli assegni nella disponibilità del in funzione di garanzia. Parte_1
Secondo il Collegio al suddetto rilievo non può essere attribuito il senso e la valenza ricostruita dall'appellante nei termini suddetti. Invero l'omessa richiesta di restituzione degli assegni non risulta elemento determinante per poter affermare l'attualità della pretesa creditoria, apparendo di per sé come il frutto di una semplice consuetudine invalsa tra le parti.
Come si legge infatti dal verbale di interrogatorio formale svoltosi all'udienza del 25.01.2016 già menzionato al precedente par. 2), la sig.ra riferisce che per quanto riguarda la CP_1
gestione e la detenzione degli assegni a garanzia non vi era una procedura univoca, visti i rapporti di amicizia e reciproco affidamento in essere tra le parti. Non appare dunque sospetto se nell'ambito di una relazione professionale consolidatasi nel tempo il garante non abbia sentito l'urgenza di chiedere la restituzione dei titoli una volta estinto il debito a garanzia del quale erano stati emessi e consegnati, attesa la fiducia riposta nella controparte.
§ 10 - Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e si liquidano come in dispositivo. Va pronunciata condanna al pagamento del raddoppio del contributo unificato.
PQM
La Corte d'Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 49/2018 del Tribunale di Ascoli Piceno così provvede:
- rigetta l'appello e conferma integralmente l'impugnata sentenza;
- condanna parte appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate per la Fase di studio della controversia, in € 1.960,00; per la Fase introduttiva del giudizio, in € 1.350,00; per la Fase decisionale, in € 3.305,00, il tutto oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante di una somma pari al raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I quater, dpr 115/2002.
Ancona c.c. 26.3.2024
Il Cons. Est. Dr . C. Marziali Il Presidente dr. G.Marcelli