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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/11/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.V.G. 2293/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2293/2025 R.V.G., avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
, nato ad [...] il [...], C. F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2 CodiceFiscale_2 ente domiciliati in Salerno, alla via R. lo studio dell'avv. Antonio Festa che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 14 ottobre 2025, e Parte_1 Parte_2 avanzavano richiesta congiunta di cessazio il esponendo di avere contratto matrimonio concordatario nel Comune di Pellezzano (SA) in data 2 giugno 2007 e che, dalla loro unione, erano nate due figlie, (01.12.2011) ed (18.10.2012). Per_1 Per_2
Perta ascorsi oltre sei la data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, omologato con decreto n. cronol. 7817/2018 del 18.10.2018, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
1) i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare ove credono la propria residenza, anche all'estero, dandosi, sin d'ora, il reciproco assenso per il rilascio del passaporto;
2)le figlie minori, verranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali continueranno a provvedere alla propria educazione ed istruzione, mentre rimarranno entrambe residenti presso l'abitazione della madre e con questa continueranno a vivere;
mentre al punto 3) le parti concordavano che: il padre terrà con sé le due figlie il giovedì pomeriggio dalle 17,00 alle 21,00; del venerdì alle 20 fino alla domenica alle 21,00 di ogni settimana;
4)che le figlie trascorreranno la Vigilia di Natale, il giorno di Natale e quello successivo con la madre , invece i giorni della vigilia di Capodanno, Parte_2 il giorno di Capodanno essivo, lo trascorreranno con il padre
[...]
, mentre per l'anno successivo sarà adottato il criterio inverso;
Parte_1 tà Pasquali dell'anno successivo le figlie minori li trascorreranno con la madre, mentre l'anno successivo con il padre;
6)che i coniugi inoltre stabiliscono che per le festività estive concorderanno di anno in anno, i periodi nel quale il padre terrà con sé le figlie;
7)che il SI. verserà per le figlie, che vivranno con la propria madre Parte_1 presso la a, la somma € 300,00= a titolo di assegno di mantenimento, da versarsi nelle mani della SI.ra , somme Parte_2 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da n oltre il giorno 5 di ogni mese anticipato;
8)che entrambi i ricorrenti rinunciano reciprocamente ed espressamente agli alimenti, in quanto economicamente autosufficienti;
9)che le spese straordinarie per le figlie ed e precisamente quelle Per_1 Per_2 mediche e scolastiche resteranno a carico di entrambi i genitori al 50% previa esibizione di documentazione fiscale e quant'altro idoneo a dimostrarne l'esborso. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in 2 giugno 2007 nel Comune di Pellezzano (SA) tra , nato ad [...] il Parte_1
20.06.1986, C. F.: , nata a [...] il CodiceFiscale_1 Parte_2
24.09.1988, C.F.: tr Atti Matrimonio CodiceFiscale_2 del Comune di P 7, Atto n. 6, parte II, Serie A, Vol. 1, Uff. 1) alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pellezzano (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 25 novembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2293/2025 R.V.G., avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
, nato ad [...] il [...], C. F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2 CodiceFiscale_2 ente domiciliati in Salerno, alla via R. lo studio dell'avv. Antonio Festa che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 14 ottobre 2025, e Parte_1 Parte_2 avanzavano richiesta congiunta di cessazio il esponendo di avere contratto matrimonio concordatario nel Comune di Pellezzano (SA) in data 2 giugno 2007 e che, dalla loro unione, erano nate due figlie, (01.12.2011) ed (18.10.2012). Per_1 Per_2
Perta ascorsi oltre sei la data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, omologato con decreto n. cronol. 7817/2018 del 18.10.2018, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
1) i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare ove credono la propria residenza, anche all'estero, dandosi, sin d'ora, il reciproco assenso per il rilascio del passaporto;
2)le figlie minori, verranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali continueranno a provvedere alla propria educazione ed istruzione, mentre rimarranno entrambe residenti presso l'abitazione della madre e con questa continueranno a vivere;
mentre al punto 3) le parti concordavano che: il padre terrà con sé le due figlie il giovedì pomeriggio dalle 17,00 alle 21,00; del venerdì alle 20 fino alla domenica alle 21,00 di ogni settimana;
4)che le figlie trascorreranno la Vigilia di Natale, il giorno di Natale e quello successivo con la madre , invece i giorni della vigilia di Capodanno, Parte_2 il giorno di Capodanno essivo, lo trascorreranno con il padre
[...]
, mentre per l'anno successivo sarà adottato il criterio inverso;
Parte_1 tà Pasquali dell'anno successivo le figlie minori li trascorreranno con la madre, mentre l'anno successivo con il padre;
6)che i coniugi inoltre stabiliscono che per le festività estive concorderanno di anno in anno, i periodi nel quale il padre terrà con sé le figlie;
7)che il SI. verserà per le figlie, che vivranno con la propria madre Parte_1 presso la a, la somma € 300,00= a titolo di assegno di mantenimento, da versarsi nelle mani della SI.ra , somme Parte_2 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da n oltre il giorno 5 di ogni mese anticipato;
8)che entrambi i ricorrenti rinunciano reciprocamente ed espressamente agli alimenti, in quanto economicamente autosufficienti;
9)che le spese straordinarie per le figlie ed e precisamente quelle Per_1 Per_2 mediche e scolastiche resteranno a carico di entrambi i genitori al 50% previa esibizione di documentazione fiscale e quant'altro idoneo a dimostrarne l'esborso. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in 2 giugno 2007 nel Comune di Pellezzano (SA) tra , nato ad [...] il Parte_1
20.06.1986, C. F.: , nata a [...] il CodiceFiscale_1 Parte_2
24.09.1988, C.F.: tr Atti Matrimonio CodiceFiscale_2 del Comune di P 7, Atto n. 6, parte II, Serie A, Vol. 1, Uff. 1) alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pellezzano (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 25 novembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi