CA
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/06/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 327/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 327/2019 R.G. vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Lea TE;
appellante
e
(P.I.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Carnovale
Scalzo, Caterina Flora Restuccia e Salvatore Leone;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1028/2018 del Tribunale di Lamezia
Terme, pubblicata il 20.08.2018, avente ad oggetto azione di ingiustificato arricchimento
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “si riporta al proprio atto introduttivo del giudizio, qui da intendersi integralmente ritrascritto e riprodotto”.
Per l'appellato: “si richiamano tutte le deduzioni e argomentazioni e richieste di primo grado, svolte dalla difesa del comparente Ente, assorbite dalle motivazioni della decisione del Tribunale, da intendersi qui trascritte;
si conclude chiedendo il rigetto dell'appello; salve le spese”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto notificato in data 21.4.2011, proponeva azione Parte_1
di arricchimento senza causa nei confronti del Controparte_1
deducendo: di avere stipulato con il in data 23.2.1988, un contratto di CP_1
appalto e di avere avuto l'affidamento di ulteriori lavori, con delibera di giunta in data 10.5.1990 n. 1359 e nuovo contratto di appalto in data 27.11.1990; che all'impresa era dovuta la cosiddetta revisione prezzi ex art. 12 L. 1978 n. 1; che pertanto l'attore aveva citato in giudizio, con azione contrattuale, il Comune innanzi al Giudice Amministrativo che, ritenuto non applicabile l'istituto, aveva rigettato la domanda;
che l'attore aveva proposto appello avverso tale decisione innanzi al
Consiglio di Stato e che il giudizio si era estinto;
che a seguito dell'estinzione di tale giudizio era possibile agire, in via sussidiaria, con l'azione ex art. 2041 c.c. avendo il convenuto lucrato una diminuzione di costo. CP_1
Costituitosi in giudizio, il chiedeva il rigetto della domanda deducendo, CP_1
tra l'altro, la mancanza del requisito della sussidiarietà dell'azione.
Con sentenza n. 1028/2018 il Tribunale di Lamezia Terme dichiarava la domanda inammissibile per difetto del requisito della sussidiarietà e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite.
1.2. Avverso detta sentenza proponevano appello, con citazione notificata il
14.02.2019, denunciando la violazione delle disposizioni Parte_1
normative di cui agli artt. 2041 e 2042 c.c. nonché dell'art. 111 della Costituzione.
Deduceva l'appellante che era indubbio che, per effetto del mancato adeguamento dei prezzi, ovvero della revisione degli stessi, la convenuta Amministrazione comunale avesse conseguito un indebito vantaggio rappresentato dal minor prezzo corrisposto all'Impresa che aveva, conseguentemente, subito una diminuzione patrimoniale, e ciò sia per aver eseguito i lavori commissionati da parte del
[...]
in virtù del suddetto contratto di appalto con l'applicazione di Controparte_1
prezzi inferiori a quelli correnti al momento dell'esecuzione, sia per effetto dell'aumento del ribasso praticato in favore del Comune appaltante;
avendo il giudice amministrativo dichiarato non applicabile al caso di specie l'art. 12 della legge n.
1/78 giacché non menzionato e/o previsto nel bando di gara relativo all'appalto del primo lotto, il vincolo contrattuale tra le parti non poteva giammai ravvisarsi come ancora valido e/o esistente, così permanendo in capo al l'obbligo di CP_1
restituzione delle somme lucrate in danno dell'appellante; aveva dunque errato il
Giudice di primo grado nell'aver ritenuto che nella fattispecie in esame il TE avrebbe potuto conseguire il medesimo risultato azionando altro rimedio legale connesso al contratto di appalto stipulato tra le odierne parti processuali, così implicitamente riconoscendo erroneamente l'operatività del contratto stesso, privato nella sostanza della propria efficacia giuridica a seguito della pronuncia del TAR
Calabria-Catanzaro intervenuta nell'anno 1999; che secondo la giurisprudenza citata dallo stesso giudice di prime cure l'azione di indebito arricchimento può essere esercitata anche dopo l'esperimento con esito negativo di altra azione tipica, qualora la domanda relativa sia stata rigettata sotto il profilo della carenza ab origine proposta, per il difetto del titolo posto a suo fondamento, ciò che era avvenuto nel caso di specie. L'appellante lamentava anche che il giudice di prime cure aveva del tutto omesso la motivazione circa la richiesta di c.t.u. avanzata nel corso del giudizio che reiterava con l'atto di appello.
Con comparsa depositata in data 18.06.2019 si costituiva il Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
[...]
Con ordinanza del 29.07.2019, resa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 25.06.2019, la Corte rigettava la richiesta di c.t.u. formulata dall'appellante e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al
14.06.2022.
Seguivano alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 03.01.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 15.04.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. L'appello è infondato e deve essere rigettato. La proponibilità dell'azione generale di indebito arricchimento, in relazione al requisito di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., presuppone semplicemente che non sia prevista nell'ordinamento giuridico altra azione tipica a tutela di colui che lamenti il depauperamento, ovvero che la domanda sia stata respinta sotto il profilo della carenza ab origine dell'azione proposta, per difetto del titolo posto a suo fondamento.
Il requisito della sussidiarietà non presuppone l'identità tra le due azioni, ma comporta che l'azione d'ingiustificato arricchimento deve ritenersi esclusa in ogni caso in cui il danneggiato, secondo una valutazione da compiersi in astratto, prescindendo quindi dalla previsione del suo esito, possa esercitare un'altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito.
Nel caso di specie, il TAR della Calabria, sede di Catanzaro, adito dall'appellante per l'annullamento della nota datata 08.01.1992, con la quale la Commissione
Straordinaria del Comune aveva denegato la sua richiesta di Controparte_1
determinare il prezzo del nuovo appalto alla stregua dei criteri posti dall'art. 12 Legge
n. 1/78, ha rigettato la domanda stante la non applicabilità al caso di specie del citato art. 12 giacché non menzionato e/o previsto nel bando di gara relativo all'appalto.
Ed allora correttamente il giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile la domanda dell'appellante di ingiustificato arricchimento, una volta che quella medesima pretesa, fatta valere "ex contractu", è stata rigettata per infondatezza in quanto il regolamento negoziale non contemplava la revisione del prezzo dell'appalto, e non già sotto il profilo della carenza "ab origine" dell'azione stessa, per difetto del titolo posto a suo fondamento.
Né d'altra parte può condividersi l'assunto dell'appellante secondo cui la dichiarata inapplicabilità dell'istituto della revisione dei prezzi avrebbe determinato la caducazione del contratto di appalto che il avrebbe stipulato proprio in Parte_1
virtù della presunta applicabilità della rivalutazione dei prezzi ex art. 12 legge n.
1/1978, implicando tale conclusione l'accertamento della ricorrenza di un'ipotesi di presupposizione.
Alla luce di quanto dianzi considerato, il presente appello risulta totalmente infondato e va rigettato.
§ 3. Le spese processuali
3.1. Le spese di lite, liquidate con applicazione dei minimi tariffari avuto riguardo alla semplicità delle questioni trattate, seguono la regola della soccombenza. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, con citazione notificata il 14.02.2019, nei confronti del Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. Controparte_1
1028/2018 pubblicata il 20.08.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellato che liquida in €7.160,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 327/2019 R.G. vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Lea TE;
appellante
e
(P.I.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Carnovale
Scalzo, Caterina Flora Restuccia e Salvatore Leone;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1028/2018 del Tribunale di Lamezia
Terme, pubblicata il 20.08.2018, avente ad oggetto azione di ingiustificato arricchimento
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “si riporta al proprio atto introduttivo del giudizio, qui da intendersi integralmente ritrascritto e riprodotto”.
Per l'appellato: “si richiamano tutte le deduzioni e argomentazioni e richieste di primo grado, svolte dalla difesa del comparente Ente, assorbite dalle motivazioni della decisione del Tribunale, da intendersi qui trascritte;
si conclude chiedendo il rigetto dell'appello; salve le spese”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto notificato in data 21.4.2011, proponeva azione Parte_1
di arricchimento senza causa nei confronti del Controparte_1
deducendo: di avere stipulato con il in data 23.2.1988, un contratto di CP_1
appalto e di avere avuto l'affidamento di ulteriori lavori, con delibera di giunta in data 10.5.1990 n. 1359 e nuovo contratto di appalto in data 27.11.1990; che all'impresa era dovuta la cosiddetta revisione prezzi ex art. 12 L. 1978 n. 1; che pertanto l'attore aveva citato in giudizio, con azione contrattuale, il Comune innanzi al Giudice Amministrativo che, ritenuto non applicabile l'istituto, aveva rigettato la domanda;
che l'attore aveva proposto appello avverso tale decisione innanzi al
Consiglio di Stato e che il giudizio si era estinto;
che a seguito dell'estinzione di tale giudizio era possibile agire, in via sussidiaria, con l'azione ex art. 2041 c.c. avendo il convenuto lucrato una diminuzione di costo. CP_1
Costituitosi in giudizio, il chiedeva il rigetto della domanda deducendo, CP_1
tra l'altro, la mancanza del requisito della sussidiarietà dell'azione.
Con sentenza n. 1028/2018 il Tribunale di Lamezia Terme dichiarava la domanda inammissibile per difetto del requisito della sussidiarietà e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite.
1.2. Avverso detta sentenza proponevano appello, con citazione notificata il
14.02.2019, denunciando la violazione delle disposizioni Parte_1
normative di cui agli artt. 2041 e 2042 c.c. nonché dell'art. 111 della Costituzione.
Deduceva l'appellante che era indubbio che, per effetto del mancato adeguamento dei prezzi, ovvero della revisione degli stessi, la convenuta Amministrazione comunale avesse conseguito un indebito vantaggio rappresentato dal minor prezzo corrisposto all'Impresa che aveva, conseguentemente, subito una diminuzione patrimoniale, e ciò sia per aver eseguito i lavori commissionati da parte del
[...]
in virtù del suddetto contratto di appalto con l'applicazione di Controparte_1
prezzi inferiori a quelli correnti al momento dell'esecuzione, sia per effetto dell'aumento del ribasso praticato in favore del Comune appaltante;
avendo il giudice amministrativo dichiarato non applicabile al caso di specie l'art. 12 della legge n.
1/78 giacché non menzionato e/o previsto nel bando di gara relativo all'appalto del primo lotto, il vincolo contrattuale tra le parti non poteva giammai ravvisarsi come ancora valido e/o esistente, così permanendo in capo al l'obbligo di CP_1
restituzione delle somme lucrate in danno dell'appellante; aveva dunque errato il
Giudice di primo grado nell'aver ritenuto che nella fattispecie in esame il TE avrebbe potuto conseguire il medesimo risultato azionando altro rimedio legale connesso al contratto di appalto stipulato tra le odierne parti processuali, così implicitamente riconoscendo erroneamente l'operatività del contratto stesso, privato nella sostanza della propria efficacia giuridica a seguito della pronuncia del TAR
Calabria-Catanzaro intervenuta nell'anno 1999; che secondo la giurisprudenza citata dallo stesso giudice di prime cure l'azione di indebito arricchimento può essere esercitata anche dopo l'esperimento con esito negativo di altra azione tipica, qualora la domanda relativa sia stata rigettata sotto il profilo della carenza ab origine proposta, per il difetto del titolo posto a suo fondamento, ciò che era avvenuto nel caso di specie. L'appellante lamentava anche che il giudice di prime cure aveva del tutto omesso la motivazione circa la richiesta di c.t.u. avanzata nel corso del giudizio che reiterava con l'atto di appello.
Con comparsa depositata in data 18.06.2019 si costituiva il Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
[...]
Con ordinanza del 29.07.2019, resa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 25.06.2019, la Corte rigettava la richiesta di c.t.u. formulata dall'appellante e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al
14.06.2022.
Seguivano alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 03.01.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 15.04.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. L'appello è infondato e deve essere rigettato. La proponibilità dell'azione generale di indebito arricchimento, in relazione al requisito di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., presuppone semplicemente che non sia prevista nell'ordinamento giuridico altra azione tipica a tutela di colui che lamenti il depauperamento, ovvero che la domanda sia stata respinta sotto il profilo della carenza ab origine dell'azione proposta, per difetto del titolo posto a suo fondamento.
Il requisito della sussidiarietà non presuppone l'identità tra le due azioni, ma comporta che l'azione d'ingiustificato arricchimento deve ritenersi esclusa in ogni caso in cui il danneggiato, secondo una valutazione da compiersi in astratto, prescindendo quindi dalla previsione del suo esito, possa esercitare un'altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito.
Nel caso di specie, il TAR della Calabria, sede di Catanzaro, adito dall'appellante per l'annullamento della nota datata 08.01.1992, con la quale la Commissione
Straordinaria del Comune aveva denegato la sua richiesta di Controparte_1
determinare il prezzo del nuovo appalto alla stregua dei criteri posti dall'art. 12 Legge
n. 1/78, ha rigettato la domanda stante la non applicabilità al caso di specie del citato art. 12 giacché non menzionato e/o previsto nel bando di gara relativo all'appalto.
Ed allora correttamente il giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile la domanda dell'appellante di ingiustificato arricchimento, una volta che quella medesima pretesa, fatta valere "ex contractu", è stata rigettata per infondatezza in quanto il regolamento negoziale non contemplava la revisione del prezzo dell'appalto, e non già sotto il profilo della carenza "ab origine" dell'azione stessa, per difetto del titolo posto a suo fondamento.
Né d'altra parte può condividersi l'assunto dell'appellante secondo cui la dichiarata inapplicabilità dell'istituto della revisione dei prezzi avrebbe determinato la caducazione del contratto di appalto che il avrebbe stipulato proprio in Parte_1
virtù della presunta applicabilità della rivalutazione dei prezzi ex art. 12 legge n.
1/1978, implicando tale conclusione l'accertamento della ricorrenza di un'ipotesi di presupposizione.
Alla luce di quanto dianzi considerato, il presente appello risulta totalmente infondato e va rigettato.
§ 3. Le spese processuali
3.1. Le spese di lite, liquidate con applicazione dei minimi tariffari avuto riguardo alla semplicità delle questioni trattate, seguono la regola della soccombenza. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, con citazione notificata il 14.02.2019, nei confronti del Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. Controparte_1
1028/2018 pubblicata il 20.08.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellato che liquida in €7.160,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo