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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/07/2025, n. 2601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2601 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel.
il giorno 8.7.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa in grado di appello iscritta al n. 1580/2023 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Aiello, come da procura in atti Parte_1 appellante
E
, in persona del CP_1 Controparte_2 legale rappresentante p.t., rappresenta e difesa dal prof. avv. Antonio Pileggi, come da procura in atti appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 287/2023 pubblicata il 16.1.2023
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 7.6.2022 conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
, in persona del Presidente pro tempore, e, Controparte_3 premesso di essere stato assunto alle sue dipendenze quale impiegato con decorrenza dall'1.1.1996, di essere stato nominato suo Vice Direttore Generale, con qualifica dirigenziale, dall'1.3.2004 e di avere sempre adempiuto con abnegazione agli incarichi strategici di elevata responsabilità a lui affidati, sin dal giorno della prima assunzione, mantenendo un comportamento costantemente ineccepibile e assicurando con impegno e dedizione il raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla società, lamentava il demansionamento subito nei primi otto anni di servizio, nonché impugnava il
1 licenziamento intimatogli per giusta causa l'1.12.2021, per nullità del procedimento disciplinare e, in ogni caso, per insussistenza degli addebiti.
Tanto premesso, addotti danni conseguenti all'illegittimo comportamento datoriale, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
"Preliminarmente: Accertare e dichiarare la nullità del licenziamento per giusta causa irrogato dalla Società nei confronti del sig. Controparte_3 per violazione delle garanzie procedurali ex art. 7, L. n. 300/1970 e, per l'effetto, Parte_1 ripristinare lo status ex quo ante reintegrando il sig. nella propria posizione lavorativa Pt_1 dalla data di licenziamento, senza soluzione di continuità, con diritto al ripristino e conguaglio di tutti gli istituti retributivi e contributivi a tutti gli effetti di legge.
In via principale: Accertare e dichiarare la illegittimità e/o ingiustificatezza e/o nullità e/o annullabilità e/o inefficacia della risoluzione unilaterale del rapporto comunicata da CP_1
e di conseguenza: - condannare Controparte_3 [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_3 tempore a corrispondere al ricorrente l'indennità sostitutiva del preavviso, pari a 12 mensilità ossia Euro 269.903,98; - condannare , Controparte_3 in persona del suo legale rappresentante pro tempore a corrispondere al Ricorrente il risarcimento danni derivante da ingiustificato licenziamento del Dirigente (indennità supplementare), nella massima misura prevista dall'art. 34 del C.C.N.L. Dirigenti Aziende Terziario, pari a 23 mensilità pari alla somma di Euro 350.932,70 ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
- condannare a corrispondere al sig. Controparte_3 la retribuzione riferita al periodo 1 – 15 dicembre 2021 ed alla relativa quota di T.F.R; - Pt_1 accertare e dichiarare il diritto del sig. alla qualifica dirigenziale in relazione al periodo di Pt_1
8 anni dal 1 gennaio 1996 al 1 marzo 2004 e per l'effetto condannare
[...]
a corrispondere le relative differenze retributive e contributive Controparte_3
(anche assistenziali) previste dal CCNL Dirigenti Aziende Terziario;
In ogni caso: Accertare e dichiarare l'illegittima condotta posta in essere dalla Società convenuta nei confronti del sig. a far data da settembre 2021 in poi e, per l'effetto, condannarla al Pt_1 risarcimento del danno alla salute, del danno esistenziale, morale ed all'immagine professionale del Ricorrente da liquidarsi in misura rispettivamente pari al 100% della retribuzione globale lorda dal giorno del licenziamento ad oggi, ovvero in via equitativa, nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia".
2 Si costituiva in giudizio il C.A.F. , contestando Controparte_3 la fondatezza del ricorso e concludendo per il suo rigetto, con vittoria di spese e condanna del ricorrente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma rigettava il ricorso;
condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite e al pagamento della ulteriore somma di € 5.000,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
In particolare, il Tribunale respingeva la domanda del di inquadramento dirigenziale fin dal Pt_1
2004, e di pagamento delle conseguenti differenze retributive, ritenendo il ricorso introduttivo del giudizio carente di una allegazione dettagliata e specifica dei compiti effettivamente svolti dal ricorrente negli anni dal 1996 al 2004, dei risultati raggiunti, delle responsabilità assunte, dell'autonomia e iniziativa esercitate, nonché della loro corrispondenza al profilo dirigenziale invocato.
Quanto al licenziamento impugnato, riteneva infondate sia le censure formali quanto quelle sostanziali. Con riguardo alle censure formali, riteneva infondata la censura di nullità del procedimento disciplinare, non essendo emerso che lo stesso sia stato preceduto da indebite pressioni sul lavoratore da parte della datrice di lavoro, ma al contrario, dal tentativo, inizialmente condiviso dal e a lui favorevole, di ripianare il suo debito e di evitare uno scandalo. Pt_1
Riteneva, inoltre, infondate, con ampie argomentazioni, la censura di tardività della contestazione disciplinare, la censura di duplicazione della contestazione e di modifica degli addebiti, nonché la censura di genericità della contestazione disciplinare.
Quanto alle censure sostanziali, relative al merito del recesso disciplinare intimato al il Pt_1
Tribunale riteneva provate, sulla base dei soli documenti depositati in atti, che avevano reso superflua la prova testimoniale richiesta da parte resistente, le condotte addebitate al Pt_1
(appropriazione indebita di somme, falsificazione di documentazione bancaria al fine di occultare le indebite appropriazioni, mancata chiusura del conto corrente bancario della , circostanza che CP_4 aveva consentito che sullo stesso conto continuassero a pervenire accrediti di somme ingentissime, pari a 1 milione e mezzo di euro, mai girate al conto corrente della;
Controparte_5 falsificazione della firma del Presidente della sugli Controparte_3 assegni di carenza della federazione ) e talmente gravi da comportare una decisa CP_5 rescissione del vincolo fiduciario, anche in ragione della posizione apicale e delle responsabilità del ricorrente.
Respingeva, conseguentemente, le domande di pagamento della indennità di mancato preavviso e della retribuzione per il periodo di malattia, dall'1.12.2021 al 15.12.2021, nonché di risarcimento
3 del danno biologico, esistenziale, morale e all'immagine professionale, per mancanza di prova del comportamento illegittimo del datore di lavoro.
Respingeva, infine, la domanda avanzata da parte resistente di condanna del ricorrente ex art. 96, primo comma, c.p.c., mentre accoglieva la domanda di condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c., tenuto conto della temerarietà della impugnativa di licenziamento e delle ingentissime richieste risarcitorie del a fronte dell'addebito di fatti gravissimi, ben noti al ricorrente già prima Pt_1 della costituzione in giudizio della società.
Ha proposto appello per i motivi di seguito sinteticamente indicati: Parte_1
1) invalidità del licenziamento per violazione del principio di ne bis in idem; violazione dell'art. 7 della L. n. 300/1970; erronea ricostruzione dei fatti.
Ha sostenuto parte appellante che il Tribunale, una volta accertato che la lettera di contestazione disciplinare del 26.11.2021 rappresentava una contestazione disciplinare nuova rispetto alla precedente e che con la stessa era stato dato impulso ad un nuovo procedimento disciplinare, avrebbe dovuto trarne la conseguenza che il primo procedimento non era stato affatto riaperto ma si era concluso senza sanzione, con la conseguente nullità del licenziamento in quanto comminato in violazione del divieto di “ne bis in idem”.
2) Invalidità del licenziamento per violazione dei principi di immutabilità della contestazione e del ne bis in idem;
violazione dell'art. 7 della L. 20 maggio 1970 n. 300; erronea ricostruzione dei fatti.
Parte appellante, dopo aver ribadito le difese spiegate con riferimento al primo motivo di appello, e, in particolare, quanto alla contestazione sub a) (distrazione a fini personali di somme di pertinenza della di cui era amministratore), la violazione del divieto di ne Controparte_5 Pt_1 bis in idem, con riferimento alle altre contestazioni disciplinari mosse al (falsificazione di Pt_1 documentazione bancaria della;
mancata chiusura di un vecchio conto corrente della CP_5
; apposizione di firma apocrifa del Presidente della , ha dedotto che i Controparte_6 CP_7 fatti contestati sono del tutto inveritieri e sforniti di prova, e che il nel corso della prima Pt_1 udienza del giudizio di primo grado e nelle note autorizzate, li ha puntualmente contestati.
3) Invalidità del licenziamento per insussistenza del fatto contestato. Erronea ricostruzione dei fatti.
Parte appellante, richiamate le osservazioni in ordine alla insussistenza dei fatti contestati al ricorrente in ordine alla falsificazione di documentazione bancaria della alla mancata CP_5 chiusura di un vecchio conto corrente della (soggetto diverso dal datore di Controparte_6 lavoro), alla apposizione di firma apocrifa del Presidente della suddetta, ha CP_5 evidenziato, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che non vi fosse stata una violazione del principio del divieto di ne bis in idem, la totale insussistenza del principale fatto addebitato al
4 ricorrente ovvero la distrazione a fini personali di somme di pertinenza della Federazione di cui era amministratore. Pt_1
Ha lamentato che il Tribunale avrebbe errato nell'affermare che tale condotta risulterebbe dimostrata dal fatto che il si sarebbe limitato a una generica contestazione, senza prendere Pt_1 posizione sulla genuinità della documentazione bancaria prodotta da controparte e sulla giustificazione degli esborsi, facendo, in tal modo, il giudice di primo grado, “mal governo del principio di non contestazione che consente di ritenere accertato un fatto incerto ogni qual volta chi ne avesse avuto interesse, pur senza ammetterlo in forma esplicita, si fosse astenuto dal contestarlo o, comunque, fondasse le proprie difese su di una tesi logicamente incompatibile con il loro disconoscimento”. Secondo parte appellante, il Tribunale non si è curato di valutare una circostanza decisiva ovvero che la parte appellata, disattendo un proprio preciso onere imposto dall'art. 5 della L. n. 604/ 1966, non aveva fornito alcuna prova della illiceità delle attribuzioni patrimoniali di cui agli assegni prodotti ex adverso sub doc. 12.
4) Erronea condanna ex art. 96 c.p.c.
Ha lamentato, infine, parte appellante che la mera infondatezza dell'azione non costituisce circostanza da sola sufficiente ai fini dell'adozione di una pronuncia ex art. 96, connessa ad ipotesi di abuso del diritto ad agire e che agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è, infatti, condotta in sé automaticamente rimproverabile.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, accogliere il presente ricorso in appello e per l'effetto accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado con riferimento ai capi della sentenza appellati:
Preliminarmente: Accertare e dichiarare la nullità del licenziamento per giusta causa irrogato dalla Società C.A.F. nei confronti del sig. Controparte_3 per violazione delle garanzie procedurali ex art. 7, L. n. 300/1970 e, per l'effetto, Parte_1 ripristinare lo status ex quo ante reintegrando il sig. nella propria posizione lavorativa Pt_1 dalla data di licenziamento, senza soluzione di continuità, con diritto al ripristino e conguaglio di tutti gli istituti retributivi e contributivi a tutti gli effetti di legge. In via principale: Accertare e dichiarare la illegittimità e/o ingiustificatezza e/o nullità e/o annullabilità e/o inefficacia della risoluzione unilaterale del rapporto comunicata da CP_1 Controparte_3
e di conseguenza: - condannare
[...] Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante pro tempore a corrispondere al ricorrente
[...]
l'indennità sostitutiva del preavviso, pari a 12 mensilità ossia Euro 269.903,98; - condannare
in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pro tempore a corrispondere al Ricorrente il risarcimento danni derivante da
5 ingiustificato licenziamento del Dirigente (indennità supplementare), nella massima misura prevista dall'art. 34 del C.C.N.L. Dirigenti Aziende Terziario, pari a 23 mensilità pari alla somma di Euro 350.932,70 ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
- condannare
a corrispondere al sig. la Controparte_3 Pt_1 retribuzione riferita al periodo 1 – 15 dicembre 2021 ed alla relativa quota di T.F.R; (…)".
Con vittoria di compensi e spese legali oltre accessori (spese forfettarie, cpa e iva) di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi”.
Si è costituita in giudizio la resistendo al Controparte_3 gravame e chiedendone il rigetto con condanna del al risarcimento dei danni per lite Pt_1 temeraria ai sensi dell'art. 96, primo comma, c.p.c. e/o al pagamento della somma equitativamente determinata di cui all'art. 96, terzo comma, c.p.c., oltre al pagamento delle spese processuali.
2. All'udienza dell'8.7.2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 348
c.p.c.
Anche all'odierna udienza nessuno è comparso, nonostante la rituale comunicazione della precedente ordinanza e dei relativi provvedimenti.
Tale evenienza determina l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c, disposizione che la Suprema Corte ha ritenuto applicabile nel rito del lavoro (Cass. SS. UU. n. 5839/93; Cass. n.
5238/2011).
3. Le spese del presente grado di giudizio ben possono essere interamente compensate tra le parti in applicazione del principio stabilito dall'art. 92, comma 2, c.p.c. nella sua attuale formulazione
(applicabile ratione temporis alla causa in esame, introdotta con ricorso depositato successivamente al 13.9.2014), così come risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 7 marzo - 19 aprile 2018, in considerazione della sussistenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, costituite nella specie dalla circostanza che parte appellata, pur costituitasi in giudizio, non
è comparsa né alla prima né alla seconda udienza (fissata ai sensi dell'art. 348 c.p.c.), così manifestando disinteresse rispetto a una decisione nel merito della causa e alla liquidazione in suo favore delle spese del grado.
Essendo stato il ricorso introduttivo del presente giudizio di appello proposto in data successiva al
30 gennaio 2013, nonché in considerazione della declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti oggettivi di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012,
n. 228) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione
6 dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'appellante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. civ., S.U., n. 22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
P.Q.M.
- dichiara improcedibile l'appello;
- compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
- dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 15.7.2025
Il Consigliere relatore La Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
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