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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 27/05/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1283/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 1283/2024 V.G. avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale dell'8.4.2025; promossa congiuntamente da:
, (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in NOTO, PIAZZA SGROI N. 2, presso lo studio dell'avv. MICALE
SALVATORE, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliata in NOTO, PIAZZA SGROI N. 2, presso lo studio dell'avv. MICALE
SALVATORE, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (visto del 9.7.2024);
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con sentenza n. 940/2013 emessa l'11.6.2013 e depositata in data 15.6.2013, il Tribunale di Siracusa, pronunciando la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, disponeva, per quel che rileva in questo procedimento, la previsione dell'obbligo a carico di di versare Parte_1 alla ex moglie la somma mensile di euro 400,00, di cui € 200,00 a titolo di assegno divorzile ed € Per 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio .
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c. depositato in data 8.4.2024 le parti in causa chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di divorzio come di seguito indicato:
-dichiarare la rinuncia alla sua quota di mantenimento pari ad € 200,00 della sig.ra , Parte_2
nata a [...] il [...], c.f. ; CodiceFiscale_2
-dichiarare il sig. , nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 CodiceFiscale_3
obbligato a versare direttamente al figlio nato a [...] il [...], Cod. Fisc. Persona_2 [...]
, maggiorenne e non ancora autosufficiente, la somma di € 400,00 entro il 5 di ogni C.F._4
mese.
-confermare per il resto, le altre condizioni omologate in sede di separazione consensuale dei coniugi
e di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
-COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite.
Preso atto di quanto sopra, all'udienza dell'8.4.2025 il Giudice poneva la causa in decisione innanzi al Collegio.
Passando al merito, la richiesta di modifica nei termini sopra indicati non contrasta con la legge ed i principi di ordine pubblico in materia di diritto di famiglia, ma, al contrario, è espressione della corretta applicazione dell'articolo 9 della legge 898/1970.
Ritiene il Collegio che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito.
Le spese del procedimento vanno compensate tra le parti, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 1283/2024 V.G., a parziale modifica della sentenza n. n. 940/2013 emessa da questo Tribunale l'11.6.2013 e depositata in data 15.6.2013, provvede in conformità all'accordo sopra riportato e da intendersi qui integralmente trascritto.
Compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, il 10.04.2025, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria
Giurisdizione del Tribunale.
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 1283/2024 V.G. avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale dell'8.4.2025; promossa congiuntamente da:
, (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in NOTO, PIAZZA SGROI N. 2, presso lo studio dell'avv. MICALE
SALVATORE, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliata in NOTO, PIAZZA SGROI N. 2, presso lo studio dell'avv. MICALE
SALVATORE, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (visto del 9.7.2024);
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con sentenza n. 940/2013 emessa l'11.6.2013 e depositata in data 15.6.2013, il Tribunale di Siracusa, pronunciando la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, disponeva, per quel che rileva in questo procedimento, la previsione dell'obbligo a carico di di versare Parte_1 alla ex moglie la somma mensile di euro 400,00, di cui € 200,00 a titolo di assegno divorzile ed € Per 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio .
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c. depositato in data 8.4.2024 le parti in causa chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di divorzio come di seguito indicato:
-dichiarare la rinuncia alla sua quota di mantenimento pari ad € 200,00 della sig.ra , Parte_2
nata a [...] il [...], c.f. ; CodiceFiscale_2
-dichiarare il sig. , nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 CodiceFiscale_3
obbligato a versare direttamente al figlio nato a [...] il [...], Cod. Fisc. Persona_2 [...]
, maggiorenne e non ancora autosufficiente, la somma di € 400,00 entro il 5 di ogni C.F._4
mese.
-confermare per il resto, le altre condizioni omologate in sede di separazione consensuale dei coniugi
e di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
-COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite.
Preso atto di quanto sopra, all'udienza dell'8.4.2025 il Giudice poneva la causa in decisione innanzi al Collegio.
Passando al merito, la richiesta di modifica nei termini sopra indicati non contrasta con la legge ed i principi di ordine pubblico in materia di diritto di famiglia, ma, al contrario, è espressione della corretta applicazione dell'articolo 9 della legge 898/1970.
Ritiene il Collegio che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito.
Le spese del procedimento vanno compensate tra le parti, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 1283/2024 V.G., a parziale modifica della sentenza n. n. 940/2013 emessa da questo Tribunale l'11.6.2013 e depositata in data 15.6.2013, provvede in conformità all'accordo sopra riportato e da intendersi qui integralmente trascritto.
Compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, il 10.04.2025, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria
Giurisdizione del Tribunale.
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone