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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/05/2025, n. 2541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2541 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Sezione Nona Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Carosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 13046/23 promossa da:
, nato in [...] il [...] Parte_1
, nata in [...] il [...] Parte_2
tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Caridi e Graciela Cerulli
RICORRENTI
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino RESISTENTI nonché nel contraddittorio con il presso il Tribunale Ordinario di Torino Controparte_2
avente ad oggetto: riconoscimento cittadinanza.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 15.5.2025
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 11.7.2023, i ricorrenti hanno evocato in giudizio il chiedendo il riconoscimento Controparte_1 della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti di cittadino italiano che non aveva mai perso la cittadinanza. A sostegno della propria domanda i ricorrenti hanno esposto:
pagina 1 di 4 -di essere discendenti di , nato a [...] il [...], Persona_1 da cittadini italiani che è deceduto in data 1° aprile 1933 in Argentina. Dal matrimonio tra il signor e la signora è Persona_1 Parte_3 nato in [...] il signor in data 28 settembre 1909. Persona_2
In data 8 febbraio 1939 il signor ha contratto matrimonio in Argentina Persona_3 con la signora In data 10 dicembre 1954 il signor è Parte_4 Persona_3 deceduto in Argentina. Dal suddetto matrimonio è nato in [...] il signor in data 7 Persona_4 marzo 1934. In data 19 ottobre 1962 il signor ha contratto matrimonio in Persona_4
Argentina con la signora e dal suddetto matrimonio è nato in [...] Controparte_3 il signor in data 3 marzo 1969, odierno ricorrente. Parte_1
In data 28 settembre 1990 il signor ha contratto matrimonio in Parte_1
Argentina con la signora e dal suddetto matrimonio è nata in [...] Persona_5 la signora in data 25 marzo 1991, altra ricorrente. Parte_2
Il non si è costituito ed essendo regolarmente citato ma non Controparte_1 comparso veniva dichiarato contumace. Il Pubblico Ministero ha depositato le sue conclusioni come in atti nulla opponendo per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai ricorrenti. All'esito dell'udienza del 15.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate nel verbale di udienza ed in atti. Venendo al merito, nel caso di specie, la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è fondata per le ragioni che seguono. Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico dei ricorrenti, i predetti fanno valere il loro diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dall'antenato
[...]
, nato a [...] il [...] (si vedano allegati al ricorso Persona_1 introduttivo) e che la cittadinanza è dunque stata trasmessa attraverso i suoi discendenti per linea paterna. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata. Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale. Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis – alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile e, quindi, a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. Fatte queste premesse, pertanto, il primo problema che si pone è se vi sia una pregiudiziale amministrativa, ovvero se la parte debba prima adire la via amministrava ex art. 17 ter L.91/92, o se comunque la parte ricorrente abbia interesse ad agire, posto che in pagina 2 di 4 linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. Sul punto i ricorrenti hanno dato prova (si vedano documenti 13, 14 e 15 allegati al ricorso introduttivo) di aver tentato, più volte, senza esito, di prenotare un appuntamento presso il a Bahia Blanca per la presentazione della richiesta di Parte_5 riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis e che, alla data di presentazione del ricorso, non soltanto non avevano ottenuto dalla PA alcun riscontro, ma che il Parte_5 stesso, non rende noto agli interessati neppure le convocazioni per le analisi delle istanze, con evidente condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dai ricorrenti. Orbene, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. Quando tale termine sia superato o sarebbe verosimilmente superato in caso di accesso alla via amministrativa il soggetto può adire direttamente l'autorità giudiziaria competente. Il decorso di tale termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, inoltre, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere, infatti, che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Passando al merito del ricorso, nel caso di specie, i ricorrenti fanno discendere il proprio diritto alla cittadinanza italiana dal combinato disposto di due elementi, ovvero la circostanza per cui il bisnonno per linea paterna era cittadino italiano, in Persona_1 quanto nato in [...]anno 1863 e trasferitosi in Argentina, e dalla circostanza che il figlio Pt_5 di tale antenato era , a sua volta padre di , a Persona_2 Persona_4 sua volta padre del ricorrente , a sua volta padre della ricorrente Parte_1
. Parte_2
Non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi discendenti Persona_1 abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana, ma, al contrario, dal documento depositato dai ricorrenti sub doc. 3 si evince che lo stesso non si trova nel registro dei cittadini argentini nativi o per scelta o naturalizzati. Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Codice civile vigente in epoca unitaria, egli poteva trasmettere la cittadinanza italiana al figlio maschio , nato il [...]. Persona_2
Quindi se non vi sono dubbi che l'avo era cittadino italiano, in quanto nato in [...] Pt_5 cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861, i suoi discendenti sono diventati cittadini argentini in forza della disciplina dello ius soli vigente in Argentina. Il figlio nasceva il 28.9.1909 in Argentina. Persona_2
pagina 3 di 4 Si è posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di avo nato prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine. Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36
“chi nato nel Regno o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati. Pertanto poteva trasmettere la cittadinanza italiana al Persona_1 proprio figlio e questi, a sua volta, poteva trasmettere la cittadinanza al Persona_2 proprio figlio e così proseguendo nella discendenza fino ad arrivare agli odierni ricorrenti. Ne consegue che il ricorso debba essere accolto con riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza italiana. L'accoglimento della domanda principale rende superfluo l'esame di ogni altra domanda. Nulla in punto spese data la natura della procedura e per non avere il CP_1 intimato svolto difese.
P.Q.M.
Il Giudice, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
-Accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
-Dichiara nulla in punto spese.
-Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino il 20.5.2025
Il Giudice
Dr. Silvia Carosio
pagina 4 di 4