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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 15/06/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 202/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1 C.F._1
in via Teodora Rosaria Elia n. 15, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Anastasia
Licitra, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nato a [...] l'[...] e residente Parte_2 C.F._2
a Comiso in via Teodora Rosaria Elia n. 15, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
Simonetta Licitra, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del dì 07.05.2025.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio conc ordatario a Comiso il 23.06.2005, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 44, parte II, Serie A, dell'anno
2005; che dall'unione coniugale sono nati i figli (Comiso, 11.05.2007) e (Ragusa, Per_1 Per_2
10.10.2010); che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 03.02.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La casa coniugale sita a Comiso, in Via Teodora Rosaria Elia n. 15 viene assegnata alla IG.ra sino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio minore Pt_1 Per_3
dopodiché verrà restituita ai legittimi proprietari, atteso che la IG.ra è
[...] Pt_1 proprietaria di un immobile sito a Comiso in Via benvenuto Cellini n. 9.
3. I figli minori e verranno affidati ad entrambi i genitori e collocati Per_1 Per_2 presso la madre nell'abitazione di proprietà dei nonni paterni e sino al compimento del diciottesimo anno di età di sita a Comiso in Via Teodora Rosaria Elia n. 15, ed il Per_2 padre potrà vederli tutte le volte che vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici dei figli, previo tempestivo avviso alla madre, ed inoltre tenerli con se tutti i sabati e le domeniche,
a settimane alterne con la madre, anche con possibilità di pernottare presso l'abitazione del padre che sarà sempre residente in [...] al piano di sopra dell'abitazione coniugale;
durante le vacanze natalizie, i figli e Per_1 Per_2 trascorreranno con i genitori ad anni alterni la sera del 24 Dicembre o il giorno del 25
Dicembre, e lo stesso sarà per i giorni del 31 Dicembre e dell'1 Gennaio;
durante le festività pasquali sarà lo stesso: i minori trascorreranno ad anni alterni col padre o con la madre la domenica di Pasqua o il lunedì di Pasquetta;
nel periodo estivo durante le vacanze scolastiche
i figli potranno trascorrere col padre 7 giorni consecutivi previo accordo fra i genitori;
4. Alla IG.ra spetta la somma di euro 300,00 a titolo di mantenimento per Pt_1 entrambi i figli minori, da corrispondere entro il 5 di ogni mese con bonifico bancario nelle coordinate bancarie intestate alla IG.ra ; Pt_1
5. Il IG. si obbliga a contribuire nella misura del 50% al pagamento Parte_2 delle spese straordinarie: mediche, dentistiche, specialistiche, sanitarie e farmaceutiche non mutuabili;
scolastiche (tasse scolastiche, libri, mensa, abbonamenti viaggi) che si renderanno necessarie in favore dei figli, previo accordo tra i coniugi, tranne quelle già in essere a tale data, o nel caso di spese sanitarie urgenti, dietro esibizione di adeguata documentazione;
le predette spese verranno corrisposte mediante versamento entro il 30 di ogni mese di pertinenza;
6. I coniugi si impegnano che i figli intrattengano regolarmente rapporti con i nonni sia materni che paterni nonché con i parenti prossimi;
7. I coniugi si danno atto di essere economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento, avendo definito ogni loro rapporto e di non avere nulla a pretendere, l'una nei confronti dell'altra;
8. I coniugi si concedono fin d'ora il nulla osta per il rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero; che l'udienza di comparizione del dì 07.05.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le condizioni di separazione concordate, nell'interesse dei figli e inerenti ai rapporti economici tra le parti possono essere omologate non apparendo contrarie agli interessi della prole né a disposizioni di legge;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione perso nale dei c oniugi e , che Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio c oncordat ario a C omiso in data 23.06.2005, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 44, parte II, Serie A, dell'anno 2005;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Comiso perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di conIGlio della Sezione Civile del Tribunale, il 12.06.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 202/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1 C.F._1
in via Teodora Rosaria Elia n. 15, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Anastasia
Licitra, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nato a [...] l'[...] e residente Parte_2 C.F._2
a Comiso in via Teodora Rosaria Elia n. 15, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
Simonetta Licitra, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del dì 07.05.2025.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio conc ordatario a Comiso il 23.06.2005, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 44, parte II, Serie A, dell'anno
2005; che dall'unione coniugale sono nati i figli (Comiso, 11.05.2007) e (Ragusa, Per_1 Per_2
10.10.2010); che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 03.02.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La casa coniugale sita a Comiso, in Via Teodora Rosaria Elia n. 15 viene assegnata alla IG.ra sino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio minore Pt_1 Per_3
dopodiché verrà restituita ai legittimi proprietari, atteso che la IG.ra è
[...] Pt_1 proprietaria di un immobile sito a Comiso in Via benvenuto Cellini n. 9.
3. I figli minori e verranno affidati ad entrambi i genitori e collocati Per_1 Per_2 presso la madre nell'abitazione di proprietà dei nonni paterni e sino al compimento del diciottesimo anno di età di sita a Comiso in Via Teodora Rosaria Elia n. 15, ed il Per_2 padre potrà vederli tutte le volte che vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici dei figli, previo tempestivo avviso alla madre, ed inoltre tenerli con se tutti i sabati e le domeniche,
a settimane alterne con la madre, anche con possibilità di pernottare presso l'abitazione del padre che sarà sempre residente in [...] al piano di sopra dell'abitazione coniugale;
durante le vacanze natalizie, i figli e Per_1 Per_2 trascorreranno con i genitori ad anni alterni la sera del 24 Dicembre o il giorno del 25
Dicembre, e lo stesso sarà per i giorni del 31 Dicembre e dell'1 Gennaio;
durante le festività pasquali sarà lo stesso: i minori trascorreranno ad anni alterni col padre o con la madre la domenica di Pasqua o il lunedì di Pasquetta;
nel periodo estivo durante le vacanze scolastiche
i figli potranno trascorrere col padre 7 giorni consecutivi previo accordo fra i genitori;
4. Alla IG.ra spetta la somma di euro 300,00 a titolo di mantenimento per Pt_1 entrambi i figli minori, da corrispondere entro il 5 di ogni mese con bonifico bancario nelle coordinate bancarie intestate alla IG.ra ; Pt_1
5. Il IG. si obbliga a contribuire nella misura del 50% al pagamento Parte_2 delle spese straordinarie: mediche, dentistiche, specialistiche, sanitarie e farmaceutiche non mutuabili;
scolastiche (tasse scolastiche, libri, mensa, abbonamenti viaggi) che si renderanno necessarie in favore dei figli, previo accordo tra i coniugi, tranne quelle già in essere a tale data, o nel caso di spese sanitarie urgenti, dietro esibizione di adeguata documentazione;
le predette spese verranno corrisposte mediante versamento entro il 30 di ogni mese di pertinenza;
6. I coniugi si impegnano che i figli intrattengano regolarmente rapporti con i nonni sia materni che paterni nonché con i parenti prossimi;
7. I coniugi si danno atto di essere economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento, avendo definito ogni loro rapporto e di non avere nulla a pretendere, l'una nei confronti dell'altra;
8. I coniugi si concedono fin d'ora il nulla osta per il rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero; che l'udienza di comparizione del dì 07.05.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le condizioni di separazione concordate, nell'interesse dei figli e inerenti ai rapporti economici tra le parti possono essere omologate non apparendo contrarie agli interessi della prole né a disposizioni di legge;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione perso nale dei c oniugi e , che Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio c oncordat ario a C omiso in data 23.06.2005, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 44, parte II, Serie A, dell'anno 2005;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Comiso perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di conIGlio della Sezione Civile del Tribunale, il 12.06.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti