Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
il Tribunale di Roma
XVII Sezione
in persona del Giudice onorario Dott. Erminio Colazingari , in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 67126 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
Il sig. (C.F. ), sia in proprio sia nella qualità di Parte_1 C.F._1
legale rappresentante della Parte_2
(P.IVA ), avente sede legale in Via S.S. Ternana n. 313, 02407 – Poggio Mirteto (RI), P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Abogado Raffaele Gambardella (C.F. , giusta C.F._2 procura, il quale dichiara di agire d'intesa ex art. 8 DLGS 96/01 con l'Avv. Simona Spiniello (C.F.
) presso il cui studio elettivamente domicilia, ai fini del presente giudizio, in C.F._3
OC IO (SA) alla via Barbarulo n. 50.
-opponente
E
HDI ASSICURAZIONI S.P.A. corrente in Roma Piazza Guglielmo Marconi 25 (P. IVA
) in persona del suo procuratore legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_2 difesa, congiuntamente e disgiuntamente fra loro, giusta procura, dall' Avv. Gaetano Alessi (C.F.
e dall' Avv. Rosario Livio Alessi (C.F. entrambi C.F._4 C.F._5
con studio in Via Monte Zebio n. 28 (RM), i quali eleggendo domicilio nel rispettivo dominio digitale.
-opposto
All'udienza del 26/09/2024 sulle note scritte contenenti le conclusioni delle parti che qui si richiamano la causa veniva trattenuta in decisione.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (C.F. Parte_1
), sia in proprio sia nella qualità di legale rappresentante della C.F._1 [...]
, conveniva in giudizio HDI Assicurazioni spa Parte_2
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Reietta ogni contraria istanza ed eccezione, Voglia
l'On.le Tribunale adito: In via preliminare 1. Revocarsi l'impugnato decreto per improcedibilità della domanda, stante l'omesso esperimento del tentativo obbligatorio della mediazione ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 28 del 2010; Nel merito 2. Revocarsi l'impugnato decreto perché nullo, inammissibile, non fondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte nel corpo dell'atto; 3.
Condannare la opposta società al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre Iva,
C.P.A. e rimborso forfettario con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario;
Con riserva di, ulteriormente, dedurre e produrre, nel merito ed in via istruttoria, nonché di richiedere, all'occorrenza ed in caso di contestazione dei fatti e delle circostanze riportate nel presente atto,
l'ammissione della prova per testi sulle circostanze che saranno allora capitolate con i relativi testi, nei modi e termini di legge, nonché ogni altra istanza istruttoria”.
Premetteva che la società HDI ASSICURAZIONI S.P.A., su richiesta e nell'interesse del
[...]
aveva rilasciato in favore del Parte_2 [...]
la polizza Fideiussoria n. 681415782 a garanzia del pagamento dei canoni di Controparte_1
concessione del diritto di superficie per le annualità 2012, 2013,2014,2015, 2016.
Con scrittura denominata allegato per dichiarazione di coobbligazione, si era Parte_1
costituito solidalmente garante in favore della HDI obbligandosi a tenere indenne la stessa da ogni pagamento che essa dovesse effettuare ed a versare a semplice richiesta, entro il termine di gg. 15 dalla ricezione della richiesta stessa, tutte le somme da questa versate a qualsiasi titolo, rinunciando espressamente ad opporre eccezioni comunque inerenti l'adempimento della obbligazione di garanzia, ivi comprese quelle di cui agli artt. 1952, 1955 e 1957 c.c.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio HDI ASSICURAZIONI SPA che, nel contestare la fondatezza dei motivi di opposizione, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Piaccia al Giudice Unico, rigettata ogni contraria istanza: In via pregiudiziale concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 14967.2021 Nel merito. 1) rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e diritto;
2) confermare il decreto ingiuntivo opposto;
Con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso delle spese generali, CPA ed IVA come per legge”.
Ha premesso l'opposta che il aveva notificato alla Compagnia Controparte_1
assicurativa decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e precetto a fronte di canoni in sofferenza di € 30.287,31 per cui, dopo avere inutilmente invitato la
[...]
ad adempiere, in data 19.3.2021 la HDI aveva Parte_2 provveduto al pagamento dell'importo di € 32.937,41.
Successivamente, l'odierna opposta ha agito in regresso contro la debitrice
[...] ai sensi dell'art. 1950 c.c, e dell'art. 7 delle Parte_2
Condizioni Generali di Polizza, nonché contro il coobbligato , chiedendo a Parte_1
codesto Tribunale ingiunzione di pagamento solidale di pari importo.
All'udienza del 26/09/2024, precisate le conclusioni dalle parti la causa veniva trattenuta in decisione.
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L'opposizione è infondata e non merita, pertanto, accoglimento.
In via preliminare è da respingere, in quanto infondata, l'eccezione di improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 comma 1-bis del d.lgs. n.
28/2010. Va rilevato che la controversia non ha ad oggetto un contratto assicurativo, ma un contratto atipico, denominato polizza, che assolve alla funzione non di copertura di un rischio, ma di garanzia del pagamento di una cauzione e comunque caratterizzato dalla commistione di elementi della fideiussione e del deposito cauzionale. Ciò vale ad escludere l'odierna fattispecie tra quelle necessariamente sottoponibili a tentativo di mediazione obbligatoria in quanto: i) per controversia in materia di contratti assicurativi deve intendersi quella che verte su uno dei contratti tipicamente tali e non anche quella che possa qualificarsi in tali termini per la sola qualità soggettiva di una delle parti;
ii) il negozio giuridico, di per sé atipico, presenta caratteri che ne avvicinano la natura a quella di una garanzia personale ponendolo al di fuori delle fattispecie indicate all'art. 5 comma 1-bis del d.lgs. n. 28/2010.
Nel merito, l'opposizione è da respingere in quanto deve ritenersi infondata l'eccezione di invalidità dell'ingiunzione di pagamento a causa della perdita del diritto di regresso da parte dell'odierna opposta. Con la stessa, parte opponente afferma che la somma richiesta dall'odierna opposta sarebbe inesatta ed errata stante il parziale pagamento dei canoni eseguito al Controparte_1
: alla luce del parziale adempimento degli obblighi di pagamento da parte dell'odierna
[...] opponente, in forza dell'omesso avvertimento del pagamento eseguito da parte della HDI costituita fideiussore, ne deriverebbe la perdita del diritto di regresso esercitato e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. L'eccezione è infondata sulla scorta di quanto segue: i) il
[...]
non ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo Parte_2 con cui il Tribunale di Rieti, su ricorso del , aveva ingiunto ad essa ed Controparte_1 alla HDI Assicurazioni di pagare in solido l'importo di € 30.287,31 più interessi ed accessori, rendendo il debito ivi accertato incontrovertibile e dotato di forza di giudicato;
ii) dalla comunicazione via PEC del 16/12/2020 si evince che la parte opponente era consapevole che la polizza era stata escussa tanto che nella medesima, riconoscendo il debito di € 30.287,31, aveva chiesto alla HDI di potere prorogare e rinnovare la polizza fideiussoria nell'attesa di poter riprendere a svolgere la propria attività.
In riferimento alla eccezione di inefficacia della rinuncia all'art. 1952 c.c. in quanto non specificamente sottoscritta, va rilevato che, anche a volerne ammettere l'inefficacia, ciò non consentirebbe all'art. 1952 c.c. di trovare applicazione e di sovvertire l'esito del giudizio in quanto è stata data prova della conoscenza del debito da parte del Parte_2
n virtù del riconoscimento del debito effettuato dalla
[...] Parte_2
con comunicazione via PEC del 16/12/2020. Conseguentemente, oltre a non potersi muovere un rimprovero in fatto di comportamento diligente nei confronti di HDI ASSICURAZIONI S.P.A., la fattispecie odierna si pone al di fuori delle ipotesi che l'art. 1952 c.c. mira a sanzionare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 14967/2021 e recante numero di ruolo generale 42541/2021 emanato dal Tribunale di Roma, in persona del Giudice Dott.ssa Mariella Santoni in data 9 Agosto 2021, depositato in cancelleria in data 13.08.2021;
- Condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese del procedimento che liquida nella misura di euro 5.810,00 per compensi professionali, oltre spese generali
IVA e CPA come per legge.
Roma, 8.1.20205
il Giudice