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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 27/03/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. n. 1103/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n.
74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi
, Parte_1
con gli avv.ti MUGGIOLI STEFANIA e FORTI SIMONETTA
e
, Controparte_1 con l'avv. CERRI DAVID
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente lo scioglimento del matrimonio tra gli stessi contratto in data 19/06/2021.
1 I coniugi medesimi, sentiti dal Presidente f.f. all'udienza del 25/03/2025 – sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L. 1/12/1970
n. 898, a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi non presentano profili di illegittimità;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il 19/06/2021 da nato a [...] il [...] e nata a Parte_1 Controparte_1
IA (CH) il 30/03/1988 e trascritto al n. 72, Parte I, Anno 2021, del registro degli atti di matrimonio del Comune di TREVISO alle seguenti condizioni:
1) i ricorrenti si dichiarano economicamente autosufficienti;
2) la sig.ra si impegna a corrispondere al signor l'importo di € 1.000,00 CP_1 Pt_1
(Mille/00) concordemente determinato a stralcio in base alle valutazioni di mercato, a fronte del valore della quota del 50% della posizione finanziaria in bitcoin, con ciò assolvendosi l'impegno di cui al § 9 dell'accordo di separazione, già detratta la somma di € 122,00 a titolo di rimborso per un'utenza internet erroneamente addebitata alla signora dopo la separazione;
l'importo verrà versato entro dieci giorni dall'emissione della sentenza di scioglimento del matrimonio;
3) i ricorrenti confermano la previsione di cui al punto 10) dell'accordo di negoziazione assistita e pertanto il signor in adempimento di quanto pattuito in sede di separazione, Pt_1
2 continuerà a versare la somma di € 200,00 mensili fino al mese di settembre 2025 incluso;
nulla sarà più dovuto alla signora una volta completato il versamento di € 2.400,00; CP_1
4) i coniugi si danno atto che, con l'esatto adempimento di quanto previsto nelle condizioni del presente ricorso, non vi sono ulteriori beni, rapporti o sostanze da dividere, e non vi sono rimborsi e restituzioni ed ulteriori conguagli da effettuare per nessuna ragione o causa;
5) spese del presente giudizio compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 25/03/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
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