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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 07/04/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel.
dott. Barbara De Munari Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 7385/2023 R.G. promossa con ricorso depositato il giorno
28/12/2023
da
, con l'avv. SPESSATO SILVIA RT
ricorrente nei confronti di
, con l'avv. AGOSTINI GIUSEPPE CP_1
resistente e con l'intervento del P.M.
Con note scritte depositate il 25.02.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto il seguente accordo:
“dato atto dell'accordo raggiunto dalle Parti in ordine alle modalità di affidamento e di mantenimento della figlia minorenne Persona_1
pagina 1 di 11 dato atto, altresì, della richiesta di trasformazione del procedimento da giudiziale in consensuale formulata congiuntamente dalle Parti e ritenuto che detta richiesta possa essere accolta;
dato atto, infine, che a partire dal mese di marzo 2025 la IGnora avrà RT
completato i preparativi per il trasferimento con la figlia minorenne in Polonia e sarà Persona_1
quindi pronta a trasferirvi la sua residenza;
- autorizzare la predetta IGnora a trasferire la propria dimora nel comune RT
di Myslenice, prima presso la cognata nella frazione di Jawornik, successivamente nella sua nuova abitazione;
- disporre l'affidamento della figlia ad entrambi i genitori, in modo da realizzare al Persona_1
meglio il suo diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, con collocamento prevalente presso la madre;
- in considerazione della distanza abitativa tra i genitori, dare atto che il IGnor CP_1
riconosce alla IGnora il potere di prendere autonomamente le decisioni RT
urgenti che riguardino la salute della figlia e di autorizzare autonomamente le attività e le iniziative proposte dalla scuola o relative all'attività sportiva e/o ricreativa di dandone in ogni caso pronto Per_1
avviso al padre;
- disporre che, a partire dal momento del trasferimento della figlia in Polonia, il IGnor Persona_1
possa sentire e vedere la figlia facendo almeno tre videochiamate a settimana, CP_1
tendenzialmente a giorni alterni e in orario serale;
possa chiamare la figlia anche in altre occasioni,
previo accordo tra i genitori;
possa andare a trovare la figlia in Polonia almeno due volte durante l'anno, mentre verrà in Italia almeno due volte all'anno per più giorni consecutivi, Per_1
tendenzialmente durante l'estate e durante la pausa scolastica delle vacanze invernali. In tali occasioni,
il IGnor andrà a prendere la figlia in Polonia, mentre la madre verrà a riprenderla in Italia, Per_1
in modo da dividere le spese, sostenendo il primo i costi del viaggio per venire in Italia e la seconda i costi del viaggio per ritornare in Polonia;
- posto che, fino alla partenza della IGnora e della figlia per la RT Per_1
Polonia, il IGnor continuerà a seguire il percorso a lui proposto dal Servizio Sociale di CP_1
Piazzola sul Brenta, per rafforzare la sua relazione con la figlia, disporre che - una volta avvenuto il pagina 2 di 11 trasferimento in Polonia - la IGnora prenda contatto con il corrispondente Servizio Sociale Pt_1
polacco o, comunque, individui un professionista che possa accompagnare a vivere la relazione Per_1
con il papà;
- disporre, inoltre, che il IGnor si relazioni, ovviamente a distanza, con i soggetti che CP_1
saranno individuati: i genitori sono consapevoli che la relazione tra IGnor e la figlia Per_1 Per_1
dovrà essere vissuta con la necessaria gradualità e nel rispetto dei tempi di cui quest'ultima avrà
bisogno;
- stabilirsi che il IGnor versi, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia CP_1
la somma mensile di € 600,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico nel Per_1
conto corrente della IGnora gli importi saranno soggetti a rivalutazione RT
annuale secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo alla data di sottoscrizione del presente ricorso;
- stabilire, inoltre, che i genitori ripartiscano al 50% le spese straordinarie mediche, scolastiche e sportive/ricreative secondo il protocollo del Tribunale di Padova, precisando che i genitori intendono considerare tra le spese straordinarie da dividere al 50% anche la mensa scolastica e il trasporto scolastico;
- stabilire che i IGnori e si comunichino reciprocamente ogni eventuale cambio di Per_1 Pt_1
residenza, domicilio o dimora;
disporre, in ogni caso, che la IGnora trasferisca al più presto altrove la propria residenza, Pt_1
tuttora coincidente con quella del Sig. e sita in NC PA (PD), via Vittorio Per_1
Veneto n. 11 (ove è ubicata la residenza del Sig. ; Per_1
- dare atto che i Sigg. e si scambiano reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del Per_1 Pt_1
passaporto valido per l'espatrio della figlia minorenne Spese integralmente compensate Persona_1
tra le Parti.”
motivi della decisione
Con ricorso depositato il 28.12.2023, la IG.ra rappresentava che dalla relazione more Pt_1
uxorio con il resistente nasceva, in data 17.06.2018, la figlia A seguito di plurimi episodi Per_1
pagina 3 di 11 di violenza verbale e fisica perpetrati nei suoi confronti dal IG. anche in presenza Per_1
della figlia minore, la ricorrente sporgeva denuncia, manifestando la volontà di tornare in
Polonia, proprio Paese d'origine; pertanto, chiedeva:
“PROVVEDIMENTI INDIFFERIBILI EX ART. 473 BIS 15 C.P.C.
1. autorizzare la IG.ra al trasferimento della residenza della figlia minore in Pt_1 Persona_1
Polonia presso la casa della famiglia di origine sita nel comune di Myslenice;
2. Adottare gli ordini di protezione contro i predetti abusi familiari fissando contestualmente l'udienza di comparizione parti per la conferma, modifica o revoca degli ordini stessi e in particolare voglia ordinare al IG. la cessazione di condotte violente e/o minacciose, prescrivendogli altresì CP_1
di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante e in particolare al domicilio della famiglia di origine sito in Polonia, noto al IG. e a quello dei prossimi congiunti della Per_1
Ricorrente;
3. Disporre a carico del Sig. un assegno pari a Euro 800,00 mensili, da versarsi a CP_1
mezzo bonifico bancario, atteso che il trasferimento della Sig.ra fuori dalla casa coniugale Pt_1
priverà la famiglia del contributo economico del IG. e che la ricorrente, a seguito delle Per_1
dimissioni dal lavoro in Italia, trovandosi al momento priva di reddito, non sarebbe in grado di far fronte integralmente alle spese necessarie per il mantenimento della figlia minore;
e per effetto della loro conferma, in sede di udienza fissata ex art. 473 bis 15 c.p.c.
1) Disporre che la minore venga affidata in modo super esclusivo alla madre;
Persona_1
2) Autorizzare la madre a richiedere il rilascio e/o il rinnovo del passaporto o di ogni altro documento valido per l'espatrio per la figlia minore.
3) Disporre a carico del IG. un assegno di mantenimento in favore della figlia minore pari a Per_1
complessivi €800,00 mensili, oltre ISTAT su base annua, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Padova.
Tutto ciò premesso, la IG.ra come sopra rappresentata e difesa, chiede RT
l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
1) Disporre che la minore venga affidata in modo super esclusivo alla madre;
Persona_1
pagina 4 di 11 2) Autorizzare la madre a richiedere il rilascio e/o il rinnovo del passaporto o di ogni altro documento valido per l'espatrio per la figlia minore.
3) Disporre che il padre contribuisca al mantenimento della figlia minore con l'importo di €800,00
mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Padova (17.01.2017).
Spese e competenze legali integralmente rifuse.
Chiede altresì che il procedimento, in ragione delle condotte violente denunciate, venga svolto con le modalità e cautele di cui agli artt. 473- bis.40 e ss.”
Con decreto ex artt. 473 bis.69 e 70 c.p.c., datato 29.12.2023, il Giudice delegato ordinava inaudita altera parte al IG. la cessazione immediata delle condotte Per_1
aggressive tenute nei confronti della ricorrente e prescriveva allo stesso di non avvicinarsi più
alla ricorrente ed ai luoghi da lei abitualmente frequentati ed in particolare al luogo di lavoro della ex compagna, al luogo di istruzione della figlia, nonché di non comunicare con la stessa con qualsiasi mezzo, stabilendo la durata dell'ordine in mesi 6 dalla sua comunicazione, ai sensi dell'art. 473bis.70 c.p.c. Fissava, quindi, l'udienza per la comparizione delle parti in data
17 gennaio 2024 ore 12.00, ordinando alla parte ricorrente di notificare l'odierno decreto ed il ricorso introduttivo del procedimento al resistente entro la data dell'8 gennaio 2024, con termine per quest'ultimo entro il giorno prima dell'udienza per depositare una propria memoria di replica, unitamente a documenti per la propria difesa ed eventuali richieste istruttorie.
Successivamente, in data 16.01.2024, si costituiva il IG. il quale, negando le accuse Per_1
mosse a proprio carico dalla ricorrente, chiedeva:
“in via preliminare:
- considerato che il ricorso è stato notificato al convenuto fuori termine, poche ore prima della scadenza del termine per depositare memoria difensiva e della stessa udienza, con la conseguente compressione del diritto di difesa del convenuto il quale non ha avuto il tempo necessario per predisporre adeguate difese, rimettersi nel termine per integrare le difese con deposito di memoria integrativa CP_1
contenente istanze istruttorie e documenti;
pagina 5 di 11 - in via provvisoria e urgente:
- sentire a sommarie informazioni l'arch. e le altre persone indicate sotto;
- ordinare Persona_2
alla IGnora di rientrare immediatamente in Italia con la bambina, adottando gli opportuni Pt_1
provvedimenti per impedire ulteriori espatri non autorizzati;
- disporre l'affido condiviso dalla figlia ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre Per_1
in una porzione della ex casa familiare di NC PA (PD) e turni di responsabilità paterni alternati;
contributo nel mantenimento di € 300,00 mensili oltre 50% delle spese sanitarie e scolastiche concordate da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese;
con monitoraggio dei Servizi Sociali;
- revocare l'ordine di cessare le presunte condotte violente e di star lontano dalla ricorrente e dai luoghi frequentati dalla stessa, difettandone i presupposti e considerato che le allegazioni della ricorrente sono sformite di adeguati riscontri;
- all'esito del giudizio:
- disporre l'affido condiviso di ad entrambi i genitori con alternanza presso gli stessi nella ex casa Per_1
familiare per una settimana ciascuno e mantenimento diretto senza assegni perequativi e suddivisione per la giusta metà delle spese sanitarie e scolastiche previamente concordate;
in via istruttoria:
- disporsi prova per interrogatorio formale della ricorrente e per testi sulle circostanze riportate nella premessa in fatto da 1) a 11) compresi, capitolate con “vero che” indicando quali testi i IGnori Tes_1
c/o AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI MyCasa Via Sorio 64 – Padova, Sig. Testimone_2
di Padova, Sig. Sig. Controparte_2 Controparte_3
Reggio Emilia, Padova, Abano Persona_3 Per_4 CP_4 Persona_5
Terme.
- abilitarsi la prova contraria sui capitoli di prova ex adverso proposti che siano ritenuti ammissibili nonostante l'opposizione del convenuto;
- ordinarsi alla ricorrente di esibire in giudizio ai sensi dell'art. 210 c.p.c. i seguenti documenti:
- contratto di lavoro e lettera di dimissioni;
- documentazione relativa a TFR ed Assegno Unico Universale;
- documentazione concernente le proprietà mobiliari e immobiliari in Polonia;
pagina 6 di 11 - documentazione acquisto autovettura.
Si depositano i seguenti documenti: 1) ricorso e decreto fissazione udienza notificati;
2) dettaglio busta con timbro di consegna del plico;
3) documentazione relativa alla procreazione in vitro della figlia;
4)
Unico 2021; 5) Unico 2022; 6) Unico 2023; 7) visura camerale;
8) contratto di acquisto casa familiare;
9) piano di ammortamento del mutuo fondiario;
10) attestato con encomio per attività lavorativa;
11)
domanda di concessione della cittadinanza italiana;
12) immagini casa polacca della ricorrente;
13)
contabile versamento acconto per acquisto auto Dacia per la ricorrente;
14) documentazione spese per la figlia;
15) documentazione spese per la casa;
16) provvedimento di ammonimento orale del Questore
di Padova. Con ogni più ampia riserva nel merito e in via istruttoria.”
All'esito dell'udienza del 17.01.2024, il Giudice, con Decreto, richiedeva la trasmissione da parte della Procura, con urgenza entro il 26.01.2024, (stante la necessità di convalida dell'ordine emesso inaudita altera parte) degli atti del procedimento n. 9182/23 RG nei confronti del resistente in copia, se non coperti dal segreto istruttorio;
invitava, altresì, i
Procuratori di parte ricorrente a notiziare il Giudice, nel medesimo termine, in merito all'effettiva stabile presenza della ricorrente in Italia, fornendo indicazioni sul reperimento di eventuale nuova abitazione e iscrizione scolastica della figlia.
A seguito della trasmissione degli atti da parte del Pubblico Ministero e del deposito di note autorizzate di entrambe le parti, con decreto datato 2.2.2024, il Giudice confermava l'ordine di protezione emesso con decreto datato 29.12.2023 per mesi 2.
Quindi, fissava l'udienza del 20.03.2024, ore 10.00, per sentire parte ricorrente, ore 10.30, per sentire parte resistente, alla presenza dei Procuratori delle parti, e concedeva termine a parte resistente per deposito di memoria di costituzione fino al 23.02.2024, con successive memorie da depositare nei termini stabiliti dall'art. 473bis.17 c.p.c.
Successivamente, le parti depositavano le proprie memorie e, all'esito dell'udienza del
20.03.2024, il Giudice, con Decreto datato 25.03.2024, assumeva i seguenti provvedimenti provvisori:
pagina 7 di 11 “1) Affida la minore in via esclusiva alla madre IG.ra , Persona_1 Parte_2
con collocamento presso la sua abitazione. Le decisioni di maggior interesse per la figlia dovranno essere adottate da entrambi i genitori;
2) dispone che il IG. versi alla madre entro il 10 di ogni CP_1 RT
mese la somma di € 600 a titolo di contributo al mantenimento a favore della figlia oltre al 70% delle spese straordinarie , come da Protocollo di Padova;
3) dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti in collaborazione con i Servizi Specialistici,
provvedano a:
a) riattivare con urgenza le visite con il padre, inizialmente in ambiente neutro e/o in presenza di educatore, successivamente appena ritenuto possibile, compatibilmente con le valutazioni in corso e gli esiti dei controlli con il Serd, organizzare un calendario di incontri liberi con il padre presso l'abitazione familiare, evitando i contratti tra le parti, salvo loro consenso;
b) valutare le capacità genitoriali di entrambe le parti, tenuto conto dei controlli presso il SERD, la relazione con la figlia, lo stato di benessere della minore (anche sentendo la scuola e il pediatra di riferimento), con facoltà di attivare i percorsi di supporto alla genitorialità e/o di sostegno evolutivo/psicologico per la minore ritenuti necessari e, all'esito, indicare le migliori condizioni di affido e di visita del genitore non collocatario”.
Quindi, invitava il IG. a seguire un percorso di controllo e cura presso il CP_1
SERD, rigettava le istanze istruttorie delle parti e la domanda di proroga dell'Ordine di protezione, in mancanza dei presupposti. Rigettava, altresì, l'istanza di autorizzazione alla madre di richiedere, senza il consenso del padre, i documenti della figlia necessari per l'espatrio e l'istanza di trasferimento della madre con la figlia in Polonia. Rinviava all'udienza del 31.10.2024, ore 9.30, per esame della Relazione dei Servizi Sociali, concedendo termine a questi ultimi per deposito fino al 15.10.2024.
A seguito della costituzione di nuovi difensori per entrambe le parti e del deposito della Relazione dei Servizi Sociali, il Giudice, all'esito dell'udienza del 31.10.2024, a scioglimento della riserva assunta, con successivo Decreto confermava l'incarico ai Servizi
pagina 8 di 11 Sociali contenuto nell'Ordinanza del 25.3.2024, compresa l'organizzazione di visite libere con il padre, non appena vi fossero le condizioni.
Rilevato che i Procuratori in udienza avevano riferito di avere trattative in corso, anche per risolvere la problematica situazione abitativa della ricorrente (alloggio fornito dal Centro
Antiviolenza), autorizzava la IG.ra , per il solo periodo natalizio, con rientro in Italia Pt_1
per l'inizio della scuola, a recarsi con la figlia in Polonia, dove la minore avrebbe beneficiato dell'accoglienza e dell'affetto dei parenti. Quindi, rinviava all'udienza del 22.05.2025, ore
10.30, per esame della relazione, concedendo termine ai Servizi Sociali per deposito della relazione fino al 30.04.2025.
Con istanza congiunta depositata il 14.02.2025, le parti davano atto del raggiungimento di un accordo in ordine alle modalità di affidamento e di mantenimento della figlia e Per_1
chiedevano l'anticipazione dell'udienza già fissata;
il Giudice accoglieva la richiesta fissando udienza al 26.02.2025 in trattazione scritta per pc congiunte e remissione della causa al
Collegio per la decisione.
A seguito del deposito delle conclusioni congiunte delle parti, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Preliminarmente, quanto alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 7 del Reg. CE n. 1111/2019
attribuisce la competenza giurisdizionale alle autorità dello stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda, ovvero nel caso in esame il giudice italiano;
si ritiene applicabile la legge italiana ai sensi dell'art. 15 della
Convenzione dell'Aja 19 ottobre 1996.
Quanto all'ulteriore domanda relativa all'obbligo di contribuzione al mantenimento in favore del figlio minore, trova applicazione il regolamento (CE) n. 4/2009 del ConIGlio, del 18
dicembre 2008, "relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari", in vigore dal 30 gennaio 2009 ed applicabile dal 18 giugno 2011. Il regolamento trova pagina 9 di 11 applicazione a prescindere dalla nazionalità europea delle parti ed alle norme sulla giurisdizione previste dal diritto interno e individua quale criterio generale di competenza giurisdizionale, ai sensi dell'articolo 3 lettera b, la residenza del creditore della prestazione alimentare.
Si ritiene applicabile in merito la legge italiana ai sensi dell'art. 3 Protocollo dell'Aja del
23.11.2007 (richiamato dall'art. 15 Regolamento 4/2009).
Come emerso nel corso dell'istruttoria e dalla relazione dei Servizi Sociali, depositata il
16.10.2024, il principale motivo di conflitto tra i genitori, che ha reso intollerabile la convivenza ed ha portato ad alcuni episodi di violenza, riguardava la decisione della IG.ra di Pt_1
trasferirsi in Polonia con la figlia.
Rilevato che il IG. è risultato negativo ai controlli Serd quanto all'asserita Per_1
dipendenza da sostanze alcoliche;
ritenuto che debba essere mantenuto il collocamento della figlia presso la madre, Per_1
figura genitoriale di riferimento per la minore, come evidenziato dai Servizi Sociali (relazione depositata il 16.10.2024, pag.5);
rilevato che il concordato trasferimento in Polonia appare conforme al benessere della figlia, in quanto la madre conta su una solida rete familiare ed una stabilità abitativa,
necessaria per la ricerca di un'occupazione lavorativa;
ritenuto inoltre che il trasferimento della IG.ra possa determinare la cessazione Pt_1
della conflittualità attualmente esistente con l'ex compagno;
ritenuto, altresì, che il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita dei figli, idonea a garantire loro salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella loro assistenza, educazione ed istruzione, è assicurato dall'affido condiviso e dal programma di visite e telefonate con il padre, concordato tra le parti, nonché dalla manifestata volontà di essere seguiti da esperti per accompagnare la relazione a distanza padre/figlia;
pagina 10 di 11 considerato, infine, che il contributo al mantenimento della figlia minore gravante in capo al padre, come concordato tra le parti, risulta adeguato alle capacità lavorative e alle condizioni economiche e reddituali dei genitori, nonché alle eIGenze della figlia;
il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti in ordine all'affidamento e collocamento della figlia minore sia conforme al preminente interesse della stessa ed alle Per_1
valutazioni dei Servizi Sociali;
per l'effetto, autorizza la madre, IG.ra RT
, a trasferire la propria dimora insieme alla figlia nel comune di
[...] Persona_1
Myslenice, prima presso la cognata nella frazione di Jawornik, successivamente nella sua nuova abitazione.
Spese compensate.
P.Q.M.
prende atto delle condizioni contenute nell'accordo intervenuto tra le parti autorizza la madre, IG.ra , a trasferire la propria dimora insieme RT
alla figlia nel comune di Myslenice, prima presso la cognata nella frazione di Persona_1
Jawornik, successivamente nella sua nuova abitazione.
Spese compensate.
Padova, 1.4.2025
Il Presidente rel.
Dott. Alina Rossato
pagina 11 di 11