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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/05/2025, n. 1385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1385 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2236/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanna Ferrero Presidente
Dott. Cesira D'Anella Consigliere rel.
Dott. Natalia Imarisio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2236/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. ), rappresentate e difese dagli avvocati Giorgio
[...] C.F._2
Bottani e Laura Maria Franciosi ed elettivamente domiciliate presso il loro studio in
Casalpusterlengo (LO), Via F. Cavallotti n. 63, giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLANTI
CONTRO
pagina 1 di 13 (C.F. ), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 C.F._3
avv.ti Pierantonio Ercoli e Claudia Rovelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Lodi Corso Vittorio Emanuele 12, giusta procura speciale alle liti in atti.
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1 Parte_2
In parziale riforma della Sentenza del Tribunale di Lodi n. 480/2024 del 13 giugno 2024, nella causa RG 407/2022:
Previa richiesta di assegnazione dell'immobile di comune proprietà di Parte_1
e sito in Ossago Lodigiano (LO), Via A.
[...] Parte_2 Controparte_1
Gramsci n. 13, distinto catastalmente al Fg. 8 mappale 306 sub 1, 2 e 701, oltre al cortile di pertinenza in piena proprietà distinto al Fg. 8 mappale 444, a favore congiunto di e che a tal fine, ed alla luce del valore Parte_1 Parte_2
determinato in causa dal CTU, ne fanno richiesta:
A) Condannare la Convenuta Appellata al pagamento a favore delle Attrici Appellanti, del risarcimento ed indennizzo per il godimento esclusivo del bene caduto in successione, nella misura pari ad 1/3 per ciascuna Appellante del valore locativo di esso, secondo determinazione a mezzo CTU, dalla data di apertura della successione alla liberazione effettiva di esso ovvero per diverso periodo accertato dal Tribunale, ovvero mediante valutazione anche equitativa da parte del Tribunale.
B) Dichiarare la compensazione totale o parziale dell'indennizzo determinato a favore delle Appellanti e per ciascuna di loro con il valore divisionale pro quota riconoscibile alla Convenuta.
pagina 2 di 13 C) Disporre ed ordinare alla Appellata la liberazione dell'immobile caduto in successione così da permetterne la alienazione giudiziale.
D) Rigettare in quanto infondate in fatto e diritto le domande in via riconvenzionale svolte da controparte sub C) e D) delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
E) Accertare e dichiarare in ogni caso la prescrizione della relativa pretesa riconvenzionale.
Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Per Controparte_1
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare: A)
Confermare, eventualmente anche con diversa motivazione, le statuizioni sub 1) 2) e 3) della sentenza appellata n. 480/2024 del Tribunale di Lodi Giudice Dr. Matteo Aranci e per l'effetto assegnare alla sig.ra l'immobile sito in Ossago Lodigiano Controparte_1
Via Gramsci 13 => fg 8 mapp. 306 sub 1 Cat. A/7 Cl 3 vani 6,5 rendita € 469,89 => fg 8 mapp. 306 sub 2 Cat. C/6 Cl. 3 mq 14 rendita € 36,88 => fg 8 mapp. 306 sub 701 Cat.
F/5 (lastrico solare) con relativo cortile pertinenziale fg. 8 mapp. 444 (area urbana) con rigetto di ogni ulteriore domanda formulata dalle appellanti B) In estremo subordine, nel caso di riforma della sentenza con accoglimento della domanda di indennizzo formulata ex adverso, dichiarare la prescrizione dei crediti vantati a titolo di indennità di occupazione dal 2007 al 2017
C) Ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza
D) Con favore di spese e competenze di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO pagina 3 di 13 e agivano in giudizio nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1
– rispettivamente, sorella della prima e figlia della seconda – al fine di chiedere
[...]
lo scioglimento della comunione ereditaria su un immobile sito in Ossago Lodigiano
(LO), Via A. Gramsci n. 13, distinto catastalmente al Fg. 8 mappale 306 sub 1, 2 e 701, oltre al cortile di pertinenza in piena proprietà distinto al Fg. 8 mappale 444, loro pervenuto per successione ab intestato da coniuge di e Persona_1 Parte_2
padre delle sorelle deceduto il 15.5.2007. Pt_1
Sostenevano le attrici che il cespite sarebbe sempre stato occupato da Controparte_1
con la propria famiglia, senza il consenso delle altre due eredi e senza corrispondere alcunché per la sua integrale occupazione.
Pertanto, oltre alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria, le attrici chiedevano la condanna della convenuta a corrispondere l'indennità di occupazione sin dalla data di apertura della successione.
si costituiva in giudizio e riferiva di aver sempre occupato l'immobile Controparte_1
de quo sin dal matrimonio (10.4.1994) per volontà del padre e, negli anni, di aver provveduto a ingenti lavori di ammodernamento e manutenzione, oltre ad avere sempre pagato le imposte sulla prima casa, anche per la quota della sorella e della madre.
Ciò premesso, aderiva alla domanda di scioglimento della comunione, ma contestava la domanda di indennizzo per esclusiva occupazione e ne eccepiva la prescrizione quinquennale.
In via riconvenzionale chiedeva la condanna delle controparti a restituirle pro quota quanto corrisposto per imposizione fiscale sugli immobili e per la manutenzione dell'immobile.
Espletata CTU, con la pronuncia qui impugnata il Tribunale di Lodi così statuiva:
pagina 4 di 13 “1) DICHIARA sciolta la comunione tra Parte_1 Parte_2
e comproprietarie, in ragione di 1/3 ciascuna per
[...] Controparte_1
successione di (nato [...] a S.Martino in [...], c.f. Persona_1
del compendio immobiliare sito in Ossago Lodigiano (LO), via C.F._4
Gramsci, 13, (censito al locale catasto fabbricati, foglio 8 mappale 306 sub 1 Cat. A/7,
Cl 3 vani 6,5 rendita € 469,89; foglio 8 mappale 306 sub 2 Cat. C/6 Cl. 3 mq 14 rendita
€ 36,88; foglio 8 mappale 306 sub 701 Cat. F/5), con relativo cortile pertinenziale
(foglio 8 mappale 444 Cat. F/1), tutto come meglio descritto nella c.t.u. depositata il
23.10.2023; 2) ASSEGNA la piena proprietà del compendio immobiliare anzidetto, a sua domanda, a Controparte_1
3) RIGETTA la domanda di assegnazione di e Parte_1 Parte_2
[...]
4) in ragione del parziale accoglimento della domanda riconvenzionale nei limiti di cui in motivazione, complessivamente il conguaglio dovuto da Parte_3 CP_1
a e in 42.184,51 euro
[...] Parte_1 Parte_2
ciascuna, oltre interessi compensativi maturandi, in misura pari a quelli legali, sino al pagamento, dichiarando tenuta la convenuta al pagamento di tale importo con statuizione immediatamente esecutiva;
5) RIGETTA ogni altra domanda avanzata dalle parti;
6) COMPENSA le spese di lite nella misura del 50%;
7) CONDANNA e tra loro in solido, Parte_1 Parte_2
a rifondere il 50% delle spese di lite alla convenuta, liquidate in 4.571,00 euro, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
8) PONE le spese della C.t.u. esperita a carico delle parti, in via solidale tra loro, nella misura di 1/3 ciascuna;
pagina 5 di 13 9) DICHIARA la sentenza idonea alla trascrizione nei registri immobiliari ex art. 2646
c.c.”
Nello specifico il Giudice di prime cure riteneva di dover preferire la domanda di assegnazione avanzata dalla convenuta rispetto a quella formulata Controparte_1
dalle attrici, in quanto l'immobile era abitato, da un periodo ormai molto ampio, da e dal suo nucleo familiare: mai, negli anni, risultavano avanzate istanze Controparte_1
di godimento – turnario o esclusivo – da parte delle attrici, che risiedevano altrove.
In secondo luogo, evidenziava che si era già prodigata per ottenere, Controparte_1
mediante apposito mutuo per sé o per i familiari, le risorse necessarie al saldo dei conguagli dovuti alle controparti.
In terzo luogo, rilevava che la domanda di assegnazione “comune” in favore delle attrici comportava la conservazione di una forma di comproprietà, circostanza che, in un prossimo futuro, avrebbe potuto riproporre le criticità già emerse per la divisione.
Respingeva la domanda volta al riconoscimento dell'indennità di occupazione osservando che le attrici non avevano mai chiesto di poter utilizzare direttamente (o con altre modalità) il bene, essendosi limitate (come si evinceva dal doc. 4 prodotto) a invocare la divisione. Né risultava che, dal 1994 all'attualità, fosse mai stata pretesa alcuna somma a titolo di corrispettivo dell'occupazione.
Accoglieva la domanda riconvenzionale di parte convenuta, limitatamente al rimborso pro quota delle spese sostenute per la rimozione/sostituzione del piatto doccia e altre componenti del bagno e per la installazione del climatizzatore, trattandosi di opere da cui era derivato un miglioramento per l'immobile, spese quantificate nell'importo pro quota di euro 1.148,82.
In conclusione, considerato che – come si evinceva dalla stima incontestata effettuata dal CTU - l'importo dovuto da alle comproprietarie a titolo di Controparte_1
pagina 6 di 13 conguaglio per l'assegnazione dell'immobile era pari ad euro 43.333,33, operata la compensazione tra i rispettivi crediti, come richiesto dalle parti, rideterminava il conguaglio dovuto da nella minor somma di euro 42.184,51. Controparte_1
e hanno interposto appello avverso tale sentenza Parte_1 Parte_2
per i motivi che saranno di seguito esaminati e hanno concluso chiedendo, in sua parziale riforma, l'integrale accoglimento delle domande svolte nel giudizio di primo grado.
L'appellata si è costituita in giudizio concludendo per la conferma della sentenza gravata.
All'udienza di prima comparizione, il consigliere istruttore ha assegnato i termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c., fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 18 marzo 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie conclusionali, depositate dalle parti le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 18 marzo 2025 e decisa nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo le appellanti hanno censurato la sentenza per avere il Giudice di prime cure privilegiato l'assegnazione della proprietà dell'immobile a Controparte_1
con pregiudizio della richiesta di assegnazione congiunta formulata dalle appellanti, titolari della quota maggioritaria di proprietà (2/3).
Osservano a tale riguardo che, avendo le attrici formulato richiesta congiunta di assegnazione dell'immobile, il primo giudice avrebbe dovuto necessariamente applicare l'art 720 cc e riconoscere l'assegnazione del bene immobile alle attrici, senza neppure porsi nella condizione di scegliere un diverso criterio distributivo.
pagina 7 di 13 Sostengono, infine, che siano prive di giuridico rilievo la circostanza che la convenuta si fosse già adoperata per ottenere un finanziamento per l'assegnazione dell'immobile nonché il fatto che la questione della divisione si sarebbe riproposta in futuro.
Con il secondo motivo le appellanti hanno censurato la sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto il loro diritto ad ottenere un indennizzo per l'occupazione esclusiva dell'immobile da parte di Controparte_1
Evidenziano al riguardo che il Tribunale aveva accomunato impropriamente nel proprio argomento l'uso “più intenso” del bene comune (quello, cioè, che non bilancia esattamente i poteri di tutti i comproprietari), con l'esclusione totale del diritto di comproprietà, come era avvenuto nel caso di specie.
Sostengono poi di aver richiesto alla controparte il versamento di un indennizzo a far data dal 16.11.2020, come si evinceva dalla missiva prodotta quale doc. n. 4; in ogni caso tale domanda era stata formulata con l'atto introduttivo del giudizio.
Con il terzo motivo le appellanti hanno censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la spesa per l'acquisto di un climatizzatore e di un piatto doccia abbiano natura di migliorie, in quanto i beni in questione sono goduti ed utilizzati in via esclusiva dalla famiglia dell'appellata.
Tutto ciò premesso, la Corte osserva quanto segue.
Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, richiamato dal giudice di prime cure, “l'art. 720 c.c. non obbliga il giudice ad attenersi necessariamente al criterio della quota maggiore, nel caso in cui uno o più immobili non siano comodamente divisibili, riconoscendogli la legge il potere discrezionale di derogare al criterio della preferenziale assegnazione al condividente titolare della maggior quota, purché assolva all'obbligo di fornire una adeguata e logica motivazione della diversa valutazione di opportunità adottata. La preferenza all'uno piuttosto che
pagina 8 di 13 all'altro degli aspiranti all'assegnazione si risolve in un tipico apprezzamento di fatto, sottratto come tale al sindacato di legittimità (così Cass. sentenza n. 22038/2019).
Nel caso in esame deve rilevarsi che l'immobile oggetto di causa è pacificamente abitato da e dalla sua famiglia dal 10.4.1994, giorno del suo matrimonio, Controparte_1
mentre le appellanti abitano altrove;
sicché appare senz'altro preferibile l'assegnazione in favore dell'appellata, che già occupa l'immobile da lungo tempo e ha ivi collocato la sua residenza familiare.
Occorre poi considerare – come ha opportunamente evidenziato il Giudice di prime cure
– che si è già prodigata per ottenere un mutuo per l'acquisto Controparte_1
dell'immobile, circostanza che conferma il concreto interesse dell'appellata all'assegnazione dello stesso.
Inoltre, è senz'altro preferibile l'integrale assegnazione dell'immobile a Controparte_1
anziché accogliere la richiesta di assegnazione congiunta formulata dalle appellanti, in quanto tale soluzione non comporta le inevitabili criticità che derivano da una situazione di comproprietà.
Per quanto riguarda la domanda di pagamento dell'indennità di occupazione – oggetto del secondo motivo d'appello - si osserva quanto segue.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “in materia di comunione del diritto di proprietà, allorché per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile un godimento diretto tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa comune, secondo quanto prescrive l'art. 1102 c.c., i comproprietari possono deliberarne l'uso indiretto. In mancanza di deliberazione, il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l'intero bene da solo senza un titolo che giustificasse l'esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti pagina 9 di 13 civili con decorrenza dalla data in cui allo stesso perviene manifestazione di volontà degli altri comproprietari di avere un uso turnario o comunque di godere per la loro parte del bene” (così da ultimo Cass. n. 10264/2023).
Ciò significa che il ristoro per il mancato utilizzo del bene presuppone che il comproprietario abbia manifestato la volontà di poter fare un uso turnario della cosa comune o comunque di goderne per la sua parte.
Nel caso in esame non risulta che le appellanti abbiano chiesto di poter utilizzare direttamente il bene, né hanno mai formulato, fino all'introduzione del presente giudizio, richiesta di pagamento dell'indennità di occupazione.
Quanto alla missiva del 16.11.2020, prodotta quale doc. n. 4 fascicolo parte appellante, deve rilevarsi che la stessa è diretta soltanto ad invocare la divisione dell'immobile, in quanto è così testualmente formulata: “a tal fine e per consentire di compiere una valutazione delle possibili alternative divisionali, chiediamo ai coeredi se vi sia manifestazione di interesse all'acquisizione delle quote ereditarie per consolidare la piena proprietà sull'immobile, ferma restando la necessità di definire il valore economico pro quota ereditaria della occupazione del medesimo immobile da parte della GN . Controparte_1
Di conseguenza, la prima manifestazione di volontà delle comproprietarie di godimento per la loro parte del bene comune è rappresentata dall'atto di citazione introduttivo del giudizio, con il quale le appellanti hanno formulato domanda di pagamento dell'indennità di occupazione.
Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, il diritto delle appellanti a percepire l'indennità di occupazione deve essere riconosciuto dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio (18.02.2022) fino alla pronuncia della presente sentenza.
pagina 10 di 13 Ciò posto, considerato che il valore locativo dell'immobile è stato determinato dal CTU nell'importo annuale di euro 6.056,44, l'indennità di occupazione spettante a ciascuna delle appellanti viene ad essere determinata in euro 6.054,42, importo così calcolato: euro 2.018,14 (corrispondente ad un terzo del valore locativo del bene) moltiplicato per i tre anni di occupazione indebita.
Pertanto, deve essere condannata al pagamento in favore di ciascuna Controparte_1
delle appellanti della somma di euro 6.054,42 a titolo di indennità di occupazione, oltre agli interessi legali dal 18.02.2022 fino alla pronuncia della presente sentenza.
In relazione al terzo motivo d'appello si osserva quanto segue.
Con la pronuncia impugnata il Giudice di prime cure ha ritenuto, condividendo le valutazioni del CTU, che la spesa sostenuta dall'appellata per la sostituzione del piatto doccia costituisca un'opera di manutenzione straordinaria con finalità conservativa del bene e che l'installazione del climatizzatore costituisca un'innovazione, fatta nell'interesse della comunione.
Va peraltro considerato, in senso contrario, che le opere effettuate non hanno determinato un aumento di valore dell'immobile, in quanto i beni in questione sono a rapida obsolescenza, avendo una durata limitata nel tempo e la loro sostituzione è andata ad esclusivo vantaggio dell'appellata, che ha il godimento diretto della cosa comune.
Per tali motivi la sentenza impugnata deve essere riformata nella parte in cui, in accoglimento della domanda riconvenzionale, ha riconosciuto il diritto di CP_1
al rimborso della somma di euro 1.148,82 a titolo di migliorie apportate
[...]
all'immobile.
Di conseguenza, dovendosi escludere la detrazione del suddetto credito di euro 1.148,82, la somma dovuta da a e a a Controparte_1 Pt_1 Parte_1 Parte_2
pagina 11 di 13 titolo di conguaglio viene ad essere rideterminata nella maggior somma di euro
43.333,33 in favore di ciascuna delle appellanti.
Su tale importo sono dovuti gli interessi legali dalla pronuncia della sentenza sino al pagamento.
In ordine alla liquidazione delle spese processuali occorre ricordare che, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (così
Cass. n. 9064 del 2018 e Cass. n. 27056 del 2021).
Nel caso in esame, all'esito del giudizio, tenuto conto che le domande reciprocamente proposte dalle parti in causa hanno trovato parziale accoglimento, ricorrono le condizioni di reciproca soccombenza, che giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lodi n. 480/2024, pubblicata in data 13.06.2024, condanna a pagare a ciascuna delle appellanti la somma di euro Controparte_1
6.054,42 a titolo di indennità di occupazione, oltre agli interessi legali dal 18.02.2022 fino alla pronuncia della presente sentenza;
pagina 12 di 13 respinge la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
condanna a pagare a ciascuna delle appellanti la somma di euro Controparte_1
43.333,33 a titolo di conguaglio, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, subordinando l'effetto traslativo al pagamento del suddetto conguaglio;
dichiara compensate tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio;
conferma per il resto la sentenza impugnata
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 26 marzo 2025
Il consigliere est.
Cesira D'Anella
Il Presidente
Giovanna Ferrero
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanna Ferrero Presidente
Dott. Cesira D'Anella Consigliere rel.
Dott. Natalia Imarisio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2236/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. ), rappresentate e difese dagli avvocati Giorgio
[...] C.F._2
Bottani e Laura Maria Franciosi ed elettivamente domiciliate presso il loro studio in
Casalpusterlengo (LO), Via F. Cavallotti n. 63, giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLANTI
CONTRO
pagina 1 di 13 (C.F. ), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 C.F._3
avv.ti Pierantonio Ercoli e Claudia Rovelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Lodi Corso Vittorio Emanuele 12, giusta procura speciale alle liti in atti.
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1 Parte_2
In parziale riforma della Sentenza del Tribunale di Lodi n. 480/2024 del 13 giugno 2024, nella causa RG 407/2022:
Previa richiesta di assegnazione dell'immobile di comune proprietà di Parte_1
e sito in Ossago Lodigiano (LO), Via A.
[...] Parte_2 Controparte_1
Gramsci n. 13, distinto catastalmente al Fg. 8 mappale 306 sub 1, 2 e 701, oltre al cortile di pertinenza in piena proprietà distinto al Fg. 8 mappale 444, a favore congiunto di e che a tal fine, ed alla luce del valore Parte_1 Parte_2
determinato in causa dal CTU, ne fanno richiesta:
A) Condannare la Convenuta Appellata al pagamento a favore delle Attrici Appellanti, del risarcimento ed indennizzo per il godimento esclusivo del bene caduto in successione, nella misura pari ad 1/3 per ciascuna Appellante del valore locativo di esso, secondo determinazione a mezzo CTU, dalla data di apertura della successione alla liberazione effettiva di esso ovvero per diverso periodo accertato dal Tribunale, ovvero mediante valutazione anche equitativa da parte del Tribunale.
B) Dichiarare la compensazione totale o parziale dell'indennizzo determinato a favore delle Appellanti e per ciascuna di loro con il valore divisionale pro quota riconoscibile alla Convenuta.
pagina 2 di 13 C) Disporre ed ordinare alla Appellata la liberazione dell'immobile caduto in successione così da permetterne la alienazione giudiziale.
D) Rigettare in quanto infondate in fatto e diritto le domande in via riconvenzionale svolte da controparte sub C) e D) delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
E) Accertare e dichiarare in ogni caso la prescrizione della relativa pretesa riconvenzionale.
Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Per Controparte_1
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare: A)
Confermare, eventualmente anche con diversa motivazione, le statuizioni sub 1) 2) e 3) della sentenza appellata n. 480/2024 del Tribunale di Lodi Giudice Dr. Matteo Aranci e per l'effetto assegnare alla sig.ra l'immobile sito in Ossago Lodigiano Controparte_1
Via Gramsci 13 => fg 8 mapp. 306 sub 1 Cat. A/7 Cl 3 vani 6,5 rendita € 469,89 => fg 8 mapp. 306 sub 2 Cat. C/6 Cl. 3 mq 14 rendita € 36,88 => fg 8 mapp. 306 sub 701 Cat.
F/5 (lastrico solare) con relativo cortile pertinenziale fg. 8 mapp. 444 (area urbana) con rigetto di ogni ulteriore domanda formulata dalle appellanti B) In estremo subordine, nel caso di riforma della sentenza con accoglimento della domanda di indennizzo formulata ex adverso, dichiarare la prescrizione dei crediti vantati a titolo di indennità di occupazione dal 2007 al 2017
C) Ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza
D) Con favore di spese e competenze di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO pagina 3 di 13 e agivano in giudizio nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1
– rispettivamente, sorella della prima e figlia della seconda – al fine di chiedere
[...]
lo scioglimento della comunione ereditaria su un immobile sito in Ossago Lodigiano
(LO), Via A. Gramsci n. 13, distinto catastalmente al Fg. 8 mappale 306 sub 1, 2 e 701, oltre al cortile di pertinenza in piena proprietà distinto al Fg. 8 mappale 444, loro pervenuto per successione ab intestato da coniuge di e Persona_1 Parte_2
padre delle sorelle deceduto il 15.5.2007. Pt_1
Sostenevano le attrici che il cespite sarebbe sempre stato occupato da Controparte_1
con la propria famiglia, senza il consenso delle altre due eredi e senza corrispondere alcunché per la sua integrale occupazione.
Pertanto, oltre alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria, le attrici chiedevano la condanna della convenuta a corrispondere l'indennità di occupazione sin dalla data di apertura della successione.
si costituiva in giudizio e riferiva di aver sempre occupato l'immobile Controparte_1
de quo sin dal matrimonio (10.4.1994) per volontà del padre e, negli anni, di aver provveduto a ingenti lavori di ammodernamento e manutenzione, oltre ad avere sempre pagato le imposte sulla prima casa, anche per la quota della sorella e della madre.
Ciò premesso, aderiva alla domanda di scioglimento della comunione, ma contestava la domanda di indennizzo per esclusiva occupazione e ne eccepiva la prescrizione quinquennale.
In via riconvenzionale chiedeva la condanna delle controparti a restituirle pro quota quanto corrisposto per imposizione fiscale sugli immobili e per la manutenzione dell'immobile.
Espletata CTU, con la pronuncia qui impugnata il Tribunale di Lodi così statuiva:
pagina 4 di 13 “1) DICHIARA sciolta la comunione tra Parte_1 Parte_2
e comproprietarie, in ragione di 1/3 ciascuna per
[...] Controparte_1
successione di (nato [...] a S.Martino in [...], c.f. Persona_1
del compendio immobiliare sito in Ossago Lodigiano (LO), via C.F._4
Gramsci, 13, (censito al locale catasto fabbricati, foglio 8 mappale 306 sub 1 Cat. A/7,
Cl 3 vani 6,5 rendita € 469,89; foglio 8 mappale 306 sub 2 Cat. C/6 Cl. 3 mq 14 rendita
€ 36,88; foglio 8 mappale 306 sub 701 Cat. F/5), con relativo cortile pertinenziale
(foglio 8 mappale 444 Cat. F/1), tutto come meglio descritto nella c.t.u. depositata il
23.10.2023; 2) ASSEGNA la piena proprietà del compendio immobiliare anzidetto, a sua domanda, a Controparte_1
3) RIGETTA la domanda di assegnazione di e Parte_1 Parte_2
[...]
4) in ragione del parziale accoglimento della domanda riconvenzionale nei limiti di cui in motivazione, complessivamente il conguaglio dovuto da Parte_3 CP_1
a e in 42.184,51 euro
[...] Parte_1 Parte_2
ciascuna, oltre interessi compensativi maturandi, in misura pari a quelli legali, sino al pagamento, dichiarando tenuta la convenuta al pagamento di tale importo con statuizione immediatamente esecutiva;
5) RIGETTA ogni altra domanda avanzata dalle parti;
6) COMPENSA le spese di lite nella misura del 50%;
7) CONDANNA e tra loro in solido, Parte_1 Parte_2
a rifondere il 50% delle spese di lite alla convenuta, liquidate in 4.571,00 euro, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
8) PONE le spese della C.t.u. esperita a carico delle parti, in via solidale tra loro, nella misura di 1/3 ciascuna;
pagina 5 di 13 9) DICHIARA la sentenza idonea alla trascrizione nei registri immobiliari ex art. 2646
c.c.”
Nello specifico il Giudice di prime cure riteneva di dover preferire la domanda di assegnazione avanzata dalla convenuta rispetto a quella formulata Controparte_1
dalle attrici, in quanto l'immobile era abitato, da un periodo ormai molto ampio, da e dal suo nucleo familiare: mai, negli anni, risultavano avanzate istanze Controparte_1
di godimento – turnario o esclusivo – da parte delle attrici, che risiedevano altrove.
In secondo luogo, evidenziava che si era già prodigata per ottenere, Controparte_1
mediante apposito mutuo per sé o per i familiari, le risorse necessarie al saldo dei conguagli dovuti alle controparti.
In terzo luogo, rilevava che la domanda di assegnazione “comune” in favore delle attrici comportava la conservazione di una forma di comproprietà, circostanza che, in un prossimo futuro, avrebbe potuto riproporre le criticità già emerse per la divisione.
Respingeva la domanda volta al riconoscimento dell'indennità di occupazione osservando che le attrici non avevano mai chiesto di poter utilizzare direttamente (o con altre modalità) il bene, essendosi limitate (come si evinceva dal doc. 4 prodotto) a invocare la divisione. Né risultava che, dal 1994 all'attualità, fosse mai stata pretesa alcuna somma a titolo di corrispettivo dell'occupazione.
Accoglieva la domanda riconvenzionale di parte convenuta, limitatamente al rimborso pro quota delle spese sostenute per la rimozione/sostituzione del piatto doccia e altre componenti del bagno e per la installazione del climatizzatore, trattandosi di opere da cui era derivato un miglioramento per l'immobile, spese quantificate nell'importo pro quota di euro 1.148,82.
In conclusione, considerato che – come si evinceva dalla stima incontestata effettuata dal CTU - l'importo dovuto da alle comproprietarie a titolo di Controparte_1
pagina 6 di 13 conguaglio per l'assegnazione dell'immobile era pari ad euro 43.333,33, operata la compensazione tra i rispettivi crediti, come richiesto dalle parti, rideterminava il conguaglio dovuto da nella minor somma di euro 42.184,51. Controparte_1
e hanno interposto appello avverso tale sentenza Parte_1 Parte_2
per i motivi che saranno di seguito esaminati e hanno concluso chiedendo, in sua parziale riforma, l'integrale accoglimento delle domande svolte nel giudizio di primo grado.
L'appellata si è costituita in giudizio concludendo per la conferma della sentenza gravata.
All'udienza di prima comparizione, il consigliere istruttore ha assegnato i termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c., fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 18 marzo 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie conclusionali, depositate dalle parti le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 18 marzo 2025 e decisa nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo le appellanti hanno censurato la sentenza per avere il Giudice di prime cure privilegiato l'assegnazione della proprietà dell'immobile a Controparte_1
con pregiudizio della richiesta di assegnazione congiunta formulata dalle appellanti, titolari della quota maggioritaria di proprietà (2/3).
Osservano a tale riguardo che, avendo le attrici formulato richiesta congiunta di assegnazione dell'immobile, il primo giudice avrebbe dovuto necessariamente applicare l'art 720 cc e riconoscere l'assegnazione del bene immobile alle attrici, senza neppure porsi nella condizione di scegliere un diverso criterio distributivo.
pagina 7 di 13 Sostengono, infine, che siano prive di giuridico rilievo la circostanza che la convenuta si fosse già adoperata per ottenere un finanziamento per l'assegnazione dell'immobile nonché il fatto che la questione della divisione si sarebbe riproposta in futuro.
Con il secondo motivo le appellanti hanno censurato la sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto il loro diritto ad ottenere un indennizzo per l'occupazione esclusiva dell'immobile da parte di Controparte_1
Evidenziano al riguardo che il Tribunale aveva accomunato impropriamente nel proprio argomento l'uso “più intenso” del bene comune (quello, cioè, che non bilancia esattamente i poteri di tutti i comproprietari), con l'esclusione totale del diritto di comproprietà, come era avvenuto nel caso di specie.
Sostengono poi di aver richiesto alla controparte il versamento di un indennizzo a far data dal 16.11.2020, come si evinceva dalla missiva prodotta quale doc. n. 4; in ogni caso tale domanda era stata formulata con l'atto introduttivo del giudizio.
Con il terzo motivo le appellanti hanno censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la spesa per l'acquisto di un climatizzatore e di un piatto doccia abbiano natura di migliorie, in quanto i beni in questione sono goduti ed utilizzati in via esclusiva dalla famiglia dell'appellata.
Tutto ciò premesso, la Corte osserva quanto segue.
Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, richiamato dal giudice di prime cure, “l'art. 720 c.c. non obbliga il giudice ad attenersi necessariamente al criterio della quota maggiore, nel caso in cui uno o più immobili non siano comodamente divisibili, riconoscendogli la legge il potere discrezionale di derogare al criterio della preferenziale assegnazione al condividente titolare della maggior quota, purché assolva all'obbligo di fornire una adeguata e logica motivazione della diversa valutazione di opportunità adottata. La preferenza all'uno piuttosto che
pagina 8 di 13 all'altro degli aspiranti all'assegnazione si risolve in un tipico apprezzamento di fatto, sottratto come tale al sindacato di legittimità (così Cass. sentenza n. 22038/2019).
Nel caso in esame deve rilevarsi che l'immobile oggetto di causa è pacificamente abitato da e dalla sua famiglia dal 10.4.1994, giorno del suo matrimonio, Controparte_1
mentre le appellanti abitano altrove;
sicché appare senz'altro preferibile l'assegnazione in favore dell'appellata, che già occupa l'immobile da lungo tempo e ha ivi collocato la sua residenza familiare.
Occorre poi considerare – come ha opportunamente evidenziato il Giudice di prime cure
– che si è già prodigata per ottenere un mutuo per l'acquisto Controparte_1
dell'immobile, circostanza che conferma il concreto interesse dell'appellata all'assegnazione dello stesso.
Inoltre, è senz'altro preferibile l'integrale assegnazione dell'immobile a Controparte_1
anziché accogliere la richiesta di assegnazione congiunta formulata dalle appellanti, in quanto tale soluzione non comporta le inevitabili criticità che derivano da una situazione di comproprietà.
Per quanto riguarda la domanda di pagamento dell'indennità di occupazione – oggetto del secondo motivo d'appello - si osserva quanto segue.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “in materia di comunione del diritto di proprietà, allorché per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile un godimento diretto tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa comune, secondo quanto prescrive l'art. 1102 c.c., i comproprietari possono deliberarne l'uso indiretto. In mancanza di deliberazione, il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l'intero bene da solo senza un titolo che giustificasse l'esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti pagina 9 di 13 civili con decorrenza dalla data in cui allo stesso perviene manifestazione di volontà degli altri comproprietari di avere un uso turnario o comunque di godere per la loro parte del bene” (così da ultimo Cass. n. 10264/2023).
Ciò significa che il ristoro per il mancato utilizzo del bene presuppone che il comproprietario abbia manifestato la volontà di poter fare un uso turnario della cosa comune o comunque di goderne per la sua parte.
Nel caso in esame non risulta che le appellanti abbiano chiesto di poter utilizzare direttamente il bene, né hanno mai formulato, fino all'introduzione del presente giudizio, richiesta di pagamento dell'indennità di occupazione.
Quanto alla missiva del 16.11.2020, prodotta quale doc. n. 4 fascicolo parte appellante, deve rilevarsi che la stessa è diretta soltanto ad invocare la divisione dell'immobile, in quanto è così testualmente formulata: “a tal fine e per consentire di compiere una valutazione delle possibili alternative divisionali, chiediamo ai coeredi se vi sia manifestazione di interesse all'acquisizione delle quote ereditarie per consolidare la piena proprietà sull'immobile, ferma restando la necessità di definire il valore economico pro quota ereditaria della occupazione del medesimo immobile da parte della GN . Controparte_1
Di conseguenza, la prima manifestazione di volontà delle comproprietarie di godimento per la loro parte del bene comune è rappresentata dall'atto di citazione introduttivo del giudizio, con il quale le appellanti hanno formulato domanda di pagamento dell'indennità di occupazione.
Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, il diritto delle appellanti a percepire l'indennità di occupazione deve essere riconosciuto dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio (18.02.2022) fino alla pronuncia della presente sentenza.
pagina 10 di 13 Ciò posto, considerato che il valore locativo dell'immobile è stato determinato dal CTU nell'importo annuale di euro 6.056,44, l'indennità di occupazione spettante a ciascuna delle appellanti viene ad essere determinata in euro 6.054,42, importo così calcolato: euro 2.018,14 (corrispondente ad un terzo del valore locativo del bene) moltiplicato per i tre anni di occupazione indebita.
Pertanto, deve essere condannata al pagamento in favore di ciascuna Controparte_1
delle appellanti della somma di euro 6.054,42 a titolo di indennità di occupazione, oltre agli interessi legali dal 18.02.2022 fino alla pronuncia della presente sentenza.
In relazione al terzo motivo d'appello si osserva quanto segue.
Con la pronuncia impugnata il Giudice di prime cure ha ritenuto, condividendo le valutazioni del CTU, che la spesa sostenuta dall'appellata per la sostituzione del piatto doccia costituisca un'opera di manutenzione straordinaria con finalità conservativa del bene e che l'installazione del climatizzatore costituisca un'innovazione, fatta nell'interesse della comunione.
Va peraltro considerato, in senso contrario, che le opere effettuate non hanno determinato un aumento di valore dell'immobile, in quanto i beni in questione sono a rapida obsolescenza, avendo una durata limitata nel tempo e la loro sostituzione è andata ad esclusivo vantaggio dell'appellata, che ha il godimento diretto della cosa comune.
Per tali motivi la sentenza impugnata deve essere riformata nella parte in cui, in accoglimento della domanda riconvenzionale, ha riconosciuto il diritto di CP_1
al rimborso della somma di euro 1.148,82 a titolo di migliorie apportate
[...]
all'immobile.
Di conseguenza, dovendosi escludere la detrazione del suddetto credito di euro 1.148,82, la somma dovuta da a e a a Controparte_1 Pt_1 Parte_1 Parte_2
pagina 11 di 13 titolo di conguaglio viene ad essere rideterminata nella maggior somma di euro
43.333,33 in favore di ciascuna delle appellanti.
Su tale importo sono dovuti gli interessi legali dalla pronuncia della sentenza sino al pagamento.
In ordine alla liquidazione delle spese processuali occorre ricordare che, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (così
Cass. n. 9064 del 2018 e Cass. n. 27056 del 2021).
Nel caso in esame, all'esito del giudizio, tenuto conto che le domande reciprocamente proposte dalle parti in causa hanno trovato parziale accoglimento, ricorrono le condizioni di reciproca soccombenza, che giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lodi n. 480/2024, pubblicata in data 13.06.2024, condanna a pagare a ciascuna delle appellanti la somma di euro Controparte_1
6.054,42 a titolo di indennità di occupazione, oltre agli interessi legali dal 18.02.2022 fino alla pronuncia della presente sentenza;
pagina 12 di 13 respinge la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
condanna a pagare a ciascuna delle appellanti la somma di euro Controparte_1
43.333,33 a titolo di conguaglio, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, subordinando l'effetto traslativo al pagamento del suddetto conguaglio;
dichiara compensate tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio;
conferma per il resto la sentenza impugnata
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 26 marzo 2025
Il consigliere est.
Cesira D'Anella
Il Presidente
Giovanna Ferrero
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