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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/12/2025, n. 1960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1960 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 21781/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
EL SI DI
COSTANZA TETI DI ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 21781/2025
V.G. instaurato da
(c.f. ), con l'avv. Andrea Cristani Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. Andrea Cristani Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1. La figlia minorenne è affidata in via congiunta e condivisa ad entrambi i genitori, Persona_1
i quali continueranno ad assumere, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse relative alla sua istruzione, educazione e salute;
2. la minore avrà collocazione e residenza presso l'abitazione materna;
3. i genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse della figlia, garantendo un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori. In caso di dissenso, le linee educative comuni saranno discusse e approfondite congiuntamente con esperti di fiducia delle parti;
1 4. il padre potrà vedere e/o tenere la figlia con modalità libera e secondo le esigenze e gli impegni della stessa, previo accordo con la madre;
5. in caso di disaccordo, il padre potrà tenere con sé la figlia nei fine settimana in modo alternato, dall'uscita da scuola del sabato sino alla domenica sera ore 22.30. Nella settimana in cui non avrà la figlia nel weekend potrà tenerla con sé due giorni anche non consecutivi dall'uscita da scuola alla mattina successiva. Quanto alle vacanze estive, potrà tenerla con sé due settimane anche non consecutive da determinarsi di comune accordo tra i coniugi, tenuto conto degli impegni della figlia e dei genitori, da comunicare alla madre entro il 30 aprile di ogni anno;
quanto alle vacanze natalizie, potrà tenerla con sé, previo accordo con la madre da prendersi entro il 15 ottobre di ogni anno, dal 23 dicembre al 29 dicembre ovvero dal 30 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni. Quanto alle vacanze pasquali, la figlia trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa, ad anni alterni. Per le altre festività e per il giorno del compleanno si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, e comunque i coniugi potranno trovare anche altre diverse soluzioni, in ragione dei loro impegni lavorativi, garantendosi al padre un corretto tempo di frequentazione con la figlia;
6. considerate le attuali esigenze delle figlie, le risorse economiche di entrambi i genitori, la modalità di visitazione concordata, il signor si impegna a versare alla madre, a titolo di contributo al CP_1 mantenimento delle figlie, un assegno mensile di € 900,00 complessivamente, che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT e sarà pagato entro il giorno 15 di ogni mese. Il predetto contributo al mantenimento verrà versato alla madre sino a che le figlie non saranno economicamente autonome;
7. il Sig. si impegna altresì a provvedere a rimborsare il 50% delle spese straordinarie CP_1 sostenute dalla madre per le figlie, come da Protocollo adottato dal Tribunale di Brescia;
8. i coniugi concordano che l'assegno unico sarà percepito nella misura del 100% dalla madre, che potrà avvantaggiarsi altresì nella misura del 100% di eventuali detrazioni fiscali per carichi di famiglia;
9. le parti si danno reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per la figlia minore;
10. le parti dichiarano di rinunciare ad impugnare l'emananda sentenza di divorzio;
11. le spese legali del presente procedimento si intendono compensate;
12. restano confermate le ulteriori statuizioni economiche contenute nella sentenza di separazione.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 31.05.2008 contraevano matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di San Zeno Naviglio (atto n. 2, parte II, serie A).
2 Con decreto n. 2298/2018 del 04.10.2018 il Tribunale di Brescia omologava la separazione dei coniugi.
I ricorrenti hanno oggi chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni sopraindicate.
E' decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello
Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 20/11/2025.
Il presidente estensore
GU AN
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
EL SI DI
COSTANZA TETI DI ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 21781/2025
V.G. instaurato da
(c.f. ), con l'avv. Andrea Cristani Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. Andrea Cristani Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1. La figlia minorenne è affidata in via congiunta e condivisa ad entrambi i genitori, Persona_1
i quali continueranno ad assumere, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse relative alla sua istruzione, educazione e salute;
2. la minore avrà collocazione e residenza presso l'abitazione materna;
3. i genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse della figlia, garantendo un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori. In caso di dissenso, le linee educative comuni saranno discusse e approfondite congiuntamente con esperti di fiducia delle parti;
1 4. il padre potrà vedere e/o tenere la figlia con modalità libera e secondo le esigenze e gli impegni della stessa, previo accordo con la madre;
5. in caso di disaccordo, il padre potrà tenere con sé la figlia nei fine settimana in modo alternato, dall'uscita da scuola del sabato sino alla domenica sera ore 22.30. Nella settimana in cui non avrà la figlia nel weekend potrà tenerla con sé due giorni anche non consecutivi dall'uscita da scuola alla mattina successiva. Quanto alle vacanze estive, potrà tenerla con sé due settimane anche non consecutive da determinarsi di comune accordo tra i coniugi, tenuto conto degli impegni della figlia e dei genitori, da comunicare alla madre entro il 30 aprile di ogni anno;
quanto alle vacanze natalizie, potrà tenerla con sé, previo accordo con la madre da prendersi entro il 15 ottobre di ogni anno, dal 23 dicembre al 29 dicembre ovvero dal 30 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni. Quanto alle vacanze pasquali, la figlia trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa, ad anni alterni. Per le altre festività e per il giorno del compleanno si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, e comunque i coniugi potranno trovare anche altre diverse soluzioni, in ragione dei loro impegni lavorativi, garantendosi al padre un corretto tempo di frequentazione con la figlia;
6. considerate le attuali esigenze delle figlie, le risorse economiche di entrambi i genitori, la modalità di visitazione concordata, il signor si impegna a versare alla madre, a titolo di contributo al CP_1 mantenimento delle figlie, un assegno mensile di € 900,00 complessivamente, che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT e sarà pagato entro il giorno 15 di ogni mese. Il predetto contributo al mantenimento verrà versato alla madre sino a che le figlie non saranno economicamente autonome;
7. il Sig. si impegna altresì a provvedere a rimborsare il 50% delle spese straordinarie CP_1 sostenute dalla madre per le figlie, come da Protocollo adottato dal Tribunale di Brescia;
8. i coniugi concordano che l'assegno unico sarà percepito nella misura del 100% dalla madre, che potrà avvantaggiarsi altresì nella misura del 100% di eventuali detrazioni fiscali per carichi di famiglia;
9. le parti si danno reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per la figlia minore;
10. le parti dichiarano di rinunciare ad impugnare l'emananda sentenza di divorzio;
11. le spese legali del presente procedimento si intendono compensate;
12. restano confermate le ulteriori statuizioni economiche contenute nella sentenza di separazione.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 31.05.2008 contraevano matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di San Zeno Naviglio (atto n. 2, parte II, serie A).
2 Con decreto n. 2298/2018 del 04.10.2018 il Tribunale di Brescia omologava la separazione dei coniugi.
I ricorrenti hanno oggi chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni sopraindicate.
E' decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello
Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 20/11/2025.
Il presidente estensore
GU AN
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