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Articolo 3 della Legge 26 luglio 1993, n. 305
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Legge 26 luglio 1993, n. 305
Articolo 3 della Legge 26 luglio 1993, n. 305
Versione
20 agosto 1993
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 20 agosto 1993
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