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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 1837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1837 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Sezione specializzata in materia di Impresa
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di Impresa, in data 4/8/2022, contraddistinta dal n. 7652/2022, iscritto al n.
4091/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA
, con Sede Legale e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti n.3, Tower Parte_1
A, in persona della Dott.ssa nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
) nella qualità di quadro direttivo della in forza dei poteri a C.F._1 Parte_1 lei conferiti, come da procura del 07/07/2016 per atto Notaio rep. 400727, racc. Persona_1
89382, rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Cifonelli (C.F. ); CodiceFiscale_2
Appellante
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Mario Manzo Controparte_1 C.F._3
(c.f. ) e dall'avv. Antonella Capaccio (c.f. ); C.F._4 C.F._5
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata conveniva in giudizio la Controparte_1 [...]
chiedendo dichiararsi la nullità del contratto a mezzo del quale il 2.09.2005 si era CP_2
1 costituito fideiussore a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla società
[...] fino al concorso di € 4.500.000,00, nonché dell'ulteriore fideiussione stipulata, Parte_3
sempre a favore della medesima garantita, il 13.07.2012 con lo stesso istituto di credito.
A sostegno della spiegata azione l'istante deduceva che la garanzia sottoscritta nell'anno 2005 riproduceva esattamente, sia nel numero (artt. n.2, 6 ed 8) che nel contenuto (clausole cd. rispettivamente, di riviviscenza, di rinuncia al termine di cui all'art. 1957 cod.civ. e di sopravvivenza) le condizioni presenti nel modello ABI del 2002 e già ritenuto dalla Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2.05.2005, contrarie all'art. 2 comma 2, Legge 287/90 (cd. Legge
Antitrust). In relazione alla seconda fideiussione dell'anno 2012 l'attore deduceva la riproduzione all'art. n.6 del modello negoziale sottoscritto della incriminata clausola di rinuncia al termine di cui all'art. 1957 cod. civ.
Per tali ragioni l'attore chiedeva di accertare e dichiarare la nullità totale, od in subordine parziale, delle due garanzie, nonché che fosse dichiarata l'avvenuta decadenza/inesistenza del diritto della Banca ad agire nei suoi confronti, con conseguente condanna della banca convenuta al risarcimento sia del danno (patrimoniale e non patrimoniale) cagionato dall'iscrizione del suo nominativo nella Centrale Rischi della Banca d'Italia.
Costituitasi in giudizio la eccepiva l'improcedibilità della domanda per il Controparte_2 manco esperimento della mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1, bis del D.Lgs 28/10, nonché l'inammisibilità ed improcedibilità per indeterminabilità del petitum e della causa petendi.
Nel merito la convenuta chiedeva il rigetto integrale della domanda, qualificando le garanzie impugnate quali contratti autonomi di garanzia, con esclusione dell'applicabilità dell'art. 2, comma
2, L. 287/1990. In subordine, eccepiva in ogni caso la non applicabilità del provvedimento n.55/2005 della Banca d'Italia in relazione al contratto stipulato da parte attrice addì 13.07.2012, poiché da qualificarsi quale fideiussione specifica, mentre in relazione alla fideiussione omnibus sottoscritta dall'istante in data 2.09.2005 deduceva l'inapplicabilità del provvedimento predetto dell'Autorità Garante, essendo stato sottoscritto il modello negoziale dopo l'entrata in vigore della legge 287/90, successivamente all'intervento della Banca d'Italia e in ogni caso prima della circolare ABI del 26.09.2005, con conseguente assenza di prova della sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale.
Con la sentenza impugnata il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda dichiarando nulle le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione omnibus del 2.9.2005, con
2 conseguente accertamento (sempre limitatamente a tale garanzia) della decadenza della Banca dal diritto di agire nei confronti dell'attore.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l' deducendo che: Parte_1
• il Tribunale aveva errato nel qualificare la garanzia del 2.9.2005 come fideiussione omnibus, trattandosi in realtà di un contratto autonomo di garanzia;
• il Tribunale aveva errato nel ritenere che il provvedimento della Banca d'Italia avesse efficacia di prova privilegiata anche con riguardo alla fideiussione in esame, considerato che era stata sottoscritta al di fuori del periodo oggetto dell'accertamento della
Banca d'Italia.
Ha, quindi, chiesto la riforma integrale della sentenza ed il rigetto di tutte le domande proposte dal , con condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. CP_1
Alla prima udienza del 14/3/2023 è stata dichiarata la contumacia dell'appellato e il processo è stato rinviato al 13/2/2024 per la precisazione delle conclusioni, udienza rinviata d'ufficio al
26.11.2024.
Con comparsa depositata il 16/5/2024 si è costituito chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione sostenendo la correttezza della decisione di primo grado.
Con nota depositata il 14.11.2024 l' ha depositato la sentenza n. 2490/2023 del Parte_1
6.06.23 del Tribunale di Salerno (con relativo certificato di passaggio in giudicato del 25.01.2024) che, a definizione della causa di accertamento negativo del credito promosso dal Controparte_1
nei confronti di nel rigettare le istanze del , ha riconosciuto la natura di Parte_1 CP_1
contratto autonomo di garanzia della fideiussione del 2.09.2005, oggetto anche del presente giudizio.
All'udienza del 26/11/2024 le parti hanno rassegnato le conclusioni e la Corte ha concesso i termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va revocata la contumacia di , costituitosi il 16.5.2024 prima Controparte_1 dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
L'appello è fondato e va accolto.
3 Come già detto, con la nota del 14.11.2024 l' ha depositato la sentenza n. Parte_1
2490/2023 del 6.06.23 del Tribunale di Salerno (con relativo certificato di passaggio in giudicato del 25.01.2024) che, a definizione della causa di accertamento negativo del credito promosso dal nei confronti di nel rigettare le istanze del , ha riconosciuto Controparte_1 Parte_1 CP_1
la natura di contratto autonomo di garanzia della fideiussione del 2.09.2005, oggetto anche del presente giudizio.
Tale deposito è ammissibile, concernendo un documento formatosi successivamente alla proposizione dell'impugnazione e prodotto dall'appellante nella prima difesa utile. D'altronde l'appellato non ha mosso alcuna contestazione sull'ammissibilità di tale produzione documentale.
Con tale pronuncia il Tribunale di Salerno, nel rigettare la domanda di accertamento negativo del credito proposta dal , ha espressamente qualificato la fideiussione del 2.09.2005 come CP_1
contratto autonomo di garanzia.
L'appellante ha anche depositato l'attestazione della cancelleria dell'avvenuto passaggio in giudicato della decisione.
Non c'è alcun dubbio che tale decisione sia vincolante in questa sede, tenuto conto che, per giurisprudenza costante, “il giudicato si forma, oltre che sull'affermazione o negazione del bene della vita controverso, sugli accertamenti logicamente preliminari e indispensabili ai fini del deciso, quelli cioè che si presentano come la premessa indefettibile della pronunzia, mentre non comprende le enunciazioni puramente incidentali e in genere le considerazioni estranee alla controversia e prive di relazione causale col deciso. L'autorità del giudicato è circoscritta oggettivamente in conformità alla funzione della pronunzia giudiziale, diretta a dirimere la lite nei limiti delle domande proposte, sicché ogni affermazione eccedente la necessità logico giuridica della decisione deve considerarsi un "obiter dictum", come tale non vincolante”
(Cass., Ordinanza n. 3793 del 08/02/2019).
Nel caso in esame l'accertamento della natura della garanzia effettuato dal Tribunale di Salerno costituisce un accertamento preliminare indispensabile ai fini del rigetto della domanda proposta dal
, motivo per il quale tale qualificazione ha l'autorità del giudicato. CP_1
Ne consegue che anche nel presente processo, avente ad oggetto la medesima garanzia e svoltosi tra le medesime parti, la fideiussione del 2.9.2005 va qualificata come contratto autonomo di garanzia.
4 Ciò posto, ai fini dell'accoglimento dell'appello è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della Cassazione secondo il quale "la declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema esaminato dal menzionato provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 postula che la fideiussione stessa sia qualificabile come omnibus” (cfr. tra le ultime Cass., Ord.
15/07/2024, n. 19401 e Cass., Ord. 12/06/2024, n. 16289).
La garanzia in esame, pertanto, non può dirsi nulla in quanto non rientrante tra i contratti a valle dell'intesa anticoncorrenziale sanzionata dalla Banca d'Italia.
Ne consegue l'accoglimento dell'appello e la riforma integrale della sentenza impugnata, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte in primo grado dal . CP_1
All'accoglimento dell'appello consegue la condanna dell'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio da liquidarsi - in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore indeterminato – per il primo grado in complessivi Euro 3.970 (in particolare, Euro 900 per la fase di studio, Euro 650 per la fase introduttiva, Euro 920 per la fase istruttoria ed Euro 1.500 per quella decisoria) e per il secondo grado in complessivi Euro 5.100 (in particolare, Euro 1.050 per la fase di studio, Euro 750 per la fase introduttiva, Euro 1.550 per la fase istruttoria ed Euro 1.750 per quella decisoria).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza emessa dal
Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, il 4/8/2022, contraddistinta dal n.
7652/2022, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata rigetta le domande proposte in primo grado da;
Controparte_1
2. condanna al pagamento, in favore della delle spese del Controparte_1 Parte_1 doppio grado di giudizio che liquida per il primo grado in € 3.970,00 per compensi ed €
595,5 per spese generali, e per il secondo grado di giudizio liquida in € 1.554,00 per spese, €
5.100 per compenso professionale ed € 765 per spese generali.
Così deciso in Napoli, l'8 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Sezione specializzata in materia di Impresa
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di Impresa, in data 4/8/2022, contraddistinta dal n. 7652/2022, iscritto al n.
4091/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA
, con Sede Legale e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti n.3, Tower Parte_1
A, in persona della Dott.ssa nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
) nella qualità di quadro direttivo della in forza dei poteri a C.F._1 Parte_1 lei conferiti, come da procura del 07/07/2016 per atto Notaio rep. 400727, racc. Persona_1
89382, rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Cifonelli (C.F. ); CodiceFiscale_2
Appellante
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Mario Manzo Controparte_1 C.F._3
(c.f. ) e dall'avv. Antonella Capaccio (c.f. ); C.F._4 C.F._5
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata conveniva in giudizio la Controparte_1 [...]
chiedendo dichiararsi la nullità del contratto a mezzo del quale il 2.09.2005 si era CP_2
1 costituito fideiussore a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla società
[...] fino al concorso di € 4.500.000,00, nonché dell'ulteriore fideiussione stipulata, Parte_3
sempre a favore della medesima garantita, il 13.07.2012 con lo stesso istituto di credito.
A sostegno della spiegata azione l'istante deduceva che la garanzia sottoscritta nell'anno 2005 riproduceva esattamente, sia nel numero (artt. n.2, 6 ed 8) che nel contenuto (clausole cd. rispettivamente, di riviviscenza, di rinuncia al termine di cui all'art. 1957 cod.civ. e di sopravvivenza) le condizioni presenti nel modello ABI del 2002 e già ritenuto dalla Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2.05.2005, contrarie all'art. 2 comma 2, Legge 287/90 (cd. Legge
Antitrust). In relazione alla seconda fideiussione dell'anno 2012 l'attore deduceva la riproduzione all'art. n.6 del modello negoziale sottoscritto della incriminata clausola di rinuncia al termine di cui all'art. 1957 cod. civ.
Per tali ragioni l'attore chiedeva di accertare e dichiarare la nullità totale, od in subordine parziale, delle due garanzie, nonché che fosse dichiarata l'avvenuta decadenza/inesistenza del diritto della Banca ad agire nei suoi confronti, con conseguente condanna della banca convenuta al risarcimento sia del danno (patrimoniale e non patrimoniale) cagionato dall'iscrizione del suo nominativo nella Centrale Rischi della Banca d'Italia.
Costituitasi in giudizio la eccepiva l'improcedibilità della domanda per il Controparte_2 manco esperimento della mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1, bis del D.Lgs 28/10, nonché l'inammisibilità ed improcedibilità per indeterminabilità del petitum e della causa petendi.
Nel merito la convenuta chiedeva il rigetto integrale della domanda, qualificando le garanzie impugnate quali contratti autonomi di garanzia, con esclusione dell'applicabilità dell'art. 2, comma
2, L. 287/1990. In subordine, eccepiva in ogni caso la non applicabilità del provvedimento n.55/2005 della Banca d'Italia in relazione al contratto stipulato da parte attrice addì 13.07.2012, poiché da qualificarsi quale fideiussione specifica, mentre in relazione alla fideiussione omnibus sottoscritta dall'istante in data 2.09.2005 deduceva l'inapplicabilità del provvedimento predetto dell'Autorità Garante, essendo stato sottoscritto il modello negoziale dopo l'entrata in vigore della legge 287/90, successivamente all'intervento della Banca d'Italia e in ogni caso prima della circolare ABI del 26.09.2005, con conseguente assenza di prova della sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale.
Con la sentenza impugnata il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda dichiarando nulle le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione omnibus del 2.9.2005, con
2 conseguente accertamento (sempre limitatamente a tale garanzia) della decadenza della Banca dal diritto di agire nei confronti dell'attore.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l' deducendo che: Parte_1
• il Tribunale aveva errato nel qualificare la garanzia del 2.9.2005 come fideiussione omnibus, trattandosi in realtà di un contratto autonomo di garanzia;
• il Tribunale aveva errato nel ritenere che il provvedimento della Banca d'Italia avesse efficacia di prova privilegiata anche con riguardo alla fideiussione in esame, considerato che era stata sottoscritta al di fuori del periodo oggetto dell'accertamento della
Banca d'Italia.
Ha, quindi, chiesto la riforma integrale della sentenza ed il rigetto di tutte le domande proposte dal , con condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. CP_1
Alla prima udienza del 14/3/2023 è stata dichiarata la contumacia dell'appellato e il processo è stato rinviato al 13/2/2024 per la precisazione delle conclusioni, udienza rinviata d'ufficio al
26.11.2024.
Con comparsa depositata il 16/5/2024 si è costituito chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione sostenendo la correttezza della decisione di primo grado.
Con nota depositata il 14.11.2024 l' ha depositato la sentenza n. 2490/2023 del Parte_1
6.06.23 del Tribunale di Salerno (con relativo certificato di passaggio in giudicato del 25.01.2024) che, a definizione della causa di accertamento negativo del credito promosso dal Controparte_1
nei confronti di nel rigettare le istanze del , ha riconosciuto la natura di Parte_1 CP_1
contratto autonomo di garanzia della fideiussione del 2.09.2005, oggetto anche del presente giudizio.
All'udienza del 26/11/2024 le parti hanno rassegnato le conclusioni e la Corte ha concesso i termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va revocata la contumacia di , costituitosi il 16.5.2024 prima Controparte_1 dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
L'appello è fondato e va accolto.
3 Come già detto, con la nota del 14.11.2024 l' ha depositato la sentenza n. Parte_1
2490/2023 del 6.06.23 del Tribunale di Salerno (con relativo certificato di passaggio in giudicato del 25.01.2024) che, a definizione della causa di accertamento negativo del credito promosso dal nei confronti di nel rigettare le istanze del , ha riconosciuto Controparte_1 Parte_1 CP_1
la natura di contratto autonomo di garanzia della fideiussione del 2.09.2005, oggetto anche del presente giudizio.
Tale deposito è ammissibile, concernendo un documento formatosi successivamente alla proposizione dell'impugnazione e prodotto dall'appellante nella prima difesa utile. D'altronde l'appellato non ha mosso alcuna contestazione sull'ammissibilità di tale produzione documentale.
Con tale pronuncia il Tribunale di Salerno, nel rigettare la domanda di accertamento negativo del credito proposta dal , ha espressamente qualificato la fideiussione del 2.09.2005 come CP_1
contratto autonomo di garanzia.
L'appellante ha anche depositato l'attestazione della cancelleria dell'avvenuto passaggio in giudicato della decisione.
Non c'è alcun dubbio che tale decisione sia vincolante in questa sede, tenuto conto che, per giurisprudenza costante, “il giudicato si forma, oltre che sull'affermazione o negazione del bene della vita controverso, sugli accertamenti logicamente preliminari e indispensabili ai fini del deciso, quelli cioè che si presentano come la premessa indefettibile della pronunzia, mentre non comprende le enunciazioni puramente incidentali e in genere le considerazioni estranee alla controversia e prive di relazione causale col deciso. L'autorità del giudicato è circoscritta oggettivamente in conformità alla funzione della pronunzia giudiziale, diretta a dirimere la lite nei limiti delle domande proposte, sicché ogni affermazione eccedente la necessità logico giuridica della decisione deve considerarsi un "obiter dictum", come tale non vincolante”
(Cass., Ordinanza n. 3793 del 08/02/2019).
Nel caso in esame l'accertamento della natura della garanzia effettuato dal Tribunale di Salerno costituisce un accertamento preliminare indispensabile ai fini del rigetto della domanda proposta dal
, motivo per il quale tale qualificazione ha l'autorità del giudicato. CP_1
Ne consegue che anche nel presente processo, avente ad oggetto la medesima garanzia e svoltosi tra le medesime parti, la fideiussione del 2.9.2005 va qualificata come contratto autonomo di garanzia.
4 Ciò posto, ai fini dell'accoglimento dell'appello è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della Cassazione secondo il quale "la declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema esaminato dal menzionato provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 postula che la fideiussione stessa sia qualificabile come omnibus” (cfr. tra le ultime Cass., Ord.
15/07/2024, n. 19401 e Cass., Ord. 12/06/2024, n. 16289).
La garanzia in esame, pertanto, non può dirsi nulla in quanto non rientrante tra i contratti a valle dell'intesa anticoncorrenziale sanzionata dalla Banca d'Italia.
Ne consegue l'accoglimento dell'appello e la riforma integrale della sentenza impugnata, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte in primo grado dal . CP_1
All'accoglimento dell'appello consegue la condanna dell'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio da liquidarsi - in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore indeterminato – per il primo grado in complessivi Euro 3.970 (in particolare, Euro 900 per la fase di studio, Euro 650 per la fase introduttiva, Euro 920 per la fase istruttoria ed Euro 1.500 per quella decisoria) e per il secondo grado in complessivi Euro 5.100 (in particolare, Euro 1.050 per la fase di studio, Euro 750 per la fase introduttiva, Euro 1.550 per la fase istruttoria ed Euro 1.750 per quella decisoria).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza emessa dal
Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, il 4/8/2022, contraddistinta dal n.
7652/2022, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata rigetta le domande proposte in primo grado da;
Controparte_1
2. condanna al pagamento, in favore della delle spese del Controparte_1 Parte_1 doppio grado di giudizio che liquida per il primo grado in € 3.970,00 per compensi ed €
595,5 per spese generali, e per il secondo grado di giudizio liquida in € 1.554,00 per spese, €
5.100 per compenso professionale ed € 765 per spese generali.
Così deciso in Napoli, l'8 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
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