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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/06/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Vincenzo Di Pede, ha deliberato la seguente
SENTENZA in ordine alla causa civile di 1° grado iscritta al n° 3549/2019 ruolo generale affari civili contenziosi e vertente tra:
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Forciniti -ATTORE-
CONTRO
(già ; p.iva: Controparte_1 CP_2
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Nicola Mortoro -CONVENUTA-
E
(c.f.: ) -CONVENUTO CONTUMACE- CP_3 C.F._2
OGGETTO: Azione ex art. 144 d. lgs. 209/2005
CONCLUSIONI DELL'ATTORE: «Condannare i convenuti, in solido al risarcimento dei danni tutti patiti dall'odierno Attore, nella misura indicata, nella parte motiva del presente
Atto, ovvero in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia, ivi compreso il danno da ritardato adempimento. Condannare, inoltre i convenuti, in solido tra loro al pagamento delle spese processuali da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto
Procuratore».
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA AIS - ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES
S.A.: «- rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto;
- in subordine, ridurre la domanda per quanto di ragione in esito alle risultanze istruttorie e le evidenze probatorie quali esse emergeranno nel corso del presente giudizio se ed in quanto opponibili alla , sancendo il maggioritario o paritario concorso colposo CP_2 dell'attore; - ridurre la domanda attorea per il mancato utilizzo del casco;
- ritenere e dichiarare, in ogni caso, la nullità della domanda cumulativa di interessi legali e rivalutazione monetaria. […] Spese e compensi».
1 I FATTI
1. Con atto di citazione notificato nel dicembre 2019, ha convenuto in Parte_1
giudizio la compagnia assicuratrice e deducendo che CP_2 CP_3 in data 07.06.2019, alle ore 15:30 circa, ‒ alla guida dell'autovettura di CP_3
sua proprietà targata CJ598BF, assicurata con la in virtù della polizza n. CP_2
10000000623555 ‒ mentre percorreva la Via Madonna della Pietà nel Comune di Crosia, giunto all'altezza dell'omonima chiesa e in direzione del centro, perdeva il controllo dell'automobile andando a collidere con la parte laterale anteriore destra contro un muro di sostegno.
L'attore ha rappresentato di trovarsi, in qualità di terzo trasportato, a bordo dell'autovettura al lato passeggero anteriore destro e di aver subito gravi lesioni fisiche a seguito dell'impatto.
L'attore ha dedotto di aver diffidato la a provvedere al risarcimento dei danni CP_2
fisici dallo stesso subiti e di aver ricevuto la comunicazione da parte della medesima compagnia assicuratrice dell'impossibilità di procedere alla liquidazione dei danni.
L'attore ha, quindi, chiesto la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni dallo stesso subiti.
2. Con comparsa depositata nell'aprile 2020 si è costituita in giudizio la convenuta
[...]
(già ) deducendo Controparte_1 CP_2
l'inverosimiglianza della rappresentazione fattuale dell'attore, ponendo in dubbio la qualità di terzo trasportato dell'attore.
In particolare, secondo la società assicurativa convenuta: dalle telefonate effettuate al
118 dell'ASP di Cosenza emergeva il coinvolgimento nel sinistro di una sola persona;
il
C.T.P. della medesima convenuta riscontrava tracce ematiche sul solo lato guida;
il
, indicato nelle dichiarazioni rilasciate dai come semplice conoscente ed Parte_2 Pt_1
unico testimone, era, in realtà, il fidanzato della sorella dei Pt_1
Secondo la medesima convenuta, quindi, l'attore era il conducente dell'autoveicolo e modificava tale circostanza nella sua rappresentazione fattuale anche al fine di evitare le conseguenze penali dovute al suo tasso alcolemico successivamente riscontrato in ospedale.
Con La , deducendo comunque la mancanza di prove in merito alle circostanze dedotte dall'attore e l'evidenza del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza (derivante dalle foto scattate dopo il sinistro rappresentanti il corretto funzionamento dei pretensionatori delle cinture di sicurezza), ha chiesto il rigetto della domanda e, in subordine, l'accertamento
2 del maggioritario o paritario concorso colposo dell'attore e la riduzione del quantum richiesto dall'attore.
3. Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita con l'interrogatorio formale dell'attore, con l'escussione di un teste indicato dalla parte attrice e con l'espletamento di una C.T.U. medico-legale.
All'udienza del 05.05.2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. abbreviati.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
4 Occorre premettere che l'azione diretta prevista dall'art. 141 del d. lgs. n. 209/2005
(“cod. ass.”) in favore del terzo trasportato non trova applicazione nell'ipotesi in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, essendo in tal caso applicabile l'art. 144 cod. ass. che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall'art. 2054 co.1 c.c., con onere a proprio carico equivalente a quello previsto dall'art. 141 cod. ass. di provare il danno e il nesso causale, spettando invece al vettore la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito
(cfr. Cass., Sez. III, ord. n. 1044/2024; Cass., SS. UU., sent. n. 35318/2022; Cass., Sez.
III, n. 17963/2021).
Ciò posto, l'ascrizione dell'ipotesi del sinistro con il solo veicolo del vettore del trasportato all'art. 144 cod. ass. comporta che nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione debba essere chiamato anche il responsabile del danno, da identificare con il proprietario del veicolo (Cass., Sez. III, ord. n. 15637/2024; Cass., Sez. III, ord. n.
23480/2018).
Nel caso di specie, sulla scorta degli elementi prospettati dall'attore, è stata esperita l'azione ai sensi dell'art. 144 cod. ass. tanto nei confronti dell'impresa assicuratrice dell'unica autovettura coinvolta nel sinistro, la (oggi, CP_2 [...]
, quanto nei confronti del proprietario dell'autovettura Controparte_1
medesima, , il quale, seppur ritualmente citato in giudizio, non si è CP_3
costituto, dovendosi dichiararne la contumacia.
5. Tanto premesso, la domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
A fronte dell'onere probatorio incombente, come sopra premesso, sulla parte attrice in merito al nesso causale tra i danni lamentati e l'evento da cui sarebbero derivati (il
3 sinistro stradale), nella specie, dall'istruttoria espletata e dalla documentazione in atti non può ritenersi provata la ricostruzione fattuale proposta dall'attore.
Ebbene, l'attore ha sostenuto nell'atto introduttivo del giudizio di essere un passeggero dell'autovettura targata CJ598BF al momento in cui il conducente, CP_3
(fratello dell'attore, come emergente dalle dichiarazioni spontanee rilasciate dallo stesso a seguito del sinistro), ne perdeva il controllo collidendo con la parte anteriore destra del veicolo contro un muro di sostegno.
Tuttavia, la suddetta circostanza non ha trovato conferma nella relazione peritale del
C.T.U. tempestivamente depositata in atti ed inviata alle parti per le loro osservazioni.
Dalla consulenza tecnica d'ufficio emerge che: «In relazione alla dinamica traumatica del sinistro, in sede di operazioni peritali il Ricorrente ha riferito che era trasportato sulla vettura sul sedile anteriore e che stava utilizzando il telefono cellulare e che quest'ultimo improvvisamente cadeva sotto il sedile;
il soggetto si fletteva quindi in avanti per recuperarlo e all'improvviso si verificava l'urto frontale del mezzo contro un ostacolo fisso. Per tale ragione il periziando avrebbe impattato con il volto contro il cruscotto dell'auto. Il soggetto ha precisato inoltre che l'airbag non si è azionato. Il sig. ha Pt_1
quindi effettuato nella stessa giornata un accesso presso il pronto soccorso del P.O. di
Rossano Calabro ma in atti non è stato depositato il relativo verbale. È disponibile invece il referto degli esami di laboratorio effettuati presso tale struttura che documentava un valore dell'alcolemia pari a 1,35 mg/dl. Dal carteggio sanitario risulta che il Ricorrente è stato ricoverato lo stesso giorno presso il reparto di chirurgia maxillo-facciale dell'Ospedale “Miulli” di Acqua Viva delle Fonti (BA) con la seguente diagnosi: “fratture multiple del massiccio facciale con diastasi mascellare superiore. FLC guancia dx e labbro superiore”. […] si può ritenere che a seguito del sinistro per cui è causa il sig. bbia riportato una frattura del mascellare inferiore tipo Le Fort I. […] Si può quindi Pt_1 affermare che dalle lesioni riportate nell'evento traumatico del 7 giugno 2019 sono residuati postumi a carattere permanente, da ritenersi stabilizzati e non suscettibili di miglioramento, costituiti dagli esiti di una frattura mascellare tipo Le Fort I, trattata chirurgicamente con impianto di placche e viti (mezzi di sintesi in sede), consistenti in dolorabilità alla digitopressione sul focolaio fratturativo».
Se è vero che il C.T.U. ha confermato la riconducibilità delle lesioni occorse all'attore al sinistro in esame è, altresì, vero che nella medesima relazione peritale è stata chiaramente esclusa la compatibilità delle lesioni fisiche accertate con la dinamica del sinistro dedotta dall'attore, con particolare riferimento alla sua presenza in auto, al
4 momento del sinistro, come terzo trasportato sul sedile anteriore destro e munito di cintura di sicurezza: «Per quanto attiene al nesso di causa esistente tra il sinistro e le lesioni riportate, si deve rilevare che la frattura del mascellare non risulta compatibile con la dinamica traumatica riferita. Occorre infatti rammentare che il sig. ha riferito che Pt_1
al momento del sinistro era intento a cercare il telefono cellulare che era caduto sul pianale dell'auto. Ebbene, nel caso di un urto frontale dell'auto contro un ostacolo fisso, qualora il trasportato anteriore fosse stato seduto con il tronco flesso in avanti e il capo rivolto verso il basso, questi avrebbe impattato contro il cruscotto del mezzo con il vertice del capo (volta cranica). Come anticipato, invece, la frattura del mascellare tipo Le Fort I
è causata da un impatto diretto a livello della spina nasale anteriore. È evidente che le sedi di impatto sono differenti: il volto (a livello della spina nasale anteriore) e il vertice del capo. Seppure possa risultare pletorico, si segnala pure che un trauma a livello del vertice del capo non può provocare le lesioni riportate dal soggetto. L'ultimo aspetto da affrontare è quello relativo al corretto utilizzo delle cinture di sicurezza. Nell'ipotesi in cui il soggetto fosse stato correttamente seduto sul sedile anteriore, in qualità di conducente o trasportato, le cinture di sicurezza avrebbero con ogni probabilità impedito la realizzazione delle lesioni a livello mascellare. I mezzi di ritenzione, infatti, con una dinamica traumatica come quella in discussione, avrebbero ancorato il tronco, e quindi il capo, al sedile impedendo così l'impatto contro le strutture rigide del mezzo. Si deve pure considerare che, analizzando le foto dell'auto incidentata depositate in atti, non risulta che ci sia stata una deformazione dell'abitacolo tale da provocare lesioni dirette sul trasportato».
Il C.T.U. ha, quindi, concluso nel senso che: «La frattura del mascellare non risulta compatibile con la dinamica traumatica riferita e in particolare con il corretto utilizzo delle cinture di sicurezza».
Tanto premesso, sono da condividersi le considerazioni espresse e le conclusioni raggiunte dal C.T.U., dott. in quanto logicamente e scientificamente Persona_1 argomentate, sulla scorta delle indagini espletate, previa la visita dell'attore, e della documentazione medica prodotta in atti.
A nulla rilevano le osservazioni alla C.T.U. depositate in Cancelleria ‒ tardivamente, in data 26.11.2024 e non previamente inoltrate al C.T.U. ‒ a firma del C.T.P. dell'attore, dott. con istanza di convocazione del C.T.U. per chiarimenti. Persona_2
Bisogna premettere che le suddette osservazioni consistono in contestazioni mediche e tecniche definibili come mere difese e, in quanto tali, risultano ammissibili nonostante la
5 loro tardività, posta la natura ordinatoria del termine ex art. 195 co. 3 c.p.c. (cfr. Cass.,
Cass., SS. UU., sent. n. 5624/2022, secondo cui le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate oltre il termine ex art. 193 co. 3 c.p.c., purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio).
Tuttavia, tali osservazioni risultano non condivisibili ‒ oltre che sulla base delle precise constatazioni medico-legali del C.T.U. sopra riportate ‒ alla luce del complessivo quadro istruttorio e documentale e stante l'onere probatorio gravante sull'attore in merito alla ricostruzione della dinamica del sinistro.
6. Innanzitutto, è lo stesso C.T.P. dell'attore, nelle sopra citate osservazioni alla C.T.U. medico-legale, a contraddire l'utilizzo della cintura di sicurezza al momento del sinistro da parte del danneggiato (per come, invece, riferito dal medesimo in sede di Parte_1
dichiarazioni spontanee stragiudiziali e in sede di interrogatorio formale), laddove il dott. ha rilevato ‒ concordando, sul punto, con la valutazione del C.T.U. ‒ Persona_2 che «l'analisi complessiva dei dati consente di rilevare la presenza di un trauma facciale
e l'assenza di traumi toracici e addominali. […] Inoltre, nel caso di utilizzo della cintura di sicurezza, si sarebbero potuti riscontrare trauma addominale da costrizione della cintura, mentre è presumibile che la grave lesione facciale riportata non si sarebbe verificata.
Pertanto, i dati clinici emersi dal verbale del Pronto Soccorso sembrano indicare una condizione di impatto del massiccio facciale da parte di un passeggero anteriore, contro una superficie solida dell'abitacolo dell'auto, privo di cintura di sicurezza».
Lo stesso C.T.P., inoltre, ha rilevato ‒ così come il C.T.U. ‒ una circostanza totalmente omessa dall'attore nella propria rappresentazione fattuale, ossia che «un ulteriore dato rilevante, ai fini della presente analisi riguarda l'alcolemia, che, misurata con metodo enzimatico, è risultata pari a 135 mg/dl (valori normali:
0-50 mg/dl), confermando che il sig. i trovava in stato di ebbrezza». Pt_1
6.1. A ciò si aggiunga che dalle registrazioni audio delle telefonate al 118 di richiesta di soccorso ‒ in seguito interrotta ‒ per effettuate nelle circostanze di tempo e Parte_1 di luogo dedotte dall'attore (prodotte in atti dalla società assicurativa convenuta ed acquisite presso la Centrale Operativa del 118 di Cosenza dalla , Controparte_4
6 su delega sottoscritta dallo stesso , nell'ambito delle investigazioni Parte_1
stragiudiziali finalizzate alla ricostruzione della dinamica del sinistro) non emerge il coinvolgimento nel sinistro di due soggetti, bensì di un'unica persona.
Dalla registrazione audio della prima chiamata prodotta in atti emerge una voce maschile
‒ rimasta non identificata ‒ che richiede con urgenza un intervento medico per un incidente stradale specificando il coinvolgimento nel sinistro di un'unica persona («È un incidente con la macchina il signore sta malissimo. [Domanda dell'operatrice telefonica del 118:] Mi dica quante persone sono coinvolte. [Risposta del chiamante:] Una persona sola. [Domanda dell'operatrice telefonica del 118:] Ma è fuori dalla macchina o è nella macchina? [Risposta del chiamante:] Sì, sì, sì. È fuori dalla macchina […]»).
La circostanza del coinvolgimento di un'unica persona nel sinistro in oggetto trova conferma nella registrazione audio della seconda chiamata in atti, finalizzata ad interrompere la richiesta di intervento di un'ambulanza ed effettuata da una voce femminile, anch'essa rimasta non identificata («Salve sono la ragazza di prima […] dell'incidente di Crosia. Eh niente, l'hanno caricato in macchina e l'hanno portato al
Pronto Soccorso perché era tutto pieno di sangue. [Domanda dell'operatrice telefonica del 118:] Ma è cosciente questa persona o era priva di sensi? Parlava, camminava?
[Risposta della chiamante, dopo aver chiesto a sua volta a terzi se era cosciente e se parlava:] Sì era cosciente. [Domanda dell'operatrice telefonica del 118:] Quindi non avete più bisogno dell'ambulanza e non ci sono altri feriti? [Risposta della chiamante:] No, no, no, no, non c'è nessun altro ferito, era solo lui […]»).
Neanche in quest'ultima telefonata si fa riferimento ad altre persone coinvolte nel sinistro, ferite o illese.
Oltre alle suddette registrazioni audio delle telefonate al 118 per richiedere ed interrompere la richiesta di intervento dell'ambulanza, la contraddittorietà della dinamica riferita dall'attore con il quadro probatorio raccolto nel corso del giudizio emerge da diversi ulteriori elementi.
6.2. Neppure le dichiarazioni spontanee rilasciate in sede stragiudiziale alla incaricata dalla compagnia di assicurazioni, giovano alla Controparte_5 ricostruzione della dinamica del sinistro proposta dall'attore.
Ad emergere sono, dapprima, le contraddizioni rispetto al restante quadro documentale.
Difatti, nel verbale di accettazione del P.S. prodotto dalla società di assicurazione in sede di seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. si legge «Politrauma giunto in PS accompagnato da terzi (riferita la compagna) […]» mentre, secondo le dichiarazioni
7 spontanee rilasciate dai ad accompagnare l'attore in P.S. era stato il fratello, Pt_1
. Più nel dettaglio, secondo , «mio fratello mi CP_3 Parte_1 CP_3 accompagnava al P.S. di Rossano in un'auto di una ragazza di cui disconosco le generalità» e, secondo , «Io personalmente accompagnavamo mio CP_3 fratello immediatamente al P.S. con un'altra auto di persona che non conosco che si proponeva di accompagnarci in ospedale». Tali dichiarazioni collidono, dunque, con le dichiarazioni riportate nel verbale di accettazione del P.S.
Contraddittorie tra loro risultano, inoltre, le varie dichiarazioni spontanee rilasciate in seguito al sinistro.
Se ha dichiarato spontaneamente che «ricordo che dopo l'impatto io CP_3
uscivo dall'abitacolo ed un uomo ed il teste [riferendosi a ] si Parte_3
prodigavano per aprire lo sportello anteriore destro bloccato a causa dell'impatto», al contempo, lo stesso ha spontaneamente dichiarato: «Andavo subito Parte_3
via poiché impressionato dal sangue pertanto non so riferire sulle circostanze successive».
Ancora, contrariamente a quanto riferito spontaneamente da (secondo il CP_3 quale, dopo l'impatto, il e un altro uomo «si prodigavano per aprire lo Parte_3
sportello anteriore destro bloccato a causa dell'impatto»), il , sentito come teste Parte_3 all'udienza del 22.05.2023, ha riferito: «[…] Io ero a piedi ed ero a circa 10/15 metri di distanza dall'autovettura […] Mi è stato riferito da altre persone che il sig. si era Pt_1 fatto male al naso ma di specifico non so […] Preciso che quando sono arrivato vi erano altre persone come il fratello che lo stavano tirando fuori ma io alla vista del sangue sono andato via».
6.3. La dinamica dedotta dall'attore risulta, inoltre, confutata anche dagli elementi emergenti dalle relazioni peritali a firma della incaricata Controparte_5
dalla compagnia assicuratrice, laddove, in quella del 27.09.2019 viene ivi constato che
«da un'attenta visione delle tracce ematiche presenti all'interno dell'abitacolo del veicolo assicurato ed in considerazioni della tipologia di lesioni, le stesse apparrebbero compatibili con il leso alla guida», compatibilmente con le conclusioni della successiva
C.T.U.
Dalla relazione peritale della del 18.07.2019 è altresì Controparte_5
emerso che «veniva visionato il veicolo da cui emergeva la corretta funzionalità dei pretensionatori, confermando dunque “il non uso” della cintura di sicurezza da parte del
8 tras.to sul veicolo ass.to. Dalla visione del vhl sono presenti tracce ematiche sul sedile anteriore e sx e zone circostanti».
Ordunque, convergendo i suddetti elementi nelle conclusioni del C.T.U. e mancando la prova della dinamica del sinistro dedotta dall'attore, la domanda non può che essere rigettata.
7. Nulla deve essere statuito in ordine alle spese tra l'attore e la parte convenuta CP_3
posta la contumacia di quest'ultimo.
[...]
Le spese di lite tra l'attore e la compagnia assicuratrice convenuta, invece, sono da porsi a carico del primo per il principio di soccombenza. Il valore della causa è di € 62.295,00.
Sono da porsi a carico della parte attrice anche le spese della C.T.U. espletata nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o
[...] CP_3
assorbita, così provvede:
- DICHIARA la contumacia della parte convenuta;
CP_3
- RIGETTA la domanda attorea;
- CONDANNA la parte attrice al pagamento in favore di parte Parte_1
convenuta delle spese di Controparte_1 giudizio che si liquidano in € 7.600,00 (settemilaseicento), per compenso d' avvocato, oltre 15 % per spese generali, nonché i.v.a. e cassa come per legge;
- PONE definitivamente a carico dell'attore le spese della Parte_1
consulenza tecnica espletata, così come liquidate nel corso del giudizio.
Così deciso in Castrovillari, in data 19/06/2025
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Stefano Lombardo, addetto all'Ufficio per il processo.
IL GIUDICE
(dott. Vincenzo DI PEDE)
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