Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Bolzano, sentenza 12/05/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Bolzano |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. 27/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE DI BOLZANO
composta dai magistrati:
NR MARINARO Presidente EL GROSSMANN Referendario – relatore NA ZA Referendario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 2607 del registro di segreteria, promosso ad istanza della Procura regionale nei confronti di
OM, , rappresentata e difesa dall’avv. Fulvio Fameli, presso il cui studio in Bolzano, via Carducci n. 13, ha eletto domicilio;
VISTI gli atti e i documenti di causa;
UDITI, nella pubblica udienza del 9 aprile 2026, con l’assistenza del segretario, dott.ssa Ombretta Ricoldo, il relatore, Referendario EL SM, i rappresentanti del Pubblico Ministero, nelle persone del Procuratore regionale Alessia Di Gregorio e del Sostituto Procuratore generale Marzia Sulzer, ed il legale della convenuta avv. Fulvio Fameli.
Ritenuto in FATTO
1. Con atto di citazione depositato in data 4 dicembre 2025, la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol – Sede di Bolzano ha convenuto in giudizio la dott.ssa OM, nella sua qualità, all’epoca dei fatti, di dirigente medico specializzato in anestesia e rianimazione presso l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, chiedendone la condanna al pagamento, in favore della medesima Azienda, della somma di euro 50.762,67, oltre rivalutazione, interessi legali e spese di giudizio, quale retribuzione percepita indebitamente dal 18 settembre 2024 al 25 febbraio 2025, stante la falsa attestazione del possesso del prescritto attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca di livello C1.
Il presente procedimento trae origine da una serie di articoli pubblicati sui quotidiani locali a partire dal 28 febbraio 2025, nonché da una segnalazione anonima, avente ad oggetto la stessa ipotesi di illecito, acquisita dalla Procura erariale in data 10 marzo 2025.
Dalle indagini espletate sarebbe emerso che, con deliberazione del Direttore generale n. 411 del 9 aprile 2024, l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige avrebbe indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di posti quale dirigente sanitario - medico in anestesia e rianimazione. L’odierna convenuta avrebbe presentato in data 9 maggio 2024 domanda di ammissione al predetto concorso, dichiarando, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso, tra gli altri requisiti, dell’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca di livello C1, rilasciato in data 25 gennaio 2024.
La dott.ssa OM sarebbe stata quindi inquadrata nei ruoli dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige con provvedimento n. 733 del 18 settembre 2024, con decorrenza giuridica ed economica dalla medesima data.
A seguito di un controllo a campione, il Servizio esami di bi- e trilinguismo della Provincia Autonoma di Bolzano avrebbe accertato la non autenticità della certificazione linguistica “TELC Deutsch-Test für Zuwanderer C1” presentata dalla convenuta il 25 gennaio 2024. La scuola di lingue “Studio Mondiale” di Darmstadt, indicata quale ente emittente, avrebbe invero dichiarato di non aver mai rilasciato il menzionato certificato. L’ente certificatore “TELC” avrebbe rilevato nel documento varie difformità rispetto ai propri standard formali e contenutistici. Avrebbe inoltre segnalato che, dall’anno 2023, l’esame “TELC Deutsch-Test für Zuwanderer” era offerto esclusivamente per i livelli di conoscenza linguistica A2 e B1, e non anche per il livello C1.
Alla luce di quanto precede, l’Ufficio Lingue ufficiali e diritti civici della Provincia Autonoma di Bolzano, con provvedimento del 20 febbraio 2025, avrebbe revocato l’attestato di bilinguismo precedentemente rilasciato, mentre l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, con nota prot. n. 0026371 del 25 febbraio 2025, avrebbe comunicato alla dipendente la decadenza dall’impiego con effetto immediato.
Invitata a dedurre con atto notificato in data 8 luglio 2025, la dott.ssa OM si sarebbe avvalsa delle facoltà difensive preprocessuali depositando le proprie deduzioni in data 19 settembre 2025. L’odierna convenuta avrebbe in particolare eccepito la mancanza di elementi probatori idonei a dimostrare il dolo o la colpa grave, così come l’assenza di qualsivoglia danno erariale, avendo l’Amministrazione beneficiato della prestazione lavorativa resa. Avrebbe riferito altresì che il procedimento penale a suo carico sarebbe stato archiviato in ragione del riconoscimento, da parte del Giudice per le indagini preliminari, della buona fede prospettata dal Pubblico Ministero.
In data 22 settembre 2025 la Procura contabile avrebbe richiesto copia della richiesta di archiviazione del procedimento penale, pervenuta in data 23 settembre 2025. Di tali nuovi elementi istruttori l’odierna convenuta sarebbe stata portata conoscenza con nota del 20 ottobre 2025.
Successivamente, con nota del 7 novembre 2025, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano avrebbe trasmesso alla Procura agente il decreto motivato di riapertura delle indagini di data 27 ottobre 2025. Tale ultimo provvedimento sarebbe stato emesso dal Giudice delle indagini preliminari sulla base del verbale di sommarie informazioni della sostituta direttrice dell’Ufficio Lingue ufficiali e diritti civici della Provincia Autonoma di Bolzano, assunto in un distinto procedimento ed avente ad oggetto la contraffazione dei certificati rilasciati dalla scuola “Studio Mondiale”.
A detta della Procura erariale, valutati i predetti elementi istruttori, nonché le argomentazioni difensive della convenuta, devono ritenersi sussistenti tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativo-contabile contestata.
Alla falsa dichiarazione in ordine ad un titolo essenziale per l’instaurazione del rapporto di pubblico impiego conseguirebbero infatti l’illiceità della causa del contratto di lavoro stipulato ed il venir meno del rapporto sinallagmatico tra la prestazione lavorativa e la retribuzione corrisposta. Nello specifico, l’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca rileverebbe non solo ai fini dell’ammissione al concorso, ma altresì in relazione all’idoneità del soggetto a svolgere le sue mansioni, con particolare riguardo alla capacità dello stesso di rapportarsi con i pazienti nella loro lingua madre e pertanto di garantire il buon andamento del servizio.
La falsità in considerazione troverebbe del resto ampia conferma nella documentazione in atti e non sarebbe stata smentita dalle deduzioni della convenuta.
Per quanto attiene all’elemento soggettivo, secondo la prospettazione attorea la sottoscrizione e la presentazione di una dichiarazione mendace sarebbero intrinsecamente connotate dal coefficiente del dolo.
Non sarebbe poi accoglibile la tesi difensiva fondata sul difetto di un danno erariale, non potendo trovare applicazione né l’art. 2126 c.c. né il principio della compensatio lucri cum damno di cui all’art. 1, comma 1-bis, della legge n. 20/1994. L’estrema delicatezza degli interessi coinvolti renderebbe invero irrilevante lo svolgimento della prestazione lavorativa o l’asserita assenza di specifiche contestazioni sull’insufficiente qualità della stessa.
2. La convenuta si è costituita in giudizio con comparsa di risposta depositata il 20 marzo 2026 ed ha domandato, in via principale, il rigetto dell’azione, “accertando e dichiarando l’insussistenza di alcun danno erariale, essendo stata la prestazione pienamente resa o quantomeno dichiarare che le somme non sono ripetibili in applicazione dell’art. 2041, 2042 e 2126 c.c.”; in subordine ha chiesto di “applicare l’art. 1, co. 1-bis, l. 20/1994 e detrarre gli emolumenti percepiti dal presunto pregiudizio, dato l’indubbio vantaggio percepito dalla P.A. o quantomeno ridurre drasticamente l’eventuale addebito, tenendo conto dell’utilità integralmente ricevuta dalla P.A.”.
Nello specifico la dott.ssa OM, dopo aver ricostruito il proprio percorso formativo e professionale, nonché lo svolgimento del procedimento penale connesso ai fatti per cui è causa, ha contestato la domanda risarcitoria attorea, asseritamente priva dei suoi elementi essenziali e sfornita di prova quanto al danno ed al nesso di causalità.
In proposito ha sostenuto l’erroneità dell’assunto secondo cui la qualità delle prestazioni mediche si porrebbe in stretto collegamento con le conoscenze linguistiche del professionista sanitario. Ha quindi esposto che la sua collaborazione con l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige sarebbe iniziata prima dell’assunzione con contratto a tempo indeterminato e non avrebbe mai dato luogo a contestazioni. Non sarebbe pertanto comprensibile il fondamento della pretesa inutilità delle prestazioni rese e del danno azionato. Quest’ultimo, in ogni caso, non potrebbe essere considerato in re ipsa, essendo necessaria la dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa. Difetterebbe inoltre qualsivoglia indicazione in ordine al criterio di quantificazione del danno.
A detta della convenuta nella presente fattispecie potrebbe dunque ravvisarsi un danno erariale solo in relazione alla corresponsione dell’indennità di bilinguismo, peraltro già oggetto di restituzione.
Sotto un ulteriore profilo, la dott.ssa OM ha richiamato l’art. 2126 c.c., che riconoscerebbe il diritto alla remunerazione anche in caso di nullità del rapporto, ed ha messo in luce il vantaggio che l’Amministrazione avrebbe conseguito dalla sua opera. Si sarebbe infatti in presenza di prestazioni altamente specialistiche, congruamente rese da una professionista munita di tutti i requisiti professionali previsti, ad eccezione dell’attestato di bilinguismo. Tale titolo integrerebbe, tuttavia, un “requisito irrilevante ai fini dell’effettiva ed adeguata esecuzione dell’attività di medico anestesista”. Il suo mancato conseguimento deriverebbe d’altra parte dalle difficoltà a conciliare il gravoso carico di lavoro con le esigenze personali, non già da un difetto di conoscenza della lingua tedesca, perfettamente padroneggiata dalla convenuta.
Secondo la dott.ssa OM non si verterebbe infine intorno ad un contratto illecito in senso tecnico, affetto da causa illecita comune, da contrarietà alle norme imperative che incidono sulla meritevolezza dell’operazione o da frode alla legge, onde non sarebbe consentito all’Amministrazione trattenere gratuitamente l’utilità ricevuta.
3. In data 8 aprile 2026 la dott.ssa OM ha depositato il decreto di archiviazione per particolare tenuità del fatto del procedimento penale a suo carico, emesso in pari data dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano.
4. All’udienza pubblica del 9 aprile 2026 sono comparsi, come da verbale, i Pubblici Ministeri Alessia Di Gregorio e Marzia Sulzer e l’avv. Fulvio Fameli per la convenuta, i quali hanno confermato le conclusioni formulate in atti. Stante la non opposizione del difensore della convenuta, la Procura regionale ha depositato il contratto di lavoro tra l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige e la dott.ssa OM, nonché il verbale dell’interrogatorio reso dalla medesima dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano.
Esaurita la discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Collegio è chiamato a pronunciarsi su un’ipotesi di illecito commesso ai danni dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige da parte della dott.ssa OM, nella sua qualità, all’epoca dei fatti, di medico dipendente della medesima Azienda. Alla convenuta viene in particolare addebitato di aver dichiarato di possedere un titolo essenziale ai fini dell’assunzione, benché lo stesso fosse stato conseguito mediante presentazione di una certificazione contraffatta.
2. Preliminarmente devono essere respinte le richieste istruttorie formulate da parte convenuta, stante la completezza del supporto probatorio documentale acquisito agli atti.
3. Nel merito, la domanda attorea è fondata nei limiti di seguito indicati.
3.1. La condotta in oggetto non risulta essere stata contestata dalla convenuta ed è ampiamente comprovata dalla documentazione in atti.
Dalla deliberazione del Direttore generale n. 411 del 9 aprile 2024 (cfr. doc. 7 fasc. attoreo) si evince invero l’indizione, da parte dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, di un concorso pubblico per titoli ed esami quale dirigente sanitario – medico in anestesia e rianimazione. Il bando di concorso, allegato alla citata deliberazione, indica all’art. 2 i “Requisiti di accesso”, precisando che gli stessi “devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande” e che “La mancanza di uno solo di essi comporta la non ammissione al concorso pubblico.” Tra questi figura, alla lett. f), l’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca di livello C1.
Nella domanda di ammissione presentata dalla convenuta in data 9 maggio 2024 (cfr. doc. 7 fasc. attoreo), la medesima ha dichiarato, ai sensi dell’46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso, tra gli altri requisiti, del predetto attestato, rilasciatole dall’Ufficio esami di bi- e trilinguismo della Provincia Autonoma di Bolzano in data 25 gennaio 2024.
Sulla base di tale autocertificazione la convenuta è stata ammessa ed ha partecipato al concorso de quo, collocandosi tra i candidati idonei, come da graduatoria approvata con deliberazione del Direttore generale n. 965 del 10 settembre 2024 (cfr. doc. 7 fasc. attoreo). La dott.ssa OM, secondo quanto dedotto dalla Procura agente e dalla medesima non contestato, è stata quindi inquadrata nei ruoli dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige con provvedimento n. 733 del 18 settembre 2024, con decorrenza giuridica ed economica dalla medesima data.
A seguito di un controllo a campione, tuttavia, l’Ufficio Lingue ufficiali e diritti civici – Servizio esami di bi- e trilinguismo della Provincia Autonoma di Bolzano ha accertato la non autenticità della certificazione “TELC Deutsch-Test für Zuwanderer C1”, che la convenuta aveva presentato in data 25 gennaio 2024 ai fini del riconoscimento e del rilascio dell’attestato di bilinguismo. Con comunicazione del 14 febbraio 2025 la scuola di lingue “Studio Mondiale” di Darmstadt, indicata quale ente emittente, ha infatti dichiarato di non aver mai emesso la menzionata certificazione. La non autenticità del documento è stata confermata dall’ente certificatore “TELC” con e-mail del 17 febbraio 2025. Sia “Studio Mondiale” che “TELC” hanno poi segnalato come l’esame “TELC Deutsch-Test für Zuwanderer” non contempli il livello di conoscenza C1 (cfr. doc. 9 fasc. attoreo). Con provvedimento del 20 febbraio 2025 il citato Ufficio Lingue ufficiali e diritti civici ha pertanto revocato l’attestato in esame (cfr. doc. 8 fasc. attoreo). L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, preso atto che l’attestato di bilinguismo era stato conseguito sulla base di un documento falso e ritenuto lo stesso “un requisito imprescindibile per la nomina in ruolo e la stipula del contratto individuale di lavoro”, ha infine dichiarato, con provvedimento del 25 febbraio 2025, la decadenza dall’impiego della dott.ssa OM (cfr.doc. 8 fasc. attoreo).
Alla luce di quanto precede deve pertanto ritenersi provata, a carico della convenuta, una condotta illecita consistente nell’attestare, ai fini dell’assunzione, il possesso di un titolo ottenuto mediante la fraudolenta presentazione di un documento contraffatto.
3.2. Alla condotta così accertata si ricollega senz’altro un danno, avendo comportato l’instaurazione di un rapporto di lavoro con un soggetto privo di uno dei requisiti prescritti.
Vertendosi intorno all’assunzione di un medico sprovvisto dell’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, vengono in particolare in rilievo lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. n. 670/1972, nonché le relative norme di attuazione. L’art. 99 del predetto Statuto prevede testualmente che “Nella Regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana che è la lingua ufficiale dello Stato. (…)”. Il successivo art. 100 stabilisce poi che “I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa. (…)”. L’art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 752/1976, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego” prevede quindi che “La conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, adeguata alle esigenze del buon andamento del servizio, costituisce requisito per le assunzioni comunque strutturate e denominate ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e degli enti pubblici in provincia di Bolzano.” L’art. 4 delle menzionate norme di attuazione specifica infine che, qualora per l’accesso all’impiego sia prescritto il possesso del diploma di laurea, l’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca deve corrispondere al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.
Nell’ambito della testé delineata disciplina sull’impiego nelle Amministrazioni aventi sede o operanti nella provincia di Bolzano si inseriscono le disposizioni eccezionali di cui all’art.1-bis della legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18, a mente delle quali: “L’Azienda sanitaria dell’Alto Adige può porre in essere contratti d’opera o rapporti di diritto privato, per la durata massima di tre anni, con operatori sanitari e con personale nel ruolo professionale. Durante questo periodo il personale deve frequentare i corsi per l’apprendimento delle lingue per le quali non possiede i requisiti per il concorso pubblico nel corrispondente profilo professionale. Questi contratti non sono rinnovabili, se non per indispensabili e inderogabili esigenze di servizio. Ciò deve essere approvato con delibera della Giunta provinciale. I presupposti per la stipula di questi contratti sono:
a) la sussistenza di motivi di inderogabile e comprovata necessità per lo svolgimento delle relative mansioni;
b) l’oggetto del rapporto deve concernere un’attività istituzionale dell’Unità sanitaria locale per la quale il rispettivo posto in organico non è coperto, o un’attività che rientri tra quelle di cui al punto 2.6.6., comma 3, del piano sanitario provinciale 1988-91 allegato alla legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33;
c) il concorso pubblico bandito nell’anno corrente per la copertura dei corrispondenti posti in organico abbia avuto esito negativo o, se riguardi l'attività di cui al punto 2.6.6. del piano sanitario provinciale 1988-91, il ricorso alle graduatorie previste dall’accordo nazionale vigente per la medicina specialistica sia stato infruttuoso;
d) l’impossibilità di provvedere in base alla normativa vigente alla sostituzione del titolare del posto;
e) i posti non possano essere coperti con i meccanismi di mobilità di personale previsti dalla normativa vigente.
L’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano è autorizzata a finanziare corsi per l’apprendimento della seconda lingua per il personale di cui al presente comma, che ha rapporti contrattuali in essere con l’Azienda stessa.”
Con queste ultime previsioni il legislatore provinciale ha inteso operare un bilanciamento tra il principio fondamentale di tutela delle minoranze linguistiche, consacrato nell’art. 6 Cost., ed i principi, parimenti di rango costituzionale, di buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.) e di tutela della salute (art. 32 Cost.). A tal fine ha ammesso che, in presenza di presupposti straordinari di necessità, tassativamente determinati, possano essere costituiti rapporti di lavoro a tempo determinato con soggetti sprovvisti dell’attestato di bilinguismo. Fuori da detto contesto, per contro, le assunzioni sono consentite, con contratto a tempo indeterminato, unicamente in favore di soggetti in possesso del predetto attestato.
Nella fattispecie in esame non si discorre pertanto intorno ad un titolo meramente attributivo di un punteggio ai fini dell’utile collocamento in graduatoria. Non può dunque invocarsi l’orientamento giurisprudenziale che, in tale evenienza, esclude la sussistenza di un danno erariale (cfr. Sez. I giur. centrale app., sent. n. 482/2017; Sez. giur. Lombardia, sent. n. 97/2024). Nelle ipotesi vagliate dalla giurisprudenza in considerazione si è infatti in presenza di prestazioni svolte da un soggetto che dispone dei requisiti prescritti, il quale, attestando falsamente un titolo ulteriore o diverso, danneggia unicamente gli altri aspiranti scavalcati in graduatoria.
Non si tratta qui neppure di un semplice presupposto per il riconoscimento dell’indennità di bilinguismo, con la conseguenza che la restituzione della stessa non vale ad elidere il danno subito dall’Amministrazione.
Per volontà del legislatore, recepita dall’Amministrazione, l’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca integra invece un titolo essenziale per l’immissione nei ruoli del personale a tempo indeterminato, garantendo lo standard delle conoscenze linguistiche occorrenti nell’esplicazione degli uffici e servizi pubblici. Invero, pur non attenendo alla capacità ad esercitare la professione medica, il titolo de quo qualifica le prestazioni specialistiche richieste al dipendente, rendendole conformi al paradigma normativo e contrattuale. La sua mancanza determina quindi una compromissione del sinallagma tra prestazione lavorativa e retribuzione conseguita, venendo la prima ad essere svolta da un soggetto in relazione al quale il possesso di un determinato requisito di preparazione e capacità, nel caso di specie linguistica, non ha formato oggetto di una precedente e qualificata verifica.
La scelta, non sindacabile in questa sede, di remunerare non prestazioni qualsiasi, ma prestazioni le cui caratteristiche, per l’appunto, trovano riscontro in un pregresso accertamento impone, d’altra parte, di escludere che lo stesso possa essere surrogato da eventuali competenze di cui, di fatto, disponga il dipendente (cfr. Sez. giur. Emilia-Romagna, sent. n. 199/2022: “l’Amministrazione non richiede né remunera una qualsiasi prestazione, ma la specifica prestazione richiesta, che rispetti i precisi requisiti qualitativi determinati ex ante.”).
Alcun rilievo può infine attribuirsi all’intervenuta archiviazione del procedimento penale per particolare tenuità del fatto. La giurisdizione civile e penale, da un lato, e la giurisdizione contabile, dall’altro, sono reciprocamente indipendenti anche quando investono un medesimo fatto materiale (cfr. Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 11/2012; cfr. anche Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 26582/2013). Il Giudice contabile è quindi chiamato a valutare la fattispecie sottoposta al suo giudizio in modo autonomo, in applicazione dei principi che governano il processo contabile e nel rispetto delle finalità di tutela erariale che sovrintendono ad esso (cfr. Sez. giur. Veneto, sent. n. 111/2026).
Dall’effettuazione di una prestazione lavorativa non pienamente corrispondente a quanto preventivato e contrattualmente convenuto discende dunque, a carico del datore di lavoro, un danno coincidente con i correlativi esborsi (cfr. Sez. II giur. centrale app., sent. n. 159/2024).
3.3. La connotazione dolosa dell’elemento soggettivo è, nella presente vertenza, evidente e non risulta contestata dalla convenuta. La dott.ssa OM ha infatti dichiarato, nella domanda di ammissione al concorso, di possedere un titolo ottenuto mediante presentazione di un documento contraffatto. Si tratta di una condotta necessariamente sorretta da coscienza e volontà, non potendo la convenuta non sapere di non aver mai superato l’esame risultante dal menzionato documento. Quest’ultima ha anzi espressamente ammesso, nell’ambito del procedimento penale a suo carico, di aver corrisposto una somma di denaro e di aver ottenuto in cambio una certificazione linguistica, pur non avendo mai sostenuto il relativo esame. Irrilevanti risultano in ogni caso le presunte cause alla base del mancato conseguimento dell’attestato di bilinguismo, individuate nella difficoltà a bilanciare il carico di lavoro con gli impegni familiari.
Emerge, in definitiva, un comportamento preordinato al fine di conseguire la costituzione di un rapporto di lavoro in assenza di un requisito a tal fine richiesto.
3.4. Passando alla determinazione del quantum, correttamente il danno è stato individuato dalla Procura agente negli emolumenti lordi percepiti dalla convenuta dall’immissione in ruolo in data 18 settembre 2024 sino alla dichiarazione di decadenza in data 25 febbraio 2025 (cfr. Sez. riun. in sede giur., sent. n. 24/2020). Il relativo importo, quantificato da parte attrice in euro 50.762,67, non è stato specificamente contestato da parte convenuta.
3.5. In tale ambito occorre tuttavia procedere alla disamina dell’eccezione di irripetibilità sollevata dalla convenuta. Al riguardo, la dott.ssa OM ha richiamato innanzitutto l’art. 2126 c.c., che riconoscerebbe la spettanza della retribuzione anche in caso di nullità del rapporto di lavoro. Ha poi invocato l’applicazione degli artt. 2041 e 2042 c.c., sostenendo che l’azione di arricchimento senza causa sarebbe preclusa solo nei casi di nullità riconducibili all’art. 1418, comma 2, c.c. (nullità derivante da causa illecita comune, contrarietà a norme imperative che incidono sulla meritevolezza dell’azione o frode alla legge). L’esperimento di tale azione sarebbe invece consentito nelle ipotesi, quale quella in considerazione, di nullità ex art. 1418, comma 1, c.c. (nullità per violazione di norma imperativa).
L’eccezione deve essere disattesa.
Parte attrice ha sottoposto al vaglio di questo Collegio una fattispecie di responsabilità amministrativo-contabile, chiedendo il risarcimento del danno erariale arrecato dalla convenuta. Non ha dunque esercitato una comune azione di accertamento della nullità del contratto di lavoro e di condanna alla restituzione degli emolumenti corrisposti, la cui cognizione spetterebbe al Giudice ordinario ed esulerebbe dal perimetro della giurisdizione contabile. Non venendo in rilievo la generale azione di ripetizione, non possono trovare applicazione gli istituti civilistici disciplinati dagli artt. 2126, 2041 e 2042 c.c., cui ha rinviato la convenuta (cfr. Sez. giur. Molise, sent. n. 46/2022; Sez. giur. Toscana, sent. n. 463/2021).
A fronte dell’illecito in esame deve comunque rilevarsi l’inoperatività delle predette previsioni.
Quanto all’art. 2126 c.c., si osserva come lo stesso, nel sancire che “La nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione”, fa espressamente salve le ipotesi in cui “la nullità derivi dall’illiceità dell’oggetto o della causa”. Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 1609 dell’8 maggio 1976, hanno statuito il seguente principio di diritto: “L’illiceità della causa o dell’oggetto del contratto di lavoro non può essere ravvisata nella mera contrarietà a norma imperativa, ma occorre, in ogni caso, l’incompatibilità di tali elementi del contratto con i principi di ordine pubblico strettamente intesi, ovvero con norme imperative che di per se stesse attengano all’ordine pubblico. Pertanto, con particolare riferimento all’art 2126 cod civ, il contratto spiega i suoi effetti di ordine patrimoniale quando non contrasti con i principi giuridici ed etici fondamentali dell’ordinamento, in conformità con i principi costituzionali di tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (art 35 cost) e del diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro (art 36 cost), i quali possono trovare resistenza solo in altri valori tutelati anch’essi da principi costituzionali, come, ad esempio, il principio di legalità dell'Azione della pubblica amministrazione (art 97 cost).” Nello stesso senso, la Corte costituzionale, con la pronuncia n. 296/1990, ha precisato che “l’illiceità che, ai sensi dell’art. 2126, primo comma, cod. civ., priva il lavoro prestato della tutela collegata al rapporto di lavoro "non può ravvisarsi nella violazione della mera ristretta legalità, ma nel contrasto con norme fondamentali e generali o con principi basilari pubblicistici dell’ordinamento" (cfr. Cass., sez. un., n. 1609 del 1976). Deve trattarsi, cioè, dell’illiceità in senso forte (illiceità della causa) prevista dall’art. 1343 cod. civ., non semplicemente dell’illegalità che invalida il negozio o l’atto costitutivo del rapporto a norma dell'art. 1418, primo comma, cod. civ.”
Ora, come evidenziato, la richiamata disciplina in materia di conoscenza delle lingue italiana e tedesca nel pubblico impiego rappresenta diretta espressione del principio fondamentale di tutela delle minoranze linguistiche, sancito dall’art. 6 Cost. (cfr. Corte cost., sent. nn. 312/1983 e 289/1987). In ambito sanitario la stessa contribuisce poi a presidiare il principio di tutela della salute, di cui all’art. 32 Cost., assicurando una corretta comunicazione nel rapporto tra medico e paziente.
Il Collegio è pertanto dell’avviso che, nella vicenda de qua, non si sia in presenza di semplici norme sul procedimento di assunzione, come dedotto dalla convenuta, e così di una mera violazione di una norma imperativa ex art. 1418, comma 1, c.c., bensì di norme imperative appartenenti all’ordine pubblico. Una simile ricostruzione non risulta contraddetta dalle menzionate disposizioni che, a fronte di stringenti presupposti ed entro precisi limiti temporali, aprono all’assunzione di personale privo del c.d. patentino di bilinguismo. L’eccezionalità di tali previsioni, frutto di un bilanciamento tra valori di uguale pregnanza, conferma al contrario il rilievo attribuito, nell’attuale ordinamento autonomistico, all’attestato di bilinguismo. La mancanza del medesimo comporta quindi un’illiceità della causa a mente dell’art. 1418, comma 2, c.c., con conseguente impossibilità di far salvi gli effetti temporaneamente prodotti dal contratto nullo.
D’altra parte, la tutela che gli artt. 35 e 36 Cost. apprestano in favore del rapporto di lavoro presuppone una lecita instaurazione dello stesso (cfr. Sez. II giur. centrale app., sent. n. 568/2018; Sez. giur. app. Regione siciliana, sent. n. 154/2006). In particolare, l’art. 2126 c.c. persegue la finalità di proteggere chi in buona fede abbia prestato un servizio di fatto. La sua applicazione è dunque sicuramente esclusa nei casi, quale quello in esame, in cui il lavoratore ha intenzionalmente violato le norme dell’ordinamento preposte all’instaurazione di un valido rapporto di lavoro per trarne un vantaggio ingiusto (cfr. Sez. giur. Regione Siciliana, sent. n. 211/2021; Sez. giur. app. Regione siciliana, sent. n. 5/2022; Sez. giur. Molise, sent. n. 46/2022).
La ravvisata illiceità impedisce altresì il riconoscimento di un indennizzo da ingiustificato arricchimento ai sensi degli artt. 2041 ss. c.c. Infatti, come osservato dalla Corte di Cassazione, “Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all’art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest’ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall’illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l’ordine pubblico.” (Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 33954/2023).
3.6. Quanto alla richiesta di applicazione delle speciali previsioni dettate dall’art. 1, comma 1-bis, della legge n. 20/1994, si osserva quanto segue.
La citata norma, imponendo di considerare, nella quantificazione del danno, i “vantaggi comunque conseguiti dall’amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata”, disvela una portata ampia ed onnicomprensiva, idonea ad abbracciare utilità di qualsivoglia natura che siano derivate all’Amministrazione o alla comunità in generale.
3.6.1. La fattispecie per cui è causa deve essere pertanto sottoposta ad uno scrutinio, da operare necessariamente in concreto, al fine di verificare se, nonostante l’illecita costituzione del rapporto lavorativo, dallo stesso sia derivato qualche vantaggio a favore dell’Amministrazione o della comunità amministrata.
Sul punto il Collegio ritiene che non possa non tenersi conto dell’assoluta peculiarità del caso di specie, connotato dalla falsa attestazione di un titolo che non attiene, in senso stretto, alle conoscenze tecnico-scientifiche del profilo professionale in rilievo, bensì ad una competenza complementare, normativamente e contrattualmente imprescindibile ai fini di una compiuta esplicazione della prestazione lavorativa. In altri termini, non sono in discussione i titoli prescritti ai fini dell’accesso alla professione medica e alla specialità di cui al bando in oggetto, e dunque il corretto svolgimento delle prestazioni mediche in sé. Viene piuttosto in rilievo il difetto di un titolo aggiuntivo e, tuttavia, indispensabile per rendere l’opera corrispondente ai dettami normativi e contrattuali.
3.6.2. Non può quindi disconoscersi che le prestazioni della convenuta, sebbene non pienamente conformi ai prefati dettami, abbiano peraltro generato una certa qual utilità, essendo state rese da una professionista comunque munita di laurea in medicina e di specializzazione in anestesia e rianimazione, la cui attività non risulta aver dato luogo a contestazioni di sorta, né da parte del datore di lavoro, né da parte di colleghi o pazienti.
Ad avviso del Collegio, tali conclusioni sono avvalorate dalle citate disposizioni che, eccezionalmente, consentono l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di personale privo del c.d. patentino di bilinguismo. La circostanza che, in casi straordinari e di durata definita, venga richiesta e remunerata l’opera di lavoratori sprovvisti dell’attestato implica il riconoscimento dei “vantaggi” che, in tale ambito, detta opera apporta. Fuori da un simile contesto, per volontà del legislatore e dell’Amministrazione, la prestazione lavorativa deve essere connotata da un quid pluris, la cui assenza non è tuttavia idonea ad eliminare in radice l’utilitas della medesima.
Le considerazioni che precedono trovano altresì conforto nella giurisprudenza consolidata di questa Corte, per quanto concernente differenti fattispecie e titoli.
Premesso che, secondo orientamento costante, possono essere “legittimamente retribuite solo quelle attività lavorative che, per la loro assoluta genericità e fungibilità, non trovano un essenziale presupposto per un utile svolgimento, nel possesso di conoscenze specialistiche”, atteso che “in tali casi l’assenza del titolo di studio, pur previsto, non vale, di per sé sola, ad escludere nelle prestazioni svolte ogni utilità”, la quale “andrà quindi valutata caso per caso.” (Sez. III giur. centrale app., sent. n. 279/2001; cfr. anche Sez. II giur. centrale app., sent. n. 63/2026; Sez. II giur. centrale app., sent. n. 568/2018; Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia, sent. n. 40/2024), ai fini in oggetto giova segnatamente rimarcare il condivisibile sviluppo che tale indirizzo ha trovato in particolare presso la Corte territoriale piemontese, che ha avuto modo di osservare quanto segue: “in sede di giudizio contabile permane (…) la conseguente esigenza di valutare - ad opera del Giudice contabile -, caso per caso, l’oggetto del contratto di lavoro, i titoli abilitanti o le qualifiche professionali richieste, ponendo a raffronto le caratteristiche della prestazione richiesta e quella effettivamente resa. (…) Da ciò consegue che il Giudice contabile è chiamato ad una valutazione in concreto circa la sussistenza nella specie di un’effettiva “utilità” pubblica della prestazione resa, con conseguente eventuale rivalutazione del quantum del danno ascritto” (sent. n. 112/2024; cfr. anche sent. nn. 122/2024 e 320/2024).
3.6.3. La richiamata giurisprudenza mette vieppiù in luce la necessità di analizzare, in concreto, il rapporto tra i titoli/requisiti prescritti e l’insieme delle prestazioni che caratterizzano lo specifico profilo professionale.
In particolare, qualora al lavoratore siano demandati anche compiti non strettamente legati a uno dei titoli/requisiti richiesti, deve escludersi che la relativa falsa attestazione incida sull’utilità apportata dalla loro esecuzione. In via generale, occorre pertanto verificare se il lavoratore abbia svolto, inter alia, attività che non esigono il possesso di particolari titoli/requisiti (e dunque rivestano carattere eminentemente materiale), ovvero – ciò che qui rileva - per le quali il lavoratore medesimo sia munito dei conferenti (altri) titoli/requisiti pure all’uopo prescritti.
Nella fattispecie in esame risulta difatti evidente come l’opera affidata ad uno specialista in anestesia e rianimazione non possa essere in alcun modo classificata come basica, routinaria o fungibile, fondandosi su titoli professionali di elevata qualificazione.
Ora, pacifico che a questi ultimi, nella provincia di Bolzano, deve affiancarsi l’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, occorre tuttavia considerare che le mansioni demandate ad un medico operante presso l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige comprendono indubbiamente una serie di attività che prescindono dal possesso dell’attestato di bilinguismo e che, pure in mancanza dello stesso, valgono a generare un’utilitas in favore dell’Amministrazione.
3.6.4. Quanto precede induce, in definitiva, a riconoscere nell’attività complessivamente svolta dalla convenuta un’utilità che, per quanto non corrispondente a quella attesa, giustifica l’applicazione del principio della compensatio lucri cum damno di cui all’art. 1, comma 1-bis, della legge n. 20/1994.
Stante l’impossibilità di un’esatta quantificazione del vantaggio di cui ha fruito dall’Amministrazione, la determinazione dello stesso non può che essere rimessa ad una valutazione di tipo equitativo ai sensi dell’art. 1226 c.c. A tal fine, ferma restando la pregnanza dell’interesse ad un’adeguata comunicazione tra medico e paziente, occorre avere riguardo alla rilevanza che, nell’attività del medico specializzato in anestesia e rianimazione, spesso chiamato ad intervenire in situazioni emergenziali e nell’ambito di équipe multidisciplinari, assumono le conoscenze medico-scientifiche, come attestate dai titoli di laurea e di specializzazione e della pregressa esperienza professionale.
Un tanto premesso, il Collegio ritiene di stimare l’utilitas in parola nella misura del 45% degli emolumenti lordi corrisposti. Il danno subito dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige corrisponde pertanto al 55% della somma azionata dalla Procura erariale, da cui deve essere detratto l’importo di euro 2.948,33, corrispondente all’indennità di bilinguismo già restituita dalla convenuta (cfr. doc. 11 e 12 fasc. di parte convenuta).
3.7. Ne consegue la condanna della convenuta OM al pagamento, in favore dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, dell’importo complessivo di euro 24.971,14 (da considerarsi comprensivo di rivalutazione monetaria, stante la presente determinazione equitativa), oltre agli interessi legali dal deposito della presente sentenza sino al soddisfo.
4. Le spese di giudizio, da rimborsare in favore dello Stato, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (cfr. art. 31, comma 1, c.g.c.).
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di Bolzano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) condanna la convenuta MI al pagamento in favore dell’AZIENDA SANITARIA DELL’ALTO ADIGE della somma di euro 24.971,14, già rivalutati, oltre agli interessi legali dal deposito della presente sentenza sino al soddisfo;
2) condanna la convenuta MI al pagamento in favore dello Stato delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 242,33..
La Corte dispone, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi di parte convenuta a norma dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 aprile 2026.
| L’estensore | Il Presidente |
| EL SM | NR AR |
| (firmato digitalmente) | (firmato digitalmente) |
Depositata in segreteria il giorno 12/05/2026