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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/05/2025, n. 2613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2613 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10789/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Tribunale delle Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Vitrò Presidente Relatore dott. Alberto La Manna Giudice dott.ssa Rachele Olivero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10789/2022 promossa da:
(C.F. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. TALLINI VALERIO P.IVA_1
ATTRICE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO TU
, Controparte_2 CP_3
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_4 P.IVA_3
BONACINA MASSIMILIANO SERGIO
(C.F. ), con il patrocinio CP_5 CP_6 C.F._1 dell'avv. ROULLET MARIA PAOLA e dell'avv. SCALISE ROSARIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_7 C.F._2
LANZIO MARIA FRANCESCA CONVENUTI
Oggetto della causa: azione di risarcimento e di indennizzo per gravi difetti di costruzione pagina 1 di 19
CONCLUSIONI
Per parte attrice : Pt_2
- Accertare e dichiarare la presenza di gravi difetti, dovuti a vizi di costruzione, relativamente al rivestimento in lastre di travertino del ID Ospedaliero Parini
[...]
CP_8
- Accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 1669 c.c. della IT TR
, rinunciando tuttavia a qualsivoglia pretesa di carattere Controparte_9 economico nei confronti del fallimento e, per l'effetto, l'odierna attrice dichiara formalmente che la richiesta di condanna nei confronti della società fallita deve intendersi eseguibile solo nell'ipotesi in cui questi dovesse ritornare in bonis;
- Accertare e dichiarare la responsabilità degli altri convenuti, ciascuno per il titolo che gli compete, anche ex art. 2043 c.c., condannandoli in solido al risarcimento in favore dell'odierna attrice di tutti i danni subiti e subendi, che si quantificano in €. 682.728,57, ovvero nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia o comunque accertata in corso di causa tramite apposita CTU, oltre interessi legali dal dovuto sino al soddisfo;
- Accertare e dichiarare l'operatività della copertura assicurativa e per l'effetto condannare la ad indennizzare e/o risarcire la attrice di Controparte_10 Pt_2 tutti i danni subiti e subendi, che si quantificano in €. 682.728,57, ovvero nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia o comunque accertata in corso di causa tramite apposita CTU, oltre interessi legali dal dovuto sino al soddisfo;
- In via subordinata istruttoria, revocare le ordinanze del 03.07.2023 e del 26.03.2024 nella parte in cui respingono le prove orali dedotte dalla e Parte_3 ammettere prova per testi così come formulata dalla stessa con le memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c. depositate davanti al Tribunale di Aosta;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Per la parte convenuta : CP_2
Nel merito:
-Respingere tutte le domande svolte nei confronti di perché Controparte_10 infondate sia in diritto sia in fatto e comunque non provate e/o,
-Accertare e dichiarare l'inefficacia e/o la non operatività della polizza assicurativa per tutti i motivi indicati in atti che si intendono qui integralmente richiamati. In ogni caso:
-Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di a rivendicare Parte_3 eventuali diritti derivanti dalla polizza numero Z 065537;
-Accertare e dichiarare che la domanda giudiziale formulata nei confronti di
[...]
è improponibile considerata la mancata espletazione della preventiva Controparte_10 perizia contrattuale di cui all'articolo 18 di polizza così come meglio indicato in atti. In ogni caso: pagina 2 di 19 - Con vittoria di spese anche forfettarie, onorari di causa oltre accessori successivi alla Sentenza iva e cpa.
Per il convenuto : CP_7
-Dichiarare inammissibili e/o infondate le domande attoree;
respingere ogni avversaria istanza;
-Con ogni conseguente pronuncia di legge e con il favore delle spese e competenze, anche occorrende successive alla sentenza, Iva e contributo previdenziale di legge.
Per il convenuto : CP_6
-Accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande svolte nei confronti del convenuto Ing. Péaquin, con condanna della al pagamento delle spese di Persona_1 Pt_2 giudizio e con condanna della stessa ex art. 96 c.p.c..
-In ogni caso Rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione del 7/6/2022 l' ha Parte_1 convenuto in giudizio il gli ing. e Controparte_1 CP_7
e la affermando: Controparte_11 Controparte_10
-che agli inizi degli anni 2000 la Regione Valle d'Aosta indiceva una gara d'appalto di lavori pubblici avente ad oggetto “Lavori di ristrutturazione, adeguamento ed ampliamento del ID Ospedaliero di v.le Ginevra in Aosta - radioterapia, sterilizzazione, day hospital ed ambulatori di oncologia, farmacia, ampliamento pronto soccorso, sala urgenze”;
-che tale appalto di lavori veniva affidato alla la quale Controparte_1 stipulava con la Compagnia la polizza assicurativa n. Z065537 Controparte_10 avente ad oggetto la “Copertura assicurativa indennitaria decennale – Copertura assicurativa decennale per responsabilità civile verso terzi”;
-che l'appalto consisteva in plurime opere di ristrutturazione, adeguamento ed ampliamento del summenzionato ID Ospedaliero: nella specie, l'Impresa (poi per il tramite di un proprio subappaltatore) provvedeva all'apposizione di lastre di travertino sulle facciate del predetto complesso ospedaliero, il cui rivestimento veniva ultimato nel corso dell'anno 2011, come si evince dal verbale di collaudo n. 18 del 20.05.2011;
-che, in particolare, l'applicazione delle suddette lastre di travertino veniva effettuata da personale specializzato della società MA S.r.l. (subappaltatore), la quale, attraverso la sottoscrizione della “dichiarazione di corretta posa in opera dei materiali” del 18.04.2011, riconosceva espressamente, in tal modo, il corretto pagina 3 di 19 svolgimento dell'opera medesima, inoltre garantendo il rivestimento per i successivi 25- 30 anni;
-che è dirimente rilevare, ancora ai fini in esame, che, già a partire dall'anno 2010 – e quindi ancor prima della conclusione delle opere di rivestimento esterno – le lastre presentavano segni di danneggiamento, nella specie, crepe e fessurazioni. Di qui la rimozione nonché susseguente sostituzione delle stesse lastre danneggiate ad opera della la quale provvedeva altresì a sostituire le parti pericolanti del CP_1 rivestimento esterno;
-che i lavori – la cui direzione veniva affidata all'ing. e il cui collaudo CP_7 finale all'ing. , ulteriori odierni convenuti, come emerge con Controparte_11 dal verbale n. 18/2011 – terminavano nel corso dell'anno 2011: a seguire, con provvedimento dirigenziale n. 1530 del 30.03.2012, la Regione Valle d'Aosta approvava il collaudo e, per l'effetto, provvedeva a consegnare l'opera alla Parte_3 donde l'odierna attrice risulta l'odierna proprietaria dell'immobile, di tal che la legittimazione ad agire della medesima nell'odierno giudizio;
-che, successivamente, tra la fine dell'anno 2018 e l'inizio dell'anno 2019, le suddette lastre di travertino iniziavano a mostrare evidenti segni di deterioramento, con conseguente rischio di crollo e rovina;
-che, allora, nelle date del 05.08.2019 e 07.08.2019, la effettuava delle prove di Pt_2 resistenza sulle lastre in travertino del ID Ospedaliero di durante tali prove, Pt_3 emergeva l'instabilità nonché il pericolo di distacco e crollo delle lastre stesse;
-che, successivamente, sempre sulla scorta delle predette prove di resistenza, in data 29.08.2019 veniva prontamente eseguita una specifica perizia tecnica da parte dell'Ing. il quale accertava e confermava la presenza di vizi Persona_2 nell'opera di rivestimento in esame, in particolare;
.l'inidoneità del materiale utilizzato per il rivestimento delle facciate ventilate dell'edificio giacché, essendo il travertino, come noto, una roccia calcarea sedimentaria porosa e irregolare, lo stesso non possiede un adeguato grado di compattezza idoneo per rivestimenti esterni, i quali, per loro natura, sono a perenne contatto con le intemperie e i climi rigidi;
.la poca accuratezza nei calcoli del progetto in ordine al dimensionamento dello spessore delle lastre e conseguente resistenza delle stesse;
.i vizi nel montaggio e stuccatura di alcune lastre;
.che alla sommità delle facciate non era stato applicato alcun supporto di gronda a protezione dell'acqua battente e colante: tutto ciò non permetteva – e, di fatto, non ha consentito nel corso degli anni – un'agevole infiltrazione dell'acqua in zone non stuccate;
-che, sulla scorta del predetto accertamento tecnico, in data 16.10.2019, a mezzo comunicazione pec, trasmessa per conoscenza anche alla IT TR fallita, la presentava formale denuncia di apertura sinistro alla compagnia assicurativa Pt_2
Controparte_10
pagina 4 di 19 -che, con ulteriore denuncia del 04.12.2019, parte attrice rilevava la presenza di vizi occulti, riscontrati, per la prima volta, solo a seguito dello smontaggio e sostituzione di alcune lastre danneggiate;
nella specie, la riscontrava: “vizio occulto sulla Pt_2 realizzazione della struttura ovest che regge il manufatto comunemente denominato
“Torre”: risultano mancanti alcuni cordoli in calcestruzzo armato previsti a progetto”;
-che, in riscontro alla prefata denuncia della del 16.10.2019, la compagnia Pt_2 assicurativa replicava in data 04.12.2019, rilevando la presunta inapplicabilità della copertura assicurativa per due ordini di ragioni: “i danni rilevati non sono riconducibili a rovina totale e gravi difetti di parti dell'opera destinati per propria natura a lunga durata…Nella polizza in oggetto risulta assicurata esclusivamente la 'Partita 1' e non risulta essere stata assicurata alcuna altra Partita nè attivata alcuna estensione di garanzia per i danni alle parti di fabbricato cosiddette 'non a lunga durata'”;
-che, fronte dell'infondatezza di tali rilievi, in data 05.08.2020, l Parte_1 attrice presentava a mezzo pec istanza di mediazione presso l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di che in data 23.03.2021 si teneva Pt_3
l'incontro di mediazione in modalità telematica, che nessuna delle parti convenute (le stesse dell'odierno giudizio) riteneva di aderire, come si evince dal verbale datato e ricevuto a mezzo dall'Organismo solo in data 09.04.2021.
A questo punto l'attrice ha sostenuto:
-che sussiste responsabilità ex art. 1669 c.c. della IT TR e delle relative figure professionali in ordine alle opere di rivestimento esterno del ID;
Controparte_12
-che, in particolare, vi sono evidenti difetti di costruzione e/o pericolo di rovina e/o gravi difetti relativi alle porzioni di rivestimento dell'immobile in esame (lastre di travertino) che, per loro natura sono da considerarsi “a lunga durata” (ne è prova ulteriore il fatto che la stessa IT esecutrice- la sub-TR- della posa del rivestimento aveva garantito l'opera per i successivi 25/30 anni);
-che i predetti vizi e difetti emergono inequivocabilmente attraverso la documentazione versata in atti e, segnatamente, dalle numerose prove fotografiche allegate al verbale delle (due) prove di resistenza eseguite sulle lastre;
-che i suddetti vizi sono stati anche puntualmente evidenziati e dimostrati nella Perizia
Tecnica a firma dell'ing. su citata;
Persona_2
-che la responsabilità dell'ing. , nella veste di Direttore dei Lavori, deriva dal CP_7 fatto che lo stesso non ha correttamente sorvegliato e vigilato sul l'esecuzione dlele opere compiute dalla IT TR e ha omesso di intraprendere le opportune iniziative per accertare la causa di possibili fattori di rischio e per apprestare i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire a realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
-che il D.L. è responsabile non solo quando i vizi dell'opera derivino dal mancato rispetto del progetto, ma anche nel caso in cui i vizi derivino da carenze progettuali e queste debbano essere corrette;
-che è responsabile anche l'ing. , in qualità di collaudatore, perché non ha CP_6 correttamente certificato la rispondenza dell'opera eseguita rispetto agli elaborati pagina 5 di 19 contrattuali e/o ai progetti, attestando invece erroneamente la piena qualità dell'opera sotto ogni profilo tecnico-economico, funzionale e prestazionale (mentre avrebbe dovuto evidenziare le criticità del rivestimento, sia in ordine all'inidoneità dei materiali utilizzati, sia con riferimento ai vizi di montaggio);
-che, poi, è pienamente operante la polizza assicurativa obbligatoria stipulata tra la IT TR e la la quale prevede una copertura decennale sui Controparte_10 lavori assicurati;
-che a seguito della tempestiva denuncia della del 16/10/2019, la aveva Pt_2 CP_2 rifiutato l'operabilità dell'assicurazione e che, però le sue contestazioni sono infondate, perché i difetti riscontrati nel rivestimento esterno in travertino sono da ricondurre alle ipotesi tipizzate dlal'art.1669 c.c. e detta porzione di immobile è da considerarsi di
“lunga durata”.
L'attrice ha concluso chiedendo:
-l'accertamento dei difetti citati e della responsabilità dei convenuti ex art 1669 c.c.;
-la condanna dei convenuti al risarcimento dei seguenti danni (limitando le proprie domande, circa il solo nel caso in cui la società fallita ritorni Controparte_1 in bonis):
.spese sostenute per la rimozione delle lastre in travertino;
.spese per rinforzo facciata;
.spese di progettazione per la nuova realizzazione dell'opera;
.spese per verifica strutturale e Direttore dei Lavori;
.spese future per la realizzazione della nuova facciata, per la complessiva somma di €. 682,728,57, o nella misura maggiore o minore accertata.
Il convenuto , costituitosi con comparsa del 26/9/2022, ha contestato CP_7 le domande attoree, eccependo:
-la carenza di legittimazione attiva dell non dimostrando l'attrice di essere Pt_2 proprietaria dell'immobile in esame;
-la carenza di legittimazione passiva del convenuto , considerato che la CP_7
Regione Valle d'Aosta aveva conferito l'incarico dei servizi di direzione lavori e coordinamento della scurezza in fase esecutiva di lavori al Controparte_13
per cui l'ing. aveva partecipato, anche alla visita di collaudo, per
[...] CP_7 conto della nella sua nuova denominazione;
CP_13
-la decadenza dell'azione ex art. 1669 c.c., considerato che la scoperta dei difetti, da parte dell era già stata piena prima del 4/6/2028 (per cui la denuncia del Pt_2
16/10/2019, peraltro non indirizzata alla D.L) era tardiva (né la successiva denuncia di un preteso vizio occulto per assenza di qualche cordolo in calcestruzzo era irrilevante, non trattandosi di difetto grave, né collegato a quelli denunciati nell'atto di citazione);
-che risultava prescritta l'azione ex art. 1669 c.c. la mediazione promossa in data 5/8/2020 riguardava solo , non altri soggetti, e aveva oggetto diverso dall'azione CP_2 ex art. 1669 c.c.);
pagina 6 di 19 -che l'azione ex art. 1669 c.c. era inammissibile, mancando nella situazione in esame i requisiti prescritti da tale norma (l'ospedale non presentava rovina o pericolo di rovina);
-che comunque l'azione avrebbe dovuto essere rivolta a MA, che aveva fornito garanzia ventennale per il rivestimento in questione;
-che le scelte progettuali dovevano considerarsi corrette (visto che l'attrice non aveva convenuto in giudizio né il progettista né la Regione Valle d'Aosta appaltante che le aveva approvate, né il RUP ing. ; Pt_4
-che nulla era imputabile all'ing. , avendo il medesimo svolto i suoi compiti CP_7 con cura e considerato:
.che i compiti che il direttore lavori era chiamato a svolgere erano di curare che i lavori fossero eseguiti a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto, nel rispetto degli ordini di servizio del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) rappresentante della Committenza;
.che già allora vigeva il principio della tassatività delle varianti, introdotto dalla legge quadro sui lavori pubblici (L. 109/1994), che, quindi, anche allora i margini di discrezionalità riconosciuti al direttore dei lavori erano minimi: non erano ammesse modifiche al progetto se non laddove gli errori del progetto esecutivo fossero stati tali da pregiudicare la realizzazione o l'utilizzazione dell'opera, il che non era nel caso di specie (e si sarebbe attivato il RUP); già allora la discrezionalità della direzione lavori era limitata agli aspetti di dettaglio e alle varianti che non comportassero modifiche sostanziali e fossero dettate da esigenze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto (art. 132 c. 3 DLgsl. 12 aprile 2006 n. 163 e in precedenza L. 109/1994), il che non era nel caso di specie;
.che la direzione dei lavori non poteva disporre in autonomia il mutamento dei rivestimenti, poteva solo richiamare, suggerire, proporre ed è ciò che aveva fatto;
.che, in particolare, il D.L. fin dall'inizio aveva chiesto approfondimenti circa la scelta del materiale travertino, sugli spessori scelti (e infatti lo spessore era stato aumentato, dopo le sue osservazioni) e sull'ancoraggio, e che nel 2008 aveva ottenuto che il rivestimento in travertino non fosse esteso alle altre facciate;
.che il collaudo strutturale e quello tecnico-amministrativi erano stati favorevoli e nel 2010 erano state sostituite le lastre crepatesi nel montaggio;
-che l (che aveva concordato nel 2008 sul fatto che il travertino non fosse esteso Pt_2 ad altra facciata espressamente per evitare complicazioni di manutenzione) ben sapeva che per il travertino sarebbe occorsa una manutenzione costante, che non era stata fatta, con conseguente concorso del fatto colposo dell ex art. 1227 c.c.; Pt_2
-che era infondata la domanda di risarcimento danni, che la costruzione di una nuova facciata in alluminio non era conseguenza diretta dei pretesi vizi, che venivano contestati i calcoli per i danni, che gli importi non dovevano comprendere l'Iva (che era una partita di giro);
-che l non aveva convenuto in causa tutti i possibili convenuti. Pt_2
pagina 7 di 19 Il convenuto , costituitosi con comparsa del 25/10/2022, Controparte_11 ha contestato lea domande attoree, eccependo:
-la nullità dell'atto di citazione, per l'insufficiente esposizione dei fatti e degli elementi di diritto;
-il suo difetto di legittimazione passiva, per via dell'immedesimazione del collaudatore, anche se libero professionista, nell'amministrazione pubblica presso la quale è chiamato adoperare, per cui il convenuto, privo di una posizione giuridica sua propria si immedesima e si identifica con la Regione Autonoma Valle d'Aosta;
-la carenza di giurisdizione, considerato che, in tema di lavori pubblici, la delibera con la quale viene conferito l'incarico di collaudo di un'opera pubblica, costituisce un atto amministrativo di nomina, contemplato dall'art. 92 RD 350/1895, e non un contratto di prestazione d'opera professionale, in quanto, comporta il conferimento di poteri autoritativi e l'inserimento, sia pure temporaneo, del professionista nell'apparato organizzativo della PA;
e, sul punto, la Suprema Corte, a sezioni unite, ha affermato che, nelle controversie riguardanti la figura del collaudatore libero professionista vi è giurisdizione del giudice contabile;
-che le lastre di travertino non costituiscono elemento strutturale, con conseguente decadenza dell'azione da parte dell Pt_2
-che le lastre di travertino non hanno una funzione statica o portante ma solo una funzione estetica, di mero rivestimento, e una funzione di contenimento dei consumi energetici;
-che manca la prova del vizio perché la ha irrimediabilmente modificato lo stato Pt_2 di luoghi, non esperendo un ATP;
-che la scelta dei materiali, effettata dai progettisti (progetto esecutivo redatto dallo Studio 3GV), era stata approvata dalla committente, cioè dall'Amministrazione Regionale e che essa non competeva al collaudatore tecnico-amministrativo, che interviene solo al termine dell'esecuzione dlele opere;
-che il collaudo statico delle opere era stato effettuato, con esito positivo, dall'ing. (relazione di collaudo del 29/3/2010); Persona_3
-che, nonostante la verifica del posizionamento delle lastre di copertura della parete ventilata non fosse di competenza del collaudatore tecnico amministrativo, bensì del collaudatore statico, Ing. e del DL, ing. , l'ing. , per scrupolo: Per_3 CP_7 CP_6
.a partire dalla nona visita di collaudo effettuata in data 30/8/2010, aveva messo in evidenza alcune imperfezioni rilevate sulla superficie a vista delle lastre di travertino;
.in occasione della decima visita di collaudo, in data 1.9.2010, aveva proceduto all'ispezione della lastre presenti nella parte inferiore della facciata est e quelle in corrispondenza del parapetto inclinato della terrazza principale, verificando la presenza di alcune lastre posizionate in modo imperfetto e di altre con crepe più o meno profonde ed emettendo, allora, ordine di servizio indirizzato al DL, ing. e all CP_7 Pt_5 con il quale si ordinava all'impresa TR di procedere immediatamente ad effettuare una verifica puntuale dei rivestimenti e a mettere in sicurezza le facciate, e al DL di vigilare sulla corretta esecuzione delle lavorazioni;
pagina 8 di 19 .nelle altre visite di collaudo aveva chiesto all'impresa di provvedere a un esame attento di ogni singola lastra in travertino e una dettagliata relazione della verifica eseguita dalla sulla parete ventilata, con la sostituzione delle lastre CP_1 lesionate, corredata da certificato attestante la corretta esecuzione dei lavori e la sicurezza della posa nel tempo;
.nella diciottesima visita di collaudo, si era certificato che gli interventi richiesti sulla parete ventilata erano stati regolarmente eseguiti dall'impresa;
-che con comunicazione in data 1 giugno 2011, il direttore delle opere edili della
, ing. e il coordinatore del ciclo, ing. avevano CP_14 Persona_4 Persona_5 trasmesso all e per conoscenza al Collaudatore Amministrativo, alla Gozzo Pt_2 impianti, al DL e al dott. della Direzione Risorse dell'assessorato alla Persona_6
Sanità e politiche sociali della , la documentazione relativa alla verifica puntuale CP_14 effettuata sul rivestimento di facciata e alla messa in sicurezza delle facciate in travertino.
-che il collaudatore tecnico amministrativo aveva chiuso le operazioni di collaudo in data 15.12.2011;
-che, dunque, il collaudo tecnico-amministrativo era stato svolto in maniera assolutamente puntuale;
-che, in particolare, il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo;
decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine;
-che, nel caso in esame, l'attrice non aveva denunziato in alcun modo difformità e vizi dell'opera nel periodo in cui il collaudo era provvisorio, così approvando l'opera medesima;
per cui, in assenza di vizi emersi nelle operazioni di collaudo né nel biennio successivo, durante il quale il collaudo è provvisorio, il collaudatore non può avere responsabilità alcuna in relazione a vizi occulti, asseritamente manifestatisi ( a detta dell'attrice) a distanza di quasi un decennio dell'ultimazione delle operazioni di collaudo e dalla fine dei lavori;
-che la richiesta risarcitoria è infondata e che la sostituzione delle lastre di travertino con un rivestimento di altro tipo è frutto di una scelta unilaterale della Pt_2
-che comunque l'attrice era decaduta dall'azione ex art. 1669 c.c.
La convenuta costituitasi con Controparte_2 comparsa del 24/12/2022, ha contestato le domande attoree, eccependo:
-che aveva contratto in data 1 agosto 2012 la polizza numero Controparte_1
Z065537 avente ad oggetto “i lavori di ristrutturazione, adeguamento ed ampliamento del presidio Ospedaliero di relativamente ai servizi di radioterapia, sterilizzazione, hospital day, Pt_3 ambulatorio di oncologia e farmacia – Lotto 2”, che le parti dell'opera oggetto della polizza assicurativa erano state dai contraenti meglio precisate nell'articolo 4 delle Condizioni particolari aggiuntive e che in tale elenco non compariva la oggetto del giudizio Pt_6 costituita di sette piani di cui tre interrati;
pagina 9 di 19 -che la polizza veniva contratta per le partite:
- Sezione A “danni diretti all'immobile” per una somma assicurata pari a Euro 11.046.816,69 con scoperto pari al 10% con un minimo non indennizzabile di Euro 75.000,00;
- Sezione B “responsabilità civile verso terzi” con un massimale pari a Euro 4.000.000,00 con scoperto pari al 10% e con un minimo non indennizzabile di Euro 35.000,00;
-che la polizza, avente natura di garanzia diretta, assicurava unicamente la Committente dei lavori di ristrutturazione (ossia la Regione Autonoma della Valle d'Aosta) per i “danni materiali e diretti” patiti dalle opere oggetto di ristrutturazione a seguito di “difetti di costruzioni” che causassero: la rovina totale o parziale delle opere ristrutturate stesse;
dei gravi difetti costruttivi di quelle parti delle opere ristrutturate destinate per natura a lunga durata;
-che le parti, congiuntamente, avevano definito:
a. Parti dell'Opera ristrutturate destinate per natura a lunga durata: “le parti dell'opera realizzate a nuovo e oggetto di calcolazione statica di cui alla legge 1086 / 1971, rientranti nelle fattispecie tipologiche di cui all'articolo 1669 del codice civile”;
b. Gravi difetti di costruzione: “quelli che colpiscano parti dell'opera destinate per natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'Opera, sempreché in entrambi i casi intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente”;
-che l'operatività della garanzia era esclusa:
a. per i vizi palesi occulti noti al Contraente prima della decorrenza dell'assicurazione;
b. per i danni da insufficiente o mancata manutenzione;
c. per i danni conseguenti a deperimento, logoramento, usura o graduale deterioramento che siano causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
d. per i danni che, “alla stregua della comune esperienza tecnica, costituiscano conseguenza pressoché certa di un fatto o evento che dovrebbe essere conosciuto dal Contraente, dall'Assicurato o dai suoi preposti”;
e. per i danni che siano connessi ad accadimenti verificatisi in epoca precedente all'efficacia della polizza;
-che nel caso in esame non era operativa la garanza assicurativa perché:
.le lastre non rientrano nelle opere di ristrutturazione assicurate dalla garanzia e meglio individuate dalle parti nell'articolo 4 delle Condizioni particolari aggiuntive di polizza e nel frontespizio del contratto;
.le lastre non rientrano nella definizione di “opere destinate per natura a lunga durata” poiché non sono oggetto di collaudo ex legge 1086 / 1971; le facciate ventilate in travertino, difatti, non sono state oggetto del collaudo strutturale;
-che la garanzia assicurativa, inoltre, non opera nella fattispecie poiché:
.i difetti sono conseguenti ad un errore progettuale originario che ha previsto l'utilizzazione di un materiale, “il travertino”, inadeguato per il clima valdostano e non sono connessi ad un difetto di costruzione;
pagina 10 di 19 .i difetti del rivestimento delle facciate non hanno determinato la “dichiarazione di inagibilità” della struttura con conseguente inoperatività della polizza;
.l'inadeguatezza delle lastre di travertino era nota alla Stazione appaltante già in epoca precedente l'avvio dei lavori di ristrutturazione come evidenziato dal D.L. ing. ; CP_7
.il deterioramento delle lastre di travertino è conseguente a deperimento e logoramento causato dagli agenti atmosferici e connessi ad insufficiente manutenzione da parte della proprietaria del ID ospedaliero con conseguente inoperatività della garanzia ai sensi degli articoli 3 lettera e. e 13 lettera b di polizza;
.l'inadeguatezza del travertino al clima valdostano era noto all ed ai suoi Parte_7 preposti già in epoca precedente l'inizio dei lavori di ristrutturazione con conseguente inoperatività della polizza ai sensi dell'articolo 13 lettera e.;
.il deterioramento delle lastre di travertino si era già verificato prima del decorso di efficacia della polizza assicurativa con conseguente inoperatività della garanzia ai sensi degli articoli 2 e 3 delle condizioni particolari aggiuntive);
-che la sezione B “responsabilità civile verso terzi” di polizza non opera nella fattispecie poiché: i danni sono lamentati e patiti direttamente dalla presunta Assicurata dalla polizza;
il sinistro non è indennizzabile ai sensi della sezione A “danni diretti” di polizza con conseguente inoperatività della garanzia per la responsabilità civile verso terzi in ragione dell'articolo 8 delle Condizioni di assicurazione;
-che la polizza non può essere fatta valere dall perché assicura unicamente la Pt_2
Stazione Appaltante Regione Autonoma Valle d'Aosta;
-che le domande giudiziali formulate da nei confronti di Parte_3 Controparte_10 devono, in ogni caso, considerarsi “improponibili”, perché l'articolo 18 delle
[...] condizioni generali di polizza stabilisce che l'ammontare del danno deve essere concordato tra le parti ovvero mediante periti nominati, uno dalla Compagnia e l'altro dal contraente, con possibilità di nominarne un terzo in caso di disaccordo;
che i periti nominati devono indagare e stimare e liquidare il danno secondo i parametri stabiliti dagli articoli 18 e 19 del contratto;
che avrebbe dovuto, pertanto, attivare la Parte_3 procedura di determinazione del danno stabilita dal contratto assicurativo prima di chiamare in causa cosa che non ha fatto. Controparte_10
La causa è stata inizialmente instaurata davanti al Tribunale di Aosta, ma poi, a seguito di eccezione di incompetenza funzionale sollevata dal convenuto , il CP_7
Tribunale di Aosta, con provvedimento del 7/3/2022, ha dichiarato la propria incompetenza funzionale in favore del Tribunale delle Imprese di Torino, motivando che la causa riguarda un appalto pubblico di rilevanza comunitaria.
2) Le domande attoree vanno accolte solo nei confronti dell' in bonis, CP_15 mentre vanno respinte nei confronti degli altri convenuti.
2.1) Controparte_1
pagina 11 di 19 Si ritiene, in primo luogo, che debba essere accolta la domanda formulata dall'attrice nei confronti dell'impresa esecutrice dei lavori per cui è causa, Pt_2 con condanna della medesima per il caso in cui ritorni in bonis.
L'attrice agisce ex art. 1669 c.c.:
.” Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa), purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta). Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia”.
Secondo la giurisprudenza:
-“I difetti della costruzione devono consistere in una qualsiasi alterazione conseguente ad una insoddisfacente realizzazione dell'opera, che - pur non riguardando sue parti essenziali, ma anche gli elementi accessori e secondari atti a consentire l'impiego duraturo cui l'opera è destinata - incida negativamente e in modo considerevole sul godimento dell'immobile medesimo. Sono gravi difetti dell'opera, rilevanti ai fini dell'articolo 1669 del codice civile, anche quelli che riguardino elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, etc.), purché tali da comprometterne la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo” (Cass. Civ. sez. II, 06/11/2023, n. 30792);
-“Ai fini della responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 del Cc, costituiscono gravi difetti dell'edificio non solo quelli incidenti sulla struttura e sulla funzionalità dell'opus, ma anche i vizi costruttivi che menomano apprezzabilmente il normale godimento della cosa o impediscono che questa fornisca l'utilità cui è destinata, come il crollo o il disfacimento del rivestimento esterno dell'edificio, ovvero il distacco dell'intonaco, che, pur non alterando le strutture portanti dell'edificio, alteri, per la notevole estensione delle superfici interessate, il normale godimento dell'immobile e la sua funzione economica” (Cass. Civ. sez. II, 09/09/2013, n. 20644).
2.1.1) Nel presente caso, il CTU nominato, ing. , ha, in primo luogo, Persona_7 accertato la sussistenza dei difetti lamentati dall'attrice circa il rivestimento in lastre di travertino sulle facciate del complesso ospedaliero (pag. 28 e ss.):
- “Stante la avvenuta rimozione della facciata ventilata in travertino (le fatture di rimozione della Ditta San RG srl sono del periodo Ottobre – Dicembre 2019), l'accertamento della sussistenza dei difetti lamentati può avvenire essenzialmente su base documentale, viste anche le lastre rimosse (oltre 3 anni fa) e depositate presso il magazzino dell' in Pt_2 Pt_3
Circa il tipo di materiale: da sempre le pietre naturali sono un usuale materiale da costruzione, ma la scelta del tipo di pietra deve essere ponderata in funzione dell'utilizzo previsto. Il travertino romano è un marmo calcareo da secoli utilizzato nelle costruzioni (ne sono un esempio il Colosseo e la Fontana di Trevi a Roma, la Basilica di San Pietro in Vaticano), ma è necessario valutare il contesto di utilizzo,
pagina 12 di 19 la forma, le sollecitazioni meccaniche, l'esposizione ambientale. I rivestimenti ed i pavimenti in travertino sono usuali, ma il caso in esame è caratterizzato da particolari aspetti tecnici quali l'esposizione agli agenti atmosferici esterni, lo spessore delle lastre, le modalità di posa in opera: si tratta di aspetti che il progettista deve esaminare come primi elementi che determinano la idoneità della pietra naturale scelta rispetto all'utilizzo che prevede il progetto. E' singolare che per una facciata ventilata esterna da realizzare in la scelta progettuale sia ricaduta sul travertino romano, Pt_3 materiale poroso, di facile lavorabilità proprio per tale tessitura, utilizzato correntemente in lastre anche di spessore contenuto ma in ambienti interni (pavimenti, rivestimenti, davanzali, scalini), all'esterno in genere utilizzato per strutture di tipo massivo (blocchi o lastre di spessore elevato) in cui la porosità non rappresenta un problema rispetto alla integrità del materiale.
In sintesi, il travertino romano è materiale non idoneo per realizzare lastre di esiguo spessore (nel caso, cm 3) per impiego in facciate ventilate (cioè con lastre posate non in aderenza per incollaggio uniforme al supporto), fissate con pochi ancoraggi puntuali realizzati nella “costa” di spessore cm 3, in condizioni ambientali (per latitudine ed altitudine) tali da sottoporre le lastre a ripetuti cicli giornalieri invernali di gelo e disgelo, con una forma architettonica priva di protezione dal dilavamento da acqua piovana o neve. A ciò si aggiunga che la boiacca con la quale usualmente si intasano le porosità superficiali (boiacca in genere stesa sul lato visibile della lastra, non a tergo e neppure sulle coste perimetrali) si deteriora nel tempo, facendo venire meno la iniziale protezione della superficie rispetto all'acqua piovana.
Si tratta di aspetti tecnici che l'Ing. nella Relazione del 29.08.19 ha correttamente esposto Per_2 all' (in sintesi, il tecnico indica la “… porosità tipica del travertino … causa di assorbimento di Pt_2 acqua e con le temperature negative, il gelo provoca crepe, spaccature e fessurazioni”).
Le foto in Allegato 2 mostrano la tessitura delle lastre rimosse;
quelle che precedono mostrano i dettagli di un campione prelevato dallo scrivente C.T.U. il 04.10.23 presso il magazzino di Pt_2
Pt_3
Circa le dimensioni delle lastre: le dimensioni planimetriche delle lastre rettangolari di travertino posate da sono risultate variabili, dell'ordine di circa 1 metro per lato (cm 93,5 x cm CP_1
112-126) a fronte di uno spessore nominale di 30 mm previsto a progetto (riscontrato a campione sulle lastre a magazzino, con occasionali scostamenti massimi di 2-3 mm). Si tratta di uno spessore che, unitamente alla porosità della pietra ed alla scelta progettuale di eseguire il fissaggio meccanico puntuale mediante 2 perni sul lato inferiore e 2 perni sul lato superiore, ha palesato i limiti del materiale: infatti, a fronte di un foro di fissaggio di circa 10-12 mm di diametro, resta tra il foro stesso e la superficie esterna della lastra uno spessore di circa 9-10 mm di materiale poroso e quindi meccanicamente non affidabile nel tempo (per cicli gelo/disgelo) rispetto alle sollecitazioni di pressione e depressione del vento.
E' singolare che in fase di progettazione (scelta materiale e sistema di aggancio), di preparazione delle lastre in laboratorio (tagli e fori) e di posa in opera in cantiere, nessuno dei soggetti coinvolti (delle segnalazioni della D.L. se ne tratterà più avanti) si sia posto il tema dell'esiguo spessore residuale tra il foro e la superficie esterna per una lastra in travertino romano posta all'esterno nelle condizioni climatiche di Pt_3
Circa le modalità di posa: della criticità di uno spessore di cm 3 in rapporto al sistema di fissaggio si
è detto sopra. In merito alla posa è il caso di richiamare il tema della esposizione all'acqua piovana ed alla neve di una facciata ventilata in travertino, caratterizzata da giunti aperti sul perimetro delle lastre e dall'assenza in sommità della facciata di adeguata protezione (specie con la sommità della facciata inclinata, che raccoglie convoglia l'acqua piovana, e con la superficie a tergo delle lastre e le coste non impermeabilizzate con boiacca).
In sintesi (per rispondere al quesito), è possibile affermare che sussistevano i difetti lamentati da parte attrice circa tipo, dimensioni e posa della facciata ventilata realizzata da nel CP_1 2008-2009 e successivamente rimossa dall' nel 2019”. Pt_2
pagina 13 di 19 Il CTU ha poi accertato che i difetti predetti integrano gli estremi di cui all'art. 1669 c.c. (pag. 31 e ss.):
-“Ad avviso dello scrivente C.T.U., una facciata ventilata realizzata con lastre lapidee del peso di circa 90-100 kg (peraltro collocate sino a circa 15-18 metri di altezza), fissate tramite elementi puntuali in acciaio alla muratura retrostante costituisce senza dubbio un'opera destinata a lunga durata.
Con riferimento alla tempistica di denunzia indicata dal Codice Civile, dagli atti si rileva:
a) la facciata ventilata è stata realizzata nel 2008-2009, il “compimento” citato dal Codice non è rilevabile dagli atti, dai quali risulta però il 09.06.09 come data di fine lavori generale dell'appalto
CP_1 b) il Committente Regione Valle d'Aosta emette in data 03.08.10 un Ordine di servizio nel quale segnala i primi inconvenienti relativi alla facciata ventilata in travertino (“…l'abbassamento del voltino in travertino a coronamento di uno dei serramenti di facciata, a causa del cedimento di un perno di ancoraggio e riscontrato che altri coronamenti analoghi presentano simili movimenti con possibile rischio di distacco e conseguente pericolo per l'incolumità di passanti e utenti delle finestrature”). Ad avviso del C.T.U. si tratta di segnalazione di “pericolo di rovina o gravi difetti” come indicato dall'art.1669; c) l' (all'epoca soltanto utilizzatrice del ID, non ancora ad essa trasferito) segnala con Pt_2 propria lettera del 04.08.10 prot.78375 di avere riscontrato “elementi pericolanti di travertino”. Ad avviso del C.T.U. si tratta di segnalazione di “pericolo di rovina o gravi difetti” come indicato dall'art.1669; d) seguono visite di collaudo e disposizioni di intervento;
e) con la Diciottesima visita di collaudo tecnico amministrativo del 20.05.11 tutti gli attori interessati dal processo edilizio (tecnici della Regione, tecnici dell' Imprese, D.L., Collaudatore tecnico Pt_2 amministrativo) danno atto che “Gli interventi che erano stati richiesti con il verbale di visita di collaudo n° 14 del 06/12/2010, sulla parete ventilata dell'Ospedale U. Parini di sono stati Pt_3 regolarmente eseguiti dall'Impresa.” Alla data del 20.05.11 agli attori interessati appare quindi essere venuto meno il “pericolo di rovina o gravi difetti”; f) la Giunta Regionale della Valle d'Aosta trasferisce il 07.10.11 a titolo gratuito all' il ID Pt_2 ospedaliero (il “Verbale di constatazione di avvenuta consegna” datato 25.11.11 indica che gli immobili “sono trasferiti a titolo gratuito nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano”); g) circa 7 anni dopo la consegna dalla Regione all' in data 01.06.18 la Struttura Complessa Pt_2 Tecnico dell' redige “RESOCONTO” fotografico con oggetto “situazione lastre travertino”: Pt_2 nelle righe di commento lo stato della facciata è definito “completamente degradato” e si indica che “il processo di degrado è in accelerazione.” Ad avviso del C.T.U. si tratta di una nuova segnalazione di “pericolo di rovina o gravi difetti” come indicato dall'art.1669; h) il 16.10.19 l' apre il sinistro presso (assicuratrice di;
Pt_2 CP_2 CP_1 i) il 04.12.19 l' segnala vizi occulti mostratisi all'atto dello smontaggio e rimozione di lastre;
Pt_2 j) il 05.08.20 l' presenta presso l'Organismo dell'Ordine Avvocati Istanza di mediazione Pt_2 Pt_3 in origine nei confronti di , Istanza poi estesa all'Ing. ed all'Ing. (non vengono CP_2 CP_6 CP_7 chiamati altri soggetti potenzialmente corresponsabili); k) Atto di citazione dell' innanzi al Tribunale di Aosta datato 21.06.21”. Pt_2
Si osserva, allora, da un lato, che l'esistenza dei difetti lamentati dalla parte attrice circa il tipo, le dimensioni e la posa delle lastre di travertino sulla facciata ventilata del ID Ospedaliero di emerge chiaramente dall'analisi effettata dal CTU della Pt_3
pagina 14 di 19 documentazione e dalla sua ispezione di alcune lastre conservate nel magazzino dell Pt_2
L'estensione inoltre del fenomeno di degrado della facciata in travertino risulta confermata dal fatto che, come sopra esposto, già negli anni immediatamente successivi alla posa delle lastre, queste presentavano difetti gravi, tanto da costringere l'impresa, su richiesta del collaudatore, a fare vari interventi riparatori, e dalle osservazioni del CTU circa la certa inadeguatezza del materiale poroso scelto, dello spessore delle lastre, del tipo di ancoraggio, ai fini del rivestimento della parete ventilata del ID Ospedaliero di una città soggetta a rigori invernali e condizioni climatiche e non favorevoli a tale genere di copertura.
Dall'altro lato, dalle valutazioni del CTU emerge con chiarezza che si tratta di difetti gravi integranti la fattispecie di cui all'art. 1669 c.c., trattandosi di vizi costruttivi inerenti un'opera destinata a lunga durata, che menomano apprezzabilmente il normale godimento del rivestimento in questione impedendogli di fornire l'utilità cui è destinato (poiché il degrado e il distacco delle lastre in travertino causano un deterioramento pericoloso e inaccettabile di tale rivestimento).
Il CTU, poi, ha rilevato la responsabilità dell'impresa per i difetti CP_1 predetti (pag. 88 e ss.):
-“Per giurisprudenza, l'Appaltatore è il primo responsabile della funzionalità dell'opera appaltata e realizzata. E' quindi suo specifico dovere valutare la soluzione tecnica prevista dal progettista e darvi esecuzione soltanto se ne condivide la idoneità; altrimenti, egli ha il dovere di segnalare alla committente ed alla Direzione del Lavori le eventuali criticità, chiedere i necessari chiarimenti e, nel caso, proseguire nella esecuzione dei lavori dichiarandosi “nudus minister”, restando così sollevato da ogni responsabilità circa il risultato finale dell'opera progettata da terzi. Agli atti non risulta che abbia mosso osservazioni circa la scelta di lastre in CP_1 travertino di cm 3 per la soluzione tecnologica della facciata ventilata su un fabbricato così esposto e quindi si configura responsabilità anche in capo all'Appaltatore”.
2.1.2) Il risarcimento danni
Come emerge dai documenti prodotti e dalla CTU, non risulta che i difetti lamentati dall' abbiano provocato danni a persone o cose. Pt_2
I costi per eliminare i difetti riscontrati sono stati già tutti sostenuti dall e Pt_2 sono documentati da elaborati progettuali tecnici ed economici e da atti contabili.
L ha ritenuto di rimuovere tempestivamente le lastre in travertino romano a fine Pt_2
2019 e ha scelto di realizzare una nuova facciata ventilata con tecnologia e materiali radicalmente diversi da quelli approvati dalla Regione Valle d'Aosta nel 1998 ed affidati a nel 2001. CP_1
Tuttavia, non può ritenersi risarcibile il costo di una nuova facciata realizzata con altra tecnologia e materiali (trattandosi di scelta dell'attrice e non di costo direttamente riferibile all'inadempimento dell'impresa convenuta), ma solo il costo del ripristino di pagina 15 di 19 una facciata del medesimo tipo di quella che era stato a suo tempo la scelta progettuale della Regione Val d'Aosta.
Si ritiene, allora, che siano risarcibili i seguenti costi (come condivisibilmente esposto dal CTU, pag. 91 e ss.): 1) Costi di rimozione della originaria facciata ventilata in travertino L ha documentato con le relative fatture i costi della perizia dell'Ing. Pt_2 Per_2 dell'attività dell'Arch. , dei lavori di smontaggio e Controparte_16 smaltimento dei materiali della facciata eseguiti da San RG srl per totali netti € 69.894,06, pari a lordi € 84.443,14 (come da Tabella a pag.46 della CTU). Stante l'estensione della facciata pari a mq 1.822,50 si ricava un costo medio di €/mq 38,35 che lo scrivente C.T.U. ritiene congruo in considerazione delle necessarie prestazioni di apprestamenti di cantiere, mano d'opera, noli di mezzi d'opera, trasporti e smaltimento. 2) Costi di rinforzo della facciata Nel consuntivo delle spese l inserisce le fatture relative a: Pt_2
.prestazioni professionali dell'Ing. di netti € 8.790,40; CP_17
.lavori eseguiti dalla di netti € 31.878,98. Parte_8
Nella c.t.u. preliminare il C.T.U. ha indicato di ritenere che tali costi non debbano concorrere a definire un danno subìto dall' ed ha invitato i CC.TT.PP. a chiarire in Pt_2 sede di Osservazioni. Nelle proprie Osservazioni alla c.t.u. preliminare il C.T.P. Pt_2 riconosce che il tema “non è stato approfonditamente affrontato nell'ambito del presente procedimento” e quindi nulla chiarisce in merito. Il C.T.U. quindi conferma che i due costi sopra esposti non concorrono a definire un danno subìto dall Pt_2
3) Costi per “ripristinare il medesimo tipo di facciata” Sviluppando il computo metrico estimativo delle prestazioni necessarie alla realizzazione, oggi, del medesimo tipo di facciata che venne realizzata da
[...]
con l'utilizzo dei prezzi unitari estratti dal prezzario 2023 della Regione CP_1
Piemonte, lo scrivente C.T.U. stima un costo complessivo di circa € 592.000 netti, oltre IVA (e di circa netti € 591.000 oltre IVA applicando il prezzario 2023 della Regione Valle d'Aosta), come da dettaglio di computo alle pagg.48-50 della CTU
Pertanto, il totale risarcimento dovuto ammonta ad €. 69.894,06 + 592.000 = €. 661.894,06 (calcolando i costi netti), oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi.
2.2) Direttore dei Lavori e Collaudatore CP_7 CP_6
Vanno invece respinte le domande attoree nei confronti del D.L. e del CP_7 collaudatore tecnico-amministrativo . CP_6
pagina 16 di 19 In primo luogo, va accolta l'eccezione di decadenza sollevata da entrambi i convenuti costituiti.
Infatti, l'art. 1669 c.c. prescrive che la denuncia sia fatta entro un anno dalla scoperta dei vizi.
Nel presente caso, come rilevato dal CTU (pag. 33):
- Dalla documentazione agli atti di causa risulta che l'attrice ha consapevolezza Pt_2 dei difetti della facciata ventilata in travertino nella loro gravità:
.dapprima il 04.08.10, allorquando la (utilizzatrice del ID ospedaliero, non Pt_2 ancora ad essa trasferito) con lettera prot.78375 segnala di avere riscontrato “elementi pericolanti di travertino”. Si tratta di originaria segnalazione di fatto superata dagli eventi che hanno visto l'esecuzione di interventi di sostituzione e ripristino delle lastre, sino al collegiale benestare del 20.05.11 di tutti i soggetti coinvolti nelle attività di collaudo;
.successivamente l'1.06.18 (dopo gli interventi chiesti in corso di collaudo tecnico amministrativo e dopo circa 7 anni dalla consegna del ID da parte della Regione), con il “RESOCONTO” redatto dalla propria Struttura Complessa Tecnico con oggetto
“situazione lastre travertino”, nel cui testo si indica in “completamente degradato” lo stato della facciata e che “il processo di degrado è in accelerazione” La Perizia dell'Ing. datata 29.08.19 inerente l'accertamento dei vizi lamentati Per_2
(“… molte delle lastre … hanno subìto danni, lesioni e spaccature imputabili principalmente a fenomeni di disgregazione interna del materiale dovuta a cicli gelivi e a fenomeni di propagazione delle fessure …”) conferma quanto l'ufficio tecnico dell (dotato nelle necessarie ed adeguate competenze) già aveva potuto Pt_2 accertare con il “ ” del 01.06.18. CP_18
Pertanto, l'apertura del sinistro con la del 16/10/019, la successiva istanza di CP_2 mediazione del 5/8/2020 e la notifica dell'atto di citazione del 21/6/2021 sono tardive.
Né è ammissibile la domanda attorea ex art. 2043 c.c., essendo stata la stessa tardivamente proposta nella prima memoria ex art. 283 c.p.c.
Nel merito si osserva, comunque, che l'ing. e l'ing. non risultano CP_7 CP_19 dover rispondere dell'errata scelta del materiale travertino, avendo il D.L. più volte comunicato alla Regione i rischi connessi a tale scelta e non essendo il collaudatore tecnico-amministrativo responsabile della medesima, e avendo, in sede di collaudo tecnico-amministrativo, sia il D.L. che il collaudatore, richiesto all'impresa di sostituire le parti che già all'epoca risultavano erroneamente montate e deteriorate.
In tal senso, condivisibilmente il CTU (pag. 88 e ss.):
-Direttore dei lavori: la documentazione in atti identifica il Direttore dei Lavori nella persona dell'Ing. . CP_7
Per giurisprudenza nota e consolidata, il D.L. deve verificare quanto l'Appaltatore sta eseguendo in cantiere, sino ad assumere carichi di corresponsabilità in solido nel caso di opere non correttamente eseguite o difformi dal progetto d'appalto. pagina 17 di 19 Nel caso in argomento sono però significativi (se non dirimenti) due documenti redatti dall'Ing. ed agli atti di causa: la relazione datata 25.03.02 titolata “Esame CP_7 complessivo degli elaborati progettuali forniti al Direttore Lavori” (doc.3 S); la lettera del 04.04.08 (doc.22 S). Pt_9
Tali atti mostrano lo scrupolo professionale del D.L. nel segnalare le proprie perplessità rispetto al progetto d'appalto; ne consegue una oggettiva assenza di responsabilità tecnica in capo all'Ing. . CP_7
-Collaudatore tecnico amministrativo: gli atti esaminati provano lo scrupolo del Collaudatore tecnico amministrativo nel gestire, nell'ambito e nei limiti del proprio ruolo, il problema relativo alle lastre in travertino, come manifestatosi sino al 2011; ne consegue una oggettiva assenza di responsabilità tecnica in capo all'Ing. . Si CP_6 rileva che la Regione Valle d'Aosta ha approvato il Certificato di collaudo tecnico amministrativo con provvedimento dirigenziale n.1530 del 30.03.12 e con tale atto ha condiviso l'operato del Collaudatore.
2.3) Controparte_10
Vanno anche respinte le domande proposte dall'attrice non confronti della
[...]
dal momento che la non risulta legittimata ad agire contro la CP_10 Pt_2 compagnia assicurativa.
Si osserva, in particolare:
-che la polizza n. Z065537 (stipulata tra la e l'impresa stabilisce CP_2 CP_1
(doc. 3 di , pag. 10) che “ai fini della presente copertura assicurativa è CP_2 considerato Assicurato il Committente”;
-che committente dei lavori in questione era la stazione appaltante Regione Autonoma della Valle d'Aosta (come risulta dalla polizza stessa, pag. 3);
-che, ai sensi dell'art. 26 delle condizioni comuni di polizza e dell'art. 1891 c.c., “i diritti derivanti dal contratto spettano all'Assicurato”;
-che l non risulta essere subentrata nella polizza in questione, considerato: Pt_2
.che il trasferimento del ID ospedaliero dalla Regione Valle d'Aosta ad Pt_3
è avvenuto in data 7 ottobre 2011 (doc. 18 di parte attrice);
[...]
.che la polizza è stata stipulata in data 27 luglio 2012, ossia dopo la predetta cessione (doc.3 di ); CP_2
.che la mera trasmissione della polizza da parte della Regione all in data Pt_2
20/8/2012 (doc. 19 attoreo) non comporta il subentro dell'attrice nella posizione di assicurato della Regione (la cessione di contratto va approvata dal ceduto);
-che dalla comunicazione 12/12/2019 della Regione (stesso doc. 19 attoreo) emerge che la stessa confonde la legittimazione ex art. 1669 c.c. (l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa), con quella inerente all'esperimento dell'azione di indennizzo nei confronti della compagnia assicurativa, disciplinata dalle norme sul contratto di assicurazione e dalla polizza stipulata tra altri soggetti.
pagina 18 di 19 2.4) Per quanto riguarda le spese processuali, il convenuto , in caso Controparte_1 di ritorno in bonis, va condannato a rimborsarle all'attrice, mentre questa va condannata a rimborsarle agli altri tre convenuti, secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accertata la presenza di gravi difetti, dovuti a vizi di costruzione, relativamente al rivestimento in lastre di travertino del ID , condanna la Controparte_12 IT TR , solo nell'ipotesi in cui questa dovesse Controparte_9 ritornare in bonis, a pagare all'attrice la Parte_1 somma di €. 661.894,06, oltre alla rivalutazione monetaria, dal 2019 ad oggi, secondo gli indici Istat, ed oltre agli interessi, nella misura della metà dell'interesse legale annuo, sulle somme via via rivalutate;
-Respinge tutte le domande proposte dalla parte attrice nei confronti degli altri convenuti, , e CP_7 Controparte_11 Controparte_10
-Condanna la IT TR , solo nell'ipotesi in cui Controparte_9 questa dovesse ritornare in bonis, a rimborsare all'attrice le spese processuali, che liquida in €. 24.000 (€.
4.000 per fase studio, €.
3.000 per fase introduttiva, €. 10.500 per fase istruttoria ed €.
6.500 per fase decisione), oltre CU, spese generali 15%, Iva e Cpa;
-Condanna l'attrice a rimborsare al convenuto le spese processuali, che liquida CP_7 in €. 24.000 (€.
4.000 per fase studio, €.
3.000 per fase introduttiva, €. 10.500 per fase istruttoria ed €.
6.500 per fase decisione), oltre CU, spese generali 15%, Iva e Cpa;
-Condanna l'attrice a rimborsare al convenuto le spese processuali, che liquida CP_6 in €. 24.000 (€.
4.000 per fase studio, €.
3.000 per fase introduttiva, €. 10.500 per fase istruttoria ed €.
6.500 per fase decisione), oltre CU, spese generali 15%, Iva e Cpa;
-Condanna l'attrice a rimborsare alla convenuta le spese processuali, Controparte_10 che liquida in €. 24.000 (€.
4.000 per fase studio, €.
3.000 per fase introduttiva, €. 10.500 per fase istruttoria ed €.
6.500 per fase decisione), oltre CU, spese generali 15%,
Iva e Cpa;
-Pone definitivamente a carico della parte attrice (per metà a carico dell'una e per metà a carico dell'altra) le spese di CTU, come liquidate con provvedimento del giudice del 24/2/2024.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione 1° civile, specializzata in materia di impresa, del Tribunale di Torino in data 23/5/2025.
Il Presidente estensore Silvia Vitrò
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Tribunale delle Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Vitrò Presidente Relatore dott. Alberto La Manna Giudice dott.ssa Rachele Olivero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10789/2022 promossa da:
(C.F. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. TALLINI VALERIO P.IVA_1
ATTRICE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO TU
, Controparte_2 CP_3
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_4 P.IVA_3
BONACINA MASSIMILIANO SERGIO
(C.F. ), con il patrocinio CP_5 CP_6 C.F._1 dell'avv. ROULLET MARIA PAOLA e dell'avv. SCALISE ROSARIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_7 C.F._2
LANZIO MARIA FRANCESCA CONVENUTI
Oggetto della causa: azione di risarcimento e di indennizzo per gravi difetti di costruzione pagina 1 di 19
CONCLUSIONI
Per parte attrice : Pt_2
- Accertare e dichiarare la presenza di gravi difetti, dovuti a vizi di costruzione, relativamente al rivestimento in lastre di travertino del ID Ospedaliero Parini
[...]
CP_8
- Accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 1669 c.c. della IT TR
, rinunciando tuttavia a qualsivoglia pretesa di carattere Controparte_9 economico nei confronti del fallimento e, per l'effetto, l'odierna attrice dichiara formalmente che la richiesta di condanna nei confronti della società fallita deve intendersi eseguibile solo nell'ipotesi in cui questi dovesse ritornare in bonis;
- Accertare e dichiarare la responsabilità degli altri convenuti, ciascuno per il titolo che gli compete, anche ex art. 2043 c.c., condannandoli in solido al risarcimento in favore dell'odierna attrice di tutti i danni subiti e subendi, che si quantificano in €. 682.728,57, ovvero nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia o comunque accertata in corso di causa tramite apposita CTU, oltre interessi legali dal dovuto sino al soddisfo;
- Accertare e dichiarare l'operatività della copertura assicurativa e per l'effetto condannare la ad indennizzare e/o risarcire la attrice di Controparte_10 Pt_2 tutti i danni subiti e subendi, che si quantificano in €. 682.728,57, ovvero nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia o comunque accertata in corso di causa tramite apposita CTU, oltre interessi legali dal dovuto sino al soddisfo;
- In via subordinata istruttoria, revocare le ordinanze del 03.07.2023 e del 26.03.2024 nella parte in cui respingono le prove orali dedotte dalla e Parte_3 ammettere prova per testi così come formulata dalla stessa con le memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c. depositate davanti al Tribunale di Aosta;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Per la parte convenuta : CP_2
Nel merito:
-Respingere tutte le domande svolte nei confronti di perché Controparte_10 infondate sia in diritto sia in fatto e comunque non provate e/o,
-Accertare e dichiarare l'inefficacia e/o la non operatività della polizza assicurativa per tutti i motivi indicati in atti che si intendono qui integralmente richiamati. In ogni caso:
-Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di a rivendicare Parte_3 eventuali diritti derivanti dalla polizza numero Z 065537;
-Accertare e dichiarare che la domanda giudiziale formulata nei confronti di
[...]
è improponibile considerata la mancata espletazione della preventiva Controparte_10 perizia contrattuale di cui all'articolo 18 di polizza così come meglio indicato in atti. In ogni caso: pagina 2 di 19 - Con vittoria di spese anche forfettarie, onorari di causa oltre accessori successivi alla Sentenza iva e cpa.
Per il convenuto : CP_7
-Dichiarare inammissibili e/o infondate le domande attoree;
respingere ogni avversaria istanza;
-Con ogni conseguente pronuncia di legge e con il favore delle spese e competenze, anche occorrende successive alla sentenza, Iva e contributo previdenziale di legge.
Per il convenuto : CP_6
-Accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande svolte nei confronti del convenuto Ing. Péaquin, con condanna della al pagamento delle spese di Persona_1 Pt_2 giudizio e con condanna della stessa ex art. 96 c.p.c..
-In ogni caso Rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione del 7/6/2022 l' ha Parte_1 convenuto in giudizio il gli ing. e Controparte_1 CP_7
e la affermando: Controparte_11 Controparte_10
-che agli inizi degli anni 2000 la Regione Valle d'Aosta indiceva una gara d'appalto di lavori pubblici avente ad oggetto “Lavori di ristrutturazione, adeguamento ed ampliamento del ID Ospedaliero di v.le Ginevra in Aosta - radioterapia, sterilizzazione, day hospital ed ambulatori di oncologia, farmacia, ampliamento pronto soccorso, sala urgenze”;
-che tale appalto di lavori veniva affidato alla la quale Controparte_1 stipulava con la Compagnia la polizza assicurativa n. Z065537 Controparte_10 avente ad oggetto la “Copertura assicurativa indennitaria decennale – Copertura assicurativa decennale per responsabilità civile verso terzi”;
-che l'appalto consisteva in plurime opere di ristrutturazione, adeguamento ed ampliamento del summenzionato ID Ospedaliero: nella specie, l'Impresa (poi per il tramite di un proprio subappaltatore) provvedeva all'apposizione di lastre di travertino sulle facciate del predetto complesso ospedaliero, il cui rivestimento veniva ultimato nel corso dell'anno 2011, come si evince dal verbale di collaudo n. 18 del 20.05.2011;
-che, in particolare, l'applicazione delle suddette lastre di travertino veniva effettuata da personale specializzato della società MA S.r.l. (subappaltatore), la quale, attraverso la sottoscrizione della “dichiarazione di corretta posa in opera dei materiali” del 18.04.2011, riconosceva espressamente, in tal modo, il corretto pagina 3 di 19 svolgimento dell'opera medesima, inoltre garantendo il rivestimento per i successivi 25- 30 anni;
-che è dirimente rilevare, ancora ai fini in esame, che, già a partire dall'anno 2010 – e quindi ancor prima della conclusione delle opere di rivestimento esterno – le lastre presentavano segni di danneggiamento, nella specie, crepe e fessurazioni. Di qui la rimozione nonché susseguente sostituzione delle stesse lastre danneggiate ad opera della la quale provvedeva altresì a sostituire le parti pericolanti del CP_1 rivestimento esterno;
-che i lavori – la cui direzione veniva affidata all'ing. e il cui collaudo CP_7 finale all'ing. , ulteriori odierni convenuti, come emerge con Controparte_11 dal verbale n. 18/2011 – terminavano nel corso dell'anno 2011: a seguire, con provvedimento dirigenziale n. 1530 del 30.03.2012, la Regione Valle d'Aosta approvava il collaudo e, per l'effetto, provvedeva a consegnare l'opera alla Parte_3 donde l'odierna attrice risulta l'odierna proprietaria dell'immobile, di tal che la legittimazione ad agire della medesima nell'odierno giudizio;
-che, successivamente, tra la fine dell'anno 2018 e l'inizio dell'anno 2019, le suddette lastre di travertino iniziavano a mostrare evidenti segni di deterioramento, con conseguente rischio di crollo e rovina;
-che, allora, nelle date del 05.08.2019 e 07.08.2019, la effettuava delle prove di Pt_2 resistenza sulle lastre in travertino del ID Ospedaliero di durante tali prove, Pt_3 emergeva l'instabilità nonché il pericolo di distacco e crollo delle lastre stesse;
-che, successivamente, sempre sulla scorta delle predette prove di resistenza, in data 29.08.2019 veniva prontamente eseguita una specifica perizia tecnica da parte dell'Ing. il quale accertava e confermava la presenza di vizi Persona_2 nell'opera di rivestimento in esame, in particolare;
.l'inidoneità del materiale utilizzato per il rivestimento delle facciate ventilate dell'edificio giacché, essendo il travertino, come noto, una roccia calcarea sedimentaria porosa e irregolare, lo stesso non possiede un adeguato grado di compattezza idoneo per rivestimenti esterni, i quali, per loro natura, sono a perenne contatto con le intemperie e i climi rigidi;
.la poca accuratezza nei calcoli del progetto in ordine al dimensionamento dello spessore delle lastre e conseguente resistenza delle stesse;
.i vizi nel montaggio e stuccatura di alcune lastre;
.che alla sommità delle facciate non era stato applicato alcun supporto di gronda a protezione dell'acqua battente e colante: tutto ciò non permetteva – e, di fatto, non ha consentito nel corso degli anni – un'agevole infiltrazione dell'acqua in zone non stuccate;
-che, sulla scorta del predetto accertamento tecnico, in data 16.10.2019, a mezzo comunicazione pec, trasmessa per conoscenza anche alla IT TR fallita, la presentava formale denuncia di apertura sinistro alla compagnia assicurativa Pt_2
Controparte_10
pagina 4 di 19 -che, con ulteriore denuncia del 04.12.2019, parte attrice rilevava la presenza di vizi occulti, riscontrati, per la prima volta, solo a seguito dello smontaggio e sostituzione di alcune lastre danneggiate;
nella specie, la riscontrava: “vizio occulto sulla Pt_2 realizzazione della struttura ovest che regge il manufatto comunemente denominato
“Torre”: risultano mancanti alcuni cordoli in calcestruzzo armato previsti a progetto”;
-che, in riscontro alla prefata denuncia della del 16.10.2019, la compagnia Pt_2 assicurativa replicava in data 04.12.2019, rilevando la presunta inapplicabilità della copertura assicurativa per due ordini di ragioni: “i danni rilevati non sono riconducibili a rovina totale e gravi difetti di parti dell'opera destinati per propria natura a lunga durata…Nella polizza in oggetto risulta assicurata esclusivamente la 'Partita 1' e non risulta essere stata assicurata alcuna altra Partita nè attivata alcuna estensione di garanzia per i danni alle parti di fabbricato cosiddette 'non a lunga durata'”;
-che, fronte dell'infondatezza di tali rilievi, in data 05.08.2020, l Parte_1 attrice presentava a mezzo pec istanza di mediazione presso l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di che in data 23.03.2021 si teneva Pt_3
l'incontro di mediazione in modalità telematica, che nessuna delle parti convenute (le stesse dell'odierno giudizio) riteneva di aderire, come si evince dal verbale datato e ricevuto a mezzo dall'Organismo solo in data 09.04.2021.
A questo punto l'attrice ha sostenuto:
-che sussiste responsabilità ex art. 1669 c.c. della IT TR e delle relative figure professionali in ordine alle opere di rivestimento esterno del ID;
Controparte_12
-che, in particolare, vi sono evidenti difetti di costruzione e/o pericolo di rovina e/o gravi difetti relativi alle porzioni di rivestimento dell'immobile in esame (lastre di travertino) che, per loro natura sono da considerarsi “a lunga durata” (ne è prova ulteriore il fatto che la stessa IT esecutrice- la sub-TR- della posa del rivestimento aveva garantito l'opera per i successivi 25/30 anni);
-che i predetti vizi e difetti emergono inequivocabilmente attraverso la documentazione versata in atti e, segnatamente, dalle numerose prove fotografiche allegate al verbale delle (due) prove di resistenza eseguite sulle lastre;
-che i suddetti vizi sono stati anche puntualmente evidenziati e dimostrati nella Perizia
Tecnica a firma dell'ing. su citata;
Persona_2
-che la responsabilità dell'ing. , nella veste di Direttore dei Lavori, deriva dal CP_7 fatto che lo stesso non ha correttamente sorvegliato e vigilato sul l'esecuzione dlele opere compiute dalla IT TR e ha omesso di intraprendere le opportune iniziative per accertare la causa di possibili fattori di rischio e per apprestare i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire a realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
-che il D.L. è responsabile non solo quando i vizi dell'opera derivino dal mancato rispetto del progetto, ma anche nel caso in cui i vizi derivino da carenze progettuali e queste debbano essere corrette;
-che è responsabile anche l'ing. , in qualità di collaudatore, perché non ha CP_6 correttamente certificato la rispondenza dell'opera eseguita rispetto agli elaborati pagina 5 di 19 contrattuali e/o ai progetti, attestando invece erroneamente la piena qualità dell'opera sotto ogni profilo tecnico-economico, funzionale e prestazionale (mentre avrebbe dovuto evidenziare le criticità del rivestimento, sia in ordine all'inidoneità dei materiali utilizzati, sia con riferimento ai vizi di montaggio);
-che, poi, è pienamente operante la polizza assicurativa obbligatoria stipulata tra la IT TR e la la quale prevede una copertura decennale sui Controparte_10 lavori assicurati;
-che a seguito della tempestiva denuncia della del 16/10/2019, la aveva Pt_2 CP_2 rifiutato l'operabilità dell'assicurazione e che, però le sue contestazioni sono infondate, perché i difetti riscontrati nel rivestimento esterno in travertino sono da ricondurre alle ipotesi tipizzate dlal'art.1669 c.c. e detta porzione di immobile è da considerarsi di
“lunga durata”.
L'attrice ha concluso chiedendo:
-l'accertamento dei difetti citati e della responsabilità dei convenuti ex art 1669 c.c.;
-la condanna dei convenuti al risarcimento dei seguenti danni (limitando le proprie domande, circa il solo nel caso in cui la società fallita ritorni Controparte_1 in bonis):
.spese sostenute per la rimozione delle lastre in travertino;
.spese per rinforzo facciata;
.spese di progettazione per la nuova realizzazione dell'opera;
.spese per verifica strutturale e Direttore dei Lavori;
.spese future per la realizzazione della nuova facciata, per la complessiva somma di €. 682,728,57, o nella misura maggiore o minore accertata.
Il convenuto , costituitosi con comparsa del 26/9/2022, ha contestato CP_7 le domande attoree, eccependo:
-la carenza di legittimazione attiva dell non dimostrando l'attrice di essere Pt_2 proprietaria dell'immobile in esame;
-la carenza di legittimazione passiva del convenuto , considerato che la CP_7
Regione Valle d'Aosta aveva conferito l'incarico dei servizi di direzione lavori e coordinamento della scurezza in fase esecutiva di lavori al Controparte_13
per cui l'ing. aveva partecipato, anche alla visita di collaudo, per
[...] CP_7 conto della nella sua nuova denominazione;
CP_13
-la decadenza dell'azione ex art. 1669 c.c., considerato che la scoperta dei difetti, da parte dell era già stata piena prima del 4/6/2028 (per cui la denuncia del Pt_2
16/10/2019, peraltro non indirizzata alla D.L) era tardiva (né la successiva denuncia di un preteso vizio occulto per assenza di qualche cordolo in calcestruzzo era irrilevante, non trattandosi di difetto grave, né collegato a quelli denunciati nell'atto di citazione);
-che risultava prescritta l'azione ex art. 1669 c.c. la mediazione promossa in data 5/8/2020 riguardava solo , non altri soggetti, e aveva oggetto diverso dall'azione CP_2 ex art. 1669 c.c.);
pagina 6 di 19 -che l'azione ex art. 1669 c.c. era inammissibile, mancando nella situazione in esame i requisiti prescritti da tale norma (l'ospedale non presentava rovina o pericolo di rovina);
-che comunque l'azione avrebbe dovuto essere rivolta a MA, che aveva fornito garanzia ventennale per il rivestimento in questione;
-che le scelte progettuali dovevano considerarsi corrette (visto che l'attrice non aveva convenuto in giudizio né il progettista né la Regione Valle d'Aosta appaltante che le aveva approvate, né il RUP ing. ; Pt_4
-che nulla era imputabile all'ing. , avendo il medesimo svolto i suoi compiti CP_7 con cura e considerato:
.che i compiti che il direttore lavori era chiamato a svolgere erano di curare che i lavori fossero eseguiti a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto, nel rispetto degli ordini di servizio del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) rappresentante della Committenza;
.che già allora vigeva il principio della tassatività delle varianti, introdotto dalla legge quadro sui lavori pubblici (L. 109/1994), che, quindi, anche allora i margini di discrezionalità riconosciuti al direttore dei lavori erano minimi: non erano ammesse modifiche al progetto se non laddove gli errori del progetto esecutivo fossero stati tali da pregiudicare la realizzazione o l'utilizzazione dell'opera, il che non era nel caso di specie (e si sarebbe attivato il RUP); già allora la discrezionalità della direzione lavori era limitata agli aspetti di dettaglio e alle varianti che non comportassero modifiche sostanziali e fossero dettate da esigenze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto (art. 132 c. 3 DLgsl. 12 aprile 2006 n. 163 e in precedenza L. 109/1994), il che non era nel caso di specie;
.che la direzione dei lavori non poteva disporre in autonomia il mutamento dei rivestimenti, poteva solo richiamare, suggerire, proporre ed è ciò che aveva fatto;
.che, in particolare, il D.L. fin dall'inizio aveva chiesto approfondimenti circa la scelta del materiale travertino, sugli spessori scelti (e infatti lo spessore era stato aumentato, dopo le sue osservazioni) e sull'ancoraggio, e che nel 2008 aveva ottenuto che il rivestimento in travertino non fosse esteso alle altre facciate;
.che il collaudo strutturale e quello tecnico-amministrativi erano stati favorevoli e nel 2010 erano state sostituite le lastre crepatesi nel montaggio;
-che l (che aveva concordato nel 2008 sul fatto che il travertino non fosse esteso Pt_2 ad altra facciata espressamente per evitare complicazioni di manutenzione) ben sapeva che per il travertino sarebbe occorsa una manutenzione costante, che non era stata fatta, con conseguente concorso del fatto colposo dell ex art. 1227 c.c.; Pt_2
-che era infondata la domanda di risarcimento danni, che la costruzione di una nuova facciata in alluminio non era conseguenza diretta dei pretesi vizi, che venivano contestati i calcoli per i danni, che gli importi non dovevano comprendere l'Iva (che era una partita di giro);
-che l non aveva convenuto in causa tutti i possibili convenuti. Pt_2
pagina 7 di 19 Il convenuto , costituitosi con comparsa del 25/10/2022, Controparte_11 ha contestato lea domande attoree, eccependo:
-la nullità dell'atto di citazione, per l'insufficiente esposizione dei fatti e degli elementi di diritto;
-il suo difetto di legittimazione passiva, per via dell'immedesimazione del collaudatore, anche se libero professionista, nell'amministrazione pubblica presso la quale è chiamato adoperare, per cui il convenuto, privo di una posizione giuridica sua propria si immedesima e si identifica con la Regione Autonoma Valle d'Aosta;
-la carenza di giurisdizione, considerato che, in tema di lavori pubblici, la delibera con la quale viene conferito l'incarico di collaudo di un'opera pubblica, costituisce un atto amministrativo di nomina, contemplato dall'art. 92 RD 350/1895, e non un contratto di prestazione d'opera professionale, in quanto, comporta il conferimento di poteri autoritativi e l'inserimento, sia pure temporaneo, del professionista nell'apparato organizzativo della PA;
e, sul punto, la Suprema Corte, a sezioni unite, ha affermato che, nelle controversie riguardanti la figura del collaudatore libero professionista vi è giurisdizione del giudice contabile;
-che le lastre di travertino non costituiscono elemento strutturale, con conseguente decadenza dell'azione da parte dell Pt_2
-che le lastre di travertino non hanno una funzione statica o portante ma solo una funzione estetica, di mero rivestimento, e una funzione di contenimento dei consumi energetici;
-che manca la prova del vizio perché la ha irrimediabilmente modificato lo stato Pt_2 di luoghi, non esperendo un ATP;
-che la scelta dei materiali, effettata dai progettisti (progetto esecutivo redatto dallo Studio 3GV), era stata approvata dalla committente, cioè dall'Amministrazione Regionale e che essa non competeva al collaudatore tecnico-amministrativo, che interviene solo al termine dell'esecuzione dlele opere;
-che il collaudo statico delle opere era stato effettuato, con esito positivo, dall'ing. (relazione di collaudo del 29/3/2010); Persona_3
-che, nonostante la verifica del posizionamento delle lastre di copertura della parete ventilata non fosse di competenza del collaudatore tecnico amministrativo, bensì del collaudatore statico, Ing. e del DL, ing. , l'ing. , per scrupolo: Per_3 CP_7 CP_6
.a partire dalla nona visita di collaudo effettuata in data 30/8/2010, aveva messo in evidenza alcune imperfezioni rilevate sulla superficie a vista delle lastre di travertino;
.in occasione della decima visita di collaudo, in data 1.9.2010, aveva proceduto all'ispezione della lastre presenti nella parte inferiore della facciata est e quelle in corrispondenza del parapetto inclinato della terrazza principale, verificando la presenza di alcune lastre posizionate in modo imperfetto e di altre con crepe più o meno profonde ed emettendo, allora, ordine di servizio indirizzato al DL, ing. e all CP_7 Pt_5 con il quale si ordinava all'impresa TR di procedere immediatamente ad effettuare una verifica puntuale dei rivestimenti e a mettere in sicurezza le facciate, e al DL di vigilare sulla corretta esecuzione delle lavorazioni;
pagina 8 di 19 .nelle altre visite di collaudo aveva chiesto all'impresa di provvedere a un esame attento di ogni singola lastra in travertino e una dettagliata relazione della verifica eseguita dalla sulla parete ventilata, con la sostituzione delle lastre CP_1 lesionate, corredata da certificato attestante la corretta esecuzione dei lavori e la sicurezza della posa nel tempo;
.nella diciottesima visita di collaudo, si era certificato che gli interventi richiesti sulla parete ventilata erano stati regolarmente eseguiti dall'impresa;
-che con comunicazione in data 1 giugno 2011, il direttore delle opere edili della
, ing. e il coordinatore del ciclo, ing. avevano CP_14 Persona_4 Persona_5 trasmesso all e per conoscenza al Collaudatore Amministrativo, alla Gozzo Pt_2 impianti, al DL e al dott. della Direzione Risorse dell'assessorato alla Persona_6
Sanità e politiche sociali della , la documentazione relativa alla verifica puntuale CP_14 effettuata sul rivestimento di facciata e alla messa in sicurezza delle facciate in travertino.
-che il collaudatore tecnico amministrativo aveva chiuso le operazioni di collaudo in data 15.12.2011;
-che, dunque, il collaudo tecnico-amministrativo era stato svolto in maniera assolutamente puntuale;
-che, in particolare, il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo;
decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine;
-che, nel caso in esame, l'attrice non aveva denunziato in alcun modo difformità e vizi dell'opera nel periodo in cui il collaudo era provvisorio, così approvando l'opera medesima;
per cui, in assenza di vizi emersi nelle operazioni di collaudo né nel biennio successivo, durante il quale il collaudo è provvisorio, il collaudatore non può avere responsabilità alcuna in relazione a vizi occulti, asseritamente manifestatisi ( a detta dell'attrice) a distanza di quasi un decennio dell'ultimazione delle operazioni di collaudo e dalla fine dei lavori;
-che la richiesta risarcitoria è infondata e che la sostituzione delle lastre di travertino con un rivestimento di altro tipo è frutto di una scelta unilaterale della Pt_2
-che comunque l'attrice era decaduta dall'azione ex art. 1669 c.c.
La convenuta costituitasi con Controparte_2 comparsa del 24/12/2022, ha contestato le domande attoree, eccependo:
-che aveva contratto in data 1 agosto 2012 la polizza numero Controparte_1
Z065537 avente ad oggetto “i lavori di ristrutturazione, adeguamento ed ampliamento del presidio Ospedaliero di relativamente ai servizi di radioterapia, sterilizzazione, hospital day, Pt_3 ambulatorio di oncologia e farmacia – Lotto 2”, che le parti dell'opera oggetto della polizza assicurativa erano state dai contraenti meglio precisate nell'articolo 4 delle Condizioni particolari aggiuntive e che in tale elenco non compariva la oggetto del giudizio Pt_6 costituita di sette piani di cui tre interrati;
pagina 9 di 19 -che la polizza veniva contratta per le partite:
- Sezione A “danni diretti all'immobile” per una somma assicurata pari a Euro 11.046.816,69 con scoperto pari al 10% con un minimo non indennizzabile di Euro 75.000,00;
- Sezione B “responsabilità civile verso terzi” con un massimale pari a Euro 4.000.000,00 con scoperto pari al 10% e con un minimo non indennizzabile di Euro 35.000,00;
-che la polizza, avente natura di garanzia diretta, assicurava unicamente la Committente dei lavori di ristrutturazione (ossia la Regione Autonoma della Valle d'Aosta) per i “danni materiali e diretti” patiti dalle opere oggetto di ristrutturazione a seguito di “difetti di costruzioni” che causassero: la rovina totale o parziale delle opere ristrutturate stesse;
dei gravi difetti costruttivi di quelle parti delle opere ristrutturate destinate per natura a lunga durata;
-che le parti, congiuntamente, avevano definito:
a. Parti dell'Opera ristrutturate destinate per natura a lunga durata: “le parti dell'opera realizzate a nuovo e oggetto di calcolazione statica di cui alla legge 1086 / 1971, rientranti nelle fattispecie tipologiche di cui all'articolo 1669 del codice civile”;
b. Gravi difetti di costruzione: “quelli che colpiscano parti dell'opera destinate per natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'Opera, sempreché in entrambi i casi intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente”;
-che l'operatività della garanzia era esclusa:
a. per i vizi palesi occulti noti al Contraente prima della decorrenza dell'assicurazione;
b. per i danni da insufficiente o mancata manutenzione;
c. per i danni conseguenti a deperimento, logoramento, usura o graduale deterioramento che siano causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
d. per i danni che, “alla stregua della comune esperienza tecnica, costituiscano conseguenza pressoché certa di un fatto o evento che dovrebbe essere conosciuto dal Contraente, dall'Assicurato o dai suoi preposti”;
e. per i danni che siano connessi ad accadimenti verificatisi in epoca precedente all'efficacia della polizza;
-che nel caso in esame non era operativa la garanza assicurativa perché:
.le lastre non rientrano nelle opere di ristrutturazione assicurate dalla garanzia e meglio individuate dalle parti nell'articolo 4 delle Condizioni particolari aggiuntive di polizza e nel frontespizio del contratto;
.le lastre non rientrano nella definizione di “opere destinate per natura a lunga durata” poiché non sono oggetto di collaudo ex legge 1086 / 1971; le facciate ventilate in travertino, difatti, non sono state oggetto del collaudo strutturale;
-che la garanzia assicurativa, inoltre, non opera nella fattispecie poiché:
.i difetti sono conseguenti ad un errore progettuale originario che ha previsto l'utilizzazione di un materiale, “il travertino”, inadeguato per il clima valdostano e non sono connessi ad un difetto di costruzione;
pagina 10 di 19 .i difetti del rivestimento delle facciate non hanno determinato la “dichiarazione di inagibilità” della struttura con conseguente inoperatività della polizza;
.l'inadeguatezza delle lastre di travertino era nota alla Stazione appaltante già in epoca precedente l'avvio dei lavori di ristrutturazione come evidenziato dal D.L. ing. ; CP_7
.il deterioramento delle lastre di travertino è conseguente a deperimento e logoramento causato dagli agenti atmosferici e connessi ad insufficiente manutenzione da parte della proprietaria del ID ospedaliero con conseguente inoperatività della garanzia ai sensi degli articoli 3 lettera e. e 13 lettera b di polizza;
.l'inadeguatezza del travertino al clima valdostano era noto all ed ai suoi Parte_7 preposti già in epoca precedente l'inizio dei lavori di ristrutturazione con conseguente inoperatività della polizza ai sensi dell'articolo 13 lettera e.;
.il deterioramento delle lastre di travertino si era già verificato prima del decorso di efficacia della polizza assicurativa con conseguente inoperatività della garanzia ai sensi degli articoli 2 e 3 delle condizioni particolari aggiuntive);
-che la sezione B “responsabilità civile verso terzi” di polizza non opera nella fattispecie poiché: i danni sono lamentati e patiti direttamente dalla presunta Assicurata dalla polizza;
il sinistro non è indennizzabile ai sensi della sezione A “danni diretti” di polizza con conseguente inoperatività della garanzia per la responsabilità civile verso terzi in ragione dell'articolo 8 delle Condizioni di assicurazione;
-che la polizza non può essere fatta valere dall perché assicura unicamente la Pt_2
Stazione Appaltante Regione Autonoma Valle d'Aosta;
-che le domande giudiziali formulate da nei confronti di Parte_3 Controparte_10 devono, in ogni caso, considerarsi “improponibili”, perché l'articolo 18 delle
[...] condizioni generali di polizza stabilisce che l'ammontare del danno deve essere concordato tra le parti ovvero mediante periti nominati, uno dalla Compagnia e l'altro dal contraente, con possibilità di nominarne un terzo in caso di disaccordo;
che i periti nominati devono indagare e stimare e liquidare il danno secondo i parametri stabiliti dagli articoli 18 e 19 del contratto;
che avrebbe dovuto, pertanto, attivare la Parte_3 procedura di determinazione del danno stabilita dal contratto assicurativo prima di chiamare in causa cosa che non ha fatto. Controparte_10
La causa è stata inizialmente instaurata davanti al Tribunale di Aosta, ma poi, a seguito di eccezione di incompetenza funzionale sollevata dal convenuto , il CP_7
Tribunale di Aosta, con provvedimento del 7/3/2022, ha dichiarato la propria incompetenza funzionale in favore del Tribunale delle Imprese di Torino, motivando che la causa riguarda un appalto pubblico di rilevanza comunitaria.
2) Le domande attoree vanno accolte solo nei confronti dell' in bonis, CP_15 mentre vanno respinte nei confronti degli altri convenuti.
2.1) Controparte_1
pagina 11 di 19 Si ritiene, in primo luogo, che debba essere accolta la domanda formulata dall'attrice nei confronti dell'impresa esecutrice dei lavori per cui è causa, Pt_2 con condanna della medesima per il caso in cui ritorni in bonis.
L'attrice agisce ex art. 1669 c.c.:
.” Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa), purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta). Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia”.
Secondo la giurisprudenza:
-“I difetti della costruzione devono consistere in una qualsiasi alterazione conseguente ad una insoddisfacente realizzazione dell'opera, che - pur non riguardando sue parti essenziali, ma anche gli elementi accessori e secondari atti a consentire l'impiego duraturo cui l'opera è destinata - incida negativamente e in modo considerevole sul godimento dell'immobile medesimo. Sono gravi difetti dell'opera, rilevanti ai fini dell'articolo 1669 del codice civile, anche quelli che riguardino elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, etc.), purché tali da comprometterne la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo” (Cass. Civ. sez. II, 06/11/2023, n. 30792);
-“Ai fini della responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 del Cc, costituiscono gravi difetti dell'edificio non solo quelli incidenti sulla struttura e sulla funzionalità dell'opus, ma anche i vizi costruttivi che menomano apprezzabilmente il normale godimento della cosa o impediscono che questa fornisca l'utilità cui è destinata, come il crollo o il disfacimento del rivestimento esterno dell'edificio, ovvero il distacco dell'intonaco, che, pur non alterando le strutture portanti dell'edificio, alteri, per la notevole estensione delle superfici interessate, il normale godimento dell'immobile e la sua funzione economica” (Cass. Civ. sez. II, 09/09/2013, n. 20644).
2.1.1) Nel presente caso, il CTU nominato, ing. , ha, in primo luogo, Persona_7 accertato la sussistenza dei difetti lamentati dall'attrice circa il rivestimento in lastre di travertino sulle facciate del complesso ospedaliero (pag. 28 e ss.):
- “Stante la avvenuta rimozione della facciata ventilata in travertino (le fatture di rimozione della Ditta San RG srl sono del periodo Ottobre – Dicembre 2019), l'accertamento della sussistenza dei difetti lamentati può avvenire essenzialmente su base documentale, viste anche le lastre rimosse (oltre 3 anni fa) e depositate presso il magazzino dell' in Pt_2 Pt_3
Circa il tipo di materiale: da sempre le pietre naturali sono un usuale materiale da costruzione, ma la scelta del tipo di pietra deve essere ponderata in funzione dell'utilizzo previsto. Il travertino romano è un marmo calcareo da secoli utilizzato nelle costruzioni (ne sono un esempio il Colosseo e la Fontana di Trevi a Roma, la Basilica di San Pietro in Vaticano), ma è necessario valutare il contesto di utilizzo,
pagina 12 di 19 la forma, le sollecitazioni meccaniche, l'esposizione ambientale. I rivestimenti ed i pavimenti in travertino sono usuali, ma il caso in esame è caratterizzato da particolari aspetti tecnici quali l'esposizione agli agenti atmosferici esterni, lo spessore delle lastre, le modalità di posa in opera: si tratta di aspetti che il progettista deve esaminare come primi elementi che determinano la idoneità della pietra naturale scelta rispetto all'utilizzo che prevede il progetto. E' singolare che per una facciata ventilata esterna da realizzare in la scelta progettuale sia ricaduta sul travertino romano, Pt_3 materiale poroso, di facile lavorabilità proprio per tale tessitura, utilizzato correntemente in lastre anche di spessore contenuto ma in ambienti interni (pavimenti, rivestimenti, davanzali, scalini), all'esterno in genere utilizzato per strutture di tipo massivo (blocchi o lastre di spessore elevato) in cui la porosità non rappresenta un problema rispetto alla integrità del materiale.
In sintesi, il travertino romano è materiale non idoneo per realizzare lastre di esiguo spessore (nel caso, cm 3) per impiego in facciate ventilate (cioè con lastre posate non in aderenza per incollaggio uniforme al supporto), fissate con pochi ancoraggi puntuali realizzati nella “costa” di spessore cm 3, in condizioni ambientali (per latitudine ed altitudine) tali da sottoporre le lastre a ripetuti cicli giornalieri invernali di gelo e disgelo, con una forma architettonica priva di protezione dal dilavamento da acqua piovana o neve. A ciò si aggiunga che la boiacca con la quale usualmente si intasano le porosità superficiali (boiacca in genere stesa sul lato visibile della lastra, non a tergo e neppure sulle coste perimetrali) si deteriora nel tempo, facendo venire meno la iniziale protezione della superficie rispetto all'acqua piovana.
Si tratta di aspetti tecnici che l'Ing. nella Relazione del 29.08.19 ha correttamente esposto Per_2 all' (in sintesi, il tecnico indica la “… porosità tipica del travertino … causa di assorbimento di Pt_2 acqua e con le temperature negative, il gelo provoca crepe, spaccature e fessurazioni”).
Le foto in Allegato 2 mostrano la tessitura delle lastre rimosse;
quelle che precedono mostrano i dettagli di un campione prelevato dallo scrivente C.T.U. il 04.10.23 presso il magazzino di Pt_2
Pt_3
Circa le dimensioni delle lastre: le dimensioni planimetriche delle lastre rettangolari di travertino posate da sono risultate variabili, dell'ordine di circa 1 metro per lato (cm 93,5 x cm CP_1
112-126) a fronte di uno spessore nominale di 30 mm previsto a progetto (riscontrato a campione sulle lastre a magazzino, con occasionali scostamenti massimi di 2-3 mm). Si tratta di uno spessore che, unitamente alla porosità della pietra ed alla scelta progettuale di eseguire il fissaggio meccanico puntuale mediante 2 perni sul lato inferiore e 2 perni sul lato superiore, ha palesato i limiti del materiale: infatti, a fronte di un foro di fissaggio di circa 10-12 mm di diametro, resta tra il foro stesso e la superficie esterna della lastra uno spessore di circa 9-10 mm di materiale poroso e quindi meccanicamente non affidabile nel tempo (per cicli gelo/disgelo) rispetto alle sollecitazioni di pressione e depressione del vento.
E' singolare che in fase di progettazione (scelta materiale e sistema di aggancio), di preparazione delle lastre in laboratorio (tagli e fori) e di posa in opera in cantiere, nessuno dei soggetti coinvolti (delle segnalazioni della D.L. se ne tratterà più avanti) si sia posto il tema dell'esiguo spessore residuale tra il foro e la superficie esterna per una lastra in travertino romano posta all'esterno nelle condizioni climatiche di Pt_3
Circa le modalità di posa: della criticità di uno spessore di cm 3 in rapporto al sistema di fissaggio si
è detto sopra. In merito alla posa è il caso di richiamare il tema della esposizione all'acqua piovana ed alla neve di una facciata ventilata in travertino, caratterizzata da giunti aperti sul perimetro delle lastre e dall'assenza in sommità della facciata di adeguata protezione (specie con la sommità della facciata inclinata, che raccoglie convoglia l'acqua piovana, e con la superficie a tergo delle lastre e le coste non impermeabilizzate con boiacca).
In sintesi (per rispondere al quesito), è possibile affermare che sussistevano i difetti lamentati da parte attrice circa tipo, dimensioni e posa della facciata ventilata realizzata da nel CP_1 2008-2009 e successivamente rimossa dall' nel 2019”. Pt_2
pagina 13 di 19 Il CTU ha poi accertato che i difetti predetti integrano gli estremi di cui all'art. 1669 c.c. (pag. 31 e ss.):
-“Ad avviso dello scrivente C.T.U., una facciata ventilata realizzata con lastre lapidee del peso di circa 90-100 kg (peraltro collocate sino a circa 15-18 metri di altezza), fissate tramite elementi puntuali in acciaio alla muratura retrostante costituisce senza dubbio un'opera destinata a lunga durata.
Con riferimento alla tempistica di denunzia indicata dal Codice Civile, dagli atti si rileva:
a) la facciata ventilata è stata realizzata nel 2008-2009, il “compimento” citato dal Codice non è rilevabile dagli atti, dai quali risulta però il 09.06.09 come data di fine lavori generale dell'appalto
CP_1 b) il Committente Regione Valle d'Aosta emette in data 03.08.10 un Ordine di servizio nel quale segnala i primi inconvenienti relativi alla facciata ventilata in travertino (“…l'abbassamento del voltino in travertino a coronamento di uno dei serramenti di facciata, a causa del cedimento di un perno di ancoraggio e riscontrato che altri coronamenti analoghi presentano simili movimenti con possibile rischio di distacco e conseguente pericolo per l'incolumità di passanti e utenti delle finestrature”). Ad avviso del C.T.U. si tratta di segnalazione di “pericolo di rovina o gravi difetti” come indicato dall'art.1669; c) l' (all'epoca soltanto utilizzatrice del ID, non ancora ad essa trasferito) segnala con Pt_2 propria lettera del 04.08.10 prot.78375 di avere riscontrato “elementi pericolanti di travertino”. Ad avviso del C.T.U. si tratta di segnalazione di “pericolo di rovina o gravi difetti” come indicato dall'art.1669; d) seguono visite di collaudo e disposizioni di intervento;
e) con la Diciottesima visita di collaudo tecnico amministrativo del 20.05.11 tutti gli attori interessati dal processo edilizio (tecnici della Regione, tecnici dell' Imprese, D.L., Collaudatore tecnico Pt_2 amministrativo) danno atto che “Gli interventi che erano stati richiesti con il verbale di visita di collaudo n° 14 del 06/12/2010, sulla parete ventilata dell'Ospedale U. Parini di sono stati Pt_3 regolarmente eseguiti dall'Impresa.” Alla data del 20.05.11 agli attori interessati appare quindi essere venuto meno il “pericolo di rovina o gravi difetti”; f) la Giunta Regionale della Valle d'Aosta trasferisce il 07.10.11 a titolo gratuito all' il ID Pt_2 ospedaliero (il “Verbale di constatazione di avvenuta consegna” datato 25.11.11 indica che gli immobili “sono trasferiti a titolo gratuito nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano”); g) circa 7 anni dopo la consegna dalla Regione all' in data 01.06.18 la Struttura Complessa Pt_2 Tecnico dell' redige “RESOCONTO” fotografico con oggetto “situazione lastre travertino”: Pt_2 nelle righe di commento lo stato della facciata è definito “completamente degradato” e si indica che “il processo di degrado è in accelerazione.” Ad avviso del C.T.U. si tratta di una nuova segnalazione di “pericolo di rovina o gravi difetti” come indicato dall'art.1669; h) il 16.10.19 l' apre il sinistro presso (assicuratrice di;
Pt_2 CP_2 CP_1 i) il 04.12.19 l' segnala vizi occulti mostratisi all'atto dello smontaggio e rimozione di lastre;
Pt_2 j) il 05.08.20 l' presenta presso l'Organismo dell'Ordine Avvocati Istanza di mediazione Pt_2 Pt_3 in origine nei confronti di , Istanza poi estesa all'Ing. ed all'Ing. (non vengono CP_2 CP_6 CP_7 chiamati altri soggetti potenzialmente corresponsabili); k) Atto di citazione dell' innanzi al Tribunale di Aosta datato 21.06.21”. Pt_2
Si osserva, allora, da un lato, che l'esistenza dei difetti lamentati dalla parte attrice circa il tipo, le dimensioni e la posa delle lastre di travertino sulla facciata ventilata del ID Ospedaliero di emerge chiaramente dall'analisi effettata dal CTU della Pt_3
pagina 14 di 19 documentazione e dalla sua ispezione di alcune lastre conservate nel magazzino dell Pt_2
L'estensione inoltre del fenomeno di degrado della facciata in travertino risulta confermata dal fatto che, come sopra esposto, già negli anni immediatamente successivi alla posa delle lastre, queste presentavano difetti gravi, tanto da costringere l'impresa, su richiesta del collaudatore, a fare vari interventi riparatori, e dalle osservazioni del CTU circa la certa inadeguatezza del materiale poroso scelto, dello spessore delle lastre, del tipo di ancoraggio, ai fini del rivestimento della parete ventilata del ID Ospedaliero di una città soggetta a rigori invernali e condizioni climatiche e non favorevoli a tale genere di copertura.
Dall'altro lato, dalle valutazioni del CTU emerge con chiarezza che si tratta di difetti gravi integranti la fattispecie di cui all'art. 1669 c.c., trattandosi di vizi costruttivi inerenti un'opera destinata a lunga durata, che menomano apprezzabilmente il normale godimento del rivestimento in questione impedendogli di fornire l'utilità cui è destinato (poiché il degrado e il distacco delle lastre in travertino causano un deterioramento pericoloso e inaccettabile di tale rivestimento).
Il CTU, poi, ha rilevato la responsabilità dell'impresa per i difetti CP_1 predetti (pag. 88 e ss.):
-“Per giurisprudenza, l'Appaltatore è il primo responsabile della funzionalità dell'opera appaltata e realizzata. E' quindi suo specifico dovere valutare la soluzione tecnica prevista dal progettista e darvi esecuzione soltanto se ne condivide la idoneità; altrimenti, egli ha il dovere di segnalare alla committente ed alla Direzione del Lavori le eventuali criticità, chiedere i necessari chiarimenti e, nel caso, proseguire nella esecuzione dei lavori dichiarandosi “nudus minister”, restando così sollevato da ogni responsabilità circa il risultato finale dell'opera progettata da terzi. Agli atti non risulta che abbia mosso osservazioni circa la scelta di lastre in CP_1 travertino di cm 3 per la soluzione tecnologica della facciata ventilata su un fabbricato così esposto e quindi si configura responsabilità anche in capo all'Appaltatore”.
2.1.2) Il risarcimento danni
Come emerge dai documenti prodotti e dalla CTU, non risulta che i difetti lamentati dall' abbiano provocato danni a persone o cose. Pt_2
I costi per eliminare i difetti riscontrati sono stati già tutti sostenuti dall e Pt_2 sono documentati da elaborati progettuali tecnici ed economici e da atti contabili.
L ha ritenuto di rimuovere tempestivamente le lastre in travertino romano a fine Pt_2
2019 e ha scelto di realizzare una nuova facciata ventilata con tecnologia e materiali radicalmente diversi da quelli approvati dalla Regione Valle d'Aosta nel 1998 ed affidati a nel 2001. CP_1
Tuttavia, non può ritenersi risarcibile il costo di una nuova facciata realizzata con altra tecnologia e materiali (trattandosi di scelta dell'attrice e non di costo direttamente riferibile all'inadempimento dell'impresa convenuta), ma solo il costo del ripristino di pagina 15 di 19 una facciata del medesimo tipo di quella che era stato a suo tempo la scelta progettuale della Regione Val d'Aosta.
Si ritiene, allora, che siano risarcibili i seguenti costi (come condivisibilmente esposto dal CTU, pag. 91 e ss.): 1) Costi di rimozione della originaria facciata ventilata in travertino L ha documentato con le relative fatture i costi della perizia dell'Ing. Pt_2 Per_2 dell'attività dell'Arch. , dei lavori di smontaggio e Controparte_16 smaltimento dei materiali della facciata eseguiti da San RG srl per totali netti € 69.894,06, pari a lordi € 84.443,14 (come da Tabella a pag.46 della CTU). Stante l'estensione della facciata pari a mq 1.822,50 si ricava un costo medio di €/mq 38,35 che lo scrivente C.T.U. ritiene congruo in considerazione delle necessarie prestazioni di apprestamenti di cantiere, mano d'opera, noli di mezzi d'opera, trasporti e smaltimento. 2) Costi di rinforzo della facciata Nel consuntivo delle spese l inserisce le fatture relative a: Pt_2
.prestazioni professionali dell'Ing. di netti € 8.790,40; CP_17
.lavori eseguiti dalla di netti € 31.878,98. Parte_8
Nella c.t.u. preliminare il C.T.U. ha indicato di ritenere che tali costi non debbano concorrere a definire un danno subìto dall' ed ha invitato i CC.TT.PP. a chiarire in Pt_2 sede di Osservazioni. Nelle proprie Osservazioni alla c.t.u. preliminare il C.T.P. Pt_2 riconosce che il tema “non è stato approfonditamente affrontato nell'ambito del presente procedimento” e quindi nulla chiarisce in merito. Il C.T.U. quindi conferma che i due costi sopra esposti non concorrono a definire un danno subìto dall Pt_2
3) Costi per “ripristinare il medesimo tipo di facciata” Sviluppando il computo metrico estimativo delle prestazioni necessarie alla realizzazione, oggi, del medesimo tipo di facciata che venne realizzata da
[...]
con l'utilizzo dei prezzi unitari estratti dal prezzario 2023 della Regione CP_1
Piemonte, lo scrivente C.T.U. stima un costo complessivo di circa € 592.000 netti, oltre IVA (e di circa netti € 591.000 oltre IVA applicando il prezzario 2023 della Regione Valle d'Aosta), come da dettaglio di computo alle pagg.48-50 della CTU
Pertanto, il totale risarcimento dovuto ammonta ad €. 69.894,06 + 592.000 = €. 661.894,06 (calcolando i costi netti), oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi.
2.2) Direttore dei Lavori e Collaudatore CP_7 CP_6
Vanno invece respinte le domande attoree nei confronti del D.L. e del CP_7 collaudatore tecnico-amministrativo . CP_6
pagina 16 di 19 In primo luogo, va accolta l'eccezione di decadenza sollevata da entrambi i convenuti costituiti.
Infatti, l'art. 1669 c.c. prescrive che la denuncia sia fatta entro un anno dalla scoperta dei vizi.
Nel presente caso, come rilevato dal CTU (pag. 33):
- Dalla documentazione agli atti di causa risulta che l'attrice ha consapevolezza Pt_2 dei difetti della facciata ventilata in travertino nella loro gravità:
.dapprima il 04.08.10, allorquando la (utilizzatrice del ID ospedaliero, non Pt_2 ancora ad essa trasferito) con lettera prot.78375 segnala di avere riscontrato “elementi pericolanti di travertino”. Si tratta di originaria segnalazione di fatto superata dagli eventi che hanno visto l'esecuzione di interventi di sostituzione e ripristino delle lastre, sino al collegiale benestare del 20.05.11 di tutti i soggetti coinvolti nelle attività di collaudo;
.successivamente l'1.06.18 (dopo gli interventi chiesti in corso di collaudo tecnico amministrativo e dopo circa 7 anni dalla consegna del ID da parte della Regione), con il “RESOCONTO” redatto dalla propria Struttura Complessa Tecnico con oggetto
“situazione lastre travertino”, nel cui testo si indica in “completamente degradato” lo stato della facciata e che “il processo di degrado è in accelerazione” La Perizia dell'Ing. datata 29.08.19 inerente l'accertamento dei vizi lamentati Per_2
(“… molte delle lastre … hanno subìto danni, lesioni e spaccature imputabili principalmente a fenomeni di disgregazione interna del materiale dovuta a cicli gelivi e a fenomeni di propagazione delle fessure …”) conferma quanto l'ufficio tecnico dell (dotato nelle necessarie ed adeguate competenze) già aveva potuto Pt_2 accertare con il “ ” del 01.06.18. CP_18
Pertanto, l'apertura del sinistro con la del 16/10/019, la successiva istanza di CP_2 mediazione del 5/8/2020 e la notifica dell'atto di citazione del 21/6/2021 sono tardive.
Né è ammissibile la domanda attorea ex art. 2043 c.c., essendo stata la stessa tardivamente proposta nella prima memoria ex art. 283 c.p.c.
Nel merito si osserva, comunque, che l'ing. e l'ing. non risultano CP_7 CP_19 dover rispondere dell'errata scelta del materiale travertino, avendo il D.L. più volte comunicato alla Regione i rischi connessi a tale scelta e non essendo il collaudatore tecnico-amministrativo responsabile della medesima, e avendo, in sede di collaudo tecnico-amministrativo, sia il D.L. che il collaudatore, richiesto all'impresa di sostituire le parti che già all'epoca risultavano erroneamente montate e deteriorate.
In tal senso, condivisibilmente il CTU (pag. 88 e ss.):
-Direttore dei lavori: la documentazione in atti identifica il Direttore dei Lavori nella persona dell'Ing. . CP_7
Per giurisprudenza nota e consolidata, il D.L. deve verificare quanto l'Appaltatore sta eseguendo in cantiere, sino ad assumere carichi di corresponsabilità in solido nel caso di opere non correttamente eseguite o difformi dal progetto d'appalto. pagina 17 di 19 Nel caso in argomento sono però significativi (se non dirimenti) due documenti redatti dall'Ing. ed agli atti di causa: la relazione datata 25.03.02 titolata “Esame CP_7 complessivo degli elaborati progettuali forniti al Direttore Lavori” (doc.3 S); la lettera del 04.04.08 (doc.22 S). Pt_9
Tali atti mostrano lo scrupolo professionale del D.L. nel segnalare le proprie perplessità rispetto al progetto d'appalto; ne consegue una oggettiva assenza di responsabilità tecnica in capo all'Ing. . CP_7
-Collaudatore tecnico amministrativo: gli atti esaminati provano lo scrupolo del Collaudatore tecnico amministrativo nel gestire, nell'ambito e nei limiti del proprio ruolo, il problema relativo alle lastre in travertino, come manifestatosi sino al 2011; ne consegue una oggettiva assenza di responsabilità tecnica in capo all'Ing. . Si CP_6 rileva che la Regione Valle d'Aosta ha approvato il Certificato di collaudo tecnico amministrativo con provvedimento dirigenziale n.1530 del 30.03.12 e con tale atto ha condiviso l'operato del Collaudatore.
2.3) Controparte_10
Vanno anche respinte le domande proposte dall'attrice non confronti della
[...]
dal momento che la non risulta legittimata ad agire contro la CP_10 Pt_2 compagnia assicurativa.
Si osserva, in particolare:
-che la polizza n. Z065537 (stipulata tra la e l'impresa stabilisce CP_2 CP_1
(doc. 3 di , pag. 10) che “ai fini della presente copertura assicurativa è CP_2 considerato Assicurato il Committente”;
-che committente dei lavori in questione era la stazione appaltante Regione Autonoma della Valle d'Aosta (come risulta dalla polizza stessa, pag. 3);
-che, ai sensi dell'art. 26 delle condizioni comuni di polizza e dell'art. 1891 c.c., “i diritti derivanti dal contratto spettano all'Assicurato”;
-che l non risulta essere subentrata nella polizza in questione, considerato: Pt_2
.che il trasferimento del ID ospedaliero dalla Regione Valle d'Aosta ad Pt_3
è avvenuto in data 7 ottobre 2011 (doc. 18 di parte attrice);
[...]
.che la polizza è stata stipulata in data 27 luglio 2012, ossia dopo la predetta cessione (doc.3 di ); CP_2
.che la mera trasmissione della polizza da parte della Regione all in data Pt_2
20/8/2012 (doc. 19 attoreo) non comporta il subentro dell'attrice nella posizione di assicurato della Regione (la cessione di contratto va approvata dal ceduto);
-che dalla comunicazione 12/12/2019 della Regione (stesso doc. 19 attoreo) emerge che la stessa confonde la legittimazione ex art. 1669 c.c. (l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa), con quella inerente all'esperimento dell'azione di indennizzo nei confronti della compagnia assicurativa, disciplinata dalle norme sul contratto di assicurazione e dalla polizza stipulata tra altri soggetti.
pagina 18 di 19 2.4) Per quanto riguarda le spese processuali, il convenuto , in caso Controparte_1 di ritorno in bonis, va condannato a rimborsarle all'attrice, mentre questa va condannata a rimborsarle agli altri tre convenuti, secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accertata la presenza di gravi difetti, dovuti a vizi di costruzione, relativamente al rivestimento in lastre di travertino del ID , condanna la Controparte_12 IT TR , solo nell'ipotesi in cui questa dovesse Controparte_9 ritornare in bonis, a pagare all'attrice la Parte_1 somma di €. 661.894,06, oltre alla rivalutazione monetaria, dal 2019 ad oggi, secondo gli indici Istat, ed oltre agli interessi, nella misura della metà dell'interesse legale annuo, sulle somme via via rivalutate;
-Respinge tutte le domande proposte dalla parte attrice nei confronti degli altri convenuti, , e CP_7 Controparte_11 Controparte_10
-Condanna la IT TR , solo nell'ipotesi in cui Controparte_9 questa dovesse ritornare in bonis, a rimborsare all'attrice le spese processuali, che liquida in €. 24.000 (€.
4.000 per fase studio, €.
3.000 per fase introduttiva, €. 10.500 per fase istruttoria ed €.
6.500 per fase decisione), oltre CU, spese generali 15%, Iva e Cpa;
-Condanna l'attrice a rimborsare al convenuto le spese processuali, che liquida CP_7 in €. 24.000 (€.
4.000 per fase studio, €.
3.000 per fase introduttiva, €. 10.500 per fase istruttoria ed €.
6.500 per fase decisione), oltre CU, spese generali 15%, Iva e Cpa;
-Condanna l'attrice a rimborsare al convenuto le spese processuali, che liquida CP_6 in €. 24.000 (€.
4.000 per fase studio, €.
3.000 per fase introduttiva, €. 10.500 per fase istruttoria ed €.
6.500 per fase decisione), oltre CU, spese generali 15%, Iva e Cpa;
-Condanna l'attrice a rimborsare alla convenuta le spese processuali, Controparte_10 che liquida in €. 24.000 (€.
4.000 per fase studio, €.
3.000 per fase introduttiva, €. 10.500 per fase istruttoria ed €.
6.500 per fase decisione), oltre CU, spese generali 15%,
Iva e Cpa;
-Pone definitivamente a carico della parte attrice (per metà a carico dell'una e per metà a carico dell'altra) le spese di CTU, come liquidate con provvedimento del giudice del 24/2/2024.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione 1° civile, specializzata in materia di impresa, del Tribunale di Torino in data 23/5/2025.
Il Presidente estensore Silvia Vitrò
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