TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 15/04/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nata a [...] il [...] Parte_1
E
, nato a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Nicoletti Chiara e domiciliati presso il suo studio in Rovereto via Pasqui n.28, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 2.03.2019 in Mori preso atto che all'udienza del 28.02.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1.I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, fermi tutti gli obblighi di legge nei confronti della figlia , alla quale garantiranno Persona_1
di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2. La figlia, ex art. 337 ter c.c., resta affidata a entrambi i genitori, in regime di affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica abituale ed abitazione principale, fissata ex art. 316 c.c. presso la residenza della madre. I genitori quindi condivideranno la responsabilità genitoriale di comune accordo con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione.
3. La casa famigliare, già in proprietà del signor , sita in Parte_2
Mori, Via della Capitania, 7, rimarrà nella disponibilità esclusiva del signor
Pt_2
4. I genitori si impegnano a comunicare tra loro, rispondendo alle richieste reciproche nell'interesse della figlia, dialogando per assumere gli accordi relativi alla gestione della stessa. Dovranno pertanto essere comunicati tutti gli eventi di particolare importanza che riguardano i minori.
Inoltre, i genitori cercheranno sempre di agevolare l'accompagnamento della minore presso l'altro genitore e in generale la permanenza e la frequentazione con l'altro genitore, impegnandosi a evitare atteggiamenti in contrasto con la presente disposizione;
pag. 2 di 5 5. I coniugi si riconoscono reciprocamente, ai fini della crescita e dell'educazione della figlia, il loro importantissimo ruolo di padre e di madre e, quindi, condividendo in egual modo le rispettive responsabilità genitoriali, si impegnano ad informarsi vicendevolmente dei luoghi ove eventualmente soggiorneranno con i minori.
I coniugi concordano che per il miglior sviluppo psico-fisico della figlia sia molto importante che la stessa mantenga una stabile relazione con entrambi i genitori.
6. I genitori concordano che durante il periodo di permanenza della figlia presso di loro dovranno occuparsi della stessa seguendola nei suoi diversi impegni scolastici ed extrascolastici (compresi quelli ludico/sportivi) in autonomia, avendo sempre cura di tenere informato l'altro genitore.
7. Ciò considerando, i genitori disciplinano la gestione della figlia secondo le seguenti modalità:
a) Come indicato al punto 2, la figlia avrà la residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, mentre il diritto di visita avverrà sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori;
tale regolamentazione è in atto sin da giugno 2024 ed è apparsa confacente agli interessi della minore;
b) Il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé la minore a settimane alterne, dal lunedì dopo scuola sino alla domenica sera, con possibilità per i genitori di accordarsi diversamente al fine di meglio tutelare gli interessi e le esigenze della minore;
c) Il padre avrà diritto di trascorrere con la figlia, la metà delle vacanze scolastiche invernali, alternando di anno in anno il giorno della Vigilia di
Natale con quello di Natale e i giorni di fine e inizio anno con il giorno pag. 3 di 5 dell'Epifania, nonché quello di Pasqua con quello di Pasquetta;
durante le vacanze estive il padre potrà tenere i minori la metà delle vacanze estive;
ciascun genitore potrà trascorrere con la minore almeno due settimane consecutive durante le vacanze estive;
8. I genitori si garantiscono reciprocamente l'accesso alla documentazione medica completa della figlia e si scambieranno tempestivamente tutte le notizie relative allo stato di salute della stessa;
verranno inoltre prese assieme, le scelte e decisioni riguardanti visite e cure mediche.
9. In considerazione dell'avvenuto collocamento paritario della minore presso la madre ed il padre, questi ultimi non intendono prevedere alcun contributo di mantenimento a carico del padre.
10. Tutti gli assegni provinciali/statali (assegno universale e assegno provinciale) ed altri eventuali contributi eventualmente percepiti, saranno disposti integralmente a favore dalla signora Parte_1
11. Le spese straordinarie per la figlia minore saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%. I coniugi dichiarano di volersi attenere al protocollo elaborato dal Consiglio Nazionale Forense d.d. 29.11.2017 e qui allegato al doc. n. 6, che individua quali sono le spese comprese nell'assegno di mantenimento, quali quelle extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione, quali quelle extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori e le modalità di rimborso al genitore anticipatario. Le parti concordano, ad integrazione delle suddette linee guida, che le spese straordinarie non urgenti andranno preventivamente concordate solo se superiori ad € 150,00. La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF verrà operata dai coniugi nella misura del 50% ciascuno.
pag. 4 di 5 12. I coniugi si impegnano fin da ora a far frequentare alla figlia almeno una attività sportiva all'anno, che dovrà essere preventivamente concordata tra i genitori, tenuto conto delle inclinazioni e delle aspirazioni della stessa.
13. I genitori prestano il consenso al rilascio dei documenti (carta di identità e passaporto) validi per l'espatrio.
14. I coniugi si impegnano per almeno sei mesi dal deposito del presente ricorso, a non far frequentare alla minore, eventuali nuovi partner e, allorché sarà trascorso detto termine, a concordare l'inserimento di queste nuove figure adulte nella sua vita secondo modalità che arrechino il minor pregiudizio possibile alla stessa e che non alterino gli equilibri instauratisi con l'altro genitore.
15. Le parti dichiarano di non aver più nulla reciprocamente a pretendere, sotto qualsivoglia profilo, con riferimento alle eventuali poste dare/avere sorte in costanza del rapporto di coniugo, dando reciprocamente atto di avere già provveduto a regolare, per il resto, ogni ulteriore reciproca questione economico-patrimoniale tra i medesimi eventualmente esistente e di non aver nulla più a pretendere l'uno dall'altro, ad eccezione di quanto indicato ai punti precedenti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio addì 10.4.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nata a [...] il [...] Parte_1
E
, nato a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Nicoletti Chiara e domiciliati presso il suo studio in Rovereto via Pasqui n.28, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 2.03.2019 in Mori preso atto che all'udienza del 28.02.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1.I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, fermi tutti gli obblighi di legge nei confronti della figlia , alla quale garantiranno Persona_1
di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2. La figlia, ex art. 337 ter c.c., resta affidata a entrambi i genitori, in regime di affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica abituale ed abitazione principale, fissata ex art. 316 c.c. presso la residenza della madre. I genitori quindi condivideranno la responsabilità genitoriale di comune accordo con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione.
3. La casa famigliare, già in proprietà del signor , sita in Parte_2
Mori, Via della Capitania, 7, rimarrà nella disponibilità esclusiva del signor
Pt_2
4. I genitori si impegnano a comunicare tra loro, rispondendo alle richieste reciproche nell'interesse della figlia, dialogando per assumere gli accordi relativi alla gestione della stessa. Dovranno pertanto essere comunicati tutti gli eventi di particolare importanza che riguardano i minori.
Inoltre, i genitori cercheranno sempre di agevolare l'accompagnamento della minore presso l'altro genitore e in generale la permanenza e la frequentazione con l'altro genitore, impegnandosi a evitare atteggiamenti in contrasto con la presente disposizione;
pag. 2 di 5 5. I coniugi si riconoscono reciprocamente, ai fini della crescita e dell'educazione della figlia, il loro importantissimo ruolo di padre e di madre e, quindi, condividendo in egual modo le rispettive responsabilità genitoriali, si impegnano ad informarsi vicendevolmente dei luoghi ove eventualmente soggiorneranno con i minori.
I coniugi concordano che per il miglior sviluppo psico-fisico della figlia sia molto importante che la stessa mantenga una stabile relazione con entrambi i genitori.
6. I genitori concordano che durante il periodo di permanenza della figlia presso di loro dovranno occuparsi della stessa seguendola nei suoi diversi impegni scolastici ed extrascolastici (compresi quelli ludico/sportivi) in autonomia, avendo sempre cura di tenere informato l'altro genitore.
7. Ciò considerando, i genitori disciplinano la gestione della figlia secondo le seguenti modalità:
a) Come indicato al punto 2, la figlia avrà la residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, mentre il diritto di visita avverrà sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori;
tale regolamentazione è in atto sin da giugno 2024 ed è apparsa confacente agli interessi della minore;
b) Il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé la minore a settimane alterne, dal lunedì dopo scuola sino alla domenica sera, con possibilità per i genitori di accordarsi diversamente al fine di meglio tutelare gli interessi e le esigenze della minore;
c) Il padre avrà diritto di trascorrere con la figlia, la metà delle vacanze scolastiche invernali, alternando di anno in anno il giorno della Vigilia di
Natale con quello di Natale e i giorni di fine e inizio anno con il giorno pag. 3 di 5 dell'Epifania, nonché quello di Pasqua con quello di Pasquetta;
durante le vacanze estive il padre potrà tenere i minori la metà delle vacanze estive;
ciascun genitore potrà trascorrere con la minore almeno due settimane consecutive durante le vacanze estive;
8. I genitori si garantiscono reciprocamente l'accesso alla documentazione medica completa della figlia e si scambieranno tempestivamente tutte le notizie relative allo stato di salute della stessa;
verranno inoltre prese assieme, le scelte e decisioni riguardanti visite e cure mediche.
9. In considerazione dell'avvenuto collocamento paritario della minore presso la madre ed il padre, questi ultimi non intendono prevedere alcun contributo di mantenimento a carico del padre.
10. Tutti gli assegni provinciali/statali (assegno universale e assegno provinciale) ed altri eventuali contributi eventualmente percepiti, saranno disposti integralmente a favore dalla signora Parte_1
11. Le spese straordinarie per la figlia minore saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%. I coniugi dichiarano di volersi attenere al protocollo elaborato dal Consiglio Nazionale Forense d.d. 29.11.2017 e qui allegato al doc. n. 6, che individua quali sono le spese comprese nell'assegno di mantenimento, quali quelle extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione, quali quelle extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori e le modalità di rimborso al genitore anticipatario. Le parti concordano, ad integrazione delle suddette linee guida, che le spese straordinarie non urgenti andranno preventivamente concordate solo se superiori ad € 150,00. La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF verrà operata dai coniugi nella misura del 50% ciascuno.
pag. 4 di 5 12. I coniugi si impegnano fin da ora a far frequentare alla figlia almeno una attività sportiva all'anno, che dovrà essere preventivamente concordata tra i genitori, tenuto conto delle inclinazioni e delle aspirazioni della stessa.
13. I genitori prestano il consenso al rilascio dei documenti (carta di identità e passaporto) validi per l'espatrio.
14. I coniugi si impegnano per almeno sei mesi dal deposito del presente ricorso, a non far frequentare alla minore, eventuali nuovi partner e, allorché sarà trascorso detto termine, a concordare l'inserimento di queste nuove figure adulte nella sua vita secondo modalità che arrechino il minor pregiudizio possibile alla stessa e che non alterino gli equilibri instauratisi con l'altro genitore.
15. Le parti dichiarano di non aver più nulla reciprocamente a pretendere, sotto qualsivoglia profilo, con riferimento alle eventuali poste dare/avere sorte in costanza del rapporto di coniugo, dando reciprocamente atto di avere già provveduto a regolare, per il resto, ogni ulteriore reciproca questione economico-patrimoniale tra i medesimi eventualmente esistente e di non aver nulla più a pretendere l'uno dall'altro, ad eccezione di quanto indicato ai punti precedenti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio addì 10.4.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 5 di 5