Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/1985, n. 619
CASS
Sentenza 30 gennaio 1985

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La circostanza che un vero e proprio trattamento pensionistico in favore degli agenti di commercio sia stato introdotto soltanto con d.m. 10 settembre 1962 (cui hanno fatto seguito la legge 22 luglio 1966 n. 613 e il d.P.R. 30 aprile 1968 n. 758) non esclude che l'omissione contributiva del preponente relativa ad una fase del rapporto di Agenzia anteriore a detta data, in violazione dello accordo economico collettivo del 30 giugno 1938, seguito dagli accordi del 20 giugno 1956 e del 13 ottobre 1958, aventi efficacia erga omnes, configuri un illecito contrattuale, il quale, secondo il criterio della regolarità causale (art. 1223 cod. civ.), è da considerare causa del mancato conseguimento del trattamento pensionistico predetto e, pertanto, fonte dell'Obbligo di risarcimento del relativo danno, ove, ai sensi dell'art. 1225 cod. civ., risulti la prevedibilità del medesimo alla stregua della valutazione della evoluzione della disciplina regolante la materia. L'indagine relativa alla prevedibilità del danno è riservata al giudice del merito, ancorché la prevedibilità da considerare non sia quella del singolo contraente, ma quella astratta inerente ad una categoria di rapporti, secondo le ordinarie regole di comportamento dei soggetti economici. ( V 5896/83, mass n 430744; ( V 6761/82, mass nn 424391 e 424392; ( V 4059/82, mass n 422021; ( V 643/80, mass n 404045; ( V 973/70, mass n 346441; ( V 3438/69, mass n 343535; ( V 1891/69, mass n 341044; ( contra 1259/84, mass n 433401, sulla prima parte; ( contra 7358/83, mass n 431953; ( contra 5254/83, mass n 430140; ( contra 4236/82, mass n 422207).*

L'Azione diretta ad ottenere, con riferimento ad un rapporto di Agenzia, il risarcimento dei danni da omesso versamento dei contributi all'ENASARCO da parte del preponente, è soggetta alla prescrizione di cui all'art. 2946 cod. civ., il cui decorso ha inizio nel momento in cui il danno stesso si verifica, identificabile con quello in cui l'agente, raggiunta l'età della pensione, perde il relativo diritto (o lo vede ridotto) a cagione dell'omissione, senza che possa attribuirsi rilievo condizionante alla circostanza che, in detto momento, i contributi dovuti non siano ancora prescritti, essendo anzi la prescrizione stessa causa e non ragione di esclusione del danno da risarcire. ( Conf 6301/83, mass n 431039).*

La disposizione dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., concernente la Determinazione del maggior danno derivante dalla svalutazione monetaria dei crediti di lavoro, è applicabile anche al risarcimento dei danni ex art. 2116 cod. civ., per omesso o irregolare versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro, trattandosi di un debito di valore che trae la sua origine dal rapporto di lavoro. ( V 4059/82, mass n 422022; ( V 3108/80, mass n 406893 e 406894; ( V 3796/76, mass n 382493).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/1985, n. 619
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 619
    Data del deposito : 30 gennaio 1985

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